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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2108/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 22/04/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. DI CATERINO MICHELINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri (C.F.: ) nato a [...]il Parte_1 C.F._1
05/08/1977 e (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
03/07/1980 contratto in data 23/07/2016 nel Comune di San Giacomo delle
Segnate (MN), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Giacomo delle Segnate (MN) dell'anno 2016, al n.1 Parte 1 ordinando le prescritte annotazioni di Legge;
- nulla sulla casa coniugale sita in San Giacomo delle Segnate (MN) al n° 35 di Via Contotta - già in proprietà del sig. , attesa l'inesistenza di figli;
Pt_1 confermando sul punto tutto quanto già previsto nella sentenza di separazione;
- dare atto che nessuno avanza, nei confronti dell'altro, richieste di contributi e/o di assegno divorzile attesa l'insussistenza delle condizioni di Legge e, viceversa, l'indipendenza economica delle parti;
- dare atto che i sig.ri e hanno già ripartito da tempo ogni bene Pt_1 Pt_2
e hanno già estinto i conti correnti comuni con reciproca soddisfazione e rinuncia reciproca a qualunque conguaglio e di aver regolato prima d'ora ogni pendenza economica;
- le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di essere pienamente e reciprocamente soddisfatte del presente accordo e con lo stesso danno atto di aver definito ogni aspetto pregresso del loro rapporto, economico e dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'una dall'altra;
- le spese vive e il compenso professionale dell'avvocato liberamente scelto e incaricato di prestare assistenza tecnica nella presente procedura, per accordo privato dei sig.ri e , rimarranno a carico di questi che, parimenti, Pt_2 Pt_1 se ne assume espressamente l'obbligo verso il professionista. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico del sig. . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in San Giacomo delle
Segnate (MN) il 23/07/2016 ed ivi iscritto al numero 1 Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 2016;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2 3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIACOMO DELLE
SEGNATE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 05/06/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2108/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 22/04/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. DI CATERINO MICHELINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri (C.F.: ) nato a [...]il Parte_1 C.F._1
05/08/1977 e (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
03/07/1980 contratto in data 23/07/2016 nel Comune di San Giacomo delle
Segnate (MN), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Giacomo delle Segnate (MN) dell'anno 2016, al n.1 Parte 1 ordinando le prescritte annotazioni di Legge;
- nulla sulla casa coniugale sita in San Giacomo delle Segnate (MN) al n° 35 di Via Contotta - già in proprietà del sig. , attesa l'inesistenza di figli;
Pt_1 confermando sul punto tutto quanto già previsto nella sentenza di separazione;
- dare atto che nessuno avanza, nei confronti dell'altro, richieste di contributi e/o di assegno divorzile attesa l'insussistenza delle condizioni di Legge e, viceversa, l'indipendenza economica delle parti;
- dare atto che i sig.ri e hanno già ripartito da tempo ogni bene Pt_1 Pt_2
e hanno già estinto i conti correnti comuni con reciproca soddisfazione e rinuncia reciproca a qualunque conguaglio e di aver regolato prima d'ora ogni pendenza economica;
- le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di essere pienamente e reciprocamente soddisfatte del presente accordo e con lo stesso danno atto di aver definito ogni aspetto pregresso del loro rapporto, economico e dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'una dall'altra;
- le spese vive e il compenso professionale dell'avvocato liberamente scelto e incaricato di prestare assistenza tecnica nella presente procedura, per accordo privato dei sig.ri e , rimarranno a carico di questi che, parimenti, Pt_2 Pt_1 se ne assume espressamente l'obbligo verso il professionista. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico del sig. . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in San Giacomo delle
Segnate (MN) il 23/07/2016 ed ivi iscritto al numero 1 Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 2016;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2 3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIACOMO DELLE
SEGNATE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 05/06/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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