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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/06/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7192/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dall'avv. Fasano Giorgio, Parte_1
attrice contro
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, con il patrocinio CP_1 dell'avv. Colelli Tiziana Teresa, convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza dell'11.6.2025– sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato , in qualità di legale rappresentante della Parte_2
ha citato in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di Parte_1 CP_1
seguito riportate: “affermare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della per avere CP_1
ingiustamente ingenerato nelle società proponenti il legittimo affidamento circa i diritti acquisiti con le determinazioni dirigenziali nn. 219 e 220; condannare la al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali emergenti sostenuti dalle società proponenti e, in forza dell'acquisizione di queste, alla per complessivi euro 2.530.555,80, oltre interessi legali e svalutazione dal 10.06.2019, Parte_1 data della formale richiesta di risarcimento, all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
A sostegno della domanda il ha allegato che, in quanto possessore, unitamente alla Parte_2 famiglia, di un gruppo di società operanti nei settori dell'agricoltura e dell'energia, coglieva l'opportunità offerta dal conto Energia Rinnovabile 2007, di riconoscimento di incentivi alle società produttrici di energia da fonti rinnovabili. Decideva, quindi, di investire in tale settore, progettando la realizzazione di vari impianti, tra i quali tre fotovoltaici da circa 10 MW cadauno, con l'adozione di inseguitori solari biassiali, in parte su terreni già di proprietà della controllata Controparte_2
CP
. e in parte su terreni da acquistare a tale scopo tramite la stessa e altre società. Il gruppo,
[...]
al fine di dotarsi della liquidità necessaria per la realizzazione dei progetti, provvedeva a cedere: la società ungherese Uninvest KFT, proprietaria di un grande allevamento di ovini e di oltre 2000 ha di terreni seminativi, ricavando euro 2.000.000,00; la società slovacca Agrislo SRO, proprietaria di oltre
1000 ha e di varie attrezzature, ricavando euro 1.000.000,00 circa;
la società Silos Granari S.r.l., proprietaria di due silos per cereali da 300.000 q di capienza cadauno, ricavando euro 3.500.000,00
CP circa. Ottenuta la necessaria liquidità, il gruppo, tramite la già Controparte_2
proprietaria di 50 ha in agro di Minervino Murge, alla contrada Lomuscio, per raggiungere la estensione di 60 ha, necessaria per realizzare un primo impianto di circa 10 MW, acquisiva la disponibilità, a titolo di affitto, di altri 12 ha dalla sig.ra Per lo stesso scopo, il Persona_1
gruppo otteneva la disponibilità di 60 ha di terreni siti in agro di Spinazzola, alla Contrada OD, dove doveva sorgere un altro impianto della stessa potenza. Sempre la acquisiva Controparte_2
altri 60 ha in agro di Minervino Murge, alla Contrada Brandi, per la realizzazione del terzo impianto a nome della La disponibilità di tali estensioni di terreni era propedeutica Parte_3 all'ottenimento delle connessioni dalla Terna e delle Autorizzazioni Uniche dall'Ufficio Energia della
Regione Puglia. Invero, la e la previo versamento dei Parte_4 Parte_3
diritti, richiedevano ed ottenevano dalla Terna di Roma i tre punti di connessione per i tre impianti.
Quindi il gruppo conferiva incarico ai progettisti, ing. per la parte edile e prof. per la Per_2 CP_4
parte elettrica, oltre ad avvalersi di altre figure professionali nelle persone del prof. ing. Per_3
geom. , arch. , ing. ing. , ing. ed altri. Venivano anche Per_4 CP_5 CP_6 Per_5 Per_6 CP_7
incaricate imprese abilitate ad eseguire i lavori di accertamento e controllo, necessari per ottenere le autorizzazioni finali, quali la Terrae S.r.l., la Fiumano Toma S.r.l., la , la CP_8 Parte_5
e la Ultimata la preparazione sia dei progetti che di tutta la documentazione a Parte_6
corredo, la , in data 22.09.2008, previo versamento dei diritti pari ad euro 1.500,00, Parte_4
depositava istanza per la realizzazione, in agro di Minervino Murge, alla Contrada Lomuscio, di un impianto fotovoltaico da circa 10 MW, oltre alle opere per la connessione del Cavidotto Per_7
con la sottostazione da 20/150; la stessa società, in data 22.10.2008, previo versamento
[...] dei diritti pari ad euro 1.500,00, depositava istanza per la realizzazione, in agro di Spinazzola, alla
Contrada OD, di un impianto fotovoltaico da circa 10 MW;
la società di Minervino, in data Pt_3
23.12.2009, previo versamento dei diritti pari ad euro 1.500,00, depositava istanza per la realizzazione, in agro di Minervino Murge alla Contrada Brandi, di un terzo impianto fotovoltaico da circa 10 MW.
Considerato che
le connessioni della facevano riferimento ad una futura stazione CP_9
da 150/380 KWh da realizzarsi in agro di Spinazzola alla Contrada OD, per la quale non era ancora stato presentato il relativo progetto presso l'Ufficio Energia di Bari, il al fine di consentire Parte_2
l'avvio delle conferenze autorizzative, chiedeva ed otteneva dalla l'incarico di presentare, quale CP_9
opera connessa agli impianti fotovoltaici, la realizzazione della predetta Stazione Terna, quindi la connessione alla rete A/T (alta tensione) Matera-Santa Sofia. L'Ufficio Energia della Regione Puglia, il 10.01.2010 dava, dunque, inizio all'iter amministrativo. Dopo numerose integrazioni tecniche richieste dagli enti partecipanti, che rilasciavano i rispettivi pareri positivi (e con un investimento complessivo di euro 600.000,00 per costi progettuali), venivano concluse, con esito positivo, le tre conferenze di servizi e, in data 06.08.2010, a ben due anni dal deposito delle domande, venivano rilasciate le Autorizzazioni Uniche.
Poiché requisito indispensabile per ottenere le autorizzazioni uniche era, come detto, altresì la disponibilità dei terreni necessari per la realizzazione dei previsti impianti, il gruppo, previa definizione di accordi con i rispettivi proprietari, sottoscriveva preliminari di acquisto di detti terreni, per un investimento complessivo di euro 2.500.000,00, versando a titolo di caparre confirmatorie la somma di euro 581.000,00. Si provvedeva così alla sottoscrizione dei contratti di affitto definitivi dei terreni agricoli e cioè: contratto di locazione tra la e la di Bari, per i Controparte_2 Parte_4 terreni sui quali doveva essere realizzato l'impianto di Minervino Murge alla Contrada Lomuscio, dell'01.12.2010, registrato in data 07.12.2010 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Altamura al n. 8251/3; contratto di locazione tra e , per i terreni sui quali Controparte_2 Parte_3 doveva essere realizzato l'impianto di Minervino Murge alla Contrada Brandi, del 07.12.2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Altamura al n. 8249/3; contratto di locazione tra CP la NewFarm OD S.agric. e la per i terreni sui quali doveva Controparte_10 realizzarsi l'impianto di Spinazzola alla Contrada OD, del 05.02.2011, registrato il 15.02.2011 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Altamura al n. 1578/3.
In data 04.01.2011 si provvedeva alla sottoscrizione del contratto per l'esecuzione dei lavori di scavo, del movimento terra e opere edili con la previo versamento di una Controparte_11
caparra confirmatoria di euro 550.000,00.
Con numero di repertorio n. 219 del 30.09.2010 veniva rilasciata alla di Bari Parte_4
l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di: un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) denominato “Lomuscio 1”, della potenza di 9,936 MW, ubicato in località Lomuscio nel Comune di Minervino Murge, mediante installazione di n. 400 inseguitori solari, su circa 65 ha di terreni agricoli;
un'opera connessa rappresentata dal cavidotto
Minervino/Lomuscio-Spinazzola/OD in 20 KW, della lunghezza di circa 15 km, con costruzione di sottostazione 20/150 KW di 40 MW alla contrada OD in Spinazzola e cavidotto della lunghezza di circa 800 m per la connessione alla costruenda stazione 150/380 KW;
un'altra opera CP_9
connessa rappresentata dalla stazione di trasformazione con opere di connessione alla RTN CP_9
Matera-Santa Sofia in Spinazzola/OD. Con numero di repertorio n. 220 del 30.09.2010, veniva rilasciata alla società l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di Parte_3 un impianto di produzione di energia solare (fotovoltaica) denominato “Lomuscio 2”, della potenza di 9,936 MW, ubicato in località Lomuscio del Comune di Minervino Murge, mediante installazione di n. 400 inseguitori solari su circa 65 ha di terreni agricoli, per l'effetto completamente recintati e tenuti a pascolo per allevamenti zootecnici allo stato brado, con connessione della produzione di detto impianto alla RTN in Spinazzola/OD sulla costruenda stazione come da rilasciata CP_9 CP_12 dalla tramite l'opera connessa del cavidotto Minervino/Lomuscio-Spinazzola/OD con CP_9
sottostazione 20/150 KW e conseguente cavidotto di collegamento alla RTN, già autorizzata con atto dirigenziale n. 219 del 30.09.2010.
Nel frattempo, l'Ufficio Energia della Regione Puglia rilasciava il consenso per il subentro, relativamente all'impianto di Spinazzola, della nuova società appositamente costituita
[...]
Venivano, inoltre, depositate le fideiussioni, sia a favore della che del Controparte_10 CP_1
e venivano sottoscritte e registrate le convenzioni con l'Ufficio Parte_7
Energia. Le società interessate provvedevano, quindi, alla sottoscrizione delle convenzioni con il sia per la costruzione degli impianti che per la corresponsione delle Parte_7
royalties concordate e il conseguente versamento. Al fine di poter realizzare i previsti impianti autorizzati e connetterli entro il primo semestre del 2011, onde ottenere le provvidenze del Conto
Energia 2007, in data 15.03.2010 e 26.07.2010, le società interessate comunicavano ai Comuni di
Minervino Murge e Spinazzola l'inizio dei lavori edili e di sistemazione dei relativi terreni per gli impianti di produzione di energia, nonché l'inizio dei lavori per la realizzazione di cavidotto e sottostazione e dell'opera connessa della società In data 10.01.2011, veniva stipulato altro CP_9
contratto per la fornitura e montaggio di inseguitori solari necessari per i tre impianti, completi di moduli fotovoltaici, con la ditta Forme Industriali di Bari S.p.A., quindi veniva versata una caparra confirmatoria di euro 1.000.000,00.
Nel frattempo, il gruppo riceveva dal gruppo Zamparini di Milano una proposta di acquisto Parte_2
delle autorizzazioni e delle società titolari delle stesse. Stante la tardiva concessione da parte delle banche interessate per la realizzazione del progetto dei finanziamenti richiesti, il gruppo Parte_2
accettava la proposta e, in data 15.02.2011, la società capogruppo, Controparte_13
unitamente alla alla e alla Parte_4 CP_14 Parte_3 Controparte_10
CP (con la presa d'atto da parte delle società e RM OD
[...] Controparte_2
CP S.agric. proprietarie dei terreni interessati dalla costruzione degli impianti), sottoscriveva con la
(del gruppo Zamparini) l'accordo per la cessione a quest'ultima delle Controparte_15
predette società titolari del Progetto Energetico Fotovoltaico della potenza complessiva di circa 30
MW, per la somma complessiva di euro 15.000.000,00, pari a euro 500.000,00 per MW di energia.
In tale accordo veniva espressamente precisato che la società subentrante avrebbe rimborsato alla le somme versate per i lavori edili e per la fornitura e montaggio degli Controparte_13
inseguitori solari con relativi pannelli, oltre all'impegno del pagamento dei canoni di locazione dei terreni agricoli per i 20 anni di durata delle autorizzazioni. Subito dopo la sottoscrizione del contratto di cessione delle quote sociali, il gruppo Zamparini, preso atto dell'operatività gestionale del sig.
in data 05.03.2011, proponeva allo stesso, che accettava, di modificare il contratto di Parte_2 cessione in Accordo di Compartecipazione, ovvero, fermo quanto concordato nell'accordo del
15.02.2011, si prevedeva la cessione anche di tutte le società del settore energia alla Solare di
Altamura S.r.l. Quest'ultima diveniva così la società capogruppo dell'investimento, nella quale avrebbero compartecipato il e il Controparte_16 Parte_8
Durante l'esecuzione dei lavori, i signori di NO di CA presentavano ricorso al Parte_9
avverso la procedura di esproprio per la costruzione dell'opera connessa Controparte_17
rappresentata dalla stazione di trasformazione da 150/380 KW sulle loro proprietà. Il ricorso CP_9
veniva rigettato con sentenza del 06.04.2011.
In data 21.04.2011, l'Ufficio Energia della Regione Puglia, ravvisando delle presunte irregolarità nelle fideiussioni e alcuni vizi progettuali, comunicava la revoca, con effetto immediato, delle determinazioni dirigenziali nn. 219 e 220 e non disponeva l'emissione della terza determina per l'impianto di Spinazzola, reiteratamente sollecitata, vista la conclusione positiva della conferenza di servizi sul terzo progetto risalente al 06.08.2010. Tale provvedimento della veniva CP_1
comunicato al determinando la congiunta decisione di sospendere, con effetto Controparte_16
immediato, i lavori di costruzione degli impianti. Avverso la revoca delle A.U., le società interessate, in data 15.06.2011, proponevano distinti ricorsi al che, con sentenze del Controparte_17
29.07.2011, annullava i provvedimenti amministrativi di revoca affermando che le irregolarità lamentate non inficiavano la validità e la legittimità delle Autorizzazioni Uniche rilasciate.
La Sovrintendenza Provinciale ai Beni Archeologici e Paesaggistici di Bari, prendendo spunto dal parere negativo espresso nelle conferenze di servizi svoltesi nell'ambito di analoghi progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici presentati dalla di Milano e dalla CP_18 Controparte_19
di Puglia, per la presunta contiguità della al torrente Basentello, chiedeva
[...] CP_20 all' di verificare la legittimità dell'A.U. concessa all' di Bari con Controparte_21 Parte_4
la determinazione dirigenziale n. 219 del 30.09.2010. L'Ufficio Energia, in data 24.11.2011, dopo aver presentato appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze del T.A.R. del 06.04.2011, comunicava l'avvio del riesame delle determine, che si concludeva con l'emissione, in data
15.02.2012, di una ulteriore revoca in autotutela, senza tenere in considerazione le osservazioni formulate dal con nota del 02.12.2011 in ordine al tempo trascorso per ottenere le A.U. ed Parte_2
ai contenziosi giudiziari instaurati dai e dalla Tali nuove revoche venivano Parte_9 CP_1
impugnate dinanzi al dalle società con Controparte_17 Parte_10
ricorsi del 13.04.2012, con i quali si chiedeva l'annullamento degli atti illegittimi ed il risarcimento dei danni.
Il lungo tempo trascorso dall'avvio, nel 2008, dei procedimenti amministrativi volti ad ottenere le
Autorizzazioni Uniche a causa, soprattutto, dei contenziosi posti in essere dalla determinava CP_1
la definitiva impossibilità di realizzazione degli impianti per l'entrata in vigore del d.lgs. 28/2011, che modificava la normativa previgente. Pertanto, il gruppo Zamparini, con raccomandata del
20.12.2011, comunicava la definitiva risoluzione degli accordi del 15.02.2011 e del 05.03.2011.
Successivamente alla seconda revoca delle determinazioni dirigenziali, l'Ufficio Energia della
Regione, in data 12.06.2012, comunicava il diniego dell'Autorizzazione Unica per il terzo impianto che sarebbe dovuto sorgere in agro di Spinazzola. Tale diniego veniva contestato dalla società interessata con nota del 18.07.2012. Successivamente alla dichiarazione di perenzione degli appelli proposti dalla avverso le sentenze del T.A.R., che avevano accolto i ricorsi proposti CP_1
avverso la prima revoca, nel luglio 2018, il T.A.R. emetteva sentenza di rigetto del ricorso CP_17
avverso la seconda revoca. Detta decisione veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 2235/2020, rigettava l'appello.
Tutto ciò premesso, l'affermazione giurisdizionale della legittimità dell'azione amministrativa della non renderebbe l'Ente immune da altre responsabilità di contenuto squisitamente CP_1
civilistico, derivanti dal comportamento colposo degli organi regionali deputati alla gestione delle pratiche autorizzative, in particolare, per quanto attiene al legittimo affidamento che l'azione amministrativa dell'Ente avrebbe fatto sorgere in capo alle società proponenti il progetto fotovoltaico, attraverso la concessione delle determinazioni dirigenziali nn. 219 e 220. Ciò, invero, portava la avente causa delle società proponenti, a promuovere la presente domanda giudiziale. Parte_1
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la , la CP_1
quale ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
dichiararsi, quindi, inammissibile la domanda per effetto del giudicato amministrativo, ovvero in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
in via subordinata, rigettarsi la domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
La Regione ha precisato che, in data 22.09.2008, il legale rappresentante della società Parte_4
presentava alla istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un CP_1
impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica), di potenza totale pari a 9,936
MW, da realizzarsi in agro di Minervino Murge alla contrada Lomuscio, su un'area di circa 65 ha destinata a terreni agricoli. L'istanza prevedeva, altresì, la realizzazione di opere connesse, quali: un cavidotto interrato in 20 KW, della lunghezza di circa 15 km da a Parte_11
Spinazzola/OD con costruzione della sottostazione 20/150 KW da 40 MW e susseguente cavidotto di connessione, in 150 KW della lunghezza di circa 800 m, alla Stazione di Trasformazione Terna
150/380 KW;
una stazione di trasformazione 150/380 KW da realizzarsi in agro di Spinazzola alla contrada OD e conseguente opera di connessione alla RTN Matera-Santa Sofia. A distanza di oltre un anno, in data 23.12.2009, il legale rappresentante della società (il medesimo della Pt_3
) presentava istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto di Parte_4
produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica), di potenza totale pari a 9,936 MW, da realizzarsi in agro di Minervino Murge alla contrada Lomuscio, denominato "Lomuscio 2", insistente su un'area di circa 65 ha destinata a terreni agricoli. Anche l'istanza della prevedeva la Pt_3
realizzazione di opere connesse e, in particolare, di: un cavidotto interrato in 20 KW da a Spinazzola/OD con costruzione della sottostazione 20/150 KW da 40 MW Parte_11
e susseguente cavidotto di connessione in collegamento alla Stazione di Trasformazione Terna
150/380 KW;
una stazione di trasformazione 150/380 KW da realizzarsi in agro di Spinazzola alla contrada OD e conseguente opera di connessione alla RTN Matera-Santa Sofia.
Con nota del 16.12.2009, veniva quindi convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il
10.01.2010, avente ad oggetto i due procedimenti di Autorizzazione Unica. Con nota del 06.08.2010, il Servizio Energia della comunicava la chiusura, positiva, della conferenza di servizi CP_1
ed invitava la società istante a trasmettere, tra l'altro, ai sensi del punto 2.3.5 dell'Allegato A alla
D.G.R. n. 35/2007 ed alla L.R. n. 31/2008, “il progetto definitivo dell'impianto da realizzare e delle opere necessarie per il suo regolare funzionamento, a valle delle eventuali rielaborazioni e/o modifiche apportate per conto di pareri e/o osservazioni avanzati nell'ambito della conferenza di servizi”. Invero, ai sensi del punto 2.3.5 cit., il progetto definitivo dell'impianto, adeguato alle prescrizioni della conferenza di servizi, costituisce parte integrante dell'Atto di Impegno che il proponente sottoscrive con il responsabile del procedimento e con il interessato. Con Pt_7
determina dirigenziale n. 219 del 30.09.2010, preso atto dei pareri favorevoli espressi in sede di conferenza dai soggetti pubblici e privati interessati, e dell'avvenuta sottoscrizione in data 02.09.2010 dell'Atto di Impegno, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture rilasciava alla Parte_4
l'Autorizzazione Unica n. 219/2010 per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse. In pari data veniva rilasciata anche l'Autorizzazione Unica n. 220/2010 alla Solare, sul presupposto che le opere connesse - sottostazione e stazione di trasformazione Terna - fossero state autorizzate alla
. Parte_4
In data 22.12.2010, la chiedeva all'Ufficio Regionale Espropri l'autorizzazione Parte_4
all'occupazione anticipata delle aree interessate dalla realizzazione delle opere connesse, allegando a tal fine apposito elenco. Con determinazione n. 33 del 20.01.2011, il Dirigente dell'Ufficio Regionale
Espropri, “visto l'elenco degli immobili da occupare anticipatamente, prodotto dalla Agrienergy di
Bari S.r.l. a corredo della nota del 22.12.2010 ed allegato alla presente per farne parte integrante, comprendente i rispettivi proprietari catastali, le superfici da espropriare e/o asservire e le relative indennità da determinare in via provvisoria, risultati conformi a quelle previste nell'elenco descrittivo approvato”, disponeva l'occupazione anticipata degli immobili, come appunto indicati nella nota di
. Senonché, avverso tale determina proponevano ricorso alcuni proprietari degli immobili Parte_4
interessati dall'occupazione, eccependo l'illegittima modifica di alcuni elaborati progettuali da parte della , avvenuta successivamente alla conclusione della conferenza di servizi. Pertanto, Parte_4
con determina Dirigenziale n. 169 del 04.03.2011, l'Ufficio Regionale Espropri, rilevato, inoltre, che i ricorrenti contestavano il mancato ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento concernente l'Autorizzazione Unica, sospendeva la propria precedente determinazione n. 33/2011 sino all'acquisizione delle controdeduzioni richieste sia alla parte istante privata che all'
[...]
. Con nota del 31.03.2011, l'Ufficio Energia, nel riscontrare la richiesta, preso atto Controparte_21
che “la stazione di utenza risulta essere stata spostata dalla p.lla n. 64 fg. n. 88 del Comune di
Spinazzola – indicata nelle tavole progettuali sottoposte a verifica in sede di conferenza di servizi – alla p.lla n. 30 fg. n. 88 […] Poiché agli atti tale spostamento non risulta evidenziato da varianti progettuali ufficializzate dalla società proponente e non risulta che tale spostamento sia stato valutato dagli Enti partecipanti alla conferenza di servizi” comunicava “l'avvio del procedimento di riesame delle Autorizzazioni Uniche rilasciate con le determinazioni dirigenziali nn. 219 e 220 del
30.09.2010, funzionale al riscontro di eventuali profili di illegittimità ed all'eventuale esercizio di potestà di autotutela”. Anche la riscontrava la richiesta dell'Ufficio Espropri e, con nota Parte_4
del 31.03.2011, affermava “effettivamente per non incorrere nelle contestazioni da parte dell'ing.
, proprietario della 64/88, il cavidotto e la sottostazione venivano localizzati nella 30/88 Persona_8
della sig.ra come riportato nelle Tavole OE 2.00 e OE 17.00 e quindi compreso nel Pt_12 particellare d'esproprio presentato come tavola DGA 3.00”. Le nuove tavole progettuali e il nuovo piano particellare di esproprio risultavano datati settembre 2010 sicché gli stessi erano stati predisposti in data di poco anteriore al rilascio dell'Autorizzazione Unica del 30.09.2010 e non erano mai stati sottoposti agli Enti partecipanti alla conferenza di servizi, celebrata molti mesi prima.
A fronte di tanto, il Dirigente regionale del Servizio Energia con provvedimento prot. n. 5090 del
15.04.2011 annullava i provvedimenti di Autorizzazione Unica, i quali annullamenti venivano tuttavia impugnati dalla di Bari e dalla dinanzi al Parte_4 Parte_3 Controparte_17
che, con sentenze n. 1198/2011 e n. 1199/2011, accoglieva i ricorsi. Le due pronunce venivano quindi appellate innanzi al Consiglio di Stato dalla Nelle more del giudizio d'appello, con CP_1
le note del 23.09.2011, la di Controparte_22
Contr Bari, e GI comunicava all'Ufficio Energia della che, nel corso dell'esame CP_1
istruttorio di altro progetto di altro impianto fotovoltaico da realizzarsi in agro di Spinazzola, era emerso quanto segue: la , autorizzata alla con Autorizzazione Unica CP_20 Parte_4
n. 219 del 30.09.2010 “si trovava a meno di 70 m dal torrente Basentello, tutelato ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. e) d.lgs. 142/2004, quindi a meno dei 150 m previsti dalle norme”; tale stazione risultava tra le opere connesse non solo del progetto ma anche di altri ulteriori;
il parere Parte_4
favorevole espresso con nota prot. n. 2880/2010 dalla Direzione Generale per i Beni Culturali nel procedimento di Autorizzazione Unica proposta dalla “non ha contemplato la stazione Parte_4
elettrica in quanto ritenuta esclusa dal procedimento autorizzativo in atto, riguardante invece CP_9
l'impianto fotovoltaico e le relative opere di connessione (cavidotto)”. Alla luce di ciò, il
Soprintendente invitava il competente ufficio regionale a valutare la possibilità di adottare i provvedimenti conseguenti e, con nota del 24.11.2011, il Dirigente del Servizio Energia avviava il procedimento di riesame delle due Autorizzazioni.
Già con nota del 02.12.2011, entrambe le società evidenziavano: “alla luce dell'intervento del d.lgs.
28/2011 ed, essenzialmente, della mancata costruzione della stazione da parte della i nostri CP_9 impianti non verranno più realizzati”. Ciò veniva ribadito nella successiva comunicazione del
03.01.2012, sottoscritta dal legale rappresentante della , da cui emergeva, quindi, che i Parte_4
due impianti di circa 10 MW ciascuno, della e della , non sarebbero più stati Parte_4 Pt_3
eseguiti; che le due società avevano già presentato all'ENEL richiesta di nuove per impianti CP_12
di potenza di 1,0 MW ciascuno;
che, conseguentemente, nessuna delle due società si sarebbe più collegata alla stazione di trasformazione Veniva chiesto alla di volturare la parte CP_9 CP_1
dell'Autorizzazione Unica n. 219/2010 relativa alle sole opere di connessione – cavidotto e stazione di trasformazione – ad altra società collegata, che avrebbe ceduto tali opere a Controparte_24
Con nota prot. n. 8 del 09.02.2012, il Dirigente del Servizio Energia concludeva il CP_9
procedimento con revoca di entrambe le Autorizzazioni Uniche nn. 219/2010 e 220/2010, nella parte relativa agli impianti per effetto della rinuncia alla realizzazione, e annullamento d'ufficio dell'Autorizzazione Unica n. 219/2010 nella parte relativa alle opere di connessione. Con tale nota veniva quindi superato il provvedimento del 15.04.2011, con cui erano state originariamente annullate le Autorizzazioni Uniche, sicché la riteneva opportuno non proseguire il giudizio CP_1
incardinato dinanzi al Consiglio Stato.
La e proponevano ricorso innanzi al T.A.R. chiedendone Parte_4 Pt_13 CP_17
l'annullamento. Con separato ricorso le società adivano il Parte_10 Parte_3
Tribunale Amministrativo per l'accertamento del diritto alle tariffe incentivanti di cui al d.m.
19.02.2007, nonché, in via gradata, del diritto al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella conclusione dei procedimenti. Il Tribunale Amministrativo Regionale accertava la legittimità della disposta revoca delle Autorizzazioni Uniche, (sent. n. 1346/2018) e rigettava la domanda di risarcimento del danno (sent. n. 1345/2018), non ravvisando alcun comportamento negligente da parte dell' . Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2235/2020, disposta la riunione degli appelli Parte_14
proposti dalle società avverso le suindicate decisioni di prime cure, le confermava.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione depositata ed è stata definita all'esito dell'udienza celebrata l'11.6.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive.
Meritevole di accoglimento è l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario ricorrendo quella del Giudice amministrativo.
Parte attorea ha richiamato l'istituto del legittimo affidamento [“il danno sofferto dal privato non deriva dal provvedimento amministrativo, ma dal comportamento della pubblica amministrazione che ha ingenerato un legittimo affidamento di quest'ultimo, frustrato successivamente dall'annullamento (…) dai fatti esposti emerge chiaramente la colpa (…) consistente nella tardività nell'emissione delle Autorizzazioni uniche (…) e nel mancato rispetto nell'esercizio dell'attività amministrativa, in particolare nella gestione delle conferenze di servizi, dei principi generali di comportamento (…) fin dall'inizio della conferenza di servizi, della predetta importante condizione per la concessione o meno delle autorizzazioni uniche, quale era la contiguità della stazione al Torrente Basentello, è frutto di superficiale e lacunoso esame di tutta la CP_9
documentazione prodotta dalle società proponenti (…) dai quali si poteva sicuramente accertare la contiguità della stazione RTN al Torrente Basentello. Questo preliminare e necessario accertamento avrebbe portato alla conclusione con esito negativo delle conferenze di servizi e al diniego delle autorizzazioni uniche e, conseguentemente, avrebbe evitato alle società proponenti di bruciare diversi milioni di euro”] e contestato la condotta della convenuta nella misura in cui avrebbe interpretato erroneamente la corrispondenza intercorsa con la intendendola quale Parte_4 manifestazione dell'intento di rinunciare alle autorizzazioni uniche ponendo, anch'essa, a fondamento della revoca in autotutela delle determinazioni 219 e 220.
Ora, sulla scorta del richiamo all'affidamento riposto nei provvedimenti assunti dalla convenuta, parte attorea ha riproposto, pedissequamente in questa sede, le censure oggetto di precedente esame ad opera dapprima del Tar Puglia e successivamente del Consiglio di Stato.
In sostanza le doglianze attengono all'agere pubblicistico della in sede CP_1 procedimentale [ritardo e mancata valutazione degli aspetti inerenti all'impatto ambientale] lesivo, secondo la prospettazione attorea, dell'affidamento oggetto della tutale risarcitoria avanzata in questa sede.
Ne consegue che la domanda si fondi non sulla lesione di detto affidamento, ma sul vaglio della condotta pubblicistica posta in essere dalla PA e già oggetto di scrutinio ad opera del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 2235/2020 in atti [§ 25 e ss].
Le spese di lite sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2, finca n. 6 applicati gli aumenti di cui all'art. 6 nella misura, da ritenersi congrua, del 10%)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ricorrendo la giurisdizione del giudice amministrativo;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore della delle spese processuali che CP_1
liquida in 24.702,70 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 11.6.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7192/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dall'avv. Fasano Giorgio, Parte_1
attrice contro
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, con il patrocinio CP_1 dell'avv. Colelli Tiziana Teresa, convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza dell'11.6.2025– sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato , in qualità di legale rappresentante della Parte_2
ha citato in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di Parte_1 CP_1
seguito riportate: “affermare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della per avere CP_1
ingiustamente ingenerato nelle società proponenti il legittimo affidamento circa i diritti acquisiti con le determinazioni dirigenziali nn. 219 e 220; condannare la al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali emergenti sostenuti dalle società proponenti e, in forza dell'acquisizione di queste, alla per complessivi euro 2.530.555,80, oltre interessi legali e svalutazione dal 10.06.2019, Parte_1 data della formale richiesta di risarcimento, all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
A sostegno della domanda il ha allegato che, in quanto possessore, unitamente alla Parte_2 famiglia, di un gruppo di società operanti nei settori dell'agricoltura e dell'energia, coglieva l'opportunità offerta dal conto Energia Rinnovabile 2007, di riconoscimento di incentivi alle società produttrici di energia da fonti rinnovabili. Decideva, quindi, di investire in tale settore, progettando la realizzazione di vari impianti, tra i quali tre fotovoltaici da circa 10 MW cadauno, con l'adozione di inseguitori solari biassiali, in parte su terreni già di proprietà della controllata Controparte_2
CP
. e in parte su terreni da acquistare a tale scopo tramite la stessa e altre società. Il gruppo,
[...]
al fine di dotarsi della liquidità necessaria per la realizzazione dei progetti, provvedeva a cedere: la società ungherese Uninvest KFT, proprietaria di un grande allevamento di ovini e di oltre 2000 ha di terreni seminativi, ricavando euro 2.000.000,00; la società slovacca Agrislo SRO, proprietaria di oltre
1000 ha e di varie attrezzature, ricavando euro 1.000.000,00 circa;
la società Silos Granari S.r.l., proprietaria di due silos per cereali da 300.000 q di capienza cadauno, ricavando euro 3.500.000,00
CP circa. Ottenuta la necessaria liquidità, il gruppo, tramite la già Controparte_2
proprietaria di 50 ha in agro di Minervino Murge, alla contrada Lomuscio, per raggiungere la estensione di 60 ha, necessaria per realizzare un primo impianto di circa 10 MW, acquisiva la disponibilità, a titolo di affitto, di altri 12 ha dalla sig.ra Per lo stesso scopo, il Persona_1
gruppo otteneva la disponibilità di 60 ha di terreni siti in agro di Spinazzola, alla Contrada OD, dove doveva sorgere un altro impianto della stessa potenza. Sempre la acquisiva Controparte_2
altri 60 ha in agro di Minervino Murge, alla Contrada Brandi, per la realizzazione del terzo impianto a nome della La disponibilità di tali estensioni di terreni era propedeutica Parte_3 all'ottenimento delle connessioni dalla Terna e delle Autorizzazioni Uniche dall'Ufficio Energia della
Regione Puglia. Invero, la e la previo versamento dei Parte_4 Parte_3
diritti, richiedevano ed ottenevano dalla Terna di Roma i tre punti di connessione per i tre impianti.
Quindi il gruppo conferiva incarico ai progettisti, ing. per la parte edile e prof. per la Per_2 CP_4
parte elettrica, oltre ad avvalersi di altre figure professionali nelle persone del prof. ing. Per_3
geom. , arch. , ing. ing. , ing. ed altri. Venivano anche Per_4 CP_5 CP_6 Per_5 Per_6 CP_7
incaricate imprese abilitate ad eseguire i lavori di accertamento e controllo, necessari per ottenere le autorizzazioni finali, quali la Terrae S.r.l., la Fiumano Toma S.r.l., la , la CP_8 Parte_5
e la Ultimata la preparazione sia dei progetti che di tutta la documentazione a Parte_6
corredo, la , in data 22.09.2008, previo versamento dei diritti pari ad euro 1.500,00, Parte_4
depositava istanza per la realizzazione, in agro di Minervino Murge, alla Contrada Lomuscio, di un impianto fotovoltaico da circa 10 MW, oltre alle opere per la connessione del Cavidotto Per_7
con la sottostazione da 20/150; la stessa società, in data 22.10.2008, previo versamento
[...] dei diritti pari ad euro 1.500,00, depositava istanza per la realizzazione, in agro di Spinazzola, alla
Contrada OD, di un impianto fotovoltaico da circa 10 MW;
la società di Minervino, in data Pt_3
23.12.2009, previo versamento dei diritti pari ad euro 1.500,00, depositava istanza per la realizzazione, in agro di Minervino Murge alla Contrada Brandi, di un terzo impianto fotovoltaico da circa 10 MW.
Considerato che
le connessioni della facevano riferimento ad una futura stazione CP_9
da 150/380 KWh da realizzarsi in agro di Spinazzola alla Contrada OD, per la quale non era ancora stato presentato il relativo progetto presso l'Ufficio Energia di Bari, il al fine di consentire Parte_2
l'avvio delle conferenze autorizzative, chiedeva ed otteneva dalla l'incarico di presentare, quale CP_9
opera connessa agli impianti fotovoltaici, la realizzazione della predetta Stazione Terna, quindi la connessione alla rete A/T (alta tensione) Matera-Santa Sofia. L'Ufficio Energia della Regione Puglia, il 10.01.2010 dava, dunque, inizio all'iter amministrativo. Dopo numerose integrazioni tecniche richieste dagli enti partecipanti, che rilasciavano i rispettivi pareri positivi (e con un investimento complessivo di euro 600.000,00 per costi progettuali), venivano concluse, con esito positivo, le tre conferenze di servizi e, in data 06.08.2010, a ben due anni dal deposito delle domande, venivano rilasciate le Autorizzazioni Uniche.
Poiché requisito indispensabile per ottenere le autorizzazioni uniche era, come detto, altresì la disponibilità dei terreni necessari per la realizzazione dei previsti impianti, il gruppo, previa definizione di accordi con i rispettivi proprietari, sottoscriveva preliminari di acquisto di detti terreni, per un investimento complessivo di euro 2.500.000,00, versando a titolo di caparre confirmatorie la somma di euro 581.000,00. Si provvedeva così alla sottoscrizione dei contratti di affitto definitivi dei terreni agricoli e cioè: contratto di locazione tra la e la di Bari, per i Controparte_2 Parte_4 terreni sui quali doveva essere realizzato l'impianto di Minervino Murge alla Contrada Lomuscio, dell'01.12.2010, registrato in data 07.12.2010 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Altamura al n. 8251/3; contratto di locazione tra e , per i terreni sui quali Controparte_2 Parte_3 doveva essere realizzato l'impianto di Minervino Murge alla Contrada Brandi, del 07.12.2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Altamura al n. 8249/3; contratto di locazione tra CP la NewFarm OD S.agric. e la per i terreni sui quali doveva Controparte_10 realizzarsi l'impianto di Spinazzola alla Contrada OD, del 05.02.2011, registrato il 15.02.2011 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Altamura al n. 1578/3.
In data 04.01.2011 si provvedeva alla sottoscrizione del contratto per l'esecuzione dei lavori di scavo, del movimento terra e opere edili con la previo versamento di una Controparte_11
caparra confirmatoria di euro 550.000,00.
Con numero di repertorio n. 219 del 30.09.2010 veniva rilasciata alla di Bari Parte_4
l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di: un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) denominato “Lomuscio 1”, della potenza di 9,936 MW, ubicato in località Lomuscio nel Comune di Minervino Murge, mediante installazione di n. 400 inseguitori solari, su circa 65 ha di terreni agricoli;
un'opera connessa rappresentata dal cavidotto
Minervino/Lomuscio-Spinazzola/OD in 20 KW, della lunghezza di circa 15 km, con costruzione di sottostazione 20/150 KW di 40 MW alla contrada OD in Spinazzola e cavidotto della lunghezza di circa 800 m per la connessione alla costruenda stazione 150/380 KW;
un'altra opera CP_9
connessa rappresentata dalla stazione di trasformazione con opere di connessione alla RTN CP_9
Matera-Santa Sofia in Spinazzola/OD. Con numero di repertorio n. 220 del 30.09.2010, veniva rilasciata alla società l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di Parte_3 un impianto di produzione di energia solare (fotovoltaica) denominato “Lomuscio 2”, della potenza di 9,936 MW, ubicato in località Lomuscio del Comune di Minervino Murge, mediante installazione di n. 400 inseguitori solari su circa 65 ha di terreni agricoli, per l'effetto completamente recintati e tenuti a pascolo per allevamenti zootecnici allo stato brado, con connessione della produzione di detto impianto alla RTN in Spinazzola/OD sulla costruenda stazione come da rilasciata CP_9 CP_12 dalla tramite l'opera connessa del cavidotto Minervino/Lomuscio-Spinazzola/OD con CP_9
sottostazione 20/150 KW e conseguente cavidotto di collegamento alla RTN, già autorizzata con atto dirigenziale n. 219 del 30.09.2010.
Nel frattempo, l'Ufficio Energia della Regione Puglia rilasciava il consenso per il subentro, relativamente all'impianto di Spinazzola, della nuova società appositamente costituita
[...]
Venivano, inoltre, depositate le fideiussioni, sia a favore della che del Controparte_10 CP_1
e venivano sottoscritte e registrate le convenzioni con l'Ufficio Parte_7
Energia. Le società interessate provvedevano, quindi, alla sottoscrizione delle convenzioni con il sia per la costruzione degli impianti che per la corresponsione delle Parte_7
royalties concordate e il conseguente versamento. Al fine di poter realizzare i previsti impianti autorizzati e connetterli entro il primo semestre del 2011, onde ottenere le provvidenze del Conto
Energia 2007, in data 15.03.2010 e 26.07.2010, le società interessate comunicavano ai Comuni di
Minervino Murge e Spinazzola l'inizio dei lavori edili e di sistemazione dei relativi terreni per gli impianti di produzione di energia, nonché l'inizio dei lavori per la realizzazione di cavidotto e sottostazione e dell'opera connessa della società In data 10.01.2011, veniva stipulato altro CP_9
contratto per la fornitura e montaggio di inseguitori solari necessari per i tre impianti, completi di moduli fotovoltaici, con la ditta Forme Industriali di Bari S.p.A., quindi veniva versata una caparra confirmatoria di euro 1.000.000,00.
Nel frattempo, il gruppo riceveva dal gruppo Zamparini di Milano una proposta di acquisto Parte_2
delle autorizzazioni e delle società titolari delle stesse. Stante la tardiva concessione da parte delle banche interessate per la realizzazione del progetto dei finanziamenti richiesti, il gruppo Parte_2
accettava la proposta e, in data 15.02.2011, la società capogruppo, Controparte_13
unitamente alla alla e alla Parte_4 CP_14 Parte_3 Controparte_10
CP (con la presa d'atto da parte delle società e RM OD
[...] Controparte_2
CP S.agric. proprietarie dei terreni interessati dalla costruzione degli impianti), sottoscriveva con la
(del gruppo Zamparini) l'accordo per la cessione a quest'ultima delle Controparte_15
predette società titolari del Progetto Energetico Fotovoltaico della potenza complessiva di circa 30
MW, per la somma complessiva di euro 15.000.000,00, pari a euro 500.000,00 per MW di energia.
In tale accordo veniva espressamente precisato che la società subentrante avrebbe rimborsato alla le somme versate per i lavori edili e per la fornitura e montaggio degli Controparte_13
inseguitori solari con relativi pannelli, oltre all'impegno del pagamento dei canoni di locazione dei terreni agricoli per i 20 anni di durata delle autorizzazioni. Subito dopo la sottoscrizione del contratto di cessione delle quote sociali, il gruppo Zamparini, preso atto dell'operatività gestionale del sig.
in data 05.03.2011, proponeva allo stesso, che accettava, di modificare il contratto di Parte_2 cessione in Accordo di Compartecipazione, ovvero, fermo quanto concordato nell'accordo del
15.02.2011, si prevedeva la cessione anche di tutte le società del settore energia alla Solare di
Altamura S.r.l. Quest'ultima diveniva così la società capogruppo dell'investimento, nella quale avrebbero compartecipato il e il Controparte_16 Parte_8
Durante l'esecuzione dei lavori, i signori di NO di CA presentavano ricorso al Parte_9
avverso la procedura di esproprio per la costruzione dell'opera connessa Controparte_17
rappresentata dalla stazione di trasformazione da 150/380 KW sulle loro proprietà. Il ricorso CP_9
veniva rigettato con sentenza del 06.04.2011.
In data 21.04.2011, l'Ufficio Energia della Regione Puglia, ravvisando delle presunte irregolarità nelle fideiussioni e alcuni vizi progettuali, comunicava la revoca, con effetto immediato, delle determinazioni dirigenziali nn. 219 e 220 e non disponeva l'emissione della terza determina per l'impianto di Spinazzola, reiteratamente sollecitata, vista la conclusione positiva della conferenza di servizi sul terzo progetto risalente al 06.08.2010. Tale provvedimento della veniva CP_1
comunicato al determinando la congiunta decisione di sospendere, con effetto Controparte_16
immediato, i lavori di costruzione degli impianti. Avverso la revoca delle A.U., le società interessate, in data 15.06.2011, proponevano distinti ricorsi al che, con sentenze del Controparte_17
29.07.2011, annullava i provvedimenti amministrativi di revoca affermando che le irregolarità lamentate non inficiavano la validità e la legittimità delle Autorizzazioni Uniche rilasciate.
La Sovrintendenza Provinciale ai Beni Archeologici e Paesaggistici di Bari, prendendo spunto dal parere negativo espresso nelle conferenze di servizi svoltesi nell'ambito di analoghi progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici presentati dalla di Milano e dalla CP_18 Controparte_19
di Puglia, per la presunta contiguità della al torrente Basentello, chiedeva
[...] CP_20 all' di verificare la legittimità dell'A.U. concessa all' di Bari con Controparte_21 Parte_4
la determinazione dirigenziale n. 219 del 30.09.2010. L'Ufficio Energia, in data 24.11.2011, dopo aver presentato appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze del T.A.R. del 06.04.2011, comunicava l'avvio del riesame delle determine, che si concludeva con l'emissione, in data
15.02.2012, di una ulteriore revoca in autotutela, senza tenere in considerazione le osservazioni formulate dal con nota del 02.12.2011 in ordine al tempo trascorso per ottenere le A.U. ed Parte_2
ai contenziosi giudiziari instaurati dai e dalla Tali nuove revoche venivano Parte_9 CP_1
impugnate dinanzi al dalle società con Controparte_17 Parte_10
ricorsi del 13.04.2012, con i quali si chiedeva l'annullamento degli atti illegittimi ed il risarcimento dei danni.
Il lungo tempo trascorso dall'avvio, nel 2008, dei procedimenti amministrativi volti ad ottenere le
Autorizzazioni Uniche a causa, soprattutto, dei contenziosi posti in essere dalla determinava CP_1
la definitiva impossibilità di realizzazione degli impianti per l'entrata in vigore del d.lgs. 28/2011, che modificava la normativa previgente. Pertanto, il gruppo Zamparini, con raccomandata del
20.12.2011, comunicava la definitiva risoluzione degli accordi del 15.02.2011 e del 05.03.2011.
