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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 28/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1127/2020 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato GIUDICE IVANA
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato SCAVO FRANCESCO C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 18/10/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/7/2020 - premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio in data 12/4/1997 in MATERA con Controparte_1
e che dalla loro unione erano nati i figli (il 3/9/2000) e (il 15/11/2003) - Per_1 Per_2
adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito con addebito a quest'ultimo, l'assegnazione del primo piano della casa coniugale al marito e del secondo piano in suo favore o, in subordine, in caso di mancata assegnazione del secondo piano, che il resistente fosse condannano al pagamento favore della moglie della somma di € 700,00 quale canone di locazione per un immobile di pari condizioni rispetto alla casa familiare, e l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso il padre, con esercizio del diritto di visita della madre secondo le modalità ritenute più opportune dal Tribunale;
dal punto di vista economico, domandava che fosse posto a suo carico il pagamento di un assegno a titolo di mantenimento dei due figli di € 150,00 mensili ciascuno, e che fossero posti a carico del coniuge il pagamento della totalità delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli nonché di un assegno in favore della moglie di € 1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
chiedeva altresì il risarcimento dei danni morali subiti durante la vita matrimoniale, quantificati in € 100.000,00, e la restituzione dell'oro rimasto nella casa coniugale, dell'argenteria e degli effetti personali, scolastici e lavorativi.
Con comparsa del 4/11/2020 si costituiva in giudizio, Controparte_1
non opponendosi alla domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito della controparte e formulando a sua volta, in via riconvenzionale, domanda di addebito della separazione a carico della ricorrente, l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso di sé e con esercizio del diritto di visita della madre secondo il calendario indicato in comparsa, l'assegnazione in suo favore dell'intera casa coniugale,
e che fosse posto a carico della madre il pagamento di un assegno a titolo di mantenimento dei due figli di € 350,00 mensili ciascuno, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre al
50% delle spese straordinarie;
domandava altresì che fossero rigettate le domande ex adverso formulate di assegno di mantenimento in favore della moglie e di restituzione di beni mobili, valori e gioielli;
infine, si dichiarava disponibile ad addivenire ad una consensualizzazione della separazione alle condizioni di cui alle formulate conclusioni.
All'udienza del 12/1/2021, nella quale compariva il solo resistente, il Presidente del
Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e fissava nuova udienza per la loro comparizione.
Sentite le parti ed i figli, ed acquisite altresì le dichiarazioni rese da questi ultimi dinanzi alla Polizia Giudiziaria nell'ambito di un parallelo giudizio penale, con provvedimento del 22/6/2021 il Presidente del Tribunale, rilevata l'impossibilità di una riconciliazione, assegnava la casa familiare al per abitarvi con i figli, affidava CP_1 la figlia minore esclusivamente al padre, poneva a carico della l'obbligo Per_2 Pt_1 di versare mensilmente per il mantenimento dei figli la somma di complessivi € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponeva visite libere madre-figlia e disponeva altresì che la ragazza seguisse un percorso di sostegno piscologico, invitando anche il figlio maggiorenne ad intraprendere il medesimo percorso.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 15/7/2022 il Giudice istruttore formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva accettata dal CP_1
e rifiutata dalla Pt_1
In sede di istruzione veniva ammesso ed espletato l'interrogatorio formale del resistente.
Con sentenza sullo stato n. 909/2023 pubblicata il 16/11/2023, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza del 25/5/2024, ritenuta la causa matura per la decisione stante l'inammissibilità delle prove testimoniali richieste da parte ricorrente e l'ininfluenza delle restanti richieste istruttorie avanzate dalle parti, il Giudice istruttorie rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 18/10/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c..
Questo Tribunale ha già dichiarato la separazione con sentenza non definitiva sullo status, con dunque rimangono da esaminare le domande accessorie.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente a causa delle lamentate violenze subite dal marito, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, in merito ai files delle registrazioni vocali effettuate dalla ricorrente e depositate in atti, occorre precisare che in caso di registrazioni di conversazioni tra presenti da parte di un partecipante alle stesse, come nel caso di specie, non è configurabile l'ipotesi di reato di cui all'art. 615 bis c.p. e la registrazione è utilizzabile come prova nel processo civile. L'art. 21 del GDPR (Regolamento UE n.
2016/679) stabilisce infatti, che il soggetto interessato (ossia quello registrato a sua insaputa) non si può opporre al trattamento dei suoi dati se la registrazione è stata effettuata per consentire a chi la produce di difendere in giudizio un diritto proprio o altrui.
In secondo luogo, quanto alle registrazioni in cui è presente il resistente, si osserva che secondo la recente giurisprudenza di legittimità, “L'efficacia probatoria delle registrazioni fonografiche di conversazione tra presenti (ossia avvenute in presenza del soggetto autore della registrazione), disciplinate dall'art. 2712 cod. civ., in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso, è rimessa alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione che i fatti che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, nel senso che deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cas. Civ. Sez. II, 17/1/2019,
n.1220); ancora, “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. Civ. Sez. VI, 13/5/2021, n.12794); “La registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa;
il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta” (Cass. Civ., Sez. III, 19/1/2018, n. 1250).
Dunque, chi disconosce la registrazione deve altresì dimostrare una realtà di fatto diversa da quella risultante dalla riproduzione audio medesima;
in assenza di validi e concreti appigli che fondino il sospetto di difformità del file audio rispetto alle conversazioni avvenute tra le parti, quest'ultimo acquista il valore di prova documentale incontestabile.
In tal senso, non possono quindi ritenersi espressive del dedotto disconoscimento le deduzioni del resistente, il quale si è limitato ad affermare che le registrazioni sono state fatte violando il diritto alla privacy del deducente e dei figli, senza tuttavia fornire alcun elemento che possa anche solo fondare il sospetto che tali riproduzioni audio non siano attendibili ed anzi, affermando che la era solita registrare le conversazioni Pt_1 che si svolgevano in casa, di fatto conferma l'autenticità delle stesse.
Pertanto, queste ultime costituiscono prove utilizzabili ai fini della decisione.
Fatta questa necessaria premessa, il Collegio ritiene che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente vada rigettata perché nel corso del giudizio non è stato dimostrato che la crisi matrimoniale sia stata determinata dalla condotta violenta attribuita al resistente, tenendo conto che gli asseriti episodi di violenza subiti dalla non Pt_1 sono stati provati ed in ogni caso si riferiscono ad episodi avvenuti agli albori del matrimonio.
Quanto alla lamentata rottura di un incisivo da parte del ai danni della CP_1
moglie, risalente al 1998, il resistente, in sede di interrogatorio formale, ha riferito che sarebbe stata la ricorrente a procurarsi la rottura del dente in seguito ad una manovra incongrua effettuata mentre aveva un ferro da stiro in mano ed era in corso un litigio tra i coniugi, mentre relativamente all'episodio avvenuto qualche anno dopo, ha negato di aver trascinato la moglie per i capelli;
sul punto, la conversazione intrattenuta tra la ed il figlio in data 11/4/2020 nulla prova, tenendo conto che quando la madre Pt_1
chiede al ragazzo se ricordasse di quando il marito le tirò i capelli nel cucinino e la scaraventò per terra davanti a lui e alla sorella, lui risponde in maniera assolutamente vaga ed esasperata, con ogni probabilità perché sfiancato dall'insistenza della madre, ed in ogni caso, trattasi anche in questo caso di un episodio molto risalente nel tempo che, anche qualora si fosse verificato (cosa di cui non vi è alcuna prova), non potrebbe certo giustificare la crisi matrimoniale, che ha portato alla separazione molti anni dopo.
I figli, sia nel presente procedimento che dinanzi alla Polizia Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. 40/2021 R.G.N.R., hanno entrambi dichiarato che il padre non ha mai compiuto atti di violenza nei confronti della madre e che invece, al contrario, ha sempre cercato di stemperare le discussioni, avendo un carattere accomodante;
quanto affermato è confermato altresì dai copiosi files audio allegati dalla ricorrente ai fini di provare di aver subito del mobbing familiare, dall'ascolto dei quali si evince che, soprattutto in occasione dei litigi intercorsi tra la e la figlia , Pt_1 Per_2
il cercava di stemperare gli animi, invitando la figlia ad assecondare le richieste CP_1
della madre (in particolare relativamente alla richiesta di ottenere la chiave del bagno, trattenuta dalla figlia), infervorandosi solamente dopo essere stato ripetutamente incalzato dalla moglie, che gli ripeteva ossessivamente di intervenire, ma senza compiere mai gesti di violenza;
inoltre, non si può non tener conto che il su menzionato procedimento penale, nato in [...] alla denuncia-querela sporta dalla in danno del marito, è stato Pt_1
archiviato in fase di indagini preliminari con ordinanza dell'8/3/2022 disposta dal G.I.P. del Tribunale di Matera (il cui deposito da parte della difesa del resistente unitamente alla memoria istruttoria di replica del 5/5/2022 è da ritenersi ammissibile in quanto tale ordinanza veniva notificata al solo in data 2/5/2022, ovvero dopo la scadenza CP_1
del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.) in ragione dell'insussistenza sia dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo, avendo il G.I.P.
ritenuto che
le condotte del resistente non costituissero attuazione di un intento persecutorio, ma che si collocassero tuttalpiù nelle dinamiche esplicative di una relazione turbolenta e litigiosa.
Peraltro, anche i capitoli di prova orale articolati sul punto dalla difesa di parte ricorrente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. non sono utili allo scopo, in quanto vertenti su circostanze generiche, valutative, irrilevanti o vertenti su fatti conosciuti de relato.
La domanda di addebito a carico del pertanto, va rigettata. CP_1
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata in via riconvenzionale dal resistente, la stessa è motivata dai comportamenti ostili, contrari ai doveri che derivano dal matrimonio, di solidarietà e di pacifica convivenza assunti dalla ricorrente nei confronti dei figli e del marito, tali da rendere intollerabile la convivenza.
Anche tale domanda di addebito va rigettata in quanto, seppure in corso di giudizio sia emersa l'assunzione di un comportamento provocatorio da parte della in Pt_1
particolare mediante l'abitudine di registrare le conversazioni che si svolgevano in casa, non è stato in alcun modo provato il nesso eziologico fra tale comportamento e la crisi coniugale.
Al contrario, dalle dichiarazioni rese dai figli emerge che l'unione matrimoniale, sin dagli inizi o quantomeno da quando i figli erano bambini, era segnata da forte conflittualità e incomunicabilità tra le parti, dovute alle loro divergenze caratteriali (la moglie più litigiosa ed il marito più accomodante), e che tale profonda diversità non ha fatto che acuirsi con il passare del tempo.
In particolare, afferma: “Nella loro relazione, per quanto a mia memoria, Per_2
le discussioni sono sempre state abbastanza frequenti e in diverse circostanze molto animate”, mentre afferma: “La loro relazione, per quanto io ricordi, oltre che Per_1
da discussioni ordinarie, che possono esserci in tutte le coppie, è sempre stata caratterizzata da litigi animati, che negli ultimi anni sono diventati via via più frequenti ed animati. Mio padre e mia madre litigavano spesso anche a causa della stanchezza dovuta al lavoro in particolare di mia madre”; “Durante le discussioni che avvenivano anche per motivi banali, entrambi gridavano per far valere le proprie ragioni”.
In siffatto scenario, la condotta della lungi dal costituire il fattore Pt_1
scatenante della crisi, può tuttalpiù essere stata finalizzata a precostituirsi delle prove ai fini della domanda di addebito nei confronti del marito, come confermato dai figli all'udienza del 16/6/2021, durante la quale dichiarava: “E' vero che mia madre Per_2 negli ultimi tempi dopo aver preso la decisione di separarsi ha iniziato a registrare tutto quello che si diceva in casa, e spesso a provocare noi o mio padre per far dire cose che poi registrava”, mentre dichiarava: “E' vero che negli ultimi tempi mia madre Per_1
registrava tutto quello che succedeva in casa e tentava anche di provocarci per registrare tutto ciò che dicevamo. Ci siamo accorti che registrava durante il periodo del primo lockdown, ma forse lo faceva già da prima. Disse che intendeva separarsi all'incirca durante il primo lockdown, e se ben ricorso questa situazione ce la accennò mio padre”, ma non può considerarsi idonea a fondare l'addebito a carico di costei.
Anche l'abbandono volontario della casa coniugale da parte della non Pt_1 può considerarsi causa della crisi familiare, tenendo conto che l'allottamento è chiaramente intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto, come confermato dal resistente, che nei propri scritti difensivi, relativamente alla scelta della moglie di andare via di casa, testualmente scrive: “In tanto la non venne in alcun modo contrastata dal Pt_1
marito, ma nemmeno dai figli, che anzi auspicavano il buon fine di tale scelta, che in concreto ha comportato il ritorno della quiete tra le mura domestiche. I figli sebbene maggiorenni sono entrambi studenti universitari, convivono serenamente con il padre nella ex casa coniugale. La di converso vive bene in altro suo alloggio” (cfr. Pt_1
pag. 2 della comparsa conclusionale di parte resistente del 18/12/2024).
Sul punto, Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2022, n. 3426: “In tema di addebito della separazione, la forte tensione tra i coniugi, per giunta in un clima di progressiva reciproca disaffezione, può giustificare l'abbandono del tetto coniugale. Questa decisione, quindi, non può portare all'addebito della separazione alla persona che ha lasciato la casa coniugale”.
La domanda riconvenzionale di addebito va pertanto rigettata.
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti i figli, preliminarmente occorre dare atto che, nelle more del giudizio, la figlia ha raggiunto la maggiore età, pertanto Per_2
nei suoi confronti nulla il Tribunale può stabilire rispetto al regime di affidamento, alla sua collocazione e alle visite.
Relativamente agli aspetti economici, entrambi i figli sono studenti universitari
( al quarto anno e al secondo) non autonomi economicamente e, pertanto, Per_1 Per_2
tenendo conto che la situazione economica della ricorrente non ha subito modifiche dall'emissione dell'ordinanza presidenziale all'attualità, si conferma l'obbligo posto a suo carico, quale genitore non convivente, di contribuire al mantenimento dei figli mediante il pagamento dell'importo complessivo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla richiesta della ricorrente di corrispondere il mantenimento direttamente ai figli, si osserva che, per giurisprudenza consolidata, non è possibile disporsi che il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti venga versato direttamente a questi ultimi in mancanza di espressa domanda a riceverlo da parte dei figli stessi, permanendo, in caso di convivenza con l'altro genitore, come nel caso di specie, la legittimazione sul punto in capo a tale genitore (cfr. ex multis Cass. Civ.
Sez. VI, ord. 14/4-11/6/2021, n. 16589: “La mancata richiesta, da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento giustifica la legittimazione a riceverlo da parte del genitore con lui convivente, il quale anticipa le spese per il suo mantenimento e le programma d'accordo con lui, e, di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere”): conseguentemente, in assenza di intervento nel presente giudizio dei figli maggiorenni, con formulazione di domanda di percezione diretta del proprio mantenimento, la dovrà continuare a Pt_1
versare il contributo al mantenimento per i figli al padre con gli stessi convivente.
Per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, va in primo luogo osservato che la circostanza che i figli frequentino l'università in altra città non esclude il requisito della convivenza dei ragazzi con il padre, atteso che la coabitazione può anche non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio, anche per periodi non brevi, per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile, come nel caso di specie;
il ha infatti dichiarato CP_1
che i figli convivono con lui nella ex casa coniugale e tale affermazione non è stata smentita da controparte, che si è limitata ad affermare che i ragazzi, studiando uno a
Catanzaro e l'altra a Bari, non vivrebbero più con il padre, senza tuttavia dimostrare in alcun modo che, quando rientrano dalle rispettive sedi universitarie, si rechino in altra abitazione diversa dalla casa coniugale.
Pertanto, va confermata l'assegnazione della casa coniugale in favore del resistente nella sua interezza, tenendo conto che detta assegnazione è disposta nell'esclusivo interesse dei figli, di fronte al quale il diritto di godimento della madre, comproprietaria dell'immobile, deve necessariamente arretrare.
La domanda della ricorrente di porre a carico del il pagamento CP_1 dell'importo di € 700,00 a titolo di canone di locazione per un immobile di pari condizioni rispetto alla casa familiare, formulata in via subordinata in caso di mancato accoglimento della domanda di assegnazione del secondo piano della casa coniugale, deve intendersi rinunciata, non essendo più stata riproposta né in sede di precisazione delle conclusioni né nella comparsa conclusionale e nelle memorie di replica.
La richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente va rigettata, non ravvisandosi i presupposti per il suo riconoscimento, tenuto conto che, pur sussistendo una disparità di posizioni economiche tra i coniugi, la dispone di Pt_1 adeguati redditi propri (stipendio mensile di circa € 1.800,00 ed un saldo sul conto corrente al 31/12/2019 di € 69.300,69, che all'attualità, in mancanza di prove di segno contrario, potrebbe anche essere superiore), circostanza che esclude il diritto della stessa alla percezione di un assegno di mantenimento in suo favore, anche tenendo conto che non è stata fornita alcuna prova circa il tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio e avuto riguardo inoltre al maggiore carico economico gravante sul resistente per il mantenimento dei figli in ragione del più limitato importo del contributo materno.
Quanto alle domande restitutoria, di risarcimento danni per mobbing familiare e di autorizzazione alla vendita formulate dalla ricorrente, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte", previsti dall'art. 31 c.p.c. (cause accessorie), dall'art. 32 c.p.c. (cause di garanzia), dall'art. 34 c.p.c. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 c.p.c. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 c.p.c. (cause riconvenzionali), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi (ex multis, Cass. Civ. Sez. I, 8/9/2014 n. 18870,
Cass. Civ. Sez. VI, 24/12/2014 n. 27386, Cass. Civ. Sez. I, 29/1/2010 n. 2155, Cass. Civ.
Sez. I, 21/5/2009 n. 11828, Cass. Civ. Sez. I, 22/10/2004 n. 20638).
Circoscrivendo il campo d'analisi al giudizio di separazione, quanto premesso comporta l'inammissibilità, per violazione dell'art. 40 c.p.c., di tutte le domande che si pongano al di fuori del suo perimetro, inclusivo delle sole domande relative alla responsabilità genitoriale, all'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli, all'assegnazione della casa coniugale e, da ultimo, delle domande di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro. Nella specie, la connessione tra la domanda di separazione personale con addebito e quelle di risarcimento danni per mobbing familiare, di restituzione di preziosi ed effetti personali e di autorizzazione alla vendita di un terreno in comproprietà tra i coniugi è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c, - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte".
Ne consegue che tali domande non potevano essere proposte nel presente giudizio in quanto esulanti dal suo oggetto ed in ogni caso, quanto alle domande restitutoria e risarcitoria, perché assolutamente generiche e non provate.
Peraltro la loro inammissibilità, che può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza (v. Cass. Civ. Sez. I, 24/4/2007 n. 9915), è stata sollevata dal resistente già nella comparsa di costituzione depositata per la fase presidenziale, e successivamente nella comparsa depositate per la fase di merito, e, dunque, tempestivamente.
Le spese del procedimento, stante il rigetto delle reciproche domande di addebito e considerato il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per il coniuge e l'inammissibilità delle domande risarcitoria, restitutoria e di autorizzazione alla vendita formulate dalla ricorrente, vanno compensate per metà e poste per la restante metà a carico di , e liquidate così come in dispositivo, con rigetto della domanda Parte_1
di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dal resistente, non ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 23/7/2020 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) rigetta le reciproche domande di addebito;
2) conferma i punti 2) e 4) dell'ordinanza presidenziale del 22/6/2021;
3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
4) dichiara inammissibili le domande risarcitoria, restitutoria e di autorizzazione alla vendita formulate dalla ricorrente;
5) compensa le spese di lite per metà, condannando al Parte_1
pagamento in favore di del residuo, che liquida in € 3.808,00 Controparte_1
per compenso, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
6) rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dal resistente. In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 26/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1127/2020 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato GIUDICE IVANA
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato SCAVO FRANCESCO C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 18/10/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/7/2020 - premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio in data 12/4/1997 in MATERA con Controparte_1
e che dalla loro unione erano nati i figli (il 3/9/2000) e (il 15/11/2003) - Per_1 Per_2
adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito con addebito a quest'ultimo, l'assegnazione del primo piano della casa coniugale al marito e del secondo piano in suo favore o, in subordine, in caso di mancata assegnazione del secondo piano, che il resistente fosse condannano al pagamento favore della moglie della somma di € 700,00 quale canone di locazione per un immobile di pari condizioni rispetto alla casa familiare, e l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso il padre, con esercizio del diritto di visita della madre secondo le modalità ritenute più opportune dal Tribunale;
dal punto di vista economico, domandava che fosse posto a suo carico il pagamento di un assegno a titolo di mantenimento dei due figli di € 150,00 mensili ciascuno, e che fossero posti a carico del coniuge il pagamento della totalità delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli nonché di un assegno in favore della moglie di € 1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
chiedeva altresì il risarcimento dei danni morali subiti durante la vita matrimoniale, quantificati in € 100.000,00, e la restituzione dell'oro rimasto nella casa coniugale, dell'argenteria e degli effetti personali, scolastici e lavorativi.
Con comparsa del 4/11/2020 si costituiva in giudizio, Controparte_1
non opponendosi alla domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito della controparte e formulando a sua volta, in via riconvenzionale, domanda di addebito della separazione a carico della ricorrente, l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso di sé e con esercizio del diritto di visita della madre secondo il calendario indicato in comparsa, l'assegnazione in suo favore dell'intera casa coniugale,
e che fosse posto a carico della madre il pagamento di un assegno a titolo di mantenimento dei due figli di € 350,00 mensili ciascuno, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre al
50% delle spese straordinarie;
domandava altresì che fossero rigettate le domande ex adverso formulate di assegno di mantenimento in favore della moglie e di restituzione di beni mobili, valori e gioielli;
infine, si dichiarava disponibile ad addivenire ad una consensualizzazione della separazione alle condizioni di cui alle formulate conclusioni.
All'udienza del 12/1/2021, nella quale compariva il solo resistente, il Presidente del
Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e fissava nuova udienza per la loro comparizione.
Sentite le parti ed i figli, ed acquisite altresì le dichiarazioni rese da questi ultimi dinanzi alla Polizia Giudiziaria nell'ambito di un parallelo giudizio penale, con provvedimento del 22/6/2021 il Presidente del Tribunale, rilevata l'impossibilità di una riconciliazione, assegnava la casa familiare al per abitarvi con i figli, affidava CP_1 la figlia minore esclusivamente al padre, poneva a carico della l'obbligo Per_2 Pt_1 di versare mensilmente per il mantenimento dei figli la somma di complessivi € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponeva visite libere madre-figlia e disponeva altresì che la ragazza seguisse un percorso di sostegno piscologico, invitando anche il figlio maggiorenne ad intraprendere il medesimo percorso.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 15/7/2022 il Giudice istruttore formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva accettata dal CP_1
e rifiutata dalla Pt_1
In sede di istruzione veniva ammesso ed espletato l'interrogatorio formale del resistente.
Con sentenza sullo stato n. 909/2023 pubblicata il 16/11/2023, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza del 25/5/2024, ritenuta la causa matura per la decisione stante l'inammissibilità delle prove testimoniali richieste da parte ricorrente e l'ininfluenza delle restanti richieste istruttorie avanzate dalle parti, il Giudice istruttorie rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 18/10/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c..
Questo Tribunale ha già dichiarato la separazione con sentenza non definitiva sullo status, con dunque rimangono da esaminare le domande accessorie.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente a causa delle lamentate violenze subite dal marito, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, in merito ai files delle registrazioni vocali effettuate dalla ricorrente e depositate in atti, occorre precisare che in caso di registrazioni di conversazioni tra presenti da parte di un partecipante alle stesse, come nel caso di specie, non è configurabile l'ipotesi di reato di cui all'art. 615 bis c.p. e la registrazione è utilizzabile come prova nel processo civile. L'art. 21 del GDPR (Regolamento UE n.
2016/679) stabilisce infatti, che il soggetto interessato (ossia quello registrato a sua insaputa) non si può opporre al trattamento dei suoi dati se la registrazione è stata effettuata per consentire a chi la produce di difendere in giudizio un diritto proprio o altrui.
In secondo luogo, quanto alle registrazioni in cui è presente il resistente, si osserva che secondo la recente giurisprudenza di legittimità, “L'efficacia probatoria delle registrazioni fonografiche di conversazione tra presenti (ossia avvenute in presenza del soggetto autore della registrazione), disciplinate dall'art. 2712 cod. civ., in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso, è rimessa alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione che i fatti che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, nel senso che deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cas. Civ. Sez. II, 17/1/2019,
n.1220); ancora, “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. Civ. Sez. VI, 13/5/2021, n.12794); “La registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa;
il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta” (Cass. Civ., Sez. III, 19/1/2018, n. 1250).
Dunque, chi disconosce la registrazione deve altresì dimostrare una realtà di fatto diversa da quella risultante dalla riproduzione audio medesima;
in assenza di validi e concreti appigli che fondino il sospetto di difformità del file audio rispetto alle conversazioni avvenute tra le parti, quest'ultimo acquista il valore di prova documentale incontestabile.
In tal senso, non possono quindi ritenersi espressive del dedotto disconoscimento le deduzioni del resistente, il quale si è limitato ad affermare che le registrazioni sono state fatte violando il diritto alla privacy del deducente e dei figli, senza tuttavia fornire alcun elemento che possa anche solo fondare il sospetto che tali riproduzioni audio non siano attendibili ed anzi, affermando che la era solita registrare le conversazioni Pt_1 che si svolgevano in casa, di fatto conferma l'autenticità delle stesse.
Pertanto, queste ultime costituiscono prove utilizzabili ai fini della decisione.
Fatta questa necessaria premessa, il Collegio ritiene che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente vada rigettata perché nel corso del giudizio non è stato dimostrato che la crisi matrimoniale sia stata determinata dalla condotta violenta attribuita al resistente, tenendo conto che gli asseriti episodi di violenza subiti dalla non Pt_1 sono stati provati ed in ogni caso si riferiscono ad episodi avvenuti agli albori del matrimonio.
Quanto alla lamentata rottura di un incisivo da parte del ai danni della CP_1
moglie, risalente al 1998, il resistente, in sede di interrogatorio formale, ha riferito che sarebbe stata la ricorrente a procurarsi la rottura del dente in seguito ad una manovra incongrua effettuata mentre aveva un ferro da stiro in mano ed era in corso un litigio tra i coniugi, mentre relativamente all'episodio avvenuto qualche anno dopo, ha negato di aver trascinato la moglie per i capelli;
sul punto, la conversazione intrattenuta tra la ed il figlio in data 11/4/2020 nulla prova, tenendo conto che quando la madre Pt_1
chiede al ragazzo se ricordasse di quando il marito le tirò i capelli nel cucinino e la scaraventò per terra davanti a lui e alla sorella, lui risponde in maniera assolutamente vaga ed esasperata, con ogni probabilità perché sfiancato dall'insistenza della madre, ed in ogni caso, trattasi anche in questo caso di un episodio molto risalente nel tempo che, anche qualora si fosse verificato (cosa di cui non vi è alcuna prova), non potrebbe certo giustificare la crisi matrimoniale, che ha portato alla separazione molti anni dopo.
I figli, sia nel presente procedimento che dinanzi alla Polizia Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. 40/2021 R.G.N.R., hanno entrambi dichiarato che il padre non ha mai compiuto atti di violenza nei confronti della madre e che invece, al contrario, ha sempre cercato di stemperare le discussioni, avendo un carattere accomodante;
quanto affermato è confermato altresì dai copiosi files audio allegati dalla ricorrente ai fini di provare di aver subito del mobbing familiare, dall'ascolto dei quali si evince che, soprattutto in occasione dei litigi intercorsi tra la e la figlia , Pt_1 Per_2
il cercava di stemperare gli animi, invitando la figlia ad assecondare le richieste CP_1
della madre (in particolare relativamente alla richiesta di ottenere la chiave del bagno, trattenuta dalla figlia), infervorandosi solamente dopo essere stato ripetutamente incalzato dalla moglie, che gli ripeteva ossessivamente di intervenire, ma senza compiere mai gesti di violenza;
inoltre, non si può non tener conto che il su menzionato procedimento penale, nato in [...] alla denuncia-querela sporta dalla in danno del marito, è stato Pt_1
archiviato in fase di indagini preliminari con ordinanza dell'8/3/2022 disposta dal G.I.P. del Tribunale di Matera (il cui deposito da parte della difesa del resistente unitamente alla memoria istruttoria di replica del 5/5/2022 è da ritenersi ammissibile in quanto tale ordinanza veniva notificata al solo in data 2/5/2022, ovvero dopo la scadenza CP_1
del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.) in ragione dell'insussistenza sia dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo, avendo il G.I.P.
ritenuto che
le condotte del resistente non costituissero attuazione di un intento persecutorio, ma che si collocassero tuttalpiù nelle dinamiche esplicative di una relazione turbolenta e litigiosa.
Peraltro, anche i capitoli di prova orale articolati sul punto dalla difesa di parte ricorrente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. non sono utili allo scopo, in quanto vertenti su circostanze generiche, valutative, irrilevanti o vertenti su fatti conosciuti de relato.
La domanda di addebito a carico del pertanto, va rigettata. CP_1
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata in via riconvenzionale dal resistente, la stessa è motivata dai comportamenti ostili, contrari ai doveri che derivano dal matrimonio, di solidarietà e di pacifica convivenza assunti dalla ricorrente nei confronti dei figli e del marito, tali da rendere intollerabile la convivenza.
Anche tale domanda di addebito va rigettata in quanto, seppure in corso di giudizio sia emersa l'assunzione di un comportamento provocatorio da parte della in Pt_1
particolare mediante l'abitudine di registrare le conversazioni che si svolgevano in casa, non è stato in alcun modo provato il nesso eziologico fra tale comportamento e la crisi coniugale.
Al contrario, dalle dichiarazioni rese dai figli emerge che l'unione matrimoniale, sin dagli inizi o quantomeno da quando i figli erano bambini, era segnata da forte conflittualità e incomunicabilità tra le parti, dovute alle loro divergenze caratteriali (la moglie più litigiosa ed il marito più accomodante), e che tale profonda diversità non ha fatto che acuirsi con il passare del tempo.
In particolare, afferma: “Nella loro relazione, per quanto a mia memoria, Per_2
le discussioni sono sempre state abbastanza frequenti e in diverse circostanze molto animate”, mentre afferma: “La loro relazione, per quanto io ricordi, oltre che Per_1
da discussioni ordinarie, che possono esserci in tutte le coppie, è sempre stata caratterizzata da litigi animati, che negli ultimi anni sono diventati via via più frequenti ed animati. Mio padre e mia madre litigavano spesso anche a causa della stanchezza dovuta al lavoro in particolare di mia madre”; “Durante le discussioni che avvenivano anche per motivi banali, entrambi gridavano per far valere le proprie ragioni”.
In siffatto scenario, la condotta della lungi dal costituire il fattore Pt_1
scatenante della crisi, può tuttalpiù essere stata finalizzata a precostituirsi delle prove ai fini della domanda di addebito nei confronti del marito, come confermato dai figli all'udienza del 16/6/2021, durante la quale dichiarava: “E' vero che mia madre Per_2 negli ultimi tempi dopo aver preso la decisione di separarsi ha iniziato a registrare tutto quello che si diceva in casa, e spesso a provocare noi o mio padre per far dire cose che poi registrava”, mentre dichiarava: “E' vero che negli ultimi tempi mia madre Per_1
registrava tutto quello che succedeva in casa e tentava anche di provocarci per registrare tutto ciò che dicevamo. Ci siamo accorti che registrava durante il periodo del primo lockdown, ma forse lo faceva già da prima. Disse che intendeva separarsi all'incirca durante il primo lockdown, e se ben ricorso questa situazione ce la accennò mio padre”, ma non può considerarsi idonea a fondare l'addebito a carico di costei.
Anche l'abbandono volontario della casa coniugale da parte della non Pt_1 può considerarsi causa della crisi familiare, tenendo conto che l'allottamento è chiaramente intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto, come confermato dal resistente, che nei propri scritti difensivi, relativamente alla scelta della moglie di andare via di casa, testualmente scrive: “In tanto la non venne in alcun modo contrastata dal Pt_1
marito, ma nemmeno dai figli, che anzi auspicavano il buon fine di tale scelta, che in concreto ha comportato il ritorno della quiete tra le mura domestiche. I figli sebbene maggiorenni sono entrambi studenti universitari, convivono serenamente con il padre nella ex casa coniugale. La di converso vive bene in altro suo alloggio” (cfr. Pt_1
pag. 2 della comparsa conclusionale di parte resistente del 18/12/2024).
Sul punto, Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2022, n. 3426: “In tema di addebito della separazione, la forte tensione tra i coniugi, per giunta in un clima di progressiva reciproca disaffezione, può giustificare l'abbandono del tetto coniugale. Questa decisione, quindi, non può portare all'addebito della separazione alla persona che ha lasciato la casa coniugale”.
La domanda riconvenzionale di addebito va pertanto rigettata.
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti i figli, preliminarmente occorre dare atto che, nelle more del giudizio, la figlia ha raggiunto la maggiore età, pertanto Per_2
nei suoi confronti nulla il Tribunale può stabilire rispetto al regime di affidamento, alla sua collocazione e alle visite.
Relativamente agli aspetti economici, entrambi i figli sono studenti universitari
( al quarto anno e al secondo) non autonomi economicamente e, pertanto, Per_1 Per_2
tenendo conto che la situazione economica della ricorrente non ha subito modifiche dall'emissione dell'ordinanza presidenziale all'attualità, si conferma l'obbligo posto a suo carico, quale genitore non convivente, di contribuire al mantenimento dei figli mediante il pagamento dell'importo complessivo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla richiesta della ricorrente di corrispondere il mantenimento direttamente ai figli, si osserva che, per giurisprudenza consolidata, non è possibile disporsi che il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti venga versato direttamente a questi ultimi in mancanza di espressa domanda a riceverlo da parte dei figli stessi, permanendo, in caso di convivenza con l'altro genitore, come nel caso di specie, la legittimazione sul punto in capo a tale genitore (cfr. ex multis Cass. Civ.
Sez. VI, ord. 14/4-11/6/2021, n. 16589: “La mancata richiesta, da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento giustifica la legittimazione a riceverlo da parte del genitore con lui convivente, il quale anticipa le spese per il suo mantenimento e le programma d'accordo con lui, e, di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere”): conseguentemente, in assenza di intervento nel presente giudizio dei figli maggiorenni, con formulazione di domanda di percezione diretta del proprio mantenimento, la dovrà continuare a Pt_1
versare il contributo al mantenimento per i figli al padre con gli stessi convivente.
Per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, va in primo luogo osservato che la circostanza che i figli frequentino l'università in altra città non esclude il requisito della convivenza dei ragazzi con il padre, atteso che la coabitazione può anche non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio, anche per periodi non brevi, per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile, come nel caso di specie;
il ha infatti dichiarato CP_1
che i figli convivono con lui nella ex casa coniugale e tale affermazione non è stata smentita da controparte, che si è limitata ad affermare che i ragazzi, studiando uno a
Catanzaro e l'altra a Bari, non vivrebbero più con il padre, senza tuttavia dimostrare in alcun modo che, quando rientrano dalle rispettive sedi universitarie, si rechino in altra abitazione diversa dalla casa coniugale.
Pertanto, va confermata l'assegnazione della casa coniugale in favore del resistente nella sua interezza, tenendo conto che detta assegnazione è disposta nell'esclusivo interesse dei figli, di fronte al quale il diritto di godimento della madre, comproprietaria dell'immobile, deve necessariamente arretrare.
La domanda della ricorrente di porre a carico del il pagamento CP_1 dell'importo di € 700,00 a titolo di canone di locazione per un immobile di pari condizioni rispetto alla casa familiare, formulata in via subordinata in caso di mancato accoglimento della domanda di assegnazione del secondo piano della casa coniugale, deve intendersi rinunciata, non essendo più stata riproposta né in sede di precisazione delle conclusioni né nella comparsa conclusionale e nelle memorie di replica.
La richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente va rigettata, non ravvisandosi i presupposti per il suo riconoscimento, tenuto conto che, pur sussistendo una disparità di posizioni economiche tra i coniugi, la dispone di Pt_1 adeguati redditi propri (stipendio mensile di circa € 1.800,00 ed un saldo sul conto corrente al 31/12/2019 di € 69.300,69, che all'attualità, in mancanza di prove di segno contrario, potrebbe anche essere superiore), circostanza che esclude il diritto della stessa alla percezione di un assegno di mantenimento in suo favore, anche tenendo conto che non è stata fornita alcuna prova circa il tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio e avuto riguardo inoltre al maggiore carico economico gravante sul resistente per il mantenimento dei figli in ragione del più limitato importo del contributo materno.
Quanto alle domande restitutoria, di risarcimento danni per mobbing familiare e di autorizzazione alla vendita formulate dalla ricorrente, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte", previsti dall'art. 31 c.p.c. (cause accessorie), dall'art. 32 c.p.c. (cause di garanzia), dall'art. 34 c.p.c. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 c.p.c. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 c.p.c. (cause riconvenzionali), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi (ex multis, Cass. Civ. Sez. I, 8/9/2014 n. 18870,
Cass. Civ. Sez. VI, 24/12/2014 n. 27386, Cass. Civ. Sez. I, 29/1/2010 n. 2155, Cass. Civ.
Sez. I, 21/5/2009 n. 11828, Cass. Civ. Sez. I, 22/10/2004 n. 20638).
Circoscrivendo il campo d'analisi al giudizio di separazione, quanto premesso comporta l'inammissibilità, per violazione dell'art. 40 c.p.c., di tutte le domande che si pongano al di fuori del suo perimetro, inclusivo delle sole domande relative alla responsabilità genitoriale, all'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli, all'assegnazione della casa coniugale e, da ultimo, delle domande di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro. Nella specie, la connessione tra la domanda di separazione personale con addebito e quelle di risarcimento danni per mobbing familiare, di restituzione di preziosi ed effetti personali e di autorizzazione alla vendita di un terreno in comproprietà tra i coniugi è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c, - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte".
Ne consegue che tali domande non potevano essere proposte nel presente giudizio in quanto esulanti dal suo oggetto ed in ogni caso, quanto alle domande restitutoria e risarcitoria, perché assolutamente generiche e non provate.
Peraltro la loro inammissibilità, che può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza (v. Cass. Civ. Sez. I, 24/4/2007 n. 9915), è stata sollevata dal resistente già nella comparsa di costituzione depositata per la fase presidenziale, e successivamente nella comparsa depositate per la fase di merito, e, dunque, tempestivamente.
Le spese del procedimento, stante il rigetto delle reciproche domande di addebito e considerato il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per il coniuge e l'inammissibilità delle domande risarcitoria, restitutoria e di autorizzazione alla vendita formulate dalla ricorrente, vanno compensate per metà e poste per la restante metà a carico di , e liquidate così come in dispositivo, con rigetto della domanda Parte_1
di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dal resistente, non ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 23/7/2020 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) rigetta le reciproche domande di addebito;
2) conferma i punti 2) e 4) dell'ordinanza presidenziale del 22/6/2021;
3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
4) dichiara inammissibili le domande risarcitoria, restitutoria e di autorizzazione alla vendita formulate dalla ricorrente;
5) compensa le spese di lite per metà, condannando al Parte_1
pagamento in favore di del residuo, che liquida in € 3.808,00 Controparte_1
per compenso, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
6) rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dal resistente. In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 26/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco