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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/10/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa EL FU Consigliere rel.ed est.
Dott.Ruffino Sgammotta Esperto
Dott.Antonio Adriano Maci Esperto
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 333 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
nata ad [...] il [...] c.f. , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima Impresa Agricola p.i. , corrente in Lanciano alla C.da Santa Giusta P.IVA_1
n.162, elettivamente domiciliata in Mozzagrogna al Viale Frentano n. 67 presso lo studio dell'Avv. Sandro Mammarella, c.f. , dal quale è rappresentata e C.F._2 difesa: l'Avv. Sandro Mammarella ai fini del presente procedimento richiede che le comunicazioni e notifiche vengano effettuate presso il seguente indirizzo pec:
Email_1
-Appellante- - 2 -
Contro
(C.F.: ) nata il [...] a [...] ed ivi residente, e CP_1 C.F._3
(C.F.: ) nato il [...] a [...] ed ivi residente, Controparte_2 C.F._4 entrambi difesi dagli Avvocati Aldo La Morgia (C.F.: p.e.c.: C.F._5
, (C.F.: ; p.e.c.: Email_2 Parte_2 C.F._6
e Stefano La Morgia (C.F.: ; p.e.c.: Email_3 C.F._7
, con elezione di domicilio digitale presso il recapito di posta Email_4 elettronica certificata dell'Avv. Stefano La Morgia ( e di Email_4 domicilio fisico nello studio dei nominati difensori, in Lanciano, Via Isonzo n. 31;
-Appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 84/2025 emessa dal Tribunale di Lanciano –
Sezione Specializzata Agraria e pubblicata in data 13.03.2025.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila-Sezione Specializzata Agraria- rigettata ogni contraria e diversa istanza:
-Nel merito della causa, in riforma totale della sentenza n.84/2025 Pubblicata il 13.03.2025
Rep. N.122/2025 del 13.03.2025 e Cron. n.1015/2025 del 13.03.2025 a definizione del procedimento nr. 69/2025 R.G. della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale Civile di
Lanciano, notificata il 13.03.2025, accertare e dichiarare per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso la nullità ed inefficacia ex tunc della scrittura privata del 24.07.2012 ripassata tra le parti in causa per violazione delle disposizioni di cui all'Art.45 e seg. L.203/1982 ovvero per altre motivazioni ravvisabili dalla Corte adita;
Nel merito della causa, in riforma totale della sentenza n.84/2025 Pubblicata il 13.03.2025 Rep.
N.122/2025 del 13.03.2025 e Cron. n.1015/2025 del 13.03.2025 a definizione del procedimento nr. 69/2025 R.G. della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale Civile di Lanciano, - 3 -
notificata il 13.03.2025, accertare e dichiarare il rigetto di tutte le domande riconvenzionali proposte dai resistenti per tutte le motivazioni esposte al motivo di impugnazione n.2 del presente atto.
-Conseguentemente all'accoglimento del presente appello, voglia la Corte, in riforma del dispositivo della sentenza impugnata, disporre la condanna dei resistenti alla refusione delle spese e competenze del giudizio di primo grado e di quello di appello.
Per gli appellati:
l'Ecc.ma Corte di Appello-Sezione Specializzata Agraria, voglia rigettare nel merito l'avverso appello e confermare la sentenza Tribunale di Lanciano – Sezione Specializzata Agraria, n.
84/2025 del 13.03.2025, resa a definizione del giudizio iscritto al n. 69/2024 R.G.
Con condanna della sig.ra al pagamento delle spese e delle competenze di Parte_1 giudizio, con le maggiorazioni note (15% spese generali;
contributo 4% C.A., I.V.A. come per legge).
In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, reiterano le istanze di prova orale già articolate sub lettera B) della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 13.03.2025 il Tribunale di Lanciano – Sezione Specializzata
Agraria, pronunciandosi sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e , volta alla declaratoria di nullità di una scrittura privata intercorsa CP_1 Controparte_2 con i predetti in data 24.07.2012 per violazione dell'art. 45 e ss. della legge n. 203/1982 ovvero per violazione dell'art. 1 comma 346 della legge finanziaria del 2005, rigettava la domanda, dichiarava il non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parti resistenti liquidate in € 6.300,00 più accessori di legge.
1.1 A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva la presenza di un accordo simulato tra le parti finalizzato a realizzare, anziché la regolamentazione del diritto di superficie su un terreno precedentemente concesso in affitto (della durata di 22 anni decorrenti dall'entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico) un nuovo contratto agrario (vietato in quanto contemplante una compartecipazione agli utili dell'attività agraria della ricorrente). - 4 -
In particolare, rappresentava che, sebbene il diritto di superficie fosse connesso alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su un terreno sito in Lanciano, tale impianto era a sua volta strumentale allo svolgimento dell'attività agricola di essa ricorrente. Argomentava che, parallelamente all'atto pubblico di stipula del contratto di superficie, le parti concludevano una scrittura privata con la quale, in difformità dalle previsioni dell'atto costitutivo del diritto di superficie medesimo (che contemplava l'acquisizione della proprietà di quanto realizzato sul suolo in favore dei concedenti allo scadere del diritto di superficie), si disponeva che al termine di efficacia dell'atto pubblico del 24.07.2012, l'impianto fotovoltaico rimanesse in capo alla e che gli oneri connessi al funzionamento dell'impianto non fossero da porsi a carico Pt_1 di essa ricorrente;
inoltre, che mentre nell'atto di costituzione del diritto di superficie non si prevedeva alcuna clausola limitativa del diritto di parte superficiaria di cessione a terzi del diritto ottenuto, tale divieto era puntualmente espresso nella parallela scrittura privata.
Evidenziava, poi, che anche i precedenti contratti di affitto agrario ripassati tra le parti (la cui efficacia era stata espressamente posta nel nulla con l'atto pubblico del 24.07.2012) presupponevano e attestavano l'esistenza dell'impianto fotovoltaico sul terreno.
Pertanto, secondo la ricorrente l'effettiva volontà delle parti era quella consacrata nella scrittura privata e non nell'atto costitutivo del diritto di superficie e l'effettiva regolamentazione dei rapporti esistenti tra le parti era quella disciplinata nella scrittura privata tra le stesse intercorsa, ovvero un affitto agrario misto con un accordo di associazione in partecipazione degli utili, che in materia di contratti agrari è espressamente vietato dall'art. 45 comma 2 legge n. 203/1982.
1.2 Si costituivano in giudizio i resistenti e contestando le CP_1 Controparte_2 avverse pretese e deduzioni, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza della Sezione
Specializzata Agraria e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande avverse.
Sempre nel merito, ma condizionatamente alla declaratoria di incompetenza da parte della
, chiedevano in via riconvenzionale di ordinare alla ricorrente, ex Parte_3 art. 263 c.p.c., di rendere e presentare, entro prefiggendo termine, il reale ed effettivo conto relativo alla gestione dell'impianto fotovoltaico per cui è causa, a far tempo dal 01.01.2017 (o, quantomeno, dal 01.01.2018) alla data in cui il rendiconto venisse ordinato, corredato con tutti i documenti giustificativi, con indicazione dei relativi risultati, esercizio per esercizio;
chiedevano, in ogni caso, accertato l'inadempimento della ricorrente e gli impropri utilizzi delle liquidità presenti sul conto destinato alla gestione dell'impianto fotovoltaico, la condanna della stessa al pagamento, in proprio favore, del complessivo importo di € 74.471,79, ovvero - 5 -
dell'altro importo, minore o maggiore, eventualmente risultante all'esito dell'istruttoria della causa, ove resa necessaria da contestazioni avverse, unitamente alla presentazione del rendiconto richiesto, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
1.3 Acquisite le produzioni documentali e proposta reconventio reconventionis da parte dell'originaria ricorrente per la restituzione degli accrediti già effettuati, la causa veniva trattenuta a decisione.
