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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 594/ 2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 594/ 2021 cui è stata riunito il procedimento 613/2021 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLODI ALESSANDRO ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA COLA DI RIENZO C/AVV. MARIANI 212 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATO (PRINCIPALE E INCIDENTALE)
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PANCI MASSIMILIANO ed Controparte_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA REGINA MARGHERITA, 27 00198 ROMA;
APPELLATO E APPELLANTE( PRINCIPALE E INCIDENTALE)
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Tivoli numero 513 del 10 settembre 2020
Conclusioni : come da scritti difensivi FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Tivoli , con la sentenza impugnata , in parziale accoglimento del ricorso proposto da avverso il decreto ingiuntivo numero 246 del 2017 dichiarava non dovute le somme Controparte_1
pretese da in relazione all'annualità 2000 , 2001 , 2002 , 2003 e 2005 e viceversa dichiarava Parte_1
dovute da le somme pretese da a titolo di contributi previdenziali , interessi Controparte_1 Parte_1
e sanzioni con riguardo agli anni 2005 , 2006 , 2007 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 e 2013 ; condannava al pagamento in favore di di dette somme CP_1 Parte_1
proponeva appello rappresentando preliminarmente di aver formulato richiesta di Parte_1
correzione di errore materiale in considerazione del fatto che l'annualità 2005 era stata erroneamente inserita tra quelle per le quali la contribuzione non era dovuta da , e pure Parte_1 Controparte_1
tra quelle per le quali la contribuzione era invece dovuta . Evidenziava come dalla Parte_1
motivazione emergeva come le annualità per le quali il tribunale aveva ritenuto non dovuto il pagamento della contribuzione erano le annualità 2000, 2001 , 2002 , 2003 , 2004 e non anche l'annualità 2005 ; rilevava come , a seguito di richieste di correzione materiale , il decreto di correzione risultasse nuovamente errato , espungendo l'annualità 2004 sia dall'elenco delle annualità per le quali era stato escluso l'onere contributivo , sia dall'elenco delle annualità per le quali era stato viceversa accertato.
In ogni caso con il primo motivo di appello rilevava come il tribunale , pur ricostruendo correttamente il criterio di ripartizione dell'onere della prova , avesse escluso le annualità dal 2000 al 2004 da quelle per le quali l'ingegner avrebbe dovuto versare la contribuzione , ritenendo erroneamente che CP_1
lo svolgimento di attività di certificazione ISO fosse sconnessa dall'attività ingegneristica intesa in senso lato;
richiamava la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema che aveva ampliato il concetto di attività soggetta alla contribuzione della cassa rappresentando come dovesse aversi riguardo all'oggettiva tipologia di attività concretamente svolta dal professionista , ancorché non riservata per legge alla professione medesima , rilevando la circostanza che le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività svolta , cosicché debba ritenersi che le prestazioni siano state rese anche grazie all'impiego di tali conoscenze. Elencava ulteriormente le attività che ad avviso di potevano ricondursi alle competenze Parte_1
ingegneristiche , quali la creazione e installazione di siti web , l'implementazione di software aziendali la migrazione tecnologica di pacchetti di gestione informatica.
Chiedeva pertanto rigettarsi integralmente il ricorso avverso il decreto ingiuntivo formulato dall'ingegner CP_1 Con separato appello recante il numero registro generale 613 del 2021 l'ingegner , a sua CP_1
volta, impugnava la sentenza del tribunale di Tivoli rilevando come il tribunale avesse errato nell'accogliere solo parzialmente il ricorso da lui proposto in ragione del fatto che non era stato correttamente applicato il criterio di ripartizione della prova – correttamente enunciato - poiché sarebbe stato onere di provare che il signor non era iscritto negli anni di causa ad Parte_1 CP_1
altra gestione previdenziale , rappresentando come egli aveva comunque provato di essere titolare presso la gestione commercianti di un'apposita posizione previdenziale identificata dal codice CP_2
fiscale e col numero , connessa all'attività di imprenditore C.F._1 P.IVA_1
individuale regolarmente iscritto presso la Camera di Commercio . Ulteriormente rilevava l'inadeguatezza probatoria del casellario degli attivi prodotto da per argomentare la Parte_1
mancata iscrizione ad una diversa gestione .
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di appello , rilevava che quantomeno con riferimento agli anni dal 2005 al 2009 , l'esistenza della posizione previdenziale presso l' non poteva essere revocata in dubbio perché comprovata dalla documentazione in atti;
CP_2
contestava la sussistenza del requisito dell'iscrizione presso l'albo degli ingegneri avendo egli richiesto la cancellazione nel 2003 e avendo ottenuto una missiva in cui l'ordine si impegnava a procedere alla cancellazione nella prima seduta utile del consiglio . Contestava , infine , la esiguità delle fatture dell'anno 2005 e insisteva per l'integrale l'accoglimento del ricorso originario .
In sede di costituzione con appello incidentale nel procedimento promosso da eccepiva Parte_1
ulteriormente la prescrizione della pretesa azionata .
Avverso detta ulteriore eccezione si pronunciava con note defensionali ravvisando Parte_1
l'inammissibilità della richiesta per non essere la stessa stata formulata tempestivamente in occasione della proposizione dell'appello principale
Nel corso del giudizio è stato autorizzato il deposito di certificazione inerente l'iscrizione alla gestione commercianti nel periodo e con il codice azienda allegati nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione
L'appello di è fondato e deve essere accolto Controparte_1
L'art. 21 della legge n. 6 del 1981 prevede che «Sono esclusi dall'iscrizione alla ai sensi Pt_2
dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata. La giunta esecutiva della , sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei Pt_2 delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.
Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci ».
L'art. 7 dello Statuto Inarcassa all'epoca vigente, dispone che: « [...] 7.2. Ai fini dell'iscrizione ad
il carattere di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano Parte_1
ad un tempo:
a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato
o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.
Per la sussistenza del requisito della continuità dell'esercizio professionale ed a conferma del possesso di tutti i requisiti di cui sopra, l'iscritto dovrà, con le modalità della Legge 4 gennaio 1968
n. 15, sottoscrivere in proposito ed in via preliminare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
[...].
7.5. Sono esclusi dall'iscrizione ad gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di Parte_1
previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
7.6. La Giunta Esecutiva di può provvedere alla revisione degli iscritti con riferimento Parte_1
ai requisiti di continuità dell'esercizio professionale nell'ultimo quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata [...] ».
Vero è che l'esclusione dalla iscrizione alla e (prevista dall'art. 2 della legge Parte_3 Parte_4
n. 1046 del 1971e dall'art. 7 dello Statuto all'epoca vigente) per il professionista in relazione al periodo in cui questi sia stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non opera per il solo fatto dell'iscrizione dell'ingegnere ad altra Cassa, essendo necessario anche, ai finì dell'esclusione, che il professionista abbia effettivamente svolto l'attività professionale tutelata dall'altra (così Pt_2
Cass. n. 2671/2021, n. 1389 del 2006, e n. 9231 del 2016),
Il tribunale di Tivoli con capo di motivazione che non ha costituito oggetto di contestazione né da né da - se non sotto il profilo della non conformità delle determinazioni assunte Parte_1 CP_1
all'argomentazione medesima - ha statuito come , per l'accertamento dell'obbligo del professionista di iscrizione a , laddove non ricorrono gli indici presuntivi di cui all'articolo 7 del Parte_1
Regolamento spetta alla che intenda procedere all'iscrizione d'ufficio provare il Parte_1 Pt_2 requisito sostanziale della pretesa contributiva;
nell'ipotesi invece in cui ricorrono i suddetti indici presuntivi e quindi deve ritenersi presunto l'esercizio abituale della professione di ingegnere , ricade su chi intende superare tale presunzione l'onere di dimostrare l'insussistenza del requisito sostanziale che fa scattare l'obbligo di iscrizione alla cassa .
Il tribunale ha ritenuto presenti tutti gli indici presuntivi indicati dall'art. 7 con riferimento alle annualità in contestazione ritenendo conseguentemente il professionista onerato della prova dell'inesistenza dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità , onde disconoscere la pretesa di . Parte_1
Secondo la sentenza impugnata il in presenza di una presunzione favorevole alla sussistenza CP_1 di un suo obbligo di iscrizione alla ( perché titolare di partita IVA, iscritto all'Albo e non Pt_2
iscritto ad altra gestione ) non aveva provato di aver svolto effettivamente e in misura rilevante l'attività di imprenditore , quanto meno negli anni dal 2005 al 2013, stante l'esiguità delle fatture prodotte.
Reputa tuttavia il collegio che non possa essere condivisa l'affermazione secondo cui operava , nel caso di specie, una presunzione favorevole alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione a Parte_1
del professionista. In effetti dalla documentazione originariamente prodotta dal professionista emergeva come, benchè egli fosse effettivamente iscritto all'albo degli ingegneri dal 1978 , nel 2003 aveva formalizzato richiesta di cancellazione dall'Albo. Risulta ulteriormente documentato che l'Ordine aveva comunicato l'intenzione di provvedere alla sua cancellazione alla prima seduta utile solo nel 2008, a fronte di detta richiesta. Orbene , anche a voler ritenere , in difetto di prova nell'un senso o nell'altro, che tale cancellazione non sia poi avvenuta , e pure a voler ritenere che la cancellazione non sia stata disposta dall'ordine per l'inerzia del professionista che ha omesso di sollecitare l'adempimento ovvero persino per la formalizzazione di una revoca dell'istanza di cancellazione- di cui peraltro non v'è traccia in atti – resta incontrovertibile che quanto meno dal
2003 al 2008 l'iscrizione all'Albo non potesse considerarsi un presupposto qualificato dell'obbligo di iscrizione alla avendo il professionista manifestato l'interesse ad una sua immediata Pt_2 cancellazione dall'Albo e necessitando tale incombente l'attivarsi dell'ente deputato (che si era impegnato in tal senso solo nel 2008 ).
Ma quel che più rileva ai fini di interesse è che difettava certamente la condizione della non iscrizione del a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o CP_1
comunque di altra attività esercitata.
In sede di costituzione in giudizio il ha infatti provato di aver svolto sotto forma di ditta CP_1 individuale attività di imprenditore commerciale nell'intero periodo dal 16.11.2000 all'11.2.2013 e di essere stato iscritto presso la gestione commercianti per detta attività . Nel ricorso CP_2
introduttivo era indicato sia il codice azienda che il codice fiscale della ditta;
era altresì prodotta una lettera che , sul presupposto dell'esistenza della posizione previdenziale presso la gestione CP_2
commercianti a suo nome dal 2000, gliene comunicava la chiusura a far data dall'11.2.2013 , nonché un avviso di addebito per il pagamento di contribuzione omessa per il 2013, proprio in relazione alla gestione commercianti .
La Corte ha ulteriormente invitato il a produrre attestazione avente valore certificativo circa CP_1
la sua iscrizione alla gestione commercianti nel periodo e con il codice azienda allegati nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo .
Dall'estratto contributivo prodotto in atti risulta contribuzione versata alla gestione commercianti quale titolare di impresa commerciale negli anni 2001 , 2002, 2005 , 2006, 2007,
2008,2009,2011,2012
Nel dettaglio dell'anagrafica dell'azienda con il codice d'azienda , individuato sin dalla iscrizione di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo , numero 27735734 , risulta tuttavia che il Controparte_1
ha iscritto la propria azienda nella predetta gestione commercianti con un inizio attività al novembre
2000 , con inizio di imposizione contestuale e una fine attività all'undici Febbraio 2013 . È
CP_ ulteriormente prodotta una lettera del 18 dicembre 2023 che , in risposta ad una formale richiesta di , allegava l'estratto conto certificativo evidenziando il numero complessivo dei Controparte_1
contributi maturati per il diritto alla pensione e un riepilogo dei contributivi registrati negli archivi
CP_ dell' Nella predetta comunicazione l' rappresentava che i contributi erano stati valutati in CP_2
base alle norme di legge che regolano il pensionamento anticipato a carico della gestione speciale
CP_ commercianti. Dall'allegato alla comunicazione emerge come il risultasse titolare di CP_1
impresa commerciale ininterrottamente dal novembre 2000 al 31 gennaio 2012 pur avendo versato contribuzioni in relazione agli anni 2001 , 2002 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 e nuovamente 2011
e 2012 .
Il tribunale ha invece attribuito valenza probatoria significativa al casellario degli attivi ritenendola idonea a comprovare l'omessa iscrizione alla gestione commercianti del professionista . Ma il casellario non ha pacificamente alcuna capacità certificatoria , avendo mera valenza informativa. In ogni caso il casellario degli attivi risulta smentito dalla documentazione prodotta in corso di causa relativamente all'anagrafica previdenziale del signor e all'estratto conto certificativo - che CP_1
attestano la permanenza di siffatta posizione previdenziale per il periodo dal 2000 al 2013 - . Tale documentazione era invero già in contrasto con quella originariamente prodotta dal e CP_1 specificamente con la richiesta di contribuzione formulata al dall' per il 2013 e con la CP_1 CP_2
documentazione attestante la cancellazione della posizione previdenziale nello stesso anno da parte dell'ente previdenziale;
la documentazione del casellario degli attivi prodotta in atti, peraltro, CP_ riportava essa stessa i montanti contributivi della gestione commercianti negli anni 2005, 2006,
2007 , 2008 , 2009 con la dicitura “titolare di impresa commerciale “, riferiti alla posizione previdenziale numero 27735734 , di fatto confermando l'esistenza della posizione contributiva presso
CP_ la gestione commercianti del CP_1
Tanto premesso, l'iscrizione nella gestione commercianti, e quindi in una gestione che è incompatibile con la contestuale iscrizione , è certamente comprovata in atti, risultando , Parte_1
per altro verso, irrilevante la circostanza che il versamento dei contributi sia stato omesso in alcune annualità , ferme le facoltà dell'ente previdenziale di richiederne il pagamento al ricorrere delle condizioni .
Ciò che è dunque incontrovertibile è che nei predetti anni il era iscritto alla gestione CP_1
commercianti sicché non ricorrevano le condizioni per la contestuale iscrizione a Parte_1
risultando incontroverso che l'iscrizione alla gestione commercianti fosse stata disposta su istanza del professionista in ragione dello svolgimento da parte sua di attività imprenditoriale .
La ditta individuale denominata IN aveva ad oggetto l'attività di Parte_5
studio e ricerche di mercato tendenti alla realizzazione di progetti per l'ottenimento di agevolazioni regionali nazionali ed europee relative ai settori delle attività manifatturiere dei servizi del turismo e del commercio nonché l'attività di certificatore di qualità secondo gli standard internazionali posti dalla organizzazione internazionale per la normazione
Il tribunale ha ritenuto che in relazione agli anni dal 2000 al 2004 fosse stato provato dal CP_1
l'effettivo svolgimento in materia non marginale di attività d'impresa non riconducibile all'espletamento di prestazioni professionali riservate all'ingegnere , non richiedendo , tale attività, competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale .
Non ha ritenuto invece che per gli anni dal 2005 al 2013 fossero state prodotte fatture idonee a comprovare l'attività imprenditoriale svolta.
Viceversa per l'anno 2005 invece ricorrono fatture assolutamente conferenti con l'attività lavorativa della ditta iscritta alla gestione commercianti e pur risultando in numero ridotto ( solo 4 fatture in un anno) le stesse coprono l'intero periodo lavorativo.
In ogni caso, a fronte dell'assenza di una legittima presunzione dell'esistenza dell'obbligo di iscrizione a per il ricorrere delle tre condizioni fissate dall'art. 7 del regolamento Parte_1
era onere dell'Ente provare lo svolgimento continuativo da parte dell'ing. di Parte_1 CP_1
attività ingegneristica e la non riconducibilità delle attività svolte negli anni per cui è causa alla gestione commercianti . Tale onere non è stato assolto . deduce la errata valutazione Parte_1 delle prescrizioni legali e statutarie relative agli obblighi di iscrizione alla degli ed Pt_2 Parte_3
Architetti, con riguardo alla riferibilità alle stesse della concreta prestazione lavorativa svolta dal
. La Suprema Corte, con la sentenza n. 1347 del 2016 ha affrontato funditus la questione CP_1 all'esame statuendo: 4.
1-La questione sottoposta all'esame del Collegio è sostanzialmente quella della sussistenza dell'obbligo contributivo in favore della da parte dell'ingegnere che pur Parte_1
non svolgendo, in tutto od in parte, le attività tipiche della professione (definite dall'art.7 L. 24.6.1923
n. 1395 e dagli artt. 51 e 52 del r.d. 23.10.1925 n. 2537, quali il progetto e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali occorrenti per le costruzioni e per le industrie;
opere di edilizia civile, rilievi geometrici ed operazioni di estimo), svolga comunque attività richiedenti la competenza professionale propria dell'ingegnere.
4.2-Deve al riguardo evidenziarsi che secondo un primo orientamento di questa Corte per i fini in parola non era sufficiente lo svolgimento di attività solo potenzialmente ed intellettualmente collegate alle conoscenze e competenze dell'ingegnere, richiedendo l'effettivo svolgimento della pratica professionale e dunque delle attività tipiche della professione (Cass. n.7389\1991, Cass. n.
3064\2001, Cass. n.11154\2004, Cass. n.3468\2005), con conseguente onere della di provare Pt_2
l'effettivo svolgimento di attività obiettivamente riconducibili all'esercizio della professione (Cass.
n.11154\2004).
Questa Corte osservò in particolare che l'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, pone l'obbligo di iscrizione solo per gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e, quindi, di effettività, in relazione ai contenuti tipici della stessa, fissati dall'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e dagli arti. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, essendo inoltre irrilevante che la competenza professionale e culturale acquisita come ingegnere possa influire sull'attività in concreto svolta (Cass. ord. n. 1139\2012)....
...Successivamente questa Corte ha tuttavia chiarito che in tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività. La limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova dunque fondamento nell'art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l'art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione Pt_2
con carattere di continuità, conseguendone il rigetto del ricorso avverso la decisione di merito che aveva incluso nell'imponibile contributivo di un ingegnere elettronico i redditi a lui derivati dalle attività di consulente nell'elaborazione dati e di amministratore di una società automobilistica, Cass.
29.8.2012 n. 14684 e successiva giurisprudenza (Cass. n. 5827 dei 08/03/2013, Cass. n. 9076 del
15/04/2013) “
In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va dunque determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività. La limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova infatti fondamento nell'art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l'art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera Pt_2
professione con carattere di continuità". ( Cass. 20389/18- n. 14684/2012; Cass. n. 5827 dei
08/03/2013, Cass. n. 9076 del 15/04/2013; Cass. n.1347/2016) . L'esercizio della professione, rilevante al fine di stabilire se i redditi prodotti da un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali (e quindi soggetti alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria) deve intendersi comprensivo, oltre che dell'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali
(ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) comprensivo delle attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione, derivandone, di conseguenza, che il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività da cui il reddito deriva e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda, connessione che trova esclusivamente il limite dell'estraneità dell'attività stessa alla professione (in tal senso Cass. sent. n. 24303 del 2015; v. anche Cass. sent. n.
14684 del 2012 nella quale i giudici di legittimità hanno affermato che “In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività”).
Sulla scorta dei principi già rilasciati dalla Corte di Cassazione, deve evidenziarsi il rilievo che assume, ai fini dell'iscrizione, l'oggettiva valutazione dell'attività svolta, avendo il profilo soggettivo, ovvero la qualità di ingegnere e il bagaglio professionale a ciò collegato, solo un peso indiretto costituito, eventualmente, dall'utilizzo delle cognizioni possedute in ragione del titolo conseguito. In sostanza alcun effetto deve attribuirsi alla circostanza che il fosse ingegnere, dovendosi CP_1
invece valutare l'attività concreta svolta dallo stesso. Operate queste doverose premesse , il possesso di una laurea in ingegneria meccanica ( peraltro negli anni 70) ed il bagaglio culturale a ciò conseguente, risultano allo stato elementi estranei alla concreta attività svolta dal negli anni CP_1
per cui è causa di installazione siti web, implementazione software aziendali , realizzazione di sistemi di garanzia della qualità , rispetto alle norme UNI En ISO 9002, progettazione di marchi e immagine di hotel, realizzazione di sistema hardware e software per telecomunicazioni . Il possesso di una laurea in ingegneria meccanica è poi sicuramente non conferente con le attività di reclutamento personale, marketing e assistenza pubblicitaria, forniture di beni, noleggio di attrezzature, affitti per locazioni immobiliari, rassegne stampa, attività grafica, segnalazione di clienti etc ( di cui alle molte fatture in atti). Deve quindi escludersi che nel caso in esame sia riscontrabile lo " speciale contributo fornito dal professionista", in ragione delle sue specifiche competenze legate al titolo posseduto, anche in settori tradizionalmente estranei alla struttura formativa del professionista, tale quindi da influire direttamente nell'attività svolta e da connotarla significativamente. ( Cass. n. 1347/2016; Cass. n.
9056/2016). Ciò posto valuta il Collegio come non risulti provato, nel caso di specie, che l'attività professionale svolta dal sia riconducibile a quella dell'ingegnare, onere probatorio gravante CP_1 su (Cass. sent. n. 11154 del 2004); dalla documentazione prodotta in atti dal – Parte_1 CP_1
fatture relative a compensi per attività svolta – non emerge una attività riconducibile alle sue competenze di ingegnere meccanico dunque sia la prova che il – titolare di partita IVA – svolgesse la propria attività CP_3 CP_1
professionale con carattere di continuità, , sia che tale attività fosse riconducibile a quelle riservate alla professione di ingegnere, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Peraltro il codice Ateco riconosciuto al professionista al momento dell'apertura della partita IVA da parte dell' non riguardava affatto attività ingegneristica ma “altre attività di Controparte_4 servizi non classificate altrove” e rinviava ad attività di studi e ricerche di mercato tendenti alla realizzazione di progetti per l'ottenimento di agevolazioni regionali, nazionali ed europee relative ai settori delle attività manifatturiere, dei servizi , del turismo e del commercio nonché alle attività di certificazione di qualità.
Egli , d'altronde , non svolgeva attività libero professionale , ma attività imprenditoriale con regolare iscrizione alla gestione commercianti ( e non anche alla gestione separata). CP_2
L'appello di deve essere dunque respinto e accolto l'appello principale di Parte_1 CP_1
, con il favore delle spese di lite.
[...]
L'accoglimento integrale delle istanze di cui all'appello principale del consente di CP_1 prescindere alla questione sollevata da relativamente all'errore materiale in cui era Parte_1 incorso il Tribunale nella individuazione degli anni esentati dalla contribuzione alla così come Pt_2
con riferimento alla contestazione sulla inammissibilità dell'eccezione di prescrizione (formulata nell'appello incidentale ma non anche nell'appello principale).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello di;
in accoglimento dell'appello di , assorbito Parte_1 Controparte_1
l'appello incidentale , e in riforma dell'impugnata sentenza , ferma per il resto , dichiara non dovute le somme pretese da a titolo di contributi previdenziali , interessi e sanzioni per gli anni Parte_1
dal 2000 al 2013. Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo Parte_1
grado in complessivi euro 6115,00 e per il presente grado in complessivi euro 7160,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% ; dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste Parte_1 dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 594/ 2021 cui è stata riunito il procedimento 613/2021 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLODI ALESSANDRO ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA COLA DI RIENZO C/AVV. MARIANI 212 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATO (PRINCIPALE E INCIDENTALE)
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PANCI MASSIMILIANO ed Controparte_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA REGINA MARGHERITA, 27 00198 ROMA;
APPELLATO E APPELLANTE( PRINCIPALE E INCIDENTALE)
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Tivoli numero 513 del 10 settembre 2020
Conclusioni : come da scritti difensivi FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Tivoli , con la sentenza impugnata , in parziale accoglimento del ricorso proposto da avverso il decreto ingiuntivo numero 246 del 2017 dichiarava non dovute le somme Controparte_1
pretese da in relazione all'annualità 2000 , 2001 , 2002 , 2003 e 2005 e viceversa dichiarava Parte_1
dovute da le somme pretese da a titolo di contributi previdenziali , interessi Controparte_1 Parte_1
e sanzioni con riguardo agli anni 2005 , 2006 , 2007 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 e 2013 ; condannava al pagamento in favore di di dette somme CP_1 Parte_1
proponeva appello rappresentando preliminarmente di aver formulato richiesta di Parte_1
correzione di errore materiale in considerazione del fatto che l'annualità 2005 era stata erroneamente inserita tra quelle per le quali la contribuzione non era dovuta da , e pure Parte_1 Controparte_1
tra quelle per le quali la contribuzione era invece dovuta . Evidenziava come dalla Parte_1
motivazione emergeva come le annualità per le quali il tribunale aveva ritenuto non dovuto il pagamento della contribuzione erano le annualità 2000, 2001 , 2002 , 2003 , 2004 e non anche l'annualità 2005 ; rilevava come , a seguito di richieste di correzione materiale , il decreto di correzione risultasse nuovamente errato , espungendo l'annualità 2004 sia dall'elenco delle annualità per le quali era stato escluso l'onere contributivo , sia dall'elenco delle annualità per le quali era stato viceversa accertato.
In ogni caso con il primo motivo di appello rilevava come il tribunale , pur ricostruendo correttamente il criterio di ripartizione dell'onere della prova , avesse escluso le annualità dal 2000 al 2004 da quelle per le quali l'ingegner avrebbe dovuto versare la contribuzione , ritenendo erroneamente che CP_1
lo svolgimento di attività di certificazione ISO fosse sconnessa dall'attività ingegneristica intesa in senso lato;
richiamava la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema che aveva ampliato il concetto di attività soggetta alla contribuzione della cassa rappresentando come dovesse aversi riguardo all'oggettiva tipologia di attività concretamente svolta dal professionista , ancorché non riservata per legge alla professione medesima , rilevando la circostanza che le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività svolta , cosicché debba ritenersi che le prestazioni siano state rese anche grazie all'impiego di tali conoscenze. Elencava ulteriormente le attività che ad avviso di potevano ricondursi alle competenze Parte_1
ingegneristiche , quali la creazione e installazione di siti web , l'implementazione di software aziendali la migrazione tecnologica di pacchetti di gestione informatica.
Chiedeva pertanto rigettarsi integralmente il ricorso avverso il decreto ingiuntivo formulato dall'ingegner CP_1 Con separato appello recante il numero registro generale 613 del 2021 l'ingegner , a sua CP_1
volta, impugnava la sentenza del tribunale di Tivoli rilevando come il tribunale avesse errato nell'accogliere solo parzialmente il ricorso da lui proposto in ragione del fatto che non era stato correttamente applicato il criterio di ripartizione della prova – correttamente enunciato - poiché sarebbe stato onere di provare che il signor non era iscritto negli anni di causa ad Parte_1 CP_1
altra gestione previdenziale , rappresentando come egli aveva comunque provato di essere titolare presso la gestione commercianti di un'apposita posizione previdenziale identificata dal codice CP_2
fiscale e col numero , connessa all'attività di imprenditore C.F._1 P.IVA_1
individuale regolarmente iscritto presso la Camera di Commercio . Ulteriormente rilevava l'inadeguatezza probatoria del casellario degli attivi prodotto da per argomentare la Parte_1
mancata iscrizione ad una diversa gestione .
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di appello , rilevava che quantomeno con riferimento agli anni dal 2005 al 2009 , l'esistenza della posizione previdenziale presso l' non poteva essere revocata in dubbio perché comprovata dalla documentazione in atti;
CP_2
contestava la sussistenza del requisito dell'iscrizione presso l'albo degli ingegneri avendo egli richiesto la cancellazione nel 2003 e avendo ottenuto una missiva in cui l'ordine si impegnava a procedere alla cancellazione nella prima seduta utile del consiglio . Contestava , infine , la esiguità delle fatture dell'anno 2005 e insisteva per l'integrale l'accoglimento del ricorso originario .
In sede di costituzione con appello incidentale nel procedimento promosso da eccepiva Parte_1
ulteriormente la prescrizione della pretesa azionata .
Avverso detta ulteriore eccezione si pronunciava con note defensionali ravvisando Parte_1
l'inammissibilità della richiesta per non essere la stessa stata formulata tempestivamente in occasione della proposizione dell'appello principale
Nel corso del giudizio è stato autorizzato il deposito di certificazione inerente l'iscrizione alla gestione commercianti nel periodo e con il codice azienda allegati nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione
L'appello di è fondato e deve essere accolto Controparte_1
L'art. 21 della legge n. 6 del 1981 prevede che «Sono esclusi dall'iscrizione alla ai sensi Pt_2
dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata. La giunta esecutiva della , sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei Pt_2 delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.
Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci ».
L'art. 7 dello Statuto Inarcassa all'epoca vigente, dispone che: « [...] 7.2. Ai fini dell'iscrizione ad
il carattere di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano Parte_1
ad un tempo:
a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato
o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.
Per la sussistenza del requisito della continuità dell'esercizio professionale ed a conferma del possesso di tutti i requisiti di cui sopra, l'iscritto dovrà, con le modalità della Legge 4 gennaio 1968
n. 15, sottoscrivere in proposito ed in via preliminare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
[...].
7.5. Sono esclusi dall'iscrizione ad gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di Parte_1
previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
7.6. La Giunta Esecutiva di può provvedere alla revisione degli iscritti con riferimento Parte_1
ai requisiti di continuità dell'esercizio professionale nell'ultimo quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata [...] ».
Vero è che l'esclusione dalla iscrizione alla e (prevista dall'art. 2 della legge Parte_3 Parte_4
n. 1046 del 1971e dall'art. 7 dello Statuto all'epoca vigente) per il professionista in relazione al periodo in cui questi sia stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non opera per il solo fatto dell'iscrizione dell'ingegnere ad altra Cassa, essendo necessario anche, ai finì dell'esclusione, che il professionista abbia effettivamente svolto l'attività professionale tutelata dall'altra (così Pt_2
Cass. n. 2671/2021, n. 1389 del 2006, e n. 9231 del 2016),
Il tribunale di Tivoli con capo di motivazione che non ha costituito oggetto di contestazione né da né da - se non sotto il profilo della non conformità delle determinazioni assunte Parte_1 CP_1
all'argomentazione medesima - ha statuito come , per l'accertamento dell'obbligo del professionista di iscrizione a , laddove non ricorrono gli indici presuntivi di cui all'articolo 7 del Parte_1
Regolamento spetta alla che intenda procedere all'iscrizione d'ufficio provare il Parte_1 Pt_2 requisito sostanziale della pretesa contributiva;
nell'ipotesi invece in cui ricorrono i suddetti indici presuntivi e quindi deve ritenersi presunto l'esercizio abituale della professione di ingegnere , ricade su chi intende superare tale presunzione l'onere di dimostrare l'insussistenza del requisito sostanziale che fa scattare l'obbligo di iscrizione alla cassa .
Il tribunale ha ritenuto presenti tutti gli indici presuntivi indicati dall'art. 7 con riferimento alle annualità in contestazione ritenendo conseguentemente il professionista onerato della prova dell'inesistenza dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità , onde disconoscere la pretesa di . Parte_1
Secondo la sentenza impugnata il in presenza di una presunzione favorevole alla sussistenza CP_1 di un suo obbligo di iscrizione alla ( perché titolare di partita IVA, iscritto all'Albo e non Pt_2
iscritto ad altra gestione ) non aveva provato di aver svolto effettivamente e in misura rilevante l'attività di imprenditore , quanto meno negli anni dal 2005 al 2013, stante l'esiguità delle fatture prodotte.
Reputa tuttavia il collegio che non possa essere condivisa l'affermazione secondo cui operava , nel caso di specie, una presunzione favorevole alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione a Parte_1
del professionista. In effetti dalla documentazione originariamente prodotta dal professionista emergeva come, benchè egli fosse effettivamente iscritto all'albo degli ingegneri dal 1978 , nel 2003 aveva formalizzato richiesta di cancellazione dall'Albo. Risulta ulteriormente documentato che l'Ordine aveva comunicato l'intenzione di provvedere alla sua cancellazione alla prima seduta utile solo nel 2008, a fronte di detta richiesta. Orbene , anche a voler ritenere , in difetto di prova nell'un senso o nell'altro, che tale cancellazione non sia poi avvenuta , e pure a voler ritenere che la cancellazione non sia stata disposta dall'ordine per l'inerzia del professionista che ha omesso di sollecitare l'adempimento ovvero persino per la formalizzazione di una revoca dell'istanza di cancellazione- di cui peraltro non v'è traccia in atti – resta incontrovertibile che quanto meno dal
2003 al 2008 l'iscrizione all'Albo non potesse considerarsi un presupposto qualificato dell'obbligo di iscrizione alla avendo il professionista manifestato l'interesse ad una sua immediata Pt_2 cancellazione dall'Albo e necessitando tale incombente l'attivarsi dell'ente deputato (che si era impegnato in tal senso solo nel 2008 ).
Ma quel che più rileva ai fini di interesse è che difettava certamente la condizione della non iscrizione del a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o CP_1
comunque di altra attività esercitata.
In sede di costituzione in giudizio il ha infatti provato di aver svolto sotto forma di ditta CP_1 individuale attività di imprenditore commerciale nell'intero periodo dal 16.11.2000 all'11.2.2013 e di essere stato iscritto presso la gestione commercianti per detta attività . Nel ricorso CP_2
introduttivo era indicato sia il codice azienda che il codice fiscale della ditta;
era altresì prodotta una lettera che , sul presupposto dell'esistenza della posizione previdenziale presso la gestione CP_2
commercianti a suo nome dal 2000, gliene comunicava la chiusura a far data dall'11.2.2013 , nonché un avviso di addebito per il pagamento di contribuzione omessa per il 2013, proprio in relazione alla gestione commercianti .
La Corte ha ulteriormente invitato il a produrre attestazione avente valore certificativo circa CP_1
la sua iscrizione alla gestione commercianti nel periodo e con il codice azienda allegati nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo .
Dall'estratto contributivo prodotto in atti risulta contribuzione versata alla gestione commercianti quale titolare di impresa commerciale negli anni 2001 , 2002, 2005 , 2006, 2007,
2008,2009,2011,2012
Nel dettaglio dell'anagrafica dell'azienda con il codice d'azienda , individuato sin dalla iscrizione di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo , numero 27735734 , risulta tuttavia che il Controparte_1
ha iscritto la propria azienda nella predetta gestione commercianti con un inizio attività al novembre
2000 , con inizio di imposizione contestuale e una fine attività all'undici Febbraio 2013 . È
CP_ ulteriormente prodotta una lettera del 18 dicembre 2023 che , in risposta ad una formale richiesta di , allegava l'estratto conto certificativo evidenziando il numero complessivo dei Controparte_1
contributi maturati per il diritto alla pensione e un riepilogo dei contributivi registrati negli archivi
CP_ dell' Nella predetta comunicazione l' rappresentava che i contributi erano stati valutati in CP_2
base alle norme di legge che regolano il pensionamento anticipato a carico della gestione speciale
CP_ commercianti. Dall'allegato alla comunicazione emerge come il risultasse titolare di CP_1
impresa commerciale ininterrottamente dal novembre 2000 al 31 gennaio 2012 pur avendo versato contribuzioni in relazione agli anni 2001 , 2002 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 e nuovamente 2011
e 2012 .
Il tribunale ha invece attribuito valenza probatoria significativa al casellario degli attivi ritenendola idonea a comprovare l'omessa iscrizione alla gestione commercianti del professionista . Ma il casellario non ha pacificamente alcuna capacità certificatoria , avendo mera valenza informativa. In ogni caso il casellario degli attivi risulta smentito dalla documentazione prodotta in corso di causa relativamente all'anagrafica previdenziale del signor e all'estratto conto certificativo - che CP_1
attestano la permanenza di siffatta posizione previdenziale per il periodo dal 2000 al 2013 - . Tale documentazione era invero già in contrasto con quella originariamente prodotta dal e CP_1 specificamente con la richiesta di contribuzione formulata al dall' per il 2013 e con la CP_1 CP_2
documentazione attestante la cancellazione della posizione previdenziale nello stesso anno da parte dell'ente previdenziale;
la documentazione del casellario degli attivi prodotta in atti, peraltro, CP_ riportava essa stessa i montanti contributivi della gestione commercianti negli anni 2005, 2006,
2007 , 2008 , 2009 con la dicitura “titolare di impresa commerciale “, riferiti alla posizione previdenziale numero 27735734 , di fatto confermando l'esistenza della posizione contributiva presso
CP_ la gestione commercianti del CP_1
Tanto premesso, l'iscrizione nella gestione commercianti, e quindi in una gestione che è incompatibile con la contestuale iscrizione , è certamente comprovata in atti, risultando , Parte_1
per altro verso, irrilevante la circostanza che il versamento dei contributi sia stato omesso in alcune annualità , ferme le facoltà dell'ente previdenziale di richiederne il pagamento al ricorrere delle condizioni .
Ciò che è dunque incontrovertibile è che nei predetti anni il era iscritto alla gestione CP_1
commercianti sicché non ricorrevano le condizioni per la contestuale iscrizione a Parte_1
risultando incontroverso che l'iscrizione alla gestione commercianti fosse stata disposta su istanza del professionista in ragione dello svolgimento da parte sua di attività imprenditoriale .
La ditta individuale denominata IN aveva ad oggetto l'attività di Parte_5
studio e ricerche di mercato tendenti alla realizzazione di progetti per l'ottenimento di agevolazioni regionali nazionali ed europee relative ai settori delle attività manifatturiere dei servizi del turismo e del commercio nonché l'attività di certificatore di qualità secondo gli standard internazionali posti dalla organizzazione internazionale per la normazione
Il tribunale ha ritenuto che in relazione agli anni dal 2000 al 2004 fosse stato provato dal CP_1
l'effettivo svolgimento in materia non marginale di attività d'impresa non riconducibile all'espletamento di prestazioni professionali riservate all'ingegnere , non richiedendo , tale attività, competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale .
Non ha ritenuto invece che per gli anni dal 2005 al 2013 fossero state prodotte fatture idonee a comprovare l'attività imprenditoriale svolta.
Viceversa per l'anno 2005 invece ricorrono fatture assolutamente conferenti con l'attività lavorativa della ditta iscritta alla gestione commercianti e pur risultando in numero ridotto ( solo 4 fatture in un anno) le stesse coprono l'intero periodo lavorativo.
In ogni caso, a fronte dell'assenza di una legittima presunzione dell'esistenza dell'obbligo di iscrizione a per il ricorrere delle tre condizioni fissate dall'art. 7 del regolamento Parte_1
era onere dell'Ente provare lo svolgimento continuativo da parte dell'ing. di Parte_1 CP_1
attività ingegneristica e la non riconducibilità delle attività svolte negli anni per cui è causa alla gestione commercianti . Tale onere non è stato assolto . deduce la errata valutazione Parte_1 delle prescrizioni legali e statutarie relative agli obblighi di iscrizione alla degli ed Pt_2 Parte_3
Architetti, con riguardo alla riferibilità alle stesse della concreta prestazione lavorativa svolta dal
. La Suprema Corte, con la sentenza n. 1347 del 2016 ha affrontato funditus la questione CP_1 all'esame statuendo: 4.
1-La questione sottoposta all'esame del Collegio è sostanzialmente quella della sussistenza dell'obbligo contributivo in favore della da parte dell'ingegnere che pur Parte_1
non svolgendo, in tutto od in parte, le attività tipiche della professione (definite dall'art.7 L. 24.6.1923
n. 1395 e dagli artt. 51 e 52 del r.d. 23.10.1925 n. 2537, quali il progetto e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali occorrenti per le costruzioni e per le industrie;
opere di edilizia civile, rilievi geometrici ed operazioni di estimo), svolga comunque attività richiedenti la competenza professionale propria dell'ingegnere.
4.2-Deve al riguardo evidenziarsi che secondo un primo orientamento di questa Corte per i fini in parola non era sufficiente lo svolgimento di attività solo potenzialmente ed intellettualmente collegate alle conoscenze e competenze dell'ingegnere, richiedendo l'effettivo svolgimento della pratica professionale e dunque delle attività tipiche della professione (Cass. n.7389\1991, Cass. n.
3064\2001, Cass. n.11154\2004, Cass. n.3468\2005), con conseguente onere della di provare Pt_2
l'effettivo svolgimento di attività obiettivamente riconducibili all'esercizio della professione (Cass.
n.11154\2004).
Questa Corte osservò in particolare che l'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, pone l'obbligo di iscrizione solo per gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e, quindi, di effettività, in relazione ai contenuti tipici della stessa, fissati dall'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e dagli arti. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, essendo inoltre irrilevante che la competenza professionale e culturale acquisita come ingegnere possa influire sull'attività in concreto svolta (Cass. ord. n. 1139\2012)....
...Successivamente questa Corte ha tuttavia chiarito che in tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività. La limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova dunque fondamento nell'art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l'art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione Pt_2
con carattere di continuità, conseguendone il rigetto del ricorso avverso la decisione di merito che aveva incluso nell'imponibile contributivo di un ingegnere elettronico i redditi a lui derivati dalle attività di consulente nell'elaborazione dati e di amministratore di una società automobilistica, Cass.
29.8.2012 n. 14684 e successiva giurisprudenza (Cass. n. 5827 dei 08/03/2013, Cass. n. 9076 del
15/04/2013) “
In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va dunque determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività. La limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova infatti fondamento nell'art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l'art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera Pt_2
professione con carattere di continuità". ( Cass. 20389/18- n. 14684/2012; Cass. n. 5827 dei
08/03/2013, Cass. n. 9076 del 15/04/2013; Cass. n.1347/2016) . L'esercizio della professione, rilevante al fine di stabilire se i redditi prodotti da un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali (e quindi soggetti alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria) deve intendersi comprensivo, oltre che dell'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali
(ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) comprensivo delle attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione, derivandone, di conseguenza, che il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività da cui il reddito deriva e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda, connessione che trova esclusivamente il limite dell'estraneità dell'attività stessa alla professione (in tal senso Cass. sent. n. 24303 del 2015; v. anche Cass. sent. n.
14684 del 2012 nella quale i giudici di legittimità hanno affermato che “In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività”).
Sulla scorta dei principi già rilasciati dalla Corte di Cassazione, deve evidenziarsi il rilievo che assume, ai fini dell'iscrizione, l'oggettiva valutazione dell'attività svolta, avendo il profilo soggettivo, ovvero la qualità di ingegnere e il bagaglio professionale a ciò collegato, solo un peso indiretto costituito, eventualmente, dall'utilizzo delle cognizioni possedute in ragione del titolo conseguito. In sostanza alcun effetto deve attribuirsi alla circostanza che il fosse ingegnere, dovendosi CP_1
invece valutare l'attività concreta svolta dallo stesso. Operate queste doverose premesse , il possesso di una laurea in ingegneria meccanica ( peraltro negli anni 70) ed il bagaglio culturale a ciò conseguente, risultano allo stato elementi estranei alla concreta attività svolta dal negli anni CP_1
per cui è causa di installazione siti web, implementazione software aziendali , realizzazione di sistemi di garanzia della qualità , rispetto alle norme UNI En ISO 9002, progettazione di marchi e immagine di hotel, realizzazione di sistema hardware e software per telecomunicazioni . Il possesso di una laurea in ingegneria meccanica è poi sicuramente non conferente con le attività di reclutamento personale, marketing e assistenza pubblicitaria, forniture di beni, noleggio di attrezzature, affitti per locazioni immobiliari, rassegne stampa, attività grafica, segnalazione di clienti etc ( di cui alle molte fatture in atti). Deve quindi escludersi che nel caso in esame sia riscontrabile lo " speciale contributo fornito dal professionista", in ragione delle sue specifiche competenze legate al titolo posseduto, anche in settori tradizionalmente estranei alla struttura formativa del professionista, tale quindi da influire direttamente nell'attività svolta e da connotarla significativamente. ( Cass. n. 1347/2016; Cass. n.
9056/2016). Ciò posto valuta il Collegio come non risulti provato, nel caso di specie, che l'attività professionale svolta dal sia riconducibile a quella dell'ingegnare, onere probatorio gravante CP_1 su (Cass. sent. n. 11154 del 2004); dalla documentazione prodotta in atti dal – Parte_1 CP_1
fatture relative a compensi per attività svolta – non emerge una attività riconducibile alle sue competenze di ingegnere meccanico dunque sia la prova che il – titolare di partita IVA – svolgesse la propria attività CP_3 CP_1
professionale con carattere di continuità, , sia che tale attività fosse riconducibile a quelle riservate alla professione di ingegnere, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Peraltro il codice Ateco riconosciuto al professionista al momento dell'apertura della partita IVA da parte dell' non riguardava affatto attività ingegneristica ma “altre attività di Controparte_4 servizi non classificate altrove” e rinviava ad attività di studi e ricerche di mercato tendenti alla realizzazione di progetti per l'ottenimento di agevolazioni regionali, nazionali ed europee relative ai settori delle attività manifatturiere, dei servizi , del turismo e del commercio nonché alle attività di certificazione di qualità.
Egli , d'altronde , non svolgeva attività libero professionale , ma attività imprenditoriale con regolare iscrizione alla gestione commercianti ( e non anche alla gestione separata). CP_2
L'appello di deve essere dunque respinto e accolto l'appello principale di Parte_1 CP_1
, con il favore delle spese di lite.
[...]
L'accoglimento integrale delle istanze di cui all'appello principale del consente di CP_1 prescindere alla questione sollevata da relativamente all'errore materiale in cui era Parte_1 incorso il Tribunale nella individuazione degli anni esentati dalla contribuzione alla così come Pt_2
con riferimento alla contestazione sulla inammissibilità dell'eccezione di prescrizione (formulata nell'appello incidentale ma non anche nell'appello principale).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello di;
in accoglimento dell'appello di , assorbito Parte_1 Controparte_1
l'appello incidentale , e in riforma dell'impugnata sentenza , ferma per il resto , dichiara non dovute le somme pretese da a titolo di contributi previdenziali , interessi e sanzioni per gli anni Parte_1
dal 2000 al 2013. Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo Parte_1
grado in complessivi euro 6115,00 e per il presente grado in complessivi euro 7160,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% ; dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste Parte_1 dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
La Presidente
Maria Antonia Garzia