Decreto presidenziale 22 gennaio 2025
Sentenza 23 maggio 2027
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 17/03/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2027 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00924/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02343/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2343 del 2024, proposto da
ES FI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Marchese e Dario Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regione Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina, in persona del Dirigente pro tempore;
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, in persona le Ministro legale rappresentante pro tempore;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in persona del Dirigente pro tempore;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina n. 25423 del 22.10.2024, con cui è stata disposta la decadenza dall’incarico di supplenza in corso presso l’IS ISA Conti Eller Vainicher di Lipari (ME) sulla classe di concorso ADSS ed ordinato al Dirigente Scolastico di provvedere alla risoluzione del contratto di lavoro;
dei controlli, allo stato non conosciuti, effettuati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale sulla veridicità della dichiarazione della ricorrente circa il possesso del beneficio della riserva del posto resa nella domanda di inserimento nelle GPS del biennio 2024/2026;
della comunicazione, allo stato non conosciuta, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale dell’esito del controllo circa l’asserita insussistenza del titolo di riserva dichiarato dalla ricorrente nella domanda di inserimento nelle GPS del biennio 2024/2026; della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina prot. n. 27965 del 19.11.2024;
della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale prot. n. 212028/4.29.3.1 del 29.11.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regione Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina,
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra ES SC - inserita nelle GPS per la Provincia di Messina, relativamente al biennio 2024/2026, giusti decreti dell’USP di Messina prot. n. 17364 del 5.8.2024 e prot. n. 20981 del 6.9.2024 –, con ricorso notificato il 19/12/2024, ha chiesto l’annullamento del decreto dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina n. 25423 del 22.10.2024, con cui è stata disposta la decadenza dall’incarico di supplenza in corso presso l’IS ISA Conti Eller Vainicher di Lipari (ME) sulla classe di concorso ADSS ed ordinato al Dirigente Scolastico di provvedere alla risoluzione del contratto di lavoro, nonchè:
a) dei controlli, allo stato non conosciuti, effettuati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale sulla veridicità della dichiarazione della ricorrente circa il possesso del beneficio della riserva del posto resa nella domanda di inserimento nelle GPS del biennio 2024/2026;
b) della comunicazione, allo stato non conosciuta, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale dell’esito del controllo circa l’asserita insussistenza del titolo di riserva dichiarato dalla ricorrente nella domanda di inserimento nelle GPS del biennio 2024/2026;
c) della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina prot. n. 27965 del 19.11.2024; della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale prot. n. 212028/4.29.3.1 del 29.11.2024.
Con il ricorso in epigrafe sono stato proposte censure di:
1) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e segg. della legge 7.8.1990 n. 241, smi, in combinato disposto con l’art. 21 nonies, della stessa legge. Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina sui controlli delle dichiarazioni di cui al combinato disposto degli artt. 46, 47, 71 e 75 DPR 28.12.2000 n. 445. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge 7.8.1990 n. 241, smi, sotto altro profilo. Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio procedimentale. Carenza di istruttoria. Errore sui presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Motivazione illogica e contraddittoria. Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse;
2) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs 6.3.2017 n. 40. Violazione e/o falsa applicazione dell’O.M. n. 88 del 16.5.2024. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina sui controlli delle dichiarazioni di cui al combinato disposto degli artt. 46, 47, 71 e 75 DPR 28.12.2000 n. 445. Errore sui presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Carenza di istruttoria. Carenza di motivazione. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse;
3) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs 6.3.2017 n. 40. Violazione e/o falsa applicazione dell’O.M. n. 88 del 16.5.2024. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina sui controlli delle dichiarazioni di cui al combinato disposto degli artt. 46, 47, 71 e 75 DPR 28.12.2000 n. 445. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge 7.8.1990 n. 241, smi. Illegittimità derivata. Carenza di istruttoria. Errore sui presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Motivazione illogica e contraddittoria. Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse;
4) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs 6.3.2017 nn. 4, anche in relazione al D.Lgs n. 77 del 5.4.2002. Violazione e/o falsa applicazione dell’O.M. n. 88 del 16.5.2024. Contraddittorietà ed illogicità manifesta.Travisamento dei fatti. Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.
Si sono costituite in giudizio, a mezzo del competente ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, le Amministrazioni intimate; eccependo, con successiva memoria depositata in segreteria il 13/01/2025, il difetto di giurisdizione del giudice adito, e svolgendo altresì argomentazioni tese a dimostrate l’avvenuta corretta applicazione nel caso di specie del D.Lgs 6.3.2017 n. 40.
La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe è stata rinunciata in occasione della Camera di Consiglio del 16/01/2025, anche al fine di consentire la presentazione di una istanza di abbreviazione dei termini per giungere quanto più rapidamente possibile alla definizione del giudizio in udienza pubblica. Tale istanza veniva accolta con Decreto Presidenziale n. 25/2025, il quale fissava per il giorno 13 marzo 2025 la data della futura udienza pubblica.
In data 13 marzo 2025 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
I – Il giudice adito, pronunciando sulla proposta eccezione di difetto di giurisdizione, ritiene invece di dover confermare il sussistere della propria nel caso di specie.
Il Collegio certo non ignora le massime coordinate individuate in materia dalla Corte Regolatrice, in particolare evidenziando come “ in tema di lavoro pubblico la giurisdizione del giudice ordinario costituisce ormai la regola e quella del giudice amministrativo l'eccezione perché il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, ha attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, ivi comprese quelle relative alla costituzione ed alla cessazione del rapporto, e ha contestualmente disposto che il giudice ordinario possa, qualora vengano in questione "atti amministrativi presupposti", procedere alla disapplicazione degli stessi, se illegittimi ”( Cass. S.U. 21 dicembre 2018 n. 33212, Cass. S.U. 13 novembre 2018, n. 29081). Tuttavia nel caso di specie il potere esercitato dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina non sembra poter essere ricondotto a quelli (meramente privatistici) del datore di lavoro: corrispondendo piuttosto ad una esigenza di ordine superiore ed in certo senso oggettiva, di verifica della applicazione dei parametri in base ai quali l’Amministrazione intimata ha esercitato poteri di autorganizzazione in materia di scelta del personale cui affidare incarichi relativi allo svolgimento della propria missione istituzionale. In termini il Collegio preferisce quindi seguire e far propria la linea interpretativa secondo la quale “ la decadenza dall'impiego comminata dal Ministero nei confronti dell'odierna appellante ai sensi dell'art. 127, comma primo, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957, "quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile", è tipica ed eccezionale espressione di una potestà pubblicistica, riconosciuta dalla legge alla pubblica amministrazione a fronte di condotte fraudolente o decettive aventi ad oggetto la documentazione, in apparenza attestante l'esistenza di tutti requisiti di partecipazione al concorso, grazie alle quali il pubblico dipendente ha conseguito il proprio impiego. Si tratta di un’ipotesi che, come ha a chiare lettere riconosciuto la Corte costituzionale nella sentenza n. 327 del 27 luglio 2009, attiene ai "procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro", di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), n. 4), della L. n. 421 del 1992 e, in quanto tali, espressamente escluse dal processo di privatizzazione del pubblico impiego avviato da tale legge, avendo il citato articolo escluso dalla giurisdizione del giudice ordinario "le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera". Tali procedimenti sono non a caso richiamati dal successivo art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 tra le materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della L. n. 421 del 1992, come pure la Corte costituzionale ha ricordato nella citata sentenza, e cioè tra quelle che non costituiscono oggetto della contrattazione collettiva perché afferenti, appunto, alle procedure concorsuali per l'assunzione e alla verifica dei requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Il potere di decadenza in esame è sul piano generale giustificato, per un verso, dal divieto di instaurare o proseguire rapporti di pubblico impiego con soggetti che abbiano agito in violazione del principio di lealtà, che costituisce uno dei cardini dello stesso rapporto (art. 98 Cost.), e per altro dall'esigenza di tutelare l'eguaglianza dei concorrenti, pregiudicati dalla sleale competizione con chi abbia partecipato alla selezione con documenti falsi e/o viziati (art. 97 Cost.). Se tale è la ratio di questo potere, quale delineata dalla sentenza n. 327 del 2009 della Corte costituzionale (e non solo, come erroneamente assume il T.A.R., con riferimento alla fattispecie dell'art. 128, comma secondo, del d.P.R. n. 3 del 1957, che disciplina gli effetti della decadenza, ma anche e anzitutto all'inscindibile presupposto dell'art. 127, comma primo, lett. d), dello stesso d.P.R., che regola la decadenza stessa), non vi è dubbio che a fronte del suo esercizio, inteso a sanzionare ex post, una volta che sia emersa, la slealtà e la scorrettezza delle gravi condotte che hanno falsato la selezione, vi sia una situazione di interesse legittimo del pubblico dipendente al corretto esercizio di un simile potere connesso, in modo più o meno diretto, al procedimento di selezione, potere che radica la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e, comunque, ai sensi dell'art. 7, comma 1, c.p.a.” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20 aprile 2018, n. 2399).
II – Piuttosto che seguire analiticamente i singoli motivi di ricorso nell’ordine prefigurato dal ricorrente, il Collegio ritiene più utile puntare nell’immediato alla questione concernente il modo in cui, nel caso di specie, sarebbe stata fatta applicazione del D.Lgs 6.3.2017 n. 40; dato che dopo aver sciolto quel nodo, molte delle censure possono essere scrutinate come meri corollari discendenti dalla soluzione che si è individuata con riguardo ad essa.
Ma per far ciò, occorre preliminarmente comprendere in che modo l’istituto giuridico del servizio civile sia entrato a far parte dell’Ordinamento italiano.
Esso - disciplinato prima dalla legge 15 dicembre 1972, n.772 e poi dalla legge 8 luglio 1998, n.230 - è sorto come servizio di leva obbligatorio sostitutivo di quello militare ed ha consentito l’assolvimento degli obblighi di leva attraverso la prestazione di azioni di impegno sociale non armato, riconducibili al concetto di difesa della Patria. In tale periodo agli obiettori di coscienza che svolgevano il servizio di leva venivano riconosciuti gli stessi diritti dei militari di leva, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, nonché la medesima paga (art. 6 della legge n. 230 del 1998, attualmente abrogato dal d.lgs. n. 66/2010). Per quanto di interesse, il comma 3 del citato art. 6 prevedeva che il periodo di servizio di leva, in qualsiasi forma prestato, fosse valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuivano per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
A seguito della riforma della leva militare obbligatoria, operata dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e in previsione della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale e del conseguente venir meno dell’obiezione di coscienza, il legislatore ha istituito, con la legge 6 marzo 2001, n.64, il servizio civile nazionale mediante il quale è stato possibile concorrere volontariamente alla difesa della Patria nella forma civile non armata, al pari del servizio militare. Tale istituto ha coesistito con l’obiezione di coscienza fino alla sospensione della leva obbligatoria, disposta dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 a decorrere dal 1° gennaio 2005. Successivamente il servizio civile nazionale è stato disciplinato esclusivamente su base volontaria ed ha assunto le caratteristiche di un istituto nuovo, non più “sostitutivo” del servizio militare ma “alternativo” allo stesso, volto tuttavia a garantire la prosecuzione della difesa della Patria attraverso lo svolgimento delle stesse attività previste in precedenza per gli obiettori di coscienza.
Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, emanato in attuazione della citata legge n.64/2001, conteneva ancora disposizioni che equiparavano la posizione dei volontari e quella dei militari in ferma volontaria, quale, ad esempio, la previsione relativa al trattamento economico dei volontari cui competeva un assegno non superiore a quello previsto per il personale militare volontario in ferma annuale (art. 9, comma 2 del citato decreto legislativo), nonché quella relativa ai titolari dell’attestato di servizio civile che venivano equiparati ai volontari di truppa in ferma annuale (art. 9 comma 8 del medesimo decreto legislativo). Per quanto concerne la valutazione nei pubblici concorsi del periodo di servizio civile nazionale effettivamente prestato, l’articolo 13, comma 2 del citato decreto disponeva che detto periodo venisse valutato con le modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici. Tale decreto non è più in vigore, in quanto è stato abrogato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che, in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, ha riformato il sistema del servizio civile nazionale.
Il nuovo sistema delineato dal citato decreto legislativo n. 40/2017, che ha istituito il servizio civile universale, non contiene disposizioni che equiparino il servizio civile volontario al servizio militare, proprio in considerazione del fatto che l’istituto, nel corso degli anni, si è evoluto e ha acquisito sempre più autonomia, pur mantenendo una posizione parallela al servizio militare in virtù della comune finalità di difesa della Patria, intesa nell’accezione più ampia che comprende anche attività di impegno sociale non armato, come più volte affermato dalla Corte costituzionale in numerose sentenze (cfr. sentenze n. 164 del 6 maggio 1985; n. 228 del 16 luglio 2004; n. 431 del 28 novembre 2005; n. 309 del 10 dicembre 2013; n.171 del 4 luglio 2018). È evidente, dunque, che il servizio civile universale così come disciplinato dal decreto legislativo n. 40/2017, si configura come istituto del tutto autonomo rispetto al servizio militare professionale e al servizio civile obbligatorio sostitutivo di quello militare, e pertanto ai volontari del servizio civile universale non possono essere riconosciuti i benefici attribuiti ai volontari delle Forze armate e agli obiettori di coscienza. A conferma di quanto sopra evidenziato con riferimento all’evoluzione dell’istituto, la legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, ha previsto a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, la riserva di una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici, sostituendo il comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 40/2017, che prevedeva che il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato fosse valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche, ossia quale titolo di preferenza, accanto a quelli indicati nell’art. 5 del d.P.R. n. 487 del 1994.
Passando ora al caso di specie, la ricorrente è stata selezionata sulla base di un bando del 23/05/2017, il cui art. 1, al primo comma, espressamente prevedeva che “ è indetto un bando per la selezione di n. 26.304 volontari, da avviare nell’anno 2017 nei progetti di servizio civile nazionale in Italia e all’estero, presentati dagli enti di cui all’Allegato 1, approvati dal Dipartimento ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ed inseriti nelle graduatorie ”. Sembrerebbe quindi che la ricorrente non abbia prestato alcun servizio civile universale, ma soltanto un servizio civile nazionale: che in base alla legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, non la rende beneficiaria della riserva di una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici, trovando piuttosto applicazione la disciplina di cui al quarto e quinto comma dell’art. 18 del decreto legislativo n. 40/2017, alla cui stregua, rispettivamente:
“Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, e' valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche.
Ferme restando le riserve di posti previste dalla normativa vigente, ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni possono prevedere nei relativi bandi, oltre i titoli di preferenza indicati all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito ”.