1.4 A fondamento della decisione, il primo giudice rilevava l'insussistenza della dedotta simulazione della scrittura privata del 24.07.2012, non potendosi valutare il contemporaneo atto pubblico come contratto avente un contenuto incompatibile con tale scrittura privata. In particolare, osservava che: in nessuna parte dei due atti si riconnetteva la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ad opera della ricorrente allo svolgimento della propria attività di imprenditrice agricola;
la circostanza che la scrittura privata prevedesse la non trasferibilità del diritto di superficie a terzi ad opera della superficiaria non costituiva affatto una ragione di incompatibilità tra i due atti, rappresentando invece una maggiore specificazione delle posizioni delle parti contraenti del contemporaneo atto pubblico;
quanto agli oneri di funzionamento dell'impianto, anche per tale voce la scrittura privata non faceva altro che meglio specificarne la gestione e la responsabilità, affidata ad una ditta terza, evincendosi chiaramente dal complesso del contratto che gli oneri di funzionamento, gestione e manutenzione dell'impianto erano posti a carico della gestione finanziaria dell'impianto medesimo, di modo tale che tali oneri sarebbero ricaduti in parti eguali sui contraenti;
non vi era alcun contrasto, in ordine alla proprietà dell'impianto, tra le previsioni dell'atto pubblico e quelle della scrittura privata, atteso che mentre nell'atto costitutivo del diritto di superficie si prevedeva espressamente che alla scadenza del contratto la proprietà di quanto realizzato sul terreno diventasse dei concedenti, nella scrittura privata contestualmente formata si riconosceva la proprietà dell'impianto alla ricorrente durante il periodo di validità di tale scrittura;
l'esistenza dell'impianto fotovoltaico precedentemente alla stipula dei due contratti in esame non costituiva affatto un indice della simulazione di uno di tali atti;
la richiesta di parte resistente, con la missiva del 14.04.2023, di dare esecuzione a quanto stabilito con la scrittura privata (e non con l'atto pubblico) era chiaramente giustificabile con il fatto che solo in tale scrittura era contemplato l'obbligo di rendicontazione della gestione dell'impianto fotovoltaico. - 6 -
Quindi il Tribunale rilevava che non vi era alcun elemento dal quale poter desumere che la scrittura privata avesse un contenuto incompatibile con il coevo atto costitutivo del diritto di superficie, che anzi presupponeva e del quale costituiva una ulteriore forma di regolamentazione, limitata esclusivamente alla gestione dell'impianto fotovoltaico già realizzato dalla odierna ricorrente. Pertanto, reputava insussistenti i motivi di nullità invocati dalla ricorrente, rigettando contestualmente l'eccezione preliminare di incompetenza della
Sezione Specializzata avanzata da parte resistente e ribadendo la propria competenza a decidere dell'esistenza o meno di un contratto agrario ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 150/2011.
Parimenti, dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale di rendiconto e di risarcimento sollevata da parti resistenti (in quanto condizionata all'accertata incompetenza della Sezione Specializzata) e la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme percepite dai resistenti in esecuzione della scrittura privata del 24.07.2012 proposta in via riconvenzionale da parte ricorrente (in quanto fondata sulla pretesa nullità rilevatasi insussistente).
2. Nel proprio atto di impugnazione ha contestato la decisione chiedendone Parte_1 la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Sotto l'aspetto censorio, anche ai sensi dell'art. 434 n.1 e 2 c.p.c., si rileva la violazione e falsa applicazione delle norme richiamate di cui all'artt. 45 L.203/1982 in relazione agli arrtt.1414 e seg. c.c. e 2135 c.3 c.c.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui ha rilevato l'assenza del requisito della strumentalità della realizzazione dell'impianto fotovoltaico all'attività agricola svolta dalla ricorrente, assumendo erroneamente che in nessuno dei due atti
(costituzione del diritto di superfice del 24.07.2012 e scrittura privata del 24.07.2012) si riconnette la realizzazione dell'impianto fotovoltaico allo svolgimento dell'attività agricola e che, pur sussistendo tale connessione, essa è da ritenersi insufficiente per poter qualificare la scrittura privata del 24.07.12 come un contratto agrario.
Nello specifico, ha dedotto che la sentenza impugnata difetta di qualsiasi valutazione in ordine sia alla corretta lettura degli atti e contratti ripassati tra le parti in causa sia in ordine al collegamento funzionale e causale tra le scritture del 28.09.2010 e del 24.07.2012, argomentando che nella scrittura privata del 24.07.2012 le parti hanno inteso aggiungere ed integrare a quanto convenuto nell'atto pubblico della costituzione del diritto di superficie, rendendo i due negozi evidentemente collegati funzionalmente tra di essi, non considerando la - 7 -
fattispecie da esaminare come due autonomi e distinte volontà negoziali ma piuttosto dando origine ad un negozio-mezzo (costituzione diritto di superficie) e un negozio-fine (scrittura privata del 24.07.2012) realmente voluto dalle parti in ordine agli effetti tra le stesse.
Sotto altro aspetto, ha censurato la decisione per aver rilevato l'insussistenza del contratto agrario riferendosi a valutazioni relative all'oggetto sociale dell'impresa agricola della ricorrente e alla natura del sistema di produzione di energia elettrica da parte delle aziende agricole che sarebbe in re ipsa del tutto avulsa dalle tipiche attività dell'imprenditore agricolo.
Al riguardo, richiamando l'art. 2135 c.c. e la sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del
24.04.2015, ha dedotto che la produzione di energia fotovoltaica rientrerebbe tra le attività connesse dell'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 terzo comma c.c., evidenziando che parte resistente, nel corso del giudizio, non ha mai contestato la circostanza relativa alla connessione e al collegamento funzionale tra l'impianto fotovoltaico e l'attività agricola svolta da essa ricorrente.
Ancora, ha contestato la decisione per aver considerato in una unica valutazione gli oneri di funzionamento dell'impianto e la responsabilità in ordine al funzionamento dello stesso, deducendo che al punto n. 2 della scrittura privata del 24.07.2012 si evince chiaramente l'esclusione di qualsiasi responsabilità di essa ricorrente in ordine al funzionamento dell'impianto, al contrario di quanto le norme civilistiche prevedono in ordine alla disciplina delle responsabilità del superficiario in ordine alle opere realizzate sul fondo. Ha poi eccepito che la previsione della non trasferibilità del diritto di superficie a terzi ad opera della superficiaria non rappresenta una maggiore specificazione delle posizioni delle parti palesando invece una vera e sostanziale incompatibilità di quanto convenuto e stabilito nell'atto pubblico e nella scrittura privata.
Parte appellante, inoltre, ha censurato l'erronea lettura della progressione contrattuale avvenuta tra il 2010 e il 2012 e la mancata disamina unitaria e cronologica degli atti, indispensabile per ricostruire la reale volontà delle parti, unitamente all'insufficiente esame documentale, argomentando che i documenti contrattuali attestano che l'impianto fotovoltaico è stato concepito e realizzato fin dall'origine in funzione dell'attività agricola. In particolare, ha dedotto che le parti, con la scrittura del 24.07.2012, hanno contrattualizzato la loro reale volontà rispetto a quanto pattuito nel negozio simulato (costituzione del diritto di superficie) nel senso non di escludere del tutto l'efficacia del negozio apparente, quanto piuttosto di integrarlo con un negozio diverso e dissimulato con il quale le parti hanno inteso disciplinare in maniera - 8 -
diversa il loro rapporto non solo dal punto di vista economico (ripartizione utili) ma anche sotto altri aspetti (proprietà dell'impianto, cessione a terzi dello stesso o del contratto), risultando evidente che la scrittura del 24.07.2012 postula un accordo sulla compartecipazione delle parti allo sfruttamento economico dell'impianto fotovoltaico laddove il concedente del fondo agricolo non si limita a fornire la disponibilità del fondo ricevendo come controprestazione il pagamento di un canone e/o indennizzo (come previsto nell'atto di costituzione del diritto di superficie), quanto piuttosto partecipa unitamente al proprietario dell'impianto, che agisce nell'esercizio della sua attività agricola, alla ripartizione degli utili di tale attività tanto da essere ascritta nelle pretese degli stessi appellati, ad un obbligo di rendicontazione dell'azienda agricola, trattandosi in buona sostanza di un contratto (scrittura privata del 2012) che, pur integrando l'atto pubblico di costituzione del diritto di superficie, ne sovverte gli effetti causali tra le parti, dando vita ad un accordo contrattuale di natura agraria vietato dall'art.45 della legge n. 203/1982.
2.2 Sotto l'aspetto censorio, anche ai sensi dell'art.434 n.1 e 2 c.p.c., si rileva la violazione e falsa applicazione delle norme richiamate di cui all'artt. 11 del D.lgs. 01.09.2011, n.150 (già art.26 della L.11.02.1971 n.11) nonché' della L.02.03.1963 e L.03.05.1982 n.203.
Con il secondo motivo l'appellante, richiamando la giurisprudenza recente della Suprema Corte che attribuisce la competenza funzionale ed inderogabile delle Sezioni Specializzate Agrarie anche per le controversie aventi ad oggetto l'accertamento positivo o negativo della natura agraria di un rapporto, pure quando tale accertamento emerga solo a seguito di un esame di merito, ha contestato la decisione nella parte in cui ha deciso di non provvedere nel merito delle proposte domande riconvenzionali dei resistenti a motivo che le stesse erano state espressamente condizionate da questi ultimi all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza del giudice adito, dichiarandosi incompetente a decidere sulle domande riconvenzionali dei resistenti proprio in virtu' della riconosciuta incompetenza funzionale del Collegio giudicante alla stregua dell'accertamento negativo circa l'esistenza del contratto agrario dedotto dalla ricorrente.
Ha, quindi, eccepito che le domande riconvenzionali dei resistenti avrebbero dovuto essere rigettate quale conseguenza logica e giuridica del condizionamento operato dalle stesse, atteso che la condizione alla quale era sottoposta l'efficacia delle domande riconvenzionali
(accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza funzionale) non si è avverata a motivo che il giudice l'ha chiaramente rigettata o non vi ha dato ingresso. - 9 -
Pertanto, ha chiesto la declaratoria di rigetto delle domande riconvenzionali proposte dai resistenti in quanto funzionalmente condizionate, per espressa volontà degli stessi resistenti, all'eccezione di incompetenza.
2.3 Sotto l'aspetto censorio, anche ai sensi dell'art.434 n.1 e 2 c.p.c., si rileva la violazione e falsa applicazione delle norme richiamate di cui all'artt. 45 L.203/1982 in relazione agli arrtt.1414 e seg. c.c. e 2135 c.3 c.c.
Al riguardo, parte appellante ha evidenziato che, stante la stretta dipendenza della proposta domanda riconvenzionale alla domanda introduttiva inerente alla nullità della scrittura privata del 24.07.2012, l'accoglimento della domanda di nullità della scrittura privata comporta conseguentemente la legittimità della richiesta di rimborso delle somme erogate dalla ricorrente in favore dei resistenti sulla scorta di un titolo negoziale nullo.
3. Si sono costituiti in giudizio con comparsa di costituzione e risposta e CP_1 [...]
contestando le avverse pretese e deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello, con CP_2 conferma dell'impugnata sentenza e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio.
In via istruttoria, inoltre, hanno reiterato le istanze di prova orale già articolate nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
4. La causa è stata trattenuta a decisione all'odierna udienza del 28.10.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e viene decisa nei termini di seguito esposti.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
5.1 In particolare, infondato è il primo motivo con il quale l'appellante ha eccepito la nullità della scrittura privata del 24.07.2012 in quanto asseritamente un contratto agrario vietato ex art. 45 legge n. 203/1982.
In punto di fatto, emerge dalla documentazione in atti e non è oggetto di contestazione tra le parti che: in data 22 marzo 2010, il Sig. nato il [...] a [...] ed ivi Persona_1 deceduto il 10.07.2011, concedeva con contratto d'affitto di fondo rustico, registrato a LU in data 24.03.2010 n.782, alla Sig.ra i seguenti terreni siti in Lanciano ed Parte_1 identificati in NCT al foglio 10 delle part.lle 160,161, 4281, 4282, 4283, 159, 315 e 318 per complessive are 84,20, concedendole ampio potere di eseguire sul fondo opere di miglioramento fondiario;
successivamente veniva stipulato, in sostituzione del primo, un nuovo - 10 -
contratto di affitto di fondo rustico, registrato a Lanciano il 24.03.2010 al n. 782 serie 3°; la signora in data 01.10.2010, otteneva dalla Regione Abruzzo Parte_1
l'autorizzazione ad istallare sul fondo oggetto del contratto di affitto un impianto fotovoltaico della potenza di 99,64 kwp a sua cura e spese e per la provvista delle somme necessarie alla realizzazione dell'impianto otteneva dalla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona un finanziamento di € 750.000,00 (poi ridotto a € 420.000,00) con fideiussione rilasciata in primis dal e successivamente da e;
con atto pubblico Persona_1 CP_1 Controparte_2 del 24.07.2012, e , quali eredi dello Zio e CP_1 Controparte_2 Persona_1
l'attuale appellante, scioglievano per mutuo consenso, ai sensi dell'art.1372 c.c., i suddetti contratti di affitto, provvedendo alla costituzione di un diritto di superficie sul terreno oggetto del contratto di locazione, per un tempo di 22 anni a partire dalla data di entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico, che si sarebbe estinto automaticamente ai sensi dell'art. 953 c.c. con conseguente insorgenza del diritto di proprietà, in favore del proprietario del suolo, di quanto nel frattempo realizzato sul terreno;
con il medesimo atto, alla parte superficiaria si attribuiva il diritto di costruire e mantenere, a sue esclusive spese, sui beni indicati un impianto fotovoltaico da essa già realizzato, con espresso esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli oneri di funzionamento dell'impianto stesso, della parte costituente il diritto superficiario;
con contestuale, ma separata, scrittura privata del 24.07.2012, oltre a confermare la risoluzione dei due precedenti contratti di affitto, le parti riconoscevano che sui terreni in oggetto era già stato realizzato l'impianto fotovoltaico, prevedevano che la era la Pt_1 proprietaria dell'impianto realizzato e che i relativi utili fossero divisi in parti uguali, stabilendo altresì che le somme erogate dal GSE per la corrente elettrica prodotta venissero versate sul c/c intestato alla la quale doveva rendicontare le somme ottenute entro periodi ben precisi Pt_1
e che la medesima potesse cedere alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona il proprio credito verso il GSE, con espresso divieto, tuttavia, di cedere il diritto di superficie costituito con l'atto pubblico o di vendere il terreno costituente l'oggetto.
Parte appellante lamenta che la scrittura privata del 24.07.2012 sia nulla in quanto dissimulante un contratto agrario vietato e che l'impianto fotovoltaico debba essere considerato attività connessa all'impresa agricola. Nello specifico, ha eccepito la violazione dell'art. 45 della legge n. 203/1982 (Norme sui contratti agrari) che, in tema di efficacia degli accordi, prevede testualmente che “E' fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. È fatto altresì divieto di corrispondere somme per buona entrata”. - 11 -
Tanto premesso in fatto, appare opportuno rammentare che la prova della simulazione tra le parti soggiace ai limiti di cui all'art. 1417 c.c., potendo quindi essere dimostrata solo a mezzo di controdichiarazione e non a mezzo di testimoni o presunzioni. Tale limitazione, d'altra parte, risulta sussistente sia in caso di simulazione assoluta che in caso di simulazione relativa. Unica possibilità di ingresso di ingresso alla prova testimoniale prevista dall'art. 1417 c.c. è data dalla prova diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, situazione non dedotta né rinvenibile nel caso in esame.
La prova della simulazione si atteggia, infatti, in modo differente a seconda che si tratti di rapporti verso terzi o dei rapporti interni fra le parti. Invero, se la domanda di simulazione è proposta dai creditori o da terzi, che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e per presunzioni della simulazione non subisce alcun limite;
per contro, se la domanda è proposta da una delle parti o dagli eredi, la dimostrazione della simulazione totale o parziale incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto del documento, perché le parti hanno la possibilità e l'onere di munirsi delle controdichiarazioni, salvo che la prova sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato (Cass. n. 4071 del 19.02.2008; Cass. n. 12487 de 28.05.2007; Cass. n. 697 del 23.01.1997; Cass. n. 2998 del 16.04.1988; Cass. n. 768 del 04.02.1985).
Nel caso di specie, tuttavia, gli elementi di fatto emergenti dagli atti o incontestati tra le parti, non sono tali da fornire, valutati analiticamente e nel loro insieme, sufficiente prova dell'atto simulato, non riuscendo a fornire dimostrazione che le parti del contratto non avessero in realtà alcuna volontà di concludere il contratto o di concluderlo ad effetti diversi ed ulteriori, formando un atto fittizio.
In particolare, a giudizio di questa Corte, dall'esame della documentazione in atti si evince chiaramente l'insussistenza dell'eccepita simulazione e, dunque, della nullità della scrittura privata del 24.07.2012, atteso che la chiara volontà delle parti è stata quella di pervenire alla stipulazione dell'atto pubblico del 24.07.2012 di concessione del diritto di superficie con risoluzione espressa e consensuale dei precedenti contratti di affitto, unitamente alla contestuale scrittura privata di pari data finalizzata alla disciplina del rapporto gestorio dell'impianto fotovoltaico. Del resto, è la stessa parte ricorrente e odierna appellante ad ammettere nei suoi scritti difensivi che la reale volontà dei contraenti era quella di definire contrattualmente la gestione dell'impianto fotovoltaico non solo dal punto di vista economico (ripartizione utili) - 12 -
ma anche sotto altri aspetti, quali la proprietà dell'impianto, la cessione a terzi dello stesso o del contratto, l'accollo dei relativi rischi, la compartecipazione agli eventuali utili.
Nello specifico, sebbene sia condivisibile l'assunto dell'appellante, confermato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, secondo cui la qualifica di imprenditore agricolo debba essere conferita non solo alle attività agricole principali e tipiche di cui all'art. 2135 comma 1 c.c. (coltivazione del fondo, allevamento di animali, selvicoltura), ma anche alle cosiddette attività connesse a quelle appena menzionate di cui al comma 3 della medesima disposizione codicistica, tra cui rientra senz'altro l'attività di produzione di energia elettrica con il sistema fotovoltaico (come da visura camerale della ditta individuale
[...]
