TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 683/2022 R.A.C.L., promossa da nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Sanluri, Parte_1
presso lo studio dei difensori avv. Massimiliano Podda e avv. Giacomo Cau, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 marzo 2022, , premesso: Parte_1
- di svolgere la professione di insegnante presso la scuola elementare sita in Via Venezia a
Cagliari;
- di aver subito un infortunio sul lavoro in data 8 giugno 2019 allorquando, mentre si trovava all'interno della propria aula intenta a salutare gli alunni prima delle vacanze estive, è caduta sul pavimento dopo essere inciampata;
- di aver riportato, all'esito della caduta, la “frattura scomposta sottotrocanterica del femore sinistro”;
- di aver formulato, nella medesima data, denuncia di infortunio sul lavoro all' il quale, in CP_1 data 11 settembre 2019, comunicava l'accertamento di un grado di invalidità del 5 per cento;
- di ave proposto opposizione a tale valutazione e di aver ottenuto il riconoscimento del deficit funzionale dell'arto inferiore sinistro pari all'8 per cento;
- di aver proposto all' ricorso amministrativo volto ad ottenere una valutazione in sede di CP_1
collegiale medica, senza ottenere riscontro.
pagina 1 di 3 Non ritenendo corretta la valutazione dell' , ha convenuto in giudizio l' per ottenere CP_1 CP_1
l'accertamento del proprio diritto a un maggior indennizzo per le menomazioni derivanti dall'infortunio sul lavoro occorsole (frattura scomposta sottotrocanterica femore sn), asseritamente valutabili nella misura del 16 per cento.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti ha riconosciuto la ricorrente affetta da “esiti di frattura sottotrocanterica del femore sinistro” (si veda pag. 2 dell'integrazione alla perizia, resa necessaria a causa di un refuso presente nella relazione peritale per il quale l'analisi medico legale era stata erroneamente indicata come svolta sull'arto inferiore destro).
Il c.t.u. ha osservato la presenza di esiti dovuti sia al trauma patito dalla ricorrente sia alla successiva operazione alla quale questa è stata sottoposta, rilevando, in particolare, la riduzione del trofismo e del tono muscolare dell'arto afflitto e dei distretti anatomici limitrofi, con conseguente limitazione dei movimenti di flessione ed estensione dell'anca, dolorante ai gradi estremi, nonché
l'impossibilità all'accovacciamento ed all'inginocchiamento.
Il consulente ha ritenuto corretto stimare la misura di danno biologico conseguente alla menomazione utilizzando i seguenti codici tabellari:
codice 272 (esiti di frattura di femore apprezzabile strumentalmente in assenza o con sfumata ripercussione funzionale fino ad un massimo di 8%) da valutare nella misura del 10 per cento in quanto, nel caso di specie è stato riscontrato un discreto deficit funzionale (cfr. pag. 3 della perizia); codice 36 (multiple cicatrici cutanee, non interessanti il volto, distrofiche e discromiche, fino a 5 per cento) da valutare nella misura del 5 per cento;
codice 306 (Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare, fino a 3 per cento) da valutare nella misura del 2 per cento.
L'ausiliario ha quindi valutato il danno complessivo nella misura del 16 per cento.
Le argomentazioni del consulente risultano adeguatamente sviluppate ed esenti da vizi logici, anche alla luce dell'assenza di osservazioni sollevate dalle parti.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in rendita rapportato ad un danno biologico in misura del 16 per cento, con decorrenza dalla data del consolidamento dei sintomi (21 ottobre 2019).
pagina 2 di 3 L' deve perciò essere condannato a erogare in favore della parte ricorrente l'indennizzo in CP_1
rendita commisurato al danno complessivo accertato nella misura del 16 per cento, con decorrenza dalla data della stabilizzazione dei postumi (21 ottobre 2019), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente versato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita commisurato ad Parte_1
un danno biologico in misura del 16 per cento, con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi (21 ottobre 2019);
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in rendita, commisurato al danno biologico del 16 CP_1
per cento, con pagamento dei ratei maturati e scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi (21 ottobre 2019), previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1
decreto.
Cagliari, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 683/2022 R.A.C.L., promossa da nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Sanluri, Parte_1
presso lo studio dei difensori avv. Massimiliano Podda e avv. Giacomo Cau, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 marzo 2022, , premesso: Parte_1
- di svolgere la professione di insegnante presso la scuola elementare sita in Via Venezia a
Cagliari;
- di aver subito un infortunio sul lavoro in data 8 giugno 2019 allorquando, mentre si trovava all'interno della propria aula intenta a salutare gli alunni prima delle vacanze estive, è caduta sul pavimento dopo essere inciampata;
- di aver riportato, all'esito della caduta, la “frattura scomposta sottotrocanterica del femore sinistro”;
- di aver formulato, nella medesima data, denuncia di infortunio sul lavoro all' il quale, in CP_1 data 11 settembre 2019, comunicava l'accertamento di un grado di invalidità del 5 per cento;
- di ave proposto opposizione a tale valutazione e di aver ottenuto il riconoscimento del deficit funzionale dell'arto inferiore sinistro pari all'8 per cento;
- di aver proposto all' ricorso amministrativo volto ad ottenere una valutazione in sede di CP_1
collegiale medica, senza ottenere riscontro.
pagina 1 di 3 Non ritenendo corretta la valutazione dell' , ha convenuto in giudizio l' per ottenere CP_1 CP_1
l'accertamento del proprio diritto a un maggior indennizzo per le menomazioni derivanti dall'infortunio sul lavoro occorsole (frattura scomposta sottotrocanterica femore sn), asseritamente valutabili nella misura del 16 per cento.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti ha riconosciuto la ricorrente affetta da “esiti di frattura sottotrocanterica del femore sinistro” (si veda pag. 2 dell'integrazione alla perizia, resa necessaria a causa di un refuso presente nella relazione peritale per il quale l'analisi medico legale era stata erroneamente indicata come svolta sull'arto inferiore destro).
Il c.t.u. ha osservato la presenza di esiti dovuti sia al trauma patito dalla ricorrente sia alla successiva operazione alla quale questa è stata sottoposta, rilevando, in particolare, la riduzione del trofismo e del tono muscolare dell'arto afflitto e dei distretti anatomici limitrofi, con conseguente limitazione dei movimenti di flessione ed estensione dell'anca, dolorante ai gradi estremi, nonché
l'impossibilità all'accovacciamento ed all'inginocchiamento.
Il consulente ha ritenuto corretto stimare la misura di danno biologico conseguente alla menomazione utilizzando i seguenti codici tabellari:
codice 272 (esiti di frattura di femore apprezzabile strumentalmente in assenza o con sfumata ripercussione funzionale fino ad un massimo di 8%) da valutare nella misura del 10 per cento in quanto, nel caso di specie è stato riscontrato un discreto deficit funzionale (cfr. pag. 3 della perizia); codice 36 (multiple cicatrici cutanee, non interessanti il volto, distrofiche e discromiche, fino a 5 per cento) da valutare nella misura del 5 per cento;
codice 306 (Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare, fino a 3 per cento) da valutare nella misura del 2 per cento.
L'ausiliario ha quindi valutato il danno complessivo nella misura del 16 per cento.
Le argomentazioni del consulente risultano adeguatamente sviluppate ed esenti da vizi logici, anche alla luce dell'assenza di osservazioni sollevate dalle parti.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in rendita rapportato ad un danno biologico in misura del 16 per cento, con decorrenza dalla data del consolidamento dei sintomi (21 ottobre 2019).
pagina 2 di 3 L' deve perciò essere condannato a erogare in favore della parte ricorrente l'indennizzo in CP_1
rendita commisurato al danno complessivo accertato nella misura del 16 per cento, con decorrenza dalla data della stabilizzazione dei postumi (21 ottobre 2019), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente versato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita commisurato ad Parte_1
un danno biologico in misura del 16 per cento, con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi (21 ottobre 2019);
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in rendita, commisurato al danno biologico del 16 CP_1
per cento, con pagamento dei ratei maturati e scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi (21 ottobre 2019), previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1
decreto.
Cagliari, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3