Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/06/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 5367/2024
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5367/2024 Ruolo Generale promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CAPOANO
Appalto: altre ipotesi PIETRO per procura in atti;
ex art. 1655 e ss. cc ATTORE-OPPONENTE
(ivi compresa l'azione contro ex 1669 cc)
(P.IVA. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
VALSECCHI LODOVICO per procura in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
In punto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)
CONCLUSIONI
Dell'attore-opponente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile
declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: 1) in via
preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare l'incompetenza
territoriale dell'adito Tribunale di Bergamo, in favore del Tribunale di
Milano, in ragione di quanto convenzionalmente previsto e disciplinato
dagli art. 24 di ciascun contratto di sub-appalto sottoscritti dalle parti e,
conseguentemente, revocare l'opposto decreto ingiuntivo in quanto
invalido e/o o nullo;
2) in mero subordine e nel merito, accertare e dichiarare la
risoluzione dei contratti di sub-appalto inter partes stipulati, per fatto e
colpa della odierna opponente, nonché l'insussistenza della creditoria ex
adverso ingiunta e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del D.I. opposto e
per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo n. 1879/2024, emesso in data
15.07.2024 dal Tribunale di Bergamo (RG n. 3633/2024).
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del costituito
difensore che se ne dichiara antistatario (ex art. 93 cpc)”.
Della convenuta opposta
“reietta ogni e contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PREGIUDIZIALE: rigettarsi per tutte le ragioni esposte in
narrativa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Parte_1
e, per l'effetto, confermarsi la competenza dell'intestato
[...]
Tribunale; - 3 -
IN VIA PRELIMINARE: rilevato che l'opposizione proposta da
non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, Parte_1
concedersi ai sensi e per gli effetti dell'art.648 c.p.c. la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n.1879/2024 emesso dal
Giudice dell'intestato Tribunale, dott.ssa Maria Carla Daga, in data 15
luglio 2024;
IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi l'opposizione proposta da
in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le Parte_1
ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto di ciò, confermarsi il decreto
ingiuntivo telematico n.1879/2024 emesso dal Giudice dell'intestato
Tribunale, dott.ssa Maria Carla Daga, in data 15 luglio 2024;
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente dedurre e/o
produrre nel rispetto dei termini ex art.171 ter c.p.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria integrale di spese, competenze ed
onorari anche del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25 settembre
2024 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo, emesso dall'Intestato Tribunale, in favore di Controparte_1
per il complessivo importo di euro 1.061.932,41, oltre interessi e
[...]
spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto di fatture emesse per interventi antisismici e di efficienza energetica, soggetti alla disciplina del - 4 -
c.d. Superbonus 110 di cui alla legge n. 77/2020, eseguiti in forza di 16
contratti di subappalto presso svariati cantieri.
A fondamento della propria opposizione, ha Parte_1
eccepito in via pregiudiziale di rito l'incompetenza territoriale del Tribunale
di Bergamo in favore del Tribunale di Milano, in forza dell'art. 24 dei contratti di subappalto;
nel merito ha contestato sia in fatto che in diritto la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Costituendosi in giudizio, ha contestato sia Controparte_1
in fatto che in diritto le avverse allegazioni ed eccezioni, facendo rilevare la nullità per violazione dell'art. 1341 c.c. delle clausole contrattuali che prevedono la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Milano, in quanto non specificamente approvate per iscritto.
La causa, istruita preliminarmente con l'assunzione della prova testimoniale dedotta ai fini della valutazione dell'eccezione di incompetenza territoriale, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in via pregiudiziale di rito da è fondata e merita, pertanto, Parte_1
accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente rilevato che l'art. 24 dei contratti di subappalto
(cfr. doc. 2 di parte opponente) stabilisce che “per ogni insorgenda - 5 -
controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione
del presente Contratto, le parti convengono la competenza, in via esclusiva,
del Tribunale di Milano”.
Trattasi, dunque, di clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.
che non è stata specificamente approvata per iscritto da Controparte_1
[...]
Risulta, dunque dirimente stabilire se i contratti di subappalto in cui la stessa è stata inserita siano da ricondurre allo schema dei contratti per adesione – come sostenuto dall'opposta – o meno.
In argomento, si rammenta che la necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione,
mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione (cfr.
Cass. 9738/2020; Cass. 4531/2023).
Ferme le superiori considerazioni, è incontestato in causa ed in ogni caso è emerso testimonialmente che i contratti di subappalto sottoscritti tra le parti sono originati dalla proposta contrattuale di Parte_1
fondata su moduli standardizzati dalla stessa unilateralmente predisposti,
potenzialmente applicabili ad una serie indeterminata di rapporti.
L'istruttoria svolta ha, tuttavia, consentito di accertare come nel - 6 -
caso concreto non vi sia stata una mera adesione da parte dell'odierna opposta alla proposta pervenuta dal , che per contro è stata Parte_1
discussa in appositi incontri.
In tale senso si richiamano:
- la pec datata 27 marzo 2023, con cui ha Controparte_1
inviato il contratto di subappalto relativo al cantiere di Carugate, precisando di “aver provveduto, sulla bozza da Voi inviataci, ad inserire delle
cancellazioni, modifiche e/o integrazioni necessarie ai seguenti paragrafi: -
premesse: articolo 3; - art. 4 determinazione del corrispettivo e
pagamento; - art. 7 termine d'esecuzione e di consegna;
- art. 17
assicurazioni punto 3; - art. 20 risoluzione contratto – collegamento
negoziale”, e facendo presente che “ogni contratto, come l'allegato, sarà
modificato in base agli accordi intercorsi durante i nostri vari incontri,
riferimento all'incontro di giovedì 23/03/2023 presso i Vs. uffici di Monza
(cfr. doc. 27 di parte opponente);
- la conferma di tale mail, così come dell'incontro di Monza, da parte di impiegata presso ai tempi di causa;
Tes_1 CP_1
- le dichiarazioni rese dal teste - responsabile Testimone_2
operativo di – secondo cui “nella bozza contrattuale Parte_1
standard il foro competente è sempre stato Verbania;
aveva CP_1
invece proposto Bergamo, e quindi noi abbiamo riproposto Milano, e
[...]
ha convenuto su Milano”, aggiungendo che “la bozza standard di CP_1 - 7 -
contratto faceva riferimento a Verbania, quindi mi sembra strano che sia
poi stato indicato Milano senza che a monte non se ne sia mai discusso con
la controparte”;
- le dichiarazioni rese dal teste - al tempo dei Testimone_3
fatti di causa consulente di – secondo cui “nelle prime Parte_1
occasioni in cui sono stati firmati i primi contratti era stato espressamente
proposto di individuare come foro competente quello di Milano in quanto
neutrale rispetto alle sedi delle due società, rispettivamente Bergamo e
Verbania. Ricordo che nella persona di dopo CP_1 Tes_4
aver letto nella bozza contrattuale che il foro competente fosse Verbania
aveva proposto Bergamo, in quanto coincideva con la sua sede legale, ed a
questo punto l'amministratore del aveva proposto di mettere Parte_1
Milano. Non so poi concretamente cosa sia stato fatto”;
Alla luce di quanto sin qui esposto, non può dunque porsi in dubbio che le parti abbiano effettivamente discusso in ordine al contenuto delle bozze contrattuali predisposte dal , e che il modulo Parte_1
standard sia stato modificato a seguito delle trattative precontrattuali. Ne
consegue, la non necessità dell'apposita sottoscrizione della clausola compromissoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c..
Conseguentemente, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da merita accoglimento ed il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto deve essere revocato. - 8 -
Stante la mancata adesione di all'eccezione Controparte_1
di incompetenza territoriale sollevata da , le spese di lite Parte_1
seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo,
assumendo a riferimento lo scaglione per le cause di valore compreso tra euro 1.000.001,00 ed euro 2.000.000,00, secondo i valori minimi tenuto conto della marginalità dell'attività difensiva svolta in ragione dell'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo in favore del Tribunale di Milano;
2. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. ai sensi dell'art. 50 c.p.c., assegna termine di tre mesi per la riassunzione del processo innanzi al Tribunale di Milano;
4. condanna a rimborsare le spese di lite a Controparte_1
favore di liquidandone l'ammontare in complessivi Parte_1
euro 4.971,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 ed euro
870,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. dispone la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. - 9 -
Così deciso in Bergamo, il giorno 9 giugno 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)