), laddove comunque risulti rispettato il principio di prevalenza dell'attività agricola Parte_1 rispetto a quella di produzione di energia elettrica, come dedotto dalla stessa appellante, ciò nondimeno tale elemento non è di per sé sufficiente a qualificare la scrittura privata in questione quale contratto agrario, né di tale rilevanza da poter far emergere l'eccepita simulazione del contratto.
Tanto più che i precedenti contratti agrari stipulati con il dante causa degli odierni appellati sono stati consensualmente risolti (e di ciò, come già detto, si dà atto sia nell'atto pubblico che nella scrittura privata oggetto del contendere) e che alcun riferimento a contratti di natura agraria viene in tali atti compiuto.
Quanto alla prospettata incompatibilità tra l'atto pubblico e la contestuale scrittura privata in merito alla proprietà dell'impianto e alla pattuita intrasferibilità a terzi del diritto di superficie, si osserva che l'eventuale diversa regolamentazione di alcuni aspetti nelle due previsioni contrattuali non può, all'evidenza, rappresentare motivo di incompatibilità tra i due negozi né indice di accordo simulatorio, trattandosi invece di una più approfondita puntualizzazione delle rispettive posizioni dei contraenti, peraltro inidonee a dar conto della prospettata natura agraria della pattuizione.
Parimenti, una corretta lettura e interpretazione delle previsioni contrattuali in oggetto induce ad escludere l'asserita incompatibilità e, dunque, simulazione in ordine alla disciplina degli oneri di funzionamento dell'impianto, rappresentando invece tale previsione, anche in tal caso, una maggiore specificazione in ordine alla gestione dell'impianto e alla ripartizione delle relative responsabilità, atteso che nella scrittura privata si prevede espressamente che gli oneri connessi alla gestione, manutenzione e funzionamento dell'impianto non vanno imputati alla superficiaria ma ad una ditta terza ( scelta di comune accordo tra le Controparte_3 - 13 -
parti (punto 2) e che il risultato finanziario della gestione dell'impianto (al netto delle spese di costituzione del diritto di superficie e notarili e delle rate di ammortamento del mutuo, del costo dell'impianto, di funzionamento, di manutenzione dei costi connessi all'attività della ditta esterna e di quant'altro necessario al buon funzionamento dell'impianto medesimo) va ripartito tra le parti contraenti (concedente e superficiario) nella misura di 1/3 ciascuno.
Né può sostenersi la nullità della scrittura privata per la violazione dell'art. 45 comma 2 della legge n. 203/1982, sull'assunto per cui le parti hanno previsto una compartecipazione agli utili derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto fotovoltaico, atteso che la risoluzione dei precedenti contratti di affitto stipulati dal , espressamente prevista sia nell'atto Persona_1 pubblico che nella contestuale scrittura privata e la costituzione del diritto di superficie, hanno evidentemente comportato il venir meno tra le parti di alcun contratto agrario, con conseguente insussistenza della dedotta nullità per violazione dell'invocata disposizione codicistica che, come noto, attiene esclusivamente a rapporti agrari.
A ciò si aggiunga che l'appellante stessa ha dato almeno parziale esecuzione al contratto di cui oggi incoerentemente deduce la simulazione.
Infatti fino all'anno 2016 le parti hanno rispettato gli accordi presi, in modo coerente con le pattuizioni della scrittura privata, in particolare nella parte in cui, al già citato punto 4, si prevede che, poiché il risultato economico della gestione transitava sul conto corrente intestato alla sul quale il GSE versava le somme di competenza, la stessa si impegnava a portare a Pt_1 conoscenza, ai concedenti l'estratto conto trimestrale relativo. Ed infatti, dalla CP_1
Per_ documentazione in atti si evince che agli odierni appellati venivano forniti dal Dott.
(commercialista che seguiva per la la pratica relativa all'impianto fotovoltaico) gli Pt_1 estratti del conto bancario relativi alla gestione dell'impianto, unitamente alla comunicazione e illustrazione dei vari esercizi, nonché corrisposte, negli esercizi nei quali la gestione dell'impianto si era chiusa in utile, le relative quote, ovvero € 7.417,29 lorde per l'anno 2013 e
€ 10.000,00 lordi per l'anno 2014, per ciascuno dei concedenti, unitamente alle certificazioni del versamento della relativa ritenuta fiscale;
similmente, nell'anno 2014, in una circostanza in Parte cui il c/c non aveva la necessaria capienza per pagare la rata del finanziamento presso la i concedenti e odierni appellati saldavano l'importo complessivo pari ad € 14.000,00, come documentato alle ricevute dei bonifici del 24.11.2014.
Anche relativamente all'annualità 2017 venivano consegnati gli estratti conto e il riepilogo dei dati economici dell'esercizio in questione, mentre a partire dal 2018 i concedenti non - 14 -
ricevevano più alcuna documentazione contabile da cui poter evincere i risultati economici della gestione e determinare, in caso di eventuale risultato positivo della stessa, la quota degli utili spettante. Quindi fino all'anno 2017 il rapporto contrattuale si svolse nel pieno rispetto ed esecuzione degli accordi tra le parti e, in particolare, in piena coerenza con la scrittura privata del 24.07.2012 di cui l'appellante eccepisce la simulazione e la conseguente nullità che, per le ragioni che precedono, non può che essere disattesa.
5.2 Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame inerente l'asserita erroneità della decisione per non aver rigettato nel merito le domande riconvenzionali proposte dai resistenti sull'assunto che le stesse fossero state espressamente condizionate all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza.
Ed invero, posto che, come correttamente dedotto dall'appellante e come osservato dal primo giudice, “la competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate agrarie ─ da ultimo prevista, in via generale, dalla legge 14 febbraio 1990, n. 29 ─ si estende a tutte le controversie implicanti l'accertamento, positivo e negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e non solo a quelle che postulano esclusivamente la proroga legale dei contratti agrari, ma anche a quelle che richiedono l'accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto quando si tratti di stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia occupante sine titulo ovvero, alla stregua di una prospettazione prima facie non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, senza poter trovare deroga in ragione del successivo eventuale risultato dell'indagine di merito sulla sussistenza del preteso rapporto agrario, e senza che a tal fine sia neppure consentito alcun accertamento sulla base delle risultanze processuali, come l'interpretazione di una scrittura privata, in quanto ciò attiene al merito della controversia e presuppone già esistente la competenza del giudice” (cfr. Cass. n. 34026 del 23.12.2024; negli stessi termini Cass. n. 9191 del 05.04.2024;
Cass. n. 35345 del 01.12.2022; Cass. n. 15881 del 11.07.2014), immune da censure appare essere l'impugnata sentenza nella parte in cui ha condivisibilmente deciso di non provvedere in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dai resistenti, finalizzata ad ottenere il rendiconto previsto nel contratto di gestione dell'impianto fotovoltaico intercorso tra le parti e la condanna alla restituzione di quanto indebitamente prelevato dalla ricorrente, in quanto domanda espressamente condizionata all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza della
Sezione Specializzata Agraria. - 15 -
Ed infatti, la richiesta di rendere il conto della gestione dell'impianto fotovoltaico ex art. 263
c.p.c. e la richiesta di pagamento del complessivo importo di € 74.471,79 a titolo di indebiti prelievi di somme dal c/c sono state effettivamente avanzate solo subordinatamente all'eventuale accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza, come si desume dal punto 3 delle conclusioni della memoria di costituzione e risposta di primo grado depositata in data 04.03.2024, laddove i resistenti chiedono l'accoglimento delle domande riconvenzionali
“condizionatamente alla declaratoria di incompetenza da parte della Sezione Specializzata
Agraria e quindi nella prospettiva che la causa prosegua innanzi al Tribunale ordinario”.
Evenienza non verificatasi nella fattispecie decisa non per incompetenza ma nel merito.
Ne deriva l'infondatezza della doglianza sollevata al riguardo.
5.3 Il rigetto del primo motivo di appello relativo alla richiesta di declaratoria di nullità della scrittura privata del 24.07.2012, formulata in via riconvenzionale, comporta, di conseguenza, il rigetto della richiesta di rimborso delle somme erogate dalla ricorrente in favore dei resistenti in esecuzione della predetta scrittura privata, trattandosi di richiesta espressamente subordinata all'accoglimento della domanda principale di declaratoria di nullità della scrittura privata.
6. Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione o eccezione sollevata nel presente giudizio, deve essere rigettato.
7. Il rigetto dell'appello induce, inoltre, la Corte a disattendere gli approfondimenti istruttori richiesti da parte appellata nel primo grado di giudizio e riproposti nella presente fase di appello, con particolare riferimento alla richiesta di prova orale.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico dell'appellante alla luce della Parte_1 sua soccombenza.
9. Trova, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, - 16 -
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado Parte_1 di giudizio sostenute dagli appellati e che liquida in € 6.946,00, CP_1 Controparte_2 oltre iva, cap e spese generali come per legge.
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 c.1 quater D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.10.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa EL FU
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono