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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12724 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 66108/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 17.9.2025, aperto il verbale alle ore 10,32, sono presenti per l'opposta l'Avvocata
Clelia Auricino e l'Avvocata Chiara Catalani le quali si riportano alle note conclusive depositate ed alle conclusioni rassegnate in atti, insistendo nella richiesta di accoglimento delle stesse.
Nessuno è comparso per parte opponente.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,23
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 66108/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
66108/2021, tra il Sig. titolare dell'omonima ditta individuale (Avvocato Alberto Santigli ed Parte_1
Avvocato Fabio Della Longa);
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (Avvocata Clelia Aulicino ed Avvocata Chiara Catalani);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 17.9.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Vertendo la presente controversia in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va, anzitutto,
richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento,
secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ.,
15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
2. Nel caso in esame, la fonte delle obbligazioni è costituita dall'accordo del 20.12.2019, indicato come vendita di erbe per il pascolo (doc.3 del fascicolo dell'opposta in sede di opposizione).
Al riguardo, l'opponente deduce la nullità del contratto ex art.1344 c.c. per illiceità della causa,
attesa l'avvenuta stipulazione al fine di eludere l'applicazione di norme imperative, rappresentate dalle disposizioni della legge n.203/1982, qualificate come inderogabili dall'art.58 della medesima legge.
Afferma, infatti, il Sig. che il negozio in esame dissimulerebbe, in realtà, un affitto Parte_1
agrario, disciplinato dalla richiamata legge n.203/1982.
In proposito, va ricordato che la vendita di erbe (cosiddetto “pascipascolo”) ha ad oggetto è il trasferimento delle erbe prodotte dal fondo considerate come bene da questo distinte, per un canone commisurato alla quantità di queste utilizzabili in relazione al numero degli animali introdotti nel fondo per un certo periodo di tempo, mentre oggetto dell'affitto agrario è il diretto godimento del fondo a fini produttivi da parte del concessionario che lo detiene, senza limitazioni di sorta e per un corrispettivo che prescinde dalla quantità di erba prodotta (cfr. Cass. civ., 2.3.2007, n.4958). In particolare, ai fini della qualificazione di un contratto come di affitto agrario e non di vendita di erbe, è necessaria la ricorrenza degli elementi essenziali del tipo contrattuale, vale a dire la durata ultrannuale e l'uso esorbitante la semplice raccolta dell'erba (cfr. Cass. civ., ord. 10.4.2024,
n.9725).
3. Nel corso dell'istruttoria, peraltro, non solo il Sig. non ha provato la propria qualità di Parte_1
coltivatore diretto del fondo – e, quindi, di cessionario del godimento dello stesso – ma è stato dimostrato come la coltivazione del terreno avvenisse, in realtà, ad opera dell'opposta.
Il teste Sig. escusso all'udienza del 27.9.2023, ha dichiarato di aver provveduto, dal Testimone_1
2005 al 2020 – anche con l'ausilio del padre e del fratello – alle lavorazioni sui terreni della
[...]
sulla base delle indicazioni dell'agronomo di quest'ultima, Controparte_1
il Dottor e che, tra il 2016 ed il 2020, veniva retribuito dall'opposta. Lo stesso teste Persona_1
ha altresì affermato di aver ritirato, nel periodo dal 2016 al 2020, i prodotti per la coltivazione, su incarico della di essere proprietario dei mezzi e Controparte_1
delle attrezzature per la raccolta meccanica delle erbe e che l'opponente, tra il 2016 ed il 2020,
aveva richiesto al teste medesimo di provvedere a tale raccolta meccanica su alcuni terreni dell'opposta. Il Sig. ha dichiarato, inoltre, di non aver mai visto il Sig. lavorare sui Tes_1 Parte_1
fondi dell'opposta.
Il teste Sig. sentito all'udienza del 15.5.2024, ha confermato che i prodotti per la Testimone_2
coltivazione venivano acquistati e pagati direttamente dalla Controparte_1
o dall'agronomo della stessa e che il ritiro di tali prodotti, tra il 2016 ed il 2020,
[...]
avveniva ad opera del Sig. o del Sig. Testimone_1 Parte_2
Sempre all'udienza del 15.5.2024, la teste Sig.ra ha dichiarato di aver ricevuto dal Testimone_3
Dottor negli anni 2017, 2018 e 2019, gli ordini per la semina dell'erbaio dei terreni Persona_1
di proprietà dell'opposta.
4. Da quanto fin qui esposto emerge con chiarezza l'estraneità del Sig. all'attività di Parte_1
coltivazione e, quindi, l'inapplicabilità della normativa di tutela del coltivatore diretto. 4a. Ne deriva ulteriormente la validità del contratto stipulato, non risultando lo stesso concluso come strumento per eludere l'applicazione di norme imperative.
5. Sotto il profilo dell'adempimento dell'opponente, quest'ultimo non ha in alcun modo dimostrato di aver adempiuto la propria obbligazione di pagamento ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempimento.
6. Ne deriva la debenza delle somme pretese dalla Controparte_1
con conseguenti rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Deve rigettarsi, poi, la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente e diretta alla restituzione di quanto corrisposto sulla base del contratto del 20.12.2019. Il presupposto di tale richiesta, infatti, risiede nell'asserita nullità dell'accordo, che, come esaminato, non si configura,
risultando il negozio di vendita di erbe perfettamente valido.
8. Parimenti, va respinta l'altra domanda riconvenzionale avanzata dal Sig. per il Parte_1
riconoscimento di un rapporto di affitto di fondo agricolo. E' evidente che la validità dell'accordo del 20.12.2019, quale contratto di vendita, di erbe esclude la qualificazione dello stesso come affitto agrario.
9. Va, infine, rigettata la richiesta di nomina, ai sensi dell'art.1473 c.c., di un terzo per la determinazione del corrispettivo, fondata sul presupposto dell'esistenza – esclusa, come esaminato
– di un negozio di affitto di fondo agricolo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal Sig. Parte_1
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.12930/2021, reso dal Tribunale di Roma il 7 –
9.7.2021, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
- condanna, infine, il Sig. al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Controparte_1
del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 3.600,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 17 settembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 17.9.2025, aperto il verbale alle ore 10,32, sono presenti per l'opposta l'Avvocata
Clelia Auricino e l'Avvocata Chiara Catalani le quali si riportano alle note conclusive depositate ed alle conclusioni rassegnate in atti, insistendo nella richiesta di accoglimento delle stesse.
Nessuno è comparso per parte opponente.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,23
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 66108/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
66108/2021, tra il Sig. titolare dell'omonima ditta individuale (Avvocato Alberto Santigli ed Parte_1
Avvocato Fabio Della Longa);
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (Avvocata Clelia Aulicino ed Avvocata Chiara Catalani);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 17.9.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Vertendo la presente controversia in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va, anzitutto,
richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento,
secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ.,
15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
2. Nel caso in esame, la fonte delle obbligazioni è costituita dall'accordo del 20.12.2019, indicato come vendita di erbe per il pascolo (doc.3 del fascicolo dell'opposta in sede di opposizione).
Al riguardo, l'opponente deduce la nullità del contratto ex art.1344 c.c. per illiceità della causa,
attesa l'avvenuta stipulazione al fine di eludere l'applicazione di norme imperative, rappresentate dalle disposizioni della legge n.203/1982, qualificate come inderogabili dall'art.58 della medesima legge.
Afferma, infatti, il Sig. che il negozio in esame dissimulerebbe, in realtà, un affitto Parte_1
agrario, disciplinato dalla richiamata legge n.203/1982.
In proposito, va ricordato che la vendita di erbe (cosiddetto “pascipascolo”) ha ad oggetto è il trasferimento delle erbe prodotte dal fondo considerate come bene da questo distinte, per un canone commisurato alla quantità di queste utilizzabili in relazione al numero degli animali introdotti nel fondo per un certo periodo di tempo, mentre oggetto dell'affitto agrario è il diretto godimento del fondo a fini produttivi da parte del concessionario che lo detiene, senza limitazioni di sorta e per un corrispettivo che prescinde dalla quantità di erba prodotta (cfr. Cass. civ., 2.3.2007, n.4958). In particolare, ai fini della qualificazione di un contratto come di affitto agrario e non di vendita di erbe, è necessaria la ricorrenza degli elementi essenziali del tipo contrattuale, vale a dire la durata ultrannuale e l'uso esorbitante la semplice raccolta dell'erba (cfr. Cass. civ., ord. 10.4.2024,
n.9725).
3. Nel corso dell'istruttoria, peraltro, non solo il Sig. non ha provato la propria qualità di Parte_1
coltivatore diretto del fondo – e, quindi, di cessionario del godimento dello stesso – ma è stato dimostrato come la coltivazione del terreno avvenisse, in realtà, ad opera dell'opposta.
Il teste Sig. escusso all'udienza del 27.9.2023, ha dichiarato di aver provveduto, dal Testimone_1
2005 al 2020 – anche con l'ausilio del padre e del fratello – alle lavorazioni sui terreni della
[...]
sulla base delle indicazioni dell'agronomo di quest'ultima, Controparte_1
il Dottor e che, tra il 2016 ed il 2020, veniva retribuito dall'opposta. Lo stesso teste Persona_1
ha altresì affermato di aver ritirato, nel periodo dal 2016 al 2020, i prodotti per la coltivazione, su incarico della di essere proprietario dei mezzi e Controparte_1
delle attrezzature per la raccolta meccanica delle erbe e che l'opponente, tra il 2016 ed il 2020,
aveva richiesto al teste medesimo di provvedere a tale raccolta meccanica su alcuni terreni dell'opposta. Il Sig. ha dichiarato, inoltre, di non aver mai visto il Sig. lavorare sui Tes_1 Parte_1
fondi dell'opposta.
Il teste Sig. sentito all'udienza del 15.5.2024, ha confermato che i prodotti per la Testimone_2
coltivazione venivano acquistati e pagati direttamente dalla Controparte_1
o dall'agronomo della stessa e che il ritiro di tali prodotti, tra il 2016 ed il 2020,
[...]
avveniva ad opera del Sig. o del Sig. Testimone_1 Parte_2
Sempre all'udienza del 15.5.2024, la teste Sig.ra ha dichiarato di aver ricevuto dal Testimone_3
Dottor negli anni 2017, 2018 e 2019, gli ordini per la semina dell'erbaio dei terreni Persona_1
di proprietà dell'opposta.
4. Da quanto fin qui esposto emerge con chiarezza l'estraneità del Sig. all'attività di Parte_1
coltivazione e, quindi, l'inapplicabilità della normativa di tutela del coltivatore diretto. 4a. Ne deriva ulteriormente la validità del contratto stipulato, non risultando lo stesso concluso come strumento per eludere l'applicazione di norme imperative.
5. Sotto il profilo dell'adempimento dell'opponente, quest'ultimo non ha in alcun modo dimostrato di aver adempiuto la propria obbligazione di pagamento ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempimento.
6. Ne deriva la debenza delle somme pretese dalla Controparte_1
con conseguenti rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Deve rigettarsi, poi, la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente e diretta alla restituzione di quanto corrisposto sulla base del contratto del 20.12.2019. Il presupposto di tale richiesta, infatti, risiede nell'asserita nullità dell'accordo, che, come esaminato, non si configura,
risultando il negozio di vendita di erbe perfettamente valido.
8. Parimenti, va respinta l'altra domanda riconvenzionale avanzata dal Sig. per il Parte_1
riconoscimento di un rapporto di affitto di fondo agricolo. E' evidente che la validità dell'accordo del 20.12.2019, quale contratto di vendita, di erbe esclude la qualificazione dello stesso come affitto agrario.
9. Va, infine, rigettata la richiesta di nomina, ai sensi dell'art.1473 c.c., di un terzo per la determinazione del corrispettivo, fondata sul presupposto dell'esistenza – esclusa, come esaminato
– di un negozio di affitto di fondo agricolo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal Sig. Parte_1
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.12930/2021, reso dal Tribunale di Roma il 7 –
9.7.2021, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
- condanna, infine, il Sig. al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Controparte_1
del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 3.600,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 17 settembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò