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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/06/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso,
la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4299/2020 r.g., decorsi i termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'esito dell'udienza del 20-02-2025- tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. tra
e nella qualità di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv.Antonietta Sodano,
[...]
domiciliati come in atti;
- ATTORI -
e
- in persona del Sindaco p.t.., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Balsamo ,domiciliato come in atti
- CONVENUT0-
-
CONCLUSIONI : come da atti e verbali
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha per oggetto l'accertamento dei danni fisici patiti dalla minore in epigrafe a seguito di un infortunio avvenuto il giorno 08 01 2014- ore 10,00 circa, nell'ambito del Comune di
, alla Via Terracciano, civico 108 . Controparte_1
In particolare, secondo quanto asserito nell'atto introduttivo, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, il mentovato minore si imbatteva in una disconnessione sul piano di calpestio del marciapiede percorso , inciampando e rovinando al suolo.
Tanto provocava, alla parte istante rilevanti danni fisici, tali da renderne necessario il trasporto presso il Santobono di Napoli, conseguendone l'azione risarcitoria proposta.
Sul posto non intervenivano Autorità per i rilievi del caso.
Il convenuto si è regolarmente costituito, Controparte_1
eccependo , preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, deducendo, altresì, la sussistenza della culpa in vigilando a carico dei genitori.
Ammessa, pertanto, la prova orale richiesta da parte attrice , disposta una CTU quantificativa, si rinviava il giudizio ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, all'esito del quale la causa è stata trattenuta in decisione con termini per note.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata posto che l'art.2948 c.c., ricomprendente anche la categoria dei fatti illeciti, appare del tutto superata dalla duplice diffida ex art .1219 c.c versata in atti di parte attorea, attestante l'invio del relativo plico al comune di sia in data 3 02 2014 che in data 15 03 Controparte_1
2017 ( v. racc / ar versate in atti nel fascicolo telematico), conseguendone l'interruzione del reclamato diritto con la seconda comunicazione giunta a destinazione. Si deve, altresì, osservare che l'atto introduttivo non palesa carenze espositive, atteso che, dalla lettura complessiva dello stesso si evincono chiaramente gli elementi costitutivi della domanda , soggetti, oggetto, causa petendi e petitum processuale.
Infatti, solo in assenza di cotal elementi, ovvero, quanto dalla disamina complessiva della domanda non siano chiaramente evincibili,può delibarsi circa la nullità dell'atto introduttivo.
Nel giudizio in esame , di contro, vi è l'assoluta insussistenza delle condizioni per pronunziarsi in tal senso, essendo individuati la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con relative conclusioni, pertanto, tale eccezione va disattesa.
Passando al merito del presente giudizio, è noto che in ossequio al principio dell'onere della prova, la parte che agisce in giudizio deve provare i fatti posti a fondamento della propria domanda.
Quindi parte attrice è tenuta a comprovare il fatto, l'esistenza del nesso causale e l'evento, nonché l'entità dei danni.
È ormai orientamento consolidato in giurisprudenza che, la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. è invocabile nei confronti del proprietario del bene immobile in tutti i casi in cui egli abbia concretamente la possibilità di custodia e vigilanza del bene, possibilità non esclusa dall'estensione e dall'uso dello stesso da parte della collettività, la cui valutazione, dunque, deve essere fatta caso per caso.
Occorre, poi precisare che, secondo l'orientamento tradizionale, in
“subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del “neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, a cui si ritiene di aderire, riconduce, la fattispecie in esame, alla responsabilità ex art. 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il caso fortuito.
Assume particolare rilevanza, al riguardo la sentenza delle Sezioni
Unite della Suprema Corte n. 20943/2022, con la quale la Suprema
Corte ha affermato che “ la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno , mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da un punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Orbene, come detto, in applicazione della norma codicistica, nonché in base alla richiamata giurisprudenza, sarà onere dell'attore dare la prova del nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, mentre il custode, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, della imprevedibilità e della eccezionalità.
Nel presente giudizio, a conforto delle proprie ragioni l'attore ha provveduto alla escussione dell'unico teste in sede di prova orale, in assenza di ulteriori elementi degni di rilevanza per la statuizione dei fatti , al netto del referto medico prodotto al momento del ricovero presso la struttura sanitaria ove ha ricevuto le prime cure.
Come sopra precisato, il custode del bene può esimersi dalla responsabilità attraverso una prova liberatoria.
Proprio su cotal rispetto in una recente sentenza della Cassazione
(Cass. civ. n. 11096/2020) si legge: “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi”.
Ergo,se il danno è stato determinato non da cause intrinseche al bene, bensì da cause estrinseche ed estemporanee create verosimilmente da terzi ( limitatamente alla macchia di liquido ivi giacente) , o si ritiene sia configurabile l'esimente del caso fortuito, in quanto, si è in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non potevano essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Tale conclusione appare del tutto in linea con recenti arresti giurisprudenziali in merito (Cass. n. 34790- 2021; sent. n. 16094-
2021,IB MA ). Ciò posto, l'attore nelle proprie esposizioni difensive allega anche la sussistenza di altro elemento compulsivo del fatto dannoso, ovvero, la non integrità del sentiero percorso.
V'è più che, la pericolosità della cosa è una qualità di essa che può svolgere una funzione indiziante circa la sussistenza del nesso causale, dovendo comunque confrontarsi con le altre circostanze del caso (ad es. con la condotta del danneggiato stesso)».
Va pertanto, opportunamente valutata l'attività istruttoria prodotta in sede orale a mezzo interpello della teste alla udienza del Testimone_1
21 11 2023, dichiaratasi sorella della attrice processuale.
Dalla deposizione si riportano i seguenti stralci rilevanti..” ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa in quanti mi trovavo in CP_1
in compagnia di mia sorella in Via Terracciano, e ci
[...] Pt_1
dirigevamo, dopo aver parcheggiato l'auto, verso la filiale del Banco di
Napoli ivi presente.
ADR: mio IP all'epoca aveva quasi nove anni.
ADR percorrevamo, pertanto a piedi la predetta strada per raggiungere la filiale.
ADR: era l'inizio del mese di gennaio dell'ano 2014 di mattina, intorno alle ore 10,00 circa e ricordo che piovesse.
ADR: percorrendo un marciapiede sito in via Terracciano ad un certo punto ho visto cadere mio IP a terra, precisando che lo stesso portava in una mano un ombrello, atteso che in tal occasione quel giorno pioveva;
ADR: nel perdere l'equilibrio , posto che una mano era impegnata a sorreggere l'ombrello, mio IP nel cadere non ha potuto proteggersi con le mani e purtroppo ha colpito il suolo con la bocca.
ADR: il posto ove accadde il fatto posso descriverlo come un marciapiede la cui copertura era composta da basoli ma precisando che sul luogo della caduta ne mancavano almeno tre;
invero la visibilità della insidia era limitata dalla presenza di fanghiglia che si era formata a seguito delle piogge, pertanto non era facilmente individuabile.
ADR: ho potuto constatare subito che mio IP presentava un sanguinamento al labbro e verosimilmente anche ai denti.
ADR: il bambino camminava in piena autonomia ma vicino a noi precedendoci di poco, procedendo regolarmente.
ADR; ho tentato di avvertire la Polizia Municipale ma invero non ho ricevuto risposta;
ADR: abbiamo ritenuto opportuno a casa mia dove abbiamo apposto del ghiaccio sulla ferita ed abbiamo consultato una pediatra di mia sorella.
La stessa di consigliò il ricovero ospedaliero cosa che fecero i genitori.
ADR: non ricordo la presenza di altre zone dissestate del marciapiede percorso .
ADR: ricordo perfettamente la carenza di recinzioni ovvero segnalazioni nell'area della caduta che avvertissero del pericolo…”
Orbene, al netto della dedotta concausa relativa alla presenza di fanghiglia sul piano di calpestio , non può revocarsi in dubbio che la sussistenza di un percorso adibito alla libera circolazione non integro, caratterizzato da irregolarità insidiose, abbia contribuito ad ingenerare l'incidente .
Tanto, tuttavia, tenuto conto della età della infortunato ( 8 anni) che nella occasione frequentava il prefato tratto viario con la presenza di adulti al suo cospetto.
