TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 07/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ISERNIA
Sezione Unica Promiscua in persona del giudice dott.ssa Elvira Puleio e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 509 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 proposta da:
con il patrocinio dell'avv. Mike Matticoli, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Isernia, c.so Garibaldi 38;
APPELLANTE
E in persona del proprio legale rappresentante pt, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Lorenzo Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Isernia alla via Umbria Centro Commercio e Affari int. B/24;
APPELLATO
OGGETTO: risoluzione di un contratto appalto
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 25.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha Parte_1
convenuto in giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
a) “Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1453 c.c. intercorso tra le parti in data 9.11.2011 e, per l'effetto, condannare la in persona del legale CP_1
rappresentante pt alla restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo per l'opera realizzata dal sig. alla pari ad € 19.100,00 maggiorata degli Parte_1 CP_1
interessi e della rivalutazione monetaria dalla data della risoluzione sino all'effettivo soddisfo;
b) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1218 c.c. della in persona del proprio CP_1
legale rappresentante pt per l'annullamento della convocazione n. K02H252576507 per aver omesso di comunicare o comunicato in maniera errata informazioni necessarie ai fini della ammissione all'incentivazione e, per l'effetto condannare la al risarcimento del danno CP_1
patito dal sig. quantificato in € 41.361,03 (2.286,43 già maturati e Parte_1
restituiti al GSE + 39.074,60) o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia quantificata anche a mezzo CTU che sin da ora si invoca;
”
Si è costituita in giudizio la insistendo per il rigetto della domanda, perché CP_1
infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 25.09.2024, la causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza di parte convenuta:
l'azione proposta dal sig. è ammissibile, in quanto l'art. 1667, Parte_1
comma 2, c.c. prevede un termine decadenziale di 60 giorni che decorre da quando i vizi vengono scoperti. Infatti, nel caso di specie, il sig. veniva a conoscenza dei Parte_1
vizi solo presunti dell'opera con la ricezione della nota del GSE in data 8 novembre
2013, con cui veniva informato dell'avvio del procedimento di annullamento in autotutela, subito contestata in data 15 novembre 2013 alla che redigeva ed CP_1
inviava brevi memorie, da inviare poi al GSE;
la data in cui il sig. veniva Parte_1
effettivamente a conoscenza dei vizi gravi ed irreparabili è il 13 febbraio 2014, ossia la data di ricezione della nota con cui il GSE comunicava la chiusura del procedimento, annullando il provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti e chiedendo la restituzione di quanto già erogato al e l' 11 aprile 2014, quindi prima dello Parte_1
spirare dei 60 giorni, il sig. contestava i gravi ed irreparabili vizi alla Parte_1 CP_1
3. Nel merito, tuttavia, la domanda non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In fatto, il sig. ha affermato di aver stipulato in data 9.11.2011 un Parte_1
contratto di appalto con la per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da CP_1 installare sulla falda di copertura della propria abitazione, al fine di accedere alle tariffe incentivanti in 'Conto Energia'; dopo una iniziale comunicazione circa l'ammissione alle tariffe incentivanti, il GSE (Gestore Servizi Energetici) aveva comunicato l'annullamento in autotutela del provvedimento stesso, chiedendo in conseguenza al sig. la Parte_1
restituzione degli incentivi già percepiti prima dell'avvio della procedura di annullamento e sino alla data dell'annullamento medesimo, perché, vista la presenza di altro impianto fotovoltaico intestato al sig. il GSE aveva accertato che l'impianto realizzato Parte_1
dalla non poteva essere considerato come autonomo in considerazione della CP_1
condivisione dello stesso POD con l'impianto preesistente, né quale suo potenziamento.
Pertanto, il sig. aveva deciso di citare in giudizio la ritenendo che il Parte_1 CP_1
mancato accesso alle tariffe incentivanti fosse da imputare all'appaltatore.
In particolare, reputa che la società, pur avendo provveduto a realizzare l'opera nei tempi e nei modi previsti nel contratto, non abbia adempiuto l'ulteriore obbligazione relativa all'accesso alle c.d. “tariffe incentivanti in conto energia” previste dal D.M. 5 maggio
2011 (“incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”), e pertanto richiede la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1453 c.c. ed il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per l'annullamento della convocazione n.
K02H252576507, per avere la omesso di comunicare o comunicato in maniera CP_1
errata informazioni necessarie ai fini della ammissione all'incentivazione; reputando, dunque che fosse oggetto del contratto, come obbligazione accessoria, l'espletamento di ogni attività ed effettuazione di ogni scelta tecnica atta a garantire il buon esito dell'ammissione alle tariffe incentivanti.
4. Premesso che, ex art. 1362 c.c., il contratto va interpretato alla luce della “comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole” e che, “per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”, è necessario indagare quale fosse la reale intenzione dei contraenti al momento della conclusione del contratto, anche alla luce degli interessi sottesi alla stessa.
Parte attrice, nelle memorie istruttorie, ha affermato che “unica condizione (del contratto n.d.r.) era quella di accedere alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011”, e che, poiché il era già titolare di un impianto fotovoltaico, entrato in funzione Parte_1 in data 27.12.2010 ed ammesso dal GSE alle tariffe incentivanti con provvedimento del
31.5.2011 prot. N. FTV_177573, nella costruzione del nuovo impianto aveva affidato alla il compito di individuare quale fosse la migliore tra le possibili soluzioni e CP_1
cioè:
1) potenziamento dell'impianto preesistente;
2) realizzazione di un nuovo impianto.
La avrebbe optato per il potenziamento dell'impianto, tralasciando il fatto che questo fosse entrato in funzione meno di due anni prima;
circostanza che – come appreso successivamente dal provvedimento di annullamento in autotutela del GSE – impediva l'accesso a ulteriori incentivi, perché “l'art. 3 comma 1 lettera I del Decreto configura il potenziamento come “l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni”, con ciò derivandone che l'impianto n. 769880, entrato in esercizio in data 30 giugno 2012, non può neppure configurarsi come potenziamento dell'impianto n. 269299, entrato in esercizio in data 27 dicembre 2010”.
Dunque, l'inadempimento di sarebbe consistito, secondo parte attrice, CP_1
nell'aver tralasciato il fatto che l'impianto identificato dal numero 269299, entrato in funzione in data 27.12.2010 ed ammesso dal GSE alle tariffe incentivanti con provvedimento del 31.5.2011 prot. N. FTV_177573, non essendo entrato in funzione da almeno due anni così come prevede l'art. 3 comma 1 lettera I del DM 5 maggio 2011, alla data del potenziamento, non era ancora idoneo ad essere potenziato, e che la stessa azienda avrebbe dovuto informare il che per il potenziamento avrebbe Parte_1
dovuto attendere ancora, e cioè lo spirare del termine dei due anni dall'entrata in esercizio del primo impianto o, nel caso in cui quest'ultimo non fosse stato disposto ad aspettare, avrebbero potuto realizzare un impianto indipendente dal primo con un codice POD nuovo.
Parte convenuta afferma, invece, che la prestazione dovuta dalla società sulla CP_1
scorta del contratto d'appalto del 09.11.11, era unicamente quella di realizzare l'impianto fotovoltaico sul fabbricato di proprietà dell'attore – ovvero di eseguire il progetto dell'opera e di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione – nonché di fornire tutta la documentazione necessaria affinché il progetto fosse ammesso alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011, e che sarebbe stato il sig.
avvalendosi di tecnici di sua fiducia, a curare l'intero iter Parte_1
burocratico/amministrativo per accedere ai fondi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico con il D.M. 5 maggio 2011.
4.1. Dunque, traducendo in termini giuridici gli assunti delle parti, più che affermarsi – come interpretato da parte convenuta, sulla base di qualche asserzione suggestiva della stessa attrice - che il sig. voglia far assurgere a condizione implicita del Parte_1
contratto l'ottenimento dei benefici del D.M. 5 maggio 2011, può dirsi che l'appaltatrice voglia affermare che oggetto del contratto fosse non solo l'attività di costruzione dell'impianto, ma anche la progettazione, l'istruzione e la gestione dell'aspetto amministrativo ai fini dell'accesso agli incentivi.
Punto di partenza deve allora essere la disamina del contratto stipulato tra le parti (all. 1 alla memoria di costituzione), che descrive il suo oggetto, all'art. 1.1., come “realizzazione di impianto voltaico su edificio connesso alla rete elettrica BT (…) da installare sulla falda di copertura della propria abitazione (…)”
Rilevante, a tal fine, è l'articolo 1.2 del contratto de quo, che prevede che “il prestatore si obbliga ad eseguire il progetto architettonico ed elettrico definitivo dell'impianto, ad acquisire le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'impianto, a procurare il materiale occorrente a realizzare l'impianto ed a fornire tutti i documenti contrattuali, tecnici ed amministrativi che sono e che si renderanno necessari perché il progetto de quo possa essere ammesso alle tariffe incentivanti in “Conto
Energia” previste dal DM 5 maggio 2011 “Incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”.
Innanzitutto, considerata l'espressione “possa essere ammesso”, l'ammissione suddetta sembra contrattualmente intesa come possibile, e non come condizione necessaria per il corretto adempimento del contratto, come sembra più o meno velatamente affermare parte attrice.
Peraltro, ai fini dell'individuazione del contenuto e della soglia di responsabilità dell'azienda, l'art.
2.1. afferma che “la esecuzione dei lavori sarà eseguita in collaborazione con il committente e la Direzione Lavori da esso indicata, alla quale comunque spetteranno le scelte e le decisioni finali”. Dunque, dal mero esame del contratto emerge che era compito della la costruzione dell'impianto a norma di legge e la preparazione dei documenti necessari al fine di consentire di ottenere le tariffe incentivanti agognate dal committente, sig. Parte_1
ma che all'appaltatrice non era demandata la scelta dell'impianto da costruire, predeterminato nel contratto, o dell'intera attività amministrativa che sarebbe poi seguita, né era data carta bianca su ogni aspetto decisionale, dato che scelte e decisioni finali spettavano comunque al committente.
Posto che l'interpretazione del contratto esclude la ricostruzione operata da parte attrice, bisogna ora analizzare la condotta complessiva delle parti, anteriore e successiva alla conclusione del contratto, per comprendere come questo sia stato eseguito, e se è emerso, dai documenti depositati dalle parti o dall'escussione testimoniale, che la si sia in concreto occupata dell'istruzione e della presentazione della pratica per l'accesso ai fondi messi a disposizione dal Governo per incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici.
Ebbene, non è emersa prova, in giudizio, della consistenza dell'attività di consulenza di relativa alla scelta dell'impianto fotovoltaico da realizzare, stante l'esistenza di un ulteriore e precedente impianto nello stesso sito: in particolare, non vi è prova che il in sede di primi contatti con l'appaltatrice, avesse affermato che il proprio Parte_1
unico interesse fosse quello di conseguire le tariffe agevolate, e che tutta l'attività dell'azienda dovesse essere mossa da quest'intento e a questo orientata, anche, eventualmente, suggerendo di aspettare prima dell'inizio dell'opera. Peraltro, causa tipica del contratto di appalto per la costruzione di un bene è appunto la costruzione del bene dedotto in contratto;
che lo scopo reale dell'appaltante fosse quello di ottenere i benefici economici degli incentivi governativi rientra nell'ambito dei motivi, per definizione irrilevanti, a meno che non vengano in qualche modo espressi nel contratto con una condizione (che sicuramente non è stata espressa nel caso di specie), o siano noti e presupposti da entrambe le parti, rientrando nella figura della presupposizione
(circostanza che, appunto, non ricorre nel caso di specie, non essendovene prova).
Dunque, non essendo emersa in giudizio prova delle asserzioni dell'attore relativamente al contenuto dell'attività di consulenza dovuta, non è emersa alcuna negligenza o imperizia, generatrice di responsabilità, nella fase precontrattuale, né la nascita, in questa fase, di obblighi accessori – non esplicitati nel contratto – relativi all'adoperarsi per far ottenere all'appaltante il finanziamento.
