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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/07/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1142 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], e Parte_1
residente a [...], Cod. fisc. , C.F._1
elettivamente domiciliato in Giardini Naxos, Via Lombardo, n. 11, presso lo studio dell'avv. Graziella Lo Turco, cod. fisc. , CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende per mandato in atti e che, fra l'altro, dichiara, che le afferenti comunicazioni potranno esserle inoltrate anche tramite Fax al n. 0942/615223 e via pec: Email_1
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente Controparte_1
in Francavilla di Sicilia (ME), Via Gaetano Curreri, n. 23, (C.F.:
[...]
), elettivamente domiciliata in Marina di Caronia (ME), Via C.F._3
Filosseno, n. 13, (tel./fax per comunicazioni: ), presso lo P.IVA_1
studio degli avv.ti Giuseppe Fragale (C.F.: - CodiceFiscale_4
PEC: e Giuseppina Bombara (C.F.: Email_2 [...]
- PEC: , che la C.F._5 Email_3
1 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
PARTE
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 24.03.2025, premesso che, in data Parte_1
28.07.2012, aveva contratto, a Francavilla di Sicilia (ME), matrimonio concordatario con in regime di separazione dei beni;
Controparte_1
che da tale unione era nata, a Messina, l'08.09.2016, la figlia che, in Per_1
data 13.12.2022, era stata pubblicata la sentenza n. 2138/22, che aveva pronunciato, su domanda congiunta, il divorzio dei coniugi;
che egli non riusciva a vedere la figlia minore con le modalità stabilite nell'accordo di divorzio a causa dell'atteggiamento ostruzionistico tenuto dalla che, in particolare, la bambina non aveva mai trascorso i CP_1
fine settimana con il padre e sovente erano insorti problemi anche per gli incontri infrasettimanali;
che egli aveva cercato di raggiungere un accordo con la ma questa aveva mostrato un atteggiamento di CP_1
chiusura, negando la possibilità del pernottamento e proponendo dei giorni di visita che coincidevano con le attività sportive seguite dalla minore;
tutto ciò premesso, chiedeva la modifica dei tempi di permanenza della minore con il padre, come meglio specificato in ricorso o, in subordine, che fossero adottati i necessari provvedimenti per attuare quanto stabilito nell'accordo di divorzio.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 08/14.04.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10.06.2025, si costituiva la quale contestava la fondatezza del Controparte_1
2 ricorso avversario e lamentava che il procuratore di controparte aveva prodotto in giudizio la corrispondenza intercorsa tra le parti. In ogni caso, evidenziava che il padre aveva prelevato la figlia tutte le volte che aveva voluto, senza vincoli di giorni e di orari, anche per intere giornate, tranne quando la bambina era ammalata o vi era un forte maltempo, che sconsigliava le uscite, o la bambina doveva preparare per il giorno dopo numerosi compiti scolastici. Osservava, in ogni caso, che non vi erano stati mutamenti nelle circostanze, che potessero giustificare una modifica di quanto concordato con riferimento al prelievo della figlia da parte del padre, sottolineando che le ragioni addotte dal ricorrente, riferibili agli impegni extrascolastici della minore, non erano più attuali e proponendo, pertanto, una diversa disciplina. Lamentava, poi, che il Parte_1
non aveva provveduto ad adeguare l'assegno stabilito, pari a € 200,00 mensili, tenendo conto degli indici ISTAT di rivalutazione monetaria, e si riservava di agire per il pagamento delle somme pregresse e non corrisposte a tale titolo. Chiedeva, infine, che l'assegno unico fosse attribuito nella sua interezza a lei.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c., depositata il
19.06.2025 il ricorrente eccepiva che la corrispondenza prodotta non era stata mai qualificata come riservata personale. Negava la circostanza, secondo cui il padre aveva incontrato la figlia tutte le volte in cui aveva voluto ed evidenziava che la necessità per la piccola di fare i compiti non poteva essere addotta a giustificazione per la mancata effettuazione degli incontri tra padre e figlia, in quanto egli aveva più volte proposto di individuare una persona che potesse seguire la bambina nel doposcuola.
Dichiarava, poi, che era pronto a versare la somma prevista per il mantenimento della figlia, con la rivalutazione monetaria, e che non intendeva chiedere il rimborso della quota di assegno unico, che la aveva riscosso nella sua interezza. Contestava la fondatezza CP_1
3 della domanda volta alla corresponsione dell'assegno unico nella sua interezza alla evidenziando che egli stava destinando la CP_1
quota di sua pertinenza per il pagamento della rata di premio di una assicurazione che vedeva come beneficiaria la figlia.
Con memoria depositata il 30.06.2025 ai sensi dell'art. 473 bis .17 comma 2 c.p.c. la resistente ribadiva che il non era stato Parte_1
affatto estromesso dalla vita della figlia e chiedeva che fossero emesse precise disposizioni per il prelievo della minore in caso di influenza o altri malesseri della minore o in caso di forte maltempo. Rilevava, poi, che il non si era mai offerto di occuparsi dei compiti della figlia Parte_1
e ribadiva la mancanza di fatti sopravvenuti che potessero giustificare una revisione dele statuizioni vigenti.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 3 c.p.c., depositata il
03.07.2025, il ricorrente ribadiva che egli aveva dovuto, per anni, sopportare le angherie della in quanto i malesseri della figlia CP_1
e le piogge invernali erano stati addotti dalla stessa come pretesti per limitare il diritto di visita del deducente.
All'udienza del 10.07.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo. In particolare, le parti dichiaravano di essere d'accordo sulla modifica dei tempi di permanenza della minore con il padre nei termini seguenti: “la figlia starà con il padre il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle
17,30 alle 21,30 nel periodo invernale e dalle ore 17,30 alle ore 22,30 nel periodo estivo;
ove non sia possibile effettuare gli incontri previsti nelle suddette giornate per qualsiasi motivo, il padre avrà la possibilità di recuperare l'incontro non tenuto in altra giornata della stessa settimana la figlia starà con il padre a settimane alternate dalle ore 16,00 del sabato alle ore 22,30 della domenica, a partire dal prossimo 19 luglio;
la figlia starà con il padre durante le festività natalizie, il giorno di Natale dalle ore 10.30
4 alle ore 10.30 del giorno successivo o, ad anni alterni, la Vigilia di Natale dalle ore 10.30 alle 10.30 del giorno successivo ed il giorno 1 Gennaio, dalle ore 10.30 alle 10.30 del giorno successivo o, ad anni alterni, il giorno di San Silvestro, dalle ore 10.30 alle ore 10.30 del giorno successivo;
la figlia starà con il padre ad anni alterni o il giorno di Pasqua dalle 10.30 alle ore 10,30 del giorno successivo o quello di Pasquetta dalle ore 10.30 alle
10.30 del giorno successivo;
la figlia starà con il padre nel periodo estivo per due settimane anche non consecutive nel mese di luglio o nel mese di agosto;
il periodo verrà concordato entro il 30 giugno di ogni anno – per l'anno in corso la figlia starà con il padre dal 21 luglio al 28 luglio e dal 04 agosto all'11 agosto;
la figlia starà con la madre nel periodo estivo per due settimane anche non consecutive nel mese di luglio o nel mese di agosto con sospensione delle visite del padre;
la figlia starà con il padre nelle maggiori festività secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
la figlia trascorrerà il giorno del compleanno, alternativamente, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; salva la possibilità dei genitori di concordare una modalità diversa, anche in relazione ad un'eventuale festa da organizzare insieme;
la minore trascorrerà con il padre, dalle ore 16:00 alle ore 22:00, il giorno del compleanno di quest'ultimo, e trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della stessa a prescindere dai giorni di visita ivi stabiliti;
analogo regime viene stabilito per le feste del papà e della mamma”; inoltre, le parti dichiaravano che “l'assegno unico verrà percepito come per legge nella misura del 50 % da ciascun genitore”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la
5 discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 10.07.2025 con riferimento all'affidamento della figlia minore nata a [...], Per_1
l'08.09.2016, ai tempi di permanenza della predetta minore con entrambi i genitori ed alla percezione dell'assegno unico;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 11/07/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1142 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], e Parte_1
residente a [...], Cod. fisc. , C.F._1
elettivamente domiciliato in Giardini Naxos, Via Lombardo, n. 11, presso lo studio dell'avv. Graziella Lo Turco, cod. fisc. , CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende per mandato in atti e che, fra l'altro, dichiara, che le afferenti comunicazioni potranno esserle inoltrate anche tramite Fax al n. 0942/615223 e via pec: Email_1
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente Controparte_1
in Francavilla di Sicilia (ME), Via Gaetano Curreri, n. 23, (C.F.:
[...]
), elettivamente domiciliata in Marina di Caronia (ME), Via C.F._3
Filosseno, n. 13, (tel./fax per comunicazioni: ), presso lo P.IVA_1
studio degli avv.ti Giuseppe Fragale (C.F.: - CodiceFiscale_4
PEC: e Giuseppina Bombara (C.F.: Email_2 [...]
- PEC: , che la C.F._5 Email_3
1 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
PARTE
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 24.03.2025, premesso che, in data Parte_1
28.07.2012, aveva contratto, a Francavilla di Sicilia (ME), matrimonio concordatario con in regime di separazione dei beni;
Controparte_1
che da tale unione era nata, a Messina, l'08.09.2016, la figlia che, in Per_1
data 13.12.2022, era stata pubblicata la sentenza n. 2138/22, che aveva pronunciato, su domanda congiunta, il divorzio dei coniugi;
che egli non riusciva a vedere la figlia minore con le modalità stabilite nell'accordo di divorzio a causa dell'atteggiamento ostruzionistico tenuto dalla che, in particolare, la bambina non aveva mai trascorso i CP_1
fine settimana con il padre e sovente erano insorti problemi anche per gli incontri infrasettimanali;
che egli aveva cercato di raggiungere un accordo con la ma questa aveva mostrato un atteggiamento di CP_1
chiusura, negando la possibilità del pernottamento e proponendo dei giorni di visita che coincidevano con le attività sportive seguite dalla minore;
tutto ciò premesso, chiedeva la modifica dei tempi di permanenza della minore con il padre, come meglio specificato in ricorso o, in subordine, che fossero adottati i necessari provvedimenti per attuare quanto stabilito nell'accordo di divorzio.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 08/14.04.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10.06.2025, si costituiva la quale contestava la fondatezza del Controparte_1
2 ricorso avversario e lamentava che il procuratore di controparte aveva prodotto in giudizio la corrispondenza intercorsa tra le parti. In ogni caso, evidenziava che il padre aveva prelevato la figlia tutte le volte che aveva voluto, senza vincoli di giorni e di orari, anche per intere giornate, tranne quando la bambina era ammalata o vi era un forte maltempo, che sconsigliava le uscite, o la bambina doveva preparare per il giorno dopo numerosi compiti scolastici. Osservava, in ogni caso, che non vi erano stati mutamenti nelle circostanze, che potessero giustificare una modifica di quanto concordato con riferimento al prelievo della figlia da parte del padre, sottolineando che le ragioni addotte dal ricorrente, riferibili agli impegni extrascolastici della minore, non erano più attuali e proponendo, pertanto, una diversa disciplina. Lamentava, poi, che il Parte_1
non aveva provveduto ad adeguare l'assegno stabilito, pari a € 200,00 mensili, tenendo conto degli indici ISTAT di rivalutazione monetaria, e si riservava di agire per il pagamento delle somme pregresse e non corrisposte a tale titolo. Chiedeva, infine, che l'assegno unico fosse attribuito nella sua interezza a lei.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c., depositata il
19.06.2025 il ricorrente eccepiva che la corrispondenza prodotta non era stata mai qualificata come riservata personale. Negava la circostanza, secondo cui il padre aveva incontrato la figlia tutte le volte in cui aveva voluto ed evidenziava che la necessità per la piccola di fare i compiti non poteva essere addotta a giustificazione per la mancata effettuazione degli incontri tra padre e figlia, in quanto egli aveva più volte proposto di individuare una persona che potesse seguire la bambina nel doposcuola.
Dichiarava, poi, che era pronto a versare la somma prevista per il mantenimento della figlia, con la rivalutazione monetaria, e che non intendeva chiedere il rimborso della quota di assegno unico, che la aveva riscosso nella sua interezza. Contestava la fondatezza CP_1
3 della domanda volta alla corresponsione dell'assegno unico nella sua interezza alla evidenziando che egli stava destinando la CP_1
quota di sua pertinenza per il pagamento della rata di premio di una assicurazione che vedeva come beneficiaria la figlia.
Con memoria depositata il 30.06.2025 ai sensi dell'art. 473 bis .17 comma 2 c.p.c. la resistente ribadiva che il non era stato Parte_1
affatto estromesso dalla vita della figlia e chiedeva che fossero emesse precise disposizioni per il prelievo della minore in caso di influenza o altri malesseri della minore o in caso di forte maltempo. Rilevava, poi, che il non si era mai offerto di occuparsi dei compiti della figlia Parte_1
e ribadiva la mancanza di fatti sopravvenuti che potessero giustificare una revisione dele statuizioni vigenti.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 3 c.p.c., depositata il
03.07.2025, il ricorrente ribadiva che egli aveva dovuto, per anni, sopportare le angherie della in quanto i malesseri della figlia CP_1
e le piogge invernali erano stati addotti dalla stessa come pretesti per limitare il diritto di visita del deducente.
All'udienza del 10.07.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo. In particolare, le parti dichiaravano di essere d'accordo sulla modifica dei tempi di permanenza della minore con il padre nei termini seguenti: “la figlia starà con il padre il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle
17,30 alle 21,30 nel periodo invernale e dalle ore 17,30 alle ore 22,30 nel periodo estivo;
ove non sia possibile effettuare gli incontri previsti nelle suddette giornate per qualsiasi motivo, il padre avrà la possibilità di recuperare l'incontro non tenuto in altra giornata della stessa settimana la figlia starà con il padre a settimane alternate dalle ore 16,00 del sabato alle ore 22,30 della domenica, a partire dal prossimo 19 luglio;
la figlia starà con il padre durante le festività natalizie, il giorno di Natale dalle ore 10.30
4 alle ore 10.30 del giorno successivo o, ad anni alterni, la Vigilia di Natale dalle ore 10.30 alle 10.30 del giorno successivo ed il giorno 1 Gennaio, dalle ore 10.30 alle 10.30 del giorno successivo o, ad anni alterni, il giorno di San Silvestro, dalle ore 10.30 alle ore 10.30 del giorno successivo;
la figlia starà con il padre ad anni alterni o il giorno di Pasqua dalle 10.30 alle ore 10,30 del giorno successivo o quello di Pasquetta dalle ore 10.30 alle
10.30 del giorno successivo;
la figlia starà con il padre nel periodo estivo per due settimane anche non consecutive nel mese di luglio o nel mese di agosto;
il periodo verrà concordato entro il 30 giugno di ogni anno – per l'anno in corso la figlia starà con il padre dal 21 luglio al 28 luglio e dal 04 agosto all'11 agosto;
la figlia starà con la madre nel periodo estivo per due settimane anche non consecutive nel mese di luglio o nel mese di agosto con sospensione delle visite del padre;
la figlia starà con il padre nelle maggiori festività secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
la figlia trascorrerà il giorno del compleanno, alternativamente, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; salva la possibilità dei genitori di concordare una modalità diversa, anche in relazione ad un'eventuale festa da organizzare insieme;
la minore trascorrerà con il padre, dalle ore 16:00 alle ore 22:00, il giorno del compleanno di quest'ultimo, e trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della stessa a prescindere dai giorni di visita ivi stabiliti;
analogo regime viene stabilito per le feste del papà e della mamma”; inoltre, le parti dichiaravano che “l'assegno unico verrà percepito come per legge nella misura del 50 % da ciascun genitore”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la
5 discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 10.07.2025 con riferimento all'affidamento della figlia minore nata a [...], Per_1
l'08.09.2016, ai tempi di permanenza della predetta minore con entrambi i genitori ed alla percezione dell'assegno unico;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 11/07/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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