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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/06/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 05 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale
Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile sezione civile, dott. Valerio Brecciaroli, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3111/2022 R.G.
E' comparso, per parte attrice, l'avv. Claudio Armellini, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, facendo presente di non aver interesse ad una pronuncia nel merito della controversia e chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
E' comparso, per parte convenuta, l'avv. Antonio De Matteis, per delega dell'avv. Riccarda
Luisa Greco, il quale si riporta al preverbale depositato per la scorsa udienza, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, facendo presente di non aver interesse ad una pronuncia nel merito della controversia per i motivi precisati in atti e chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3111/2022 R.G.,
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
Armellini; TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
attrice contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Riccarda Controparte_1 C.F._2
Greco; opposta avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 giugno 2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € Controparte_1
240.000,00 ai sensi dell'art. 2033 c.c.; l'attrice, in particolare, ha esposto di aver versato detta somma in favore della convenuta in data 28 settembre 2012 sull'erroneo presupposto che quest'ultima vantasse dei diritti di proprietà su un immobile sito in Alicudi e venduto in data 25 settembre 2012 al prezzo complessivo di € 800.000,00. L'attrice, laddove qualificato come donazione il predetto versamento dell'importo di € 240.000,00, ha chiesto accertarsene la nullità per difetto di forma, con condanna della convenuta alla ripetizione della relativa somma.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 novembre 2022, si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Le odierne parti processuali, con le note depositate in data 7 maggio 2025, hanno dato atto dell'intervenuta cessata materia del contendere, rilevando di aver definito la controversia con accordo transattivo ed evidenziando l'intervenuta carenza di interesse delle medesime alla definizione nel merito della controversia.
Sul punto, va rilevato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, il chiesto provvedimento implica che sia sopravvenuto un fattore che incida sulla situazione sostanziale preesistente e che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale o che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (Cfr., ex multis, Cass. Civ., 10.02.2003, n. 1950; Cass. Civ.,
22.05.2006, n. 11931).
La Suprema Corte ha affermato, infatti, che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass.
Civ., 08.072010, n. 16150).
In ipotesi di intervenuta definizione della lite tramite accordo negoziale, la giurisprudenza ha osservato che “la situazione di concordia delle parti sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), quando si verifica davanti al giudice di merito in primo grado e dunque quando su di esso non sia ancora intervenuta una decisione, comporta che il giudizio debba essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti” (Cassazione civile sez. un., 11/04/2018, n.
8980, a quale specifica che “nella motivazione il giudice di merito darà atto che l'oggetto della controversia si intende disciplinato dal detto accordo se le parti l'hanno individuato. Ove le parti non l'abbiano identificato o non ne abbiano identificato i termini, il giudice darà atto che le parti hanno dichiarato di avere definito la lite con un accordo fra loro intervenuto”; conf. Cassazione civile sez. III, 19/04/2023, n. 10483; Cassazione civile sez. I, 11/05/2025, n. 12472).
Deve, pertanto, ritenersi che sia venuto meno l'interesse alla pronuncia del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata, stante la concorde richiesta delle parti e l'intervenuta stipulazione tra le medesime di un accordo negoziale.
Per quanto riguarda le spese di lite, non si dà luogo nel caso di specie alla determinazione della soccombenza virtuale, avendo le parti chiesto concordemente la compensazione delle medesime.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, la condanna al pagamento delle spese del giudizio può essere emessa dal giudice a carico del soccombente, sempreché la parte vittoriosa non abbia manifestato espressa volontà contraria (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/10/2007, n. 22106, per la quale “Se è pur vero infatti che la condanna alle spese del giudizio può essere emessa a carico TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
della parte soccombente (sia pure virtuale) anche d'ufficio in difetto di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, è anche vero che una tale pronuncia accessoria non può ritenersi consentita, in osservanza del divieto di ultrapetizione, qualora la stessa parte vittoriosa ne chieda espressamente la compensazione”; v. anche Cassazione civile sez. VI, 11/02/2015, n. 2719).
Pertanto, le spese di lite, stante la richiesta congiunta delle parti di compensazione delle medesime, devono interamente essere compensate tra e . Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3111/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, tra e così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, in data 5 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 05 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale
Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile sezione civile, dott. Valerio Brecciaroli, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3111/2022 R.G.
E' comparso, per parte attrice, l'avv. Claudio Armellini, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, facendo presente di non aver interesse ad una pronuncia nel merito della controversia e chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
E' comparso, per parte convenuta, l'avv. Antonio De Matteis, per delega dell'avv. Riccarda
Luisa Greco, il quale si riporta al preverbale depositato per la scorsa udienza, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, facendo presente di non aver interesse ad una pronuncia nel merito della controversia per i motivi precisati in atti e chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3111/2022 R.G.,
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
Armellini; TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
attrice contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Riccarda Controparte_1 C.F._2
Greco; opposta avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 giugno 2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € Controparte_1
240.000,00 ai sensi dell'art. 2033 c.c.; l'attrice, in particolare, ha esposto di aver versato detta somma in favore della convenuta in data 28 settembre 2012 sull'erroneo presupposto che quest'ultima vantasse dei diritti di proprietà su un immobile sito in Alicudi e venduto in data 25 settembre 2012 al prezzo complessivo di € 800.000,00. L'attrice, laddove qualificato come donazione il predetto versamento dell'importo di € 240.000,00, ha chiesto accertarsene la nullità per difetto di forma, con condanna della convenuta alla ripetizione della relativa somma.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 novembre 2022, si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Le odierne parti processuali, con le note depositate in data 7 maggio 2025, hanno dato atto dell'intervenuta cessata materia del contendere, rilevando di aver definito la controversia con accordo transattivo ed evidenziando l'intervenuta carenza di interesse delle medesime alla definizione nel merito della controversia.
Sul punto, va rilevato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, il chiesto provvedimento implica che sia sopravvenuto un fattore che incida sulla situazione sostanziale preesistente e che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale o che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (Cfr., ex multis, Cass. Civ., 10.02.2003, n. 1950; Cass. Civ.,
22.05.2006, n. 11931).
La Suprema Corte ha affermato, infatti, che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass.
Civ., 08.072010, n. 16150).
In ipotesi di intervenuta definizione della lite tramite accordo negoziale, la giurisprudenza ha osservato che “la situazione di concordia delle parti sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), quando si verifica davanti al giudice di merito in primo grado e dunque quando su di esso non sia ancora intervenuta una decisione, comporta che il giudizio debba essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti” (Cassazione civile sez. un., 11/04/2018, n.
8980, a quale specifica che “nella motivazione il giudice di merito darà atto che l'oggetto della controversia si intende disciplinato dal detto accordo se le parti l'hanno individuato. Ove le parti non l'abbiano identificato o non ne abbiano identificato i termini, il giudice darà atto che le parti hanno dichiarato di avere definito la lite con un accordo fra loro intervenuto”; conf. Cassazione civile sez. III, 19/04/2023, n. 10483; Cassazione civile sez. I, 11/05/2025, n. 12472).
Deve, pertanto, ritenersi che sia venuto meno l'interesse alla pronuncia del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata, stante la concorde richiesta delle parti e l'intervenuta stipulazione tra le medesime di un accordo negoziale.
Per quanto riguarda le spese di lite, non si dà luogo nel caso di specie alla determinazione della soccombenza virtuale, avendo le parti chiesto concordemente la compensazione delle medesime.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, la condanna al pagamento delle spese del giudizio può essere emessa dal giudice a carico del soccombente, sempreché la parte vittoriosa non abbia manifestato espressa volontà contraria (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/10/2007, n. 22106, per la quale “Se è pur vero infatti che la condanna alle spese del giudizio può essere emessa a carico TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
della parte soccombente (sia pure virtuale) anche d'ufficio in difetto di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, è anche vero che una tale pronuncia accessoria non può ritenersi consentita, in osservanza del divieto di ultrapetizione, qualora la stessa parte vittoriosa ne chieda espressamente la compensazione”; v. anche Cassazione civile sez. VI, 11/02/2015, n. 2719).
Pertanto, le spese di lite, stante la richiesta congiunta delle parti di compensazione delle medesime, devono interamente essere compensate tra e . Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3111/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, tra e così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, in data 5 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli