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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/11/2024, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1227/2024 promossa da:
(CF: ) nata il [...] a [...] e residente in [...], Email_1 C.F._1
Via Mongini S. n. 39 (44033- FE), rappresentata e difesa, per delega in atti, dall'Avv. Gianmarco Negri
(C.F. ) del Foro di Pavia, presso il cui studio, sito in Tromello (PV), Via C.F._2
Dante n. 33, è elettivamente domiciliata, con dichiarazione del difensore di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il proprio numero di fax 0382/868514 o presso la casella pec:
Email_2
parte attrice
Con l'intervento necessario della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
(C.F. ), in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore, con sede in Ferrara, Via P.IVA_1
Mentessi n. 9 (44121-FE) parte convenuta
OGGETTO: Domanda di rettificazione di sesso
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte attrice: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: - disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a Parte_1
sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri
pagina 1 di 5 ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 277, parte 1, Serie Parte_1
A, anno 2000), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ” Per_1
e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Ferrara di comunicare
l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Siracusa, affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, non coniugata e senza prole, esponeva di Parte_1
avere sempre manifestato fin dall'infanzia, in particolare dal periodo della scuola media, una forte identificazione con il genere maschile e preferenze per giochi, attività, abbigliamento e compagnie del sesso opposto rispetto a quello assegnatole alla nascita;
di aver vissuto il periodo puberale con profondo malessere e di aver subito persino episodi di bullismo dovuti alla sua predilezione per abbigliamento e profumo tipicamente maschili, così dovendo affrontare non poche difficoltà nei rapporti interpersonali;
di aver potuto dare un nome al disagio fino ad allora accusato grazie alla comunità LGBTQ+ con la quale venne a contatto all'età di 19 anni prendendo da allora sempre più consapevolezza rispetto alla propria identità di genere fino alla decisione di intraprendere il percorso medico di transizione con l'aiuto nel maggio 2022 del personale presso l'Ambulatorio di Disforia di
Genere dell'Ospedale Niguarda di Milano;
che la propria condizione di disforia di genere è stata così accertata con relazione medico psicologica prodotta in atti e di aver ormai assunto, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale virilizzante, l'aspetto esteriore di un uomo;
di riscontrare, a causa degli evidenti e riconosciuti problemi derivanti da una disforia tra aspetto fisico e attribuzione anagrafica, difficoltà in alcuni ambiti della vita ove è costretta a mostrare documenti identificativi che non coincidono con l'apparenza fisica;
di essere ormai da anni nota tra le amicizie, in famiglia e nella società con il nome di . Per_1
Tanto premesso, chiedeva la rettificazione degli atti anagrafici, al fine di conseguire il riconoscimento della propria identità di genere maschile e superare così fin da subito, in attesa dell'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, lo stato di significativo disallineamento tra le risultanze dei documenti e l'appartenenza psicosociale al genere internamente percepito e vissuto;
pagina 2 di 5 nonché di essere autorizzata all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamenti medico- chirurgici.
All'esito dell'istruttoria documentale risulta comprovato che parte attrice è affetta da Disforia di genere, cioè da un disturbo dell'identità di genere.
Per valutare il merito della domanda, giova ricordare che il 4° comma dell'art. 31 del d.lgs. 150/2011
(«controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso») stabilisce che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito, valorizzando il dato testuale «quando risulta necessario» contenuto nella predetta disposizione, che per la rettificazione di attribuzione di sesso non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari.
E', infatti, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere (cfr. Corte Cost. sentenza n. 221 del 05/11/2015 e sentenza n. 180/23017;
Cass. sentenza n. 15138/2015).
Nella prima pronuncia citata si evidenzia che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio: in quei casi, cioè, nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
La seconda pronuncia della Corte Costituzionale sopra indicata ha poi sottolineato «la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione».
Ciò che, pertanto, si richiede ai fini dell'accoglimento della domanda è una corretta e puntuale allegazione e prova dell'esistenza di una disforia di genere della persona, medicalmente accertata,
l'irreversibile immedesimazione nel genere percepito e l'eventuale trasformazione corporea avvenuta.
pagina 3 di 5 Ciò premesso, valutando il merito della odierna domanda può ritenersi sufficientemente allegato e provato documentalmente che nei confronti di parte attrice è stata formulata diagnosi di disforia di genere nell'adulto e nell'adolescente essendo stata accertata una marcata incongruenza fra il sesso biologico ed il genere di appartenenza. Congiuntamente tale condizione si associa ad un marcato disagio psicologico. E' stata anche esclusa la presenza di psicopatologia grave e/o psichiatrica e l'assenza di elementi disturbanti il contento del pensiero. Anzi i livelli di integrazione della personalità sono apparsi superiori alla norma con un buon equilibrio complessivo. Le uniche aree di disagio sono quelle provenienti dalle difficoltà sociali di inserimento con documentazione anagrafica divergente
(doc. 3 relazione a firma della dott.ssa psicologa dell'Ospedale Niguarda di Milano). Testimone_1
L'attrice si sta sottoponendo da tempo anche ad una terapia ormonale mascolinizzante sotto il controllo ed il monitoraggio del Dott. Medico endocrinologo anch'esso operante presso Persona_2
l'Ospedale Niguarda di Milano (doc. 4) che ha accertato come da ormai un anno la stessa abbia mostrato assiduità nei controlli e soddisfazione del cambiamento fisico senza mai evidenziare alcun ripensamento o dubbio sul percorso scelto.
La documentazione dianzi richiamata, confermata peraltro dall'audizione personale di parte attrice all'udienza innanzi al giudice relatore in data 20 novembre 2024, consente di appurare, in maniera certa, completa, coerente ed univoca che sussiste, ed è stata medicalmente accertata, una disforia di genere della persona;
l'irreversibile immedesimazione dell'interessata nel genere percepito;
la trasformazione corporea avvenuta;
il percorso di affermazione di genere;
la volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico, la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio;
l'assenza di patologie tali da invalidare la capacità di autodeterminazione del soggetto interessato.
La domanda è, dunque, fondata atteso che risulta confermata la necessità di procedere ad una riassegnazione dell'identità sessuale, al fine di consentire ad , la risoluzione Parte_1 Persona_3
del conflitto tra la sua percezione sessuale e l'aspetto esteriore.
Va, altresì, disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei Registri dello stato civile.
Tenuto conto della natura della causa, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento delle domande attoree:
1) Autorizza nata il [...] a Siracusa, ad [...] il trattamento medico- Parte_1 chirurgico necessario all'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili.
pagina 4 di 5 2) Dispone che si proceda alla rettifica di attribuzione di sesso nei confronti di Parte_1
nata il [...] a [...], mediante attribuzione di sesso maschile in luogo di sesso femminile e conseguente modifica dell'attuale prenome in quello di . Pt_1 Per_1
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere alla rettifica dell'atto di nascita relativo a nata il [...] a Siracusa, in [...] alla presente Parte_1 sentenza, ai sensi dell'art. 2 L. 14 aprile 1982 n. 164, attribuendo alla medesima sesso maschile in luogo di sesso femminile ed il prenome di in luogo di (atto di nascita – Per_1 Pt_1
Comune di Siracusa, n. 277, parte 1, Serie A, anno 2000).
4) Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Ferrara il 27 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1227/2024 promossa da:
(CF: ) nata il [...] a [...] e residente in [...], Email_1 C.F._1
Via Mongini S. n. 39 (44033- FE), rappresentata e difesa, per delega in atti, dall'Avv. Gianmarco Negri
(C.F. ) del Foro di Pavia, presso il cui studio, sito in Tromello (PV), Via C.F._2
Dante n. 33, è elettivamente domiciliata, con dichiarazione del difensore di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il proprio numero di fax 0382/868514 o presso la casella pec:
Email_2
parte attrice
Con l'intervento necessario della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
(C.F. ), in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore, con sede in Ferrara, Via P.IVA_1
Mentessi n. 9 (44121-FE) parte convenuta
OGGETTO: Domanda di rettificazione di sesso
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte attrice: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: - disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a Parte_1
sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri
pagina 1 di 5 ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 277, parte 1, Serie Parte_1
A, anno 2000), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ” Per_1
e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Ferrara di comunicare
l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Siracusa, affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, non coniugata e senza prole, esponeva di Parte_1
avere sempre manifestato fin dall'infanzia, in particolare dal periodo della scuola media, una forte identificazione con il genere maschile e preferenze per giochi, attività, abbigliamento e compagnie del sesso opposto rispetto a quello assegnatole alla nascita;
di aver vissuto il periodo puberale con profondo malessere e di aver subito persino episodi di bullismo dovuti alla sua predilezione per abbigliamento e profumo tipicamente maschili, così dovendo affrontare non poche difficoltà nei rapporti interpersonali;
di aver potuto dare un nome al disagio fino ad allora accusato grazie alla comunità LGBTQ+ con la quale venne a contatto all'età di 19 anni prendendo da allora sempre più consapevolezza rispetto alla propria identità di genere fino alla decisione di intraprendere il percorso medico di transizione con l'aiuto nel maggio 2022 del personale presso l'Ambulatorio di Disforia di
Genere dell'Ospedale Niguarda di Milano;
che la propria condizione di disforia di genere è stata così accertata con relazione medico psicologica prodotta in atti e di aver ormai assunto, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale virilizzante, l'aspetto esteriore di un uomo;
di riscontrare, a causa degli evidenti e riconosciuti problemi derivanti da una disforia tra aspetto fisico e attribuzione anagrafica, difficoltà in alcuni ambiti della vita ove è costretta a mostrare documenti identificativi che non coincidono con l'apparenza fisica;
di essere ormai da anni nota tra le amicizie, in famiglia e nella società con il nome di . Per_1
Tanto premesso, chiedeva la rettificazione degli atti anagrafici, al fine di conseguire il riconoscimento della propria identità di genere maschile e superare così fin da subito, in attesa dell'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, lo stato di significativo disallineamento tra le risultanze dei documenti e l'appartenenza psicosociale al genere internamente percepito e vissuto;
pagina 2 di 5 nonché di essere autorizzata all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamenti medico- chirurgici.
All'esito dell'istruttoria documentale risulta comprovato che parte attrice è affetta da Disforia di genere, cioè da un disturbo dell'identità di genere.
Per valutare il merito della domanda, giova ricordare che il 4° comma dell'art. 31 del d.lgs. 150/2011
(«controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso») stabilisce che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito, valorizzando il dato testuale «quando risulta necessario» contenuto nella predetta disposizione, che per la rettificazione di attribuzione di sesso non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari.
E', infatti, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere (cfr. Corte Cost. sentenza n. 221 del 05/11/2015 e sentenza n. 180/23017;
Cass. sentenza n. 15138/2015).
Nella prima pronuncia citata si evidenzia che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio: in quei casi, cioè, nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
La seconda pronuncia della Corte Costituzionale sopra indicata ha poi sottolineato «la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione».
Ciò che, pertanto, si richiede ai fini dell'accoglimento della domanda è una corretta e puntuale allegazione e prova dell'esistenza di una disforia di genere della persona, medicalmente accertata,
l'irreversibile immedesimazione nel genere percepito e l'eventuale trasformazione corporea avvenuta.
pagina 3 di 5 Ciò premesso, valutando il merito della odierna domanda può ritenersi sufficientemente allegato e provato documentalmente che nei confronti di parte attrice è stata formulata diagnosi di disforia di genere nell'adulto e nell'adolescente essendo stata accertata una marcata incongruenza fra il sesso biologico ed il genere di appartenenza. Congiuntamente tale condizione si associa ad un marcato disagio psicologico. E' stata anche esclusa la presenza di psicopatologia grave e/o psichiatrica e l'assenza di elementi disturbanti il contento del pensiero. Anzi i livelli di integrazione della personalità sono apparsi superiori alla norma con un buon equilibrio complessivo. Le uniche aree di disagio sono quelle provenienti dalle difficoltà sociali di inserimento con documentazione anagrafica divergente
(doc. 3 relazione a firma della dott.ssa psicologa dell'Ospedale Niguarda di Milano). Testimone_1
L'attrice si sta sottoponendo da tempo anche ad una terapia ormonale mascolinizzante sotto il controllo ed il monitoraggio del Dott. Medico endocrinologo anch'esso operante presso Persona_2
l'Ospedale Niguarda di Milano (doc. 4) che ha accertato come da ormai un anno la stessa abbia mostrato assiduità nei controlli e soddisfazione del cambiamento fisico senza mai evidenziare alcun ripensamento o dubbio sul percorso scelto.
La documentazione dianzi richiamata, confermata peraltro dall'audizione personale di parte attrice all'udienza innanzi al giudice relatore in data 20 novembre 2024, consente di appurare, in maniera certa, completa, coerente ed univoca che sussiste, ed è stata medicalmente accertata, una disforia di genere della persona;
l'irreversibile immedesimazione dell'interessata nel genere percepito;
la trasformazione corporea avvenuta;
il percorso di affermazione di genere;
la volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico, la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio;
l'assenza di patologie tali da invalidare la capacità di autodeterminazione del soggetto interessato.
La domanda è, dunque, fondata atteso che risulta confermata la necessità di procedere ad una riassegnazione dell'identità sessuale, al fine di consentire ad , la risoluzione Parte_1 Persona_3
del conflitto tra la sua percezione sessuale e l'aspetto esteriore.
Va, altresì, disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei Registri dello stato civile.
Tenuto conto della natura della causa, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento delle domande attoree:
1) Autorizza nata il [...] a Siracusa, ad [...] il trattamento medico- Parte_1 chirurgico necessario all'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili.
pagina 4 di 5 2) Dispone che si proceda alla rettifica di attribuzione di sesso nei confronti di Parte_1
nata il [...] a [...], mediante attribuzione di sesso maschile in luogo di sesso femminile e conseguente modifica dell'attuale prenome in quello di . Pt_1 Per_1
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere alla rettifica dell'atto di nascita relativo a nata il [...] a Siracusa, in [...] alla presente Parte_1 sentenza, ai sensi dell'art. 2 L. 14 aprile 1982 n. 164, attribuendo alla medesima sesso maschile in luogo di sesso femminile ed il prenome di in luogo di (atto di nascita – Per_1 Pt_1
Comune di Siracusa, n. 277, parte 1, Serie A, anno 2000).
4) Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Ferrara il 27 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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