TRIB
Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2024, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 18630/21 Ruolo generale affari contenziosi discussa e decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
TRA
con sede in Napoli alla via dei Mille n.1, CF/ P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Panebianco (cf dd Antonio Giuseppe Esposito
-ricorrente -
E
c.f. , con sede legale in Roma, via Monti Controparte_1 P.IVA_2
Tiburtini n. 145, in persona del proprio legale rappresentante sig. CP_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonfrancesco Venturini, , Emanuele CodiceFiscale_1
Baldan, e Paolo Grassi
- Resistente e ricorrente in riconvenzionale - Oggetto: risoluzione contratto comodato gratuito
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. la ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
esponendo che :
[...]
-con contratto di cessione gratuita del 11.02.2008, registrato presso l' Organizzazione_1 Co il 14.02.2008 al n.3 serie 1505, la ha concesso in comodato alla l'impianto di Controparte_2 CP_ distribuzione carburanti a marchio sito in Roma alla via Monti Tiburtini n.145 (n.1 produzione). Le parti hanno contestualmente stipulato i collegati contratti di affitto del 11.02.2008, di fornitura in esclusiva di carburanti del 11.02.2008 e di fornitura di prodotti accessori per l'auto e per l'automobilista. Con cessione di ramo di azienda del Notaio , la ricorrente ha rilevato dalla Persona_1 [...] una serie di impianti di distribuzione carburanti, tra cui quello sopra richiamato, CP_2 subentrando alla nei citati contratti. Controparte_2
pagina 1 di 6 I predetti contratti avevano quale decorrenza iniziale il 21.02.2008 e decorrenza finale il 20.08.2014, con rinnovo automatico di sei anni in sei anni, a meno di disdetta del comodante/locatore da inviarsi nei primi sei mesi dell'ultimo anno contrattuale. Rispetto alla seconda scadenza contrattuale del 20.08.2020 e cioè in data 20.03.2018, la Co ricorrente ha comunicato formale disdetta alla mediante pec (n.6 produzione). Il 21.08.2020 Co la ricorrente ha preavvisato (sempre a mezzo pec, n.7 produzione) la che in data 01.09.2020 dei suoi funzionari si sarebbero recati presso l'impianto di distribuzione carburanti di via Monti Tiburtini per ottenerne la restituzione, ma – come da verbale allegato al n.7 della produzione – la resistente si è rifiutata di adempiere. Tutto ciò premesso previo esperimento della prescritta mediazione, chiede Parte_1 dichiarare risolti i contratti indicati in premessa per decorso del termine finale in ragione dell'intervenuta tempestiva e legittima disdetta e, per l'effetto, sentir condannare la
[...]
alla immediata restituzione dell'impianto distribuzione carburanti a Controparte_1 suo tempo concesso in comodato e locazione nonché di tutti i beni e tutte le attrezzature costituenti l'impianto distribuzione carburanti, a suo tempo concesso in comodato e locazione, sito in Roma alla via dei Monti Tiburtini n.145; con vittoria di spese e competenze di lite 2. Si è costituita la esponendo a sua volta in fatto che Controparte_1 CP_ l'attività di rivendita al pubblico di prodotti petroliferi individuati dal marchio “ ” veniva formalizzata con il contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi secondo lo schema negoziale previsto dall' “Accordo Interprofessionale del 29 luglio 1997” (doc. 4) e dal D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32. in data 20/3/2018 dava disdetta ai contratti al fine di impedirne il rinnovo Parte_1 automatico per ulteriori sei anni e in data 21/8/2020 (giorno successivo alla scadenza) comunicava che avrebbe provveduto a riprendere in consegna l'impianto, libero da cose e persone dieci giorni dopo e precisamente il 1°settembre 2020. rifiutava di riconsegnare l'impianto avvalendosi della connessione legale tra il Controparte_1 contratto di comodato gratuito dell'impianto e quello di fornitura di carburante, nonché delle previsioni dell'art. 1460 c.c. in ragione dei contestati gravi inadempimenti di al Parte_1 contratto di fornitura.
Successivamente, restava inerte fino all'avvio del procedimento di Mediazione Parte_1 avvenuto il 15 ottobre 2020 ed al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio continuando a fornire all'impianto di ben 537.812 litri di carburante al prezzo Controparte_1 complessivo di Euro 781.416,00 . In via riconvenzionale la resistente ha poi dedotto che , nonostante la chiara previsione contrattuale dell'Accordo di colore ESSO del 2014, dopo l'acquisto Parte_1 dell'impianto, pur continuando ad obbligare il gestore all'acquisto esclusivo di carburante ESSO CP_ e agli altri obblighi derivanti dal mantenimento dell'insegna , si è resa gravemente inadempiente alle sue obbligazioni previste dal contratto di fornitura di carburante. La mancata concessione degli sconti previsti dall'Accordo ha costantemente comportato per il gestore oltre alla perdita della propria quota di partecipazione agli sconti alla CP_1 clientela finale mai concessi da anche e soprattutto, l'impossibilità di praticare prezzi Pt_1 competitivi al pubblico, con perdita di clientela e contrazione di fatturato sia nella vendita dei carburanti che nei ricavi delle attività collaterali di autolavaggio e vendita accessori. Tanto premesso, in relazione alla domanda di la resistente ne chiede il rigetto Parte_1 per intervenuta acquiescenza alla contestazione di inadempimento al contratto di fornitura di carburanti strettamente legato agli altri due contratti in un unico ed indivisibile rapporto pagina 2 di 6 negoziale complesso voluto dalla legge a protezione del gestore e, in particolare, al contratto di comodato gratuito dell'impianto inglobante anche il contratto di affitto ai sensi dei summenzionati vincoli di legge . La stessa sembra aver implicitamente riconosciuto la validità di tale eccezione Parte_1 con un comportamento acquiescente alla mancata restituzione dell'impianto e alla continuazione della fornitura di carburante dell'affitto di impianto di autolavaggio. La poi, agisce ulteriormente in via riconvenzionale, concludendo chiedendo : ” nel CP_1 merito, in via principale, rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa, per acquiescenza ovvero per applicazione diretta dell'eccezione di di inadempimento ex art. 1460 c.c. in relazione ai molteplici CP_1 inadempimenti al contratto di fornitura, costituente un unicum con il contratto di comodato, contestati anche in costanza di rapporto;
- nel merito, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento della ricorrente alle condizioni economiche del contratto di fornitura di carburante ESSO in atti previste Pt_1 dall'Accordo di colore ESSO del 16 luglio 2014, nonché la sussistenza dell'abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998 n.192 da parte della ricorrente Pt_1
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni tutti determinati per le
[...] predette violazioni di contratto e per l'abuso di dipendenza economica perpetrato ed, in particolare, accertare e condannare al pagamento in favore della 1) delle Pt_1 CP_1 differenze non liquidate con l'ordinanza del 14/10/2019, pubblicata il 15/10/2019, con la quale l'intestato Tribunale ha condannato a corrispondere le quote fisse maturate e Parte_1 non corrisposte sino al giugno 2019 (cfr. doc. 14 Ordinanza del 14-15/10/2019); tali importi, come risultano per tabulas riferiti ai 7 quadrimestri successivi al giugno 2019, ammontano ad Euro 25.900,00, o alla maggiore o minor somma che risulterà in corso di giudizio, a cui aggiungere quelli relativi ai quadrimestri maturandi successivamente all'introduzione della presente domanda riconvenzionale e, per le somme dovute per tutti i quadrimestri, gli interessi moratori per le obbligazioni commerciali Dlgs 231/2002 dalla data di maturazione di ciascun importo e sino al soddisfo, riconoscendo all'Ordinanza del 14-15/10/2019 efficacia di messa in mora del debitore o, in subordine, interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della domanda;
CP_
2)delle differenze, in sede di applicazione dell'accordo di colore , risultanti dall'incameramento da parte di della partecipazione del gestore agli sconti ( che il Pt_1 fornitore avrebbe dovuto concedere alla clientela finale) in misura di Euro 0,09 al mc senza che concedesse detti sconti sul prezzo di listino, con obbligo, pertanto, di restituzione Parte_1 di detti importi incamerati e condanna al pagamento degli stessi, come rilevato dalla perizia della per Euro 73.232,12, o la maggiore o minor somma che risulterà in Parte_2 corso di giudizio, con applicazione degli interessi legali ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data di introduzione della presente domanda riconvenzionale;
3) dei danni derivanti da abuso di dipendenza economica in termini di mancati margini sulla riduzione di entità delle quantità vendute secondo i calcoli effettuati dalla perizia della ed ivi quantificati in Euro 178.420,96, o la maggiore o minor somma che Parte_2 risulterà in corso di giudizio;
4) dei danni derivanti dalla contrazione di clientela determinata dall'abuso di dipendenza economica con riferimento all'utilizzo degli impianti di autolavaggio e di acquisto degli accessori per l'auto, come calcolati dalla perizia della Cooperativa dei benzinai sulla base di detti proventi dei periodi di riferimento in Euro 65.354,51, o la maggiore o minor somma che risulterà in corso
pagina 3 di 6 di giudizio;
5) dei danni derivanti dalla contrazione di clientela determinata dall'abuso di dipendenza economica per ridotti accantonamenti al fondo per il bonus di fine gestione, come calcolati dalla perizia della dei benzinai sulla base di detti proventi dei periodi di Parte_2 riferimento in Euro 14.538,73, o la maggiore o minor somma che risulterà in corso di giudizio;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, 15% rimborso spese generali, rivalsa IVA e C.p.a come per legge”. 3. Agegas con memoria ex art. 418 c.p.c. ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale per l'avversa domanda riconvenzionale. Nei contratti stipulati tra le parti (comodato e fornitura di carburanti) è stata inserita la clausola in cui viene individuato quale Foro competente per tutte le controversie quello dove la CP_
avrà sede al momento della proposizione del contenzioso. Tale clausola derogativa della competenza determina l'incompetenza del giudice adito a decidere sulla domanda riconvenzionale della soggetta al rito ordinario e CP_1 vincolata dall'accordo delle parti al Foro convenzionale prescelto, nella specie il Tribunale di Napoli, in quanto la , subentrata ai contratti di cessione gratuita in essere con la Parte_1 CP_
, ha sede legale in Napoli alla via dei Mille n.
1. Sul punto sono successivamente intervenute le ordinanze 12396/20 del24.06.2020 e 12992/20 del 30.06.2020, con cui la Suprema Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma per essere il Foro competente il Tribunale di Napoli. Sulla presunta acquiescenza, la ricorrente evidenzia che – a causa del gravissimo comportamento della resistente consistito nel mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali e restituzione dell'impianto - è stata costretta alla prosecuzione della somministrazione di carburante. Infatti, diversamente, sospendendo le forniture, l'impianto sarebbe rimasto chiuso, con gravissimo nocumento per l'esponente e con una sostanziale interruzione di un pubblico servizio, nonché con il rischio concreto di vedersi revocare la licenza per prolungata chiusura dell'impianto dalle Autorità competenti. Per questo ogni consegna di fornitura richiesta dalla è stata preceduta dalle pec allegate alle note depositate , in cui appunto si CP_1 faceva presente che le forniture continuavano solo per le ragioni dianzi esposte e non già per acquiescenza. Per tutte le ragioni esposte la ricorrente ribadisce le richieste di cui al ricorso introduttivo e, per ciò che attiene l'avversa domanda riconvenzionale chiede “1) In via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli. 2) In subordine e nel merito, rigettare le avverse richieste in quanto infondate sia in fatto che in diritto. 4 Ritiene , preliminarmente, il Tribunale di condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso con le pronunce indicate dalla società ricorrente in virtù delle quali va dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Giudice in ordine alle domande riconvenzionali proposte dalla società resistente . La giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoga ( Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5684 del 09/03/2018) ha, infatti, avuto modo di chiarire che “ il rapporto tra il concessionario di un impianto di distribuzione di carburanti e il terzo cui viene affidata la gestione dell'impianto, con comodato delle attrezzature e con patto di fornitura del carburante, integra un contratto atipico ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione, di talché non sussiste la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447
pagina 4 di 6 bis c.p.c. prevista per il contratto di comodato potendo le parti convenzionalmente individuare il foro competente a dirimere le relative controversie”
In particolare si legge in tale ultima decisione che il nucleo della questione deve individuarsi nella qualificazione del contratto stipulato tra le parti. Avuto riguardo al contenuto delle domande proposte - del tutto analoghe a quelle oggi proposte- le stesse non sono riconducibili a un rapporto contrattuale relativo esclusivamente alla detenzione e l'uso di un immobile quale è quel che potrebbe discendere da un comodato, bensì riflettono un rapporto molto più complesso e sfaccettato, nel quale la "questione" dell'immobile viene ad inserirsi come una componente, anziché costituirne esaustivamente il contenuto. Il nucleo del rapporto attiene all'immobile quanto e limitatamente alla teleologica utilizzazione di quest'ultimo da valutare come intrinsecamente avvinta alle attrezzature ed alle forniture di quegli specifici prodotti - i carburanti - che tramite le attrezzature tecniche e l'immobile utilizzato, per così dire, quale attrezzatura "di base" vengono poi messi in commercio. Si è così costituito quindi un rapporto gestionale-commerciale dotato di una intrinseca dinamicità concretizzata in un elevato grado di reciproca collaborazione tra i contraenti, che quindi lo svincola dalla tipicità contrattuale propria del comodato. La giurisprudenza ha più volte sostanzialmente riconosciuto la natura intrinsecamente multipla del contratto derivante dalla commistione in esso di elementi del comodato e della somministrazione avvinti da un'unica causa , per cui il contratto di fornitura di carburante risulta caratterizzato dal collegamento negoziale tra un contratto di comodato dell'impianto di distribuzione ed un contratto di somministrazione" . Tale pluralità è emersa ancor più necessaria proprio con la riforma del 1998. il che conduce a ritenere valido l'articolo 18 del contratto che dispone “ Foro esclusivamente competente a giudicare delle vertenze comunque CP_ derivanti dal presente contratto sarà quello ove la avrà la sede legale al momento CP_ dell'instaurazione del giudizio, con la facoltà della di adire, in alterativa, il foro del convenuto” Invero l'ontologica interdipendenza fra comodato immobiliare, relativo all'immobile e a ogni attrezzatura fissa, comodato mobiliare, relativo all'attrezzatura mobile, e somministrazione del carburante - che si concretizza in una finalizzazione reciproca di ognuno di tali profili negoziali rispetto agli altri - comporta proprio la creazione di un'unica causa che pertanto fonde in un unicum l'esito della volontà negoziale manifestata dalle parti, così da generare, appunto, un solo contratto atipico - nel senso pure di tipica - autonomia, onde il contratto di cd. comodato petrolifero risulta un negozio unico. Ciò posto, come evidenziato dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra richiamate emesse in sede di Regolamento di competenza, il subentro della cessionaria nel contratto , in Pt_1 CP_ luogo della cedente , conduce ad interpretare la clausola sul foro esclusivo come relativa alla stessa cessionaria e ciò in ragione di una lettura coerente con i canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.. La clausola di cui al citato art. 18 assegna un chiaro vantaggio contrattuale, permettendo al concedente, fornitore dell'impianto e del carburante, di evitare dislocazioni in ipotesi di contenzioso da radicare, perciò, presso la propria sede, tale, quindi, da comportare, nel caso di cessione di quella posizione, l'operare della clausola con riferimento alla diversa sede del cessionario. In definitiva, la cessione del contratto, conseguente a quella del ramo di azienda, determina l'opponibilità della clausola, rettamente intesa secondo la sua finalità e logica negoziale, da parte del cessionario al ceduto.
pagina 5 di 6 Deve, quindi, essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a conoscere della domanda riconvenzionale per essere competente il Tribunale di Napoli .
5. Va, invece, accolta la domanda principale di riconsegna dell'impianto proposta dalla ricorrente .
nel costituirsi non ha contestato l'intervenuta scadenza dei contratti Controparte_1 limitandosi ad eccepire un'asserita acquiescenza all'eccezione riconvenzionale dalla stessa proposta ex art. 1460 c.c. da rinvenirsi nella prosecuzione della fornitura del carburante . Si ha, tuttavia, acquiescenza tacita laddove la parte ponga in essere un comportamento inequivocabilmente adesivo alla pretesa di controparte che nella specie non ricorre . L'aver continuato la fornitura di carburante trova ampia giustificazione nei motivi addotti Pt_1 sopra riportati e non è affatto comportamento implicante l'accettazione della fondatezza delle doglianze manifestate dalla resistente in via riconvenzionale.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.m. 55/14 e successivi aggiornamenti
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiarati risolti i contratti indicati in premessa per decorso del termine finale e in ragione dell'intervenuta tempestiva disdetta inviata da , condanna la Parte_1 Controparte_1
alla immediata restituzione dell'impianto di distribuzione carburanti a suo tempo
[...] concesso in comodato e locazione nonché di tutti i beni e tutte le attrezzature costituenti l'impianto sito in Roma alla via dei Monti Tiburtini n.145;
- dichiara l'incompetenza del giudice adito in ordine alle domande riconvenzionali proposte dalla società resistente per essere competente il Tribunale di Napoli;
- condanna la alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite Controparte_1 che liquida in euro 8.000,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali;
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2024 Il Giudice
Elena Fulgenzi
pagina 6 di 6