Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1785/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1785/2024 tra avv. ESPOSITO DIEGO) Parte_1
ATTRICE e avv. NERI ALBERTO) Controparte_1
CONVENUTA
* Oggi 12/03/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'attrice l'Avv. Diego Esposito;
- per la convenuta l'Avv. Alberto Neri. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note finali e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1
DIEGO ATTRICE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. NERI Controparte_1 P.IVA_2
ALBERTO CONVENUTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. a convenuto sponendo: Parte_1 Controparte_1
- di avere stipulato con la società convenuta, in data 5.10.2022, un contratto di noleggio a lungo termine per la durata di 72 mesi di un'autovettura Tesla, meglio identificata in atti;
- che il 5.07.2023 il veicolo è stato coinvolto in un sinistro, a seguito del quale, su istruzioni di è stato trasportato presso un'autocarrozzeria a Lecce e Controparte_1 successivamente spostato presso altre 2 officine, una a Gallipoli (LE) e l'altra a Bari;
- che, nonostante i solleciti, a dicembre 2023 la vettura non era ancora stata riconsegnata;
- di avere quindi inviato alla convenuta, in data 15.12.2023, una pec con la quale ha comunicato il proprio recesso dal contratto di noleggio per irreparabilità dell'automobile, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del contratto stesso;
- che on solo ha chiesto il pagamento della penale prevista dal Controparte_1 contratto per l'ipotesi di risoluzione anticipata, ma con missiva del 17.05.2024 ha comunicato la risoluzione ex art. 1456 c.c. per mancato pagamento dei canoni di noleggio;
- di avere quindi instaurato un procedimento di mediazione, al quale la controparte non ha partecipato;
- che quest'ultima è responsabile per inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c.
2 Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale a) accertare e dichiarare che il contratto di noleggio a lungo termine per cui è causa si è risolto in data 15.12.2023 per i motivi di cui all'art 7 co. 4 dello stesso contratto di noleggio;
b) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 1218 e ss c.c e per l'effetto c) Condannare la convenuta al rimborso della quota di maxi-rata proporzionale alla durata residua del contratto, nonché delle rate pagate e non dovute e quindi al pagamento della somma complessiva di Euro 23.000,00, ovvero quell'altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio e da determinarsi ove occorra anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge d) Con vittoria di spese e competenze di lite”. Si è costituita la società convenuta eccependo in primo luogo l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, posto che l'attrice ha dedotto di avere esercitato il recesso ai sensi dell'art. 7, comma 4 del contratto stesso. In ogni caso, ha contestato la fondatezza nel merito della domanda proposta atteso che:
- il contratto non prevede l'irreparabilità del veicolo quale causa di risoluzione;
- l'attrice non ha allegato quale sarebbe l'inadempimento imputabile alla convenuta, né la sua gravità;
- nel caso di specie, comunque, non si è verificata l'ipotesi prevista dalla clausola contrattuale invocata dall'attrice, in quanto il veicolo è stato riparato ma quest'ultima non si è presentata per la sua riconsegna, nonostante il sollecito del 29.02.2024. Sulla base di quanto sopra, ha insistito per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di noleggio ai sensi dell'art. 1456 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 1453 c.c., per inadempimento della convenuta all'obbligo di pagare i canoni, con condanna della stessa al versamento della somma di € 13.886,06, a titolo di penale prevista dall'art. 7 del contratto stesso. Decorsi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 2. In base ai principi generali che disciplinano la ripartizione degli oneri probatori nelle obbligazioni contrattuali, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, ovvero che la mancata o inesatta esecuzione della prestazione è dovuta a fatto a lui non imputabile (cfr. C. Sez. U. 13533/01). Nel caso di specie, premesso che il rapporto contrattuale inter partes è documentato e non è contestato, si osserva:
- l'attrice ha dedotto di avere esercitato, con la pec del 15.12.2023 trasmessa a e regolarmente ricevuta), il recesso dal contratto di noleggio in base Controparte_1 all'art. 7, comma 4 delle condizioni generali, che prevede “Qualora si verificassero le ipotesi di
3 distruzione, furto, o irreparabilità del veicolo previste dall'art. 4 e nel caso in cui si verificassero fatti non dipendenti dalla volontà del Cliente e non imputabili a il Cliente potrà recedere dal contratto. In CP_1 tali ipotesi restituirà al Cliente la quota di maxirata proporzionale alla durata residua del CP_1
Contratto”;
- contestualmente, ha dedotto che vi sarebbe stato, da parte di Controparte_1 un “inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c.”;
- quindi, in sede di conclusioni ha chiesto, in via principale, sia “a) accertare e dichiarare che il contratto di noleggio a lungo termine per cui è causa si è risolto in data 15.12.2023 per i motivi di cui all'art 7 co. 4 dello stesso contratto di noleggio”, sia “b) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 1218 e ss c.c.”;
- ora, come eccepito dalla società convenuta, le domande dell'attrice – proposte peraltro in via cumulativa e non gradata – sono generiche e fra loro incompatibili;
- l'azione di accertamento dell'avvenuto recesso fa riferimento ad una clausola contrattuale (l'art. 7, comma 4 sopra riportato, appunto) che consente al cliente di recedere dal rapporto laddove si verifichino dei fatti non addebitabili a ossia la Controparte_1 distruzione del veicolo, il furto, la sua irreparabilità ed “altri fatti…non imputabili a , CP_1 che rendano sostanzialmente inattuabile - e quindi improseguibile - il rapporto negoziale;
- ciò, evidentemente, presuppone l'insussistenza di un inadempimento da parte di e, quindi, di una sua responsabilità contrattuale;
CP_1
- al tempo stesso, però, parte attrice imputa alla convenuta un inadempimento ex art. 1218 c.c., ma senza allegare quale sarebbe l'obbligazione che assume violata e senza nulla specificare neppure a fronte della costituzione avversaria, ove tale omissione è stata espressamente eccepita (va infatti sottolineato che non ha depositato le memorie di cui Parte_1 all'art. 171 ter c.p.c. e alla prima udienza si è limitata a ribadire le conclusioni già svolte in citazione);
- né appare utile una integrazione delle conclusioni attraverso il testo dell'atto di citazione, atteso che da questo non è dato evincersi con chiarezza se l'attrice lamenta la mancata riconsegna del mezzo, il ritardo nella riparazione, ovvero ancora la sua irreparabilità;
- peraltro, è documentato che a febbraio 2024 abbia offerto Controparte_1 alla controparte la riconsegna del mezzo, dunque senz'altro non corrisponde al vero che questo fosse “irreparabile” (o, quantomeno, l'attrice sul punto non solo non ha svolto alcuna specifica contestazione, ma neppure ha fornito la prova contraria);
- da quanto sopra discende l'infondatezza delle domande attoree;
- è fondata invece la domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. svolta in via riconvenzionale dalla convenuta, essendo, da un lato, pacifico l'inadempimento dell'attrice all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione – la circostanza è incontestata - e, dall'altro lato, è documentata la manifestazione da parte di ella volontà di avvalersi Controparte_1 della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto, attraverso la missiva 17.05.2024 (cfr. doc. 10 attrice);
- alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice consegue l'obbligo di quest'ultima di pagare non solo i canoni rimasti impagati, pari a € 5.067,26 come da fatture in atti, ma anche la penale prevista dall'art. 7 del contratto, pari a € 13.886,06 (voci rispetto alle quali on ha svolto alcuna contestazione, neppure sotto il profilo del Parte_1
4 quantum), per un totale di € 18.953,32, oltre interessi ex art. 1284, comma 1 c.c. dal dovuto sino alla domanda ed ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia, del mancato svolgimento di attività istruttoria e dell'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA le domande dell'attrice; ACCOGLIE le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta e, dunque, DICHIARA che il contratto oggetto di causa si è risolto per inadempimento dell'attrice ai sensi dell'art. 1456 c.c., per effetto della missiva 17.05.2024 di di cui al Controparte_1 doc. 10 allegato alla citazione;
CONDANNA l'attrice a pagare alla convenuta l'importo di € 18.953,32 per i titoli sopra indicati, oltre interessi ex art. 1284, comma 1 c.c. dal dovuto sino alla domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo;
CONDANNA l'attrice a pagare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 237,00 per anticipazioni, € 2.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 12/03/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale. Il Giudice Francesca Malgoni
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