Tuttavia vi sono palesi incongruenze nel modo in cui ha operato il Dipartimento per Le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’adozione del bando del 23/05/2017. Infatti il D.Lgs. n. 40 /2027 è stato pubblicato in G.U.R.I. n. 78 del 03/04/2017, e quindi le sue disposizioni sono entrate in vigore, in base a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 73 Cost., dopo il quindicesimo giorno dalla loro avvenuta pubblicazione, ovverosia a far data dal 19/04/2017. Ma il quinto comma dell’art. 26 del D. Lgs. n. 40/2017 ha espressamente abrogato il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, che disciplinava il servizio civile nazionale. Un bando pubblicato il 23/05/2027 non poteva dunque selezionare fra i più interessati a svolgere il servizio civile nazionale, ma unicamente fra i soggetti interessati a svolgere il servizio civile universale. Il bando pubblicato il 23/05/2027, nel suo art. 1, e più specificamente nella parte in cui prevede che esso disciplini la “ selezione di n. 26.304 volontari, da avviare nell’anno 2017 nei progetti di servizio civile nazionale ”, è quindi un atto amministrativo generale palesemente nullo per una impossibilità dell’oggetto in base al combinato disposto degli artt. 21 septies, primo comma, della L. n. 241/1990 e dell’art. 1346 c.c., il qual vizio il giudice può rilevare d’ufficio come da condivisa giurisprudenza (in termini, T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, sentenza 04/03/2024, n. 569; C.G.A.R.S., sentenza 27 luglio 2012, n. 721). Né ciò determina un vuoto suscettibile di pregiudicare la posizione della ricorrente. Infatti, in luogo dell’erroneo nomem juris utilizzato per indicare il servizio al cui svolgimento la ricorrente è stata ammessa da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si riespande la capacità di qualificazione del rapporto in base all’unica disciplina applicabile ratine temporis : ovvero quella di cui al D. Lgs. n. 40/2017 – al criterio di selezione di cui al suo art. 15 il bando non a caso si richiama al primo paragrafo del suo art. 6 … -, che impone quindi di esattamente qualificare come servizio civile universale quello prestato dalla ricorrente nel periodo dal’11/10/2017 all’11/10/2018.
Né ad una diversa qualificazione del servizio prestato dalla ricorrente potrebbe condurre la sottoscrizione, da parte della stessa, di un contratto di servizio civile nazionale. Infatti il suo art. 2 (rubricato “decorrenza e durata del servizio civile nazionale”), nella parte in cui afferma che “ il presente contratto ha decorrenza dal 11/10/2017 ”, non solo è nullo in parte qua per impossibilità dell’oggetto ex artt. 1419 e 1346 c.c per le stesse ragioni per le quali è nullo in bando del 23/05/2017, ma è altresì integrato ex auctoritate dalle previsioni del primo comma dell’art. 26 del D. Lgs, n., 40/2017, alla cui stregua “ fino all'approvazione del primo Piano triennale (avvenuta soltanto in data 20 agosto 2018, e quindi ben dopo che la ricorrente era stata ammessa a prestare il proprio servizio), il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale ”.
Con tutte le conseguenze che ora si vedranno con riguardo ai singoli motivi di ricorso.
II. 1 – con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che “ il Dipartimento delle Politiche Giovanili, oltre che ai sensi dell’art. 71 DPR n. 445/2002, anche ai sensi del principio generale sul procedimento amministrativo previsto dagli artt. 7 e segg della legge n. 241/1990, smi, avrebbe dovuto preventivamente notiziare la ricorrente sui controlli sulla dichiarazione ritenuta, all’esito di questi, infondatamente ed in modo superficiale e senza alcun approfondimento non veritiera, e su tali conclusioni a cui era pervenuta consentendo il contraddittorio procedimentale; così come, in ogni caso, lo stesso USP di Messina, avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione dell’atto di ritiro del decreto di assegnazione dell’incarico di supplenza n. 21004 del 6.9.2024, per effetto della decadenza dal beneficio, consentendo così alla ricorrente, anche in tal caso, il contraddittorio procedimentale e quindi di prendere posizione sulle proprie ragioni e di evidenziare l’insussistenza dei presupposti per un simile provvedimento, non sussistendo alcuna dichiarazione mendace ”. Il vizio obiettivamente sussiste, perché il periodo in cui la ricorrente ha prestato – non già servizio civile nazionale, ma – servizio civile universale era obiettivamente critico, perché il bando in forza del quale essa è stata ammessa a prestarlo veniva a cadere in una data assai prossima all’avvicendarsi fra discipline normative diverse; la qual circostanza avrebbe reso indispensabile lo svolgimento di un pieno contraddittorio endoprocedimentale prima di assumere una qualunque decisione – tanto più in quanto quest’ultima finiva col deludere l’affidamento della ricorrente alla conservazione di un impiego pubblico già ottenuto. E senza che neppure possa invocarsi l’applicazione nel caso di specie del primo paragrafo del secondo comma dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990 – alla cui stregua “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento ” -: dato che, ove pur si voglia attribuire la natura di atto vincolato al provvedimento di decadenza adottato a norma dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, non si può invece escludere un elevatissimo tasso di discrezionalità nelle valutazioni presupposte circa la natura - di servizio civile nazionale, o di servizio civile universale – di quello svolto dalla (poi) ricorrente.
II.2 – Per le ragioni già esplicitate al punto II) della presente decisione, deve ritenersi fondato anche il secondo motivo di ricorso, al cui interno la ricorrente ribadisce che “ per quanto ancora la denominazione, sia del Dipartimento che del contratto di servizio, recava ancora il nome di Servizio Civile Nazionale, in quanto era stata da poco introdotta la riforma – per quanto anche in relazione quanto stabilito dalle disposizioni transitorie di cui al citato art. 26 del D.Lgs n. 40/2017 -, sia il bando che la procedura di selezione, che il contratto di servizio (peraltro, con decorrenza dall’11.10.2017), sono stati posti in essere sotto la vigenza della nuova disciplina istitutiva del Servizio Civile Universale, entrata in vigore a far data dal 3.4.2017, di pubblicazione della citata disciplina sulla GURI n. 78 del 3.4.2017, sostitutiva del D.Lgs n. 77 del 5.4.2002, n. 77 che disciplinava il Servizio Civile Nazionale. Per cui, il servizio civile svolto dalla ricorrente era ed è da considerarsi a tutti gli effetti di legge Servizio Civile Universale ”.
Analogamente poi è da dirsi per le censure di cui al quarto motivo di ricorso, che si muovono le solco di quelle già sviluppate all’interno del secondo, soltanto limitandosi a precisare ulteriormente come “ il fatto che, per ultimo, con il D.Lgs 6.3.2017 n. 40, sostitutivo del D.Lgs n. 77 del 5.4.2002, è stato istituito il servizio civile universale in luogo del servizio civile nazionale, non cambia nulla, differenziandosi, dal precedente abrogato, soltanto per il suo “nomen”. Per cui, in ogni caso, anche il possesso del requisito della prestazione del servizio civile nazionale senza demerito avrebbe dovuto essere ritenuto equivalente, anche ai fini dei requisiti di accesso al lavoro e quindi del requisito della riserva, al servizio civile universale, e quindi essere anch’esso destinatario del beneficio premiale della riserva del posto ”.
II.3 – Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato che “ il Dipartimento per le Politiche Giovanili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi, è caduto in errore sull’esito dei controlli sulla dichiarazione della ricorrente, contenuta nella domanda di inserimento nelle graduatorie GPS per il biennio 2024/2026, e, in particolare, è caduto in errore nel giungere alla conclusione della mancanza del requisito dell’avere svolto il servizio civile universale senza demerito e quindi nel ritenere la dichiarazione non veritiera ”. Ma le conclusioni cui già si è giunti al punto II) della presente decisione escludono che la dichiarazione resa dalla ricorrente circa un prestato - non già servizio civile nazionale, ma – servizio civile universale potesse mai integrare gli estremi dello sciente mendacio.
III – Il Collegio, conclusivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla tutti i provvedimenti con esso impugnati.
Tenuto conto che il periodo in cui la ricorrente ha prestato – non già servizio civile nazionale, ma – servizio civile universale era obiettivamente critico, perché il bando in forza del quale essa è stata ammessa a prestarlo veniva a cadere in una data assai prossima all’avvicendarsi fra discipline normative diverse, il Collegio ritiene che ciò giustifichi una compensazione totale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla tutti i provvedimenti con esso impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO