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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
27/2019 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dr. Natalino Sapone Consigliere
3) dr.ssa Federica Rende Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 27/2019 R.G.A.C. vertente
tra
( ), nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Domenico Maria Lupis,
Appellante
Contro
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Controparte_1 C.F._2
Mercatello ( rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Controparte_2 C.F._3
Mercatello
( ) nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Mercatello
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Controparte_4 CodiceFiscale_5
Mercatello
nonchè
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Ivo Lemoli CP_5 C.F._6
Oggetto: Impugnazione testamento - Appello alla sentenza n° 773/2018 del 30.5.2018 emessa dal Tribunale Civile di RI nel proc. 1592/2015 R.G.A.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di RI e in proprio e nella qualità di genitori Controparte_6 Controparte_2 esercenti la potestà sui figli e , nonché al fine Controparte_3 Controparte_4 CP_5 di impugnare il testamento pubblico dello zio ricevuto dal notaio dott. Persona_1 Per_2 presso l'ospedale di RI in data 11.8.2014, con il quale venivano nominati eredi universali
[...] in parti uguali i nipoti e . CP_3 Controparte_4
L'attore impugnava il testamento chiedendo che fosse annullato in quanto lo zio era incapace di testare a causa delle patologie da cui era affetto, in particolare tenuto conto che era stato ricoverato presso l'ospedale di RI dal 18.7.2014 al 23.7.2014, e successivamente dal 31.7.2014 al 18.08.2014, per patologie ischemiche.
premetteva e illustrava il rapporto di parentela e l'interesse ad agire che lo Parte_1 legittimava - il defunto aveva due sorelle (premorta) madre dell'odierno appellante e Persona_3 della sig.ra e (ancora in vita) priva di prole - essendo il de cuius Controparte_6 CP_5 celibe e senza figli, i chiamati a succedere ex lege sarebbero stati e CP_5 Parte_1 congiuntamente alla sorella CP_6
A riprova dell'incapacità del testatore, produceva cartella clinica resa dall'Ospedale di RI, attestante il ricovero dell' presso il reparto di Neurologia. Persona_1
Si costituivano e in proprio e nella qualità di genitori dei Controparte_2 Controparte_6 minori e , chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata. CP_3 Controparte_4
Si costituiva anche confermando la validità e veridicità delle dichiarazioni di ultima CP_5 volontà del fratello , ma precisando che, essendo la sorella del de cuius, in caso di Persona_1 dichiarazione di invalidità del testamento, avrebbe avuto diritto ad una quota pari al 50% dell'intero asse ereditario.
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali, prova per testi nonché con l'espletamento di una CTU medica finalizzata all'accertamento della capacità di intendere e di volere di _1
al momento della redazione del testamento. Il consulente portava a termine il proprio compito
[...] concludendo che “… il sig. , a cagione delle sue specifiche condizioni psico-fisiche, Persona_1 nell'arco temporale 31 luglio, 18 agosto 2014, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà in data 11.08.2014, era cosciente dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi”.
Con sentenza n. 773/2018, il Tribunale di RI rigettava la domanda proposta da Parte_1 non potendosi ritenere raggiunta in giudizio la prova che versasse in una condizione Persona_1 di totale incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento.
Proponeva gravame contestando l'errata valutazione da parte del giudice di prime Parte_1 cure dello stato di invalidità di con inversione dell'onere della prova circa la validità Persona_1 del testamento a carico dei resistenti;
criticava inoltre da un lato, la scelta del Persona_4
Tribunale di nominare quale Ctu un medico in servizio presso l'ospedale di RI, dovendo invece optare per un perito slegato dal contesto ambientale, dall'altro la mancata rinnovazione della consulenza stante le evidenti carenze della stessa.
In data 24.6.2019 si costituivano e in proprio e nella qualità Controparte_1 Controparte_2 di genitori di , nonché divenuto maggiorenne nelle more del Controparte_4 Controparte_3 giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza gravata.
Si costituiva altresì la quale, precisato che ella non rivendicava la propria quota CP_5 ereditaria, specificava che, pur avendo astrattamente diritto al 50% dell'eredità, riteneva di dover rispettare la dichiarazione di ultima volontà del proprio fratello che, perfettamente in grado di intendere e di volere, per ragioni di legame affettivo, aveva indicato i propri pronipoti quali eredi universali. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In data 11.10.2021 si costituiva , avendo raggiunto la maggiore età nelle more del Controparte_4 giudizio, riportandosi alle difese spiegate dai propri genitori.
Con ordinanza del 15.9.2023, il Collegio statuiva sulle istanze istruttorie formulate da parte appellante nei seguenti termini “sulle richieste istruttorie formulate dall'appellante è opportuno che la Corte si pronunci unitamente al merito” e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 21.2.2024, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 22.2.2024 l'avv. Mercatello comunicava che, con racc. a.r. del 29.01.2024, ricevuta in data 03.02.2024, la CP_4
aveva formalizzato la revoca del mandato difensivo nei suoi confronti e pertanto precisava
[...] le conclusioni unicamente nell'interesse di chiedendo che la causa fosse trattenuta Controparte_3 in decisione.
In data 21.2.2024, il procuratore di formulava istanza di differimento di udienza al Parte_1 fine di consentire all'odierno appellante la costituzione in giudizio per il tramite di nuovo difensore avendo lo stesso rimesso il mandato per il procedimento in oggetto con conseguente accettazione del proprio assistito.
Con ordinanza del 23.9.2024 il Collegio così disponeva “Rilevato che la richiesta di differimento - formulata da parte appellante in considerazione dell'avvenuta rinuncia al mandato dell'avvocato difensore - non possa trovare accoglimento atteso che tale rinuncia, a mente dell'art. 301, comma 3 codice di procedura civile, non ha effetto interruttivo in conformità al principio della perpetuatio dell'ufficio defensionale.”, assegnava pertanto la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
a. il Giudice non avrebbe dovuto nominare un C.T.U. specializzato in neurologogia, ma in servizio presso l'Ospedale di RI, ai fini della valutazione della cartella clinica relativa al ricovero presso il reparto di neurologia dell'Ospedale di RI
Parte appellante censura la decisione impugnata e relativa alla nomina, quale consulente tecnico, di un medico specializzato in neurologia in servizio presso l'ospedale di RI. Secondo il , Pt_1 considerata la peculiarità del caso, il Tribunale avrebbe dovuto nominare un perito “di chiara fama e completamente slegato dal contesto ambientale cui è indirizzato il quesito posto”.
La nomina dell'ausiliario è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice, difatti, nel filone di una giurisprudenza ormai consolidata in questa materia, la discrezionalità è tale che, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, la scelta resta riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Si aggiunge a ciò che, all'atto di accettazione dell'incarico, il consulente nominato ha dichiarato di non versare in stato di incompatibilità, escludendo pertanto la presenza di qualsiasi causa che potesse inficiare la qualità e la fedeltà del proprio operato. Lo stesso assumeva l'incarico solo dopo aver ottenuto la dichiarazione di compatibilità rilasciata dalla propria ASP di appartenenza (depositata in atti) e, peraltro, l'attività a lui demandata non era quella di valutare l'operato dei propri colleghi, ma di accertare se, sulla base della documentazione agli atti, fosse evincibile una incapacità del testatore.
Pertanto, dalla circostanza che egli fosse in servizio presso la stessa struttura ospedaliera in cui era stato ricoverato l'uomo, non può desumersi alcun profilo di incompatibilità. Inoltre, come evidenziato dagli appellati nella comparsa di costituzione (pag.12), il non ha Pt_1 formulato nei termini di legge alcuna contestazione in ordine alla nomina del dott. quale Per_5 consulente, dando quindi per assodata la propria adesione alla scelta del giudicante.
Si evidenzia infine che l'elaborato peritale del sanitario è stato confezionato prevalentemente, se non esclusivamente, su base documentale, esaminando le cartelle cliniche di , ossia dati Persona_1 oggettivi di difficile travisamento, pertanto non si comprende in che termini il prestare attività lavorativa presso lo stesso nosocomio in cui è stato in cura il de cuius possa integrare una causa di incompatibilità.
Tale motivo di appello risulta pertanto infondato.
b. A fronte del deposito dell'elaborato peritale ed alle relative critiche, il Tribunale di RI avrebbe dovuto disattendere le risultanze, rinnovare la C.T.U. o convocare il perito per chiarimenti
Sempre connesso alla consulenza tecnica, è l'ulteriore motivo di appello con il quale il ha Pt_1 ritenuto che il Tribunale avrebbe dovuto disattendere le risultanze peritali e rinnovare la ctu in quanto
“l'elaborato peritale è privo di riferimenti medici e scientifici ed è altrettanto privo di commenti critici e/o spiegazioni rispetto alle risultanze degli esami specialistici e strumentali a cui è stato sottoposto il paziente;
è altrettanto privo di valutazioni in ordine alla terapia farmacologica assunta dal paziente, rispetto al quadro clinico ed agli effetti cui la terapia mira, unitamente ai risultati conseguiti.”
Al riguardo si legge in sentenza “Va invero evidenziato sul punto che – in relazione sia alle premesse di fatto da cui prendono spunto e si sviluppano i passaggi argomentativi svolti dal consulente, costituiti dalle riportate ed evidenti risultanze della documentazione medica acquisita agli atti – l'accertamento tecnico d'ufficio deve ritenersi del tutto attendibile”
Si precisa che correttamente il giudicante ha evidenziato i limiti oggettivi riscontrati dal consulente nell'effettuare una valutazione della capacità di una persona non più in vita, ciononostante, dal complessivo accertamento tecnico d'ufficio si desume la specifica indicazione dei peculiari dati documentali nel caso concreto presi in considerazione e coevi al circoscritto lasso temporale rilevante per il presente giudizio, sulla cui base il consulente è giunto alle proprie determinazioni circa la specifica questione se al momento della redazione dell'atto di ultima volontà Persona_1
(11.08.2014), fosse o meno privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.
Si legge infatti nelle conclusioni della perizia “Da quanto rilevato negli atti e documenti presenti nei fascicoli di causa posso concludere che il sig. a cagione delle sue specifiche Persona_1 condizioni psico-fisiche, nell'arco temporale 31 luglio-18 agosto 2014, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà in data 11.08.2014, era cosciente dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.”
Il consulente nominato indica anche sulla scorta di quali elementi egli abbia formulato la valutazione richiestagli: “da quanto evidenziato dai sanitari in cartella clinica si evince che il sig. dalla _1 data di ricovero alla dimissione ha mantenuto costante l'orientamento, lo stato di vigilanza e di coscienza. Difatti la stazionarietà clinica evidenziata nei giorni successivi al 31 luglio fa riferimento all'esame psichico effettuato all'ingresso in reparto che evidenziava “paziente vigile, collaborante, cosciente ed orientato nel tempo e nello spazio”. Tale quadro psichico non è mai variato durante la degenza tant'è che dalla data del 5.08.2014 al 14.08.2014 è stato sottoposto a trattamento riabilitativo quotidiano”. La valutazione fatta dall'esperto nominato appare quindi assolutamente condivisibile, oltre che supportata da evidenze documentali.
Come inoltre evidenziato da sorella del de cuius, non ha formulato CP_5 Parte_1 alcuna contestazione all'elaborato peritale nei termini assegnati ex art 195 co. 3 cpc in primo grado, limitandosi a muovere delle critiche con memoria autorizzata del 28.10.2017 sui seguenti punti:
- sul fatto che la dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati sensibili in atti venne sottoscritta non da bensì da in data 31.07.2014, Persona_1 Controparte_2
- sulla asserita astratta possibilità - in quanto costituente mera controindicazione dei farmaci
UO e AN - che fosse affetto da perdita di memoria temporanea, Persona_1 confusione mentale/mancanza di lucidità, allucinazioni, senza tuttavia che tali condizioni siano desumibili in concreto nella coeva documentazione medica (ancora il 4 agosto, al contrario, veniva attestata che il egli fosse un “paziente vigile, cosciente, collaborante. Plegia arto superiore sin., paresi arto inferiore omolaterale. Si richiede TC cerebrale di controllo”),
- sulla circostanza del successivo ricovero, a far data del 18.08.2014, presso la
[...]
, quale elemento fattuale che invece si appalesa irrilevante, essendo CP_7 cronologicamente successivo di una settimana alla redazione dell'atto di ultima volontà.
Si tratta nel complesso di circostanze prive di pregio ai fini della prova dell'incapacità del testatore e in ogni caso, come evidenziato dagli appellati “...laddove la parte abbia trascurato di provvedere tempestivamente alla richiesta di integrazione o chiarimento, non può contestare una carenza della consulenza negli scritti successivi (cfr. Cass. 09.09.2013, n. 20636), atteso che il mancato inoltro di osservazioni al C.T.U. nei termini assegnati preclude la possibilità di contestare il relativo elaborato;
rappresenta infatti principio consolidato, sul punto, quello secondo il quale, "scaduto il termine concesso alle parti per rivolgere al C.T.U. delle osservazioni, le parti sono decadute dal potere di farlo”
Alla luce di quanto su esposto, si ritiene privo di pregio quanto asserito dal nel proprio atto Pt_1 di appello “ il Giudice di prima istanza, quale peritus peritorum, in primo luogo avrebbe dovuto disattendere le conclusioni rassegnate dal Perito, a fronte della discordanza delle posizioni delle parti in causa ed in presenza di una puntuale contestazione, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della C.T.U.; quantomeno, avrebbe dovuto convocare il C.T.U. per chiarimenti e, comunque, nel prendere posizione, avrebbe dovuto adeguatamente motivare, sul piano scientifico, la scelta di ritenere di decidere uniformandosi alle conclusioni rassegnate dal C.T.U”
Di fatto non vi è stata alcuna tempestiva contestazione dell'elaborato peritale da parte dell'attore, ed in ogni caso, stante la congruità delle conclusioni del tecnico con i dati medici nella disponibilità del consulente, si ritiene non vi siano motivi per disattenderne i risultati o per procedere ad una rinnovazione della consulenza.
Si ritiene pertanto che anche questo motivo di appello sia infondato.
c. Il Giudice di prima istanza ha distortamente ed eccessivamente valorizzato la prova per testi dedotta da controparte, omettendo di valutare attentamente e criticamente le risultanze istruttorie, omettendo altresì di ammettere gli ulteriori mezzi istruttori dedotti dall'odierno appellante
Il assume ancora che il Tribunale avrebbe eccessivamente valorizzato la prova per testi Pt_1 dedotta da controparte, omettendo di valutare attentamente e criticamente le risultanze istruttorie, omettendo altresì di ammettere gli ulteriori mezzi istruttori dedotti dall'odierno appellante. Tale motivo di appello risulta non condivisibile in quanto, come emerge dal dato letterale della pronuncia di primo grado, è lo stesso tribunale ad aver dichiarato (pag.11) “…non possono supplire a tale mancanza le risultanze dell'istruttoria orale, da cui può tutt'al più ricavarsi- stante le sue gravi condizioni di salute – che lo stesso alternasse momenti di lucidità a momenti di _1 confusione”.
Proprio alla luce di tale considerazione l'organo giudicante precisa che il contenuto delle testimonianze è stato valutato tenendo conto sia delle risultanze della Ctu sia del fatto che il testamento è stato reso in forma pubblica e, pertanto, alla presenza di un notaio rogante che, in quanto pubblico ufficiale, era tenuto alla verifica della capacità d'intendere e di volere del testatore.
Dall'esame combinato di questi tre elementi (testi-forma pubblica-ctu) è emerso difatti un quadro che ha indotto il giudicante a propendere nel senso dell'esclusione di una incapacità assoluta in capo all' si legge a pag. 16 “Invero, da siffatti contributi. conosciti - ciascuno connotato da _1 sufficiente coerenza logica ed adeguata precisione, nonché convergenti tra loro in ordine alla narrazione del medesimo accadimento conosciuto da ciascuno dal proprio specifico angolo visuale
- risulta accertato che l'iniziativa della redazione del testamento pubblico venne presa, per il tramite dello , da una autonoma e lucida decisione presa da - evidentemente Parte_2 Persona_1 consapevole dell' approssimarsi della fine dei propri giorni nel corso del suo ricovero ospedaliero in gravi condizioni di salute - allo specifico scopo di "sistemare la sua roba" in quanto persona priva di coniuge e di discendenti diretti, mostrandosi altresi capace di autodeterminarsi al momento di tale redazione.”
La critica mossa dall'appellante relativamente alla rilevanza della testimonianza del notaio al fine di fornire prova della lucidità dell' al momento della redazione del testamento trova già _1 esaustiva risposta nella sentenza di primo grado (pag 5) laddove lo stesso Tribunale dichiara “Non sono in proposito decisive, ma neppure sono del tutto insignificanti, le attestazioni formulate dal notaio sulla capacità di intendere e di volere del testatore in sede di redazione del testamento pubblico o segreto: «L'attestazione del notaio, contenuta nel verbale di ricevimento redatto ai sensi dell'art. 605 (formalità del testamento segreto), circa lo stato di piena capacità mentale del presentatore della scheda, ancorché, risolvendosi in un giudizio, non impedisca ai soggetti interessati di provare il contrario con qualsiasi mezzo di prova, rappresenta tuttavia un fatto da cui è lecito dedurre almeno la mancanza di segni apparenti d'incapacità del testatore all'atto della presentazione della scheda al pubblico ufficiale» (Cass. n.2741/1982). A detto principio (già formulato da Cass. 18 agosto 1981, n. 4939) occorre del resto aggiungere che, poiché il testamento pubblico viene redatto da un pubblico ufficiale, ossia. da un tecnico del diritto fornito. di adeguato grado di cultura, «la circostanza che detto testamento sia chiaramente redatto non costituisce prova al fine di ritenere che il disponente sia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali o che la sua volontà sia libera» (Cass. n. 4939/1981).
Correttamene il giudicante ha precisato il parametro utilizzato nella valutazione di tale risultanza istruttoria, di contro il non ha fornito alcun elemento per dimostrare l'assenza dello stato di Pt_1 capacità in capo al de cuius al momento della redazione del testamento, fornendo come unico elemento a sostegno della propria tesi la circostanza che avesse esattamente riferito i nomi _1 dei propri eredi universali ma li avesse erroneamente definiti nipoti anziché pronipoti e che “il termine ex sore utilizzato dal testatore è inusuale in una persona anziana dalla bassa scolarizzazione e ricoverato in ospedale, ritenendo tali elementi, sintomatici di un evidente vizio del consenso, indice dell'evidente incapacità da cui era affetto”. Per quanto riguarda invece la contestazione della mancata ammissione di “ulteriori” mezzi istruttori,
lamenta la omessa acquisizione della cartella clinica relativa al successivo ricovero presso Pt_1
“poiché necessaria per ottenere un completo quadro clinico del paziente…”. Tale CP_7 richiesta si fonda sulla considerazione, espressa nei propri atti difensivi, che “E' erroneo limitare l'indagine al solo giorno del testamento, atteso che il sig. versava in condizioni tali Persona_1 da far ritenere il quadro clinico costante ed irreversibile, prova ne sia il primo ictus, apparentemente superato, a cui è seguito il secondo ictus e le dimissioni con ricovero in altra struttura, stante il quadro irreversibile”.
Tali considerazioni rese dall'appellante non sono state però suffragate da alcun dato certo, stante il fatto che, come emerso agli esiti della ctu, le cartelle cliniche dell' nel corso della degenza _1 presso il nosocomio di RI non riportavano “un quadro irreversibile” ma descrivevano un soggetto lucido ed orientato così come confermato dalle testimonianze del notaio e dei testi di controparte.
Alla luce di quanto su esposto si ritiene pertanto che anche tale motivo di appello sia infondato.
d. il Sig. , al momento del testamento, era affetto da infermità mentale tipica, Persona_1 permanente ed abituale, con inversione dell'onus probandi
Superate pertanto tutte le altre critiche mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado, resta da affrontare la doglianza principale, posta in coda unicamente per motivi di fluidità e logicità espositiva.
lamenta il mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure del vizio Parte_1 di mente tipico, permanente ed abituale in capo a al momento della redazione Persona_1 delle sue ultime volontà, tale riconoscimento avrebbe infatti avuto quale conseguenza l'inversione dell'onere della prova della validità del testamento a carico dei coniugi Persona_6
[...]
Si legge infatti in sentenza “Nel caso di specie, dunque, premesso che è pacifico sia che _1
non sia mai stata dichiarato legalmente incapace;
sia che lo stesso non fosse affetto da alcuna
[...] infermità mentale tipica, permanente ed abituale, parte attrice avrebbe così dovuto dimostrare che il de cuius, nel momento in cui ha redatto l'atto impugnato (11.08.2014), versasse, per una causa anche transitoria, in uno stato tale da essere priva in modo assoluto della capacità di autodeterminarsi e di avere coscienza dei propri atti. Tuttavia, l'esito dell'istruttoria svolta non consente di ritenere raggiunta tale prova. (pag 7)” e ancora
“Dunque, dall'esame degli esiti dell'istruttoria non è emerso alcun elemento dal quale desumere che, all'epoca della stipulazione del testamento impugnato, il de cuius versasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere, sia pure temporanea.
Giova sul punto ribadire ancora una volta che l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, come nel caso di specie in relazione alle gravi condizioni di salute di nel corso della sua degenza ospedaliera, bensì la prova che, a cagione di Persona_1 una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere, come previsto testualmente dall'art. 591, comma 2 n. 3, C.C.. (pag.17)”
Nello specifico parte appellante sostiene che “se è pacifico che il testatore non fosse mai stato dichiarato legalmente incapace, è altrettanto pacifico che lo stesso versasse in condizioni mentali tali da far ritenere una infermità tipica, permanente ed abituale. Ed in effetti, in disparte il periodo di degenza 31 luglio – 18 agosto, risulta ampiamente documentato e, comunque, non contestato, che il Sig. fosse stato già ricoverato qualche giorno prima per analoghe patologie e che le _1 dimissioni fossero state seguite da un successivo ricovero in altra struttura, senza soluzione di continuità, sino al decesso.”
Pertanto, ad avviso del , il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente la Parte_1 documentazione presente in atti dalla quale sarebbe emerso uno stato di incapacità a testare dell' con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dei resistenti. _1
Tale documentazione consiste nella copia delle cartelle cliniche del sig. relativa ai ricoveri _1 presso l'ospedale di RI nei periodi 18.7.2014-23.7.2014 e 31.7.2014- 18.8.2014, dalle quali emergono le due diagnosi di “ictus cerebrale ischemico carotideo multinfartuale;
cardiopatia ischemica ipertensiva;
pericardite essudativa in sede anteriore” e “ischemia cerebrale parietale destra con ipostenia emilato sin;
vasculopatia cerebrale ischemica cronica;
cardiopatia ischemico- ipertensiva;
stenosi C.I. destra 50% e C.I. sin. 40% e dimesso il 23.7.2014”.
La vicinanza temporale tra tali ricoveri e il momento della redazione del testamento (11.8.2014) sono, per l'appellante, prova che fosse affetto da incapacità di intendere e di volere con Persona_1 conseguente invalidità del testamento.
Occorre al riguardo evidenziare che, dalla documentazione medica prodotta dall'appellante emerge effettivamente che nell'agosto 2014 il de cuius è stato ricoverato presso l'Ospedale di RI con diagnosi di "ictus cerebrale"; tale circostanza, sebbene comprovi la sussistenza di limitate capacità neurologiche e motorie del soggetto in quello specifico momento, non dimostra di per sé, né l'incapacità totale e permanente di quest'ultimo, né la sua incapacità naturale al momento di testare. Peraltro, dalla cartella clinica 7617/159 della divisione di Neurologia è dato desumere che _1
, dalla data di ricovero alla dimissione, ha mantenuto costantemente l'orientamento, nonché
[...] lo stato di vigilanza e di coscienza: l'esame psichico effettuato all'ingresso in reparto riporta “paziente vigile, collaborante, cosciente ed orientato nel tempo e nello spazio” senza che tale quadro sia mai variato durante la degenza.
Secondo principio, consolidato in giurisprudenza, lo stato di incapacità a testare deve essere valutato con particolare rigore, non essendo sufficiente una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì occorrendo la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti
o della capacità di autodeterminarsi.
Quanto alla prova dell'incapacità - che può essere data con ogni mezzo- in caso di infermità tipica, permanente e abituale, essa si presume e la prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo grava su chi affermi la validità dello stesso;
al contrario, nel caso di infermità intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, la predetta presunzione non opera e la prova della sussistenza dell'incapacità al momento della redazione del testamento deve essere data da chi lo impugna.
Del resto, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui: “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia
o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti
o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo”. (Cassazione civile sez. II, 22/07/2022, n.22974)
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova dell'incapacità assoluta di autodeterminarsi in capo all' si legge in sentenza (pag. 17) “Dunque, dall'esame degli esiti _1 dell'istruttoria non è emerso alcun elemento dal quale desumere che, all'epoca della stipulazione del testamento impugnato, il de cuius versasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere sia pure temporanea”
Difatti sia dalle risultanze della CTU che dalle testimonianze raccolte il giudicante è pervenuto alla seguente conclusione “ Se da un lato non vi è alcun documento medico da cui poter inferire che, con una valutazione effettuata in epoca prossima alla predisposizione del testamento, Persona_1 fosse totalmente incapace di intendere e di volere, dall'altro non possono supplire a tale mancanza le risultanze dell'istruttoria orale, da cui può tutt'al più ricavarsi – stante le gravi condizioni di salute
– che lo stesso alternasse momenti di lucidità a momenti di confusione”. _1
Le dichiarazioni rese dai testi di parte attorea, risultano prive di rilevanza ai fini della decisione, non adducendo nulla circa un possibile stato di incapacità del testatore: , non presente al Persona_7 momento in cui rese testamento pubblico, ha riferito solo su fatti verificatisi in un Persona_1 tempo diverso rispetto a quello di redazione dell'atto impugnato.
Analogamente, le dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice, (compagna dell'attore) Tes_1 risultano inconferenti rispetto alla asserita incapacità di testare di riferendosi, la Persona_1 stessa, esclusivamente ad una conversazione familiare verificatasi circa 7 anni prima della redazione del testamento impugnato.
Di contro, i testi e , hanno confermato che , Testimone_2 Testimone_3 Persona_1 nel momento in cui espresse le sue ultime volontà, era perfettamente lucido e consapevole e, pertanto, nel pieno possesso della capacità di autodeterminarsi.
Si precisa inoltre che, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del “de cuius” al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario (Cass. 8690/2019; Cass. n. 230/2011; Cass. n. 5620/1995) Con riferimento a questo aspetto si legge in sentenza (pag.16) “..tenuto conto della particolare sinteticità delle dichiarazione di ultima volontà resa nell'occasione dall' (come riportata nel _1 testamento pubblico in atti), deve ritenersi che il lasso temporale di circa 20/30 minuti, come dichiarato dal teste , per la redazione del testamento sia stato un tempo del tutto Tes_4 sufficiente ai fini dell'accertamento con la necessaria dovizia della capacità di intendere e di volere del testatore da parte del notaio rogante.”
Da tutti gli elementi su esposti emerge condivisibile la conclusione del giudice di prime cure circa la validità del testamento stante l'insussistenza di uno stato di incapacità assoluta in capo all' _1
e. Il Giudice di prima istanza avrebbe comunque dovuto compensare le spese, data la particolarità della questione ed anche alla luce della condotta processuale delle parti. In ogni caso, avrebbe dovuto compensare le spese con riferimento alla controparte CP_5
[...]
L'appellante lamenta la decisione del Tribunale anche relativamente alle spese di giudizio nei seguenti termini: “il Giudice di prima istanza avrebbe dovuto compensare le spese, intanto con riferimento alla controparte , che, peraltro, non ha neppure svolto particolare attività CP_5 istruttoria. Sotto altro profilo, la condotta processuale dei coniugi , le risultanze Persona_4 istruttorie, per come correttamente lette, l'illegittimità da cui è affetta la C.T.U. e tutti i dati processuali, considerata la particolarità della questione, la prova richiesta all'attore e l'onere della prova non assolta da controparte con riferimento alla validità del testamento, in presenza di una infermità mentale tipica, abituale e permanente, che il Collegio non ha valutato, avrebbero dovuto condurre il Giudice di prime cure a compensare integralmente le spese di lite, anche con riferimento alle controparti principali, coniugi ” Persona_4
Preliminarmente si precisa, con riferimento a la partecipazione della convenuta a CP_5 tutte le fasi del giudizio di primo grado, ivi compresa la fase istruttoria, nella quale sono stati escussi due dei cinque testi indicati dalla difesa della Sig.ra _1
La pretesa di parte appellante risulta in ogni caso non accoglibile anche alla luce del recente orientamento della Suprema Corte che, con la sentenza n. 8522/2024 sulla compensazione parziale precisa che: "la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi. Pertanto, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se e in quale misura debba darsi luogo alla compensazione. La pronuncia in merito alla compensazione delle spese soggiace al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione,
"enunci motivi palesemente e macroscopicamente illogici od erronei, tali da inficiare, per la loro inconsistenza ed erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale" (Cassazione
24/03/2021, n. 8274).
Nel caso di specie non ricorre la soccombenza reciproca, né sussistono le ragioni gravi ed eccezionali richieste dall'art. 92 c.p.c. che ricorrono nel caso della novità o dell'obiettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, oppure per l'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato al momento della nascita della controversia, circostanze queste non sussistenti nel caso di specie.
Anche tale motivo d'appello, dunque, deve essere rigettato.
Spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n.147, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21).
Applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, tenendo conto dei parametri medi, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidata secondo i criteri minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta– le spese a favore della parte appellata , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
devono essere liquidate in complessivi € 10.313,00 così determinati: Fase Controparte_4 di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 1.665,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.843,00, Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Quanto alla parte appellata in relazione alla circostanza che non sono state CP_5 depositate comparsa conclusionale e memorie di replica, anche la fase decisionale può essere liquidata applicando i minimi tabellari pervenendosi in tal modo alla complessiva cifra di € 8.170,00 così determinata: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.843,00; Fase decisionale, valore minimo: € 2.144,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, , nonché ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
che liquida in complessivi € 10.313,00, oltre alle spese generali in misura Controparte_4 pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge ed in favore di CP_5 che liquida nella complessiva somma di € 8.170,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così è deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il consigliere est. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dr. Natalino Sapone Consigliere
3) dr.ssa Federica Rende Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 27/2019 R.G.A.C. vertente
tra
( ), nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Domenico Maria Lupis,
Appellante
Contro
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Controparte_1 C.F._2
Mercatello ( rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Controparte_2 C.F._3
Mercatello
( ) nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Mercatello
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Controparte_4 CodiceFiscale_5
Mercatello
nonchè
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Ivo Lemoli CP_5 C.F._6
Oggetto: Impugnazione testamento - Appello alla sentenza n° 773/2018 del 30.5.2018 emessa dal Tribunale Civile di RI nel proc. 1592/2015 R.G.A.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di RI e in proprio e nella qualità di genitori Controparte_6 Controparte_2 esercenti la potestà sui figli e , nonché al fine Controparte_3 Controparte_4 CP_5 di impugnare il testamento pubblico dello zio ricevuto dal notaio dott. Persona_1 Per_2 presso l'ospedale di RI in data 11.8.2014, con il quale venivano nominati eredi universali
[...] in parti uguali i nipoti e . CP_3 Controparte_4
L'attore impugnava il testamento chiedendo che fosse annullato in quanto lo zio era incapace di testare a causa delle patologie da cui era affetto, in particolare tenuto conto che era stato ricoverato presso l'ospedale di RI dal 18.7.2014 al 23.7.2014, e successivamente dal 31.7.2014 al 18.08.2014, per patologie ischemiche.
premetteva e illustrava il rapporto di parentela e l'interesse ad agire che lo Parte_1 legittimava - il defunto aveva due sorelle (premorta) madre dell'odierno appellante e Persona_3 della sig.ra e (ancora in vita) priva di prole - essendo il de cuius Controparte_6 CP_5 celibe e senza figli, i chiamati a succedere ex lege sarebbero stati e CP_5 Parte_1 congiuntamente alla sorella CP_6
A riprova dell'incapacità del testatore, produceva cartella clinica resa dall'Ospedale di RI, attestante il ricovero dell' presso il reparto di Neurologia. Persona_1
Si costituivano e in proprio e nella qualità di genitori dei Controparte_2 Controparte_6 minori e , chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata. CP_3 Controparte_4
Si costituiva anche confermando la validità e veridicità delle dichiarazioni di ultima CP_5 volontà del fratello , ma precisando che, essendo la sorella del de cuius, in caso di Persona_1 dichiarazione di invalidità del testamento, avrebbe avuto diritto ad una quota pari al 50% dell'intero asse ereditario.
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali, prova per testi nonché con l'espletamento di una CTU medica finalizzata all'accertamento della capacità di intendere e di volere di _1
al momento della redazione del testamento. Il consulente portava a termine il proprio compito
[...] concludendo che “… il sig. , a cagione delle sue specifiche condizioni psico-fisiche, Persona_1 nell'arco temporale 31 luglio, 18 agosto 2014, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà in data 11.08.2014, era cosciente dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi”.
Con sentenza n. 773/2018, il Tribunale di RI rigettava la domanda proposta da Parte_1 non potendosi ritenere raggiunta in giudizio la prova che versasse in una condizione Persona_1 di totale incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento.
Proponeva gravame contestando l'errata valutazione da parte del giudice di prime Parte_1 cure dello stato di invalidità di con inversione dell'onere della prova circa la validità Persona_1 del testamento a carico dei resistenti;
criticava inoltre da un lato, la scelta del Persona_4
Tribunale di nominare quale Ctu un medico in servizio presso l'ospedale di RI, dovendo invece optare per un perito slegato dal contesto ambientale, dall'altro la mancata rinnovazione della consulenza stante le evidenti carenze della stessa.
In data 24.6.2019 si costituivano e in proprio e nella qualità Controparte_1 Controparte_2 di genitori di , nonché divenuto maggiorenne nelle more del Controparte_4 Controparte_3 giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza gravata.
Si costituiva altresì la quale, precisato che ella non rivendicava la propria quota CP_5 ereditaria, specificava che, pur avendo astrattamente diritto al 50% dell'eredità, riteneva di dover rispettare la dichiarazione di ultima volontà del proprio fratello che, perfettamente in grado di intendere e di volere, per ragioni di legame affettivo, aveva indicato i propri pronipoti quali eredi universali. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In data 11.10.2021 si costituiva , avendo raggiunto la maggiore età nelle more del Controparte_4 giudizio, riportandosi alle difese spiegate dai propri genitori.
Con ordinanza del 15.9.2023, il Collegio statuiva sulle istanze istruttorie formulate da parte appellante nei seguenti termini “sulle richieste istruttorie formulate dall'appellante è opportuno che la Corte si pronunci unitamente al merito” e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 21.2.2024, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 22.2.2024 l'avv. Mercatello comunicava che, con racc. a.r. del 29.01.2024, ricevuta in data 03.02.2024, la CP_4
aveva formalizzato la revoca del mandato difensivo nei suoi confronti e pertanto precisava
[...] le conclusioni unicamente nell'interesse di chiedendo che la causa fosse trattenuta Controparte_3 in decisione.
In data 21.2.2024, il procuratore di formulava istanza di differimento di udienza al Parte_1 fine di consentire all'odierno appellante la costituzione in giudizio per il tramite di nuovo difensore avendo lo stesso rimesso il mandato per il procedimento in oggetto con conseguente accettazione del proprio assistito.
Con ordinanza del 23.9.2024 il Collegio così disponeva “Rilevato che la richiesta di differimento - formulata da parte appellante in considerazione dell'avvenuta rinuncia al mandato dell'avvocato difensore - non possa trovare accoglimento atteso che tale rinuncia, a mente dell'art. 301, comma 3 codice di procedura civile, non ha effetto interruttivo in conformità al principio della perpetuatio dell'ufficio defensionale.”, assegnava pertanto la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
a. il Giudice non avrebbe dovuto nominare un C.T.U. specializzato in neurologogia, ma in servizio presso l'Ospedale di RI, ai fini della valutazione della cartella clinica relativa al ricovero presso il reparto di neurologia dell'Ospedale di RI
Parte appellante censura la decisione impugnata e relativa alla nomina, quale consulente tecnico, di un medico specializzato in neurologia in servizio presso l'ospedale di RI. Secondo il , Pt_1 considerata la peculiarità del caso, il Tribunale avrebbe dovuto nominare un perito “di chiara fama e completamente slegato dal contesto ambientale cui è indirizzato il quesito posto”.
La nomina dell'ausiliario è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice, difatti, nel filone di una giurisprudenza ormai consolidata in questa materia, la discrezionalità è tale che, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, la scelta resta riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Si aggiunge a ciò che, all'atto di accettazione dell'incarico, il consulente nominato ha dichiarato di non versare in stato di incompatibilità, escludendo pertanto la presenza di qualsiasi causa che potesse inficiare la qualità e la fedeltà del proprio operato. Lo stesso assumeva l'incarico solo dopo aver ottenuto la dichiarazione di compatibilità rilasciata dalla propria ASP di appartenenza (depositata in atti) e, peraltro, l'attività a lui demandata non era quella di valutare l'operato dei propri colleghi, ma di accertare se, sulla base della documentazione agli atti, fosse evincibile una incapacità del testatore.
Pertanto, dalla circostanza che egli fosse in servizio presso la stessa struttura ospedaliera in cui era stato ricoverato l'uomo, non può desumersi alcun profilo di incompatibilità. Inoltre, come evidenziato dagli appellati nella comparsa di costituzione (pag.12), il non ha Pt_1 formulato nei termini di legge alcuna contestazione in ordine alla nomina del dott. quale Per_5 consulente, dando quindi per assodata la propria adesione alla scelta del giudicante.
Si evidenzia infine che l'elaborato peritale del sanitario è stato confezionato prevalentemente, se non esclusivamente, su base documentale, esaminando le cartelle cliniche di , ossia dati Persona_1 oggettivi di difficile travisamento, pertanto non si comprende in che termini il prestare attività lavorativa presso lo stesso nosocomio in cui è stato in cura il de cuius possa integrare una causa di incompatibilità.
Tale motivo di appello risulta pertanto infondato.
b. A fronte del deposito dell'elaborato peritale ed alle relative critiche, il Tribunale di RI avrebbe dovuto disattendere le risultanze, rinnovare la C.T.U. o convocare il perito per chiarimenti
Sempre connesso alla consulenza tecnica, è l'ulteriore motivo di appello con il quale il ha Pt_1 ritenuto che il Tribunale avrebbe dovuto disattendere le risultanze peritali e rinnovare la ctu in quanto
“l'elaborato peritale è privo di riferimenti medici e scientifici ed è altrettanto privo di commenti critici e/o spiegazioni rispetto alle risultanze degli esami specialistici e strumentali a cui è stato sottoposto il paziente;
è altrettanto privo di valutazioni in ordine alla terapia farmacologica assunta dal paziente, rispetto al quadro clinico ed agli effetti cui la terapia mira, unitamente ai risultati conseguiti.”
Al riguardo si legge in sentenza “Va invero evidenziato sul punto che – in relazione sia alle premesse di fatto da cui prendono spunto e si sviluppano i passaggi argomentativi svolti dal consulente, costituiti dalle riportate ed evidenti risultanze della documentazione medica acquisita agli atti – l'accertamento tecnico d'ufficio deve ritenersi del tutto attendibile”
Si precisa che correttamente il giudicante ha evidenziato i limiti oggettivi riscontrati dal consulente nell'effettuare una valutazione della capacità di una persona non più in vita, ciononostante, dal complessivo accertamento tecnico d'ufficio si desume la specifica indicazione dei peculiari dati documentali nel caso concreto presi in considerazione e coevi al circoscritto lasso temporale rilevante per il presente giudizio, sulla cui base il consulente è giunto alle proprie determinazioni circa la specifica questione se al momento della redazione dell'atto di ultima volontà Persona_1
(11.08.2014), fosse o meno privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.
Si legge infatti nelle conclusioni della perizia “Da quanto rilevato negli atti e documenti presenti nei fascicoli di causa posso concludere che il sig. a cagione delle sue specifiche Persona_1 condizioni psico-fisiche, nell'arco temporale 31 luglio-18 agosto 2014, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà in data 11.08.2014, era cosciente dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.”
Il consulente nominato indica anche sulla scorta di quali elementi egli abbia formulato la valutazione richiestagli: “da quanto evidenziato dai sanitari in cartella clinica si evince che il sig. dalla _1 data di ricovero alla dimissione ha mantenuto costante l'orientamento, lo stato di vigilanza e di coscienza. Difatti la stazionarietà clinica evidenziata nei giorni successivi al 31 luglio fa riferimento all'esame psichico effettuato all'ingresso in reparto che evidenziava “paziente vigile, collaborante, cosciente ed orientato nel tempo e nello spazio”. Tale quadro psichico non è mai variato durante la degenza tant'è che dalla data del 5.08.2014 al 14.08.2014 è stato sottoposto a trattamento riabilitativo quotidiano”. La valutazione fatta dall'esperto nominato appare quindi assolutamente condivisibile, oltre che supportata da evidenze documentali.
Come inoltre evidenziato da sorella del de cuius, non ha formulato CP_5 Parte_1 alcuna contestazione all'elaborato peritale nei termini assegnati ex art 195 co. 3 cpc in primo grado, limitandosi a muovere delle critiche con memoria autorizzata del 28.10.2017 sui seguenti punti:
- sul fatto che la dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati sensibili in atti venne sottoscritta non da bensì da in data 31.07.2014, Persona_1 Controparte_2
- sulla asserita astratta possibilità - in quanto costituente mera controindicazione dei farmaci
UO e AN - che fosse affetto da perdita di memoria temporanea, Persona_1 confusione mentale/mancanza di lucidità, allucinazioni, senza tuttavia che tali condizioni siano desumibili in concreto nella coeva documentazione medica (ancora il 4 agosto, al contrario, veniva attestata che il egli fosse un “paziente vigile, cosciente, collaborante. Plegia arto superiore sin., paresi arto inferiore omolaterale. Si richiede TC cerebrale di controllo”),
- sulla circostanza del successivo ricovero, a far data del 18.08.2014, presso la
[...]
, quale elemento fattuale che invece si appalesa irrilevante, essendo CP_7 cronologicamente successivo di una settimana alla redazione dell'atto di ultima volontà.
Si tratta nel complesso di circostanze prive di pregio ai fini della prova dell'incapacità del testatore e in ogni caso, come evidenziato dagli appellati “...laddove la parte abbia trascurato di provvedere tempestivamente alla richiesta di integrazione o chiarimento, non può contestare una carenza della consulenza negli scritti successivi (cfr. Cass. 09.09.2013, n. 20636), atteso che il mancato inoltro di osservazioni al C.T.U. nei termini assegnati preclude la possibilità di contestare il relativo elaborato;
rappresenta infatti principio consolidato, sul punto, quello secondo il quale, "scaduto il termine concesso alle parti per rivolgere al C.T.U. delle osservazioni, le parti sono decadute dal potere di farlo”
Alla luce di quanto su esposto, si ritiene privo di pregio quanto asserito dal nel proprio atto Pt_1 di appello “ il Giudice di prima istanza, quale peritus peritorum, in primo luogo avrebbe dovuto disattendere le conclusioni rassegnate dal Perito, a fronte della discordanza delle posizioni delle parti in causa ed in presenza di una puntuale contestazione, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della C.T.U.; quantomeno, avrebbe dovuto convocare il C.T.U. per chiarimenti e, comunque, nel prendere posizione, avrebbe dovuto adeguatamente motivare, sul piano scientifico, la scelta di ritenere di decidere uniformandosi alle conclusioni rassegnate dal C.T.U”
Di fatto non vi è stata alcuna tempestiva contestazione dell'elaborato peritale da parte dell'attore, ed in ogni caso, stante la congruità delle conclusioni del tecnico con i dati medici nella disponibilità del consulente, si ritiene non vi siano motivi per disattenderne i risultati o per procedere ad una rinnovazione della consulenza.
Si ritiene pertanto che anche questo motivo di appello sia infondato.
c. Il Giudice di prima istanza ha distortamente ed eccessivamente valorizzato la prova per testi dedotta da controparte, omettendo di valutare attentamente e criticamente le risultanze istruttorie, omettendo altresì di ammettere gli ulteriori mezzi istruttori dedotti dall'odierno appellante
Il assume ancora che il Tribunale avrebbe eccessivamente valorizzato la prova per testi Pt_1 dedotta da controparte, omettendo di valutare attentamente e criticamente le risultanze istruttorie, omettendo altresì di ammettere gli ulteriori mezzi istruttori dedotti dall'odierno appellante. Tale motivo di appello risulta non condivisibile in quanto, come emerge dal dato letterale della pronuncia di primo grado, è lo stesso tribunale ad aver dichiarato (pag.11) “…non possono supplire a tale mancanza le risultanze dell'istruttoria orale, da cui può tutt'al più ricavarsi- stante le sue gravi condizioni di salute – che lo stesso alternasse momenti di lucidità a momenti di _1 confusione”.
Proprio alla luce di tale considerazione l'organo giudicante precisa che il contenuto delle testimonianze è stato valutato tenendo conto sia delle risultanze della Ctu sia del fatto che il testamento è stato reso in forma pubblica e, pertanto, alla presenza di un notaio rogante che, in quanto pubblico ufficiale, era tenuto alla verifica della capacità d'intendere e di volere del testatore.
Dall'esame combinato di questi tre elementi (testi-forma pubblica-ctu) è emerso difatti un quadro che ha indotto il giudicante a propendere nel senso dell'esclusione di una incapacità assoluta in capo all' si legge a pag. 16 “Invero, da siffatti contributi. conosciti - ciascuno connotato da _1 sufficiente coerenza logica ed adeguata precisione, nonché convergenti tra loro in ordine alla narrazione del medesimo accadimento conosciuto da ciascuno dal proprio specifico angolo visuale
- risulta accertato che l'iniziativa della redazione del testamento pubblico venne presa, per il tramite dello , da una autonoma e lucida decisione presa da - evidentemente Parte_2 Persona_1 consapevole dell' approssimarsi della fine dei propri giorni nel corso del suo ricovero ospedaliero in gravi condizioni di salute - allo specifico scopo di "sistemare la sua roba" in quanto persona priva di coniuge e di discendenti diretti, mostrandosi altresi capace di autodeterminarsi al momento di tale redazione.”
La critica mossa dall'appellante relativamente alla rilevanza della testimonianza del notaio al fine di fornire prova della lucidità dell' al momento della redazione del testamento trova già _1 esaustiva risposta nella sentenza di primo grado (pag 5) laddove lo stesso Tribunale dichiara “Non sono in proposito decisive, ma neppure sono del tutto insignificanti, le attestazioni formulate dal notaio sulla capacità di intendere e di volere del testatore in sede di redazione del testamento pubblico o segreto: «L'attestazione del notaio, contenuta nel verbale di ricevimento redatto ai sensi dell'art. 605 (formalità del testamento segreto), circa lo stato di piena capacità mentale del presentatore della scheda, ancorché, risolvendosi in un giudizio, non impedisca ai soggetti interessati di provare il contrario con qualsiasi mezzo di prova, rappresenta tuttavia un fatto da cui è lecito dedurre almeno la mancanza di segni apparenti d'incapacità del testatore all'atto della presentazione della scheda al pubblico ufficiale» (Cass. n.2741/1982). A detto principio (già formulato da Cass. 18 agosto 1981, n. 4939) occorre del resto aggiungere che, poiché il testamento pubblico viene redatto da un pubblico ufficiale, ossia. da un tecnico del diritto fornito. di adeguato grado di cultura, «la circostanza che detto testamento sia chiaramente redatto non costituisce prova al fine di ritenere che il disponente sia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali o che la sua volontà sia libera» (Cass. n. 4939/1981).
Correttamene il giudicante ha precisato il parametro utilizzato nella valutazione di tale risultanza istruttoria, di contro il non ha fornito alcun elemento per dimostrare l'assenza dello stato di Pt_1 capacità in capo al de cuius al momento della redazione del testamento, fornendo come unico elemento a sostegno della propria tesi la circostanza che avesse esattamente riferito i nomi _1 dei propri eredi universali ma li avesse erroneamente definiti nipoti anziché pronipoti e che “il termine ex sore utilizzato dal testatore è inusuale in una persona anziana dalla bassa scolarizzazione e ricoverato in ospedale, ritenendo tali elementi, sintomatici di un evidente vizio del consenso, indice dell'evidente incapacità da cui era affetto”. Per quanto riguarda invece la contestazione della mancata ammissione di “ulteriori” mezzi istruttori,
lamenta la omessa acquisizione della cartella clinica relativa al successivo ricovero presso Pt_1
“poiché necessaria per ottenere un completo quadro clinico del paziente…”. Tale CP_7 richiesta si fonda sulla considerazione, espressa nei propri atti difensivi, che “E' erroneo limitare l'indagine al solo giorno del testamento, atteso che il sig. versava in condizioni tali Persona_1 da far ritenere il quadro clinico costante ed irreversibile, prova ne sia il primo ictus, apparentemente superato, a cui è seguito il secondo ictus e le dimissioni con ricovero in altra struttura, stante il quadro irreversibile”.
Tali considerazioni rese dall'appellante non sono state però suffragate da alcun dato certo, stante il fatto che, come emerso agli esiti della ctu, le cartelle cliniche dell' nel corso della degenza _1 presso il nosocomio di RI non riportavano “un quadro irreversibile” ma descrivevano un soggetto lucido ed orientato così come confermato dalle testimonianze del notaio e dei testi di controparte.
Alla luce di quanto su esposto si ritiene pertanto che anche tale motivo di appello sia infondato.
d. il Sig. , al momento del testamento, era affetto da infermità mentale tipica, Persona_1 permanente ed abituale, con inversione dell'onus probandi
Superate pertanto tutte le altre critiche mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado, resta da affrontare la doglianza principale, posta in coda unicamente per motivi di fluidità e logicità espositiva.
lamenta il mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure del vizio Parte_1 di mente tipico, permanente ed abituale in capo a al momento della redazione Persona_1 delle sue ultime volontà, tale riconoscimento avrebbe infatti avuto quale conseguenza l'inversione dell'onere della prova della validità del testamento a carico dei coniugi Persona_6
[...]
Si legge infatti in sentenza “Nel caso di specie, dunque, premesso che è pacifico sia che _1
non sia mai stata dichiarato legalmente incapace;
sia che lo stesso non fosse affetto da alcuna
[...] infermità mentale tipica, permanente ed abituale, parte attrice avrebbe così dovuto dimostrare che il de cuius, nel momento in cui ha redatto l'atto impugnato (11.08.2014), versasse, per una causa anche transitoria, in uno stato tale da essere priva in modo assoluto della capacità di autodeterminarsi e di avere coscienza dei propri atti. Tuttavia, l'esito dell'istruttoria svolta non consente di ritenere raggiunta tale prova. (pag 7)” e ancora
“Dunque, dall'esame degli esiti dell'istruttoria non è emerso alcun elemento dal quale desumere che, all'epoca della stipulazione del testamento impugnato, il de cuius versasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere, sia pure temporanea.
Giova sul punto ribadire ancora una volta che l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, come nel caso di specie in relazione alle gravi condizioni di salute di nel corso della sua degenza ospedaliera, bensì la prova che, a cagione di Persona_1 una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere, come previsto testualmente dall'art. 591, comma 2 n. 3, C.C.. (pag.17)”
Nello specifico parte appellante sostiene che “se è pacifico che il testatore non fosse mai stato dichiarato legalmente incapace, è altrettanto pacifico che lo stesso versasse in condizioni mentali tali da far ritenere una infermità tipica, permanente ed abituale. Ed in effetti, in disparte il periodo di degenza 31 luglio – 18 agosto, risulta ampiamente documentato e, comunque, non contestato, che il Sig. fosse stato già ricoverato qualche giorno prima per analoghe patologie e che le _1 dimissioni fossero state seguite da un successivo ricovero in altra struttura, senza soluzione di continuità, sino al decesso.”
Pertanto, ad avviso del , il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente la Parte_1 documentazione presente in atti dalla quale sarebbe emerso uno stato di incapacità a testare dell' con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dei resistenti. _1
Tale documentazione consiste nella copia delle cartelle cliniche del sig. relativa ai ricoveri _1 presso l'ospedale di RI nei periodi 18.7.2014-23.7.2014 e 31.7.2014- 18.8.2014, dalle quali emergono le due diagnosi di “ictus cerebrale ischemico carotideo multinfartuale;
cardiopatia ischemica ipertensiva;
pericardite essudativa in sede anteriore” e “ischemia cerebrale parietale destra con ipostenia emilato sin;
vasculopatia cerebrale ischemica cronica;
cardiopatia ischemico- ipertensiva;
stenosi C.I. destra 50% e C.I. sin. 40% e dimesso il 23.7.2014”.
La vicinanza temporale tra tali ricoveri e il momento della redazione del testamento (11.8.2014) sono, per l'appellante, prova che fosse affetto da incapacità di intendere e di volere con Persona_1 conseguente invalidità del testamento.
Occorre al riguardo evidenziare che, dalla documentazione medica prodotta dall'appellante emerge effettivamente che nell'agosto 2014 il de cuius è stato ricoverato presso l'Ospedale di RI con diagnosi di "ictus cerebrale"; tale circostanza, sebbene comprovi la sussistenza di limitate capacità neurologiche e motorie del soggetto in quello specifico momento, non dimostra di per sé, né l'incapacità totale e permanente di quest'ultimo, né la sua incapacità naturale al momento di testare. Peraltro, dalla cartella clinica 7617/159 della divisione di Neurologia è dato desumere che _1
, dalla data di ricovero alla dimissione, ha mantenuto costantemente l'orientamento, nonché
[...] lo stato di vigilanza e di coscienza: l'esame psichico effettuato all'ingresso in reparto riporta “paziente vigile, collaborante, cosciente ed orientato nel tempo e nello spazio” senza che tale quadro sia mai variato durante la degenza.
Secondo principio, consolidato in giurisprudenza, lo stato di incapacità a testare deve essere valutato con particolare rigore, non essendo sufficiente una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì occorrendo la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti
o della capacità di autodeterminarsi.
Quanto alla prova dell'incapacità - che può essere data con ogni mezzo- in caso di infermità tipica, permanente e abituale, essa si presume e la prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo grava su chi affermi la validità dello stesso;
al contrario, nel caso di infermità intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, la predetta presunzione non opera e la prova della sussistenza dell'incapacità al momento della redazione del testamento deve essere data da chi lo impugna.
Del resto, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui: “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia
o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti
o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo”. (Cassazione civile sez. II, 22/07/2022, n.22974)
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova dell'incapacità assoluta di autodeterminarsi in capo all' si legge in sentenza (pag. 17) “Dunque, dall'esame degli esiti _1 dell'istruttoria non è emerso alcun elemento dal quale desumere che, all'epoca della stipulazione del testamento impugnato, il de cuius versasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere sia pure temporanea”
Difatti sia dalle risultanze della CTU che dalle testimonianze raccolte il giudicante è pervenuto alla seguente conclusione “ Se da un lato non vi è alcun documento medico da cui poter inferire che, con una valutazione effettuata in epoca prossima alla predisposizione del testamento, Persona_1 fosse totalmente incapace di intendere e di volere, dall'altro non possono supplire a tale mancanza le risultanze dell'istruttoria orale, da cui può tutt'al più ricavarsi – stante le gravi condizioni di salute
– che lo stesso alternasse momenti di lucidità a momenti di confusione”. _1
Le dichiarazioni rese dai testi di parte attorea, risultano prive di rilevanza ai fini della decisione, non adducendo nulla circa un possibile stato di incapacità del testatore: , non presente al Persona_7 momento in cui rese testamento pubblico, ha riferito solo su fatti verificatisi in un Persona_1 tempo diverso rispetto a quello di redazione dell'atto impugnato.
Analogamente, le dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice, (compagna dell'attore) Tes_1 risultano inconferenti rispetto alla asserita incapacità di testare di riferendosi, la Persona_1 stessa, esclusivamente ad una conversazione familiare verificatasi circa 7 anni prima della redazione del testamento impugnato.
Di contro, i testi e , hanno confermato che , Testimone_2 Testimone_3 Persona_1 nel momento in cui espresse le sue ultime volontà, era perfettamente lucido e consapevole e, pertanto, nel pieno possesso della capacità di autodeterminarsi.
Si precisa inoltre che, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del “de cuius” al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario (Cass. 8690/2019; Cass. n. 230/2011; Cass. n. 5620/1995) Con riferimento a questo aspetto si legge in sentenza (pag.16) “..tenuto conto della particolare sinteticità delle dichiarazione di ultima volontà resa nell'occasione dall' (come riportata nel _1 testamento pubblico in atti), deve ritenersi che il lasso temporale di circa 20/30 minuti, come dichiarato dal teste , per la redazione del testamento sia stato un tempo del tutto Tes_4 sufficiente ai fini dell'accertamento con la necessaria dovizia della capacità di intendere e di volere del testatore da parte del notaio rogante.”
Da tutti gli elementi su esposti emerge condivisibile la conclusione del giudice di prime cure circa la validità del testamento stante l'insussistenza di uno stato di incapacità assoluta in capo all' _1
e. Il Giudice di prima istanza avrebbe comunque dovuto compensare le spese, data la particolarità della questione ed anche alla luce della condotta processuale delle parti. In ogni caso, avrebbe dovuto compensare le spese con riferimento alla controparte CP_5
[...]
L'appellante lamenta la decisione del Tribunale anche relativamente alle spese di giudizio nei seguenti termini: “il Giudice di prima istanza avrebbe dovuto compensare le spese, intanto con riferimento alla controparte , che, peraltro, non ha neppure svolto particolare attività CP_5 istruttoria. Sotto altro profilo, la condotta processuale dei coniugi , le risultanze Persona_4 istruttorie, per come correttamente lette, l'illegittimità da cui è affetta la C.T.U. e tutti i dati processuali, considerata la particolarità della questione, la prova richiesta all'attore e l'onere della prova non assolta da controparte con riferimento alla validità del testamento, in presenza di una infermità mentale tipica, abituale e permanente, che il Collegio non ha valutato, avrebbero dovuto condurre il Giudice di prime cure a compensare integralmente le spese di lite, anche con riferimento alle controparti principali, coniugi ” Persona_4
Preliminarmente si precisa, con riferimento a la partecipazione della convenuta a CP_5 tutte le fasi del giudizio di primo grado, ivi compresa la fase istruttoria, nella quale sono stati escussi due dei cinque testi indicati dalla difesa della Sig.ra _1
La pretesa di parte appellante risulta in ogni caso non accoglibile anche alla luce del recente orientamento della Suprema Corte che, con la sentenza n. 8522/2024 sulla compensazione parziale precisa che: "la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi. Pertanto, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se e in quale misura debba darsi luogo alla compensazione. La pronuncia in merito alla compensazione delle spese soggiace al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione,
"enunci motivi palesemente e macroscopicamente illogici od erronei, tali da inficiare, per la loro inconsistenza ed erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale" (Cassazione
24/03/2021, n. 8274).
Nel caso di specie non ricorre la soccombenza reciproca, né sussistono le ragioni gravi ed eccezionali richieste dall'art. 92 c.p.c. che ricorrono nel caso della novità o dell'obiettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, oppure per l'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato al momento della nascita della controversia, circostanze queste non sussistenti nel caso di specie.
Anche tale motivo d'appello, dunque, deve essere rigettato.
Spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n.147, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21).
Applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, tenendo conto dei parametri medi, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidata secondo i criteri minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta– le spese a favore della parte appellata , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
devono essere liquidate in complessivi € 10.313,00 così determinati: Fase Controparte_4 di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 1.665,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.843,00, Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Quanto alla parte appellata in relazione alla circostanza che non sono state CP_5 depositate comparsa conclusionale e memorie di replica, anche la fase decisionale può essere liquidata applicando i minimi tabellari pervenendosi in tal modo alla complessiva cifra di € 8.170,00 così determinata: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.843,00; Fase decisionale, valore minimo: € 2.144,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, , nonché ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
che liquida in complessivi € 10.313,00, oltre alle spese generali in misura Controparte_4 pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge ed in favore di CP_5 che liquida nella complessiva somma di € 8.170,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così è deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il consigliere est. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito