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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia promossa ai sensi degli artt. 473.bis 11 ss e 29 c.p.c. iscritta al n. 7017 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024, da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Treviso, via G. D'Annunzio n. 4, presso lo Studio dell'avv. Tanja Maria Bigaran (pec
, la quale lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al Email_1 ricorso introduttivo;
- ricorrente -
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Venezia – Controparte_1 C.F._2
Mestre (VE), Corso del Popolo n. 67, presso lo Studio dell'avv. Claudio Beltrame (pec:
il quale la rappresenta e difende come da procura allegata Email_2 telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del sostituto procuratore dott. CP_2
- intervenuto per legge -
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ si chiede che l'Ill.mo Tribunale, ogni avversaria e/o contraria domanda, eccezione ed istanza rigettate, tenuto conto delle sopravvenute circostanze esposte in atti, Voglia parzialmente modificare le
1 statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 187/2023 del Tribunale di Venezia, emessa in data 19.01.2023 e pubblicata in data 25.01.2023, R.G. n. 1438/2022, e così disporre: nel merito:
1) in via principale: la revoca in toto e/o comunque dichiarare non più dovuto, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'assegno divorzile dovuto dal SI. in favore della ex moglie SI.ra Parte_1 CP_1
[...]
2) in subordine: la riduzione dell'assegno divorzile dovuto dal SI. in favore della ex moglie Parte_1 SI.ra nella misura che sarà ritenuta congrua in rapporto alle accertate condizioni economiche delle Controparte_1 parti alla luce di tutto quanto in atti esposto con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
In via istruttoria: si richiamano tutti i documenti sino ad ora depositati e si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 473 bis.17 cpc del 19.07.2024.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite interamente rifusi”;
Per la parte resistente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Venezia rigettare la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta nei confronti della Sig.ra e per l'effetto condannare il Sig. al CP_1 Parte_1 pagamento delle spese, competenze e onorari di causa”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.04.2024, il SInor ha chiesto la Parte_1 revisione ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c. della sentenza n. 187/23 pronunciata da questo Tribunale in data 19.01.2023, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la SI , emessa su domanda congiunta dei coniugi, al fine di vedere Controparte_1 revocato o comunque ridotto l'assegno divorzile ivi stabilito a proprio carico in favore della moglie e stabilito in € 520 mensili rivalutabili.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto di essere padre, con la nuova compagna, SI.ra dei figli , nato a [...], il [...], e , nata a Controparte_3 Per_1 Per_2
Venezia, il 24.12.2023 e, quindi, in data successiva alla pronuncia della suindicata sentenza di divorzio.
I nuovi bisogni familiari avevano determinato un peggioramento delle proprie condizioni economiche tali da giustificare l'odierna domanda di revoca o, comunque, di riduzione dell'assegno in favore della SI . CP_1
Quanto alle condizioni economiche dei SI.ri al tempo della cessazione degli Parte_2 CP_1 effetti civili del matrimonio concordatario, ha precisato che la loro relazione affettiva era venuta meno oramai da diversi anni.
2 Invero, già con decreto n. 11969/2020 il Tribunale di Venezia ha omologato il 24.09.2020 la separazione consensuale dei coniugi, cui ha fatto seguito la sentenza di divorzio in data 19.01.2023.
Al momento della pronuncia di tale ultimo provvedimento giurisdizionale la SI.ra , già CP_1 purtroppo afflitta da una grave malattia, la sclerosi multipla, risultava disoccupata mentre l'odierno ricorrente prestava già servizio come agente di polizia presso la Questura di Venezia, Ufficio
Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, percependo un reddito mensile netto di circa €
2.400,00 (importo calcolato considerate anche tredicesima e quattordicesima - doc. 04, doc. 05 e doc. 06).
Tale somma era già onerata, oltre a quanto dovuto a titolo di assegno divorzile per la SI.ra
, della corresponsione di: CP_1
- € 304,00 quale rata di un prestito contratto con IBL Banca Spa;
- € 303,00 quale rata della cessione del quinto in favore di IBL Banca Spa;
somme entrambe direttamente trattenute dalla busta paga dell'odierno ricorrente (doc. 07), oltre ad
€ 100,50 quale cambiale mensile per un prestito contratto con AG (doc. 31).
Tali finanziamenti, richiesti nel 2013 e nel 2014, poi rinegoziati nel 2018, furono contratti dal SI.
inizialmente per sostenere l'avvio di un'attività lavorativa da parte della convenuta e Parte_1 successivamente per sanare i debiti da quest'ultima nel tempo contratti.
Il ricorrente ha, poi, precisato di avere sempre adempiuto alle statuizioni economiche di cui all'indicata pronuncia, regolarmente corrispondendo l'assegno divorzile alla sua ex moglie.
Tuttavia, da ultimo, tale onere, in considerazione del SInificativo peggioramento delle condizioni economiche del SI. , non era più sostenibile. Parte_1
Nel 2023, a fronte di un reddito sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente, vi è stato un aumento di € 114,00 mensili dell'importo trattenuto dalla busta paga dell'odierno ricorrente in ragione dei suindicati finanziamenti.
Più precisamente, la rata relativa alla cessione del quinto è passata da € 303,00 a € 361,00 mensili a partire da febbraio 2023, mentre quella del prestito bancario è aumentata da € 304,00 a € 360,00 mensili a partire da marzo 2023 (doc. 08, doc. 09 e doc. 10).
Inoltre, la compagna dell'odierno ricorrente è attualmente disoccupata in quanto, a seguito della liquidazione giudiziale di dichiarata con sentenza n. 11/2024 in data 30 Controparte_4 gennaio 2024 dal Tribunale di Venezia, il Curatore, dott.ssa ha risolto il rapporto di lavoro CP_5
a tempo indeterminato della SI.ra (iniziato ancora nel 2012) “per giustificato motivo CP_3 oggettivo per cessazione totale dell'attività imprenditoriale” (doc. 12).
In questo difficile momento, il ricorrente e la compagna erano talvolta costretti loro malgrado ad accettare l'aiuto economico di parenti che a loro volta hanno diverse difficoltà.
3 Considerevoli sono difatti gli esborsi mensili che gli stessi si trovano a dover affrontare tra i quali:
• € 620,00 mensili quale rata del mutuo dell'appartamento in cui vivono di proprietà esclusiva della SI.ra (doc. 13); CP_3
• € 280,00 mensili per le utenze domestiche (gas, immondizie, acqua, elettricità - doc. 14, doc. 15, doc. 16, doc. 17);
• € 70,00 mensili per le spese condominiali (doc. 18);
• € 45,00 mensili per la polizza assicurativa responsabilità civile della vita privata (doc. 19);
• € 920,00 mensili per far fronte alle primarie eSIenze dei piccoli e;
Per_1 Per_2
• € 167,25 mensili quale importo residuo della retta dell'asilo pubblico frequentato dal figlio detratto il contributo per l'asilo percepito a cui si aggiungono € 103,95 per la quota di Per_1 iscrizione annuale ed assicurazione (doc. 20 e doc. 21);a cui si aggiungono quelle per la spesa e la cura della persona.
Sul ricorrente gravano mensilmente, oltre ai finanziamenti di cui sopra (doc 07 e doc 31) altresì proprie spese personali tra cui:
• € 60,00 mensili per l'assicurazione della macchina (doc. 22);
• € 28,00 mensili per il bollo della macchina (doc. 23);
• € 180,00 mensili per la benzina;
• € 31,00 mensili per l'utenza telefonica (doc. 24);
• € 30,00 mensili per la rottamazione delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate (doc. 25).
Ha, ulteriormente precisato che, già prima della perdita del lavoro della SI.ra la stessa ed il CP_3 SI. facevano fatica nell'ultimo anno a sostenere le spese correnti tanto da aver più volte Parte_1 dovuto richiedere la rateizzazione di alcune bollette delle utenze di casa (doc. 26).
In tale situazione, il SI. non dispone, ad oggi, di alcun risparmio, come comprovato Parte_1 dagli estratti conto degli ultimi tre anni dell'unico conto corrente intestato al ricorrente acceso presso CheBanca! Spa (doc. 27, doc. 28 e doc 29).
Il ricorrente non ha alcuna proprietà immobiliare ed è intestatario di una Volkswagen Passat del
2018 (doc. 30).
Quanto alla situazione della SI , non era dato sapere se la stessa avesse nel frattempo CP_1 trovato un'attività lavorativa o se si sia comunque attivata per reperirla e se in generale vi sia stato un miglioramento delle sue condizioni economiche e patrimoniali.
***
Si è costituita la SI , opponendosi all'accoglimento del ricorso. Controparte_1
In primo luogo, ha rilevato che la sentenza di divorzio ha accolto le richieste congiunte avanzate all'epoca dai coniugi, con la conseguenza che l'importo dell'assegno di mantenimento (€ 520,00)
4 non rappresenta una somma ritenuta equa dall'autorità giudiziaria in ragione delle condizioni economiche delle parti al momento della separazione, ma rappresenta semplicemente un accordo tra le stesse;
in forza di ciò, ha sostenuto che una diminuzione di reddito della parte obbligata al mantenimento non comporta necessariamente e automaticamente la riduzione dell'assegno di mantenimento, frutto di un accordo delle parti.
In ogni caso, attualmente il reddito netto del Sig. ammonta a circa € 2.400,00 mensili. Parte_1
Detta somma detratto l'importo dell'assegno di mantenimento (€ 520,00 mensili – che rappresentano l'unica forma di sostentamento della resistente) rimane comunque pari al quadruplo della somma con cui vive la Sig.ra (2.400,00 – 520,00 = 1.880,00) la quale conservava il CP_1 diritto a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per la quale l'eventuale perdita reddituale del coniuge obbligato al versamento del sussidio di mantenimento, non è in grado di attenuare detto obbligo, qualora esso rimanga compatibile con la residua capacità economica dell'obbligato stesso (Cass.
Civ., Sez. I, 18 febbraio 2009, n. 3916).
Quanto alla propria capacità lavorativa, ha dedotto che in virtù della sua età e dell'assenza prolungata dal mercato del lavoro, rientra in quella fascia di disoccupati per i quali il reinserimento nel mondo del lavoro appare più complicato;
inoltre, ha confermato di soffrire da tempo di sclerosi multipla, malattia che, di per se stessa, rende gravemente invalidante la ricerca di un lavoro.
***
Depositate le memorie di cui all'art. 473bis.17. c.p.c. e sentiti i coniugi alla prima udienza, la causa
è stata istruita con l'acquisizione di ulteriore documentazione inerente alla condizione economico
– reddituale delle parti.
All'ultima udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
***
Il ricorso può trovare parziale accoglimento nei termini e per motivazioni qui di seguito esplicitati.
Come noto, la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus" (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17618 del
18/07/2013 e, anche di recente Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4170 del 15/02/2024) e ciò anche se
è stata resa in recepimento degli accordi intercorsi tra le parti.
In tema di separazione, ad esempio, la giurisprudenza di legittimità ha dedotto che, qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, il giudice procede alla richiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della suddetta separazione e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti,
5 risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti (Cass. civ., sez. 1 - , Sentenza n. 19605 del 30/09/2016).
Se è poi vero che l'eventuale perdita reddituale del coniuge obbligato al versamento del sussidio di mantenimento non è in grado di attenuare detto obbligo, qualora esso rimanga compatibile con la residua capacità economica dell'obbligato stesso (Cass. Civ., Sez. I, 18 febbraio 2009, n. 3916 richiamata dalla resistente e, ancor prima, Sez. 1, Sentenza n. 13666 del 07/12/1999), nella fattispecie in esame il ricorrente ha allegato e provato un rilevante peggioramento della propria condizione economica, tale da rendere insostenibile il mantenimento dell'obbligo assunto in sede divorzile in favore dell'ex coniuge.
In primo luogo, pacifica e documentata è la nascita della figlia un anno dopo rispetto Per_2 all'epoca della conclusione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio è Per_2 nata in data [...] e la sentenza è stata pronunciata in data 19.01.2023 su conclusioni congiunte delle parti del precedente 5.12.2022: v. sentenza n. 187/23, allegata quale doc. 3 al ricorso).
Altrettanto documentate sono le sopravvenute difficoltà lavorative della nuova compagna del SInor a seguito della liquidazione giudiziale della società datrice di lavoro con sentenza Parte_1
n. 11/2024 di questo stesso Tribunale (successiva, dunque, alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) con conseguente licenziamento della SI per giustificato motivo CP_3 oggettivo (v. docc. 12 fascicolo di parte ricorrente). Tenuto conto che la quest'ultima è anche gravata da rata di € 620 mensili relativa al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione in cui vive con il SInor (doc. 13) e dei conseguenti oneri, deve ritenersi che in questo momento Parte_1 riesca a contribuire in modo limitato al mantenimento dei due figli nati dalla relazione con il ricorrente (parte ricorrente ha anche documentato trattamento Naspi percepito dalla SI CP_3 già dall'aprile 2024 l'indennità percepita era di circa € 1.000 mensili con importi a decrescere: v. docc. 48 e 49).
Il SInor ha anche documentato l'aumento di € 114 mensili complessivi delle rate dei Parte_1 finanziamenti contratti, rispetto ai quali la resistente non ha contestato che erano stati accesi per sostenere un'attività lavorativa della SI e per sanare debiti da quest'ultima nel tempo CP_1 contratti (v. pag. 3 del ricorso).
E, quindi, detratti dalla retribuzione mensile di € 2.400 mensili, gli esborsi per i finanziamenti pari a complessivi € 821,5 e l'attuale assegno divorzile per la moglie di € 520, rimane a disposizione un netto mensile di circa € 1.000 mensili con cui deve far fronte in via sostanzialmente esclusiva ai bisogni di una famiglia di quattro persone, che vive in un immobile gravato da mutuo con rateo di
€ 620 mensili.
In considerazione di ciò, pur ritenuto che le gravissime condizioni di salute in cui versa la SI
6 , tali da ridurre grandemente anche la sua capacità lavorativa (v. da ultimo dichiarazione CP_1 dei redditi 2023 da cui risulta un reddito imponibile di € 6.792 annui) non consentano la revoca integrale dell'assegno divorzile in favore della stessa, appare equo e congruo disporre la riduzione di tale assegno ad € 350 mensili rivalutabili, rispetto alla maggior somma di € 520 stabilita in sede di separazione.
La riduzione decorre dal deposito del ricorso introduttivo secondo i principi generali in materia (v. anche di recente Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5170 del 27/02/2024).
La soccombenza reciproca delle parti giustifica, infine, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo,
a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 187/23 del 19.01.2023, ridetermina - con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso introduttivo – l'assegno divorzile posto a carico del SInor in € 350 Parte_1 mensili, soggetti a rivalutazione annuale Istat, da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese alla SI
, a mezzo bonifico bancario o altro mezzo equipollente purché sia garantita la Controparte_1 tracciabilità del versamento.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia in data 16.01.2025 nella camera di conSIlio della seconda sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Tania Vettore
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia promossa ai sensi degli artt. 473.bis 11 ss e 29 c.p.c. iscritta al n. 7017 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024, da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Treviso, via G. D'Annunzio n. 4, presso lo Studio dell'avv. Tanja Maria Bigaran (pec
, la quale lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al Email_1 ricorso introduttivo;
- ricorrente -
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Venezia – Controparte_1 C.F._2
Mestre (VE), Corso del Popolo n. 67, presso lo Studio dell'avv. Claudio Beltrame (pec:
il quale la rappresenta e difende come da procura allegata Email_2 telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del sostituto procuratore dott. CP_2
- intervenuto per legge -
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ si chiede che l'Ill.mo Tribunale, ogni avversaria e/o contraria domanda, eccezione ed istanza rigettate, tenuto conto delle sopravvenute circostanze esposte in atti, Voglia parzialmente modificare le
1 statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 187/2023 del Tribunale di Venezia, emessa in data 19.01.2023 e pubblicata in data 25.01.2023, R.G. n. 1438/2022, e così disporre: nel merito:
1) in via principale: la revoca in toto e/o comunque dichiarare non più dovuto, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'assegno divorzile dovuto dal SI. in favore della ex moglie SI.ra Parte_1 CP_1
[...]
2) in subordine: la riduzione dell'assegno divorzile dovuto dal SI. in favore della ex moglie Parte_1 SI.ra nella misura che sarà ritenuta congrua in rapporto alle accertate condizioni economiche delle Controparte_1 parti alla luce di tutto quanto in atti esposto con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
In via istruttoria: si richiamano tutti i documenti sino ad ora depositati e si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 473 bis.17 cpc del 19.07.2024.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite interamente rifusi”;
Per la parte resistente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Venezia rigettare la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta nei confronti della Sig.ra e per l'effetto condannare il Sig. al CP_1 Parte_1 pagamento delle spese, competenze e onorari di causa”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.04.2024, il SInor ha chiesto la Parte_1 revisione ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c. della sentenza n. 187/23 pronunciata da questo Tribunale in data 19.01.2023, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la SI , emessa su domanda congiunta dei coniugi, al fine di vedere Controparte_1 revocato o comunque ridotto l'assegno divorzile ivi stabilito a proprio carico in favore della moglie e stabilito in € 520 mensili rivalutabili.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto di essere padre, con la nuova compagna, SI.ra dei figli , nato a [...], il [...], e , nata a Controparte_3 Per_1 Per_2
Venezia, il 24.12.2023 e, quindi, in data successiva alla pronuncia della suindicata sentenza di divorzio.
I nuovi bisogni familiari avevano determinato un peggioramento delle proprie condizioni economiche tali da giustificare l'odierna domanda di revoca o, comunque, di riduzione dell'assegno in favore della SI . CP_1
Quanto alle condizioni economiche dei SI.ri al tempo della cessazione degli Parte_2 CP_1 effetti civili del matrimonio concordatario, ha precisato che la loro relazione affettiva era venuta meno oramai da diversi anni.
2 Invero, già con decreto n. 11969/2020 il Tribunale di Venezia ha omologato il 24.09.2020 la separazione consensuale dei coniugi, cui ha fatto seguito la sentenza di divorzio in data 19.01.2023.
Al momento della pronuncia di tale ultimo provvedimento giurisdizionale la SI.ra , già CP_1 purtroppo afflitta da una grave malattia, la sclerosi multipla, risultava disoccupata mentre l'odierno ricorrente prestava già servizio come agente di polizia presso la Questura di Venezia, Ufficio
Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, percependo un reddito mensile netto di circa €
2.400,00 (importo calcolato considerate anche tredicesima e quattordicesima - doc. 04, doc. 05 e doc. 06).
Tale somma era già onerata, oltre a quanto dovuto a titolo di assegno divorzile per la SI.ra
, della corresponsione di: CP_1
- € 304,00 quale rata di un prestito contratto con IBL Banca Spa;
- € 303,00 quale rata della cessione del quinto in favore di IBL Banca Spa;
somme entrambe direttamente trattenute dalla busta paga dell'odierno ricorrente (doc. 07), oltre ad
€ 100,50 quale cambiale mensile per un prestito contratto con AG (doc. 31).
Tali finanziamenti, richiesti nel 2013 e nel 2014, poi rinegoziati nel 2018, furono contratti dal SI.
inizialmente per sostenere l'avvio di un'attività lavorativa da parte della convenuta e Parte_1 successivamente per sanare i debiti da quest'ultima nel tempo contratti.
Il ricorrente ha, poi, precisato di avere sempre adempiuto alle statuizioni economiche di cui all'indicata pronuncia, regolarmente corrispondendo l'assegno divorzile alla sua ex moglie.
Tuttavia, da ultimo, tale onere, in considerazione del SInificativo peggioramento delle condizioni economiche del SI. , non era più sostenibile. Parte_1
Nel 2023, a fronte di un reddito sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente, vi è stato un aumento di € 114,00 mensili dell'importo trattenuto dalla busta paga dell'odierno ricorrente in ragione dei suindicati finanziamenti.
Più precisamente, la rata relativa alla cessione del quinto è passata da € 303,00 a € 361,00 mensili a partire da febbraio 2023, mentre quella del prestito bancario è aumentata da € 304,00 a € 360,00 mensili a partire da marzo 2023 (doc. 08, doc. 09 e doc. 10).
Inoltre, la compagna dell'odierno ricorrente è attualmente disoccupata in quanto, a seguito della liquidazione giudiziale di dichiarata con sentenza n. 11/2024 in data 30 Controparte_4 gennaio 2024 dal Tribunale di Venezia, il Curatore, dott.ssa ha risolto il rapporto di lavoro CP_5
a tempo indeterminato della SI.ra (iniziato ancora nel 2012) “per giustificato motivo CP_3 oggettivo per cessazione totale dell'attività imprenditoriale” (doc. 12).
In questo difficile momento, il ricorrente e la compagna erano talvolta costretti loro malgrado ad accettare l'aiuto economico di parenti che a loro volta hanno diverse difficoltà.
3 Considerevoli sono difatti gli esborsi mensili che gli stessi si trovano a dover affrontare tra i quali:
• € 620,00 mensili quale rata del mutuo dell'appartamento in cui vivono di proprietà esclusiva della SI.ra (doc. 13); CP_3
• € 280,00 mensili per le utenze domestiche (gas, immondizie, acqua, elettricità - doc. 14, doc. 15, doc. 16, doc. 17);
• € 70,00 mensili per le spese condominiali (doc. 18);
• € 45,00 mensili per la polizza assicurativa responsabilità civile della vita privata (doc. 19);
• € 920,00 mensili per far fronte alle primarie eSIenze dei piccoli e;
Per_1 Per_2
• € 167,25 mensili quale importo residuo della retta dell'asilo pubblico frequentato dal figlio detratto il contributo per l'asilo percepito a cui si aggiungono € 103,95 per la quota di Per_1 iscrizione annuale ed assicurazione (doc. 20 e doc. 21);a cui si aggiungono quelle per la spesa e la cura della persona.
Sul ricorrente gravano mensilmente, oltre ai finanziamenti di cui sopra (doc 07 e doc 31) altresì proprie spese personali tra cui:
• € 60,00 mensili per l'assicurazione della macchina (doc. 22);
• € 28,00 mensili per il bollo della macchina (doc. 23);
• € 180,00 mensili per la benzina;
• € 31,00 mensili per l'utenza telefonica (doc. 24);
• € 30,00 mensili per la rottamazione delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate (doc. 25).
Ha, ulteriormente precisato che, già prima della perdita del lavoro della SI.ra la stessa ed il CP_3 SI. facevano fatica nell'ultimo anno a sostenere le spese correnti tanto da aver più volte Parte_1 dovuto richiedere la rateizzazione di alcune bollette delle utenze di casa (doc. 26).
In tale situazione, il SI. non dispone, ad oggi, di alcun risparmio, come comprovato Parte_1 dagli estratti conto degli ultimi tre anni dell'unico conto corrente intestato al ricorrente acceso presso CheBanca! Spa (doc. 27, doc. 28 e doc 29).
Il ricorrente non ha alcuna proprietà immobiliare ed è intestatario di una Volkswagen Passat del
2018 (doc. 30).
Quanto alla situazione della SI , non era dato sapere se la stessa avesse nel frattempo CP_1 trovato un'attività lavorativa o se si sia comunque attivata per reperirla e se in generale vi sia stato un miglioramento delle sue condizioni economiche e patrimoniali.
***
Si è costituita la SI , opponendosi all'accoglimento del ricorso. Controparte_1
In primo luogo, ha rilevato che la sentenza di divorzio ha accolto le richieste congiunte avanzate all'epoca dai coniugi, con la conseguenza che l'importo dell'assegno di mantenimento (€ 520,00)
4 non rappresenta una somma ritenuta equa dall'autorità giudiziaria in ragione delle condizioni economiche delle parti al momento della separazione, ma rappresenta semplicemente un accordo tra le stesse;
in forza di ciò, ha sostenuto che una diminuzione di reddito della parte obbligata al mantenimento non comporta necessariamente e automaticamente la riduzione dell'assegno di mantenimento, frutto di un accordo delle parti.
In ogni caso, attualmente il reddito netto del Sig. ammonta a circa € 2.400,00 mensili. Parte_1
Detta somma detratto l'importo dell'assegno di mantenimento (€ 520,00 mensili – che rappresentano l'unica forma di sostentamento della resistente) rimane comunque pari al quadruplo della somma con cui vive la Sig.ra (2.400,00 – 520,00 = 1.880,00) la quale conservava il CP_1 diritto a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per la quale l'eventuale perdita reddituale del coniuge obbligato al versamento del sussidio di mantenimento, non è in grado di attenuare detto obbligo, qualora esso rimanga compatibile con la residua capacità economica dell'obbligato stesso (Cass.
Civ., Sez. I, 18 febbraio 2009, n. 3916).
Quanto alla propria capacità lavorativa, ha dedotto che in virtù della sua età e dell'assenza prolungata dal mercato del lavoro, rientra in quella fascia di disoccupati per i quali il reinserimento nel mondo del lavoro appare più complicato;
inoltre, ha confermato di soffrire da tempo di sclerosi multipla, malattia che, di per se stessa, rende gravemente invalidante la ricerca di un lavoro.
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Depositate le memorie di cui all'art. 473bis.17. c.p.c. e sentiti i coniugi alla prima udienza, la causa
è stata istruita con l'acquisizione di ulteriore documentazione inerente alla condizione economico
– reddituale delle parti.
All'ultima udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
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Il ricorso può trovare parziale accoglimento nei termini e per motivazioni qui di seguito esplicitati.
Come noto, la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus" (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17618 del
18/07/2013 e, anche di recente Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4170 del 15/02/2024) e ciò anche se
è stata resa in recepimento degli accordi intercorsi tra le parti.
In tema di separazione, ad esempio, la giurisprudenza di legittimità ha dedotto che, qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, il giudice procede alla richiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della suddetta separazione e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti,
5 risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti (Cass. civ., sez. 1 - , Sentenza n. 19605 del 30/09/2016).
Se è poi vero che l'eventuale perdita reddituale del coniuge obbligato al versamento del sussidio di mantenimento non è in grado di attenuare detto obbligo, qualora esso rimanga compatibile con la residua capacità economica dell'obbligato stesso (Cass. Civ., Sez. I, 18 febbraio 2009, n. 3916 richiamata dalla resistente e, ancor prima, Sez. 1, Sentenza n. 13666 del 07/12/1999), nella fattispecie in esame il ricorrente ha allegato e provato un rilevante peggioramento della propria condizione economica, tale da rendere insostenibile il mantenimento dell'obbligo assunto in sede divorzile in favore dell'ex coniuge.
In primo luogo, pacifica e documentata è la nascita della figlia un anno dopo rispetto Per_2 all'epoca della conclusione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio è Per_2 nata in data [...] e la sentenza è stata pronunciata in data 19.01.2023 su conclusioni congiunte delle parti del precedente 5.12.2022: v. sentenza n. 187/23, allegata quale doc. 3 al ricorso).
Altrettanto documentate sono le sopravvenute difficoltà lavorative della nuova compagna del SInor a seguito della liquidazione giudiziale della società datrice di lavoro con sentenza Parte_1
n. 11/2024 di questo stesso Tribunale (successiva, dunque, alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) con conseguente licenziamento della SI per giustificato motivo CP_3 oggettivo (v. docc. 12 fascicolo di parte ricorrente). Tenuto conto che la quest'ultima è anche gravata da rata di € 620 mensili relativa al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione in cui vive con il SInor (doc. 13) e dei conseguenti oneri, deve ritenersi che in questo momento Parte_1 riesca a contribuire in modo limitato al mantenimento dei due figli nati dalla relazione con il ricorrente (parte ricorrente ha anche documentato trattamento Naspi percepito dalla SI CP_3 già dall'aprile 2024 l'indennità percepita era di circa € 1.000 mensili con importi a decrescere: v. docc. 48 e 49).
Il SInor ha anche documentato l'aumento di € 114 mensili complessivi delle rate dei Parte_1 finanziamenti contratti, rispetto ai quali la resistente non ha contestato che erano stati accesi per sostenere un'attività lavorativa della SI e per sanare debiti da quest'ultima nel tempo CP_1 contratti (v. pag. 3 del ricorso).
E, quindi, detratti dalla retribuzione mensile di € 2.400 mensili, gli esborsi per i finanziamenti pari a complessivi € 821,5 e l'attuale assegno divorzile per la moglie di € 520, rimane a disposizione un netto mensile di circa € 1.000 mensili con cui deve far fronte in via sostanzialmente esclusiva ai bisogni di una famiglia di quattro persone, che vive in un immobile gravato da mutuo con rateo di
€ 620 mensili.
In considerazione di ciò, pur ritenuto che le gravissime condizioni di salute in cui versa la SI
6 , tali da ridurre grandemente anche la sua capacità lavorativa (v. da ultimo dichiarazione CP_1 dei redditi 2023 da cui risulta un reddito imponibile di € 6.792 annui) non consentano la revoca integrale dell'assegno divorzile in favore della stessa, appare equo e congruo disporre la riduzione di tale assegno ad € 350 mensili rivalutabili, rispetto alla maggior somma di € 520 stabilita in sede di separazione.
La riduzione decorre dal deposito del ricorso introduttivo secondo i principi generali in materia (v. anche di recente Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5170 del 27/02/2024).
La soccombenza reciproca delle parti giustifica, infine, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo,
a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 187/23 del 19.01.2023, ridetermina - con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso introduttivo – l'assegno divorzile posto a carico del SInor in € 350 Parte_1 mensili, soggetti a rivalutazione annuale Istat, da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese alla SI
, a mezzo bonifico bancario o altro mezzo equipollente purché sia garantita la Controparte_1 tracciabilità del versamento.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia in data 16.01.2025 nella camera di conSIlio della seconda sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Tania Vettore
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero
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