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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 05/03/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 15933/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MILANI ALESSANDRA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MILANI ALESSANDRA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 30/08/2024, con cui e Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Malegno-BS in data 4.9.2010 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Malegno-BS al numero 2 parte II serie A dell'anno 2010), hanno chiesto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 2.9.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
Per_ 2) affido condiviso delle figlie minori, e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo
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duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Per_ 3) collocamento prevalente di entrambe le figlie e presso la madre nella casa materna, ubicata nel Comune di Per_1
Malegno (BS) in Via Campello n. 83 che viene assegnata alla stessa unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
4) il padre potrà esercitare il diritto ordinario di visita, anche in considerazione dei propri turni di lavoro e degli impegni scolastici e extrascolastici delle figlie, secondo le seguenti cadenze:
- nella settimana in cui lo stesso farà il secondo turno (14.00 - 22.00) di lavoro, le figlie staranno con la madre e nel week end (da sabato alle 13.00 a domenica alle 21.00) con il padre;
- nella settimana in cui lo stesso farà il primo turno (06.00 - 14.00) di lavoro, le figlie staranno con la madre, il lunedì e il martedì, durante la settimana, e con il padre dal mercoledì all'uscita della scuola fino al sabato mattina;
week end con la madre, dal sabato dopo scuola;
5) durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza annuale. Durante le vacanze scolastiche di Natale le figlie staranno con il padre almeno 6 giorni, anche non consecutivi e durante le vacanze scolastiche di Pasqua almeno 3 giorni, anche non consecutivi;
6) durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
7) resta salva la facoltà tra i genitori di determinare altri ed ulteriori giornate di visita del padre o di modificarli, compatibilmente con gli impegni delle minori e dei genitori stessi e con un congruo preavviso di 24/48 h;
8) i trasferimenti, considerata anche l'attuale vicinanza tra le abitazioni dei genitori, verranno effettuati alternativamente tra le parti o da familiari delegati che aiuteranno i ricorrenti anche della gestione quotidiana delle figlie;
9) il signor verserà alla sig.ra quale contributo per il mantenimento ordinario delle figlie Parte_2 Parte_1 sino a che le stesse non saranno economicamente autosufficienti, la somma di € 200,00 mensili ciascuna (in totale € 400,00 mensili) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate che verranno fornite dalla sig.ra somma rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat, oltre alle spese Pt_1 straordinarie che verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo quando previsto da Protocollo in uso presso questo Tribunale, che qui si riporta sinteticamente e che viene consegnato ad entrambi i genitori: 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari anche non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non soggetti a sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
5) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
6) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione di lingua straniera, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
10) i genitori si suddivideranno al 50% l'Assegno Unico per entrambe le figlie che continuerà a essere versato sul conto
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corrente n. 00001006600413128 Banca Fideuram cointestato alle parti e utilizzato esclusivamente per le spese relative alle figlie;
11) i ricorrenti si suddivideranno anche il 50% delle detrazioni a favore delle figlie, salvo l'impossibilità per una delle parti di provvedere fiscalmente a tali sgravi fiscali.
12) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non chiedere reciprocamente alcun contributo al mantenimento;
13) i coniugi hanno già suddiviso equamente sui due nuovi conti correnti personali (n. 0067/00656736 intestato al sig.
e n. 0067/00656732 intestato alla sig.ra parte del saldo del conto corrente cointestato Parte_2 Parte_1
n. 00001006600413128 Banca Fideuram, filiale di Darfo B.T., lasciando la somma residua per far fronte esclusivamente alle spese relative alle figlie;
14) i ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e/o altro documento di identità) per i medesimi e anche per le figlie minori».
Preso atto, altresì, che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 05/03/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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