TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/06/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 697/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 697/2025 v.g. promossa da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ); CP_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. FERRERO ALESSANDRO
(c.f. ), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sigg.ri e Parte_1
hanno esposto: CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in MAGLIANO ALPI (CN) il 22/02/1981, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie
A, dell'anno 1981;
1 - che dal matrimonio sono nati figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La separazione può essere omologata in quanto la richiesta dei coniugi, dichiaratisi economicamente indipendenti, è circoscritta ad una pronuncia sullo status.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
CENTALLO (CN), e , nata il [...] a [...], che CP_1
hanno contratto matrimonio concordatario in MAGLIANO ALPI il 22/02/1981, matrimonio
2 trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie A, dell'anno
1981;
2) Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
3) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 697/2025 v.g. promossa da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ); CP_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. FERRERO ALESSANDRO
(c.f. ), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sigg.ri e Parte_1
hanno esposto: CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in MAGLIANO ALPI (CN) il 22/02/1981, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie
A, dell'anno 1981;
1 - che dal matrimonio sono nati figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La separazione può essere omologata in quanto la richiesta dei coniugi, dichiaratisi economicamente indipendenti, è circoscritta ad una pronuncia sullo status.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
CENTALLO (CN), e , nata il [...] a [...], che CP_1
hanno contratto matrimonio concordatario in MAGLIANO ALPI il 22/02/1981, matrimonio
2 trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie A, dell'anno
1981;
2) Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
3) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
3