Successivamente alla seconda revoca delle determinazioni dirigenziali, l'Ufficio Energia della
Regione, in data 12.06.2012, comunicava il diniego dell'Autorizzazione Unica per il terzo impianto che sarebbe dovuto sorgere in agro di Spinazzola. Tale diniego veniva contestato dalla società interessata con nota del 18.07.2012. Successivamente alla dichiarazione di perenzione degli appelli proposti dalla avverso le sentenze del T.A.R., che avevano accolto i ricorsi proposti CP_1
avverso la prima revoca, nel luglio 2018, il T.A.R. emetteva sentenza di rigetto del ricorso CP_17
avverso la seconda revoca. Detta decisione veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 2235/2020, rigettava l'appello.
Tutto ciò premesso, l'affermazione giurisdizionale della legittimità dell'azione amministrativa della non renderebbe l'Ente immune da altre responsabilità di contenuto squisitamente CP_1
civilistico, derivanti dal comportamento colposo degli organi regionali deputati alla gestione delle pratiche autorizzative, in particolare, per quanto attiene al legittimo affidamento che l'azione amministrativa dell'Ente avrebbe fatto sorgere in capo alle società proponenti il progetto fotovoltaico, attraverso la concessione delle determinazioni dirigenziali nn. 219 e 220. Ciò, invero, portava la avente causa delle società proponenti, a promuovere la presente domanda giudiziale. Parte_1
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la , la CP_1
quale ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
dichiararsi, quindi, inammissibile la domanda per effetto del giudicato amministrativo, ovvero in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
in via subordinata, rigettarsi la domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
La Regione ha precisato che, in data 22.09.2008, il legale rappresentante della società Parte_4
presentava alla istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un CP_1
impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica), di potenza totale pari a 9,936
MW, da realizzarsi in agro di Minervino Murge alla contrada Lomuscio, su un'area di circa 65 ha destinata a terreni agricoli. L'istanza prevedeva, altresì, la realizzazione di opere connesse, quali: un cavidotto interrato in 20 KW, della lunghezza di circa 15 km da a Parte_11
Spinazzola/OD con costruzione della sottostazione 20/150 KW da 40 MW e susseguente cavidotto di connessione, in 150 KW della lunghezza di circa 800 m, alla Stazione di Trasformazione Terna
150/380 KW;
una stazione di trasformazione 150/380 KW da realizzarsi in agro di Spinazzola alla contrada OD e conseguente opera di connessione alla RTN Matera-Santa Sofia. A distanza di oltre un anno, in data 23.12.2009, il legale rappresentante della società (il medesimo della Pt_3
) presentava istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto di Parte_4
produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica), di potenza totale pari a 9,936 MW, da realizzarsi in agro di Minervino Murge alla contrada Lomuscio, denominato "Lomuscio 2", insistente su un'area di circa 65 ha destinata a terreni agricoli. Anche l'istanza della prevedeva la Pt_3
realizzazione di opere connesse e, in particolare, di: un cavidotto interrato in 20 KW da a Spinazzola/OD con costruzione della sottostazione 20/150 KW da 40 MW Parte_11
e susseguente cavidotto di connessione in collegamento alla Stazione di Trasformazione Terna
150/380 KW;
una stazione di trasformazione 150/380 KW da realizzarsi in agro di Spinazzola alla contrada OD e conseguente opera di connessione alla RTN Matera-Santa Sofia.
Con nota del 16.12.2009, veniva quindi convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il
10.01.2010, avente ad oggetto i due procedimenti di Autorizzazione Unica. Con nota del 06.08.2010, il Servizio Energia della comunicava la chiusura, positiva, della conferenza di servizi CP_1
ed invitava la società istante a trasmettere, tra l'altro, ai sensi del punto 2.3.5 dell'Allegato A alla
D.G.R. n. 35/2007 ed alla L.R. n. 31/2008, “il progetto definitivo dell'impianto da realizzare e delle opere necessarie per il suo regolare funzionamento, a valle delle eventuali rielaborazioni e/o modifiche apportate per conto di pareri e/o osservazioni avanzati nell'ambito della conferenza di servizi”. Invero, ai sensi del punto 2.3.5 cit., il progetto definitivo dell'impianto, adeguato alle prescrizioni della conferenza di servizi, costituisce parte integrante dell'Atto di Impegno che il proponente sottoscrive con il responsabile del procedimento e con il interessato. Con Pt_7
determina dirigenziale n. 219 del 30.09.2010, preso atto dei pareri favorevoli espressi in sede di conferenza dai soggetti pubblici e privati interessati, e dell'avvenuta sottoscrizione in data 02.09.2010 dell'Atto di Impegno, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture rilasciava alla Parte_4
l'Autorizzazione Unica n. 219/2010 per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse. In pari data veniva rilasciata anche l'Autorizzazione Unica n. 220/2010 alla Solare, sul presupposto che le opere connesse - sottostazione e stazione di trasformazione Terna - fossero state autorizzate alla
. Parte_4
In data 22.12.2010, la chiedeva all'Ufficio Regionale Espropri l'autorizzazione Parte_4
all'occupazione anticipata delle aree interessate dalla realizzazione delle opere connesse, allegando a tal fine apposito elenco. Con determinazione n. 33 del 20.01.2011, il Dirigente dell'Ufficio Regionale
Espropri, “visto l'elenco degli immobili da occupare anticipatamente, prodotto dalla Agrienergy di
Bari S.r.l. a corredo della nota del 22.12.2010 ed allegato alla presente per farne parte integrante, comprendente i rispettivi proprietari catastali, le superfici da espropriare e/o asservire e le relative indennità da determinare in via provvisoria, risultati conformi a quelle previste nell'elenco descrittivo approvato”, disponeva l'occupazione anticipata degli immobili, come appunto indicati nella nota di
. Senonché, avverso tale determina proponevano ricorso alcuni proprietari degli immobili Parte_4
interessati dall'occupazione, eccependo l'illegittima modifica di alcuni elaborati progettuali da parte della , avvenuta successivamente alla conclusione della conferenza di servizi. Pertanto, Parte_4
con determina Dirigenziale n. 169 del 04.03.2011, l'Ufficio Regionale Espropri, rilevato, inoltre, che i ricorrenti contestavano il mancato ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento concernente l'Autorizzazione Unica, sospendeva la propria precedente determinazione n. 33/2011 sino all'acquisizione delle controdeduzioni richieste sia alla parte istante privata che all'
[...]
. Con nota del 31.03.2011, l'Ufficio Energia, nel riscontrare la richiesta, preso atto Controparte_21
che “la stazione di utenza risulta essere stata spostata dalla p.lla n. 64 fg. n. 88 del Comune di
Spinazzola – indicata nelle tavole progettuali sottoposte a verifica in sede di conferenza di servizi – alla p.lla n. 30 fg. n. 88 […] Poiché agli atti tale spostamento non risulta evidenziato da varianti progettuali ufficializzate dalla società proponente e non risulta che tale spostamento sia stato valutato dagli Enti partecipanti alla conferenza di servizi” comunicava “l'avvio del procedimento di riesame delle Autorizzazioni Uniche rilasciate con le determinazioni dirigenziali nn. 219 e 220 del
30.09.2010, funzionale al riscontro di eventuali profili di illegittimità ed all'eventuale esercizio di potestà di autotutela”. Anche la riscontrava la richiesta dell'Ufficio Espropri e, con nota Parte_4
del 31.03.2011, affermava “effettivamente per non incorrere nelle contestazioni da parte dell'ing.
, proprietario della 64/88, il cavidotto e la sottostazione venivano localizzati nella 30/88 Persona_8
della sig.ra come riportato nelle Tavole OE 2.00 e OE 17.00 e quindi compreso nel Pt_12 particellare d'esproprio presentato come tavola DGA 3.00”. Le nuove tavole progettuali e il nuovo piano particellare di esproprio risultavano datati settembre 2010 sicché gli stessi erano stati predisposti in data di poco anteriore al rilascio dell'Autorizzazione Unica del 30.09.2010 e non erano mai stati sottoposti agli Enti partecipanti alla conferenza di servizi, celebrata molti mesi prima.
A fronte di tanto, il Dirigente regionale del Servizio Energia con provvedimento prot. n. 5090 del
15.04.2011 annullava i provvedimenti di Autorizzazione Unica, i quali annullamenti venivano tuttavia impugnati dalla di Bari e dalla dinanzi al Parte_4 Parte_3 Controparte_17
che, con sentenze n. 1198/2011 e n. 1199/2011, accoglieva i ricorsi. Le due pronunce venivano quindi appellate innanzi al Consiglio di Stato dalla Nelle more del giudizio d'appello, con CP_1
le note del 23.09.2011, la di Controparte_22
Contr Bari, e GI comunicava all'Ufficio Energia della che, nel corso dell'esame CP_1
istruttorio di altro progetto di altro impianto fotovoltaico da realizzarsi in agro di Spinazzola, era emerso quanto segue: la , autorizzata alla con Autorizzazione Unica CP_20 Parte_4
n. 219 del 30.09.2010 “si trovava a meno di 70 m dal torrente Basentello, tutelato ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. e) d.lgs. 142/2004, quindi a meno dei 150 m previsti dalle norme”; tale stazione risultava tra le opere connesse non solo del progetto ma anche di altri ulteriori;
il parere Parte_4
favorevole espresso con nota prot. n. 2880/2010 dalla Direzione Generale per i Beni Culturali nel procedimento di Autorizzazione Unica proposta dalla “non ha contemplato la stazione Parte_4
elettrica in quanto ritenuta esclusa dal procedimento autorizzativo in atto, riguardante invece CP_9
l'impianto fotovoltaico e le relative opere di connessione (cavidotto)”. Alla luce di ciò, il
Soprintendente invitava il competente ufficio regionale a valutare la possibilità di adottare i provvedimenti conseguenti e, con nota del 24.11.2011, il Dirigente del Servizio Energia avviava il procedimento di riesame delle due Autorizzazioni.
Già con nota del 02.12.2011, entrambe le società evidenziavano: “alla luce dell'intervento del d.lgs.
28/2011 ed, essenzialmente, della mancata costruzione della stazione da parte della i nostri CP_9 impianti non verranno più realizzati”. Ciò veniva ribadito nella successiva comunicazione del
03.01.2012, sottoscritta dal legale rappresentante della , da cui emergeva, quindi, che i Parte_4
due impianti di circa 10 MW ciascuno, della e della , non sarebbero più stati Parte_4 Pt_3
eseguiti; che le due società avevano già presentato all'ENEL richiesta di nuove per impianti CP_12
di potenza di 1,0 MW ciascuno;
che, conseguentemente, nessuna delle due società si sarebbe più collegata alla stazione di trasformazione Veniva chiesto alla di volturare la parte CP_9 CP_1
dell'Autorizzazione Unica n. 219/2010 relativa alle sole opere di connessione – cavidotto e stazione di trasformazione – ad altra società collegata, che avrebbe ceduto tali opere a Controparte_24
Con nota prot. n. 8 del 09.02.2012, il Dirigente del Servizio Energia concludeva il CP_9
procedimento con revoca di entrambe le Autorizzazioni Uniche nn. 219/2010 e 220/2010, nella parte relativa agli impianti per effetto della rinuncia alla realizzazione, e annullamento d'ufficio dell'Autorizzazione Unica n. 219/2010 nella parte relativa alle opere di connessione. Con tale nota veniva quindi superato il provvedimento del 15.04.2011, con cui erano state originariamente annullate le Autorizzazioni Uniche, sicché la riteneva opportuno non proseguire il giudizio CP_1
incardinato dinanzi al Consiglio Stato.
La e proponevano ricorso innanzi al T.A.R. chiedendone Parte_4 Pt_13 CP_17
l'annullamento. Con separato ricorso le società adivano il Parte_10 Parte_3
Tribunale Amministrativo per l'accertamento del diritto alle tariffe incentivanti di cui al d.m.
19.02.2007, nonché, in via gradata, del diritto al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella conclusione dei procedimenti. Il Tribunale Amministrativo Regionale accertava la legittimità della disposta revoca delle Autorizzazioni Uniche, (sent. n. 1346/2018) e rigettava la domanda di risarcimento del danno (sent. n. 1345/2018), non ravvisando alcun comportamento negligente da parte dell' . Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2235/2020, disposta la riunione degli appelli Parte_14
proposti dalle società avverso le suindicate decisioni di prime cure, le confermava.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione depositata ed è stata definita all'esito dell'udienza celebrata l'11.6.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive.
Meritevole di accoglimento è l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario ricorrendo quella del Giudice amministrativo.
Parte attorea ha richiamato l'istituto del legittimo affidamento [“il danno sofferto dal privato non deriva dal provvedimento amministrativo, ma dal comportamento della pubblica amministrazione che ha ingenerato un legittimo affidamento di quest'ultimo, frustrato successivamente dall'annullamento (…) dai fatti esposti emerge chiaramente la colpa (…) consistente nella tardività nell'emissione delle Autorizzazioni uniche (…) e nel mancato rispetto nell'esercizio dell'attività amministrativa, in particolare nella gestione delle conferenze di servizi, dei principi generali di comportamento (…) fin dall'inizio della conferenza di servizi, della predetta importante condizione per la concessione o meno delle autorizzazioni uniche, quale era la contiguità della stazione al Torrente Basentello, è frutto di superficiale e lacunoso esame di tutta la CP_9
documentazione prodotta dalle società proponenti (…) dai quali si poteva sicuramente accertare la contiguità della stazione RTN al Torrente Basentello. Questo preliminare e necessario accertamento avrebbe portato alla conclusione con esito negativo delle conferenze di servizi e al diniego delle autorizzazioni uniche e, conseguentemente, avrebbe evitato alle società proponenti di bruciare diversi milioni di euro”] e contestato la condotta della convenuta nella misura in cui avrebbe interpretato erroneamente la corrispondenza intercorsa con la intendendola quale Parte_4 manifestazione dell'intento di rinunciare alle autorizzazioni uniche ponendo, anch'essa, a fondamento della revoca in autotutela delle determinazioni 219 e 220.
Ora, sulla scorta del richiamo all'affidamento riposto nei provvedimenti assunti dalla convenuta, parte attorea ha riproposto, pedissequamente in questa sede, le censure oggetto di precedente esame ad opera dapprima del Tar Puglia e successivamente del Consiglio di Stato.
In sostanza le doglianze attengono all'agere pubblicistico della in sede CP_1 procedimentale [ritardo e mancata valutazione degli aspetti inerenti all'impatto ambientale] lesivo, secondo la prospettazione attorea, dell'affidamento oggetto della tutale risarcitoria avanzata in questa sede.
Ne consegue che la domanda si fondi non sulla lesione di detto affidamento, ma sul vaglio della condotta pubblicistica posta in essere dalla PA e già oggetto di scrutinio ad opera del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 2235/2020 in atti [§ 25 e ss].
Le spese di lite sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2, finca n. 6 applicati gli aumenti di cui all'art. 6 nella misura, da ritenersi congrua, del 10%)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ricorrendo la giurisdizione del giudice amministrativo;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore della delle spese processuali che CP_1
liquida in 24.702,70 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 11.6.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco