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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/05/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 512 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 3.02.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Ticali per mandato in atti;
attrice
e
(C.F. ), in persona del Sindaco e rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 legale pro tempore; convenuto contumace
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza cartolare del 3.02.2025, atti ivi richiamati e scritti conclusionali ritualmente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 chiedendone la condanna, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., al risarcimento Controparte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro occorsole in data 17 giugno 2019.
Esponeva l'attrice che, in quella data, mentre si trovava all'interno del cimitero comunale di intenta ad attraversare un viale interno, cadeva rovinosamente a terra CP_1
a causa di un'irregolarità presente sulla strada, non visibile né segnalata.
1 A seguito della caduta, l'attrice veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "S. Cimino" di Termini Imerese, dove le veniva riscontrata una frattura ingranata del collo omerale della spalla destra.
Il giorno successivo, persistendo intenso dolore e gonfiore all'arto, si recava, altresì, al
Pronto Soccorso dell'Ospedale "Buccheri La Ferla" di Palermo, dove, riscontrata la frattura del collo anatomico e del trochite dell'omero destro, con prognosi di 30 giorni, veniva programmato, per il 4.7.2019, un intervento chirurgico di riduzione cruenta e stabilizzazione della frattura mediante l'applicazione di placca e viti metalliche.
Invocando la responsabilità per omessa custodia in capo all'ente locale convenuto, concludeva chiedendo la condanna del al risarcimento dei danni patiti Controparte_1
a causa del sinistro, quantificati nella misura di € 46.102,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze ed onorari.
Il sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 18.03.2021 veniva dichiarata la contumacia del Controparte_1
La causa veniva istruita mediante l'escussione del teste di parte attrice, e Tes_1
l'espletamento di c.t.u. medico legale (cfr. verbale di udienza del 04.11.2021).
Dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 12.02.2024, poi rinviato all'udienza cartolare del 3.02.2025, all'esito del quale il procedimento è stato posto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Il merito della lite
Preliminarmente, deve essere ribadita la dichiarazione di contumacia del CP_1
dichiarata con ordinanza del 18.3.2021, il quale, pur ritualmente evocato, non si è,
[...] tuttavia, costituito nel presente procedimento.
Ciò posto, quale generale premessa è bene rammentare che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. è da intendersi come una forma di responsabilità oggettiva;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, 2 funzionale a disvelare la ratio legis che presiede all'allocazione del danno (cfr. Cass. n.
26682/2023).
Il tenore della norma in esame, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. In tale contesto, al cospetto dell'art.
2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno.” (ex multis, Cass. n. 4051/2023; Cass. Sez. Unite n. 20943/2022, Cass.
n°11016/2011; Cass. n°25243/2006).
Si precisa, peraltro, che “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 11526/2017).
Così, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Invero, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2071/2022; Cass. n°11414/2004). 3 In taluni casi, inoltre, il comportamento colposo del pedone può assurgere ad elemento interruttivo del nesso causale, anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (cfr.
Cass. n. 999/2014).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 33390/2022).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'incidente oggetto di causa, l'istruttoria svolta ha confermato la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attrice.
testimone oculare del sinistro ha, invero, confermato i capitoli sub a-i Tes_1 dell'atto di citazione, dichiarando: “Ricordo che era estate, giugno, la data preciso non la ricordo… Io mi sono recata con la Sig.ra al cimitero, eravamo insieme in quanto abitavamo nello stesso palazzo. Pt_1
Mentre stavamo camminando la Sig.ra mentre scendeva da un gradino, è caduta in quanto lì il Pt_1 terreno era dissestato. C'era della ghiaia a terra, forse avevano fatto dei lavori” (cfr. verbale di udienza del 04.11.2021).
Ora, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, fornendo la prova dell'evento di danno e la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che la valutazione di tutti gli elementi emersi all'esito dell'istruttoria induce a ritenere integrato, nel caso di specie, il caso fortuito costituito dal comportamento dell'attrice, che per costante orientamento giurisprudenziale è suscettibile di interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso.
4 Assumono rilievo, a tal proposito, la documentazione fotografica versata in atti (cfr. foto allegate all'atto di citazione), la deposizione testimoniale raccolta, nonché le condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato l'evento.
In particolare, dalle foto prodotte da parte attrice si evince chiaramente che la porzione di viale interessata, ove è avvenuto il sinistro, è caratterizzata da un dissesto sull'asfalto di notevoli dimensioni, contraddistinto da visibile irregolarità.
L'unica teste escussa, ancora, alla domanda “Vero è che il manto stradale dove cadeva la sig.ra presentava una buca coperta da foglie e alberi?”, ha risposto: “Come ho già detto Pt_1
c'era della ghiaia.”, avendo poco prima precisato “C'era della ghiaia a terra, forse avevano fatto dei lavori” (cfr. verbale d'udienza del 4.11.2021), dimostrando di avere consapevolezza dello stato dei luoghi e del potenziale pericolo.
Tali elementi, in uno alle condizioni di tempo e di luogo, una mattina di giugno, in condizioni di visibilità ottimali, valutati congiuntamente, inducono a ritenere che la situazione dei luoghi fosse tale da rendere il pericolo percepibile, prevedibile e dunque evitabile.
In tema di responsabilità per cosa in custodia, infatti, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023).
Nel caso di specie, l'estensione del dissesto del manto stradale, così come chiaramente visibile dalle fotografie prodotte, nonché la presenza di ghiaia sulla strada, presumibilmente dovuta a lavori di rifacimento della stessa, così come dichiarato dalla teste escussa, avrebbero avrebbe dovuto indurre l'attrice ad adottare una condotta improntata a maggiore attenzione e cautela nella discesa dal marciapiede e nel percorrere la strada in questione (cfr.
Cass. n. 22121/2022).
Tali e tante circostanze inducono a ritenere che l'attrice, con la sua condotta imprudente, idonea a integrare caso fortuito, abbia eliso del tutto il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
Conseguentemente la domanda proposta deve essere rigettata.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della contumacia dell'ente locale convenuto.
5 Le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione anticipata e provvisoria dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, giusta decreto del Coa di Termini Imerese dell'11.11.2019.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda proposta da Parte_1 dichiara le spese di lite sostenute dall'attrice irripetibili;
pone le spese di ctu a carico dell'Erario.
Così deciso in Termini Imerese, 24 maggio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
6
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 512 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 3.02.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Ticali per mandato in atti;
attrice
e
(C.F. ), in persona del Sindaco e rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 legale pro tempore; convenuto contumace
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza cartolare del 3.02.2025, atti ivi richiamati e scritti conclusionali ritualmente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 chiedendone la condanna, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., al risarcimento Controparte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro occorsole in data 17 giugno 2019.
Esponeva l'attrice che, in quella data, mentre si trovava all'interno del cimitero comunale di intenta ad attraversare un viale interno, cadeva rovinosamente a terra CP_1
a causa di un'irregolarità presente sulla strada, non visibile né segnalata.
1 A seguito della caduta, l'attrice veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "S. Cimino" di Termini Imerese, dove le veniva riscontrata una frattura ingranata del collo omerale della spalla destra.
Il giorno successivo, persistendo intenso dolore e gonfiore all'arto, si recava, altresì, al
Pronto Soccorso dell'Ospedale "Buccheri La Ferla" di Palermo, dove, riscontrata la frattura del collo anatomico e del trochite dell'omero destro, con prognosi di 30 giorni, veniva programmato, per il 4.7.2019, un intervento chirurgico di riduzione cruenta e stabilizzazione della frattura mediante l'applicazione di placca e viti metalliche.
Invocando la responsabilità per omessa custodia in capo all'ente locale convenuto, concludeva chiedendo la condanna del al risarcimento dei danni patiti Controparte_1
a causa del sinistro, quantificati nella misura di € 46.102,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze ed onorari.
Il sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 18.03.2021 veniva dichiarata la contumacia del Controparte_1
La causa veniva istruita mediante l'escussione del teste di parte attrice, e Tes_1
l'espletamento di c.t.u. medico legale (cfr. verbale di udienza del 04.11.2021).
Dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 12.02.2024, poi rinviato all'udienza cartolare del 3.02.2025, all'esito del quale il procedimento è stato posto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Il merito della lite
Preliminarmente, deve essere ribadita la dichiarazione di contumacia del CP_1
dichiarata con ordinanza del 18.3.2021, il quale, pur ritualmente evocato, non si è,
[...] tuttavia, costituito nel presente procedimento.
Ciò posto, quale generale premessa è bene rammentare che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. è da intendersi come una forma di responsabilità oggettiva;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, 2 funzionale a disvelare la ratio legis che presiede all'allocazione del danno (cfr. Cass. n.
26682/2023).
Il tenore della norma in esame, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. In tale contesto, al cospetto dell'art.
2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno.” (ex multis, Cass. n. 4051/2023; Cass. Sez. Unite n. 20943/2022, Cass.
n°11016/2011; Cass. n°25243/2006).
Si precisa, peraltro, che “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 11526/2017).
Così, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Invero, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2071/2022; Cass. n°11414/2004). 3 In taluni casi, inoltre, il comportamento colposo del pedone può assurgere ad elemento interruttivo del nesso causale, anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (cfr.
Cass. n. 999/2014).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 33390/2022).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'incidente oggetto di causa, l'istruttoria svolta ha confermato la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attrice.
testimone oculare del sinistro ha, invero, confermato i capitoli sub a-i Tes_1 dell'atto di citazione, dichiarando: “Ricordo che era estate, giugno, la data preciso non la ricordo… Io mi sono recata con la Sig.ra al cimitero, eravamo insieme in quanto abitavamo nello stesso palazzo. Pt_1
Mentre stavamo camminando la Sig.ra mentre scendeva da un gradino, è caduta in quanto lì il Pt_1 terreno era dissestato. C'era della ghiaia a terra, forse avevano fatto dei lavori” (cfr. verbale di udienza del 04.11.2021).
Ora, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, fornendo la prova dell'evento di danno e la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che la valutazione di tutti gli elementi emersi all'esito dell'istruttoria induce a ritenere integrato, nel caso di specie, il caso fortuito costituito dal comportamento dell'attrice, che per costante orientamento giurisprudenziale è suscettibile di interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso.
4 Assumono rilievo, a tal proposito, la documentazione fotografica versata in atti (cfr. foto allegate all'atto di citazione), la deposizione testimoniale raccolta, nonché le condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato l'evento.
In particolare, dalle foto prodotte da parte attrice si evince chiaramente che la porzione di viale interessata, ove è avvenuto il sinistro, è caratterizzata da un dissesto sull'asfalto di notevoli dimensioni, contraddistinto da visibile irregolarità.
L'unica teste escussa, ancora, alla domanda “Vero è che il manto stradale dove cadeva la sig.ra presentava una buca coperta da foglie e alberi?”, ha risposto: “Come ho già detto Pt_1
c'era della ghiaia.”, avendo poco prima precisato “C'era della ghiaia a terra, forse avevano fatto dei lavori” (cfr. verbale d'udienza del 4.11.2021), dimostrando di avere consapevolezza dello stato dei luoghi e del potenziale pericolo.
Tali elementi, in uno alle condizioni di tempo e di luogo, una mattina di giugno, in condizioni di visibilità ottimali, valutati congiuntamente, inducono a ritenere che la situazione dei luoghi fosse tale da rendere il pericolo percepibile, prevedibile e dunque evitabile.
In tema di responsabilità per cosa in custodia, infatti, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023).
Nel caso di specie, l'estensione del dissesto del manto stradale, così come chiaramente visibile dalle fotografie prodotte, nonché la presenza di ghiaia sulla strada, presumibilmente dovuta a lavori di rifacimento della stessa, così come dichiarato dalla teste escussa, avrebbero avrebbe dovuto indurre l'attrice ad adottare una condotta improntata a maggiore attenzione e cautela nella discesa dal marciapiede e nel percorrere la strada in questione (cfr.
Cass. n. 22121/2022).
Tali e tante circostanze inducono a ritenere che l'attrice, con la sua condotta imprudente, idonea a integrare caso fortuito, abbia eliso del tutto il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
Conseguentemente la domanda proposta deve essere rigettata.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della contumacia dell'ente locale convenuto.
5 Le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione anticipata e provvisoria dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, giusta decreto del Coa di Termini Imerese dell'11.11.2019.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda proposta da Parte_1 dichiara le spese di lite sostenute dall'attrice irripetibili;
pone le spese di ctu a carico dell'Erario.
Così deciso in Termini Imerese, 24 maggio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
6