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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/11/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1343 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
NA PE IC
Benedetta Fattori IC rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 26/07/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. GIULIA MALAFONTE e dall'avv. LUIGI LUPINACCI , elettivamente domiciliato presso l'avv. MALAFONTE, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO cf: ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21/11/2025
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 10/10/2025: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Assegnare la casa coniugale sita in IN (CR) Viale Matteotti n. 7 alla Sig.ra Pt_1
che la continuerà ad abitare unitamente al figlio;
[...]
- Disporre a carico del Sig. un assegno mensile di € 200,00 – somma annualmente CP_1
rivalutabile secondo gli indici Istat- quale contributo al mantenimento del figlio minore Persona_1
da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 01 di ciascun mese, il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quello che è il protocollo in vigore presso il Tribunale di
Cremona;
- Confermare che l'Assegno unico venga percepito integralmente dalla madre;
- Disporre, per le ragioni indicate in atti, nonché in considerazione di quanto certificato anche dall'Azienda Sociale Cremonese nelle proprie relazioni, l'affidamento super esclusivo del piccolo alla madre con collocamento presso la stessa e possibilità per il padre di vedere il figlio Persona_1 tramite la modalità delle visite protette che l'Ill.mo IC adito Vorrà stabilire- tenendo in considerazione quanto riportato e suggerito dai servizi sociali incaricati nella depositata relazione-
e anche alla luce di quelle che saranno le risultanze della procedura “Codice Rosso” attivata a tutela della Sig.ra Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura;
”.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 26/07/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con n IN in data 05.05.2018 (trascritto presso gli atti dello Stato CP_1
civile del Comune di medesimo, anno 2018, atto n. 3, parte I) e di aver divorziato dal marito con sentenza resa dal Tribunale di Khouribga (Marocco) n. 649 del 16/05/2024, chiedeva a questo
Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio nato a Persona_1
Cremona 23/04/2020.
In particolare, domandava l'affidamento esclusivo del minore, con Parte_1
collocamento dello stesso presso di sé, e l'assegnazione della casa coniugale sita a IN, viale
Matteotti n. 7; domandava inoltre la ricorrente di porre a carico del padre un assegno mensile di mantenimento a favore della prole di € 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione delle parti, il IC disponeva il rinnovo della notificazione, non regolarmente perfezionata;
alla successiva udienza del 13/03/2025, il IC delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, e, sentita la sola parte ricorrente, in via temporanea e urgente confermava le condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa dall'Autorità marocchina. Con il medesimo provvedimento il IC dava incarico ai servizi sociali competenti per territorio di svolgere un accertamento psicosociale sulla situazione del nucleo familiare.
Alla successiva udienza del 24/09/2025, il IC, assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusionali, fissava l'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c. per la rimessione della causa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 27/11/2025. *
I profili di diritto internazionale
Preliminarmente osserva il Collegio che le parti dell'odierno giudizio hanno divorziato con sentenza resa dal Tribunale di Khouribga (Marocco) n. 649 del 16/05/2024.
Come noto, la pronuncia giudiziale emessa all'estero, anche se non trascritta, è già pienamente efficace nell'ordinamento italiano in virtù del principio generale, sancito dall'art. 64 l. 218/1995, dell'automaticità del riconoscimento delle sentenze civili straniere, sempre che vengano soddisfatti determinati requisiti. Il vaglio dell'Autorità Giudiziaria nazionale, dunque, ha un carattere meramente eventuale e successivo, subordinato alla circostanza che chi vi abbia interesse contesti la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento automatico ovvero che il soccombente non esegua spontaneamente la sentenza e si renda necessario procedere ad esecuzione forzata.
Orbene, dando applicazione a questi principi, la sentenza di divorzio emessa inter partes dal
Tribunale di Khouribga (Marocco) n. 649 in data 16/05/2024, risulta pienamente efficace poiché sussistono tutti i requisiti analiticamente descritti dagli artt. 64 e 65 l. 218/1995 per l'operatività del riconoscimento automatico (v. sentenza con traduzione asseverata e munita di apostille in atti). Si tratta, infatti, di provvedimento qualificabile come sentenza (divenuto definitivo in data 29/05/2024) emesso da un'autorità competente, nel rispetto dei diritti essenziali di difesa (al giudizio di divorzio risultano aver partecipato entrambi gli ex coniugi); le statuizioni della sentenza di divorzio non producono effetti contrari all'ordine pubblico, delineando un regolamento concreto compatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento. La sentenza, infatti, prevede una regolamentazione esaustiva della responsabilità genitoriale (con affidamento della custodia del minore alla madre e regolamentazione delle visite paterne) e altresì prevede un assegno di mantenimento per la prole.
Dunque, può affermarsi, per quanto di interesse, l'efficacia e la validità della sentenza straniera. Di conseguenza, l'odierno giudizio deve qualificarsi alla stregua di procedimento per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio.
Tanto premesso, resta da precisare che sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
*
La responsabilità genitoriale
La ricorrente ha domandato l'affido esclusivo del minore, con collocamento presso di sé.
Al riguardo, deve premettersi che il materiale probatorio agli atti appare sufficiente e adeguato ad assumere una motivata decisione sulle domande svolte e, in particolare, in ordine al percorso di crescita del minore. In specie, non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto di (nato Persona_1
a Cremona 23/04/2020), considerata anche l'età e tenuto conto che l'ascolto giudiziale, per il quale le parti non hanno insistito, risulta manifestamente superfluo, alla luce comportamento assunto dal padre prima e nel corso del giudizio e delle risultanze degli accertamenti demandati ai servizi sociali.
Tanto premesso, nel merito, deve rammentarsi che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile quando la sua applicazione risulti in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore, ossia laddove emergano comportamenti del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta.
Ebbene, nel caso di specie rileva il Collegio come bbia assunto, anche prima e a CP_1
prescindere dal giudizio in corso, un atteggiamento delegante e irresponsabile, non partecipando attivamente e tempestivamente alle scelte di vita riguardanti il figlio. La madre ha infatti evidenziato che il padre ha assunto dapprima un contegno irascibile e inadeguato e poi, il 31/10/2023, è sparito senza lasciare alcun contatto di riferimento. Da allora, la ricorrente non ha potuto contare sul resistente per avere il necessario supporto e confronto per tutte le questioni attinenti alla salute e alla vita di come, per esempio, in merito agli approfondimenti diagnostici cui sottoporre Persona_1
il figlio.
Dunque, l'analisi del contegno e dell'atteggiamento serbato dal resistente persuade della assenza di capacità tutelanti e protettive di nei confronti del minore. Egli, infatti, in totale CP_1
assenza di un progetto pedagogico ed educativo per il figlio, non provvede con continuità e responsabilità alle sue necessità morali e materiali, non si rende disponibile a partecipare alle decisioni riguardanti i problemi di salute e le necessità della prole, investendo integralmente la madre di tutte le scelte più importanti e del ruolo normativo ed educativo.
L'atteggiamento di sostanziale disinteresse di er la famiglia risulta confermato CP_1
non solo dalla sua assenza nel presente giudizio, ma anche dalla circostanza che egli, nonostante i tentativi di contatto, si sia reso irreperibile agli operatori dei servizi sociali, rendendo impossibile qualsivoglia accertamento e/o valutazione.
Va poi valorizzato che il padre non esercita da tempo il diritto di visita, con ciò pregiudicando le esigenze di stabilità del bambino nonché compromettendo la costruzione di un equilibrato rapporto con quest'ultimo.
Ai descritti elementi si aggiunge la allarmante narrazione fornita da la quale Parte_1
ha dichiarato che il marito si sarebbe reso responsabile di comportamenti persecutori e inadeguati nei suoi confronti, finanche cagionandole un grave e perdurante stato di ansia e paura;
per vero, per tali fatti, denunciati dalla ricorrente, è stato anche avviato un procedimento penale a carico di
[...]
mputato dei reati ex artt. 61 n. 11 quinquies e 612 bis 1 e 2 c.p. CP_1
Anche questo aspetto, evidentemente, comporta che l'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa sia oltremodo difficile.
Orbene, tenuto conto delle circostanze sopra esposte, reputa il Collegio che il regime di affidamento disposto dal Tribunale di Khouribga (Marocco) , ossia l'affido della custodia alla madre, sia conforme agli interessi e al benessere psicofisico della prole, considerate le difficoltà riscontrate dalla madre nella tutela delle necessità e dei bisogni del figlio.
Infatti, sulla base di quanto rilevato in udienza e dagli atti di causa, tenuto conto dei comportamenti di disinteresse posti in essere dal resistente, rilevata, allo stato, un'incapacità di questi di comprendere le esigenze e i bisogni del minore e, soprattutto, di seguirlo, al momento, nel corretto e sereno percorso di crescita, deve pertanto essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, essendosi ella da sempre occupata di con continuità e responsabilità, Persona_1
offrendogli un adeguato e sereno contesto familiare dove crescere.
Invero, più in generale, disponibile e collaborante con gli operatori dei Parte_1
servizi sociali, si è dimostrata attenta ai bisogni affettivi ed emotivi del figlio, offrendogli un adeguato e sereno contesto familiare dove crescere e attivandosi al fine di garantire al minore tutto il sostegno necessario in considerazione della sua peculiare situazione di fragilità (il minore è affetto da disturbo dello spettro autistico di grado severo).
Dunque, il quadro emerso, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia comunicazione e contatto con il padre, il quale da tempo non partecipa alle decisioni relative al figlio, giustifica, a parere del Collegio, la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), essendo necessario che le decisioni più rilevanti vengano assunte con tempestività, dovendosi, quindi, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato. Il genitore affidatario “super-esclusivo” procederà dunque autonomamente al disbrigo di tutte le pratiche amministrative e burocratiche e potrà richiedere alla competente autorità l'emissione del passaporto ovvero dei documenti validi per l'espatrio dei minori senza il consenso dell'altro genitore ovvero autorizzazione del Tribunale.
Il minore rimarrà collocato presso la madre, con la quale è sempre rimasto a vivere.
Quanto alla frequentazione con il genitore non collocatario, tenuto conto dei comportamenti inadeguati posti in essere dal resistente, con assenza di capacità tutelanti e protettive nei confronti del figlio, valutato il disinteresse dimostrato e confermato anche dalla sua assenza in giudizio e dalla sua assoluta irreperibilità, considerata la condizione di fragilità del minore, il quale peraltro non ha mai stabilito un concreto legame con la figura paterna, appare impossibile, allo stato, individuare un preciso regime di visita, a tutela dell'equilibrio psico-fisico della prole. Si provvede come in dispositivo, evidenziando che le frequentazioni padre/figlio potranno riprendere unicamente laddove il padre dimostri di voler ripristinare un concreto rapporto con la prole caratterizzato da continuità, stabilità e assunzione di responsabilità, secondo le indicazioni degli operatori.
*
Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente del minore presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in IN, viale
Matteotti n. 7, in locazione, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore del minore dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare.
* Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785). Orbene, nel caso di specie, ha dichiarato di essere stata impiegata come Parte_1 infermiera con stipendio mensile di € 1700/1800.
La certificazione unica del 2023 attesta un reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato di € 12.067,45 nonché un reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di € 6128,22.
Le buste paga depositate in atti danno evidenza di emolumenti stipendiali variabili di circa €
1800/2000.
Risulta inoltre che madre e figlio abitano in immobile condotto in locazione con canone di € 310 mensili. La ricorrente ha infine precisato di percepire l'assegno unico di circa € 340 mensili nonché un assegno di invalidità a favore del figlio di € 531,76.
Quanto alla posizione del resistente, il Tribunale non dispone di alcun elemento circa la situazione economica e reddituale attuale;
egli, in ogni caso, non risulta limitato nella propria capacità lavorativa,
a fronte dell'età (classe 1989) e della occupazione mantenuta negli anni, secondo quanto dichiarato dalla parte ricorrente.
Del resto, richiamate le norme ed i principi costituzionali in forza dei quali è dovere di ciascun genitore mantenere i propri figli (art. 30 Cost., art. 316 bis c.c., art. 337 ter c.c.), deve sottolinearsi che il genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli;
ciò in quanto 316 bis c.c. valorizza la capacità di lavoro professionale del genitore e, quindi, non solo i redditi effettivi , anche i redditi che il genitore ha la capacità di conseguire in futuro.
Dunque, considerate le esigenze del figlio anche in rapporto all'età e al collocamento in Italia, il
Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di € 200 mensili, in conformità alla richiesta della parte ricorrente.
L'importo è da considerarsi proporzionato tenuto conto della situazione economica della madre e dei compiti domestici da questa assunti, in quanto il padre non contribuisce in alcun modo in via diretta né fornisce un contributo abitativo.
Al contributo ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo)
o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il
Tribunale.
Quanto all'assegno unico non deve il Tribunale provvedere ad alcuna statuizione, spettando esso già per legge alla madre, esercente in via esclusiva della responsabilità genitoriale, il diritto a percepire gli assegni familiari ai sensi dell'art. 6, co. 4 d.lgs 230/2021.
* le spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili vista attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, a modifica della sentenza resa dal Tribunale di Khouribga
(Marocco) n. 649 del 16/05/2024, così statuisce:
1) AFFIDA il minore (nato a [...] [...]) in via esclusiva alla madre che Persona_1
lo terrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma III c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (anche relative al rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) DISPONE che il padre possa vedere il figlio solo ove egli si renda reperibile e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il minore, comunque previa valutazione della condizione psicofisica di e in assenza di Persona_1
qualsivoglia elemento di pregiudizio per lo stesso, inizialmente in Spazio Neutro con modalità protette ed osservate;
3) ASSEGNA a la casa familiare sita in IN, viale Matteotti n. 7 (in Parte_1
locazione);
4) PONE a carico di 'obbligo di corrispondere a con CP_1 Parte_1 decorrenza dalla mensilità di luglio 2024, la somma di € 200 mensili a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della prole, somma che dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il IC est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
NA PE IC
Benedetta Fattori IC rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 26/07/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. GIULIA MALAFONTE e dall'avv. LUIGI LUPINACCI , elettivamente domiciliato presso l'avv. MALAFONTE, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO cf: ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21/11/2025
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 10/10/2025: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Assegnare la casa coniugale sita in IN (CR) Viale Matteotti n. 7 alla Sig.ra Pt_1
che la continuerà ad abitare unitamente al figlio;
[...]
- Disporre a carico del Sig. un assegno mensile di € 200,00 – somma annualmente CP_1
rivalutabile secondo gli indici Istat- quale contributo al mantenimento del figlio minore Persona_1
da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 01 di ciascun mese, il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quello che è il protocollo in vigore presso il Tribunale di
Cremona;
- Confermare che l'Assegno unico venga percepito integralmente dalla madre;
- Disporre, per le ragioni indicate in atti, nonché in considerazione di quanto certificato anche dall'Azienda Sociale Cremonese nelle proprie relazioni, l'affidamento super esclusivo del piccolo alla madre con collocamento presso la stessa e possibilità per il padre di vedere il figlio Persona_1 tramite la modalità delle visite protette che l'Ill.mo IC adito Vorrà stabilire- tenendo in considerazione quanto riportato e suggerito dai servizi sociali incaricati nella depositata relazione-
e anche alla luce di quelle che saranno le risultanze della procedura “Codice Rosso” attivata a tutela della Sig.ra Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura;
”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 26/07/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con n IN in data 05.05.2018 (trascritto presso gli atti dello Stato CP_1
civile del Comune di medesimo, anno 2018, atto n. 3, parte I) e di aver divorziato dal marito con sentenza resa dal Tribunale di Khouribga (Marocco) n. 649 del 16/05/2024, chiedeva a questo
Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio nato a Persona_1
Cremona 23/04/2020.
In particolare, domandava l'affidamento esclusivo del minore, con Parte_1
collocamento dello stesso presso di sé, e l'assegnazione della casa coniugale sita a IN, viale
Matteotti n. 7; domandava inoltre la ricorrente di porre a carico del padre un assegno mensile di mantenimento a favore della prole di € 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione delle parti, il IC disponeva il rinnovo della notificazione, non regolarmente perfezionata;
alla successiva udienza del 13/03/2025, il IC delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, e, sentita la sola parte ricorrente, in via temporanea e urgente confermava le condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa dall'Autorità marocchina. Con il medesimo provvedimento il IC dava incarico ai servizi sociali competenti per territorio di svolgere un accertamento psicosociale sulla situazione del nucleo familiare.
Alla successiva udienza del 24/09/2025, il IC, assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusionali, fissava l'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c. per la rimessione della causa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 27/11/2025. *
I profili di diritto internazionale
Preliminarmente osserva il Collegio che le parti dell'odierno giudizio hanno divorziato con sentenza resa dal Tribunale di Khouribga (Marocco) n. 649 del 16/05/2024.
Come noto, la pronuncia giudiziale emessa all'estero, anche se non trascritta, è già pienamente efficace nell'ordinamento italiano in virtù del principio generale, sancito dall'art. 64 l. 218/1995, dell'automaticità del riconoscimento delle sentenze civili straniere, sempre che vengano soddisfatti determinati requisiti. Il vaglio dell'Autorità Giudiziaria nazionale, dunque, ha un carattere meramente eventuale e successivo, subordinato alla circostanza che chi vi abbia interesse contesti la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento automatico ovvero che il soccombente non esegua spontaneamente la sentenza e si renda necessario procedere ad esecuzione forzata.
Orbene, dando applicazione a questi principi, la sentenza di divorzio emessa inter partes dal
Tribunale di Khouribga (Marocco) n. 649 in data 16/05/2024, risulta pienamente efficace poiché sussistono tutti i requisiti analiticamente descritti dagli artt. 64 e 65 l. 218/1995 per l'operatività del riconoscimento automatico (v. sentenza con traduzione asseverata e munita di apostille in atti). Si tratta, infatti, di provvedimento qualificabile come sentenza (divenuto definitivo in data 29/05/2024) emesso da un'autorità competente, nel rispetto dei diritti essenziali di difesa (al giudizio di divorzio risultano aver partecipato entrambi gli ex coniugi); le statuizioni della sentenza di divorzio non producono effetti contrari all'ordine pubblico, delineando un regolamento concreto compatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento. La sentenza, infatti, prevede una regolamentazione esaustiva della responsabilità genitoriale (con affidamento della custodia del minore alla madre e regolamentazione delle visite paterne) e altresì prevede un assegno di mantenimento per la prole.
Dunque, può affermarsi, per quanto di interesse, l'efficacia e la validità della sentenza straniera. Di conseguenza, l'odierno giudizio deve qualificarsi alla stregua di procedimento per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio.
Tanto premesso, resta da precisare che sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
*
La responsabilità genitoriale
La ricorrente ha domandato l'affido esclusivo del minore, con collocamento presso di sé.
Al riguardo, deve premettersi che il materiale probatorio agli atti appare sufficiente e adeguato ad assumere una motivata decisione sulle domande svolte e, in particolare, in ordine al percorso di crescita del minore. In specie, non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto di (nato Persona_1
a Cremona 23/04/2020), considerata anche l'età e tenuto conto che l'ascolto giudiziale, per il quale le parti non hanno insistito, risulta manifestamente superfluo, alla luce comportamento assunto dal padre prima e nel corso del giudizio e delle risultanze degli accertamenti demandati ai servizi sociali.
Tanto premesso, nel merito, deve rammentarsi che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile quando la sua applicazione risulti in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore, ossia laddove emergano comportamenti del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta.
Ebbene, nel caso di specie rileva il Collegio come bbia assunto, anche prima e a CP_1
prescindere dal giudizio in corso, un atteggiamento delegante e irresponsabile, non partecipando attivamente e tempestivamente alle scelte di vita riguardanti il figlio. La madre ha infatti evidenziato che il padre ha assunto dapprima un contegno irascibile e inadeguato e poi, il 31/10/2023, è sparito senza lasciare alcun contatto di riferimento. Da allora, la ricorrente non ha potuto contare sul resistente per avere il necessario supporto e confronto per tutte le questioni attinenti alla salute e alla vita di come, per esempio, in merito agli approfondimenti diagnostici cui sottoporre Persona_1
il figlio.
Dunque, l'analisi del contegno e dell'atteggiamento serbato dal resistente persuade della assenza di capacità tutelanti e protettive di nei confronti del minore. Egli, infatti, in totale CP_1
assenza di un progetto pedagogico ed educativo per il figlio, non provvede con continuità e responsabilità alle sue necessità morali e materiali, non si rende disponibile a partecipare alle decisioni riguardanti i problemi di salute e le necessità della prole, investendo integralmente la madre di tutte le scelte più importanti e del ruolo normativo ed educativo.
L'atteggiamento di sostanziale disinteresse di er la famiglia risulta confermato CP_1
non solo dalla sua assenza nel presente giudizio, ma anche dalla circostanza che egli, nonostante i tentativi di contatto, si sia reso irreperibile agli operatori dei servizi sociali, rendendo impossibile qualsivoglia accertamento e/o valutazione.
Va poi valorizzato che il padre non esercita da tempo il diritto di visita, con ciò pregiudicando le esigenze di stabilità del bambino nonché compromettendo la costruzione di un equilibrato rapporto con quest'ultimo.
Ai descritti elementi si aggiunge la allarmante narrazione fornita da la quale Parte_1
ha dichiarato che il marito si sarebbe reso responsabile di comportamenti persecutori e inadeguati nei suoi confronti, finanche cagionandole un grave e perdurante stato di ansia e paura;
per vero, per tali fatti, denunciati dalla ricorrente, è stato anche avviato un procedimento penale a carico di
[...]
mputato dei reati ex artt. 61 n. 11 quinquies e 612 bis 1 e 2 c.p. CP_1
Anche questo aspetto, evidentemente, comporta che l'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa sia oltremodo difficile.
Orbene, tenuto conto delle circostanze sopra esposte, reputa il Collegio che il regime di affidamento disposto dal Tribunale di Khouribga (Marocco) , ossia l'affido della custodia alla madre, sia conforme agli interessi e al benessere psicofisico della prole, considerate le difficoltà riscontrate dalla madre nella tutela delle necessità e dei bisogni del figlio.
Infatti, sulla base di quanto rilevato in udienza e dagli atti di causa, tenuto conto dei comportamenti di disinteresse posti in essere dal resistente, rilevata, allo stato, un'incapacità di questi di comprendere le esigenze e i bisogni del minore e, soprattutto, di seguirlo, al momento, nel corretto e sereno percorso di crescita, deve pertanto essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, essendosi ella da sempre occupata di con continuità e responsabilità, Persona_1
offrendogli un adeguato e sereno contesto familiare dove crescere.
Invero, più in generale, disponibile e collaborante con gli operatori dei Parte_1
servizi sociali, si è dimostrata attenta ai bisogni affettivi ed emotivi del figlio, offrendogli un adeguato e sereno contesto familiare dove crescere e attivandosi al fine di garantire al minore tutto il sostegno necessario in considerazione della sua peculiare situazione di fragilità (il minore è affetto da disturbo dello spettro autistico di grado severo).
Dunque, il quadro emerso, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia comunicazione e contatto con il padre, il quale da tempo non partecipa alle decisioni relative al figlio, giustifica, a parere del Collegio, la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), essendo necessario che le decisioni più rilevanti vengano assunte con tempestività, dovendosi, quindi, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato. Il genitore affidatario “super-esclusivo” procederà dunque autonomamente al disbrigo di tutte le pratiche amministrative e burocratiche e potrà richiedere alla competente autorità l'emissione del passaporto ovvero dei documenti validi per l'espatrio dei minori senza il consenso dell'altro genitore ovvero autorizzazione del Tribunale.
Il minore rimarrà collocato presso la madre, con la quale è sempre rimasto a vivere.
