Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Volontaria Giurisdizione - Famiglia
R.G. 3636/2024 riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia Fanelli - Presidente dott.ssa Sabrina Cicero - Giudice dott.ssa Filomena Piccirillo - Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3636/2024 ed iniziato con ricorso depositato in data 25/11/2024 da , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Schmidl n. 20, codice fiscale , rappresentato e difeso, C.F._1
dall'Avv. FEDELE ANNALISA;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: adozione di maggiorenne.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con l'atto introduttivo, ha adito questo Tribunale ex artt. Parte_1
291 e 311 c.c., al fine di poter adottare , nata a [...] il Parte_2
27.9.1999, di cittadinanza italiana, deducendo esservi una differenza superiore di 18 anni tra le rispettive età, ed inoltre esponendo che già esisteva tra gli stessi un rapporto di affiliazione, nonché un rapporto affettivo perdurante nel tempo.
Sono comparsi dinanzi al Presidente della sezione civile designato e sono stati sentiti il ricorrente, l'adottanda, la sig.ra (moglie Persona_1
dell'adottante e madre dell'adottanda), il sig. (marito Parte_3
Infine, disposte informazioni ex art. 312 c.c. tramite i C.C. (da cui non sono peraltro emersi pregiudizi o pendenze penali a carico di adottante e adottando) acquisito altresì il parere favorevole del P.M., la causa è stata riservata alla decisione al Collegio.
Un tanto premesso, nulla osta effettivamente all'accoglimento del ricorso. Ciò, alla luce specialmente dell'audizione personale sia delle parti interessate, adottante e adottanda, sia dei congiunti di cui sopra, i quali hanno tutti espresso gradimento e assenso o mancata opposizione all'adozione, la cui convenienza appare del resto evidente, soprattutto in un'ottica di consolidamento, anche giuridico, dei rapporti di fatto familiari finora ed ormai da anni intercorsi tra le parti.
Ha infatti dichiarato l'adottanda che, dopo la morte del padre naturale, dall'età di tre anni e fino a 18 anni circa, ha vissuto con la madre e il sig.
. Parte_1
Può essere dunque senz'altro pronunciata la richiesta adozione, ricorrendone d'altronde tutti i presupposti di legge (di cui agli artt. 291,
297 c.c., nonché Corte Cost. 557/88).
Come da richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 299 e in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.135/2023, dispone che al cognome dell'adottanda venga aggiunto, posponendolo, il cognome . Pt_1
Nulla per le spese, stante peculiare natura ed esito del procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 291 e 311 e ss. c.c.,
Pronuncia l'adozione di nata a [...] il [...], da Parte_2
parte di , nato a [...] , il [...]. Parte_1
Dispone che assuma il cognome , posponendolo Parte_2 Pt_1
al proprio. Manda alla cancelleria per la trascrizione sull'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste per l'annotazione a margine dell'atto di nascita della convenuta.
Nulla per le spese.
Trieste, 9.05.2025
Il giudice relatore il Presidente
Filomena Piccirillo Anna Lucia Fanelli