Poi, dopo la realizzazione dell'impianto fotovoltaico da parte della risulta che CP_1
sia stato il sig. a curare personalmente l'intero iter Parte_1
burocratico/amministrativo per accedere ai fondi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico con il D.M. 5 maggio 2011. Ciò emerge dalla documentazione depositata in atti e, in particolare:
- dalla “richiesta di concessione delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici di cui al titolo II e III del decreto ministeriale 5 maggio 2011” del 14.07.2012 sottoscritta dall'attore, depositata al momento della costituzione in giudizio (v. doc. n. 4);
- dal “preventivo di connessione alla rete elettrica” del 10.01.12 trasmessa dall'ENEL al sig. (v. doc. n. 1 depositato con la memoria ex art. 183, VI co., n. Parte_1
2, c.p.c. della convenuta, del 27.06.2016);
- dal “Verbale di intervento dell'ENEL del 30.06.12” sottoscritto dal Parte_1
(v. doc. n. 2 depositato con la memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. del
[...]
27.06.2016);
- dalla memoria trasmessa via mail al GSE da parte del in seguito Parte_1
all'avvio del procedimento di annullamento delle c.d. tariffe incentivanti (v. doc. n. 3 depositato da parte convenuta con la memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. del
27.06.2016).
Successivamente, risulta che la bbia anche prodotto delle memorie da inviare al CP_1
GSE, a seguito dell'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione;
ma questo, più che assurgere a sintomo di una condotta colpevole e negligente, può essere considerato un gesto di cortesia, in applicazione degli oneri accessori di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c., al fine di collaborare a far conseguire alla controparte gli agognati benefici.
Da quanto fin qui esposto emerge che nessun inadempimento risulta imputabile alla non essendo condizione implicita del contratto di appalto né l'effettivo CP_1
conseguimento dei benefici delle tariffe agevolate né obbligazione accessoria a carico dell'appaltatore l'operare – essendone responsabile - ogni scelta necessaria perché
l'appaltante potesse accedervi, dovendo invece questi fornire tutta la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria “perché il progetto de quo possa essere ammesso alle tariffe incentivanti in “Conto Energia” perviste dal D.M. 5 maggio 2011…”; dunque, la domanda attorea è da rigettare.
5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri legali, nella misura minima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da che CP_1
liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Isernia, il 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Puleio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ISERNIA
Sezione Unica Promiscua in persona del giudice dott.ssa Elvira Puleio e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 509 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 proposta da:
con il patrocinio dell'avv. Mike Matticoli, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Isernia, c.so Garibaldi 38;
APPELLANTE
E in persona del proprio legale rappresentante pt, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Lorenzo Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Isernia alla via Umbria Centro Commercio e Affari int. B/24;
APPELLATO
OGGETTO: risoluzione di un contratto appalto
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 25.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha Parte_1
convenuto in giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
a) “Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1453 c.c. intercorso tra le parti in data 9.11.2011 e, per l'effetto, condannare la in persona del legale CP_1
rappresentante pt alla restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo per l'opera realizzata dal sig. alla pari ad € 19.100,00 maggiorata degli Parte_1 CP_1
interessi e della rivalutazione monetaria dalla data della risoluzione sino all'effettivo soddisfo;
b) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1218 c.c. della in persona del proprio CP_1
legale rappresentante pt per l'annullamento della convocazione n. K02H252576507 per aver omesso di comunicare o comunicato in maniera errata informazioni necessarie ai fini della ammissione all'incentivazione e, per l'effetto condannare la al risarcimento del danno CP_1
patito dal sig. quantificato in € 41.361,03 (2.286,43 già maturati e Parte_1
restituiti al GSE + 39.074,60) o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia quantificata anche a mezzo CTU che sin da ora si invoca;
”
Si è costituita in giudizio la insistendo per il rigetto della domanda, perché CP_1
infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 25.09.2024, la causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza di parte convenuta:
l'azione proposta dal sig. è ammissibile, in quanto l'art. 1667, Parte_1
comma 2, c.c. prevede un termine decadenziale di 60 giorni che decorre da quando i vizi vengono scoperti. Infatti, nel caso di specie, il sig. veniva a conoscenza dei Parte_1
vizi solo presunti dell'opera con la ricezione della nota del GSE in data 8 novembre
2013, con cui veniva informato dell'avvio del procedimento di annullamento in autotutela, subito contestata in data 15 novembre 2013 alla che redigeva ed CP_1
inviava brevi memorie, da inviare poi al GSE;
la data in cui il sig. veniva Parte_1
effettivamente a conoscenza dei vizi gravi ed irreparabili è il 13 febbraio 2014, ossia la data di ricezione della nota con cui il GSE comunicava la chiusura del procedimento, annullando il provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti e chiedendo la restituzione di quanto già erogato al e l' 11 aprile 2014, quindi prima dello Parte_1
spirare dei 60 giorni, il sig. contestava i gravi ed irreparabili vizi alla Parte_1 CP_1
3. Nel merito, tuttavia, la domanda non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In fatto, il sig. ha affermato di aver stipulato in data 9.11.2011 un Parte_1
contratto di appalto con la per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da CP_1 installare sulla falda di copertura della propria abitazione, al fine di accedere alle tariffe incentivanti in 'Conto Energia'; dopo una iniziale comunicazione circa l'ammissione alle tariffe incentivanti, il GSE (Gestore Servizi Energetici) aveva comunicato l'annullamento in autotutela del provvedimento stesso, chiedendo in conseguenza al sig. la Parte_1
restituzione degli incentivi già percepiti prima dell'avvio della procedura di annullamento e sino alla data dell'annullamento medesimo, perché, vista la presenza di altro impianto fotovoltaico intestato al sig. il GSE aveva accertato che l'impianto realizzato Parte_1
dalla non poteva essere considerato come autonomo in considerazione della CP_1
condivisione dello stesso POD con l'impianto preesistente, né quale suo potenziamento.
Pertanto, il sig. aveva deciso di citare in giudizio la ritenendo che il Parte_1 CP_1
mancato accesso alle tariffe incentivanti fosse da imputare all'appaltatore.
In particolare, reputa che la società, pur avendo provveduto a realizzare l'opera nei tempi e nei modi previsti nel contratto, non abbia adempiuto l'ulteriore obbligazione relativa all'accesso alle c.d. “tariffe incentivanti in conto energia” previste dal D.M. 5 maggio
2011 (“incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”), e pertanto richiede la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1453 c.c. ed il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per l'annullamento della convocazione n.
K02H252576507, per avere la omesso di comunicare o comunicato in maniera CP_1
errata informazioni necessarie ai fini della ammissione all'incentivazione; reputando, dunque che fosse oggetto del contratto, come obbligazione accessoria, l'espletamento di ogni attività ed effettuazione di ogni scelta tecnica atta a garantire il buon esito dell'ammissione alle tariffe incentivanti.
4. Premesso che, ex art. 1362 c.c., il contratto va interpretato alla luce della “comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole” e che, “per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”, è necessario indagare quale fosse la reale intenzione dei contraenti al momento della conclusione del contratto, anche alla luce degli interessi sottesi alla stessa.
Parte attrice, nelle memorie istruttorie, ha affermato che “unica condizione (del contratto n.d.r.) era quella di accedere alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011”, e che, poiché il era già titolare di un impianto fotovoltaico, entrato in funzione Parte_1 in data 27.12.2010 ed ammesso dal GSE alle tariffe incentivanti con provvedimento del
31.5.2011 prot. N. FTV_177573, nella costruzione del nuovo impianto aveva affidato alla il compito di individuare quale fosse la migliore tra le possibili soluzioni e CP_1
cioè:
1) potenziamento dell'impianto preesistente;
2) realizzazione di un nuovo impianto.
La avrebbe optato per il potenziamento dell'impianto, tralasciando il fatto che questo fosse entrato in funzione meno di due anni prima;
circostanza che – come appreso successivamente dal provvedimento di annullamento in autotutela del GSE – impediva l'accesso a ulteriori incentivi, perché “l'art. 3 comma 1 lettera I del Decreto configura il potenziamento come “l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni”, con ciò derivandone che l'impianto n. 769880, entrato in esercizio in data 30 giugno 2012, non può neppure configurarsi come potenziamento dell'impianto n. 269299, entrato in esercizio in data 27 dicembre 2010”.
Dunque, l'inadempimento di sarebbe consistito, secondo parte attrice, CP_1
nell'aver tralasciato il fatto che l'impianto identificato dal numero 269299, entrato in funzione in data 27.12.2010 ed ammesso dal GSE alle tariffe incentivanti con provvedimento del 31.5.2011 prot. N. FTV_177573, non essendo entrato in funzione da almeno due anni così come prevede l'art. 3 comma 1 lettera I del DM 5 maggio 2011, alla data del potenziamento, non era ancora idoneo ad essere potenziato, e che la stessa azienda avrebbe dovuto informare il che per il potenziamento avrebbe Parte_1
dovuto attendere ancora, e cioè lo spirare del termine dei due anni dall'entrata in esercizio del primo impianto o, nel caso in cui quest'ultimo non fosse stato disposto ad aspettare, avrebbero potuto realizzare un impianto indipendente dal primo con un codice POD nuovo.
Parte convenuta afferma, invece, che la prestazione dovuta dalla società sulla CP_1
scorta del contratto d'appalto del 09.11.11, era unicamente quella di realizzare l'impianto fotovoltaico sul fabbricato di proprietà dell'attore – ovvero di eseguire il progetto dell'opera e di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione – nonché di fornire tutta la documentazione necessaria affinché il progetto fosse ammesso alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011, e che sarebbe stato il sig.
avvalendosi di tecnici di sua fiducia, a curare l'intero iter Parte_1
burocratico/amministrativo per accedere ai fondi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico con il D.M. 5 maggio 2011.
4.1. Dunque, traducendo in termini giuridici gli assunti delle parti, più che affermarsi – come interpretato da parte convenuta, sulla base di qualche asserzione suggestiva della stessa attrice - che il sig. voglia far assurgere a condizione implicita del Parte_1
contratto l'ottenimento dei benefici del D.M. 5 maggio 2011, può dirsi che l'appaltatrice voglia affermare che oggetto del contratto fosse non solo l'attività di costruzione dell'impianto, ma anche la progettazione, l'istruzione e la gestione dell'aspetto amministrativo ai fini dell'accesso agli incentivi.
Punto di partenza deve allora essere la disamina del contratto stipulato tra le parti (all. 1 alla memoria di costituzione), che descrive il suo oggetto, all'art. 1.1., come “realizzazione di impianto voltaico su edificio connesso alla rete elettrica BT (…) da installare sulla falda di copertura della propria abitazione (…)”
Rilevante, a tal fine, è l'articolo 1.2 del contratto de quo, che prevede che “il prestatore si obbliga ad eseguire il progetto architettonico ed elettrico definitivo dell'impianto, ad acquisire le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'impianto, a procurare il materiale occorrente a realizzare l'impianto ed a fornire tutti i documenti contrattuali, tecnici ed amministrativi che sono e che si renderanno necessari perché il progetto de quo possa essere ammesso alle tariffe incentivanti in “Conto
Energia” previste dal DM 5 maggio 2011 “Incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”.
Innanzitutto, considerata l'espressione “possa essere ammesso”, l'ammissione suddetta sembra contrattualmente intesa come possibile, e non come condizione necessaria per il corretto adempimento del contratto, come sembra più o meno velatamente affermare parte attrice.
Peraltro, ai fini dell'individuazione del contenuto e della soglia di responsabilità dell'azienda, l'art.
2.1. afferma che “la esecuzione dei lavori sarà eseguita in collaborazione con il committente e la Direzione Lavori da esso indicata, alla quale comunque spetteranno le scelte e le decisioni finali”. Dunque, dal mero esame del contratto emerge che era compito della la costruzione dell'impianto a norma di legge e la preparazione dei documenti necessari al fine di consentire di ottenere le tariffe incentivanti agognate dal committente, sig. Parte_1
ma che all'appaltatrice non era demandata la scelta dell'impianto da costruire, predeterminato nel contratto, o dell'intera attività amministrativa che sarebbe poi seguita, né era data carta bianca su ogni aspetto decisionale, dato che scelte e decisioni finali spettavano comunque al committente.
Posto che l'interpretazione del contratto esclude la ricostruzione operata da parte attrice, bisogna ora analizzare la condotta complessiva delle parti, anteriore e successiva alla conclusione del contratto, per comprendere come questo sia stato eseguito, e se è emerso, dai documenti depositati dalle parti o dall'escussione testimoniale, che la si sia in concreto occupata dell'istruzione e della presentazione della pratica per l'accesso ai fondi messi a disposizione dal Governo per incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici.
Ebbene, non è emersa prova, in giudizio, della consistenza dell'attività di consulenza di relativa alla scelta dell'impianto fotovoltaico da realizzare, stante l'esistenza di un ulteriore e precedente impianto nello stesso sito: in particolare, non vi è prova che il in sede di primi contatti con l'appaltatrice, avesse affermato che il proprio Parte_1
unico interesse fosse quello di conseguire le tariffe agevolate, e che tutta l'attività dell'azienda dovesse essere mossa da quest'intento e a questo orientata, anche, eventualmente, suggerendo di aspettare prima dell'inizio dell'opera. Peraltro, causa tipica del contratto di appalto per la costruzione di un bene è appunto la costruzione del bene dedotto in contratto;
che lo scopo reale dell'appaltante fosse quello di ottenere i benefici economici degli incentivi governativi rientra nell'ambito dei motivi, per definizione irrilevanti, a meno che non vengano in qualche modo espressi nel contratto con una condizione (che sicuramente non è stata espressa nel caso di specie), o siano noti e presupposti da entrambe le parti, rientrando nella figura della presupposizione
(circostanza che, appunto, non ricorre nel caso di specie, non essendovene prova).
Dunque, non essendo emersa in giudizio prova delle asserzioni dell'attore relativamente al contenuto dell'attività di consulenza dovuta, non è emersa alcuna negligenza o imperizia, generatrice di responsabilità, nella fase precontrattuale, né la nascita, in questa fase, di obblighi accessori – non esplicitati nel contratto – relativi all'adoperarsi per far ottenere all'appaltante il finanziamento.
Poi, dopo la realizzazione dell'impianto fotovoltaico da parte della risulta che CP_1
sia stato il sig. a curare personalmente l'intero iter Parte_1
burocratico/amministrativo per accedere ai fondi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico con il D.M. 5 maggio 2011. Ciò emerge dalla documentazione depositata in atti e, in particolare:
- dalla “richiesta di concessione delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici di cui al titolo II e III del decreto ministeriale 5 maggio 2011” del 14.07.2012 sottoscritta dall'attore, depositata al momento della costituzione in giudizio (v. doc. n. 4);
- dal “preventivo di connessione alla rete elettrica” del 10.01.12 trasmessa dall'ENEL al sig. (v. doc. n. 1 depositato con la memoria ex art. 183, VI co., n. Parte_1
2, c.p.c. della convenuta, del 27.06.2016);
- dal “Verbale di intervento dell'ENEL del 30.06.12” sottoscritto dal Parte_1
(v. doc. n. 2 depositato con la memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. del
[...]
27.06.2016);
- dalla memoria trasmessa via mail al GSE da parte del in seguito Parte_1
all'avvio del procedimento di annullamento delle c.d. tariffe incentivanti (v. doc. n. 3 depositato da parte convenuta con la memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. del
27.06.2016).
Successivamente, risulta che la bbia anche prodotto delle memorie da inviare al CP_1
GSE, a seguito dell'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione;
ma questo, più che assurgere a sintomo di una condotta colpevole e negligente, può essere considerato un gesto di cortesia, in applicazione degli oneri accessori di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c., al fine di collaborare a far conseguire alla controparte gli agognati benefici.
Da quanto fin qui esposto emerge che nessun inadempimento risulta imputabile alla non essendo condizione implicita del contratto di appalto né l'effettivo CP_1
conseguimento dei benefici delle tariffe agevolate né obbligazione accessoria a carico dell'appaltatore l'operare – essendone responsabile - ogni scelta necessaria perché
l'appaltante potesse accedervi, dovendo invece questi fornire tutta la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria “perché il progetto de quo possa essere ammesso alle tariffe incentivanti in “Conto Energia” perviste dal D.M. 5 maggio 2011…”; dunque, la domanda attorea è da rigettare.
5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri legali, nella misura minima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da che CP_1
liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Isernia, il 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Puleio