Sentenza 29 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/04/2003, n. 6687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6687 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UPREMA DI CASSAZIONE0 6 6 8 07 STIONE LAVORO03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente- R.G.N. 5858/00 - Consigliere - Cron.·14557 Dott. Natale CAPITANIO ☐ Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rep. Consigliere Dott. Camillo FILADORO Ud.28/01/03 - Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: CANTIERI NAVALI LEVANTE SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato PIETRO SCIUBBA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO ROSELLI, giusta delega in atti;
ricorrente- contro | NT SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio BORGOGNONI VIMERCATI, che lodell'avvocato GIANBESO rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA 2003 PIA VIGILANTE, giusta delega in atti;
478 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 251/99 del Tribunale di BARI !depositata il 30/03/99 R.G.N. 68/98; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore del lavoro di Bari, sezione distaccata di Monopoli, in parziale accoglimento della domanda proposta dal sig. NT GI, ha condannato la s.n.c. Cantieri Navali Levante, ritualmente costituita, a pagargli L. 17.568.588 a titolo di differenze retributive. L'appello della s.n.c. è stato respinto dal Tribunale di Bari con sentenza 26 gennaio/30 marzo 1999 n. 251. Quanto al primo motivo, con cui 1' appellante aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, contemporaneamente, di titolarità del diritto controverso, Axy il Tribunale, definite previamente le due distinte nozioni, ha ritenuto che nella specie 1' appellante aveva contestato in realtà di essere titolare dell'obbligo, ed aveva quindi proposto una questione di merito, come tale preclusa ai sensi dell'art. 437, 2° comma, c.p.c.. Spiegava ampiamente con riferimento al le ragioni del proprio convincimento alla comparsa di ricorso introduttivo del giudizio, costituzione della Levante ed ai suoi motivi di appello. Ha poi rigettato il secondo motivo di appello, relativo alla prova del diritto vantato ed alla sua quantificazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.n.c. Cantieri Navali Levante, con quattro motivi. L' intimato si è costituito con controricorso, resistendo. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416 e 437 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per non aver dato ingresso alla eccezione di difetto di passiva la quale, costituendo una meralegittimazione deduzione difensiva, ben poteva essere proposta per la prima volta in appello. Con il secondo motivo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.) censura la sentenza Axe impugnata per non avere esaminato nel merito l'eccezione di cui sopra. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati. La nozione di legittimazione passiva posta dal Tribunale a base della decisione è corretta e conforme al costante insegnamento di questa Corte, secondo cui la legittimazione attiva e passiva, о "legitimatio ad causam", si ricollega al principio di cui all'art. 81 cod. proc. civ., e si risolve in una questione identitaria, e cioè il soggetto che esperisce l'azione deve essere quello al quale la legge riconosce il potere di agire in giudizio in ordine ad un determinato rapporto giuridico;
analogamente la legittimazione passiva concerne il soggetto contro il 4 quale tale potere può essere esercitato. L'esistenza di tale legittimazione può essere verificata dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, salvo il formarsi di un giudicato interno circa la coincidenza dell'attore o del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la norma che regola rapporto dedotto in giudizio (ex plurimis Cass.il 12.9.2002 n. 13323, la quale ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva, rilevabile in Cassazione, dell'Inail, avversO una domanda di rendita per infortunio sul lavoro proposta da dipendente statale, per il quale lo ed ༣༥ Stato cumula la doppia veste di assicurante assicuratore). Da essa va distinta la titolarità della situazione e passiva, del rapporto giuridica sostanziale, attiva giuridico controverso, che costituisce una questione di merito, la quale deve essere dedotta nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (ex plurimis: Cass. 21.6.2001 n. 8476; Cass.
7.12.2000 n. 15537; Cass. 17.5.2000 n. 6420; Cass. 17.6.1997 n. 5407). Applicando tali principi al caso sottoposto al suo esame, ha rilevato che il lavoratore avevail Tribunale dichiarato nel ricorso introduttivo del giudizio di aver lavorato alle dipendenze per un primo periodo della ditta individuale PE ME e successivamente, senza 5 soluzione di continuità, della società Cantieri Navali Levante;
che la società convenuta in giudizio aveva assunto pienamente la difesa con riferimento а tutta la durata del rapporto di lavoro controverso, senza contestare la successione nel rapporto di lavoro. In appello aveva dedotto per la prima volta le seguenti circostanze di fatto e temi di indagine, che il Tribunale riteneva nuovi:
1. che i rapporti di lavoro furono distinti in quanto il NT non lavorò senza soluzione di continuità dal 18.12.79 al 2.9.89, come sostenuto in ricorso, ma si dimise il 18.09.87 per essere riassunto dalla ditta PE ME il Azur 6.11.1987 e licenziato il 5.12.87 e nuovamente assunto dalla società Cantieri Navali Levante il 7.12.87 e licenziato il 2.09.89; 2. entrambi idefinitivamente soggetti, ditta individuale e società, avevano operato in passato e continuavano ad operarecontemporaneamente distintamente. Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che tali richieste fossero precluse in quanto in contrasto con il divieto di introdurre nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova stabilito dall'art.437 2° comma c.p.c., essendo contrario ai principi ispiratori del rito del lavoro l'ammissibilità in appello di domande ed eccezioni la cui proposizione sarebbe già preclusa in primo grado al sensi dell'art. 416 c.p.c.. Precisava che le eccezioni in esame non sono 6 annoverabili tra le mere difese in quanto attengono alla titolarità della situazione giuridica sostanziale ed integrano quindi un eccezione in senso tecnico, la cui delibazione in sede di appello richiederebbe l'esame di fatti nuovi e di nuovi temi d'indagine che altererebbero l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia. La ricorrente non contesta l'affermazione della sentenza la successione e impugnata che il NT aveva dedotto quindi la unicità del rapporto di lavoro, ma censura la sentenza impugnata, con il quarto motivo, ai sensi Azly dell'art. 360, n. 5 c.p.c., assumendo di avere tempestivamente contestato le circostanze di fatto narrate nel ricorso introduttivo del giudizio. Ma il motivo è palesemente infondato, perché a norma dell'art. 416, 3° comma, c.p.c., non è sufficiente una contestazione globale e generica in fatto e diritto del ricorso introduttivo del giudizio (Cass. S.U. 761/2002); né la ricorrente, contravvenendo al principio di autosufficienza, indica in che cosa sia consistita la Sua pretesa contestazione specifica, negata dal Tribunale. Quanto all'argomentazione che la ricorrente poteva difendersi solo sulle circostanze relative al rapporto di lavoro del NT con la Levante, e non su quelle relative al rapporto del NT con il PE, anche questa è 7 palesemente infondata, a fronte della deduzione della rilevata dal Tribunale е nonunicità del rapporto, contestata. I motivi primo, secondo e quarto sono dunque infondati. Ne consegue l'infondatezza del terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 416, 437 c.p.c. e 2697 cod.civ., (art. 360, n. 3 c.p.c.) si duole che il Tribunale non abbia esaminato la prova documentale prodotta a sostegno di una eccezione inammissibile. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro oltre Euro duemilacinquecento per onorari di avvocato.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 12,00/0/00/vi/00 oltre Euro duemilacinquecento per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della L L A E D L G E 4 E 1 7 G - - 1 8 N 1 2 : 8 Sezione Lavoro, il 28 gennaio 2003. 0 1 R . L D A T ' N E I S L O I S A D I E I T T R O E G O R I R T S O , D G A E N S I P , E A T S A A S S Il Presidente L E O M T O I O , T D A B D L A N D E I P S E S E Il Consigliere Estensore Aldo De Matten Qp\lp e titolarità passiva-differenze Vi РонииRG 5858/2000 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 29 APR. 2003 oggi, 8 IL CANCELLIERE ! IL BR