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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
Daniela Coinu CONSIGLIERA in esito all'udienza del giorno 4 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 292 di RACL dell'anno 2022, proposta da
nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo Parte_1 studio degli Avv.ti Giovanni Battista Luciano e Melania Delogu del foro di Sassari, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù di mandato del 20.10.2022
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato nell'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente in Cagliari ove l'Avv.
e l'Avv. Laura Furcas lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti Controparte_2 del 23.01.2023 rogito notaio in Fiumicino Per_1
RESISTENTE IN RIASUNZIONE-APPELLATO
Conclusioni:
Per il ricorrente in riassunzione-appellante: Voglia la Corte: “1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) accogliere la domanda azionata dal accertando e dichiarando lo stesso avente diritto al Parte_1 beneficio previsto dall'art. 13, comma 8, legge 257/92 e successive modifiche in quanto esposto per un periodo superiore
a dieci anni all'MI; 3) per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad CP_3 applicare al ricorrente il beneficio della rivalutazione della anzianità contributiva, con il coefficiente di 1,50, sia ai fini del diritto a pensione che ai fini della determinazione dell'importo previsto dall'art. 13, comma 8, legge 257/92 e successive modifiche, per il periodo dal 2.12.1991 al 2.10.2003 o per quello accertato in corso di causa, con conseguente ricalcolo della posizione contributiva sulla base della maggiorazione contributiva come sopra riconosciuta;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite dei tre pregressi gradi di giudizio e del presente”.
pagina 1 di 6 Per l' resistente in riassunzione-appellato: Voglia la Corte: “adottare la decisione che riterrà opportuna in CP_3 conformità al principio pronunciato dalla Corte di Cassazione. Con la compensazione delle spese tutte, quantomeno parziale”.
Motivi in fatto e in diritto
Con sentenza n. 189 del 28 dicembre 2019, la sezione distaccata di Sassari della Corte d'Appello di Cagliari, chiamata a decidere sul gravame proposto da avverso la decisione del Tribunale di Sassari Parte_1 CP_ n. 490 del 20 ottobre 2016, con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta nei confronti dell' per ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo, per esposizione all'MI, ex art. 13, comma 8, legge 257/1992 , in parziale di riforma della stessa, gli aveva riconosciuto il “diritto al beneficio di cui all'art. 13, CP_ comma 8, legge 257/1992”, condannando l' per l'effetto “ad applicare il beneficio della rivalutazione contributiva del 1,25 dal 2.12.991 al 03.10.2003, ricalcolando la sua posizione contributiva sulla base della maggiorazione riconosciuta”.
Più precisamente la Corte di Appello ha, preliminarmente, escluso la fondatezza dell'eccezione di CP_ prescrizione del diritto sollevata dall ritenuta fondata dal primo giudice, valorizzato la domanda CP_ amministrativa presentata da all il 4 luglio 2023. Pt_1
Ha poi ritenuto provata la dedotta esposizione qualificata all'MI alla luce delle testimonianze acquisite e della consulenza tecnica svolta in altro procedimento con riferimento alle medesime mansioni di elettricista manutentore di allo stesso stabilimento e allo stesso periodo, acquisita d'ufficio, che avevano Pt_1 consentito di accertare come fosse risultato esposto alle fibre di MI, dal mese di dicembre 1991, Pt_1 con esposizione qualificata quantomeno fino al mese di ottobre 2003, sul presupposto che alla cessazione definitiva dell'esposizione risalente al 2008 si fosse pervenuti attraverso un'importante processo di bonifiche del sito che aveva, verosimilmente, riportato la soglia di esposizione all'MI a percentuale non nociva entro il 2003.
E poiché la consulenza tecnica d'ufficio aveva consentito di accertare un'esposizione qualificata all'MI fino al 3 ottobre 2003, nel caso di doveva necessariamente “applicarsi la disciplina successiva a quella Pt_1 introdotta dall'art. 47 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326
(entrato in vigore il giorno 2 ottobre 2003), atteso che a quest'ultima data l'appellante non ricadeva in alcuna delle ipotesi che gli avrebbero consentito di fruire della precedente disciplina”, con conseguente applicazione del coefficiente di 1,25 ai fini della rivalutazione contributiva richiesta e non di 1,50, nel rispetto dei limiti del massimo della contribuzione di quarant'anni consentita, ovvero fino a raggiungere i quarant'anni.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di impugnazione, Pt_1 CP_ in relazione alla quale l pur intimato, ha scelto di non svolgere alcuna difesa.
*
La Suprema Corte, con ordinanza 27778/2022 in data 25 novembre 2022, ha ritenuto meritevoli di accoglimento i primi due motivi di ricorso, trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, con i quali veva in primo luogo dedotto “violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 132, l.n. 350/2003, Pt_1
47 d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003 e 13, comma 8, l.n. 257/1992”, lamentando la non conformità a diritto pagina 2 di 6 della pronunzia della Corte territoriale per non avere “tenuto conto delle disposizioni di cui alle norme invocate recanti specifiche eccezioni al mutamento di regime ed implicanti, nei casi indicati, la perdurante efficacia dell'originario beneficio” e, inoltre, “vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio” per non avere la corte territoriale considerato la domanda amministrativa di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'MI inoltrata CP_ all entro il 2 ottobre 2003, circostanza inclusa tra le eccezioni al nuovo regime meno favorevole dall'art. 3, comma 132, l. n. 350/2003.
Il diniego del diritto di all'originario beneficio di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 trovava, Pt_1 CP_ infatti, causa nella disconosciuta circostanza dell'invio all' della relativa domanda amministrativa entro la data del 02/10/2003, circostanza che, viceversa, rilevava quale condizione legittimante la perdurante efficacia della predetta disposizione ed era desumibile dalla sentenza.
Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, restando così assorbiti gli altri due (riferiti alla non conformità a diritto, il terzo motivo, della omessa pronunzia sulla richiesta, contenuta nell'atto di appello, di liquidazione delle spese del giudizio di primo grado da parte della corte territoriale e, il quarto motivo, della compensazione delle spese del giudizio di appello) e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione, tenuta a pronunciarsi in conformità e a provvedere in ordine alle spese anche del giudizio di legittimità. CP_ ha riassunto il giudizio con ricorso del 13 dicembre 2022, cui l' ha risposto rilevando Parte_1 che, visto il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio e la richiesta di applicazione dello stesso formulato dalla parte ricorrente in riassunzione, non poteva che prenderne atto, rilevando peraltro che sulle spese era possibile ravvisare giusti motivi per la loro compensazione, quantomeno parziale.
* dopo aver ricostituito nel ricorso in riassunzione le diverse fasi del giudizio (pagg. 1/13), ha invocato Pt_1
l'applicazione del principio secondo il quale l'aver avanzato domanda amministrativa di riconoscimento dell'esposizione ad MI (ai fini della concessione dei benefici previdenziali) all' prima del 2.10.2003 CP_4 costituiva una delle circostanze che consentivano di fruire della previgente e più favorevole disciplina dettata dall'art. 13, comma 8, legge 257/1992.
Dall'applicazione del suddetto principio derivava, quindi, che non solo aveva diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale qualificata ad MI, ma anche che detta rivalutazione dovesse essere operata applicando il coefficiente del 1,50.
Ha poi ribadito le censure mosse alla sentenza della Corte di Appello in merito alla liquidazione delle spese del primo grado e dello stesso grado di appello, formulati davanti alla Suprema Corte con i motivi III e IV, considerati “assorbiti” nei motivi I e II accolti.
In particolare, la Corte di Appello, nel riformare la sentenza impugnata, aveva del tutto omesso di pronunciarsi sulle spese del giudizio di primo grado, benchè in punto di pronuncia sulle spese legali del primo Pt_1 grado, avesse concluso affinché il Tribunale accogliesse la domanda “con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi al sottoscritto procuratore anticipante. In caso di reiezione del ricorso compensare le spese del giudizio.” e nel pagina 3 di 6 giudizio di appello affinché la Corte territoriale condannasse l' al pagamento di “…spese, diritti ed onorari di CP_3 entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi al sottoscritto Avvocato anticipante. In caso di reiezione del ricorso compensare le spese di giudizio.”, come da conclusioni riportate nella sentenza appellata, dove era correttamente indicata la domanda relativa alla condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
La corte territoriale si era, infatti, pronunziata unicamente sulle spese del grado di appello - senza fare alcun cenno a quelle del primo grado, pure oggetto di domanda - che peraltro aveva compensato in totale assenza di presupposti e di motivazione, in violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sulla base di un asserito mutamento giurisprudenziale “richiamato”, ma in realtà non meglio precisato, né indicato.
Non ricorrevano, perciò, a fronte del totale accoglimento della domanda, le circostanze indicate dall'art. 92 c.p.c. ai fini della compensazione delle spese e di conseguenza l' doveva essere condannato al pagamento delle CP_3 spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Ha, quindi, concluso domandando che la Corte di Appello adita, oltre ad applicare i principi dettati dalla Corte di Cassazione con riferimento ai primi due motivi di ricorso, condannasse l' al pagamento delle spese di CP_3 tutte le fasi del giudizio.
*
In ossequio al vincolante principio enunciato dalla Suprema Corte, che il collegio peraltro pienamente condivide, in quanto fondato su una puntuale ricostruzione della normativa e dei principi che governano la materia, l'appello proposto da eve ritenersi totalmente fondato. Pt_1
Va, peraltro, prima chiarito che può dirsi ormai definitivamente acclarato che l'odierno appellante è stato esposto all'MI in misura superiore alla soglia di legge nel periodo dal 2 dicembre 1991 al 3 ottobre 2003, non essendo stata censurata davanti alla Suprema Corte la relativa statuizione contenuta nella sentenza appellata, con la conseguenza che in merito a tale accertamento si è formato il giudicato interno.
Deve invece precisarsi, in ossequio al disposto della Suprema Corte, che attiene alla misura del beneficio, che nel caso di trova applicazione la disciplina originaria del beneficio contributivo in questione, che è Pt_1 quella dettata dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, che prevede la moltiplicazione dei contributi versati nel periodo di esposizione per 1,50.
Va, infatti ricordato che, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'MI, è ormai pacifico che “l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma primo, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dall'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all' od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per CP_4 maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione;
b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva” (cfr. Cass.
n. 15679/2006).
pagina 4 di 6 Si tratta di una disciplina ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (statuizione n. 376 del 2008), “in quanto espressione di discrezionalità, non irragionevolmente esercitata, dal legislatore che, nella disciplina transitoria ha fatto salva la posizione di chi avesse già presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio meno favorevolmente regolato dalle nuove disposizioni”, con la conseguenza che deve ritenersi “esteso il previgente e più favorevole regime previsto dall'art. 13 della l. n. 257 del 1992 a tutti i lavoratori che, alla data del 2 CP_ ottobre 2003, avessero avanzato richiesta all' per la certificazione dell'esposizione all'MI” (così Cass. n. 8649 del 30 maggio 2012 e n. 2007 del 24 gennaio 2022).
Ed è pacifico che abbia documentato che al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del citato Pt_1 CP_ decreto-legge, avesse già presentato domanda amministrativa all (4 luglio 2003), in epoca quindi precedente all'entrata in vigore del decreto, provando perciò in causa le condizioni legittimanti il mantenimento della disciplina precedente, con la conseguenza che il coefficiente di rivalutazione da applicare è quello di 1,50.
Va, quindi, confermato il suo diritto al riconoscimento del beneficio contributivo in contestazione per il periodo dal 02.12.991 al 03.10.2003, ma con applicazione della maggiorazione contributiva del 1,50 in luogo di quella di 1,25 riconosciuta dalla corte territoriale nella sentenza cassata.
Colgono, altresì, nel segno le censure mosse sia con riferimento alla omessa statuizione nella sentenza cassata in merito alle spese del giudizio di primo grado sia con riferimento alla disposta compensazione integrale delle spese del giudizio di appello. CP_ La domanda formulata da è risultata, infatti, all'esito dell'appello, cui l' ha resistito, totalmente Pt_1 fondata fin dal primo grado del giudizio, con riferimento ad orientamenti peraltro consolidati già all'epoca CP_ della costituzione dell' (17 gennaio 2019), non solo in punto di prescrizione (in tal senso i precedenti del CP_ 2017 e del 2018 citati a pag. 5 della sentenza impugnata), con conseguente soccombenza dell' in tutti i gradi del giudizio.
Non vi era, perciò, motivo alcuno per disporne la compensazione integrale tra le parti, come ha fatto la corte territoriale che, nel riformare la sentenza impugnata e dare ragione a ha peraltro anche omesso di Pt_1 pronunciarsi sulle spese del giudizio di primo grado, come dal medesimo richiesto con le conclusioni rassegnate nel ricorso in appello (cfr. pag. 19).
In definitiva, l'appello deve essere accolto, per le ragioni sopra esposte, e la sentenza del Tribunale di Sassari impugnata riformata, dichiarando il diritto dell'appellante alla rivalutazione dei contributi Parte_1 versati sulla sua posizione assicurativa dal 2 dicembre 1991 al 3 ottobre 2003 mediante moltiplicazione per il coefficiente di 1,50, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. CP_ Data la soccombenza, che preclude una compensazione anche parziale, l' è anche tenuto alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio in suo favore, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55 del
2014, come successivamente modificato, in relazione al valore della causa (valore dichiarato da in Pt_1 ricorso, e da lui ribadito fino alla riassunzione del giudizio del 13.12.2022, di 25.000,00 euro, da ricondursi allo scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 euro) ed alla diversa attività processuale che ha caratterizzato ciascuna fase. pagina 5 di 6 Appare, però, opportuno al collegio calcolare le stesse utilizzando i parametri minimi previsti in ciascuna delle tabelle di riferimento, in relazione al citato valore della causa, per le diverse fasi del giudizio, tenendo conto della non particolare complessità della controversia e degli adempimenti dalla medesima richiesti nel CP_ suo complesso, ma anche valorizzando il fatto che l' pur intimato, non ha svolto difese nel giudizio di legittimità e sostanzialmente neppure nel giudizio di rinvio.
Vanno, quindi, applicate le seguenti tabelle: la tabella per le controversie di previdenza senza fase di trattazione e/o istruttoria, che sostanzialmente non si è svolta, per il giudizio di primo grado;
la tabella per i giudizi di appello anche per il giudizio di rinvio (con fase istruttoria, data l'audizione di testi e l'acquisizione di CTU, solo per il primo giudizio di appello, considerando che nel giudizio di rinvio, deciso in prima udienza, tale fase di trattazione e/o istruttoria non vi è proprio stata); la tabella dei giudizi davanti alla Corte di Cassazione per il giudizio di legittimità.
A tutte le spese vanno poi aggiunti sia il 15% per spese forfettarie che gli accessori di legge
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sassari, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, n. 490/2016, pubblicata in data 20/10/2016 e in riforma della stessa, dichiara che ha diritto al beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, con le successive Parte_1 modifiche, relativamente al periodo dal 2.12.1991 al 3.10.2003, con rivalutazione della sua anzianità contributiva CP_ mediante moltiplicazione per 1,50 e, per l'effetto, condanna l al riconoscimento di tale beneficio in suo favore e al ricalcolo della sua posizione contributiva sulla base della maggiorazione riconosciuta, con tutte le conseguenze di legge;
CP_ condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore di che liquida in complessivi Parte_1 euro 1.863,5 per il primo grado del giudizio;
in complessivi 2.904,5 per il giudizio di appello;
in complessivi euro
1.541,00 per il giudizio di cassazione ed in complessivi euro 1.983,00 per il giudizio di rinvio, per tutte oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge.
Cagliari, 4 febbraio 2025
La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa
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