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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/280
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 280/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. BASSI SIMONE e dell'avv. NOVELLI ANNA
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._1
Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BASSI SIMONE
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_2
CONVENUTO
Il Giudice dott. Alessia Vicini,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
visto il ricorso depositato in data 12.02.2025 con il quale Parte_2
chiede, ante causam, di essere autorizzato al sequestro Parte_1
conservativo in danno di Controparte_2
rilevato che il resistente non si è costituito in giudizio;
considerato che
la concessione del sequestro conservativo presuppone la sussistenza sia del fumus boni iuris e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione –sia del periculum in mora, ossia del
Pagina 1 fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, cosicchè la carenza di una soltanto di queste condizioni impedisce la concessione della misura cautelare( cfr
Cass. Civile n.8729/97) e che la giurisprudenza costante della Suprema Corte ha, altresì, precisato che il requisito del periculum in mora può desumersi o da elementi oggettivi, riguardanti la consistenza patrimoniale del debitore, da valutare altresì in rapporto proporzionale alla presumibile entità del credito, o da elementi soggettivi inerenti al comportamento processuale ed extraprocessuale del medesimo debitore, tali da rendere verosimile che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga i essere atti depauperativi del proprio patrimonio;
ritenuto che
, nella specie, sia ravvisabile sia la probabile fondatezza della pretesa in contestazione che il presupposto del periculum in mora;
osservato infatti che le ragioni creditorie del ricorrente trovano probabile fondatezza nel provvedimento ex art. 700 cpc del 24.01.2025 con cui il Tribunale di Ravenna ha ordinato alla resistente ed a in via solidale di CP_1 Controparte_3
rimuovere l'unità affondata nel cantiere in Ravenna autorizzando in Parte_1
difetto quest'ultima a provvedervi autonomamente con costi a carico della
Cooperativa e del (doc. 9 fasc. ricorrente); CP_3
rilevato che in ragione dell'inadempimento della resistente all'ordine di rimozione parte ricorrente ha provveduto e sta provvedendo in autonomia alla rimozione del natante affondato nel proprio cantiere;
rilevato che il preventivo depositato per la rimozione ammonta ad € 106.518,20 oltre a costi ulteriori per € 4.343,20 ed € 7.650,00 (cfr. documentazione in atti); ritenuto pertanto allo stato provata in capo al ricorrente la sussistenza di un credito ammontante in € 118.511,40; osservato che sussiste sicuramente periculum in mora stante l'oggettiva sproporzione tra l'ammontare del credito vantato dalla ricorrente ed il patrimonio della resistente costituito unicamente dalla M/p Aretusa tg RA3956 e la condotta della resistente che non costituendosi in giudizio ha dato prova di disinteressarsi all'adempimento della propria obbligazione;
Pagina 2 osservato pertanto che l'istanza di sequestro conservativo in danno di
[...]
possa trovare accoglimento;
Controparte_1
considerato, infine, che la regolamentazione delle spese di lite relative alla presente fase cautelare va effettuata nell'ambito ed all'esito dell'instaurando giudizio di merito;
PQM
concede a sequestro conservativo, anche Parte_1 Parte_1
presso terzi, su immobili, mobili e crediti (compreso l'M/p Aretusa tg RA 3956) di sino alla concorrenza della somma di € Controparte_1
130.000,00 (capitale, interessi e spese); fissa termine perentorio di giorni 60 per l'inizio del giudizio di merito;
spese al definitivo.
Si comunichi
Ravenna 21 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Alessia Vicini
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 280/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. BASSI SIMONE e dell'avv. NOVELLI ANNA
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._1
Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BASSI SIMONE
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_2
CONVENUTO
Il Giudice dott. Alessia Vicini,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
visto il ricorso depositato in data 12.02.2025 con il quale Parte_2
chiede, ante causam, di essere autorizzato al sequestro Parte_1
conservativo in danno di Controparte_2
rilevato che il resistente non si è costituito in giudizio;
considerato che
la concessione del sequestro conservativo presuppone la sussistenza sia del fumus boni iuris e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione –sia del periculum in mora, ossia del
Pagina 1 fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, cosicchè la carenza di una soltanto di queste condizioni impedisce la concessione della misura cautelare( cfr
Cass. Civile n.8729/97) e che la giurisprudenza costante della Suprema Corte ha, altresì, precisato che il requisito del periculum in mora può desumersi o da elementi oggettivi, riguardanti la consistenza patrimoniale del debitore, da valutare altresì in rapporto proporzionale alla presumibile entità del credito, o da elementi soggettivi inerenti al comportamento processuale ed extraprocessuale del medesimo debitore, tali da rendere verosimile che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga i essere atti depauperativi del proprio patrimonio;
ritenuto che
, nella specie, sia ravvisabile sia la probabile fondatezza della pretesa in contestazione che il presupposto del periculum in mora;
osservato infatti che le ragioni creditorie del ricorrente trovano probabile fondatezza nel provvedimento ex art. 700 cpc del 24.01.2025 con cui il Tribunale di Ravenna ha ordinato alla resistente ed a in via solidale di CP_1 Controparte_3
rimuovere l'unità affondata nel cantiere in Ravenna autorizzando in Parte_1
difetto quest'ultima a provvedervi autonomamente con costi a carico della
Cooperativa e del (doc. 9 fasc. ricorrente); CP_3
rilevato che in ragione dell'inadempimento della resistente all'ordine di rimozione parte ricorrente ha provveduto e sta provvedendo in autonomia alla rimozione del natante affondato nel proprio cantiere;
rilevato che il preventivo depositato per la rimozione ammonta ad € 106.518,20 oltre a costi ulteriori per € 4.343,20 ed € 7.650,00 (cfr. documentazione in atti); ritenuto pertanto allo stato provata in capo al ricorrente la sussistenza di un credito ammontante in € 118.511,40; osservato che sussiste sicuramente periculum in mora stante l'oggettiva sproporzione tra l'ammontare del credito vantato dalla ricorrente ed il patrimonio della resistente costituito unicamente dalla M/p Aretusa tg RA3956 e la condotta della resistente che non costituendosi in giudizio ha dato prova di disinteressarsi all'adempimento della propria obbligazione;
Pagina 2 osservato pertanto che l'istanza di sequestro conservativo in danno di
[...]
possa trovare accoglimento;
Controparte_1
considerato, infine, che la regolamentazione delle spese di lite relative alla presente fase cautelare va effettuata nell'ambito ed all'esito dell'instaurando giudizio di merito;
PQM
concede a sequestro conservativo, anche Parte_1 Parte_1
presso terzi, su immobili, mobili e crediti (compreso l'M/p Aretusa tg RA 3956) di sino alla concorrenza della somma di € Controparte_1
130.000,00 (capitale, interessi e spese); fissa termine perentorio di giorni 60 per l'inizio del giudizio di merito;
spese al definitivo.
Si comunichi
Ravenna 21 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Alessia Vicini
Pagina 3