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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/08/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 232/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 232/2021 R. G., vertente tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 giorno 8 maggio 1967, ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Giardina, presso il cui studio in Piazza Sicilia n. 3 è elettivamente domiciliato;
- appellante
e
(c.f. ), con sede in Roma, via Tiburtina n. 1159, in persona del TR P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, presso i suoi procuratori costituiti Avv. Giuseppe Manna e Avv. Carmelo Merlo;
- appellato
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 175/2021, emessa dal Tribunale di Patti, depositata in data 25 gennaio 2021 e pubblicata in pari data nel giudizio iscritto al n. 2256/2014 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Piaccia all' Ill.ma Corte D'Appello di Messina adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa 1)In via principale, nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.175/2021 emessa dal Tribunale di Patti, Giudice dott.ssa Andaloro, nel giudizio recante R.G. 2256/2014 depositata in data 25.02.2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure nell'atto introduttivo del giudizio e nelle note conclusive autorizzate e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Patti per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2)Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellato: “la conclude perché la Corte di Appello di Messina: A) TR dichiari con ordinanza l'inammissibilità dell'appello e lo rigetti non avendo alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
B) subordinatamente, confermi la sentenza del Tribunale di Patti e rigetti l'appello con sentenza per la nullità dell'atto di appello e per l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di gravame;
C) condanni in ogni caso l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato del 15.12.2014, e Parte_1 convenivano in giudizio la in persona del legale Parte_2 TR rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni fisici e morali, quantificati in euro 17.000,00 oltre rivalutazione e interessi di legge, per le lesioni che
[...]
aveva riportato a causa dell'apertura dell'airbag laterale del sedile di guida Parte_1 dell'autovettura Renault Clio Tg. BT810EK di proprietà della IG.ra , verificatasi il giorno Parte_2
22.04.2010 verso le ore 08:30.
Secondo gli attori era accaduto che il – dopo aver arrestato il motore dell'auto e aperto lo Pt_1 sportello – si era apprestato ad abbandonare il veicolo, allorquando improvvisamente l'airbag posizionato sulla parte laterale del sedile lato guida era scoppiato.
A causa del violento impatto, aveva riportato lesioni che avevano reso Parte_1 necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Agata Militello, ove, all'esito di visita medica, gli era stato diagnosticato «trauma timpanico sx post-traumatico con escoriazione auricolare sx» con prognosi di dieci giorni, salvo complicazioni.
Gli attori esponevano, in via preliminare, di aver formalmente messo in mora la convenuta – ritenuta, in qualità di “produttore” del veicolo, responsabile dei danni lamentati – a mezzo diverse lettere raccomandate con avviso di ricevimento, (specificamente richiamate nell'atto di citazione), e che in data 23 settembre 2010 era stata effettuata una perizia tecnica da parte di un esperto incaricato dalla alla quale, tuttavia, non era seguita alcuna proposta risarcitoria da parte della TR medesima società.
Con comparsa depositata in data 17 marzo 2015, si costituiva la la quale, oltre a TR contestare ogni addebito in merito all'evento verificatosi, eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di , atteso che il giudizio aveva per oggetto solo la domanda Parte_2 di risarcimento di danni per lesioni personali reclamati dal Pt_1
La parte convenuta deduceva che, in data 23 settembre 2010, un suo ispettore tecnico aveva accertato che l'improvvisa apertura dell'airbag del veicolo era stata determinata dal mancato collegamento del connettore del cavo di massa, situato sotto il sedile di guida. All'esito di tale verifica, era emerso che – lungi dal rilevarsi difetti di fabbricazione – il distacco del suddetto cavo era riconducibile a cause accidentali e, in ogni caso, imputabili alla condotta dell'utente medesimo.
In particolare, la convenuta eccepiva che, se il veicolo fosse stato regolarmente sottoposto agli interventi di manutenzione periodica prescritti dal costruttore, il distacco del cavo di massa sarebbe stato agevolmente rilevato dal dispositivo di diagnosi in dotazione di tutte le officine della rete di assistenza, e quindi sarebbe stato immediatamente individuato e riparato.
A seguito dello scambio delle memorie istruttorie, veniva espletata la prova per testi, a seguito della quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per la discussione.
La sentenza di primo grado.
Con la sentenza impugnata, il giudice ha statuito quanto segue.
Preliminarmente, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice , Parte_2 rilevando che la stessa non aveva proposto alcuna domanda volta alla tutela dei propri diritti nei confronti della risultando priva di qualsivoglia titolo giuridico idoneo a TR legittimare la propria adesione alla pretesa risarcitoria avanzata dal in relazione alle lesioni Pt_1 dallo stesso riportate a seguito del sinistro verificatosi in data 22 aprile 2010.
Inoltre, il giudice ha ritenuto insussistente, per difetto di prova, la responsabilità della società convenuta in ordine al sinistro e alle conseguenti lesioni lamentate dall'attore.
Sotto un primo profilo, la pronuncia impugnata evidenzia come la rivesta la TR qualifica di società incaricata dell'importazione sul territorio nazionale dei veicoli e dei prodotti della esulando dal perimetro delle attività della medesima la Controparte_2 produzione o commercializzazione diretta dei veicoli della citata Marca nei confronti dei privati consumatori. Nel caso di specie – prosegue la sentenza - la parte convenuta non ha fabbricato né venduto alla il veicolo oggetto di causa, per cui non ha alcun titolo per rispondere sia di Parte_2 eventuali vizi della res vendita, sia di eventuali difetti di conformità. Tali circostanze sono state allegate e non sono state contestate dall'attore.
Il primo giudice prosegue osservando che, a seguito della segnalazione del sinistro, la TR ha prontamente disposto l'intervento di un proprio ispettore tecnico per effettuare un
[...] sopralluogo sul veicolo e accertare le cause del sinistro. Tale iniziativa, tuttavia, ai colloca nell'ambito delle ordinarie attività di monitoraggio del mercato e di controllo della qualità dei prodotti della casa automobilistica senza che da ciò possa desumersi l'assunzione di obbligazioni CP_2 specifiche nei confronti del singolo consumatore.
A fondamento della decisione, la sentenza di primo grado ha qualificato l'azione promossa dal Pt_1 come azione di responsabilità extracontrattuale del produttore per lesioni personali subite dall'attore, ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. consumo. La responsabilità per tali fatti spetta, pertanto, al produttore del mezzo.
Dunque, sulla scorta della mancanza di prova sulla titolarità passiva del rapporto controverso in capo a – mera importatrice sul territorio nazionale di un veicolo da essa né prodotto, TR né venduto, né in alcun modo modificato o manomesso – il Giudice ha ritenuto infondate le domande attoree avanzate dal . Parte_1
Infine, il giudice di primo grado sottolinea come non risulti, in ogni caso, offerta la prova del nesso eziologico intercorrente tra il difetto di fabbrica del mezzo e il pregiudizio subito dall'attore, rilevando come la responsabilità da prodotto difettoso, pur essendo fondata su una presunzione di colpa, richiede comunque la dimostrazione del difetto e del collegamento causale con il danno. Nel caso di cui trattasi, nessuna prova idonea è stata fornita dall'attore a dimostrazione del preteso vizio di fabbricazione.
Dunque, la sentenza di primo grado ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice ; ha rigettato le domande dell'attore ; ha condannato Parte_2 Parte_1 gli attori, in solido, alla rifusione delle spese processuali, in favore della convenuta, liquidate in euro 32,50 per spese di notifica ed euro 4.835,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
L'appello.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante deduce che, in relazione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in seno alla memoria ex art. 183, quest'ultima ha aderito Parte_2 preliminarmente alla richiamata eccezione, avendo il giudizio per cui è causa per oggetto solo la domanda di risarcimento per lesioni personali subiti da . A tal proposito, Parte_1 mette conto evidenziare come, nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte convenuta, la prenda atto del riconoscimento del difetto di legittimazione attiva dell'attrice TR
. Parte_2
Con il secondo motivo, avente ad oggetto la ricostruzione della responsabilità del fornitore del prodotto, l'appellante rileva che il giudice di prime cure ha erroneamente applicato la disciplina di cui all'art. 114 e ss. cod. consumo. A suo avviso, la normativa correttamente applicabile al caso di specie è l'art. 116 D.Lgs. n. 206/2005.
In particolare, la ha scelto di non contestare la propria qualità di produttore. Secondo CP_1 la giurisprudenza di legittimità, il fornitore può essere sollevato dalla responsabilità del prodotto difettoso solo se l'individuazione del produttore è effettiva e puntuale. In tal senso, grava sul fornitore l'onere di dimostrare la qualità del soggetto indicato quale produttore, trattandosi di un fatto impeditivo della domanda. A parere dell'appellante, per evitare di incorrere nella medesima responsabilità del produttore, il fornitore deve comunicare al danneggiato l'identità e il domicilio del produttore o comunque della persona che gli ha fornito il prodotto entro il termine previsto ex lege di tre mesi dalla richiesta.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante invoca altresì la riforma del capo di sentenza con cui il Tribunale adito ha ritenuto insussistente la prova del difetto di fabbricazione, nonché del nesso eziologico tra tale vizio e il danno lamentato. A parere dell'appellante, il giudicante avrebbe erroneamente interpretato il compendio istruttorio, omettendo di considerare che l'oggetto della contestazione non si esaurisce nella sola centralina dell'airbag, ma involge l'intero sistema diagnostico dell'autovettura. Alla luce di tale prospettazione, il sistema avrebbe dovuto essere concepito e progettato in modo tale da prevenire eventi lesivi analoghi a quello concretamente verificatosi.
Si è costituita la società appellata, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., e quella del primo motivo, per difetto di interesse.
Nel merito, deduce l'infondatezza dei motivi, evidenziando di avere allegato, già in primo grado, di non essere la società costruttrice del veicolo e aggiungendo di aver dimostrato che lo scoppio dell'airbag – peraltro verificatosi dopo nove anni di uso da parte dell'acquirente - non era dipeso da un vizio costruttivo, ma dalla manovra dello stesso proprietario, che aveva staccato il cavo di massa dal connettore.
Il procedimento, dopo essere stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, veniva ulteriormente differito (a causa del collocamento in quiescenza del Consigliere relatore) al 25 marzo 2025, previa sostituzione del relatore.
In esito a detta ultima udienza, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti, la Corte, con ordinanza del 26 marzo 2025, tratteneva la causa in decisione con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione.
La camera di consiglio si teneva il 17 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità, sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c, poiché la Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017, ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Il primo motivo di appello è tuttavia inammissibile, perché proposto dall'unico appellante, il Pt_1 in relazione a una questione alla quale lo stesso è del tutto estraneo, essendo relativa semplicemente alla valutazione della condotta di acquiescenza assunta dalla attrice in relazione al proprio Parte_2 difetto di legittimazione attiva. La stessa attrice non ha inteso proporre appello al riguardo né è stata citata in giudizio dal omissione che non produce alcuna violazione del litisconsorzio Pt_1 processuale, stante la totale carenza di interesse di entrambe le parti costituite in appello a stimolare la partecipazione della predetta . Parte_2
Il secondo motivo di appello è fondato.
Il decreto legislativo n. 206 del 2005, che detta la disciplina in materia di responsabilità del produttore da difettosità del prodotto, vigente al momento dell'accaduto (22 aprile 2010) e tuttora in vigore prevede, ai primi tre commi dell'art. 116, che
1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
Nel caso in esame, nessuna richiesta era stata avanzata dal prima della notificazione dell'atto Pt_1 introduttivo, nel quale la società odierna appellata, era indicata come TR responsabile dei danni, in qualità di produttore.
Ne consegue che era onere della società, nei tre mesi successivi, indicare agli attori i dati identificativi del soggetto produttore, che viene indicato nella società Controparte_2
Al riguardo, è opportuno rammentare che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, In tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, a mente dell'art. 4 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (disciplina attualmente trasfusa nell'art. 116 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), nell'ipotesi in cui il produttore non sia individuato, il fornitore è gravato - a tutela della parte debole e in ragione del generale principio di solidarietà sociale - da un onere di informazione dei relativi dati in suo possesso, che deve assolvere, comunque, "in limine litis", in modo da condurre - affinché egli possa essere esonerato dalla relativa speciale responsabilità - ad una effettiva individuazione del produttore. (Sez. 3, Sentenza n. 13432 del 01/06/2010).
Dunque, era onere della società convenuta indicare i dati relativi alla società produttrice, giacché, contrariamente a quanto si assume da parte della stessa, odierna appellata, nel libretto di circolazione del veicolo (prodotti in atti) non vi era alcuna menzione di tale soggetto produttore, sicché non può ritenersi che esso fosse individuato.
Tale onere non risulta essere stato assolto nel termine di legge (tre mesi dalla notifica della citazione), poiché risulta che nella comparsa di costituzione e anche nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la non soltanto non fece alcuna menzione della società ma neppure CP_1 CP_2 negò di essere la ditta produttrice dell'autovettura, allegazione effettuata soltanto nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, ove per la prima volta la convenuta affermava tale circostanza, indicando quale produttrice la CP_2
Da ciò deriva che era la stessa odierna appellata ad assumere la posizione di potenziale responsabile dei danni e di soggetto su cui gravava l'onere di superare la presunzione di responsabilità per prodotto difettoso.
Il terzo motivo di appello è inammissibile.
Per spiegare compiutamente le ragioni di tale soluzione, è opportuno brevemente rammentare le regole dettate – ai fini che qui interessano - dal D. Leg. vo 206/2005, in tema di responsabilità del produttore per i danni da prodotto difettoso.
Dopo aver sancito, all'art. 114, che “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”, il testo normativo in questione prevede, all'art. 118 comma 1 lett. b), tra le diverse cause di esenzione da tale responsabilità, che essa è esclusa se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione”.
Infine, il successivo art. 120, regolante la distribuzione dell'onere della prova, sancisce che:
1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Dunque, una volta che il consumatore abbia assolto all'onere di provare il difetto del prodotto, il danno e il nesso di causalità, si sposterà sul produttore quello di dimostrare che probabilmente il difetto non esisteva al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Tali principi sono confermati dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche» (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/04/2022, n. 11317).
Poste queste premesse, la Corte ritiene che la domanda risarcitoria in esame non possa essere accolta, per inammissibilità del relativo motivo di appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
A tale riguardo, va anzitutto precisato che, proprio in relazione alla connotazione presuntiva della responsabilità per danni da difettosità del prodotto, gli oneri di allegazione circa l'esistenza del difetto vanno assolti dal consumatore con particolare rigore, in modo da dare la possibilità al produttore, chiamato in giudizio, di conoscere con esattezza quali siano i propri, speculari oneri di allegazione e probatori, finalizzati a superare detta presunzione.
Ora, nell'atto di citazione ci si limitava a riferire l'accaduto (scoppio dell'airbag) e ad addebitarne la responsabilità alla allora identificata come casa produttrice. Controparte_3
Si dava però atto della circostanza che la ancora in fase extragiudiziale, il 23.9.2010, CP_1 aveva fatto esaminare il veicolo da un proprio ispettore tecnico, e che, ciononostante, nessuna proposta risarcitoria era stata avanzata dalla società.
Dunque, è accertato che, al momento di proporre l'atto di citazione, il era al corrente Pt_1 che l'ispettore tecnico incaricato dalla Renault aveva accertato che l'apertura dell'airbag del veicolo era stata provocata dal mancato collegamento del cavo di massa al connettore, situato sotto il sedile di guida, staccato per cause accidentali e comunque imputabili allo stesso utente e non a vizi o difetti di fabbricazione, già esistenti al momento in cui il veicolo era stato messo in circolazione .
Del resto, la società convenuta ha allegato che il era presente all'intervento Pt_1 dell'ispettore, circostanza non contestata da controparte.
Ora, benché il avesse presenziato all'ispezione del tecnico, nessun riferimento all'esito di tale Pt_1 accertamento vi era nell'atto di citazione.
In seguito al deposito della comparsa di risposta della società, che appunto richiamava quanto riferito dall'ispettore come causa dello scoppio dell'airbag, gli attori assumevano la seguente difesa: che l'apertura dell'airbag pur essendo stata provocata dal mancato collegamento del connettore del cavo di massa, situato sotto il sedile di guida dell'autovettura Renault Clio è da imputare ad un comportamento imputabile al perito della Renault, che nel momento dell'ispezione tecnica, nel salire per primo sull'autovettura per constatare la causa dello scoppio dell'airbag, ha manomesso il connettore del cavo di massa, posizionato sotto il sedile di guida del veicolo oggetto di causa.
Non risponde al vero quanto sostenuto nella comparsa di costituzione e risposta da parte avversaria, in base alla quale parte attrice era tenuta alla revisione periodica dell'airbag, poiché in nessun libretto di uso e manutenzione del veicolo è prescritta la revisione periodica dell'airbag. La verità è un'altra che il cavo di massa come riusciremo a dimostrare nel corso del giudizio anche se è staccato dal connettore, non arrivando corrente elettrica, non può provocare lo scoppio dell'airbag.
Tali argomentazioni difensive apparivano evidentemente contraddittorie, perché, inizialmente, si ammetteva che l'apertura dell'airbag era stata provocata dal mancato collegamento del connettore di massa, ma subito dopo si attribuiva il distacco del connettore alle operazioni materiali compiute dall'ispettore, con ciò assumendo una posizione esattamente opposta a quella iniziale, essendo evidente che se il cavo fosse stato staccato dal perito della Renault, ciò non poteva essere la causa dello scoppio, avvenuto ben prima che costui venisse chiamato a visionare il veicolo. Infine, sempre in netta contraddizione con l'ammissione iniziale, si affermava che in distacco del cavo di massa dal connettore non poteva provocare lo scoppio dell'airbag.
Dunque, la difesa degli attori in primo grado si era sforzata di negare rilevanza alla circostanza addotta da controparte quale causa dello scoppio (distacco del cavo di massa dal connettore), sostenendo o che tale distacco fosse stato provocato dalle operazioni materiali compiute ex post dall'ispettore della Renault, oppure che esso non fosse comunque in grado di provocare lo scoppio dell'airbag, riservandosi di provare le cause dello scoppio.
Nello specifico, emerge dagli atti che in data 23 Settembre 2010, alla presenza del
[...]
, sulla vettura in oggetto sia stata effettuata perizia tecnica da parte del tecnico specialista Parte_1
presso l'officina F.lli Lo Vano di S. Agata Militello. In sede di ispezione, il perito Persona_1 dell'odierna appellata aveva accertato che l'apertura dell'airbag era stata provocata dal mancato collegamento del connettore del cavo di massa, situato sotto il sedile di guida, staccato per cause accidentali e imputabili allo stesso utente e non a vizi o difetti di fabbricazione. Dalla perizia tecnica risulta accertato che, sotto il sedile, vi erano oggetti la cui presenza potrebbe aver influito sul regolare posizionamento del connettore, determinandone il distacco.
A tale proposito, la difesa della società appellata ha fatto rilevare che, se altre fossero state le cause dello scoppio, i vizi si sarebbero palesati subito dopo la consegna e la messa in circolazione del veicolo, e non dopo ben nove anni dal giorno in cui il veicolo era stato ritirato e usato dall'acquirente ed era rimasto nella sua disponibilità piena ed esclusiva, puntualizzando che la causa dello scoppio dell'airbag non è in alcun modo addebitabile ad un problema tecnico della vettura, bensì al mancato collegamento del cavo, il quale non ha scaricato le correnti elettrostatiche che hanno causato l'apertura improvvisa dell'airbag.
Dall'istruttoria espletata è poi emerso che il cavo in questione non fa parte del sistema airbag, per cui il distacco del connettore non è segnalato da luci di alert del sistema di protezione del veicolo (il teste
«il filo in questione non fa parte del sistema airbag»; «il filo che ho rinvenuto Persona_1 staccato sotto il sedile di parte attrice non fa parte della centralina che controlla il sistema di sicurezza»). Inoltre, l'Ing. , in seno alla relazione tecnica di parte, ha sostenuto quanto Persona_2 segue: «Come si evince dallo schema, tale cavo è collegato alla massa dell'autoveicolo e non è collegato alla centralina che da l'impulso all'apertura dell'airbag».
Ragion per cui, secondo la tesi difensiva sostenuta dalla società in primo grado e ribadita nella fase di appello, il distacco non doveva essere segnalato da luci di alert del sistema di protezione del veicolo.
Come si è anticipato, il giudice di primo grado ha accolto la tesi difensiva della società convenuta, come risulta dai seguenti passaggi della motivazione:
Non è dunque, emerso quale sarebbe stato il difetto di fabbrica e quale il collegamento eziologico tra il vizio ed il danno.
L'affermazione degli attori in ordine ad eventuali manomissione da parte del tecnico in occasione dell'ispezione del 23 settembre 2010 non è risultata riscontrata.
(…)
Quindi è evidente che, per la sua funzione di scaricare sulla massa della carrozzeria le possibili e non infrequenti correnti esterne parassitarie, il cavo nero in questione non è conduttore di energia elettrica, non fa parte del sistema airbag e non è collegato ad esso né alla batteria, per cui il suo distacco non è e non può essere segnalato dalla spia rossa del cruscotto, che si accende solo per segnalare difetti del sistema di sicurezza airbag.
(…)
Per quanto esposto, le domande dell'attore vanno rigettate. Pt_1
Ora, nell'atto di appello l'attore in primo grado ha totalmente modificato le proprie difese.
Infatti, richiamando il contenuto di una relazione tecnica di parte allegata allo stesso atto di impugnazione, afferma di non escludere che lo scoppio sia stato causato dal distacco del cavo di massa dal connettore, ma assume che tale distacco avrebbe dovuto essere segnalato dal sistema di sicurezza dell'autoveicolo. Segnatamente, si legge nell'atto di impugnazione: “Il Giudice di merito non ha tenuto conto del fatto che la contestazione non è rivolta in via esclusiva alla centralina airbag, ma al sistema generale di diagnosi dell'autovettura che doveva essere progettato e ideato per evitare che banali situazioni del genere ( distacco di un semplice connettore) avrebbe determinato lo scoppio improvviso dell'airbag.”
Più specificamente, viene richiamato il passaggio della relazione di parte in cui si puntualizza che “Come si evince dallo schema, tale cavo è collegato alla massa dell'autoveicolo e non è collegato alla centralina che da l'impulso all'apertura degli airbag in caso di urto. La Renault se ne “lava le mani” imputando lo scoppio dell'airbag alla circostanza che lo spinotto sotto il sedile fosse staccato. Se la causa che ha provocato lo scoppio dell'airbag fosse stata realmente questa, non si capisce come mai i sistemi di sicurezza non abbiano previsto la segnalazione del distacco del cavo stesso, (tramite ad esempio una semplice spia luminosa del quadro strumenti) visto che il mancato collegamento a massa (alla carrozzeria dell'automobile) di tale cavo è cosi determinante da far addirittura esplodere l'airbag a vettura ferma. Lo scrivente non esclude, a priori, che la circostanza di cui sopra possa verificarsi, ma doveva, quantomeno, essere segnalato il distacco.”
Dunque, alla luce della spiegazione fornita dalla controparte, dei risultati dell'istruttoria e delle stesse motivazioni della sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, con cui si attribuisce lo scoppio a un'accidentale manovra che ha provocato il distacco del cavo di massa dal connettore, e quindi si esclude un difetto di fabbrica originario (soluzione che varrebbe a escludere la responsabilità della società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 comma 1 lett b e 120 comma 2), l'appellante
– che in primo grado si era limitato ad allegare l'evento dello scoppio, senza specificare quale fosse il difetto di fabbrica che lo aveva provocato - modifica, inammissibilmente, la causa petendi della propria domanda, nel momento in cui (richiamando anche una CT di parte allegata all'atto di appello) individua il vizio nel fatto che il sistema di diagnosi non prevedesse un dispositivo di allarme per eventi come quello del distacco del cavo, prospettando in tal modo, per la prima volta, un difetto riconducibile alla costruzione (e/o progettazione) del veicolo.
Orbene, tale assunto, che nella sostanza potrebbe essere degno di considerazione (andrebbe infatti spiegato come un'autovettura come quella in esame, che dispone verosimilmente di un sistema di spie luminose per la segnalazione di eventi anche banali, non preveda un allarme per un evento in grado di determinare lo scoppio dell'airbag), tuttavia è stato allegato solo con l'atto di appello e quindi tardivamente, in violazione del divieto di domande nuove sancito dall'art. 345 c.p.c., poiché si risolve in una totale modifica della causa petendi, non essendo mai stato allegato in primo grado che il vizio del prodotto – la cui individuazione, per quanto detto, rientra negli oneri probatori del consumatore – si identificasse nel difetto del sistema diagnostico dell'autovettura, tale da impedire che il mero distacco accidentale di un cavo causasse lo scoppio dell'airbag o, comunque, tale da segnalare tempestivamente detto evento. E ciò malgrado tale spiegazione dell'evento fosse ben nota al Pt_1 che aveva presenziato all'intervento dell'ispettore tecnico, prima di dare avvio alla causa in sede giudiziale.
Né varrebbe utilizzare le altre indicazioni contenute nella relazione di parte e richiamate anch'esse nell'atto di appello, con cui il consulente di parte attrice ha ipotizzato altri difetti di fabbricazione quali possibili cause dell'apertura dell'airbag (errata taratura dei sensori;
connettore difettoso verso i pretensionatori cintura o gli airbag laterali, nella zona dei sedili anteriori;
molla a spirale malfunzionante): si tratta, infatti, di indicazioni riportate per la prima volta nell'atto di appello, e quindi tardive, e che non chiariscono se tali vizi siano da considerare come difetti di fabbricazione oppure dell'usura (come sembrerebbe evincersi dal fatto che si fa riferimento agli effetti dell'uso continuativo), tenuto conto che l'autovettura era stata acquistata nove anni prima, e comunque non dimostrati.
