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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5520/2018 R.G., chiamata all'udienza del 31/3/2025, promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. N.P. Iurino Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona della legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. A. Abbruzzese
Resistente
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/4/2018, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, titolare della ditta
[...]
dall'1/6/2016 al 12/7/2017, presso il punto vendita Controparte_1
sito in Altamura alla Via Matera n. 74, con la qualifica di commessa di vendita, livello
5, esponeva che la sua formale assunzione avveniva solamente in data 9/2/2017 con contratto part time da 3,5 ore quotidiane su cinque giorni settimanali, sebbene il suo orario effettivo di lavoro fosse, dal lunedì al sabato, di otto ore giornaliere: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30 sin dall'inizio del rapporto di lavoro avvenuto in data
1/6/2016.
Deduceva, altresì, di aver percepito la somma di € 500,00 mensili dall'1/6/2016 al marzo 2017 e di non aver percepito alcunché né per le mensilità di aprile, maggio, giugno e luglio 2017, né tanto meno a titolo di TFR, oltre alle somme maturate a titolo di retribuzione ordinaria (da considerarsi full time), di lavoro straordinario, di permessi retribuiti e di ferie.
Ciò premesso, lamentando la mancata regolare assunzione in ordine al periodo dall'1/6/2016 all'8/2/2017, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 20.749,27, di cui €. 18.994,76 a titolo di indennità maturate e non liquidate, come da conteggio analitico allegato al ricorso e di € 1.666,45
a titolo di TFR, oltre agli interessi e al danno da svalutazione monetaria, alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale e assicurativa per il predetto periodo;
il tutto con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, fornendo una peculiare ricostruzione dei fatti relativa ai rapporti, anche personali, intercorsi tra le parti, deducendone la loro incidenza diretta sul rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio e sulla sua cessazione.
La resistente esponeva che, dalla data del 5/8/2016 sino alla data del 12/7/2017, la ricorrente aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il IG. il quale Persona_1 era, ed è tutt'ora, convivente della resistente, con la quale, all'epoca dei fatti, intratteneva una relazione stabile e dalla quale ha avuto un figlio nato in data [...].
Ciò premesso, la resistente deduceva che la relazione tra la ricorrente ed il IG. si Per_1 era interrotta non appena la IG.ra aveva avuto modo di scoprire l'infedeltà CP_1
del compagno e di provvedere a licenziare per giusta causa la IG.ra . Parte_1
Quanto alle avverse richieste, fatta eccezione per il periodo oggetto di regolare assunzione (dal 9/2/2017 al 12/7/2017) e per il TFR maturato dalla ricorrente in relazione ad esso, che riteneva dovuto alla lavoratrice, sebbene non ancora corrisposto, la contestava decisamente la fondatezza della domanda attorea. CP_1
In primo luogo, quanto al presunto periodo di lavoro irregolare, precedente alla formale assunzione avvenuta in data 9/2/17, la resistente evidenziava che, lungi dall'aver la ricorrente svolto qualsivoglia attività lavorativa, in realtà, la stessa era solita recarsi presso il punto vendita unicamente per poter frequentare il IG. , mossa da Per_1
intenzioni puramente sentimentali.
Con riferimento alle ore di lavoro prestate a far data dal 9/2/2017, la resistente sosteneva che, come da contratto, la lavoratrice aveva sempre e solo lavorato per 18 ore
Pag. 2 di 9 settimanali suddivise nelle ore della mattina, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, dal martedì al sabato.
La datrice di lavoro contestava, inoltre, la circostanza ex adverso dedotta, secondo la quale la stessa si sarebbe resa inadempiente rispetto alla corresponsione in favore della ricorrente delle mensilità di aprile, maggio, giugno e luglio del 2017; concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato, con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese di lite.
Istruita con l'interrogatorio formale delle parti e con la prova testimoniale, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
La domanda della ricorrente ha ad oggetto rivendicazioni economiche (a titolo di differenze retributive con riferimento ad un orario lavorativo di otto ore giornaliere, lavoro straordinario, TFR, indennità di permessi non goduti e ferie) che riguardano un periodo di lavoro sia non formalizzato (dall'1/6/2016 all'8/2/2017), sia formalizzato
(dal 9/2/2017 al 12/7/2017) nel corso del quale tra le parti era stato concluso un contratto di lavoro part time dalle 9,30 alle 13,00 dal martedì al sabato.
Parte resistente non contesta la sussistenza del rapporto di lavoro, ma il periodo nel corso del quale esso si sarebbe svolto nonché l'orario di lavoro che assume essere stato part time, come da contratto allegato (cfr. all. ricorso) e non già full time, riconoscendo di essere debitrice della ricorrente della somma dovuta a titolo di TFR con riferimento al rapporto di lavoro formalizzato dal 9/2/2017 al 12/7/2017.
Del pari, avversa le rivendicazioni di parte ricorrente, sotto il profilo del periodo nel corso del quale il rapporto di lavoro si sarebbe svolto nonché dell'orario di lavoro nel corso del periodo di lavoro formalizzato e deduce di aver corrisposto alla lavoratrice tutti gli emolumenti spettantile.
Tanto premesso, occorre valutare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un rapporto lavorativo, svoltosi secondo le modalità dedotte dalla ricorrente nel suo atto introduttivo.
Pag. 3 di 9 Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti - fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr. Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
In particolare, relativamente al lavoro straordinario che la ricorrente ha sostenuto di aver svolto durante tutto il periodo di lavoro, si osserva preliminarmente che “secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione dell'onere della prova, il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della
Pag. 4 di 9 prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. Infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative"; equità che può venire in rilievo solo per la liquidazione del quantum debeatur, ove sia però stato rigorosamente provato l'an della spettanza richiesta” (v. Cassazione sentenza
20/02/2018 n. 4076; Tribunale Terni sentenza 10/10/2018 n. 315; Tribunale Udine sentenza 24/08/2018 n. 114; Tribunale Chieti sentenza 29 marzo 2018 n. 118; Tribunale
Bari sez. lav. 13 febbraio 2018; cfr. sentenza n. 13150/2018, con la quale è stata ritenuta generica la deduzione di aver “lavorato oltre l'orario di lavoro” senza percepire
“quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario” nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.).
Ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia offerto adeguata prova in ordine allo svolgimento di attività lavorativa secondo le allegazioni di cui al ricorso introduttivo.
In seguito all'interrogatorio formale deferito alla ricorrente, esperito in data 23/1/2020,
è pacifico che tra quest'ultima ed il IG. sia intercorsa una relazione sentimentale, Per_1
giacché la IG.ra ha confermato integralmente la circostanza sub 9) della Parte_1 memoria resistente (“Invero, dalla data del 05/08/2016 e sino alla data 12/07/2017 la ricorrente ha intrattenuto una relazione sentimentale con il IG. interrotta non Per_1
appena la IG.ra ha avuto modo di scoprire l'infedeltà e di provvedere a CP_1 licenziare per giusta causa”) e che non abbia impugnato il licenziamento, come dalla stessa dichiarato: “… confermo di non aver contestato il licenziamento, anche perché avevo già deciso di andare via”.
E tuttavia, nel corso dell'interrogatorio formale, la ricorrente incorre in un'incongruenza relativa agli orari lavorativi osservati, dal momento che, riferendo in ordine alla circostanza sub n. 26 della memoria, ha dichiarato: “… lavoravo full time quotidianamente dalle ore 9.30-13.00 e dalle 17.00 alle 21.00”, cadendo in evidente
Pag. 5 di 9 contraddizione con quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, ove vengono indicati i seguenti orari: “09.00-13.00 – 16.30-20.30”, confermando, in tal modo, quanto dedotto dalla resistente in ordine agli orari osservati dalla , coincidenti con gli orari di Parte_1 apertura e chiusura dell'esercizio commerciale presso cui svolgeva attività lavorativa la ricorrente.
Quanto poi alla prova testimoniale, rileva il Tribunale che la prima teste indotta da parte resistente, IG.ra , escussa all'udienza dell'11/2/2021, ha reso le seguenti Testimone_1 dichiarazioni: “A D.R. La IG.ra ha lavorato alle dipendenze della IGnora Parte_1
solo nel periodo dal 09/02/2017 al 12/07/2017 durante la mattina mentre CP_1
durante le ore pomeridiane vedevo sempre la IGnora con il compagno. CP_1
Preciso che sono a conoscenza dei fatti perché in quel periodo avevo diverse cerimonie
e il negozio della IGnora è da cerimonia”; “A D.R. Non ho mai visto la IG. CP_1
all'interno dei locali nel periodo dal giugno 2016 al febbraio 2017, mi Parte_1 ricordo perché il periodo era di saldi”.
La seconda teste di parte resistente, IG.ra , escussa all'udienza Testimone_2 dell'1/7/2021, ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa, in quanto, dal 2013 al 2018, è stata proprietaria di una agenzia ubicata al civico accanto al negozio di abbigliamento di proprietà della;
in particolare, la teste ha riferito quanto CP_1 segue: “A D.R. … In tali circostanze di luogo e di tempo ho potuto conoscere la IG.ra
con la quale è sorto un rapporto di conoscenza. Posso dire che la Parte_1 mattina era presente presso il negozio di proprietà . preciso che di Parte_2
pomeriggio non vedevo mai la lavorare all'interno del negozio di Parte_1
abbigliamento ma vedevo un'altra dipendente che ivi prestava attività lavorativa con la titolare ”; “… ho potuto vedere la IG.ra lavorare di mattina alle CP_1 Parte_1
dipendenze della all'incirca nel periodo dal febbraio 2017 - luglio 2017; CP_1
posso dire che dal mese di giugno 2016 al febbraio 2017 non ho mai visto Parte_1
svolgere attività lavorativa nel negozio della . Posso aggiungere
[...] CP_1
inoltre che nel periodo giugno 2016 Febbraio 2017 non conoscevo la IG.ra Parte_1 che ho conosciuto solo nel febbraio 2017… Ricordo con precisione la suddetta circostanza perché nel periodo giugno 2016 - febbraio 2017 è cominciata la malattia di
Pag. 6 di 9 un mio parente e frequentavo assiduamente il negozio della , con la quale mi CP_1 confidavo in forza del nostro rapporto di amicizia”.
Ebbene, le richiamate dichiarazioni testimoniali appaiono oltre che attendibili, univoche e circostanziate;
di tal che, sulla scorta delle affermazioni rese dai testi indotti da parte resistente che hanno riferito di circostanze da loro conosciute per averle constatate personalmente e direttamente, emerge che la ha lavorato alle dipendenze Parte_1
della IGnora solo nel periodo dal 9/2/2017 al 12/7/2017 e solo durante la CP_1
mattina.
Né può ritenersi che le dichiarazioni rese dall'unico teste di parte ricorrente, escusso all'udienza del 21/4/2022, IG.ra , possano valere a scalfire la ricostruzione Tes_3 dei fatti, quale è emersa nel corso dell'istruttoria; la suddetta teste ha dichiarato quanto segue: “A D.R. Confermo che la IGnora ha lavorato alle Parte_1
dipendenze della dal 2016 al 2017. A D.R. So solo che era una commessa. A CP_1
D.R. Non so nulla sulla assunzione della e la sua decorrenza. A D.R. Parte_1
Essendo amica della mi capitava di accompagnarla o andarla a prendere sia Parte_1
di mattina o di sera. A D.R. Mi capitava di accompagnarla al mattino intorno alle 8.45
e di prenderla la sera alle 20.30 anche di sabato”.
Ed invero, è convincimento del Tribunale che le dichiarazioni rese dalla citata testimone siano generiche ed approssimative. In primis, la teste non precisa affatto il periodo di lavoro nel corso del quale la ricorrente svolse la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente, avendo riferito, in maniera del tutto imprecisata, che la ha lavorato alle dipendenze della dal 2016 al 2017; inoltre, la Parte_1 CP_1 stessa riferisce di sapere che la ricorrente fosse una commessa (“A D.R. So solo che era una commessa”), senza, tuttavia, precisare in che modo era venuta a conoscenza di tale circostanza.
Infine, va osservato che tali affermazioni nulla provano in ordine all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa anche in orario pomeridiano, in quanto la teste non precisa il motivo per il quale la si recava presso l'esercizio commerciale Parte_1
di proprietà della . CP_1
Da ultimo, è appena il caso di rilevare che gli orari riferiti dalla teste (A D.R. Mi capitava di accompagnarla al mattino intorno alle 8.45 e di prenderla la sera alle
Pag. 7 di 9 20.30 anche di sabato”), con specifico riferimento a quello in cui andava a prendere la
, confliggono apertamente con l'orario di lavoro riferito dalla ricorrente in Parte_1
sede di interrogatorio formale, durante il quale si rammenta che, rispondendo sulla circostanza sub n. 26) della memoria, la dichiarava: “… lavoravo full time Parte_1
quotidianamente dalle ore 9.30-13.00 e dalle 17.00 alle 21.00”.
Sulla scorta del compendio probatorio, deve, pertanto, concludersi che le allegazioni attoree in punto di orario di lavoro full time, svolgimento del rapporto nel corso del periodo dall'1/6/2016 all'8/2/2017, lavoro straordinario, mancati permessi retribuiti e mancate ferie retribuite non abbiano trovato adeguato riscontro;
pertanto, con riferimento ad esse, la domanda va rigettata.
Per converso, quanto alla domanda avente per oggetto la mancata corresponsione delle mensilità da aprile a luglio 2017, pure reclamate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, parte resistente nulla ha allegato né prodotto;
ne discende che, posto che il rapporto si è pacificamente svolto dal 9/2/2017 al 12/7/2017, si ritiene che parte resistente debba corrispondere la retribuzione dovuta con riferimento alle suddette mensilità.
Sul punto, giova richiamare il principio di diritto di recente affermato dai Giudici di
Legittimità in virtù del quale: “Questa Corte è costante nell'affermare che, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n.
4512 del 1992)” (cfr. ordinanza n. 10663 del 19 aprile 2024).
Circa il quantum dovuto a titolo di mensilità non retribuite per i mesi da aprile a luglio
2017, può ritenersi dovuta la somma pari ad € 2.469,16 (617,29 nette x 4, cfr. buste paga di febbraio e marzo 2017 all. ricorso), in assenza di allegazioni e di documentazione prodotta dalla parte resistente;
del pari, meritevole di accoglimento, deve ritenersi la domanda relativa al pagamento del tfr, da corrispondersi nella misura dovuta per legge, pari ad € 258,00 (quale risulta da € 43,00 - quota accantonata per il
TFR risultante dalle buste paga sopra richiamate- x 6); per un totale di € 2.727,16.
Pag. 8 di 9 Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. in assenza di prova che la parte ricorrente abbia agito con mala fede o colpa grave, anche tenuto conto dell'esito del giudizio.
Resta assorbita ogni ulteriore questione in contestazione tra le parti.
In ordine alle spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca, si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 24/4/2018 da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: CP_1 accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 2.727,16 in favore della parte ricorrente a titolo di corrispettivo per le mensilità da aprile a luglio 2017, nonché a titolo di tfr nella misura dovuta per legge;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Bari, 31/3/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5520/2018 R.G., chiamata all'udienza del 31/3/2025, promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. N.P. Iurino Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona della legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. A. Abbruzzese
Resistente
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/4/2018, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, titolare della ditta
[...]
dall'1/6/2016 al 12/7/2017, presso il punto vendita Controparte_1
sito in Altamura alla Via Matera n. 74, con la qualifica di commessa di vendita, livello
5, esponeva che la sua formale assunzione avveniva solamente in data 9/2/2017 con contratto part time da 3,5 ore quotidiane su cinque giorni settimanali, sebbene il suo orario effettivo di lavoro fosse, dal lunedì al sabato, di otto ore giornaliere: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30 sin dall'inizio del rapporto di lavoro avvenuto in data
1/6/2016.
Deduceva, altresì, di aver percepito la somma di € 500,00 mensili dall'1/6/2016 al marzo 2017 e di non aver percepito alcunché né per le mensilità di aprile, maggio, giugno e luglio 2017, né tanto meno a titolo di TFR, oltre alle somme maturate a titolo di retribuzione ordinaria (da considerarsi full time), di lavoro straordinario, di permessi retribuiti e di ferie.
Ciò premesso, lamentando la mancata regolare assunzione in ordine al periodo dall'1/6/2016 all'8/2/2017, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 20.749,27, di cui €. 18.994,76 a titolo di indennità maturate e non liquidate, come da conteggio analitico allegato al ricorso e di € 1.666,45
a titolo di TFR, oltre agli interessi e al danno da svalutazione monetaria, alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale e assicurativa per il predetto periodo;
il tutto con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, fornendo una peculiare ricostruzione dei fatti relativa ai rapporti, anche personali, intercorsi tra le parti, deducendone la loro incidenza diretta sul rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio e sulla sua cessazione.
La resistente esponeva che, dalla data del 5/8/2016 sino alla data del 12/7/2017, la ricorrente aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il IG. il quale Persona_1 era, ed è tutt'ora, convivente della resistente, con la quale, all'epoca dei fatti, intratteneva una relazione stabile e dalla quale ha avuto un figlio nato in data [...].
Ciò premesso, la resistente deduceva che la relazione tra la ricorrente ed il IG. si Per_1 era interrotta non appena la IG.ra aveva avuto modo di scoprire l'infedeltà CP_1
del compagno e di provvedere a licenziare per giusta causa la IG.ra . Parte_1
Quanto alle avverse richieste, fatta eccezione per il periodo oggetto di regolare assunzione (dal 9/2/2017 al 12/7/2017) e per il TFR maturato dalla ricorrente in relazione ad esso, che riteneva dovuto alla lavoratrice, sebbene non ancora corrisposto, la contestava decisamente la fondatezza della domanda attorea. CP_1
In primo luogo, quanto al presunto periodo di lavoro irregolare, precedente alla formale assunzione avvenuta in data 9/2/17, la resistente evidenziava che, lungi dall'aver la ricorrente svolto qualsivoglia attività lavorativa, in realtà, la stessa era solita recarsi presso il punto vendita unicamente per poter frequentare il IG. , mossa da Per_1
intenzioni puramente sentimentali.
Con riferimento alle ore di lavoro prestate a far data dal 9/2/2017, la resistente sosteneva che, come da contratto, la lavoratrice aveva sempre e solo lavorato per 18 ore
Pag. 2 di 9 settimanali suddivise nelle ore della mattina, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, dal martedì al sabato.
La datrice di lavoro contestava, inoltre, la circostanza ex adverso dedotta, secondo la quale la stessa si sarebbe resa inadempiente rispetto alla corresponsione in favore della ricorrente delle mensilità di aprile, maggio, giugno e luglio del 2017; concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato, con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese di lite.
Istruita con l'interrogatorio formale delle parti e con la prova testimoniale, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
La domanda della ricorrente ha ad oggetto rivendicazioni economiche (a titolo di differenze retributive con riferimento ad un orario lavorativo di otto ore giornaliere, lavoro straordinario, TFR, indennità di permessi non goduti e ferie) che riguardano un periodo di lavoro sia non formalizzato (dall'1/6/2016 all'8/2/2017), sia formalizzato
(dal 9/2/2017 al 12/7/2017) nel corso del quale tra le parti era stato concluso un contratto di lavoro part time dalle 9,30 alle 13,00 dal martedì al sabato.
Parte resistente non contesta la sussistenza del rapporto di lavoro, ma il periodo nel corso del quale esso si sarebbe svolto nonché l'orario di lavoro che assume essere stato part time, come da contratto allegato (cfr. all. ricorso) e non già full time, riconoscendo di essere debitrice della ricorrente della somma dovuta a titolo di TFR con riferimento al rapporto di lavoro formalizzato dal 9/2/2017 al 12/7/2017.
Del pari, avversa le rivendicazioni di parte ricorrente, sotto il profilo del periodo nel corso del quale il rapporto di lavoro si sarebbe svolto nonché dell'orario di lavoro nel corso del periodo di lavoro formalizzato e deduce di aver corrisposto alla lavoratrice tutti gli emolumenti spettantile.
Tanto premesso, occorre valutare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un rapporto lavorativo, svoltosi secondo le modalità dedotte dalla ricorrente nel suo atto introduttivo.
Pag. 3 di 9 Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti - fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr. Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
In particolare, relativamente al lavoro straordinario che la ricorrente ha sostenuto di aver svolto durante tutto il periodo di lavoro, si osserva preliminarmente che “secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione dell'onere della prova, il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della
Pag. 4 di 9 prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. Infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative"; equità che può venire in rilievo solo per la liquidazione del quantum debeatur, ove sia però stato rigorosamente provato l'an della spettanza richiesta” (v. Cassazione sentenza
20/02/2018 n. 4076; Tribunale Terni sentenza 10/10/2018 n. 315; Tribunale Udine sentenza 24/08/2018 n. 114; Tribunale Chieti sentenza 29 marzo 2018 n. 118; Tribunale
Bari sez. lav. 13 febbraio 2018; cfr. sentenza n. 13150/2018, con la quale è stata ritenuta generica la deduzione di aver “lavorato oltre l'orario di lavoro” senza percepire
“quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario” nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.).
Ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia offerto adeguata prova in ordine allo svolgimento di attività lavorativa secondo le allegazioni di cui al ricorso introduttivo.
In seguito all'interrogatorio formale deferito alla ricorrente, esperito in data 23/1/2020,
è pacifico che tra quest'ultima ed il IG. sia intercorsa una relazione sentimentale, Per_1
giacché la IG.ra ha confermato integralmente la circostanza sub 9) della Parte_1 memoria resistente (“Invero, dalla data del 05/08/2016 e sino alla data 12/07/2017 la ricorrente ha intrattenuto una relazione sentimentale con il IG. interrotta non Per_1
appena la IG.ra ha avuto modo di scoprire l'infedeltà e di provvedere a CP_1 licenziare per giusta causa”) e che non abbia impugnato il licenziamento, come dalla stessa dichiarato: “… confermo di non aver contestato il licenziamento, anche perché avevo già deciso di andare via”.
E tuttavia, nel corso dell'interrogatorio formale, la ricorrente incorre in un'incongruenza relativa agli orari lavorativi osservati, dal momento che, riferendo in ordine alla circostanza sub n. 26 della memoria, ha dichiarato: “… lavoravo full time quotidianamente dalle ore 9.30-13.00 e dalle 17.00 alle 21.00”, cadendo in evidente
Pag. 5 di 9 contraddizione con quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, ove vengono indicati i seguenti orari: “09.00-13.00 – 16.30-20.30”, confermando, in tal modo, quanto dedotto dalla resistente in ordine agli orari osservati dalla , coincidenti con gli orari di Parte_1 apertura e chiusura dell'esercizio commerciale presso cui svolgeva attività lavorativa la ricorrente.
Quanto poi alla prova testimoniale, rileva il Tribunale che la prima teste indotta da parte resistente, IG.ra , escussa all'udienza dell'11/2/2021, ha reso le seguenti Testimone_1 dichiarazioni: “A D.R. La IG.ra ha lavorato alle dipendenze della IGnora Parte_1
solo nel periodo dal 09/02/2017 al 12/07/2017 durante la mattina mentre CP_1
durante le ore pomeridiane vedevo sempre la IGnora con il compagno. CP_1
Preciso che sono a conoscenza dei fatti perché in quel periodo avevo diverse cerimonie
e il negozio della IGnora è da cerimonia”; “A D.R. Non ho mai visto la IG. CP_1
all'interno dei locali nel periodo dal giugno 2016 al febbraio 2017, mi Parte_1 ricordo perché il periodo era di saldi”.
La seconda teste di parte resistente, IG.ra , escussa all'udienza Testimone_2 dell'1/7/2021, ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa, in quanto, dal 2013 al 2018, è stata proprietaria di una agenzia ubicata al civico accanto al negozio di abbigliamento di proprietà della;
in particolare, la teste ha riferito quanto CP_1 segue: “A D.R. … In tali circostanze di luogo e di tempo ho potuto conoscere la IG.ra
con la quale è sorto un rapporto di conoscenza. Posso dire che la Parte_1 mattina era presente presso il negozio di proprietà . preciso che di Parte_2
pomeriggio non vedevo mai la lavorare all'interno del negozio di Parte_1
abbigliamento ma vedevo un'altra dipendente che ivi prestava attività lavorativa con la titolare ”; “… ho potuto vedere la IG.ra lavorare di mattina alle CP_1 Parte_1
dipendenze della all'incirca nel periodo dal febbraio 2017 - luglio 2017; CP_1
posso dire che dal mese di giugno 2016 al febbraio 2017 non ho mai visto Parte_1
svolgere attività lavorativa nel negozio della . Posso aggiungere
[...] CP_1
inoltre che nel periodo giugno 2016 Febbraio 2017 non conoscevo la IG.ra Parte_1 che ho conosciuto solo nel febbraio 2017… Ricordo con precisione la suddetta circostanza perché nel periodo giugno 2016 - febbraio 2017 è cominciata la malattia di
Pag. 6 di 9 un mio parente e frequentavo assiduamente il negozio della , con la quale mi CP_1 confidavo in forza del nostro rapporto di amicizia”.
Ebbene, le richiamate dichiarazioni testimoniali appaiono oltre che attendibili, univoche e circostanziate;
di tal che, sulla scorta delle affermazioni rese dai testi indotti da parte resistente che hanno riferito di circostanze da loro conosciute per averle constatate personalmente e direttamente, emerge che la ha lavorato alle dipendenze Parte_1
della IGnora solo nel periodo dal 9/2/2017 al 12/7/2017 e solo durante la CP_1
mattina.
Né può ritenersi che le dichiarazioni rese dall'unico teste di parte ricorrente, escusso all'udienza del 21/4/2022, IG.ra , possano valere a scalfire la ricostruzione Tes_3 dei fatti, quale è emersa nel corso dell'istruttoria; la suddetta teste ha dichiarato quanto segue: “A D.R. Confermo che la IGnora ha lavorato alle Parte_1
dipendenze della dal 2016 al 2017. A D.R. So solo che era una commessa. A CP_1
D.R. Non so nulla sulla assunzione della e la sua decorrenza. A D.R. Parte_1
Essendo amica della mi capitava di accompagnarla o andarla a prendere sia Parte_1
di mattina o di sera. A D.R. Mi capitava di accompagnarla al mattino intorno alle 8.45
e di prenderla la sera alle 20.30 anche di sabato”.
Ed invero, è convincimento del Tribunale che le dichiarazioni rese dalla citata testimone siano generiche ed approssimative. In primis, la teste non precisa affatto il periodo di lavoro nel corso del quale la ricorrente svolse la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente, avendo riferito, in maniera del tutto imprecisata, che la ha lavorato alle dipendenze della dal 2016 al 2017; inoltre, la Parte_1 CP_1 stessa riferisce di sapere che la ricorrente fosse una commessa (“A D.R. So solo che era una commessa”), senza, tuttavia, precisare in che modo era venuta a conoscenza di tale circostanza.
Infine, va osservato che tali affermazioni nulla provano in ordine all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa anche in orario pomeridiano, in quanto la teste non precisa il motivo per il quale la si recava presso l'esercizio commerciale Parte_1
di proprietà della . CP_1
Da ultimo, è appena il caso di rilevare che gli orari riferiti dalla teste (A D.R. Mi capitava di accompagnarla al mattino intorno alle 8.45 e di prenderla la sera alle
Pag. 7 di 9 20.30 anche di sabato”), con specifico riferimento a quello in cui andava a prendere la
, confliggono apertamente con l'orario di lavoro riferito dalla ricorrente in Parte_1
sede di interrogatorio formale, durante il quale si rammenta che, rispondendo sulla circostanza sub n. 26) della memoria, la dichiarava: “… lavoravo full time Parte_1
quotidianamente dalle ore 9.30-13.00 e dalle 17.00 alle 21.00”.
Sulla scorta del compendio probatorio, deve, pertanto, concludersi che le allegazioni attoree in punto di orario di lavoro full time, svolgimento del rapporto nel corso del periodo dall'1/6/2016 all'8/2/2017, lavoro straordinario, mancati permessi retribuiti e mancate ferie retribuite non abbiano trovato adeguato riscontro;
pertanto, con riferimento ad esse, la domanda va rigettata.
Per converso, quanto alla domanda avente per oggetto la mancata corresponsione delle mensilità da aprile a luglio 2017, pure reclamate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, parte resistente nulla ha allegato né prodotto;
ne discende che, posto che il rapporto si è pacificamente svolto dal 9/2/2017 al 12/7/2017, si ritiene che parte resistente debba corrispondere la retribuzione dovuta con riferimento alle suddette mensilità.
Sul punto, giova richiamare il principio di diritto di recente affermato dai Giudici di
Legittimità in virtù del quale: “Questa Corte è costante nell'affermare che, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n.
4512 del 1992)” (cfr. ordinanza n. 10663 del 19 aprile 2024).
Circa il quantum dovuto a titolo di mensilità non retribuite per i mesi da aprile a luglio
2017, può ritenersi dovuta la somma pari ad € 2.469,16 (617,29 nette x 4, cfr. buste paga di febbraio e marzo 2017 all. ricorso), in assenza di allegazioni e di documentazione prodotta dalla parte resistente;
del pari, meritevole di accoglimento, deve ritenersi la domanda relativa al pagamento del tfr, da corrispondersi nella misura dovuta per legge, pari ad € 258,00 (quale risulta da € 43,00 - quota accantonata per il
TFR risultante dalle buste paga sopra richiamate- x 6); per un totale di € 2.727,16.
Pag. 8 di 9 Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. in assenza di prova che la parte ricorrente abbia agito con mala fede o colpa grave, anche tenuto conto dell'esito del giudizio.
Resta assorbita ogni ulteriore questione in contestazione tra le parti.
In ordine alle spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca, si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 24/4/2018 da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: CP_1 accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 2.727,16 in favore della parte ricorrente a titolo di corrispettivo per le mensilità da aprile a luglio 2017, nonché a titolo di tfr nella misura dovuta per legge;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Bari, 31/3/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
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