TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2810/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2810/2024 V.G promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Manuela DADONE (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2 esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Cuneo (CN) il 03/09/1983, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 146, Parte II, Serie A, dell'anno 1983;
- che dal matrimonio sono nati i figli a Cuneo (CN) il 14/09/1988, e Persona_1 [...]
a Cuneo (CN) il 14/01/1995; Per_2
1 - che in data 29/08/2008 erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto emesso in data 11/09/2008, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I SI.ri e condurranno esistenza autonoma in Parte_1 Parte_2 abitazioni separate con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il SI. si impegna a trasferire alla SI.ra , entro il Parte_2 Parte_1
31.12.2024 o, se successiva, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, senza corrispettivo, la piena proprietà della quota di 1/2 dell'immobile sito in Cuneo (CN) Via Torre
Allera n. 7 (attualmente intestato per la quota di ½ al SI. e per la quota di Parte_2
½ alla SI. ), costituito da abitazione con relativa autorimessa censiti al Catasto Parte_1
Fabbricati al Foglio 59, Particella 73:
- Subalterno 59, Via Torre Allera n. 7, piano S1/T-1-2, categoria A/2, classe 3, vani 8,5, R.C. € 526,79;
- Subalterno 60, Via Chiri n. 10/b, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq. 36, R.C. 102,26; comprensive delle relative quote di comproprietà sulle parti comuni, salvo migliore o diversa identificazione in esiti a rettifiche catastali di parte o d'ufficio.
Per effetto di tale trasferimento la SI.ra diverrà piena ed intera proprietaria dei sopra Parte_1 citati immobili.
Tutte le spese relative all'atto notarile di trasferimento degli immobili sopra menzionati ed a quest'ultimo correlate, saranno ad esclusivo carico della SI.ra , cui competerà la scelta del notaio. Parte_1
3) I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
4) I SI.ri e danno atto di aver provveduto a definire Parte_1 Parte_2 ogni altro rapporto economico – patrimoniale fra loro esistente, per cui nulla hanno più reciprocamente
a pretendere per alcun titolo, con rinuncia espressa al riguardo ad ogni azione e/o pretesa;
5) Letto l'art. 473 bis.12 c.p.c. le parti dichiarano l'inesistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o altre connesse;
6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis.51
2 co. 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 06/11/2024 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il Parte_1
25/01/1957 a Como (CO), e , nato il [...] a [...], Parte_2 celebrato in Cuneo (CN) il 03/09/1983, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 146, Parte II, Serie A dell'anno 1983;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cuneo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2810/2024 V.G promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Manuela DADONE (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2 esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Cuneo (CN) il 03/09/1983, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 146, Parte II, Serie A, dell'anno 1983;
- che dal matrimonio sono nati i figli a Cuneo (CN) il 14/09/1988, e Persona_1 [...]
a Cuneo (CN) il 14/01/1995; Per_2
1 - che in data 29/08/2008 erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto emesso in data 11/09/2008, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I SI.ri e condurranno esistenza autonoma in Parte_1 Parte_2 abitazioni separate con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il SI. si impegna a trasferire alla SI.ra , entro il Parte_2 Parte_1
31.12.2024 o, se successiva, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, senza corrispettivo, la piena proprietà della quota di 1/2 dell'immobile sito in Cuneo (CN) Via Torre
Allera n. 7 (attualmente intestato per la quota di ½ al SI. e per la quota di Parte_2
½ alla SI. ), costituito da abitazione con relativa autorimessa censiti al Catasto Parte_1
Fabbricati al Foglio 59, Particella 73:
- Subalterno 59, Via Torre Allera n. 7, piano S1/T-1-2, categoria A/2, classe 3, vani 8,5, R.C. € 526,79;
- Subalterno 60, Via Chiri n. 10/b, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq. 36, R.C. 102,26; comprensive delle relative quote di comproprietà sulle parti comuni, salvo migliore o diversa identificazione in esiti a rettifiche catastali di parte o d'ufficio.
Per effetto di tale trasferimento la SI.ra diverrà piena ed intera proprietaria dei sopra Parte_1 citati immobili.
Tutte le spese relative all'atto notarile di trasferimento degli immobili sopra menzionati ed a quest'ultimo correlate, saranno ad esclusivo carico della SI.ra , cui competerà la scelta del notaio. Parte_1
3) I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
4) I SI.ri e danno atto di aver provveduto a definire Parte_1 Parte_2 ogni altro rapporto economico – patrimoniale fra loro esistente, per cui nulla hanno più reciprocamente
a pretendere per alcun titolo, con rinuncia espressa al riguardo ad ogni azione e/o pretesa;
5) Letto l'art. 473 bis.12 c.p.c. le parti dichiarano l'inesistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o altre connesse;
6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis.51
2 co. 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 06/11/2024 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il Parte_1
25/01/1957 a Como (CO), e , nato il [...] a [...], Parte_2 celebrato in Cuneo (CN) il 03/09/1983, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 146, Parte II, Serie A dell'anno 1983;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cuneo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3