Quanto alla frequentazione con il genitore non collocatario, tenuto conto dei comportamenti inadeguati posti in essere dal resistente, con assenza di capacità tutelanti e protettive nei confronti del figlio, valutato il disinteresse dimostrato e confermato anche dalla sua assenza in giudizio e dalla sua assoluta irreperibilità, considerata la condizione di fragilità del minore, il quale peraltro non ha mai stabilito un concreto legame con la figura paterna, appare impossibile, allo stato, individuare un preciso regime di visita, a tutela dell'equilibrio psico-fisico della prole. Si provvede come in dispositivo, evidenziando che le frequentazioni padre/figlio potranno riprendere unicamente laddove il padre dimostri di voler ripristinare un concreto rapporto con la prole caratterizzato da continuità, stabilità e assunzione di responsabilità, secondo le indicazioni degli operatori.
*
Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente del minore presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in IN, viale
Matteotti n. 7, in locazione, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore del minore dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare.
* Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785). Orbene, nel caso di specie, ha dichiarato di essere stata impiegata come Parte_1 infermiera con stipendio mensile di € 1700/1800.
La certificazione unica del 2023 attesta un reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato di € 12.067,45 nonché un reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di € 6128,22.
Le buste paga depositate in atti danno evidenza di emolumenti stipendiali variabili di circa €
1800/2000.
Risulta inoltre che madre e figlio abitano in immobile condotto in locazione con canone di € 310 mensili. La ricorrente ha infine precisato di percepire l'assegno unico di circa € 340 mensili nonché un assegno di invalidità a favore del figlio di € 531,76.
Quanto alla posizione del resistente, il Tribunale non dispone di alcun elemento circa la situazione economica e reddituale attuale;
egli, in ogni caso, non risulta limitato nella propria capacità lavorativa,
a fronte dell'età (classe 1989) e della occupazione mantenuta negli anni, secondo quanto dichiarato dalla parte ricorrente.
Del resto, richiamate le norme ed i principi costituzionali in forza dei quali è dovere di ciascun genitore mantenere i propri figli (art. 30 Cost., art. 316 bis c.c., art. 337 ter c.c.), deve sottolinearsi che il genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli;
ciò in quanto 316 bis c.c. valorizza la capacità di lavoro professionale del genitore e, quindi, non solo i redditi effettivi , anche i redditi che il genitore ha la capacità di conseguire in futuro.
Dunque, considerate le esigenze del figlio anche in rapporto all'età e al collocamento in Italia, il
Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di € 200 mensili, in conformità alla richiesta della parte ricorrente.
L'importo è da considerarsi proporzionato tenuto conto della situazione economica della madre e dei compiti domestici da questa assunti, in quanto il padre non contribuisce in alcun modo in via diretta né fornisce un contributo abitativo.
Al contributo ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo)
o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il
Tribunale.
Quanto all'assegno unico non deve il Tribunale provvedere ad alcuna statuizione, spettando esso già per legge alla madre, esercente in via esclusiva della responsabilità genitoriale, il diritto a percepire gli assegni familiari ai sensi dell'art. 6, co. 4 d.lgs 230/2021.
* le spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili vista attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, a modifica della sentenza resa dal Tribunale di Khouribga
(Marocco) n. 649 del 16/05/2024, così statuisce:
1) AFFIDA il minore (nato a [...] [...]) in via esclusiva alla madre che Persona_1
lo terrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma III c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (anche relative al rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) DISPONE che il padre possa vedere il figlio solo ove egli si renda reperibile e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il minore, comunque previa valutazione della condizione psicofisica di e in assenza di Persona_1
qualsivoglia elemento di pregiudizio per lo stesso, inizialmente in Spazio Neutro con modalità protette ed osservate;
3) ASSEGNA a la casa familiare sita in IN, viale Matteotti n. 7 (in Parte_1
locazione);
4) PONE a carico di 'obbligo di corrispondere a con CP_1 Parte_1 decorrenza dalla mensilità di luglio 2024, la somma di € 200 mensili a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della prole, somma che dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il IC est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato