Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2295/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Catanzaro Lido - via Crotone, n. 9 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Sementa Rinaldo (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro e Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede periferica ATP di Vibo
Valentia, via G. Fortunato, con i funzionari Sandra Maria Patanè e Francesco Pronestì (PEC:
che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta delega Email_2 in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Ricostruzione di carriera
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 16/11/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento (sia giuridico che economico) dell'intera anzianità di servizio maturata antecedentemente alla sua immissione in ruolo, con conseguente versamento delle differenze retributive e contributive a lei spettanti.
La ricorrente dichiarava di aver lavorato come personale ATA, alle dipendenze del , per più CP_1 anni (sin dal 2003) in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, prima di ottenere l'indeterminato
(il primo settembre 2016) e rappresentava l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera, emesso il 24.1.2018 e avente n. di prot. 593, ritenuto difforme alle disposizioni enunciate dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
2) collocare la , nella legittima posizione stipendiale riconosciuta dal CCNL comparto scuola Pt_1 al personale docente assunto a tempo indeterminato e ricostruzione del TFR dovuto alla luce del riconoscimento integrale del preruolo;
3) condannare il convenuto a corrispondere alla parte ricorrente tutte le differenze CP_1 stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera di cui agli elaborati contabili in atti, da intendersi qui riportati e trascritti, per € 6.798,84 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo;
11) condannare il , in Controparte_1 persona del pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre IVA e CP_3
CPA ed accessori come per legge.
11) condannare il , in persona del pro-tempore, al pagamento delle Controparte_1 CP_3 spese e dei compensi di causa, oltre IVA e CPA ed accessori come per legge.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , Controparte_1 contestando le avverse pretese, sollevando l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, secondo la motivazione che viene di seguito riportata.
2. Giova sottolineare come – con pronuncia del 20 settembre 2018 (resa nella causa C-466/17) avente l'autorità di fonte del diritto – la Corte di Giustizia dell'Unione europea abbia statuito circa l'ammissibilità (recte: la compatibilità eurounitaria) del regime normativo vigente nell'ordinamento scolastico italiano, a mente del quale «Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici», così escludendo la necessità d'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo.
2.1. L'organo giurisdizionale di Lussemburgo, più diffusamente, ha precisato come «la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 71) […] Occorre Per_1 ricordare che gli Stati membri, in considerazione del margine di discrezionalità di cui dispongono per quanto riguarda l'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l'accordo quadro, stabilire le condizioni per l'accesso alla qualifica di dipendente pubblico di ruolo nonché le condizioni di impiego di siffatti dipendenti di ruolo, in particolare qualora costoro fossero in precedenza impiegati da dette amministrazioni nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., Per_1 da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 57). […] Tuttavia, nonostante tale margine di discrezionalità, l'applicazione dei criteri che gli Stati membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo determinato sulla sola base della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale (sentenza del 18 ottobre 2012,
Valenza e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 59). […] Qualora un simile trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro che intercorre tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, detto trattamento può essere giustificato ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2011, , C-177/10, EU:C:2011:557, punto Persona_2 79). […] A questo proposito, la Corte ha già riconosciuto che talune differenze di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti dopo aver acquisito un'esperienza professionale sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i predetti devono assumere la responsabilità (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da Per_1
C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 60). […] Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto Per_1 62). […] Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.»
3. D'altra parte, il più recente approdo ermeneutico cui la Corte regolatrice risulta pervenuta è offerto dalla sent. Sez. Lav. n. 31150/2019, dalla cui disamina è dato apprendere come «[Debba] essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia». Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su Per_3
«elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che
«possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale ( pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche».
3.1. La stessa Corte nomofilattica, dunque, è giunta all'enunciazione del principio di diritto secondo cui «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
4. Per tale ragione e in forza del prevalente diritto eurounitario, si ritiene ingiustificata l'alterità fra il regime giuridico-economico applicato ai dipendenti immessi in ruolo, fin dall'origine della propria esperienza professionale nel settore di cui si tratta, e quello applicato al personale solo successivamente stabilizzato.
5. Relativamente, invece, all'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, occorre rilevare come
- conformemente a Cass., Sez. UU., sent. n. 573/2003, per la quale «Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione – i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste» – la stessa Corte di legittimità (con sent. n. 20918/2019) abbia puntualizzato come «Il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità. Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale (negli stessi termini Cass. n. 8996/2018 cit., Cass. n. 14827/2018; Cass. n.22146/2014)».
6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso può trovare accoglimento, con conseguente riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici del servizio prestato, sin dall'immissione in ruolo della parte ricorrente, avvenuta il primo settembre 2016.
6.1. I ratei spettanti a titolo di differenza retributiva, conseguenti dalla ricostruzione di carriera sono, invece, riconosciuti sino al quinquennio antecedente all'iscrizione a ruolo dell'odierna vertenza, avvenuta il 16.11.2023, in ragione dell'assenza di prove di ulteriori atti interruttivi.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'integrale riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, del servizio prestato – quale personale ATA – antecedentemente alla data di sua immissione a ruolo, avvenuta il primo settembre 2016;
- condanna il , in persona del e legale rappresentante Controparte_1 CP_3 pro tempore a inquadrare nella fascia stipendiale corrispondente all'intera anzianità di Parte_1 servizio maturata;
- condanna, inoltre, il , in persona del e legale Controparte_1 CP_3 rappresentante pro tempore a versare – in favore di – delle differenze retributive Parte_1 conseguenti alla ricostruzione di carriera non oltre il quinquennio antecedente al 16.11.2023, oltre agli interessi legali dalla data del dovuto a quello del soddisfo;
- condanna, infine, il , in persona del e legale Controparte_1 CP_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in complessivi euro
1.030,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Vibo Valentia, 12/02/2025.
Il Giudice
dott.ssa Angela Damiani