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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/05/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5107/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5107/2021 promossa da:
, (C.F. ), e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. TATA GIUSEPPE, presso il cui studio, C.F._2
in Floridia, C.SO VITTORIO EMANUELE n. 518, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Opponenti
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LANZA CALOGERO e dall'avv. GIARRATANA
pagina 1 di 7 MATTEO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei quali, in VIALE GIAN GALEAZZO n.
3, MILANO;
giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 dicembre 2024, le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e in qualità di Parte_1 Parte_2
coobligata, hanno proposto la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1219/2021
del 2.08.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 3330/2021 del ruolo generale, con il quale veniva loro ingiunto, il pagamento, in favore della della somma Controparte_1
complessiva di euro 44.820,78, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù del contratto di finanziamento n. 17044774 e del contratto di apertura di linea di credito n. 32159072081,
stipulati con l'odierna convenuta opposta.
Gli opponenti con le loro doglianze hanno eccepito l'assenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e 50 TUB, la carenza di prova del credito ingiunto, nonché, l'incongruenza tra i tassi d'interesse contrattualmente pattuiti ed effettivamente applicati;
hanno, inoltre, rilevato la usurarietà del tasso di mora pattuito,
lamentando, altresì, la nullità dei contratti in quanto privi della sottoscrizione del rappresentante legale dell'istituto di credito, istando, infine, per l'espletamento di una CTU contabile volta pagina 2 di 7 all'accertamento dell'esatta esposizione debitoria.
Si è costituita in giudizio la precisando che l'importo effettivamente Controparte_1
erogato in favore del era pari alla somma di euro 37.389,00, ossia, la differenza tra Pt_1
l'importo finanziato di euro 46.876,00 e la somma di euro 2.611,00, dovuta ai fini dell'estinzione anticipata del precedente finanziamento n. 12210703 al netto del costo della copertura assicurativa e della commissione finanziaria;
parte opposta, ha chiesto, il rigetto delle avverse eccezioni e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte,
all'udienza del 11.12.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito vantato dalla di complessivi Controparte_1
euro 44.820,78 dovuti a fronte del contratto di finanziamento n. 17044774 e del contratto di apertura di linea di credito n. 32159072081, in ordine ai quali gli opponenti hanno, rilevato l'assenza dei requisiti di legge del decreto opposto, nonché, la carenza di prova del credito ingiunto.
In primo luogo, è da premettersi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di pagina 3 di 7 onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Ciò detto, parte opposta ha dato prova del credito ingiunto e della titolarità dello stesso,
producendo in giudizio: i contratti di finanziamento n. 17044774 - 32159072081, i relativi estratti conto certificati ex art. 50 TUB, nonché, le comunicazioni regolarmente notificate della decadenza dal beneficio del termine.
Di contro, gli opponenti hanno formulato censure non corredate da pertinenti allegazioni documentali, di modo che, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Ancora, oltremodo generiche sono da ritenersi le doglianze relative alla difformità tra i tassi pattuiti ed effettivamente applicati, gli opponenti, difatti, hanno lamentato la difformità del
TAEG rispetto al valore contrattualmente pattuito al 11,69 % in violazione del disposto di cui all'art. 117 TUB, limitandosi a richiamare un diverso valore del TAEG senza fare alcun riferimento specifico né alla documentazione prodotta in giudizio, né ai conteggi effettuati a sostegno delle proprie asserzioni che sono risultate del tutto sfornite di prova.
Gli opponenti hanno, inoltre, rilevato un tasso di mora convenuto al 20 % sugli importi scaduti e non pagati a fronte di un tasso soglia pari al 18,495%, l'anatocismo e l'usurarietà dei tassi pagina 4 di 7 d'interesse contrattualmente applicati, dettati, secondo quanto asserito dagli stessi, anche dalla indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Tali doglianze devono essere disattese a fronte di quanto statuito dall'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. (Sent. Cass. Sez. Un. n. 9941/2009; Sent. Cass. n. 7374/2016)
Gli opponenti hanno formulato censure astratte limitandosi a una generica contestazione dei tassi contrattualmente applicati, difatti, non hanno fornito alcuna indicazione sul ricalcolo effettuato,
sulle partite contestate e non hanno provveduto alla allegazione dei Decreti Ministeriali recanti i tassi soglia previsti per il periodo contestato, non ottemperando, dunque, all'onere probatorio che su di essi grava nei termini posti dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Infine, il e la hanno eccepito la nullità dei contratti di finanziamento alla Pt_1 Parte_2
base del credito ingiunto, stante la mancata apposizione delle sottoscrizioni del rappresentante dell'istituto di credito opposto.
A riguardo, va evidenziato che, con riferimento ai contratti c.d. “mono-firma”, la Suprema Corte
di Cassazione ha statuito l'applicabilità del disposto di cui all'art. 23 TUF anche ai contratti pagina 5 di 7 bancari, estendendo agli stessi il principio per cui: il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario, previsto dal disposto di cui all'art. 117 del TUB è rispettato allorquando il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del correntista, e non anche della banca, il cui consenso può
desumersi alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, per tanto il requisito di forma deve ritenersi rispettato allorquando, il contratto, anche qualora sottoscritto dal solo cliente, sia allo stesso consegnato dall'istituto di credito. (cfr. Cass. Sent. n. 22640 del 2019;
Cass. Sent. n. 14243 del 2018; Cass. Sent. n. 14646 del 2018)
Nel caso che ci occupa, l'istituto di credito, oltre a produrre i contratti di finanziamento, ha fornito prova della consegna di copia della documentazione ai clienti, che hanno sottoscritto le relative clausole di avvenuta ricezione della documentazione contrattuale (vd. pag. 10 dei contratti di finanziamento) sottoscrizioni idonee a fornire prova diretta dell'avvenuta consegna e non superabile stante la mancata allegazione di prova contraria da parte degli odierni opponenti.
Per tutto quanto sopra, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1219/2021 del 2.08.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n.
3330/2021 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori minimi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1219/2021 del
2.08.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna e in solido, alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2
processuali in favore della che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre Controparte_1
spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 5 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5107/2021 promossa da:
, (C.F. ), e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. TATA GIUSEPPE, presso il cui studio, C.F._2
in Floridia, C.SO VITTORIO EMANUELE n. 518, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Opponenti
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LANZA CALOGERO e dall'avv. GIARRATANA
pagina 1 di 7 MATTEO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei quali, in VIALE GIAN GALEAZZO n.
3, MILANO;
giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 dicembre 2024, le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e in qualità di Parte_1 Parte_2
coobligata, hanno proposto la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1219/2021
del 2.08.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 3330/2021 del ruolo generale, con il quale veniva loro ingiunto, il pagamento, in favore della della somma Controparte_1
complessiva di euro 44.820,78, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù del contratto di finanziamento n. 17044774 e del contratto di apertura di linea di credito n. 32159072081,
stipulati con l'odierna convenuta opposta.
Gli opponenti con le loro doglianze hanno eccepito l'assenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e 50 TUB, la carenza di prova del credito ingiunto, nonché, l'incongruenza tra i tassi d'interesse contrattualmente pattuiti ed effettivamente applicati;
hanno, inoltre, rilevato la usurarietà del tasso di mora pattuito,
lamentando, altresì, la nullità dei contratti in quanto privi della sottoscrizione del rappresentante legale dell'istituto di credito, istando, infine, per l'espletamento di una CTU contabile volta pagina 2 di 7 all'accertamento dell'esatta esposizione debitoria.
Si è costituita in giudizio la precisando che l'importo effettivamente Controparte_1
erogato in favore del era pari alla somma di euro 37.389,00, ossia, la differenza tra Pt_1
l'importo finanziato di euro 46.876,00 e la somma di euro 2.611,00, dovuta ai fini dell'estinzione anticipata del precedente finanziamento n. 12210703 al netto del costo della copertura assicurativa e della commissione finanziaria;
parte opposta, ha chiesto, il rigetto delle avverse eccezioni e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte,
all'udienza del 11.12.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito vantato dalla di complessivi Controparte_1
euro 44.820,78 dovuti a fronte del contratto di finanziamento n. 17044774 e del contratto di apertura di linea di credito n. 32159072081, in ordine ai quali gli opponenti hanno, rilevato l'assenza dei requisiti di legge del decreto opposto, nonché, la carenza di prova del credito ingiunto.
In primo luogo, è da premettersi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di pagina 3 di 7 onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Ciò detto, parte opposta ha dato prova del credito ingiunto e della titolarità dello stesso,
producendo in giudizio: i contratti di finanziamento n. 17044774 - 32159072081, i relativi estratti conto certificati ex art. 50 TUB, nonché, le comunicazioni regolarmente notificate della decadenza dal beneficio del termine.
Di contro, gli opponenti hanno formulato censure non corredate da pertinenti allegazioni documentali, di modo che, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Ancora, oltremodo generiche sono da ritenersi le doglianze relative alla difformità tra i tassi pattuiti ed effettivamente applicati, gli opponenti, difatti, hanno lamentato la difformità del
TAEG rispetto al valore contrattualmente pattuito al 11,69 % in violazione del disposto di cui all'art. 117 TUB, limitandosi a richiamare un diverso valore del TAEG senza fare alcun riferimento specifico né alla documentazione prodotta in giudizio, né ai conteggi effettuati a sostegno delle proprie asserzioni che sono risultate del tutto sfornite di prova.
Gli opponenti hanno, inoltre, rilevato un tasso di mora convenuto al 20 % sugli importi scaduti e non pagati a fronte di un tasso soglia pari al 18,495%, l'anatocismo e l'usurarietà dei tassi pagina 4 di 7 d'interesse contrattualmente applicati, dettati, secondo quanto asserito dagli stessi, anche dalla indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Tali doglianze devono essere disattese a fronte di quanto statuito dall'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. (Sent. Cass. Sez. Un. n. 9941/2009; Sent. Cass. n. 7374/2016)
Gli opponenti hanno formulato censure astratte limitandosi a una generica contestazione dei tassi contrattualmente applicati, difatti, non hanno fornito alcuna indicazione sul ricalcolo effettuato,
sulle partite contestate e non hanno provveduto alla allegazione dei Decreti Ministeriali recanti i tassi soglia previsti per il periodo contestato, non ottemperando, dunque, all'onere probatorio che su di essi grava nei termini posti dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Infine, il e la hanno eccepito la nullità dei contratti di finanziamento alla Pt_1 Parte_2
base del credito ingiunto, stante la mancata apposizione delle sottoscrizioni del rappresentante dell'istituto di credito opposto.
A riguardo, va evidenziato che, con riferimento ai contratti c.d. “mono-firma”, la Suprema Corte
di Cassazione ha statuito l'applicabilità del disposto di cui all'art. 23 TUF anche ai contratti pagina 5 di 7 bancari, estendendo agli stessi il principio per cui: il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario, previsto dal disposto di cui all'art. 117 del TUB è rispettato allorquando il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del correntista, e non anche della banca, il cui consenso può
desumersi alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, per tanto il requisito di forma deve ritenersi rispettato allorquando, il contratto, anche qualora sottoscritto dal solo cliente, sia allo stesso consegnato dall'istituto di credito. (cfr. Cass. Sent. n. 22640 del 2019;
Cass. Sent. n. 14243 del 2018; Cass. Sent. n. 14646 del 2018)
Nel caso che ci occupa, l'istituto di credito, oltre a produrre i contratti di finanziamento, ha fornito prova della consegna di copia della documentazione ai clienti, che hanno sottoscritto le relative clausole di avvenuta ricezione della documentazione contrattuale (vd. pag. 10 dei contratti di finanziamento) sottoscrizioni idonee a fornire prova diretta dell'avvenuta consegna e non superabile stante la mancata allegazione di prova contraria da parte degli odierni opponenti.
Per tutto quanto sopra, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1219/2021 del 2.08.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n.
3330/2021 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori minimi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1219/2021 del
2.08.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna e in solido, alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2
processuali in favore della che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre Controparte_1
spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 5 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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