Alla luce di quanto detto, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie delle cause di valore compreso tra € 5.200,01 a € 26.000,00, con inclusione della fase di trattazione istruttoria, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità (Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022), secondo cui : «… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»). Infine, occorre segnalare che in atti è presente solo l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, non il relativo provvedimento, e che, comunque, anche l'eventuale ammissione non varrebbe a escludere la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese alla controparte.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 TR la sentenza n. 175/2021, emessa dal Tribunale di Patti in data 25 febbraio 2021 nel giudizio iscritto al n. 2256/2014 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, a titolo di spese processuali, della somma di € 5.809,00 (di cui € 1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria) a titolo di spese di lite per il grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 232/2021 R. G., vertente tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 giorno 8 maggio 1967, ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Giardina, presso il cui studio in Piazza Sicilia n. 3 è elettivamente domiciliato;
- appellante
e
(c.f. ), con sede in Roma, via Tiburtina n. 1159, in persona del TR P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, presso i suoi procuratori costituiti Avv. Giuseppe Manna e Avv. Carmelo Merlo;
- appellato
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 175/2021, emessa dal Tribunale di Patti, depositata in data 25 gennaio 2021 e pubblicata in pari data nel giudizio iscritto al n. 2256/2014 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Piaccia all' Ill.ma Corte D'Appello di Messina adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa 1)In via principale, nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.175/2021 emessa dal Tribunale di Patti, Giudice dott.ssa Andaloro, nel giudizio recante R.G. 2256/2014 depositata in data 25.02.2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure nell'atto introduttivo del giudizio e nelle note conclusive autorizzate e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Patti per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2)Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellato: “la conclude perché la Corte di Appello di Messina: A) TR dichiari con ordinanza l'inammissibilità dell'appello e lo rigetti non avendo alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
B) subordinatamente, confermi la sentenza del Tribunale di Patti e rigetti l'appello con sentenza per la nullità dell'atto di appello e per l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di gravame;
C) condanni in ogni caso l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato del 15.12.2014, e Parte_1 convenivano in giudizio la in persona del legale Parte_2 TR rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni fisici e morali, quantificati in euro 17.000,00 oltre rivalutazione e interessi di legge, per le lesioni che
[...]
aveva riportato a causa dell'apertura dell'airbag laterale del sedile di guida Parte_1 dell'autovettura Renault Clio Tg. BT810EK di proprietà della IG.ra , verificatasi il giorno Parte_2
22.04.2010 verso le ore 08:30.
Secondo gli attori era accaduto che il – dopo aver arrestato il motore dell'auto e aperto lo Pt_1 sportello – si era apprestato ad abbandonare il veicolo, allorquando improvvisamente l'airbag posizionato sulla parte laterale del sedile lato guida era scoppiato.
A causa del violento impatto, aveva riportato lesioni che avevano reso Parte_1 necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Agata Militello, ove, all'esito di visita medica, gli era stato diagnosticato «trauma timpanico sx post-traumatico con escoriazione auricolare sx» con prognosi di dieci giorni, salvo complicazioni.
Gli attori esponevano, in via preliminare, di aver formalmente messo in mora la convenuta – ritenuta, in qualità di “produttore” del veicolo, responsabile dei danni lamentati – a mezzo diverse lettere raccomandate con avviso di ricevimento, (specificamente richiamate nell'atto di citazione), e che in data 23 settembre 2010 era stata effettuata una perizia tecnica da parte di un esperto incaricato dalla alla quale, tuttavia, non era seguita alcuna proposta risarcitoria da parte della TR medesima società.
Con comparsa depositata in data 17 marzo 2015, si costituiva la la quale, oltre a TR contestare ogni addebito in merito all'evento verificatosi, eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di , atteso che il giudizio aveva per oggetto solo la domanda Parte_2 di risarcimento di danni per lesioni personali reclamati dal Pt_1
La parte convenuta deduceva che, in data 23 settembre 2010, un suo ispettore tecnico aveva accertato che l'improvvisa apertura dell'airbag del veicolo era stata determinata dal mancato collegamento del connettore del cavo di massa, situato sotto il sedile di guida. All'esito di tale verifica, era emerso che – lungi dal rilevarsi difetti di fabbricazione – il distacco del suddetto cavo era riconducibile a cause accidentali e, in ogni caso, imputabili alla condotta dell'utente medesimo.
In particolare, la convenuta eccepiva che, se il veicolo fosse stato regolarmente sottoposto agli interventi di manutenzione periodica prescritti dal costruttore, il distacco del cavo di massa sarebbe stato agevolmente rilevato dal dispositivo di diagnosi in dotazione di tutte le officine della rete di assistenza, e quindi sarebbe stato immediatamente individuato e riparato.
A seguito dello scambio delle memorie istruttorie, veniva espletata la prova per testi, a seguito della quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per la discussione.
La sentenza di primo grado.
Con la sentenza impugnata, il giudice ha statuito quanto segue.
Preliminarmente, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice , Parte_2 rilevando che la stessa non aveva proposto alcuna domanda volta alla tutela dei propri diritti nei confronti della risultando priva di qualsivoglia titolo giuridico idoneo a TR legittimare la propria adesione alla pretesa risarcitoria avanzata dal in relazione alle lesioni Pt_1 dallo stesso riportate a seguito del sinistro verificatosi in data 22 aprile 2010.
Inoltre, il giudice ha ritenuto insussistente, per difetto di prova, la responsabilità della società convenuta in ordine al sinistro e alle conseguenti lesioni lamentate dall'attore.
Sotto un primo profilo, la pronuncia impugnata evidenzia come la rivesta la TR qualifica di società incaricata dell'importazione sul territorio nazionale dei veicoli e dei prodotti della esulando dal perimetro delle attività della medesima la Controparte_2 produzione o commercializzazione diretta dei veicoli della citata Marca nei confronti dei privati consumatori. Nel caso di specie – prosegue la sentenza - la parte convenuta non ha fabbricato né venduto alla il veicolo oggetto di causa, per cui non ha alcun titolo per rispondere sia di Parte_2 eventuali vizi della res vendita, sia di eventuali difetti di conformità. Tali circostanze sono state allegate e non sono state contestate dall'attore.
Il primo giudice prosegue osservando che, a seguito della segnalazione del sinistro, la TR ha prontamente disposto l'intervento di un proprio ispettore tecnico per effettuare un
[...] sopralluogo sul veicolo e accertare le cause del sinistro. Tale iniziativa, tuttavia, ai colloca nell'ambito delle ordinarie attività di monitoraggio del mercato e di controllo della qualità dei prodotti della casa automobilistica senza che da ciò possa desumersi l'assunzione di obbligazioni CP_2 specifiche nei confronti del singolo consumatore.
A fondamento della decisione, la sentenza di primo grado ha qualificato l'azione promossa dal Pt_1 come azione di responsabilità extracontrattuale del produttore per lesioni personali subite dall'attore, ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. consumo. La responsabilità per tali fatti spetta, pertanto, al produttore del mezzo.
Dunque, sulla scorta della mancanza di prova sulla titolarità passiva del rapporto controverso in capo a – mera importatrice sul territorio nazionale di un veicolo da essa né prodotto, TR né venduto, né in alcun modo modificato o manomesso – il Giudice ha ritenuto infondate le domande attoree avanzate dal . Parte_1
Infine, il giudice di primo grado sottolinea come non risulti, in ogni caso, offerta la prova del nesso eziologico intercorrente tra il difetto di fabbrica del mezzo e il pregiudizio subito dall'attore, rilevando come la responsabilità da prodotto difettoso, pur essendo fondata su una presunzione di colpa, richiede comunque la dimostrazione del difetto e del collegamento causale con il danno. Nel caso di cui trattasi, nessuna prova idonea è stata fornita dall'attore a dimostrazione del preteso vizio di fabbricazione.
Dunque, la sentenza di primo grado ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice ; ha rigettato le domande dell'attore ; ha condannato Parte_2 Parte_1 gli attori, in solido, alla rifusione delle spese processuali, in favore della convenuta, liquidate in euro 32,50 per spese di notifica ed euro 4.835,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
L'appello.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante deduce che, in relazione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in seno alla memoria ex art. 183, quest'ultima ha aderito Parte_2 preliminarmente alla richiamata eccezione, avendo il giudizio per cui è causa per oggetto solo la domanda di risarcimento per lesioni personali subiti da . A tal proposito, Parte_1 mette conto evidenziare come, nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte convenuta, la prenda atto del riconoscimento del difetto di legittimazione attiva dell'attrice TR
. Parte_2
Con il secondo motivo, avente ad oggetto la ricostruzione della responsabilità del fornitore del prodotto, l'appellante rileva che il giudice di prime cure ha erroneamente applicato la disciplina di cui all'art. 114 e ss. cod. consumo. A suo avviso, la normativa correttamente applicabile al caso di specie è l'art. 116 D.Lgs. n. 206/2005.
In particolare, la ha scelto di non contestare la propria qualità di produttore. Secondo CP_1 la giurisprudenza di legittimità, il fornitore può essere sollevato dalla responsabilità del prodotto difettoso solo se l'individuazione del produttore è effettiva e puntuale. In tal senso, grava sul fornitore l'onere di dimostrare la qualità del soggetto indicato quale produttore, trattandosi di un fatto impeditivo della domanda. A parere dell'appellante, per evitare di incorrere nella medesima responsabilità del produttore, il fornitore deve comunicare al danneggiato l'identità e il domicilio del produttore o comunque della persona che gli ha fornito il prodotto entro il termine previsto ex lege di tre mesi dalla richiesta.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante invoca altresì la riforma del capo di sentenza con cui il Tribunale adito ha ritenuto insussistente la prova del difetto di fabbricazione, nonché del nesso eziologico tra tale vizio e il danno lamentato. A parere dell'appellante, il giudicante avrebbe erroneamente interpretato il compendio istruttorio, omettendo di considerare che l'oggetto della contestazione non si esaurisce nella sola centralina dell'airbag, ma involge l'intero sistema diagnostico dell'autovettura. Alla luce di tale prospettazione, il sistema avrebbe dovuto essere concepito e progettato in modo tale da prevenire eventi lesivi analoghi a quello concretamente verificatosi.
Si è costituita la società appellata, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., e quella del primo motivo, per difetto di interesse.
Nel merito, deduce l'infondatezza dei motivi, evidenziando di avere allegato, già in primo grado, di non essere la società costruttrice del veicolo e aggiungendo di aver dimostrato che lo scoppio dell'airbag – peraltro verificatosi dopo nove anni di uso da parte dell'acquirente - non era dipeso da un vizio costruttivo, ma dalla manovra dello stesso proprietario, che aveva staccato il cavo di massa dal connettore.
Il procedimento, dopo essere stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, veniva ulteriormente differito (a causa del collocamento in quiescenza del Consigliere relatore) al 25 marzo 2025, previa sostituzione del relatore.
In esito a detta ultima udienza, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti, la Corte, con ordinanza del 26 marzo 2025, tratteneva la causa in decisione con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione.
La camera di consiglio si teneva il 17 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità, sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c, poiché la Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017, ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Il primo motivo di appello è tuttavia inammissibile, perché proposto dall'unico appellante, il Pt_1 in relazione a una questione alla quale lo stesso è del tutto estraneo, essendo relativa semplicemente alla valutazione della condotta di acquiescenza assunta dalla attrice in relazione al proprio Parte_2 difetto di legittimazione attiva. La stessa attrice non ha inteso proporre appello al riguardo né è stata citata in giudizio dal omissione che non produce alcuna violazione del litisconsorzio Pt_1 processuale, stante la totale carenza di interesse di entrambe le parti costituite in appello a stimolare la partecipazione della predetta . Parte_2
Il secondo motivo di appello è fondato.
Il decreto legislativo n. 206 del 2005, che detta la disciplina in materia di responsabilità del produttore da difettosità del prodotto, vigente al momento dell'accaduto (22 aprile 2010) e tuttora in vigore prevede, ai primi tre commi dell'art. 116, che
1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
Nel caso in esame, nessuna richiesta era stata avanzata dal prima della notificazione dell'atto Pt_1 introduttivo, nel quale la società odierna appellata, era indicata come TR responsabile dei danni, in qualità di produttore.
Ne consegue che era onere della società, nei tre mesi successivi, indicare agli attori i dati identificativi del soggetto produttore, che viene indicato nella società Controparte_2
Al riguardo, è opportuno rammentare che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, In tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, a mente dell'art. 4 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (disciplina attualmente trasfusa nell'art. 116 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), nell'ipotesi in cui il produttore non sia individuato, il fornitore è gravato - a tutela della parte debole e in ragione del generale principio di solidarietà sociale - da un onere di informazione dei relativi dati in suo possesso, che deve assolvere, comunque, "in limine litis", in modo da condurre - affinché egli possa essere esonerato dalla relativa speciale responsabilità - ad una effettiva individuazione del produttore. (Sez. 3, Sentenza n. 13432 del 01/06/2010).
Dunque, era onere della società convenuta indicare i dati relativi alla società produttrice, giacché, contrariamente a quanto si assume da parte della stessa, odierna appellata, nel libretto di circolazione del veicolo (prodotti in atti) non vi era alcuna menzione di tale soggetto produttore, sicché non può ritenersi che esso fosse individuato.
Tale onere non risulta essere stato assolto nel termine di legge (tre mesi dalla notifica della citazione), poiché risulta che nella comparsa di costituzione e anche nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la non soltanto non fece alcuna menzione della società ma neppure CP_1 CP_2 negò di essere la ditta produttrice dell'autovettura, allegazione effettuata soltanto nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, ove per la prima volta la convenuta affermava tale circostanza, indicando quale produttrice la CP_2
Da ciò deriva che era la stessa odierna appellata ad assumere la posizione di potenziale responsabile dei danni e di soggetto su cui gravava l'onere di superare la presunzione di responsabilità per prodotto difettoso.
Il terzo motivo di appello è inammissibile.
Per spiegare compiutamente le ragioni di tale soluzione, è opportuno brevemente rammentare le regole dettate – ai fini che qui interessano - dal D. Leg. vo 206/2005, in tema di responsabilità del produttore per i danni da prodotto difettoso.
Dopo aver sancito, all'art. 114, che “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”, il testo normativo in questione prevede, all'art. 118 comma 1 lett. b), tra le diverse cause di esenzione da tale responsabilità, che essa è esclusa se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione”.
Infine, il successivo art. 120, regolante la distribuzione dell'onere della prova, sancisce che:
1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Dunque, una volta che il consumatore abbia assolto all'onere di provare il difetto del prodotto, il danno e il nesso di causalità, si sposterà sul produttore quello di dimostrare che probabilmente il difetto non esisteva al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Tali principi sono confermati dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche» (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/04/2022, n. 11317).
Poste queste premesse, la Corte ritiene che la domanda risarcitoria in esame non possa essere accolta, per inammissibilità del relativo motivo di appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
A tale riguardo, va anzitutto precisato che, proprio in relazione alla connotazione presuntiva della responsabilità per danni da difettosità del prodotto, gli oneri di allegazione circa l'esistenza del difetto vanno assolti dal consumatore con particolare rigore, in modo da dare la possibilità al produttore, chiamato in giudizio, di conoscere con esattezza quali siano i propri, speculari oneri di allegazione e probatori, finalizzati a superare detta presunzione.
Ora, nell'atto di citazione ci si limitava a riferire l'accaduto (scoppio dell'airbag) e ad addebitarne la responsabilità alla allora identificata come casa produttrice. Controparte_3
Si dava però atto della circostanza che la ancora in fase extragiudiziale, il 23.9.2010, CP_1 aveva fatto esaminare il veicolo da un proprio ispettore tecnico, e che, ciononostante, nessuna proposta risarcitoria era stata avanzata dalla società.
Dunque, è accertato che, al momento di proporre l'atto di citazione, il era al corrente Pt_1 che l'ispettore tecnico incaricato dalla Renault aveva accertato che l'apertura dell'airbag del veicolo era stata provocata dal mancato collegamento del cavo di massa al connettore, situato sotto il sedile di guida, staccato per cause accidentali e comunque imputabili allo stesso utente e non a vizi o difetti di fabbricazione, già esistenti al momento in cui il veicolo era stato messo in circolazione .
Del resto, la società convenuta ha allegato che il era presente all'intervento Pt_1 dell'ispettore, circostanza non contestata da controparte.
Ora, benché il avesse presenziato all'ispezione del tecnico, nessun riferimento all'esito di tale Pt_1 accertamento vi era nell'atto di citazione.
In seguito al deposito della comparsa di risposta della società, che appunto richiamava quanto riferito dall'ispettore come causa dello scoppio dell'airbag, gli attori assumevano la seguente difesa: che l'apertura dell'airbag pur essendo stata provocata dal mancato collegamento del connettore del cavo di massa, situato sotto il sedile di guida dell'autovettura Renault Clio è da imputare ad un comportamento imputabile al perito della Renault, che nel momento dell'ispezione tecnica, nel salire per primo sull'autovettura per constatare la causa dello scoppio dell'airbag, ha manomesso il connettore del cavo di massa, posizionato sotto il sedile di guida del veicolo oggetto di causa.
Non risponde al vero quanto sostenuto nella comparsa di costituzione e risposta da parte avversaria, in base alla quale parte attrice era tenuta alla revisione periodica dell'airbag, poiché in nessun libretto di uso e manutenzione del veicolo è prescritta la revisione periodica dell'airbag. La verità è un'altra che il cavo di massa come riusciremo a dimostrare nel corso del giudizio anche se è staccato dal connettore, non arrivando corrente elettrica, non può provocare lo scoppio dell'airbag.
Tali argomentazioni difensive apparivano evidentemente contraddittorie, perché, inizialmente, si ammetteva che l'apertura dell'airbag era stata provocata dal mancato collegamento del connettore di massa, ma subito dopo si attribuiva il distacco del connettore alle operazioni materiali compiute dall'ispettore, con ciò assumendo una posizione esattamente opposta a quella iniziale, essendo evidente che se il cavo fosse stato staccato dal perito della Renault, ciò non poteva essere la causa dello scoppio, avvenuto ben prima che costui venisse chiamato a visionare il veicolo. Infine, sempre in netta contraddizione con l'ammissione iniziale, si affermava che in distacco del cavo di massa dal connettore non poteva provocare lo scoppio dell'airbag.
Dunque, la difesa degli attori in primo grado si era sforzata di negare rilevanza alla circostanza addotta da controparte quale causa dello scoppio (distacco del cavo di massa dal connettore), sostenendo o che tale distacco fosse stato provocato dalle operazioni materiali compiute ex post dall'ispettore della Renault, oppure che esso non fosse comunque in grado di provocare lo scoppio dell'airbag, riservandosi di provare le cause dello scoppio.
Nello specifico, emerge dagli atti che in data 23 Settembre 2010, alla presenza del
[...]
, sulla vettura in oggetto sia stata effettuata perizia tecnica da parte del tecnico specialista Parte_1
presso l'officina F.lli Lo Vano di S. Agata Militello. In sede di ispezione, il perito Persona_1 dell'odierna appellata aveva accertato che l'apertura dell'airbag era stata provocata dal mancato collegamento del connettore del cavo di massa, situato sotto il sedile di guida, staccato per cause accidentali e imputabili allo stesso utente e non a vizi o difetti di fabbricazione. Dalla perizia tecnica risulta accertato che, sotto il sedile, vi erano oggetti la cui presenza potrebbe aver influito sul regolare posizionamento del connettore, determinandone il distacco.
A tale proposito, la difesa della società appellata ha fatto rilevare che, se altre fossero state le cause dello scoppio, i vizi si sarebbero palesati subito dopo la consegna e la messa in circolazione del veicolo, e non dopo ben nove anni dal giorno in cui il veicolo era stato ritirato e usato dall'acquirente ed era rimasto nella sua disponibilità piena ed esclusiva, puntualizzando che la causa dello scoppio dell'airbag non è in alcun modo addebitabile ad un problema tecnico della vettura, bensì al mancato collegamento del cavo, il quale non ha scaricato le correnti elettrostatiche che hanno causato l'apertura improvvisa dell'airbag.
Dall'istruttoria espletata è poi emerso che il cavo in questione non fa parte del sistema airbag, per cui il distacco del connettore non è segnalato da luci di alert del sistema di protezione del veicolo (il teste
«il filo in questione non fa parte del sistema airbag»; «il filo che ho rinvenuto Persona_1 staccato sotto il sedile di parte attrice non fa parte della centralina che controlla il sistema di sicurezza»). Inoltre, l'Ing. , in seno alla relazione tecnica di parte, ha sostenuto quanto Persona_2 segue: «Come si evince dallo schema, tale cavo è collegato alla massa dell'autoveicolo e non è collegato alla centralina che da l'impulso all'apertura dell'airbag».
Ragion per cui, secondo la tesi difensiva sostenuta dalla società in primo grado e ribadita nella fase di appello, il distacco non doveva essere segnalato da luci di alert del sistema di protezione del veicolo.
Come si è anticipato, il giudice di primo grado ha accolto la tesi difensiva della società convenuta, come risulta dai seguenti passaggi della motivazione:
Non è dunque, emerso quale sarebbe stato il difetto di fabbrica e quale il collegamento eziologico tra il vizio ed il danno.
L'affermazione degli attori in ordine ad eventuali manomissione da parte del tecnico in occasione dell'ispezione del 23 settembre 2010 non è risultata riscontrata.
(…)
Quindi è evidente che, per la sua funzione di scaricare sulla massa della carrozzeria le possibili e non infrequenti correnti esterne parassitarie, il cavo nero in questione non è conduttore di energia elettrica, non fa parte del sistema airbag e non è collegato ad esso né alla batteria, per cui il suo distacco non è e non può essere segnalato dalla spia rossa del cruscotto, che si accende solo per segnalare difetti del sistema di sicurezza airbag.
(…)
Per quanto esposto, le domande dell'attore vanno rigettate. Pt_1
Ora, nell'atto di appello l'attore in primo grado ha totalmente modificato le proprie difese.
Infatti, richiamando il contenuto di una relazione tecnica di parte allegata allo stesso atto di impugnazione, afferma di non escludere che lo scoppio sia stato causato dal distacco del cavo di massa dal connettore, ma assume che tale distacco avrebbe dovuto essere segnalato dal sistema di sicurezza dell'autoveicolo. Segnatamente, si legge nell'atto di impugnazione: “Il Giudice di merito non ha tenuto conto del fatto che la contestazione non è rivolta in via esclusiva alla centralina airbag, ma al sistema generale di diagnosi dell'autovettura che doveva essere progettato e ideato per evitare che banali situazioni del genere ( distacco di un semplice connettore) avrebbe determinato lo scoppio improvviso dell'airbag.”
Più specificamente, viene richiamato il passaggio della relazione di parte in cui si puntualizza che “Come si evince dallo schema, tale cavo è collegato alla massa dell'autoveicolo e non è collegato alla centralina che da l'impulso all'apertura degli airbag in caso di urto. La Renault se ne “lava le mani” imputando lo scoppio dell'airbag alla circostanza che lo spinotto sotto il sedile fosse staccato. Se la causa che ha provocato lo scoppio dell'airbag fosse stata realmente questa, non si capisce come mai i sistemi di sicurezza non abbiano previsto la segnalazione del distacco del cavo stesso, (tramite ad esempio una semplice spia luminosa del quadro strumenti) visto che il mancato collegamento a massa (alla carrozzeria dell'automobile) di tale cavo è cosi determinante da far addirittura esplodere l'airbag a vettura ferma. Lo scrivente non esclude, a priori, che la circostanza di cui sopra possa verificarsi, ma doveva, quantomeno, essere segnalato il distacco.”
Dunque, alla luce della spiegazione fornita dalla controparte, dei risultati dell'istruttoria e delle stesse motivazioni della sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, con cui si attribuisce lo scoppio a un'accidentale manovra che ha provocato il distacco del cavo di massa dal connettore, e quindi si esclude un difetto di fabbrica originario (soluzione che varrebbe a escludere la responsabilità della società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 comma 1 lett b e 120 comma 2), l'appellante
– che in primo grado si era limitato ad allegare l'evento dello scoppio, senza specificare quale fosse il difetto di fabbrica che lo aveva provocato - modifica, inammissibilmente, la causa petendi della propria domanda, nel momento in cui (richiamando anche una CT di parte allegata all'atto di appello) individua il vizio nel fatto che il sistema di diagnosi non prevedesse un dispositivo di allarme per eventi come quello del distacco del cavo, prospettando in tal modo, per la prima volta, un difetto riconducibile alla costruzione (e/o progettazione) del veicolo.
Orbene, tale assunto, che nella sostanza potrebbe essere degno di considerazione (andrebbe infatti spiegato come un'autovettura come quella in esame, che dispone verosimilmente di un sistema di spie luminose per la segnalazione di eventi anche banali, non preveda un allarme per un evento in grado di determinare lo scoppio dell'airbag), tuttavia è stato allegato solo con l'atto di appello e quindi tardivamente, in violazione del divieto di domande nuove sancito dall'art. 345 c.p.c., poiché si risolve in una totale modifica della causa petendi, non essendo mai stato allegato in primo grado che il vizio del prodotto – la cui individuazione, per quanto detto, rientra negli oneri probatori del consumatore – si identificasse nel difetto del sistema diagnostico dell'autovettura, tale da impedire che il mero distacco accidentale di un cavo causasse lo scoppio dell'airbag o, comunque, tale da segnalare tempestivamente detto evento. E ciò malgrado tale spiegazione dell'evento fosse ben nota al Pt_1 che aveva presenziato all'intervento dell'ispettore tecnico, prima di dare avvio alla causa in sede giudiziale.
Né varrebbe utilizzare le altre indicazioni contenute nella relazione di parte e richiamate anch'esse nell'atto di appello, con cui il consulente di parte attrice ha ipotizzato altri difetti di fabbricazione quali possibili cause dell'apertura dell'airbag (errata taratura dei sensori;
connettore difettoso verso i pretensionatori cintura o gli airbag laterali, nella zona dei sedili anteriori;
molla a spirale malfunzionante): si tratta, infatti, di indicazioni riportate per la prima volta nell'atto di appello, e quindi tardive, e che non chiariscono se tali vizi siano da considerare come difetti di fabbricazione oppure dell'usura (come sembrerebbe evincersi dal fatto che si fa riferimento agli effetti dell'uso continuativo), tenuto conto che l'autovettura era stata acquistata nove anni prima, e comunque non dimostrati.
Alla luce di quanto detto, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie delle cause di valore compreso tra € 5.200,01 a € 26.000,00, con inclusione della fase di trattazione istruttoria, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità (Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022), secondo cui : «… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»). Infine, occorre segnalare che in atti è presente solo l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, non il relativo provvedimento, e che, comunque, anche l'eventuale ammissione non varrebbe a escludere la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese alla controparte.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 TR la sentenza n. 175/2021, emessa dal Tribunale di Patti in data 25 febbraio 2021 nel giudizio iscritto al n. 2256/2014 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, a titolo di spese processuali, della somma di € 5.809,00 (di cui € 1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria) a titolo di spese di lite per il grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino)