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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/11/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssaElisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 19/06/2023 al n. 2809/2023
R.G.,
DA
(C.F. difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI ON ELEONORA, elettivamente domiciliata in
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. NI ON
ELEONORA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
RD RI, RO EO e AN DO, elettivamente domiciliato in VIA F. FELLINI 4 37054 NOGARA presso lo studio dell'avv. RD RI resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
11/11/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1) per quanto Parte_1 Controparte_1
riguarda la casa già comune delle parti in ST, via Guido Rossa 48 , prendersi atto di quanto riferito dai Servizi: “L'appartamento Aler di
ST era intestato a lei ( ) , ma nel contratto figurava Parte_1
anche l'ex compagno. Ad oggi, invece, essendo avvenuto il rinnovo del contratto, il signor non risulta più in nessun modo legato CP_1
all'abitazione..Questo prevede che la signora dal mese di novembre, pur Pt_1
non più facendo rientro presso l'abitazione, dovrà iniziare a versare mensilmente il canone di affitto pe non perdere l'assegnazione. La stessa nel frattempo ha presentato all'Aler una richiesta di cambio alloggio, da
ST a Mantova, rispetto alla quale, tuttavia, non è possibile prevede le tempistiche. Nel frattempo la donna con i figli rimarrà collocata presso l'attuale housing sociale”. Si dà altresì atto che il signor ha già restituito CP_1
le chiavi della predetta abitazione. 2) i figli minori , Persona_1 [...]
e vengono affidati congiuntamente ad Persona_2 Persona_3
entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei bambini saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. Limitatamente alle questioni di ordinaria pagina 2 di 5 amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, quando i minori si troveranno presso di sé.
3) i figli trascorreranno con il padre tutti i fine settimana con pernottamento nella notte tra sabato e domenica;
le parti di comune accordo potranno determinare uno o due giorni durante la settimana in cui il padre potrà trascorrere con i figli con rientro presso la madre dopo la cena;
in ogni caso le parti potranno di comune accordo potranno modificare le modalità di visita anche in base alle esigenze dei figli. Il padre trascorrerà con i figli due settimane durante le vacanze estive da concordarsi di anno in anno secondo gli impegni lavorativi dei genitori, 4-5 giorni durante le vacanze Natalizie e 2/3 giorni durante le vacanze pasquali
4) Il signor verserà alla signora la somma Controparte_1 Parte_1
mensile di €' 150,00 per ciascun figlio e così in totale € 450,00 da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma che verrà aggiornata annualmente secondo l'indice ISTAT, dando atto che tale rivalutazione avverrà per la prima volta nel mese di novembre 2026.
Le spese estraordinarie come da protocollo del Tribunale di Mantova a carico del sig. vengono forfettariamente determinate in € 150,00= Controparte_1
mensili pari ad € 50,00= per ciascun figlio.
Pertanto il padre corrisponderà alla sig.ra la somma comprensiva Pt_1
dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie forfettariamente determinate per un totale di € 600,00= mensili 5) Disporsi che l'assegno unico per i figli minori venga versato alla signora;
6) I passaporti Parte_1
intestati ai minori verranno custoditi dalla signora Parte_1 pagina 3 di 5 7) Spese legali compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, introdotto inizialmente in forma contenziosa, le parti hanno infine formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe anche all'esito della evoluzione nel rapporto per come documentato dall'ultima relazione depositata dai Servizi
Sociali in data 05/11/2025, in relazione alle quali le richieste vanno accolte.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/11/2025.
pagina 4 di 5
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Giorgio Bertola
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssaElisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 19/06/2023 al n. 2809/2023
R.G.,
DA
(C.F. difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI ON ELEONORA, elettivamente domiciliata in
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. NI ON
ELEONORA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
RD RI, RO EO e AN DO, elettivamente domiciliato in VIA F. FELLINI 4 37054 NOGARA presso lo studio dell'avv. RD RI resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
11/11/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1) per quanto Parte_1 Controparte_1
riguarda la casa già comune delle parti in ST, via Guido Rossa 48 , prendersi atto di quanto riferito dai Servizi: “L'appartamento Aler di
ST era intestato a lei ( ) , ma nel contratto figurava Parte_1
anche l'ex compagno. Ad oggi, invece, essendo avvenuto il rinnovo del contratto, il signor non risulta più in nessun modo legato CP_1
all'abitazione..Questo prevede che la signora dal mese di novembre, pur Pt_1
non più facendo rientro presso l'abitazione, dovrà iniziare a versare mensilmente il canone di affitto pe non perdere l'assegnazione. La stessa nel frattempo ha presentato all'Aler una richiesta di cambio alloggio, da
ST a Mantova, rispetto alla quale, tuttavia, non è possibile prevede le tempistiche. Nel frattempo la donna con i figli rimarrà collocata presso l'attuale housing sociale”. Si dà altresì atto che il signor ha già restituito CP_1
le chiavi della predetta abitazione. 2) i figli minori , Persona_1 [...]
e vengono affidati congiuntamente ad Persona_2 Persona_3
entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei bambini saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. Limitatamente alle questioni di ordinaria pagina 2 di 5 amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, quando i minori si troveranno presso di sé.
3) i figli trascorreranno con il padre tutti i fine settimana con pernottamento nella notte tra sabato e domenica;
le parti di comune accordo potranno determinare uno o due giorni durante la settimana in cui il padre potrà trascorrere con i figli con rientro presso la madre dopo la cena;
in ogni caso le parti potranno di comune accordo potranno modificare le modalità di visita anche in base alle esigenze dei figli. Il padre trascorrerà con i figli due settimane durante le vacanze estive da concordarsi di anno in anno secondo gli impegni lavorativi dei genitori, 4-5 giorni durante le vacanze Natalizie e 2/3 giorni durante le vacanze pasquali
4) Il signor verserà alla signora la somma Controparte_1 Parte_1
mensile di €' 150,00 per ciascun figlio e così in totale € 450,00 da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma che verrà aggiornata annualmente secondo l'indice ISTAT, dando atto che tale rivalutazione avverrà per la prima volta nel mese di novembre 2026.
Le spese estraordinarie come da protocollo del Tribunale di Mantova a carico del sig. vengono forfettariamente determinate in € 150,00= Controparte_1
mensili pari ad € 50,00= per ciascun figlio.
Pertanto il padre corrisponderà alla sig.ra la somma comprensiva Pt_1
dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie forfettariamente determinate per un totale di € 600,00= mensili 5) Disporsi che l'assegno unico per i figli minori venga versato alla signora;
6) I passaporti Parte_1
intestati ai minori verranno custoditi dalla signora Parte_1 pagina 3 di 5 7) Spese legali compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, introdotto inizialmente in forma contenziosa, le parti hanno infine formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe anche all'esito della evoluzione nel rapporto per come documentato dall'ultima relazione depositata dai Servizi
Sociali in data 05/11/2025, in relazione alle quali le richieste vanno accolte.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/11/2025.
pagina 4 di 5
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Giorgio Bertola
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