All'uopo, parte convenuta chiamata in causa evoca gli effetti dispositivi di cui all'art. 2048 cc., dovendosi valutare il contegno dei soggetti affidatari i quali avrebbero dovuto diligentemente vigilare sulla minore
, stante l'età dello stesso. Tale considerazione, a prescindere dalla sua valenza di allegazione difensiva, non appare del tutto condivisibile, atteso che , in virtù della peculiarità della sconnessione rappresentata da basoli irregolari non risulta agevole per chicchessia prevedere a tempo debito l'insidia.
Gli stessi rilievi fotografici, poi, non disconosciuti specificamente dalla parte convenuta, rappresentano debitamente quanto poc'anzi osservato, confortando, in qualità di prova semplice, il compendio istruttorio in sede orale.
Ciò non di meno, deve considerarsi che la particolare conformazione dello stato dei luoghi unita ad una manutenzione non certo rigorosa ( come da descrizione resa dalla teste) hanno inciso sulla probabilità che l'evento lesivo sia stato colpevolmente favorito.
Ne consegue una presunzione di corresponsabilità in virtù della fatto che, la combinazione dei prefati elementi costitutivi della fattispecie lesiva hanno concorso alla costituzione dell'infortunio.
Pertanto, questo giudice, ritiene che sussistano gli estremi per l'applicazione delle conseguenze giuridiche di cui all'art. 2051 c.c , declinando, pertanto la responsabilità in via esclusiva dell'Ente
Pubblico.
Fatta tale premessa, passando ad analizzare le singole voci rilevate in
CTU, si ritiene congruo applica le tabelle del IBunale di Milano, trattandosi di danno da responsabilità civile distinta da quella regolamentata dal Dlgs n. 209 -2005 seppur micropermente.
Orbene, nel quantificare il consulente, Dr. ssa , cosi' Persona_2
conclude: invalidità permanente nell'ordine del 2 % ; temporanea parziale al 100 % di gg 05, una temporanea parziale al 50 % di gg 10, concludendo affermativamente, altresì, anche sulla compatibilità della lesioni riportate. Deliba, infine, circa le spese di natura prettamente odontoiatrica necessarie per il ripristino del danno funzionale alla arcata dentale ed alla corretta masticazione.
Partendo dall'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 8 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 2.857,00
( valore punto danno biologico tratto dalle tabelle di Milano 2024, €
1.480,36 ) . per la temporanea parziale di 5 gg, si applica il valore di € 115,00 , ovvero il totale sarà €575,00 ; per la temporanea parziale di gg 10 si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al 50 %, ovvero il totale sarà € 575,00 ;
Per le spese mediche il CTU si riconosce 3.800,00.
Pertanto, l'ammontare totale del danno tabellare risulta di € 7.807,00
( spese mediche comprensive) .
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008
n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. può essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito, se derivi a seguito di una violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato(es: trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento da responsabilità per danno subito a seguito di un responsabilità per custodia non ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 2059 c.c. quale voce autonoma di danno.
Pertanto, la somma liquidata ammonta ad € 7.807,00, a cui vanno aggiunti gli interessi di legge dalla domanda e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla prefata somma escludendo gli interessi sugli interessi già maturati.
Difatti, assolvendo l'indennizzo una funzione reintegratoria della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato esso ha natura di debito di valore , con la conseguenza che deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro ed il risarcimento ( v.Cass.Sez III n. 10488 del 70/5/2009).
Le spese e competenze seguono la soccombenza della parte convenuta e, pertanto sono liquidate secondo i parametri del DM 2014 n.55 -2014
PQM
il IBunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo
Granata, cosi' definitivamente provvede: in accoglimento della domanda attorea, dichiara la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro a carico del convenuto;
condanna, per lo effetto, il , in persona Controparte_1
del Sindaco p.t. , a pagare , in favore dell'attore , la somma di €
7.807,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolata sulla somma originaria, in favore dell' attore;
condanna, altresi', il prefato Ente locale al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 5.077,00 ,oltre iva e cap, oltre art. 2 DM55/14 per spese gen. per compensi con attribuzione ex art 93 cpc. Dispone che le spese di CTU, liquidate come da decreto, siano poste a carico della parte convenuta in via definitiva.
Così deciso in Nola 16 giugno 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso,
la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4299/2020 r.g., decorsi i termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'esito dell'udienza del 20-02-2025- tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. tra
e nella qualità di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv.Antonietta Sodano,
[...]
domiciliati come in atti;
- ATTORI -
e
- in persona del Sindaco p.t.., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Balsamo ,domiciliato come in atti
- CONVENUT0-
-
CONCLUSIONI : come da atti e verbali
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha per oggetto l'accertamento dei danni fisici patiti dalla minore in epigrafe a seguito di un infortunio avvenuto il giorno 08 01 2014- ore 10,00 circa, nell'ambito del Comune di
, alla Via Terracciano, civico 108 . Controparte_1
In particolare, secondo quanto asserito nell'atto introduttivo, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, il mentovato minore si imbatteva in una disconnessione sul piano di calpestio del marciapiede percorso , inciampando e rovinando al suolo.
Tanto provocava, alla parte istante rilevanti danni fisici, tali da renderne necessario il trasporto presso il Santobono di Napoli, conseguendone l'azione risarcitoria proposta.
Sul posto non intervenivano Autorità per i rilievi del caso.
Il convenuto si è regolarmente costituito, Controparte_1
eccependo , preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, deducendo, altresì, la sussistenza della culpa in vigilando a carico dei genitori.
Ammessa, pertanto, la prova orale richiesta da parte attrice , disposta una CTU quantificativa, si rinviava il giudizio ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, all'esito del quale la causa è stata trattenuta in decisione con termini per note.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata posto che l'art.2948 c.c., ricomprendente anche la categoria dei fatti illeciti, appare del tutto superata dalla duplice diffida ex art .1219 c.c versata in atti di parte attorea, attestante l'invio del relativo plico al comune di sia in data 3 02 2014 che in data 15 03 Controparte_1
2017 ( v. racc / ar versate in atti nel fascicolo telematico), conseguendone l'interruzione del reclamato diritto con la seconda comunicazione giunta a destinazione. Si deve, altresì, osservare che l'atto introduttivo non palesa carenze espositive, atteso che, dalla lettura complessiva dello stesso si evincono chiaramente gli elementi costitutivi della domanda , soggetti, oggetto, causa petendi e petitum processuale.
Infatti, solo in assenza di cotal elementi, ovvero, quanto dalla disamina complessiva della domanda non siano chiaramente evincibili,può delibarsi circa la nullità dell'atto introduttivo.
Nel giudizio in esame , di contro, vi è l'assoluta insussistenza delle condizioni per pronunziarsi in tal senso, essendo individuati la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con relative conclusioni, pertanto, tale eccezione va disattesa.
Passando al merito del presente giudizio, è noto che in ossequio al principio dell'onere della prova, la parte che agisce in giudizio deve provare i fatti posti a fondamento della propria domanda.
Quindi parte attrice è tenuta a comprovare il fatto, l'esistenza del nesso causale e l'evento, nonché l'entità dei danni.
È ormai orientamento consolidato in giurisprudenza che, la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. è invocabile nei confronti del proprietario del bene immobile in tutti i casi in cui egli abbia concretamente la possibilità di custodia e vigilanza del bene, possibilità non esclusa dall'estensione e dall'uso dello stesso da parte della collettività, la cui valutazione, dunque, deve essere fatta caso per caso.
Occorre, poi precisare che, secondo l'orientamento tradizionale, in
“subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del “neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, a cui si ritiene di aderire, riconduce, la fattispecie in esame, alla responsabilità ex art. 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il caso fortuito.
Assume particolare rilevanza, al riguardo la sentenza delle Sezioni
Unite della Suprema Corte n. 20943/2022, con la quale la Suprema
Corte ha affermato che “ la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno , mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da un punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Orbene, come detto, in applicazione della norma codicistica, nonché in base alla richiamata giurisprudenza, sarà onere dell'attore dare la prova del nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, mentre il custode, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, della imprevedibilità e della eccezionalità.
Nel presente giudizio, a conforto delle proprie ragioni l'attore ha provveduto alla escussione dell'unico teste in sede di prova orale, in assenza di ulteriori elementi degni di rilevanza per la statuizione dei fatti , al netto del referto medico prodotto al momento del ricovero presso la struttura sanitaria ove ha ricevuto le prime cure.
Come sopra precisato, il custode del bene può esimersi dalla responsabilità attraverso una prova liberatoria.
Proprio su cotal rispetto in una recente sentenza della Cassazione
(Cass. civ. n. 11096/2020) si legge: “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi”.
Ergo,se il danno è stato determinato non da cause intrinseche al bene, bensì da cause estrinseche ed estemporanee create verosimilmente da terzi ( limitatamente alla macchia di liquido ivi giacente) , o si ritiene sia configurabile l'esimente del caso fortuito, in quanto, si è in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non potevano essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Tale conclusione appare del tutto in linea con recenti arresti giurisprudenziali in merito (Cass. n. 34790- 2021; sent. n. 16094-
2021,IB MA ). Ciò posto, l'attore nelle proprie esposizioni difensive allega anche la sussistenza di altro elemento compulsivo del fatto dannoso, ovvero, la non integrità del sentiero percorso.
V'è più che, la pericolosità della cosa è una qualità di essa che può svolgere una funzione indiziante circa la sussistenza del nesso causale, dovendo comunque confrontarsi con le altre circostanze del caso (ad es. con la condotta del danneggiato stesso)».
Va pertanto, opportunamente valutata l'attività istruttoria prodotta in sede orale a mezzo interpello della teste alla udienza del Testimone_1
21 11 2023, dichiaratasi sorella della attrice processuale.
Dalla deposizione si riportano i seguenti stralci rilevanti..” ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa in quanti mi trovavo in CP_1
in compagnia di mia sorella in Via Terracciano, e ci
[...] Pt_1
dirigevamo, dopo aver parcheggiato l'auto, verso la filiale del Banco di
Napoli ivi presente.
ADR: mio IP all'epoca aveva quasi nove anni.
ADR percorrevamo, pertanto a piedi la predetta strada per raggiungere la filiale.
ADR: era l'inizio del mese di gennaio dell'ano 2014 di mattina, intorno alle ore 10,00 circa e ricordo che piovesse.
ADR: percorrendo un marciapiede sito in via Terracciano ad un certo punto ho visto cadere mio IP a terra, precisando che lo stesso portava in una mano un ombrello, atteso che in tal occasione quel giorno pioveva;
ADR: nel perdere l'equilibrio , posto che una mano era impegnata a sorreggere l'ombrello, mio IP nel cadere non ha potuto proteggersi con le mani e purtroppo ha colpito il suolo con la bocca.
ADR: il posto ove accadde il fatto posso descriverlo come un marciapiede la cui copertura era composta da basoli ma precisando che sul luogo della caduta ne mancavano almeno tre;
invero la visibilità della insidia era limitata dalla presenza di fanghiglia che si era formata a seguito delle piogge, pertanto non era facilmente individuabile.
ADR: ho potuto constatare subito che mio IP presentava un sanguinamento al labbro e verosimilmente anche ai denti.
ADR: il bambino camminava in piena autonomia ma vicino a noi precedendoci di poco, procedendo regolarmente.
ADR; ho tentato di avvertire la Polizia Municipale ma invero non ho ricevuto risposta;
ADR: abbiamo ritenuto opportuno a casa mia dove abbiamo apposto del ghiaccio sulla ferita ed abbiamo consultato una pediatra di mia sorella.
La stessa di consigliò il ricovero ospedaliero cosa che fecero i genitori.
ADR: non ricordo la presenza di altre zone dissestate del marciapiede percorso .
ADR: ricordo perfettamente la carenza di recinzioni ovvero segnalazioni nell'area della caduta che avvertissero del pericolo…”
Orbene, al netto della dedotta concausa relativa alla presenza di fanghiglia sul piano di calpestio , non può revocarsi in dubbio che la sussistenza di un percorso adibito alla libera circolazione non integro, caratterizzato da irregolarità insidiose, abbia contribuito ad ingenerare l'incidente .
Tanto, tuttavia, tenuto conto della età della infortunato ( 8 anni) che nella occasione frequentava il prefato tratto viario con la presenza di adulti al suo cospetto.
All'uopo, parte convenuta chiamata in causa evoca gli effetti dispositivi di cui all'art. 2048 cc., dovendosi valutare il contegno dei soggetti affidatari i quali avrebbero dovuto diligentemente vigilare sulla minore
, stante l'età dello stesso. Tale considerazione, a prescindere dalla sua valenza di allegazione difensiva, non appare del tutto condivisibile, atteso che , in virtù della peculiarità della sconnessione rappresentata da basoli irregolari non risulta agevole per chicchessia prevedere a tempo debito l'insidia.
Gli stessi rilievi fotografici, poi, non disconosciuti specificamente dalla parte convenuta, rappresentano debitamente quanto poc'anzi osservato, confortando, in qualità di prova semplice, il compendio istruttorio in sede orale.
Ciò non di meno, deve considerarsi che la particolare conformazione dello stato dei luoghi unita ad una manutenzione non certo rigorosa ( come da descrizione resa dalla teste) hanno inciso sulla probabilità che l'evento lesivo sia stato colpevolmente favorito.
Ne consegue una presunzione di corresponsabilità in virtù della fatto che, la combinazione dei prefati elementi costitutivi della fattispecie lesiva hanno concorso alla costituzione dell'infortunio.
Pertanto, questo giudice, ritiene che sussistano gli estremi per l'applicazione delle conseguenze giuridiche di cui all'art. 2051 c.c , declinando, pertanto la responsabilità in via esclusiva dell'Ente
Pubblico.
Fatta tale premessa, passando ad analizzare le singole voci rilevate in
CTU, si ritiene congruo applica le tabelle del IBunale di Milano, trattandosi di danno da responsabilità civile distinta da quella regolamentata dal Dlgs n. 209 -2005 seppur micropermente.
Orbene, nel quantificare il consulente, Dr. ssa , cosi' Persona_2
conclude: invalidità permanente nell'ordine del 2 % ; temporanea parziale al 100 % di gg 05, una temporanea parziale al 50 % di gg 10, concludendo affermativamente, altresì, anche sulla compatibilità della lesioni riportate. Deliba, infine, circa le spese di natura prettamente odontoiatrica necessarie per il ripristino del danno funzionale alla arcata dentale ed alla corretta masticazione.
Partendo dall'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 8 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 2.857,00
( valore punto danno biologico tratto dalle tabelle di Milano 2024, €
1.480,36 ) . per la temporanea parziale di 5 gg, si applica il valore di € 115,00 , ovvero il totale sarà €575,00 ; per la temporanea parziale di gg 10 si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al 50 %, ovvero il totale sarà € 575,00 ;
Per le spese mediche il CTU si riconosce 3.800,00.
Pertanto, l'ammontare totale del danno tabellare risulta di € 7.807,00
( spese mediche comprensive) .
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008
n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. può essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito, se derivi a seguito di una violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato(es: trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento da responsabilità per danno subito a seguito di un responsabilità per custodia non ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 2059 c.c. quale voce autonoma di danno.
Pertanto, la somma liquidata ammonta ad € 7.807,00, a cui vanno aggiunti gli interessi di legge dalla domanda e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla prefata somma escludendo gli interessi sugli interessi già maturati.
Difatti, assolvendo l'indennizzo una funzione reintegratoria della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato esso ha natura di debito di valore , con la conseguenza che deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro ed il risarcimento ( v.Cass.Sez III n. 10488 del 70/5/2009).
Le spese e competenze seguono la soccombenza della parte convenuta e, pertanto sono liquidate secondo i parametri del DM 2014 n.55 -2014
PQM
il IBunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo
Granata, cosi' definitivamente provvede: in accoglimento della domanda attorea, dichiara la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro a carico del convenuto;
condanna, per lo effetto, il , in persona Controparte_1
del Sindaco p.t. , a pagare , in favore dell'attore , la somma di €
7.807,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolata sulla somma originaria, in favore dell' attore;
condanna, altresi', il prefato Ente locale al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 5.077,00 ,oltre iva e cap, oltre art. 2 DM55/14 per spese gen. per compensi con attribuzione ex art 93 cpc. Dispone che le spese di CTU, liquidate come da decreto, siano poste a carico della parte convenuta in via definitiva.
Così deciso in Nola 16 giugno 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata