Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3442/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. AMENO CATERINA Parte_1
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. TONELLI GIULIO Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.03.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
- , chiedendo di: Controparte_1
a) accertare e dichiarare l'insussistenza di una giusta causa del recesso esercitato in data 31 ottobre 2018 dal sig.
[...]
dal contratto di agenzia a quella data in corso con CP_1
; Parte_1
b) accertare e dichiarare il diritto di nei Parte_1 confronti del sig. ad ottenere (i) il pagamento Controparte_1 dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso (per un importo di
Euro 36.962,98), (ii) la restituzione del residuo del c.d. storno provvigionale per assegnazioni di portafoglio come sopra meglio descritto (per un importo di Euro 20.214,13), (iii) la restituzione degli anticipi ricevuti a fronte delle iniziative a premi “Top
Incentive 2017” e “Top Incentive 2018” come in atti meglio descritte
(per un importo di Euro 64.034,56), nonché (iv) la restituzione pagina 1 di 9
l'adesione del sig. alla polizza assicurativa Controparte_1 collettiva, pure meglio descritta in atti (per un importo di Euro
1.448,20); il tutto al netto delle somme maturate a favore del medesimo sig. a titolo di F.I.R.R. (pari ad Euro Controparte_1
1.091,50) e di provvigioni per il mese di ottobre 2018 (pari ad Euro
1.112,31);
c) condannare il sig. al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo complessivo di Euro 120.456,06 o di Parte_1 quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver stipulato con in data 10 gennaio 2011, un Controparte_1 contratto di agenzia senza rappresentanza e a tempo indeterminato avente ad oggetto attività di promozione finanziaria. ha dunque dedotto di aver comunicato all'agente Parte_1
(tramite lettere del 9 gennaio 2014, 6 aprile 2017, 24 gennaio 2018,
6 febbraio 2018, 23 febbraio 2018 e 18 settembre 2018) l'assegnazione di clienti in precedenza assegnati ad altro consulente, con conseguente incremento della valorizzazione del suo portafoglio clienti, il cui valore avrebbe dovuto essere restituito alla CP_2 mediante il meccanismo del c.d. storno provvigionale. ha poi dedotto di aver riconosciuto a favore del Parte_1 convenuto ulteriori anticipi provvigionali a fronte dei programmi d'incentivazione, provvedendo inoltre, in data 30 giugno 2018, al rinnovo della polizza assicurativa collettiva per l'annualità
2018/2019, polizza stipulata dalla stessa a favore dei propri CP_2 consulenti finanziari anticipando il premio previsto (per un importo pari ad Euro 1.448,20).
In data 31 ottobre 2018, parte resistente comunicava il recesso per giusta causa dal Contratto, con effetto immediato.
pagina 2 di 9 Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato l'inesistenza della giusta causa di recesso, rivendicando il diritto all'indennità di mancato preavviso, alla restituzione del residuo del c.d. storno provvigionale per assegnazioni di portafoglio, alla restituzione degli anticipi ricevuti a fronte delle iniziative a premi “Top
Incentive 2017” e “Top Incentive 2018” e alla restituzione dell'anticipo versato per consentire l'adesione del sig.
[...]
alla polizza assicurativa collettiva, per complessivi € CP_1
120.456,06.
Si è costituito tardivamente in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le avverse pretese. Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 2.4.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
In primo luogo, deve rilevarsi la costituzione tardiva dell'agente, solo onerato di provare la giusta causa del recesso;
ne consegue, sulla base del mero riparto degli oneri probatori, la condanna di al versamento dell'indennità sostitutiva di preavviso. CP_1
Si osserva peraltro che, se in data 31 ottobre 2018 parte resistente comunicava il recesso per giusta causa, in data 5.11.2018 risultava già lavorare per una banca concorrente.
Tanto premesso, alla data del recesso alla Banca spettava un preavviso di tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore commercio pagina 3 di 9 sottoscritto il 16 febbraio 2009 in caso di recesso da parte di agente plurimandatario (doc. 25 fasc. ric.).
Il predetto art. 11 stabilisce che “ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti”.
Correttamente, l'indennità in discorso è stata “computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio” (art. 11 citato).
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Con riferimento alla richiesta di restituzione degli storni provvigionali, la norma di riferimento è l'art. 16.3 del contratto, oltre all'allegato D.
Secondo l'art. 16.3 appena citato, "In caso di assegnazione di
Clienti da parte della Banca, il Promotore percepirà, per detti
Clienti, una provvigione decurtata. Tale decurtazione corrisponderà alla valorizzazione determinata tra le parti, del beneficio che il
Promotore riceverà dall'assegnazione di detti Clienti, secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato 'Assegnazioni di
Portafoglio' (Allegato D)".
L'Allegato D, a sua volta, specifica: "La Banca, quale titolare dei rapporti con i clienti, potrà assegnare al Promotore l'assistenza di clientela che non sia stata dallo stesso procacciata. [...] In ragione di tale incremento, al Promotore spetterà una provvigione decurtata di uno storno provvigionale corrispondente alla valorizzazione del portafoglio clienti assegnatogli".
In proposito, i seguenti aspetti sono documentali: con lettera del 24 gennaio 2018 (rif. R&C/CR/ec n. 17/18; doc. 4), si prevedeva uno storno provvigionale rateizzato in 60 mensilità e /…/ trattenuto in occasione dei pagamenti dei cedolini provvigionali a partire dalle pagina 4 di 9 competenze del mese di gennaio 2018” sino al gennaio 2023 l'importo di Euro 180,80; Con ulteriore lettera del 6 febbraio 2018 (rif.
R&C/CR/ec n. 262/18; doc. 5), si comunica la trattenuta di uno storno provvigionale, a decorrere da gennaio 2018 sino al gennaio 2023 per l'importo di Euro 64,56; Con altra lettera del 23 febbraio 2018 (rif.
R&C/CR/al n. 426/18; doc. 6) si comunica la trattenuta di uno storno provvigionale da febbraio 2018 sino al febbraio 2023, dell'importo di
Euro 52,04; Con ulteriore ed ultima lettera del 18 settembre 2018
(rif. R&C/CR/al n. 1374/18; doc.7), si comunica la trattenuta di uno storno provvigionale a decorrere da agosto 2018 sino ad agosto 2023, dell'importo di Euro 67,50.
Nelle varie lettere di assegnazione dei portafogli clienti si specifica che lo storno provvigionale da restituire “verrà rateizzato in 60 mensilità e verrà da noi trattenuto in occasione dei pagamenti dei cedolini provvigionali”, volta per volta. Si aggiunge che “in caso di interruzione del rapporto di Agenzia durante il periodo di rateizzazione, l'importo sarà da lei dovuto per le rate non ancora scadute e sarà compensato (con l'indennità premio di portafoglio a lei eventualmente spettante e con ogni altra indennità e/o attribuzione) secondo quanto previsto dall'articolo 16.3 del contratto di agenzia”.
In proposito, la parte resistente ha solo genericamente contestato la debenza delle somme richieste a titolo di storno provvigionale, con la conseguenza che anche la relativa domanda deve trovare accoglimento.
ha infatti contestato di aver accettato l'assegnazione del CP_1 pacchetto clienti, così come i criteri di calcolo dello storno provvigionale. Tanto detto, è sufficiente evidenziare che la parte convenuta (prima di costituirsi nel presente giudizio) mai ha sollevato alcuna contestazione alla ricezione delle lettere prodotte in atti, nelle quali era espressamente indicato sia l'elenco dei clienti che componevano il relativo portafoglio, sia gli importi oggetto di trattenuta mensile. Né condizioni per la restituzione,
pagina 5 di 9 nella regolamentazione contrattuale, erano il venire in essere di un equivalente incremento di valore o di pari benefici economici o il mantenimento dei clienti. Infine, non sussiste alcuna prova in ordine al fatto che i clienti sarebbero stati portati da una autonoma attività di “retention” di , posto che ciò non sarebbe CP_1 desumibile dal riconoscimento di un “booster”, e anche a fronte della genericità delle allegazioni e deduzioni in memoria, non essendo specificato di quali clienti in particolare si tratti, né in che modo e quando il convenuto avrebbe realizzato tale retention.
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Quanto alla richiesta di restituzione di anticipi provvigionali che sarebbero stati erogati a a fronte delle iniziative "Top CP_1
Incentive 2017" (doc. 10 e doc. 12, avv.) e "Top Incentive 2018", si richiamano i seguenti documenti di parte ricorrente:(i) “Regolamento
1 Top Incentive 2017 (IIQ17)”, ove si prevede che “Il premio erogato verrà addebitato al CF (e quindi recuperato dall'azienda al 100%) in caso di dimissioni entro i successivi 12 mesi dal pagamento dell'unica o dell'ultima rata” (cfr. doc. 10, pag. 3, sub n. 3). Esso risulta in concreto erogato rispettivamente ad agosto 2017 e a luglio
2018 (cfr. prospetto sinottico, doc. 29, nonché cedolini provvigionali di riferimento sub docc. 8-9);(ii) “Regolamento 1 Top
Incentive 2017 (IVQ17)”, ove è previsto che “Il premio erogato verrà addebitato al CF (e quindi recuperato dall'azienda al 100%) in caso di dimissioni entro i successivi 12 mesi dal pagamento dell'unica o dell'ultima rata” (cfr. doc. 12, pag. 3, sub n. 3), in concreto erogato a gennaio 2018 (cfr. doc. 29 nonché cedolino provvigionale di riferimento sub doc. 11); “Regolamento 1 Top Incentive 2018”, a pag.
2, Modalità di erogazione dei premi, sub n. 2, ove è previsto che “Il premio erogato verrà addebitato al CF (e quindi recuperato dall'azienda al 100%) in caso di dimissioni entro i successivi 12 mesi dal pagamento” (cfr. doc. 14), in concreto erogato ad aprile
2018 (cfr. doc. 29 nonché cedolino provvigionale di riferimento sub doc. 13); “Regolamento 1 Top Incentive 2018-2Q”, a pag. 2, Modalità
pagina 6 di 9 di erogazione dei premi, sub n. 2, “Il premio erogato verrà addebitato al CF (e quindi recuperato dall'azienda al 100%) in caso di dimissioni entro i successivi 12 mesi dal pagamento” (cfr. doc.
16), in concreto erogato ad agosto 2018 (cfr. doc. 29 nonché cedolino provvigionale di riferimento sub doc. 15).
Ciò considerato, si rammenta che il convenuto ha comunicato il recesso dal rapporto di agenzia il 31 ottobre 2018.
Sotto questo profilo, si osserva che i Top Incentive non hanno alcun riguardo alla remunerazione delle ordinarie attività dell'agente, le quali sono state regolarmente compensate con il versamento delle provvigioni in corso di rapporto.
I Top Incentive rivestono carattere premiale, rappresentando un quid pluris in favore dell'agente. Questi, peraltro, dal 2018 ad oggi non ha mai rivendicato il pagamento dei Top Incentive, né ha mai contestato di non aver percepito il relativo importo fino al termine del rapporto di agenzia. Se anche si volesse attribuire alla regolamentazione della restituzione del Top Incentive un effetto di stabilizzazione del rapporto di agenzia, tale effetto non incide sulla libertà dell'agente di esercitare il recesso (come pure in concreto avvenuto), ma solo sulla sua valutazione dell'opportunità di recedere, cui conseguirebbe la perdita dell'incentivo.
Va esclusa infine la nullità della clausola in analisi, poiché la maggiore gravosità nell'esercizio del diritto di recesso è controbilanciata da un corrispettivo, quale appunto la percezione dell'incentivo. Né vi sono i presupposti soggettivi per considerare la clausola come vessatoria.
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Con riferimento alla restituzione dell'anticipo di adesione alla polizza assicurativa collettiva, per euro 1448,20, la parte ricorrente ha dato atto che veniva fusa Controparte_3 per incorporazione in con effetti della fusione Parte_1 nei confronti dei terzi a far data dal 1° luglio 2018.
pagina 7 di 9 In data 30 giugno 2018, per l'annualità 2018/2019, la CP_2 provvedeva al rinnovo della polizza assicurativa collettiva, stipulata dalla stessa a favore dei propri consulenti CP_2 finanziari, a tal fine anticipando il premio previsto, per un importo pari ad Euro 1.448,20 (doc. 17 fasc. ric.).
Conseguentemente, anche la relativa domanda deve trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 di Euro 36.962,98 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso,
Euro 20.214,13 a titolo di residuo storno provvigionale, oltre alla restituzione degli anticipi ricevuti a fronte delle iniziative a premi “Top Incentive 2017” e “Top Incentive 2018” per un importo di
Euro 64.034,56, nonché la restituzione dell'anticipo per l'adesione di alla polizza assicurativa collettiva, per un Controparte_1 importo di Euro 1.448,20 e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore di dell'importo complessivo Parte_1 di Euro 120.456,06, già dedotto il F.I.R.R. pari ad Euro 1.091,50, al netto della ritenuta d'acconto, nonché le provvigioni per il mese di ottobre 2018 per un importo di Euro 1.112,31; condanna alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 8.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 2.4.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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