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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente e Relatore
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9748/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400077094000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJSTJSM002487 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJVTJSM000321 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400077094000 del 20.05.2024 alla quale erano sottese numerose cartelle di diversi enti limitatamente agli avvisi di accertamento n. TJSTJSM002487 (anno 2011) e n. TJVTJSM000321 (anno 2018) emessi dall'Agenzia delle
Entrate.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. delle pretese in essi contenute l'inesistenza dei ruoli. l'esistenza di vizi formali delle notificazioni.
Chiedeva anche la sospensione dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio assumendo che gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati ed erano definitivi e che la prescrizione era decennale.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
L'Agenzia ha documentato in atti:
- la notifica regolare dell'avviso TJVTJSM000321 in data 25.03.2023 a mezzo del servizio postale con “CAD”
a seguito di temporanea assenza;
- la notifica dell'avviso TJSTJSM002487 e della successiva intimazione di pagamento n.
09720239021291870000, mai impugnata
In base all'art. 19 D.Lgs. 546/1992, la mancata impugnazione nei termini di atti autonomamente lesivi determina la loro definitività e ne preclude la censura indiretta tramite impugnazione del fermo amministrativo.
Gli avvisi opposti risultano notificati e divenuti definitivi. Ai sensi dell'art. 2946 c.c. e della giurisprudenza consolidata, si applica la prescrizione decennale, decorrente dalla definitività dell'accertamento, non già quella quinquennale, come assunto dal contribuente, trattandosi di tributi erariali derivanti da accertamenti divenuti definitivi.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della resistente in complessivi €500,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in favore della resistente in complessivi
€500,00.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente e Relatore
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9748/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400077094000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJSTJSM002487 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJVTJSM000321 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400077094000 del 20.05.2024 alla quale erano sottese numerose cartelle di diversi enti limitatamente agli avvisi di accertamento n. TJSTJSM002487 (anno 2011) e n. TJVTJSM000321 (anno 2018) emessi dall'Agenzia delle
Entrate.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. delle pretese in essi contenute l'inesistenza dei ruoli. l'esistenza di vizi formali delle notificazioni.
Chiedeva anche la sospensione dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio assumendo che gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati ed erano definitivi e che la prescrizione era decennale.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
L'Agenzia ha documentato in atti:
- la notifica regolare dell'avviso TJVTJSM000321 in data 25.03.2023 a mezzo del servizio postale con “CAD”
a seguito di temporanea assenza;
- la notifica dell'avviso TJSTJSM002487 e della successiva intimazione di pagamento n.
09720239021291870000, mai impugnata
In base all'art. 19 D.Lgs. 546/1992, la mancata impugnazione nei termini di atti autonomamente lesivi determina la loro definitività e ne preclude la censura indiretta tramite impugnazione del fermo amministrativo.
Gli avvisi opposti risultano notificati e divenuti definitivi. Ai sensi dell'art. 2946 c.c. e della giurisprudenza consolidata, si applica la prescrizione decennale, decorrente dalla definitività dell'accertamento, non già quella quinquennale, come assunto dal contribuente, trattandosi di tributi erariali derivanti da accertamenti divenuti definitivi.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della resistente in complessivi €500,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in favore della resistente in complessivi
€500,00.