Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 26/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1)- Dr. Pietro Genoviva Presidente
2)- Dr.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3)- Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 188/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 879/2023 pubblicata il 18.04.2023 dal Tribunale di Taranto, riservata per la decisione all'udienza del 7 febbraio 2025 tra
(P.I.: ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale, dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Miccolis Parte_2
APPELLANTE- contro
P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., dott. CP_1 P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Lupo Controparte_2
APPELLATA-
Conclusioni delle parti, come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21 aprile 2021, la Società CP_1 conveniva in giudizio la deducendo: 1) che con Controparte_3
“cessione in massa di crediti commerciali a breve termine verso debitori esteri- , per i CP_4 pagamenti dei crediti commerciali, transitanti su un conto corrente all'uopo costituito presso il predetto Istituto di Credito;
2) che con comunicazione del 18 settembre 2019, l'attrice comunicava ad nelle more subentrata nei Controparte_3 rapporti propri del Banco di Napoli a seguito di fusione per incorporazione- il mancato pagamento da parte della Società debitrice AB SA di alcune fatture scadute, chiedendo l'attivazione della procedura prevista dal contratto per ottenere il pagamento del credito impagato;
3) che, con missiva di riscontro del 24 settembre 2019, l'Istituto di Credito comunicava di non poter accogliere la richiesta di apertura del sinistro “in conseguenza dello scaduto impagato pregresso mai comunicato e conseguente al decorso del termine previsto dall'art.
3.2 del contratto Expert Facile”; 4) che quanto dedotto in tale comunicazione veniva contestato dalla on messaggio pec del successivo 3 giugno 2020, deducendo che la CP_1 fattispecie in esame non rientrava nella previsione di cui al penultimo capoverso dell'art.
3.2 del contratto quadro (disciplinante la fattispecie della “insolvenza della debitrice ceduta”), ma piuttosto in quella di cui al primo capoverso (attinente alla fattispecie del “mancato pagamento”); 5) che, infine, a fronte del perdurante diniego della ad adempiere CP_3 all'obbligo assunto nel contratto de quo, si vedeva costretta ad agire giudizialmente al fine di ottenere dalla banca il pagamento degli importi corrispondenti, in ragione della intercorsa cessione pro soluto oggetto del contratto, con riferimento alle fatture nn. 6, 8, 14, 19, 20 e 22 del 2019; 6)- che il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo impagato nasceva dalla clausola contrattuale di cui al primo capoverso dell'art. 3.2 (“in caso di mancato pagamento di un credito, il cliente dovrà darne comunicazione immediata alla Banca- via e-mail – nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni di calendario dalla scadenza del credito”), avendo provveduto la a trasmettere la comunicazione ivi CP_1 prevista in data 18 settembre 2019 e, pertanto, nel rispetto del termine contrattuale concordato -quest'ultimo calcolato, tuttavia, tenendo presenti le proroghe dei termini di scadenze delle fatture concesse, su sua richiesta, dalla medesima Controparte_3
7) che, pertanto, incombeva sulla banca convenuta l'obbligo di corrispondere il
[...] credito rimasto impagato derivante dalla sommatoria delle fatture sopra indicate ed ammontante ad euro 317.340,59.
Si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta Controparte_3 decadenza dalla garanzia sulla intera cessione dei crediti, con riferimento al cliente AB SA, per il mancato rispetto da parte della Società cedente dell'obbligo informativo di cui all'art.
3.2 del contratto quadro, con riguardo a quattro fatture, pregresse rispetto a quelle di cui si chiedeva il pagamento, richiamando all'uopo il disposto del penultimo capoverso di tale articolo, ai sensi del quale “Resta comunque inteso che ogni insolvenza che dovesse essere riscontrata (anche in tempi successivi a quelli previsti) dovrà essere comunque tempestivamente comunicata alla Banca, pena la decadenza della garanzia sulla intera cessione con riguardo al medesimo debitore” e, argomentando che con “insolvenza” dovesse intendersi ogni forma di semplice inadempimento, non soltanto quella rappresentato dall'eventuale stato di insolvenza del terzo debitore, inteso come incapacità permanente dell'impresa a far fronte alle obbligazioni assunte che, normalmente, conduce al fallimento. Deduceva, pertanto, che da tale disposizione discendeva l'obbligo del cliente di comunicare tempestivamente alla banca ogni insolvenza del terzo debitore (a pena di decadenza dalla garanzia sulla intera cessione), anche dopo l'inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al primo capoverso dell'articolo in parola. Sotto altro profilo, la convenuta contestava che, al momento della indicazione del terzo debitore, la Società cedente aveva omesso di specificare che le fatture oggetto di cessione sarebbero state emesse dalla sua sede secondaria danese nei confronti della sede secondaria danese di AB SA (e non dalla sua sede principale italiana nei confronti della sede principale francese di AB SA), ciò integrando un'ulteriore violazione dell'obbligo informativo incombente sul cliente.
Con sentenza n. 879/2023 pubblicata il 18.04.2023, il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannava l pagamento in favore della Controparte_3 della somma di euro 317.340,59, liquidando le spese di lite in euro CP_1
1.300,00 per spese borsuali ed euro 11.500,00 per compensi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_3 impugnava la richiamata sentenza, censurando la stessa: 1) nella parte in cui non aveva ritenuto tardiva ed intempestiva la comunicazione di insolvenza del 18 settembre 2019, considerando non significativo il ritardo di alcuni mesi rispetto all'inadempimento nella suddetta comunicazione, e non ravvisando, pertanto, i presupposti per eccepire la decadenza dalla garanzia sull'intera cessione del credito (primo motivo di appello); nella parte in cui aveva ritenuto che non si fosse verificata alcuna anomalia e/o difficoltà nel recupero dei crediti ceduti, quale conseguenza della tardiva comunicazione della (secondo motivo di appello); nella parte in cui non aveva ritenuto CP_1 rilevante, e cioè significativa di inadempimento degli obblighi contrattuali di informazione, la mancata comunicazione della circostanza che le fatture oggetto di futura cessione sarebbero state emesse dalla sede secondaria danese di CP_1 nei confronti della sede secondaria danese di AB SA (terzo motivo di appello).
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande formulate dalla e la condanna di quest'ultima alla restituzione in suo CP_1 favore della somma di € 341.121,80, corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva per eccepire l'infondatezza del gravame, sia perché il CP_1 ritardo nella comunicazione dell'insolvenza non era stato di entità tale da far venir meno la garanzia sull'intera cessione dei crediti relativi al debitore AB SA, sia perché, al momento delle richieste di proroga, la società ceduta era in bonis né la aveva CP_3 fornito prova di eventuali difficoltà di recupero del credito garantito.
A seguito del deposito degli scritti conclusivi, all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 7 febbraio 2025 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e, come tale, va accolto, per le ragioni di seguito esplicate.
I tre motivi di appello, tutti fondati, vanno congiuntamente esaminati, perché riflettono il vizio di fondo della decisione del primo giudice, il quale, pur dando atto del ritardo con cui la ha comunicato l'inadempimento di alcune fatture, ha CP_1 tuttavia ritenuto che tale ritardo non fosse così significativo da implicare la perdita della garanzia, espressamente prevista dal contratto stipulato tra le parti.
Orbene, nel caso di specie, l'art. 3 del contratto di “cessione in massa di crediti commerciali a breve termine verso debitori esteri” stipulato tra le parti in data 23 aprile 2018 poneva a carico delle parti uno stringente obbligo di informazione (“Il rapporto tra Cliente e Banca è basato sulla trasparenza informativa e sulla reciproca collaborazione e buona fede”), specificatamente finalizzato “alla tutela dei rispettivi interessi ed al conseguimento delle finalità del contratto”.
Più precisamente, in considerazione dell'assunzione da parte della Banca “in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei debitori” (cfr art. 1 rubricato “oggetto”), venivano imposti specifici obblighi informativi in capo al cliente e segnatamente: “3.1) – a)- comunicare preventivamente alla Banca tutte le informazioni concernenti i rapporti con i debitori proposti ed accettati in cessione alla Banca che possano assumere rilievo ai fini dell'apprezzamento del rischio complessivamente assunto dalla stessa, quali, a titolo CP_3 esemplificativo, quelle concernenti la regolarità dei pagamenti, l'esistenza di situazioni di inadempimento contrattuale o di contestazioni commerciali nonché ogni e qualunque variazione dovesse intervenire nell'assetto proprietario dei debitori, comunicando alla Banca inoltre eventuali cessioni e/o affitto di ramo d'azienda; b)- comunicare tempestivamente alla Banca l'eventuale insorgere di controversie commerciali con i debitori;
c)- informare tempestivamente la Banca dell'emissione di eventuali note di credito a favore dei debitori, segnalandogliele per la contabilizzazione unitamente ai crediti;
…3.2) In caso di mancato pagamento di un credito, il cliente dovrà darne comunicazione immediata alla – CP_3 via email- nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni di calendario dalla scadenza del credito… Decorso tale termine, il credito si intenderà a tutti gli effetti pagato e decadrà ogni garanzia della in merito al medesimo e questa non sarà più tenuta al pagamento del relativo corrispettivo. CP_3
Resta comunque inteso che ogni insolvenza che dovesse essere riscontrata (anche in tempi successivi a quelli previsti) dovrà essere comunque tempestivamente comunicata alla pena la decadenza della CP_3 garanzia sulla intera cessione con riguardo al medesimo debitore …”.
Dall'esame del contratto de quo, si osserva che lo stesso indicava con precisione gli obblighi informativi posti a carico del cliente, stante in particolar modo la totalitaria assunzione del rischio di inadempimento dei debitori ceduti in capo all'altra parte contrattuale. L'interpretazione letterale delle clausole contrattuali non lascia spazio ad interpretazioni alternative, consentendo infatti di rilevare chiaramente la comune intenzione delle parti di stabilire specifici obblighi informativi a carico della CP_1 che, proprio in virtù della predetta assunzione del rischio da parte della
[...] cessionaria, sono caratterizzati da una particolare rilevanza e pregnanza, che viene espressa mediante clausole chiare, che non consentono di discostarsi dal (primario) criterio interpretativo letterale.
Accertato quanto sopra, deve rilevarsi innanzitutto che risulta pacifico l'inadempimento da parte della Società debitrice AB SA rispetto alle fatture n. 4 del 28 febbraio 2019, di € 105.825,00 scaduta il 30 aprile 2019 e nn. 15, 16, 17 tutte del 30 aprile 2019, dell'importo complessivo di € 170.012,16 scadute il 30 giugno 2019. Risulta, altresì, accertato che la non solo ometteva di notiziare la Banca cessionaria di CP_1 tale inadempimento da parte della Società francese nel termine di trenta giorni dalla scadenza delle richiamate fatture, ma, con nota del 14 giugno 2019 (quando era già scaduta e risultava impagata la fattura n. 4 del 2019), chiedeva ed otteneva la proroga delle fatture nn. 6, 7, 8, 12 e 14 del 2019 e con successiva nota dell'11 settembre 2019 (quando erano già scadute e risultavano impagate le fatture nn. 15, 16 e 17 del 2012), chiedeva ed otteneva la proroga delle fatture nn. 19, 20 e 22 del 2019.
Risulta documentalmente provato, dunque, che le due richieste di proroga (di ben otto fatture) venivano formulate allorquando la era a conoscenza del CP_1 mancato pagamento da parte della AB SA di quattro fatture il cui importo complessivo ammontava a ben € 275.837,16 e non aveva comunicato alcunché alla banca.
Proseguendo cronologicamente nella ricostruzione della vicenda, si osserva che, con pec del 18 settembre 2019, la comunicava alla Banca il mancato CP_1 pagamento delle fatture oggetto di questo giudizio (ovvero le nn. 6, 8, 14 del 31 marzo 2019 e nn. 19, 22, 20 del 26 giugno 2019 tutte oggetto delle summenzionate proroghe) chiedendo l'attivazione della procedura di recupero dei crediti e, dunque, il pagamento delle fatture impagate. Con la missiva de qua, inoltre, la cliente denunciava il mancato pagamento da parte della AB SA delle fatture n. 4 scaduta il 30 aprile 2019 e nn. 15, 16, 17 tutte scadute il 30 giugno 2019. Tale denuncia avveniva oltre il termine di trenta giorni contrattualmente stabilito, risultando pertanto palesemente intempestiva, perché resa a distanza di oltre 4 mesi dalla scadenza della fattura n. 4/2019 e di oltre 2 mesi dalla scadenza delle fatture .15, 16 e 17 del 2019.
Su tale ultimo aspetto, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice di prime cure, il chiaro ed univoco significato delle clausole contrattuali non consente alcuna valutazione sull'importanza o meno del ritardo delle comunicazioni cui il cliente è tenuto in caso di inadempimento del debitore ceduto e ciò in ottemperanza degli obblighi informativi su esso incombenti.
Più in particolare, la doglianza dell'appellante con cui si fa valere la violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., è condivisibile in quanto detta norma, “allorché prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è più consentita” (cfr Cass. civ. sez. II, n. 21576 del 22 agosto 2019, Cass. civ. sez. lav., n. 4189 del 19 febbraio 2020; Cass. civ. sez. II, n. 28259 del 4 novembre 2024).
Nel caso in esame, l'individuazione della volontà dei contraenti risulta agevole e la lettura delle clausole contrattuali riguardanti gli obblighi di informazione e collaborazione posti a carico del cliente consente di pervenire a soluzioni certe, non essendo pertanto necessario il ricorso a criteri sussidiari di interpretazione. Si osserva, infatti, come le parti abbiano voluto regolare specificatamente le tempistiche di informazione attinenti agli inadempimenti del debitore ceduto.
In definitiva, in presenza di un dato letterale inequivoco, così come statuito all'art. 3.2 (“In caso di mancato pagamento di un credito il cliente dovrà darne comunicazione immediata alla Banca- via e-mail- nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni di calendario dalla scadenza del credito … Resta comunque inteso che ogni insolvenza che dovesse essere riscontrata (anche in tempi successivi a quelli previsti) dovrà essere comunque tempestivamente comunicata alla pena CP_3 la decadenza della garanzia sulla intera cessione con riguardo al medesimo debitore”), il giudice non poteva operare alcuna differente interpretazione del contratto, perché non era stato comunicato il mancato pagamento delle fatture 4, 15, 16 e 17 del 2019 nel termine di trenta giorni dalla loro scadenza, ma tale evenienza veniva segnalata alcuni mesi successivi. Si aggiunge, inoltre, che la richiesta di proroga delle fatture nn. 6,7,8,12 e 14 del 2019, avanzata quando si era già verificato il mancato pagamento della pregressa fattura n. 4 del 2019, e senza alcuna segnalazione del pregresso inadempimento, è condotta della cedente che viola gli obblighi di informazione previsti a tutela della banca;
e tanto si è ripetuto con la richiesta di proroga delle fatture nn. 19, 20 e 22 del 2019, in cui la richiesta veniva avanzata omettendo del tutto di segnalare il pregresso inadempimento della fattura n. 4 e quello più recente delle fatture nn. 15,16 e 17 del 2019. In definitiva il ritardo nella comunicazione dell'inadempimento delle fatture n. 4, 15, 16 e 17 del 2019 era qualificato altresì dalla omessa segnalazione di tale inadempimento nelle richieste di proroga relative ad altre e successive fatture, di cui poi la chiedeva il pagamento alla avendo registrato l'inadempimento anche CP_1 CP_3 di tali fatture. Pertanto, l'inadempimento delle fatture nn. 4, 15, 16 e 17 del 2019 veniva comunicato alla banca, dopo aver ottenuto maliziosamente dalla medesima la proroga della scadenza delle fatture nn, 6,7,8,12m14,19,20 e 22 del 2019, che rimanevano anch'esse impagate.
Parimenti errato risulta l'accoglimento della domanda attorea sulla base dell'assenza di elementi dai quali desumere che fosse divenuto difficoltoso per la banca il recupero dei crediti, ritenendo sul punto il Tribunale che, in aderenza a quanto dedotto dalla CP_1
si sarebbe trattato di una “momentanea situazione di stress finanziario riconducibile ad
[...] omessi pagamenti che AB non ha a sua volta ricevuto da propri clienti, che certamente non possono configurare una situazione di strutturale insolvenza…” (cfr pag. 5 comparsa conclusionale el primo grado). CP_1
Contrariamente a ciò, infatti, si osserva che la pec inoltrata da l 18 CP_1 settembre 2019 aveva ad oggetto “comunicazione di insolvenza debitore AB SA” e che la nozione di insolvenza contenuta al secondo capoverso dell'art. 3.2 (“Resta comunque inteso che ogni insolvenza che dovesse essere riscontrata (anche in tempi successivi a quelli previsti) dovrà essere comunque tempestivamente comunicata alla banca, pena la decadenza della garanzia sulla intera cessione con riguardo al medesimo debitore”) è stata correttamente interpretata dal giudice di prime cure quale semplice inadempimento e non “insolvenza propriamente detta, intesa come incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni e come tale prodromica al fallimento” (che è la tesi dell'attrice, cfr pag. 7 del provvedimento impugnato). Ciò posto, risultano irrilevanti sia la circostanza che la AB SA fosse stata ancora in bonis, sia l'assenza di segnalazioni di preallert della suddetta società, stante l'obbligo incombente sul cliente di fornire tempestivamente alla banca qualunque informazione che possa essere utile a quest'ultima e, dunque, anche quelle relative ad eventuali inadempimenti del debitore ceduto, anche laddove tale comunicazione non fosse stata direttamente vantaggiosa per il cliente, in quanto decaduto dalla garanzia sulla singola fattura per decorrenza del termine di trenta giorni (“Resta comunque inteso che ogni insolvenza che dovesse essere riscontrata (anche in tempi successivi a quelli previsti) dovrà essere comunque tempestivamente comunicata alla banca…”).
Appare rilevante rammentare che, in virtù dell'art. 3.1, lett. I: “Il cliente si obbliga a: I) seguire e gestire in proprio ma per conto della banca il pagamento da parte del debitore ponendo in essere con la dovuta diligenza ogni atto necessario e utile alla realizzazione dell'incasso e dovrà avvertire la banca dell'avvenuto pagamento”, rivestendo perciò la qualità di gestore per conto del cessionario. Di qui l'importanza dell'onere gravante sulla i rispettare gli CP_1 obblighi informativi ai fini della corretta conservazione di un rapporto contrattuale, contenente la previsione dell'assunzione al 100% del rischio di inadempimento da parte della Banca, senza alcuna possibilità di valutare discrezionalmente i tempi di comunicazione, dovendo essere segnalato qualsiasi inadempimento avvenuto, nonché ogni altra notizia che possa assumere rilievo ai fini dell'apprezzamento del rischio complessivamente assunto dalla Banca stessa, quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la regolarità dei pagamenti, l'esistenza di contestazioni commerciali, nonché ogni e qualunque variazione dovesse intervenire nell'assetto proprietario dei debitori, inoltre eventuali cessioni e/o affitto di ramo d'azienda, nonché l'insorgenza di controversie commerciali con i debitori, e l'eventuale emissione di note di credito a favore dei debitori, al fine di contabilizzarle, unitamente alle poste passive (in questo senso, il chiarissimo art.
3.1 del contratto).
Infine, il giudice di primo grado avrebbe dovuto conferire il giusto rilievo anche alla circostanza che la cliente non avesse mai specificato che le fatture oggetto di futura cessione sarebbero state emesse dalla sede secondaria danese di AB SA e nei confronti della sede secondaria danese della stessa anche detta circostanza, difatti, CP_1 integra una violazione degli obblighi informativi specificamente previsti, per detta fattispecie, dall'art. 5 del contratto laddove le parti, nell'individuare l'ambito di intervento pro soluto della banca -stabilito nei limiti del plafond contrattualmente convenuto-, avevano previsto determinati obblighi “finalizzati a rendere operativa l'assunzione di rischio da parte della banca” tra i quali rileva “l'obbligo del cliente di indicare alla banca l'importo dei Plafond necessari alla copertura del rischio di insolvenza per ciascun debitore appartenente all'ambito di intervento concordato” ed il conseguenziale “obbligo della banca di esaminare le indicazioni del cliente, compatibilmente con i tempi necessari all'acquisizione degli opportuni elementi di valutazione, comunicandogli le proprie determinazioni” (cfr art. 5.2). E' evidente che
[...] on è stata messa nelle condizioni di ponderare l'assunzione del rischio, CP_3 in mancanza di elementi utili da valutare ed in assenza di qualsivoglia segnalazione riguardo l'esistenza di sedi secondarie. Per tale motivo, si ritiene che fosse precluso al primo giudice di valutare l'importanza di tale omissione, dovendosi, invece, attribuire anche a tale omissione, una valenza significativa, in termini di mancato rispetto degli obblighi informativi, previsti a tutela del cessionario.
Ne consegue, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda attrice con ogni conseguenza di legge anche sulle spese del doppio grado, che non possono che seguire la soccombenza. La banca appellante ha fornito prova di aver versato a mezzo bonifico in data 10.05.2023 l'importo di € 341.121,80 in favore della che dovrà essere CP_1 restituito, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento.
Quanto alle spese processuali, l'esito del gravame comporta la condanna della Società appellata al pagamento delle stesse, che vanno liquidate per il primo grado in euro 12.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, in ragione dell'attività processuale svolta e del valore della controversia ed in misura intermedia tra i minimi ed i massimi per la non rilevante complessità della stessa, nonché, per il secondo grado, in euro 1.848,00 per spese e 9.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, in ragione dei medesimi criteri.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 879/2023 del Tribunale di TARANTO, nel contraddittorio con in persona del legale rappresentante p.t., così CP_1 provvede:
ACCOGLIE l'appello e, in completa riforma della sentenza impugnata,
1)RIGETTA tutte le domande proposte dalla in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., nei confronti di . Controparte_3
2)Per l'effetto, CONDANNA la in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla restituzione in favore di Parte_1 dell'importo di € 341.121,80 ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata, mezzo bonifico in data 10.05.2023, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo.
3) CONDANNA la Società appellata, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di delle spese processuali del Parte_1 giudizio di primo grado, che si liquidano in € 12.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa.
4) CONDANNA la Società appellata, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di delle spese processuali del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 1.848,00 per spese e 9.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa,
Così deciso in Taranto il 5.2.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Claudia Calabrese
dr. Pietro Genoviva