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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 08/05/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 1392/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/03/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MARRA MICHELE
E
) rappresentata e difesa, per mandato allegato CP_1 C.F._2 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PERUSKO MARIAGIULIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... 1) Autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati, fissando ognuno la propria residenza ove riterrà opportuno, con obbligo di reciproco avviso in caso di mutamento della stessa, entro quindici giorni dall'avvenuto cambiamento.
2) Darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti, che gli stessi si sono già divisi i beni mobili di cui erano comproprietari e che continueranno a pagare, giusta metà ciascuno le rate del mutuo contratto con la banca sino alla sua totale CP_2 estinzione mediante accredito delle stesso sul conto corrente indicato in premessa.
3) Spese di lite compensate. ... (omissis) ...”. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASERTA (MN) in data 17/07/1993 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 1993) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASERTA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
08/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 1392/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/03/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MARRA MICHELE
E
) rappresentata e difesa, per mandato allegato CP_1 C.F._2 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PERUSKO MARIAGIULIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... 1) Autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati, fissando ognuno la propria residenza ove riterrà opportuno, con obbligo di reciproco avviso in caso di mutamento della stessa, entro quindici giorni dall'avvenuto cambiamento.
2) Darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti, che gli stessi si sono già divisi i beni mobili di cui erano comproprietari e che continueranno a pagare, giusta metà ciascuno le rate del mutuo contratto con la banca sino alla sua totale CP_2 estinzione mediante accredito delle stesso sul conto corrente indicato in premessa.
3) Spese di lite compensate. ... (omissis) ...”. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASERTA (MN) in data 17/07/1993 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 1993) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASERTA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
08/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca