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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/06/2024, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2055 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. e C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ) nella qualità di eredi ed aventi causa di Pt_6 C.F._6 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Per_1 C.F._7
Massimiliano Serrao, giusta procura in atti nonché (C.F. Parte_7
), nella medesima qualità, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore C.F._8
Cerra, giusta procura in atti;
Attori
CONTRO
(P.I. ), in TE P.IVA_1
persona del Direttore Generale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Maria Lorusso ed Anna Muraca;
Convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 18.06.2024, differita d'ufficio al 20.06.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed evocavano in giudizio, Parte_7 Parte_4 Parte_5 Parte_6 dinnanzi all'intestato Tribunale, l' , in persona del TE
Pagina 1 di 13 legale rappresentante pro tempore, al fine di vedere accertata la sua esclusiva responsabilità per la morte della loro congiunta Persona_1
A fondamento della domanda risarcitoria gli attori esponevano: che in data 9.05.2007,
sorella degli stessi, veniva ricoverata presso il presidio ospedaliero di Persona_1
Lamezia Terme per l'esecuzione di alcuni accertamenti con diagnosi di “processo bronco - pneumonico di dx”; che al momento dell'ingresso in ospedale la paziente si presentava in buone condizioni di salute, in data 17.05.2007 si sottoponeva ad un esame di broncoscopia durante il quale tuttavia, si verificava “una perdita dello stato di coscienza e ipotermia generalizzata con assenza di riflessi” rendendo necessario l'immediato intervento del rianimatore e conseguente ricovero presso l'unità di anestesia e rianimazione;
che l'intervento dei sanitari non impediva il decesso di verificatosi in data Persona_1
30.05.2007, a seguito dell'errato intervento di broncoscopia subito;
che la responsabilità di quanto accaduto e dei danni residuati erano da attribuirsi esclusivamente ai gravi errori dei sanitari dell'Ospedale di Lamezia Terme;
che in data 28.09.2012 sorella Parte_6 della de cuius, anche nell'interesse degli altri fratelli, diffidava l' TE
, sede di Lamezia Terme, ad indicare la compagnia di assicurazione al fine di
[...]
richiedere il risarcimento del danno;
che la convenuta indicava quale compagna assicurativa,
a sua garanzia, la A.M. Trust Euroope che, dopo aver compiuto l'istruttoria, respingeva la domanda risarcitoria;
che in data 2.04.2014, veniva esperito il tentativo di conciliazione con l' , che si concludeva con esito negativo e stessa sorte aveva la TE
successiva negoziazione del 13.04.2015.
Concludevano, chiedendo che, in via preliminare, venisse accertata la titolarità degli attori, tanto iure proprio, che iure hereditatis, del diritto al risarcimento del danno biologico terminale nonché del danno catastrofico per la morte della congiunta nel Persona_1 merito, che venisse accertato il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento nefasto occorso ad e, per l'effetto, la convenuta venisse condannata al Persona_1
risarcimento dei danni per un ammontare complessivo di euro 2.054.078,00; il tutto vittoria di spese e competenze di lite.
1.2 Si costituiva in giudizio l' , la quale eccepiva: in TE
via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni in capo agli attori;
nel merito, l'infondatezza della domanda attorea per assenza di prove. Chiedeva, pertanto, il rigetto della pretesa attorea, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Pagina 2 di 13 1.3 Con comparsa del 28.02.2018, si costituiva con il patrocinio di nuovo Parte_7
difensore, riportandosi alle richieste già formulate nei precedenti scritti difensivi.
Nel corso del giudizio, in via istruttoria, veniva acquisita la documentazione prodotta e veniva effettuata una CTU medico-legale al fine di verificare la sussistenza di profili di colpa in capo ai sanitari dell' convenuta (con elaborato peritale redatto dal dott. CP_1
e dalla dott.ssa ). Persona_2 Persona_3
La causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
20.06.2024, previa concessione di termini anticipati per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Assorbita ogni altra questione, la domanda degli attori è infondata e, pertanto, deve essere respinta per tutte le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, è opportuno chiarire che nella presente controversia, instaurata nel mese di dicembre 2016, non trova applicazione la disciplina sostanziale e processuale dettata dalla legge “Gelli” che, come noto, ha ricondotto, in punto di qualificazione "sostanziale", la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria dipendente o comunque stabilmente inserito in struttura sanitaria, nell'alveo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., mantenendo in ogni caso nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale quella della struttura sanitaria.
Ai fini della decisione della presente controversia si farà dunque applicazione dei principi generali enucleati dalla giurisprudenza in materia e costituenti, sino al menzionato intervento legislativo, il c.d. "diritto vivente" del sottosistema della responsabilità civile in ambito sanitario.
Sul punto deve rilevarsi che la Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità della struttura sanitaria come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 8 marzo 1979, n. 1716; Cass. 1 marzo
1988, n. 2144; Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass.
11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass.
22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n.
3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4400; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133;
Pagina 3 di 13 Cass. 2 febbraio 2005, n. 2042; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997; Cass. 11 novembre 2005, n.
22894; Cass. 24.5.2006, n. 12362).
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni (cfr. sostanzialmente in tal senso Cass. SS.UU.
1.7.2002, n. 9556); b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria
(pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente.
La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
È poi irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (cfr. Cass. Civ. n. 9269/1997 e Cass. Civ. n. 10719/2000). Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che la struttura è contrattualmente responsabile se il suo medico è almeno in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, del resto, non ha mancato di trovare il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza del 11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed
Pagina 4 di 13 anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. Cass. 25.2.2005, n. 4058).
Al riguardo si osserva che l'art. 3, comma 1, d.l. 158/2012, conv. dalla l. 189/2012, cosiddetto "decreto Balduzzi", non ha imposto alcun ripensamento dell'inquadramento contrattuale della responsabilità sanitaria, ma si è limitata (nel primo periodo) a determinare un'esimente in ambito penale, facendo salvo (nel secondo periodo) l'obbligo risarcitorio e sottolineando (nel terzo periodo) la rilevanza delle linee-guida e delle buone pratiche nel concreto accertamento della responsabilità (con portata sostanzialmente ricognitiva degli attuali orientamenti giurisprudenziali).
Va ritenuto, pertanto, che anche nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di struttura sanitaria pubblica per il pregiudizio che si assume conseguito a condotta colposa dei sanitari della medesima struttura per l'errata esecuzione di un intervento di broncoscopia) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass.
19 febbraio 2013 n. 4030).
In particolare, la responsabilità della struttura, che deriva dall'esplicazione dell'opera del sanitario di cui la stessa si avvale, riposa invero sul principio “cuius commoda eius et incommoda”.
Nè in argomento vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale l'ente è chiamato a rispondere, giacché è al riguardo sufficiente la mera occasionalità necessaria (v. Cass.,
17/5/2001, n. 6756; Cass., 15/2/2000, n. 1682).
L'ente risponde infatti di tutte le ingerenze dannose che al medico sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il sanitario può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria.
Responsabilità che trova fondamento non già nella colpa (nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza), bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione derivante, per la casa di cura, dal contratto di spedalità stipulato con il
Pagina 5 di 13 paziente (v. Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003,
n. 5329).
Ciò posto, va precisato che trattasi di responsabilità professionale da contatto sociale, per la quale la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che ai fini del riparto dell'onere probatorio il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Quanto all'accertamento del nesso causale, in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi,
l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere.
In applicazione di tutti i suesposti principi di diritto va, dunque, esaminata la domanda attorea tenendo conto che era onere della parte attrice dimostrare l'esistenza del contatto sociale con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese dai sanitari dipendenti della azienda sanitaria convenuta, restando, invece, a carico di quest'ultima la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati eventualmente da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Tanto premesso in iure, risulta per tabulas che la Sig.ra è stata ricoverata il Persona_1
9.05.2007 presso a UOC di Bronco-pneumologia del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme dopo essere transitata dal Pronto Soccorso dello stesso ospedale (cfr. documentazione sanitaria elencata a pag. 2 della CTU in atti).
In ragione di ciò, può ritenersi dimostrata la conclusione del contratto atipico di spedalità tra e, per tramite del presidio ospedaliero di Lamezia Terme, l' Persona_1 [...]
. CP_2
Gioverà, a questo punto, ribadire che per la sussistenza della responsabilità professionale dei sanitari è necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la
Pagina 6 di 13 condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al sanitario.
Quanto al nesso causale va evidenziato che in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta “causalità adeguata”, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass. 16123 del
08/07/2010).
Come la Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di precisare, in tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere, tuttavia, desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale (v. Cass., 9/11/2006, n. 23918).
L'inadempimento consegue infatti alla prestazione negligente, ovvero non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista (e/o della struttura sanitaria) ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso. Secondo la regola sopra ribadita in tema di ripartizione dell'onere probatorio, provati dal paziente la sussistenza ed il contenuto del contratto, se alla prestazione dell'attività non consegue il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso incombe invero al medico dare la prova del verificarsi di un evento
Pagina 7 di 13 imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza che lo stesso ha impedito di ottenere. E laddove tale prova non riesca a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e
2697 c.c., il medesimo rimane soccombente.
Tanto detto, nel corso del presente giudizio, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari dipendenti della sanitaria CP_1 convenuta, è stata disposta, d'ufficio, apposita consulenza tecnica affidata al dott. Per_2
e alla dott.ssa , le cui conclusioni sono corrette e pienamente
[...] Persona_3
condivisibili per essere fondate su un esame attento della vicenda in esame e della documentazione medica in atti e prive di vizi logici o di giudizio.
Ebbene, i CTU hanno affermato che “nella condotta dei sanitari non si ravvedono elementi di negligenza, imperizia e imprudenza per quello che concerne l'indicazione, l'esecuzione della broncoscopia e il trattamento del pneumotorace iatrogeno” (v. pag. 16 CTU in atti).
Più in particolare, secondo le risultanze peritali, “nel caso specifico della signora
[...]
l'indicazione alla bronco scopia è stata posta in modo corretto e seguendo quelli Per_1 che sono i protocolli presenti in letteratura, che consigliano, comunque, l'esecuzione di una
TC polmonare, prima di effettuare una procedura invasiva” (v. pag. 8 CTU in atti).
Gli ausiliari del Tribunale hanno evidenziato, quindi, l'assenza di una relazione causale tra l'evento occorso ad e la broncoscopia del 17.05.2007, spiegando che “nel Persona_1
caso di specie è insorto un pneumotorace iatrogeno, pur non avendo effettuato nessuna manovra bioptica. Il pneumotorace insieme all'emorragia viene riportato in letteratura in meno del 5% dei casi” (v. pag. 10 CTU in atti).
Gli esperti hanno, altresì, chiarito che “la paziente ha presentato una complicanza, Per_1
prodotta dalla broncoscopia, che è un pneumotorace iatrogeno con conseguente coma ipercapnico, verificatosi in un soggetto in condizioni cliniche precarie, soprattutto respiratorie, che neanche un trattamento più tempestivo sarebbe riuscito ad evitare danni irreversibili. In effetti l'azione deleteria della CO2 così come l'assenza di ossigenazione cerebrale, hanno ripercussioni sul sistema nervoso centrale nell'arco di pochi minuti” (v. pag. 15 CTU in atti). Invero, “nel caso della signora anche un trattamento Persona_1 immediato, del pneumotorace, non avrebbe evitato l'improvvisa perdita dello stato di coscienza e ipotonia generalizzata con assenza di riflessi, già verificatasi a causa dell'interruzione dell'esame broncoscopico” (v. pag. 12 CTU in atti).
Pagina 8 di 13 Ebbene, alla luce delle sopra riportate risultanze peritali, è chiaro che i danni occorsi alla defunta a seguito della broncoscopia non sono concretamente riferibili ad Persona_1 una colpa imputabile ai sanitari che l'hanno effettuata. Invero, circa l'esecuzione dell'attività medica e dell'intervento per cui è causa, non è possibile individuare alcun elemento di negligenza o imperizia del personale medico e sanitario coinvolto nell'attività operatoria e, di rimando, della struttura sanitaria convenuta.
Come risulta dalle parole dei CTU, non sono emersi addebiti di responsabilità a carico dei sanitari che ebbero in cura la paziente in occasione dell'intervento e del ricovero presso il nosocomio di Lamezia Terme con la conseguenza che la domanda attorea, per come formulata, deve essere considerata infondata non risultando dimostrata la sussistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari dipendenti dell' e il decesso di Controparte_2 [...]
Per_1
Come detto, infatti, il trattamento chirurgico individuato era quello corretto ed è stato eseguito secondo le leggi dell'ars medica sicché il decesso della paziente si era verificato per l'insorgere di una complicanza statisticamente e scientificamente stimata in una piccola percentuale dei casi.
Ciò comporta che nessuna responsabilità professionale può predicarsi in capo ai convenuti atteso che non sono emerse anomalie, errori esecutivi, imprudenze o negligenze nel trattamento della paziente e nel corso dell'intervento o nella fase post operatoria, e poiché il danno lamentato è risultato essere frutto di una complicanza inevitabile, sebbene astrattamente prevedibile, dell'intervento stesso. Sull'argomento è principio consolidato presso le corti di merito e di legittimità che al medico o alla struttura convenuti in un giudizio di responsabilità non basta, per superare la presunzione posta a suo carico dall'articolo 1218 c.c., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate "complicanze", rilevate dalla statistica sanitaria.
Col lemma "complicanza", la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile. Quando, infatti, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea
Pagina 9 di 13 teorica tra le "complicanze"; ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'articolo 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze".
Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della "causa non imputabile": ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto. La circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come
"complicanza" non basta a farne di per sè una "causa non imputabile" ai sensi dell'articolo
1218 c.c.; così come, all'opposto, eventi non qualificabili come complicanze possono teoricamente costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico.
Pertanto, specialmente nel caso di prestazione professionale sanitaria di "routine", spetta al professionista o all'ente ospedaliero superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento;
ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di "complicanze intraoperatorie", ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (Cass. n. 24074/2017; Corte Appello
Napoli, sez. IV, 26/11/2020, n. 4049).
Ed allora: o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed allora egli va esente da responsabilità a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle "complicanze"; ovvero, all'opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla: ed allora non gli gioverà la circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto (Cass. n. 31328/15).
Quindi “nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'articolo
1218 del Codice Civile non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter
Pagina 10 di 13 terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi a un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (Cassazione civile, sez.
III, 11/11/2019, n. 28985).
Nella specie, in base alla documentazione in atti e agli accertamenti della CTU espletata in corso di causa, risulta: 1) che i sanitari hanno eseguito correttamente le loro prestazioni professionali;
2) l'inesistenza di un collegamento diretto tra la metodologia di intervento per come effettuata dai sanitari (che era quella giusta secondo le regole dell'arte medica ed era stata eseguita secondo le leges artis) e l'insorgenza delle complicanze;
3) l'adeguatezza dei rimedi tecnici adoperati per far fronte alle complicanze medesime;
4) che la complicanza insorta ben poteva verificarsi ma, statisticamente, si verifica con una percentuale così bassa che la sua insorgenza non avrebbe potuto essere evitata dai sanitari, pur avendo adottato la diligenza richiesta nel caso concreto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12274);
5) che il decesso della paziente non era prevedibile (“Il pneumotorace, infatti, è una complicanza che si può verificare in corso di broncoscopia;
certamente non era comunque prevedibile l'insorgenza dell'ipercapnia e come estrema conseguenza l'exitus della paziente”; cfr. pag. 17 CTU in atti). Dunque, il peggioramento delle condizioni della paziente, a seguito dell'intervento chirurgico in questione, deve essere ricondotto a un fatto non evitabile, tale da integrare, secondo i principi giurisprudenziali sopra esposti, gli estremi della causa non imputabile.
Né, come dedotto da parte attrice anche nella comparsa conclusionale, si può rimproverare ai sanitari di non aver effettuato la TAC prima dell'intervento (cfr. sul punto nota di risposta depositata dal CTU il 21.06.2023).
Da tutto quanto appena detto, conclusivamente, emerge che nel caso di specie non è riscontrabile alcuna colpa del personale medico dell'ospedale di Lamezia Terme. Pertanto, in assenza di una responsabilità imputabile all' , la domanda TE
attorea deve essere respinta.
2.1 Per scrupolo di completezza motivazionale, deve rilevarsi che alcun risarcimento può essere in questa sede riconosciuto agli attori in relazione alla circostanza che, per come asserito dai
CTU sulla scorta della documentazione, non vi sarebbe prova in atti dell'acquisizione da
Pagina 11 di 13 parte dei sanitari del consenso informato “specifico” della paziente con riguardo alla procedura della broncoscopia (cfr. pag. 16 CTU in atti).
In proposito, non può non evidenziarsi che il risarcimento dei danni (che si assumono derivati da) la mancata acquisizione del consenso informato da parte della paziente non è stata fatta oggetto della domanda formulata dagli attori con l'atto di citazione né di alcuna tempestiva allegazione assertiva (tanto meno probatoria), essendo la relativa pretesa stata avanzata (anche con istanza ex art. 278 c.p.c.) solo dopo il deposito della CTU (i cui quesiti, in effetti, in conformità alla domanda inizialmente formulata non contemplavano, tra le verifiche demandate agli esperti, quella sulla corretta acquisizione del consenso informato).
Ebbene, non sarà inutile osservare che la domanda di risarcimento per la mancata prestazione del consenso informato è domanda nuova e diversa dalla domanda risarcitoria fondata sulla colpa professionale del medico nell'espletamento della sua attività. Esse tendono, infatti, alla tutela di diritti diversi: l'autodeterminazione delle scelte terapeutiche, da una parte, l'integrità psicofisica, dall'altra (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 25/06/2019, n.
16892).
Ed invero come la Suprema Corte “ha già avuto modo di affermare, risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass., 10/12/2019,
n. 32124) che l'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente (v. Cass., 13/2/2015, n. 2854. Cfr. altresì Cass., 16/5/2013,
n. 11950, che ha ritenuto preclusa ex art. 345 c.p.c., la proposizione nel giudizio di appello, per la prima volta, della domanda risarcitoria diretta a far valere la colpa professionale del medico nell'esecuzione di un intervento, in quanto costituente domanda nuova rispetto a quella proposta in primo grado - basata sulla mancata prestazione del consenso informato, differente essendo il rispettivo fondamento). Trattasi di due distinti diritti. Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (cfr. Corte Cost., 23/12/2008, n. 438),
e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente (v. Cass., 6/6/2014, n.
12830), atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest'ultima non potendo in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32 Cost., comma 2). Il trattamento medico
Pagina 12 di 13 terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute
(art. 32 Cost., comma 2), (v. Cass., 6/6/2014, n. 12830)” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 06-10-
2021, n. 27109).
3. Considerata la complessità delle questioni giuridiche affrontate, sussistono giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, per la compensazione integrale delle spese processuali tra tutte le parti in causa.
Le spese di CTU vanno, invece, poste in via definitiva a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Lamezia Terme in data 20.06.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2055 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. e C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ) nella qualità di eredi ed aventi causa di Pt_6 C.F._6 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Per_1 C.F._7
Massimiliano Serrao, giusta procura in atti nonché (C.F. Parte_7
), nella medesima qualità, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore C.F._8
Cerra, giusta procura in atti;
Attori
CONTRO
(P.I. ), in TE P.IVA_1
persona del Direttore Generale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Maria Lorusso ed Anna Muraca;
Convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 18.06.2024, differita d'ufficio al 20.06.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed evocavano in giudizio, Parte_7 Parte_4 Parte_5 Parte_6 dinnanzi all'intestato Tribunale, l' , in persona del TE
Pagina 1 di 13 legale rappresentante pro tempore, al fine di vedere accertata la sua esclusiva responsabilità per la morte della loro congiunta Persona_1
A fondamento della domanda risarcitoria gli attori esponevano: che in data 9.05.2007,
sorella degli stessi, veniva ricoverata presso il presidio ospedaliero di Persona_1
Lamezia Terme per l'esecuzione di alcuni accertamenti con diagnosi di “processo bronco - pneumonico di dx”; che al momento dell'ingresso in ospedale la paziente si presentava in buone condizioni di salute, in data 17.05.2007 si sottoponeva ad un esame di broncoscopia durante il quale tuttavia, si verificava “una perdita dello stato di coscienza e ipotermia generalizzata con assenza di riflessi” rendendo necessario l'immediato intervento del rianimatore e conseguente ricovero presso l'unità di anestesia e rianimazione;
che l'intervento dei sanitari non impediva il decesso di verificatosi in data Persona_1
30.05.2007, a seguito dell'errato intervento di broncoscopia subito;
che la responsabilità di quanto accaduto e dei danni residuati erano da attribuirsi esclusivamente ai gravi errori dei sanitari dell'Ospedale di Lamezia Terme;
che in data 28.09.2012 sorella Parte_6 della de cuius, anche nell'interesse degli altri fratelli, diffidava l' TE
, sede di Lamezia Terme, ad indicare la compagnia di assicurazione al fine di
[...]
richiedere il risarcimento del danno;
che la convenuta indicava quale compagna assicurativa,
a sua garanzia, la A.M. Trust Euroope che, dopo aver compiuto l'istruttoria, respingeva la domanda risarcitoria;
che in data 2.04.2014, veniva esperito il tentativo di conciliazione con l' , che si concludeva con esito negativo e stessa sorte aveva la TE
successiva negoziazione del 13.04.2015.
Concludevano, chiedendo che, in via preliminare, venisse accertata la titolarità degli attori, tanto iure proprio, che iure hereditatis, del diritto al risarcimento del danno biologico terminale nonché del danno catastrofico per la morte della congiunta nel Persona_1 merito, che venisse accertato il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento nefasto occorso ad e, per l'effetto, la convenuta venisse condannata al Persona_1
risarcimento dei danni per un ammontare complessivo di euro 2.054.078,00; il tutto vittoria di spese e competenze di lite.
1.2 Si costituiva in giudizio l' , la quale eccepiva: in TE
via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni in capo agli attori;
nel merito, l'infondatezza della domanda attorea per assenza di prove. Chiedeva, pertanto, il rigetto della pretesa attorea, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Pagina 2 di 13 1.3 Con comparsa del 28.02.2018, si costituiva con il patrocinio di nuovo Parte_7
difensore, riportandosi alle richieste già formulate nei precedenti scritti difensivi.
Nel corso del giudizio, in via istruttoria, veniva acquisita la documentazione prodotta e veniva effettuata una CTU medico-legale al fine di verificare la sussistenza di profili di colpa in capo ai sanitari dell' convenuta (con elaborato peritale redatto dal dott. CP_1
e dalla dott.ssa ). Persona_2 Persona_3
La causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
20.06.2024, previa concessione di termini anticipati per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Assorbita ogni altra questione, la domanda degli attori è infondata e, pertanto, deve essere respinta per tutte le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, è opportuno chiarire che nella presente controversia, instaurata nel mese di dicembre 2016, non trova applicazione la disciplina sostanziale e processuale dettata dalla legge “Gelli” che, come noto, ha ricondotto, in punto di qualificazione "sostanziale", la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria dipendente o comunque stabilmente inserito in struttura sanitaria, nell'alveo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., mantenendo in ogni caso nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale quella della struttura sanitaria.
Ai fini della decisione della presente controversia si farà dunque applicazione dei principi generali enucleati dalla giurisprudenza in materia e costituenti, sino al menzionato intervento legislativo, il c.d. "diritto vivente" del sottosistema della responsabilità civile in ambito sanitario.
Sul punto deve rilevarsi che la Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità della struttura sanitaria come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 8 marzo 1979, n. 1716; Cass. 1 marzo
1988, n. 2144; Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass.
11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass.
22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n.
3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4400; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133;
Pagina 3 di 13 Cass. 2 febbraio 2005, n. 2042; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997; Cass. 11 novembre 2005, n.
22894; Cass. 24.5.2006, n. 12362).
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni (cfr. sostanzialmente in tal senso Cass. SS.UU.
1.7.2002, n. 9556); b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria
(pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente.
La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
È poi irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (cfr. Cass. Civ. n. 9269/1997 e Cass. Civ. n. 10719/2000). Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che la struttura è contrattualmente responsabile se il suo medico è almeno in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, del resto, non ha mancato di trovare il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza del 11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed
Pagina 4 di 13 anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. Cass. 25.2.2005, n. 4058).
Al riguardo si osserva che l'art. 3, comma 1, d.l. 158/2012, conv. dalla l. 189/2012, cosiddetto "decreto Balduzzi", non ha imposto alcun ripensamento dell'inquadramento contrattuale della responsabilità sanitaria, ma si è limitata (nel primo periodo) a determinare un'esimente in ambito penale, facendo salvo (nel secondo periodo) l'obbligo risarcitorio e sottolineando (nel terzo periodo) la rilevanza delle linee-guida e delle buone pratiche nel concreto accertamento della responsabilità (con portata sostanzialmente ricognitiva degli attuali orientamenti giurisprudenziali).
Va ritenuto, pertanto, che anche nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di struttura sanitaria pubblica per il pregiudizio che si assume conseguito a condotta colposa dei sanitari della medesima struttura per l'errata esecuzione di un intervento di broncoscopia) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass.
19 febbraio 2013 n. 4030).
In particolare, la responsabilità della struttura, che deriva dall'esplicazione dell'opera del sanitario di cui la stessa si avvale, riposa invero sul principio “cuius commoda eius et incommoda”.
Nè in argomento vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale l'ente è chiamato a rispondere, giacché è al riguardo sufficiente la mera occasionalità necessaria (v. Cass.,
17/5/2001, n. 6756; Cass., 15/2/2000, n. 1682).
L'ente risponde infatti di tutte le ingerenze dannose che al medico sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il sanitario può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria.
Responsabilità che trova fondamento non già nella colpa (nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza), bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione derivante, per la casa di cura, dal contratto di spedalità stipulato con il
Pagina 5 di 13 paziente (v. Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003,
n. 5329).
Ciò posto, va precisato che trattasi di responsabilità professionale da contatto sociale, per la quale la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che ai fini del riparto dell'onere probatorio il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Quanto all'accertamento del nesso causale, in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi,
l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere.
In applicazione di tutti i suesposti principi di diritto va, dunque, esaminata la domanda attorea tenendo conto che era onere della parte attrice dimostrare l'esistenza del contatto sociale con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese dai sanitari dipendenti della azienda sanitaria convenuta, restando, invece, a carico di quest'ultima la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati eventualmente da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Tanto premesso in iure, risulta per tabulas che la Sig.ra è stata ricoverata il Persona_1
9.05.2007 presso a UOC di Bronco-pneumologia del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme dopo essere transitata dal Pronto Soccorso dello stesso ospedale (cfr. documentazione sanitaria elencata a pag. 2 della CTU in atti).
In ragione di ciò, può ritenersi dimostrata la conclusione del contratto atipico di spedalità tra e, per tramite del presidio ospedaliero di Lamezia Terme, l' Persona_1 [...]
. CP_2
Gioverà, a questo punto, ribadire che per la sussistenza della responsabilità professionale dei sanitari è necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la
Pagina 6 di 13 condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al sanitario.
Quanto al nesso causale va evidenziato che in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta “causalità adeguata”, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass. 16123 del
08/07/2010).
Come la Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di precisare, in tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere, tuttavia, desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale (v. Cass., 9/11/2006, n. 23918).
L'inadempimento consegue infatti alla prestazione negligente, ovvero non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista (e/o della struttura sanitaria) ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso. Secondo la regola sopra ribadita in tema di ripartizione dell'onere probatorio, provati dal paziente la sussistenza ed il contenuto del contratto, se alla prestazione dell'attività non consegue il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso incombe invero al medico dare la prova del verificarsi di un evento
Pagina 7 di 13 imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza che lo stesso ha impedito di ottenere. E laddove tale prova non riesca a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e
2697 c.c., il medesimo rimane soccombente.
Tanto detto, nel corso del presente giudizio, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari dipendenti della sanitaria CP_1 convenuta, è stata disposta, d'ufficio, apposita consulenza tecnica affidata al dott. Per_2
e alla dott.ssa , le cui conclusioni sono corrette e pienamente
[...] Persona_3
condivisibili per essere fondate su un esame attento della vicenda in esame e della documentazione medica in atti e prive di vizi logici o di giudizio.
Ebbene, i CTU hanno affermato che “nella condotta dei sanitari non si ravvedono elementi di negligenza, imperizia e imprudenza per quello che concerne l'indicazione, l'esecuzione della broncoscopia e il trattamento del pneumotorace iatrogeno” (v. pag. 16 CTU in atti).
Più in particolare, secondo le risultanze peritali, “nel caso specifico della signora
[...]
l'indicazione alla bronco scopia è stata posta in modo corretto e seguendo quelli Per_1 che sono i protocolli presenti in letteratura, che consigliano, comunque, l'esecuzione di una
TC polmonare, prima di effettuare una procedura invasiva” (v. pag. 8 CTU in atti).
Gli ausiliari del Tribunale hanno evidenziato, quindi, l'assenza di una relazione causale tra l'evento occorso ad e la broncoscopia del 17.05.2007, spiegando che “nel Persona_1
caso di specie è insorto un pneumotorace iatrogeno, pur non avendo effettuato nessuna manovra bioptica. Il pneumotorace insieme all'emorragia viene riportato in letteratura in meno del 5% dei casi” (v. pag. 10 CTU in atti).
Gli esperti hanno, altresì, chiarito che “la paziente ha presentato una complicanza, Per_1
prodotta dalla broncoscopia, che è un pneumotorace iatrogeno con conseguente coma ipercapnico, verificatosi in un soggetto in condizioni cliniche precarie, soprattutto respiratorie, che neanche un trattamento più tempestivo sarebbe riuscito ad evitare danni irreversibili. In effetti l'azione deleteria della CO2 così come l'assenza di ossigenazione cerebrale, hanno ripercussioni sul sistema nervoso centrale nell'arco di pochi minuti” (v. pag. 15 CTU in atti). Invero, “nel caso della signora anche un trattamento Persona_1 immediato, del pneumotorace, non avrebbe evitato l'improvvisa perdita dello stato di coscienza e ipotonia generalizzata con assenza di riflessi, già verificatasi a causa dell'interruzione dell'esame broncoscopico” (v. pag. 12 CTU in atti).
Pagina 8 di 13 Ebbene, alla luce delle sopra riportate risultanze peritali, è chiaro che i danni occorsi alla defunta a seguito della broncoscopia non sono concretamente riferibili ad Persona_1 una colpa imputabile ai sanitari che l'hanno effettuata. Invero, circa l'esecuzione dell'attività medica e dell'intervento per cui è causa, non è possibile individuare alcun elemento di negligenza o imperizia del personale medico e sanitario coinvolto nell'attività operatoria e, di rimando, della struttura sanitaria convenuta.
Come risulta dalle parole dei CTU, non sono emersi addebiti di responsabilità a carico dei sanitari che ebbero in cura la paziente in occasione dell'intervento e del ricovero presso il nosocomio di Lamezia Terme con la conseguenza che la domanda attorea, per come formulata, deve essere considerata infondata non risultando dimostrata la sussistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari dipendenti dell' e il decesso di Controparte_2 [...]
Per_1
Come detto, infatti, il trattamento chirurgico individuato era quello corretto ed è stato eseguito secondo le leggi dell'ars medica sicché il decesso della paziente si era verificato per l'insorgere di una complicanza statisticamente e scientificamente stimata in una piccola percentuale dei casi.
Ciò comporta che nessuna responsabilità professionale può predicarsi in capo ai convenuti atteso che non sono emerse anomalie, errori esecutivi, imprudenze o negligenze nel trattamento della paziente e nel corso dell'intervento o nella fase post operatoria, e poiché il danno lamentato è risultato essere frutto di una complicanza inevitabile, sebbene astrattamente prevedibile, dell'intervento stesso. Sull'argomento è principio consolidato presso le corti di merito e di legittimità che al medico o alla struttura convenuti in un giudizio di responsabilità non basta, per superare la presunzione posta a suo carico dall'articolo 1218 c.c., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate "complicanze", rilevate dalla statistica sanitaria.
Col lemma "complicanza", la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile. Quando, infatti, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea
Pagina 9 di 13 teorica tra le "complicanze"; ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'articolo 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze".
Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della "causa non imputabile": ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto. La circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come
"complicanza" non basta a farne di per sè una "causa non imputabile" ai sensi dell'articolo
1218 c.c.; così come, all'opposto, eventi non qualificabili come complicanze possono teoricamente costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico.
Pertanto, specialmente nel caso di prestazione professionale sanitaria di "routine", spetta al professionista o all'ente ospedaliero superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento;
ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di "complicanze intraoperatorie", ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (Cass. n. 24074/2017; Corte Appello
Napoli, sez. IV, 26/11/2020, n. 4049).
Ed allora: o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed allora egli va esente da responsabilità a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle "complicanze"; ovvero, all'opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla: ed allora non gli gioverà la circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto (Cass. n. 31328/15).
Quindi “nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'articolo
1218 del Codice Civile non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter
Pagina 10 di 13 terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi a un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (Cassazione civile, sez.
III, 11/11/2019, n. 28985).
Nella specie, in base alla documentazione in atti e agli accertamenti della CTU espletata in corso di causa, risulta: 1) che i sanitari hanno eseguito correttamente le loro prestazioni professionali;
2) l'inesistenza di un collegamento diretto tra la metodologia di intervento per come effettuata dai sanitari (che era quella giusta secondo le regole dell'arte medica ed era stata eseguita secondo le leges artis) e l'insorgenza delle complicanze;
3) l'adeguatezza dei rimedi tecnici adoperati per far fronte alle complicanze medesime;
4) che la complicanza insorta ben poteva verificarsi ma, statisticamente, si verifica con una percentuale così bassa che la sua insorgenza non avrebbe potuto essere evitata dai sanitari, pur avendo adottato la diligenza richiesta nel caso concreto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12274);
5) che il decesso della paziente non era prevedibile (“Il pneumotorace, infatti, è una complicanza che si può verificare in corso di broncoscopia;
certamente non era comunque prevedibile l'insorgenza dell'ipercapnia e come estrema conseguenza l'exitus della paziente”; cfr. pag. 17 CTU in atti). Dunque, il peggioramento delle condizioni della paziente, a seguito dell'intervento chirurgico in questione, deve essere ricondotto a un fatto non evitabile, tale da integrare, secondo i principi giurisprudenziali sopra esposti, gli estremi della causa non imputabile.
Né, come dedotto da parte attrice anche nella comparsa conclusionale, si può rimproverare ai sanitari di non aver effettuato la TAC prima dell'intervento (cfr. sul punto nota di risposta depositata dal CTU il 21.06.2023).
Da tutto quanto appena detto, conclusivamente, emerge che nel caso di specie non è riscontrabile alcuna colpa del personale medico dell'ospedale di Lamezia Terme. Pertanto, in assenza di una responsabilità imputabile all' , la domanda TE
attorea deve essere respinta.
2.1 Per scrupolo di completezza motivazionale, deve rilevarsi che alcun risarcimento può essere in questa sede riconosciuto agli attori in relazione alla circostanza che, per come asserito dai
CTU sulla scorta della documentazione, non vi sarebbe prova in atti dell'acquisizione da
Pagina 11 di 13 parte dei sanitari del consenso informato “specifico” della paziente con riguardo alla procedura della broncoscopia (cfr. pag. 16 CTU in atti).
In proposito, non può non evidenziarsi che il risarcimento dei danni (che si assumono derivati da) la mancata acquisizione del consenso informato da parte della paziente non è stata fatta oggetto della domanda formulata dagli attori con l'atto di citazione né di alcuna tempestiva allegazione assertiva (tanto meno probatoria), essendo la relativa pretesa stata avanzata (anche con istanza ex art. 278 c.p.c.) solo dopo il deposito della CTU (i cui quesiti, in effetti, in conformità alla domanda inizialmente formulata non contemplavano, tra le verifiche demandate agli esperti, quella sulla corretta acquisizione del consenso informato).
Ebbene, non sarà inutile osservare che la domanda di risarcimento per la mancata prestazione del consenso informato è domanda nuova e diversa dalla domanda risarcitoria fondata sulla colpa professionale del medico nell'espletamento della sua attività. Esse tendono, infatti, alla tutela di diritti diversi: l'autodeterminazione delle scelte terapeutiche, da una parte, l'integrità psicofisica, dall'altra (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 25/06/2019, n.
16892).
Ed invero come la Suprema Corte “ha già avuto modo di affermare, risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass., 10/12/2019,
n. 32124) che l'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente (v. Cass., 13/2/2015, n. 2854. Cfr. altresì Cass., 16/5/2013,
n. 11950, che ha ritenuto preclusa ex art. 345 c.p.c., la proposizione nel giudizio di appello, per la prima volta, della domanda risarcitoria diretta a far valere la colpa professionale del medico nell'esecuzione di un intervento, in quanto costituente domanda nuova rispetto a quella proposta in primo grado - basata sulla mancata prestazione del consenso informato, differente essendo il rispettivo fondamento). Trattasi di due distinti diritti. Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (cfr. Corte Cost., 23/12/2008, n. 438),
e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente (v. Cass., 6/6/2014, n.
12830), atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest'ultima non potendo in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32 Cost., comma 2). Il trattamento medico
Pagina 12 di 13 terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute
(art. 32 Cost., comma 2), (v. Cass., 6/6/2014, n. 12830)” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 06-10-
2021, n. 27109).
3. Considerata la complessità delle questioni giuridiche affrontate, sussistono giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, per la compensazione integrale delle spese processuali tra tutte le parti in causa.
Le spese di CTU vanno, invece, poste in via definitiva a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Lamezia Terme in data 20.06.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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