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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/07/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
1120/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa tra:
difeso dall'avv. Roberto Galletti, Parte_1 come da procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
difesa dall'avv. Raffaella Controparte_1
Musetti e dall'avv. Marina Donnini per procura allegata alla comparsa di appello. resistente
MOTIVI
1 Il presente giudizio
Con ricorso proposto ex artt. 28 L. 794/1942 e 14
D. Lgs. 150/2011, l'avv. ha convenuto in Pt_1 giudizio, innanzi alla Corte di Appello di Genova, ed ha sostenuto: Controparte_1
• di avere patrocinato la resistente, nel giudizio, promosso nel 2009, avente ad oggetto la rivendicazione, contro l'allora Controparte_2
(oggi
[...] Controparte_3
[...] [...]
, da parte della stessa, del diritto al riposo
[...] in seguito al turno di reperibilità domenicale, nonché la pretesa risarcitoria per il danno da usura lavorativa conseguente al lavoro domenicale ed alla mancata fruizione del riposo nelle giornate lavorative seguenti;
• che la causa si era svolto innanzi al Tribunale di massa, alla Corte di Appello di Genova, alla Corte di Cassazione e, infine, in sede di rinvio da
Cassazione, innanzi alla Corte di Appello di
Genova;
• che al procedimento originariamente promosso dalla sola sig.ra erano stati riuniti altri CP_1 giudizi, promossi da colleghi della resistente, sempre patrocinati dall'avv. aventi ad Pt_1 oggetto analoghe domande proposte da questi ultimi;
• che, all'esito, tra tutte le parti difese dall'avv. Pt_1
e la era intervenuta una transazione, CP_2 conclusa innanzi alla Corte di Appello di Genova sez. lav., in sede di rinvio da Cassazione, relativa alla domanda avente ad oggetto il risarcimento per il danno da usura lavorativa, che prevedeva un contributo spese legali a carico della Pt_2 ammontante a € 500.000,00=;
• di aver raggiunto un accordo con alcuni dei propri assistiti per integrare tale importo dovuto per le spese legali, accordo cui l'odierna resistente non aveva partecipato;
L'avv. ha, quindi, chiesto di condannare la Pt_1 controparte al pagamento in suo favore della somma di € 10.367,09, oltre spese Generali ex art. 13 (15%), I.V.A. (22%) e C.N.P.A. (4%), come per
2 Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, accertata e determinata di giustizia, oltre
Interessi dal dì della domanda al momento del pagamento.
La sig.ra si è costituita in giudizio ed CP_1 ha contestato l'ammontare degli importi richiestile.
L'udienza del 10 giugno 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito, la Corte di Appello ha pronunciato la presente sentenza.
2 Il credito dell'avv. Pt_1
Il ricorso è parzialmente fondato.
Non risulta contestato che:
• L'avv. ha patrocinato la parte resistente in Pt_1 primo grado innanzi al Tribunale di Massa nel giudizio 1404/09 (prod. 1 e 2 di parte ricorrente).
Tale giudizio è stato promosso dalla sig.ra nel corso dell'istruttoria, ad esso, sono CP_1 stati riuniti i giudizi promossi da altri 92 colleghi, anche loro patrocinati dall'avv. il giudizio si Pt_1
è concluso, poi, con la sentenza 180/11, che ha respinto le domande proposte (prod. 3 di parte ricorrente);
• l'avv. ha proposto appello per tutti i suoi Pt_1 assistiti avverso la suddetta sentenza, appello al quale sono stati riunite le impugnazioni proposte da altri colleghi della sig.ra per un CP_1 totale di soggetti patrocinati dall'avv. nei Pt_1 giudizi riuniti in appello pari a 129 (prod. 4 e 5 di parte ricorrente); l'impugnazione si è conclusa con la sentenza 124/12, che ha rigettato l'impugnazione (prod. 6 di parte ricorrente);
3 • l'avv. ha poi proposto ricorso per Cassazione Pt_1 per i suoi 126 assistiti (prod. 7 di parte ricorrente); il giudizio si è concluso con la ord.
18654/17 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello (prod. 8 di parte ricorrente);
• l'avv. ha riassunto il giudizio innanzi alla Pt_1
Corte di Appello per i suoi 126 assistiti. Dopo la riunione con altre cause, che vedevano come parti colleghi difesi dall'avv. è stato raggiunto un Pt_1 accordo transattivo, datato 6 luglio 2021, che ha coinvolto 240 dipendenti ed ha previsto il pagamento a carico della dell'importo di Pt_2
1.900.000,00 euro e la compensazione delle spese di lite (prod. 6 di parte resistente);
• parte resistente ha versato, prima dell'instaurazione del presente giudizio, in data
14 aprile 2023, a favore dell'avv. l'importo Pt_1 di 2.131,00 (IVA compresa) euro (prod. 15 di parte appellante).
Le parti hanno lungamento discusso in merito al valore sulla cui base deve essere determinato il compenso dell'avv. Pt_1
Per quanto riguarda la prima fase del giudizio di primo grado, che ha visto come attrice la sola sig.ra nessun dubbio in merito CP_1 all'utilizzo dello scaglione compreso fra € 5.200,01
e € 26.000,00, così come già indicato nei precedenti di questa Corte prodotti dalla sig.ra n. 482-483-484 del 2024. CP_1
Più problematica è la determinazione del valore della causa dopo che al giudizio sono state riunite le altre cause promosse dai colleghi della sig.ra
CP_1
4 Sul punto, la giurisprudenza ha sostenuto (Cass.
10367/24) che “…le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro…. Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari…, dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama
l'art. 10, comma secondo, c.p.c….; tale consolidata conclusione, per quanto si dirà, è oggi c onfermata dall'art. 4, comma 4, d.m. 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (Sez. 2 - ,
Sentenza n. 26614 del 21/12/2016)”.
Di conseguenza, il valore della causa non cambia e non è quello indicato dall'avv. (che vorrebbe Pt_1 sommare il valore di ogni causa riunita), bensì quello indicato da parte resistente e, cioè, “Da €
5.201 a € 26.000”.
L'avv. propone, al fine di determinare il suo Pt_1 compenso, di utilizzare i parametri medi, mentre la controparte ha evidenziato una serie di inadempimenti che dovrebbero portare alla liquidazione dei minimi.
Quest'ultima tesi non convince appieno.
La sig.ra ha lamentato di non essere CP_1 stata adeguatamente informata dell'andamento della causa e che il professionista aveva insistito in relazione alla domanda (poi respinta) di rivendicazione del diritto al riposo compensativo
5 in caso di reperibilità “passiva”, nonostante diversi precedenti di segno contrario. Tale domanda era stata rigettata all'esito del giudizio.
La prestazione professionale dell'avv. è Pt_1 terminata a luglio 2021, ed è, quindi, soggetta alla disciplina del DM 55/14, come modificato dal DM
37/18.
In quest'ottica, l'art. 4 prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultat i conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”. Inoltre, “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate…”.
Ebbene, l'esito del giudizio è stato sicuramente positivo per i clienti dell'avv. che hanno Pt_1 ottenuto un riconoscimento (sia pure parziale) delle proprie pretese;
la sig.ra non ha CP_1 fornito argomenti per valutare in che misura i contestati inadempimenti hanno nuociuto all'interesse perseguito e come questi hanno inciso sull'equilibrio sinallagmatico del contratto.
In particolare, non è stato specificato quali diverse iniziative sarebbero state intraprese dalla sig.ra se questa fosse stata CP_1 adeguatamente informata e quali diversi vantaggi ella avrebbe conseguito;
inoltre, di per sé, il rigetto della domanda non è sinonimo di inadempimento, dal momento che l'avvocato non garantisce l'esito favorevole della lite, ma solo una
6 prestazione diligente. Sotto quest'ultimo profilo, si evidenzia circa la domanda relativa alla reperibilità passiva, che tale domanda è stata proposta insieme ad altra, così da configurare pretese nei confronti della controparte, comunque, economicamente p iù rilevanti e, dunque, rischiose per la controparte medesima, anche nell'ottica di pervenire ad una transazione, come poi accaduto.
Di conseguenza, tenuto conto della complessità della causa, non c'è alcuna ragione per liquidare un importo inferiore a quello medio.
Sempre in punto quantificazione dei compensi, va ricordato che l'avv. ha diritto ad un unico Pt_1 compenso maggiorato e non a tanti compensi quanti sono i suoi clienti (sul punto, Cass.
518/22).
Si applica, infatti, l'art. 4 DM 55 del 2014.
Secondo il co. 4 di tale disposizione “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l' assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Secondo la giurisprudenza, “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del
2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in
7 ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art.
4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo). (Cass. 1036/24) Nella specie, quindi, il compenso base viene ridotto del 30%, stante la ripetitività dei ricorsi. Al contempo, però, lo stesso viene aumentato del 30% per la difficoltà della materia del contendere. Si tratta, quindi, di parametri tali da elidersi.
L'avv. ha richiesto un incremento Pt_1 dell'importo così determinato del 200%, in ragione del numero di parti assistite. La controparte non ha contestato tale incremento, ma ha chiesto che la ripartizione in quote del compenso complessivo così determinato tenga conto di tutti i clienti assistiti dall'avv. e, cioè, 240. Pt_1
In realtà, come detto, l'avv. ha raggiunto un Pt_1 accordo in merito all'ammontare dei suoi compensi con 218 clienti. Solo 22 clienti (tra cui
8 la sig.ra l'hanno rifiutato. CP_1
Va ricordato che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, i parametri professionali e, poi, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che, assumendo i parametri hanno un ruolo sussidiario e recessivo (Cass. 33053/22).
Coerentemente, l'art. 1 del DM 55/14 prevede che
“Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi…”.
Da quanto precede, discende che i 218 clienti dell'avv. che hanno concordato il compenso Pt_1 con quest'ultimo non rilevano ai fini dell'art. 4 sopra menzionato, in quanto il loro compenso non
è disciplinato dal suddetto D.M. ed il maggiore impegno che, per loro, il difensore ha messo in campo è già stato remunerato per effetto dell'accordo raggiunto.
Di conseguenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, vanno conteggiati unicamente i 22 clienti per i quali il compenso viene determinato dal DM
55/14.
L'incremento previsto del 200%, quale maggiore impegno da questi comportato è congruo, tenuto conto del fatto che esso si traduce in un
9 incremento inferiore del 10% per ogni soggetto.
Per determinare la quota dovuta dalla sig.ra l'importo complessivo deve essere CP_1 diviso per il numero dei soggetti conteggiati ai fini dell'art. 4 e, quindi, per 22, così come indicato da
Cass. 29651/18. Su queste basi, possono dirsi superate le preoccupazioni del Collegio, di cui ai precedenti prodotti dalla parte resistente, rispetto alla compatibilità fra “equo compenso” e interpretazione del DM 55/14, con riferimento al massimo degli aumenti previsti ed al numero dei soggetti fra cui dividere il compenso unico.
Da quanto precede, discende che: per il primo grado, prima della riunione, sono dovuti dalla sig.ra 2.475,00 euro (fase CP_1 di studio e introduttiva); dopo la riunione, sono dovuti, invece, complessivamente 7.968,00 euro
(fase istruttoria/trattazione e decisionale), che va diviso per 22 = 362,18 euro. Di conseguenza, per tutto primo grado deve essere liquidato un compenso totale di € 2.837,18.
Per l'appello (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente 16.596,00 euro, che va diviso per 22 = 754,36 euro.
Per il giudizio di Cassazione (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente 8.805,00 euro, che va diviso per 22 = 400,22 euro.
Per il giudizio riassunto, sono dovuti, ancora, complessivamente 11.591,00 euro, che va diviso per 22 = 526,83 euro.
Complessivamente, quindi, il credito dell'avv. Lalli nei confronti dell'odierna resistente ammonta a
4.518,59, oltre accessori di legge e spese generali
10 al 15%, da cui vanno detratti 2.131,00 euro (da imputarsi, in difetto di fatturazione, per intero, ai compensi). Il tutto deve essere incrementato di spese generali al 15% e accessori di legge.
3 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto di quanto liquidato a favore del professionista.
PQM
Condanna a pagare a Controparte_1 Pt_1
2.387,59, oltre spese generali al 15% e
[...] accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda;
condanna a rifondere a Controparte_1 Pt_1 le spese di lite del presente giudizio, che
[...] liquida in 1442,50 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Genova 17 giugno 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa tra:
difeso dall'avv. Roberto Galletti, Parte_1 come da procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
difesa dall'avv. Raffaella Controparte_1
Musetti e dall'avv. Marina Donnini per procura allegata alla comparsa di appello. resistente
MOTIVI
1 Il presente giudizio
Con ricorso proposto ex artt. 28 L. 794/1942 e 14
D. Lgs. 150/2011, l'avv. ha convenuto in Pt_1 giudizio, innanzi alla Corte di Appello di Genova, ed ha sostenuto: Controparte_1
• di avere patrocinato la resistente, nel giudizio, promosso nel 2009, avente ad oggetto la rivendicazione, contro l'allora Controparte_2
(oggi
[...] Controparte_3
[...] [...]
, da parte della stessa, del diritto al riposo
[...] in seguito al turno di reperibilità domenicale, nonché la pretesa risarcitoria per il danno da usura lavorativa conseguente al lavoro domenicale ed alla mancata fruizione del riposo nelle giornate lavorative seguenti;
• che la causa si era svolto innanzi al Tribunale di massa, alla Corte di Appello di Genova, alla Corte di Cassazione e, infine, in sede di rinvio da
Cassazione, innanzi alla Corte di Appello di
Genova;
• che al procedimento originariamente promosso dalla sola sig.ra erano stati riuniti altri CP_1 giudizi, promossi da colleghi della resistente, sempre patrocinati dall'avv. aventi ad Pt_1 oggetto analoghe domande proposte da questi ultimi;
• che, all'esito, tra tutte le parti difese dall'avv. Pt_1
e la era intervenuta una transazione, CP_2 conclusa innanzi alla Corte di Appello di Genova sez. lav., in sede di rinvio da Cassazione, relativa alla domanda avente ad oggetto il risarcimento per il danno da usura lavorativa, che prevedeva un contributo spese legali a carico della Pt_2 ammontante a € 500.000,00=;
• di aver raggiunto un accordo con alcuni dei propri assistiti per integrare tale importo dovuto per le spese legali, accordo cui l'odierna resistente non aveva partecipato;
L'avv. ha, quindi, chiesto di condannare la Pt_1 controparte al pagamento in suo favore della somma di € 10.367,09, oltre spese Generali ex art. 13 (15%), I.V.A. (22%) e C.N.P.A. (4%), come per
2 Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, accertata e determinata di giustizia, oltre
Interessi dal dì della domanda al momento del pagamento.
La sig.ra si è costituita in giudizio ed CP_1 ha contestato l'ammontare degli importi richiestile.
L'udienza del 10 giugno 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito, la Corte di Appello ha pronunciato la presente sentenza.
2 Il credito dell'avv. Pt_1
Il ricorso è parzialmente fondato.
Non risulta contestato che:
• L'avv. ha patrocinato la parte resistente in Pt_1 primo grado innanzi al Tribunale di Massa nel giudizio 1404/09 (prod. 1 e 2 di parte ricorrente).
Tale giudizio è stato promosso dalla sig.ra nel corso dell'istruttoria, ad esso, sono CP_1 stati riuniti i giudizi promossi da altri 92 colleghi, anche loro patrocinati dall'avv. il giudizio si Pt_1
è concluso, poi, con la sentenza 180/11, che ha respinto le domande proposte (prod. 3 di parte ricorrente);
• l'avv. ha proposto appello per tutti i suoi Pt_1 assistiti avverso la suddetta sentenza, appello al quale sono stati riunite le impugnazioni proposte da altri colleghi della sig.ra per un CP_1 totale di soggetti patrocinati dall'avv. nei Pt_1 giudizi riuniti in appello pari a 129 (prod. 4 e 5 di parte ricorrente); l'impugnazione si è conclusa con la sentenza 124/12, che ha rigettato l'impugnazione (prod. 6 di parte ricorrente);
3 • l'avv. ha poi proposto ricorso per Cassazione Pt_1 per i suoi 126 assistiti (prod. 7 di parte ricorrente); il giudizio si è concluso con la ord.
18654/17 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello (prod. 8 di parte ricorrente);
• l'avv. ha riassunto il giudizio innanzi alla Pt_1
Corte di Appello per i suoi 126 assistiti. Dopo la riunione con altre cause, che vedevano come parti colleghi difesi dall'avv. è stato raggiunto un Pt_1 accordo transattivo, datato 6 luglio 2021, che ha coinvolto 240 dipendenti ed ha previsto il pagamento a carico della dell'importo di Pt_2
1.900.000,00 euro e la compensazione delle spese di lite (prod. 6 di parte resistente);
• parte resistente ha versato, prima dell'instaurazione del presente giudizio, in data
14 aprile 2023, a favore dell'avv. l'importo Pt_1 di 2.131,00 (IVA compresa) euro (prod. 15 di parte appellante).
Le parti hanno lungamento discusso in merito al valore sulla cui base deve essere determinato il compenso dell'avv. Pt_1
Per quanto riguarda la prima fase del giudizio di primo grado, che ha visto come attrice la sola sig.ra nessun dubbio in merito CP_1 all'utilizzo dello scaglione compreso fra € 5.200,01
e € 26.000,00, così come già indicato nei precedenti di questa Corte prodotti dalla sig.ra n. 482-483-484 del 2024. CP_1
Più problematica è la determinazione del valore della causa dopo che al giudizio sono state riunite le altre cause promosse dai colleghi della sig.ra
CP_1
4 Sul punto, la giurisprudenza ha sostenuto (Cass.
10367/24) che “…le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro…. Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari…, dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama
l'art. 10, comma secondo, c.p.c….; tale consolidata conclusione, per quanto si dirà, è oggi c onfermata dall'art. 4, comma 4, d.m. 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (Sez. 2 - ,
Sentenza n. 26614 del 21/12/2016)”.
Di conseguenza, il valore della causa non cambia e non è quello indicato dall'avv. (che vorrebbe Pt_1 sommare il valore di ogni causa riunita), bensì quello indicato da parte resistente e, cioè, “Da €
5.201 a € 26.000”.
L'avv. propone, al fine di determinare il suo Pt_1 compenso, di utilizzare i parametri medi, mentre la controparte ha evidenziato una serie di inadempimenti che dovrebbero portare alla liquidazione dei minimi.
Quest'ultima tesi non convince appieno.
La sig.ra ha lamentato di non essere CP_1 stata adeguatamente informata dell'andamento della causa e che il professionista aveva insistito in relazione alla domanda (poi respinta) di rivendicazione del diritto al riposo compensativo
5 in caso di reperibilità “passiva”, nonostante diversi precedenti di segno contrario. Tale domanda era stata rigettata all'esito del giudizio.
La prestazione professionale dell'avv. è Pt_1 terminata a luglio 2021, ed è, quindi, soggetta alla disciplina del DM 55/14, come modificato dal DM
37/18.
In quest'ottica, l'art. 4 prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultat i conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”. Inoltre, “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate…”.
Ebbene, l'esito del giudizio è stato sicuramente positivo per i clienti dell'avv. che hanno Pt_1 ottenuto un riconoscimento (sia pure parziale) delle proprie pretese;
la sig.ra non ha CP_1 fornito argomenti per valutare in che misura i contestati inadempimenti hanno nuociuto all'interesse perseguito e come questi hanno inciso sull'equilibrio sinallagmatico del contratto.
In particolare, non è stato specificato quali diverse iniziative sarebbero state intraprese dalla sig.ra se questa fosse stata CP_1 adeguatamente informata e quali diversi vantaggi ella avrebbe conseguito;
inoltre, di per sé, il rigetto della domanda non è sinonimo di inadempimento, dal momento che l'avvocato non garantisce l'esito favorevole della lite, ma solo una
6 prestazione diligente. Sotto quest'ultimo profilo, si evidenzia circa la domanda relativa alla reperibilità passiva, che tale domanda è stata proposta insieme ad altra, così da configurare pretese nei confronti della controparte, comunque, economicamente p iù rilevanti e, dunque, rischiose per la controparte medesima, anche nell'ottica di pervenire ad una transazione, come poi accaduto.
Di conseguenza, tenuto conto della complessità della causa, non c'è alcuna ragione per liquidare un importo inferiore a quello medio.
Sempre in punto quantificazione dei compensi, va ricordato che l'avv. ha diritto ad un unico Pt_1 compenso maggiorato e non a tanti compensi quanti sono i suoi clienti (sul punto, Cass.
518/22).
Si applica, infatti, l'art. 4 DM 55 del 2014.
Secondo il co. 4 di tale disposizione “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l' assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Secondo la giurisprudenza, “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del
2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in
7 ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art.
4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo). (Cass. 1036/24) Nella specie, quindi, il compenso base viene ridotto del 30%, stante la ripetitività dei ricorsi. Al contempo, però, lo stesso viene aumentato del 30% per la difficoltà della materia del contendere. Si tratta, quindi, di parametri tali da elidersi.
L'avv. ha richiesto un incremento Pt_1 dell'importo così determinato del 200%, in ragione del numero di parti assistite. La controparte non ha contestato tale incremento, ma ha chiesto che la ripartizione in quote del compenso complessivo così determinato tenga conto di tutti i clienti assistiti dall'avv. e, cioè, 240. Pt_1
In realtà, come detto, l'avv. ha raggiunto un Pt_1 accordo in merito all'ammontare dei suoi compensi con 218 clienti. Solo 22 clienti (tra cui
8 la sig.ra l'hanno rifiutato. CP_1
Va ricordato che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, i parametri professionali e, poi, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che, assumendo i parametri hanno un ruolo sussidiario e recessivo (Cass. 33053/22).
Coerentemente, l'art. 1 del DM 55/14 prevede che
“Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi…”.
Da quanto precede, discende che i 218 clienti dell'avv. che hanno concordato il compenso Pt_1 con quest'ultimo non rilevano ai fini dell'art. 4 sopra menzionato, in quanto il loro compenso non
è disciplinato dal suddetto D.M. ed il maggiore impegno che, per loro, il difensore ha messo in campo è già stato remunerato per effetto dell'accordo raggiunto.
Di conseguenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, vanno conteggiati unicamente i 22 clienti per i quali il compenso viene determinato dal DM
55/14.
L'incremento previsto del 200%, quale maggiore impegno da questi comportato è congruo, tenuto conto del fatto che esso si traduce in un
9 incremento inferiore del 10% per ogni soggetto.
Per determinare la quota dovuta dalla sig.ra l'importo complessivo deve essere CP_1 diviso per il numero dei soggetti conteggiati ai fini dell'art. 4 e, quindi, per 22, così come indicato da
Cass. 29651/18. Su queste basi, possono dirsi superate le preoccupazioni del Collegio, di cui ai precedenti prodotti dalla parte resistente, rispetto alla compatibilità fra “equo compenso” e interpretazione del DM 55/14, con riferimento al massimo degli aumenti previsti ed al numero dei soggetti fra cui dividere il compenso unico.
Da quanto precede, discende che: per il primo grado, prima della riunione, sono dovuti dalla sig.ra 2.475,00 euro (fase CP_1 di studio e introduttiva); dopo la riunione, sono dovuti, invece, complessivamente 7.968,00 euro
(fase istruttoria/trattazione e decisionale), che va diviso per 22 = 362,18 euro. Di conseguenza, per tutto primo grado deve essere liquidato un compenso totale di € 2.837,18.
Per l'appello (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente 16.596,00 euro, che va diviso per 22 = 754,36 euro.
Per il giudizio di Cassazione (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente 8.805,00 euro, che va diviso per 22 = 400,22 euro.
Per il giudizio riassunto, sono dovuti, ancora, complessivamente 11.591,00 euro, che va diviso per 22 = 526,83 euro.
Complessivamente, quindi, il credito dell'avv. Lalli nei confronti dell'odierna resistente ammonta a
4.518,59, oltre accessori di legge e spese generali
10 al 15%, da cui vanno detratti 2.131,00 euro (da imputarsi, in difetto di fatturazione, per intero, ai compensi). Il tutto deve essere incrementato di spese generali al 15% e accessori di legge.
3 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto di quanto liquidato a favore del professionista.
PQM
Condanna a pagare a Controparte_1 Pt_1
2.387,59, oltre spese generali al 15% e
[...] accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda;
condanna a rifondere a Controparte_1 Pt_1 le spese di lite del presente giudizio, che
[...] liquida in 1442,50 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Genova 17 giugno 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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