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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/05/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1178/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Rosario Gugliemotti, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gloria Ferrighi , Marcella Lauletta e
Daniela Guarino in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr.
Notaio in Roma, Rep./Racc. ; Persona_1 P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 30/01/2024 esponeva di Parte_1 aver prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta
Santomauro Pietro per gli anni dal 2011 al 2015, e per la precisione:
n° 102 giornate lavorative 2011 (da luglio a dicembre);
n° 152 giornate lavorative 2012 (da maggio a dicembre);
n° 156 giornate lavorative 2013 (da giugno a dicembre);
n° 156 giornate lavorative 2014 (da febbraio a dicembre);
n° 131 giornate lavorative 2015 (da gennaio ad ottobre). Il tutto rappresentando che, nel corso del rapporto di lavoro, era tenuta ad osservare l'orario di lavoro dedotto e ad eseguire le direttive del datore di lavoro;
che, l' chiedeva all'istante la restituzione delle somme indebitamente CP_1
corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per gli anni indicati, con differenti provvedimenti di indebito. Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale per: 1) “dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro agricolo intercorsi negli anni 2011-2012-2013-2014-2015 alle dipendenze dell'azienda agricola “AN IT” [per le giornate lavorative come sopra riportate]”; 2) “dichiarare e ritenere nulle, infondate ed illegittime le richieste di restituzione delle somme, corrisposte dall titolo di indennità CP_1
di disoccupazione agricola, per gli anni 2011-2012-2013-2014-2015”; 3)
“dichiarare e ritenere che la sig.ra non è tenuta a restituire le Parte_1 predette somme richieste né di essere debitrice dell' a tale ragion”. Il tutto CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Vanno, preliminarmente, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' atteso che dagli atti non vi è prova della notifica alla parte ricorrente CP_1 del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in oggetto. A ciò va aggiunto che parte ricorrente ha provveduto ad impugnare i provvedimenti di rigetto delle domande di disoccupazione agricola, per gli anni indicati, in sede amministrativa ed ha depositato il ricorso giudiziario entro i termini di legge.
3.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema
Pag. 2 di 8 Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del
Pag. 3 di 8 cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003;
Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione,
Pag. 4 di 8 disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
3.2 Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il giudicante ritiene che, parte ricorrente gravata del relativo onere a fronte degli esiti dell'accertamento ispettivo dell' abbia fornito prova sufficiente del CP_1
rapporto di lavoro agricolo relativo agli anni suindicati.
Nel caso di specie il verbale contestato si basa sull'assunto che la ditta non abbia mai avuto personale femminile, ed infatti si segnalano quali suppostamente fittizie le giornate di lavoro effettuate dalle sole donne. I lavoratori chiamati a rendere testimonianze all'epoca riportano, in tre dichiarazioni, chiaramente l'assenza di lavoratrici femminili sia nelle stalle che nei campi;
trattasi, infatti, di
Pag. 5 di 8 azienda agricola volta all'accrescimento di bestiame dato in gestione, e quindi non di proprietà, con produzione (almeno parziale, atteso che si evidenzia anche l'acquisto presso terzi) di foraggio destinato a vendita a terzi.
Da dichiarazioni del datore di lavoro emerge, invece, che l'azienda abbia avuto negli anni di attività sempre e solo una lavoratrice donna. Si terrà conto della dichiarazione in quanto, in più di una annualità, risultano più lavoratrice;
di fatto, quindi, riportando circostanza negativa a suo sfavore (il datore agli ispettori dato difforme alle risultanze denunciate).
Unica donna di cui viene riportata dichiarazione, getta più di un'ombra sulla fittizietà delle risultanze dichiarate, allorquando, a seguito di una vaga dichiarazione, la stessa dichiara di percepire stipendio di circa 1.200 euro mensili, somma notevolmente (e, apparentemente, inspiegabilmente) più alta di quella dichiarata dai colleghi (che affermano una retribuzione giornaliera fra i 35 ed i 40 euro ed una retribuzione mensile di poco più di 700 euro).
Non risulta agli atti dichiarazione della lavoratrice, che in verbale assume come regolarmente convocata, circostanza non contestata dalla ricorrente
Il disconoscimento delle giornate lavorative da parte dell' è fondato CP_1
pertanto su tali presupposti. I provvedimenti consequenziali risultano, quindi, apparentemente motivati.
La prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio, invece, ha consentito di raccogliere elementi univoci e concordanti ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato negato dall' . CP_1
La ricorrente, dunque, ha fornito ampia prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in contestazione in relazione agli anni di riferimento attraverso la prova testimoniale espletata. I testi escussi hanno reso, infatti, ampia dichiarazione circa l'espletamento dell'attività lavorativa, il tipo di lavoro svolto ,
l'assoggettamento alle direttive ed al controllo del datore di lavoro , la natura personale della prestazione e la mancanza, a carico del lavoratore, di un qualsiasi
Pag. 6 di 8 rischio economico per il risultato dell'attività svolta. La precisione delle dichiarazioni rese dalle suindicate testi, nonché la conoscenza diretta delle circostanze riferite, determinano l'attendibilità delle dichiarazioni stesse e la loro utilizzabilità ai fini della decisione, tenuto altresì conto che i medesimi sono risultati indifferenti alle parti.
I testi in questione sono , moglie del datore di lavoro, e Testimone_1 S_
, supposto collega di lavoro della sentiti all'udienza del
[...] Parte_1
19/01/201. Ebbene, non vi sono motivi di dubitare dell'affidabilità dei testimoni escussi: da un lato l'interesse riflesso della è ininfluente, dall'altro il Tes_1
nessun interesse ha nell'esito del procedimento in quanto le risultanze S_
dell'accertamento hanno avuto effetto solo per le lavoratrici.
Per quanto significative le risultanze del verbale ispettivo, a fronte di tali testimonianze dirette non ci si può esimere a ritenerlo non idoneo, per forza probante, ad elidere le dichiarazioni delle risultanze istruttorie di cui appena sopra si è detto.
4.1 L' è condannato al pagamento di un terzo delle spese di lite secondo la CP_1 liquidazione effettuata in dispositivo ai sensi del d.m. n.55/14; i restanti due terzi sono compensati tra le parti dal momento che la non iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli è stata determinata dall'esito dell'accertamento ispettivo e all'esposizione di circostanze che oggettivamente giustificavano, all'epoca, i provvedimenti presi;
tanto considerando che la stessa ricorrente, presentandosi alla convocazione dell' , avrebbe potuto fornire dichiarazioni CP_1
utili all'assunzione di determinazioni da parte dell'istituto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] ei confronti dell' , così Parte_1 Controparte_2
provvede:
Pag. 7 di 8 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata tra l'azienda agricola AN
IT e il ricorrente negli anni fra il 2011 ed il 2015 [e Parte_1
precisamente per n° 102 giornate lavorative per l'anno 2011, n° 152 giornate lavorative per l'anno 2012. n° 156 giornate lavorative per l'anno 2013, n° 156 giornate lavorative per l'anno 2014, n° 131 giornate lavorative per l'anno 2015], per l'effetto, condanna l' alla reinscrizione del ricorrente negli elenchi CP_1 agricoli presso il Comune di appartenenza per gli anni e le giornate suindicati;
2) dichiara non dovute le somme richieste dall' al ricorrente nei CP_1 provvedimenti di indebito impugnati;
3) compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l al pagamento del restante metà delle spese che si liquidano nella CP_1 complessiva somma di € 1.400,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione all'avvocato Rosario Guglielmotti per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, così deciso il 20/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1178/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Rosario Gugliemotti, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gloria Ferrighi , Marcella Lauletta e
Daniela Guarino in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr.
Notaio in Roma, Rep./Racc. ; Persona_1 P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 30/01/2024 esponeva di Parte_1 aver prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta
Santomauro Pietro per gli anni dal 2011 al 2015, e per la precisione:
n° 102 giornate lavorative 2011 (da luglio a dicembre);
n° 152 giornate lavorative 2012 (da maggio a dicembre);
n° 156 giornate lavorative 2013 (da giugno a dicembre);
n° 156 giornate lavorative 2014 (da febbraio a dicembre);
n° 131 giornate lavorative 2015 (da gennaio ad ottobre). Il tutto rappresentando che, nel corso del rapporto di lavoro, era tenuta ad osservare l'orario di lavoro dedotto e ad eseguire le direttive del datore di lavoro;
che, l' chiedeva all'istante la restituzione delle somme indebitamente CP_1
corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per gli anni indicati, con differenti provvedimenti di indebito. Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale per: 1) “dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro agricolo intercorsi negli anni 2011-2012-2013-2014-2015 alle dipendenze dell'azienda agricola “AN IT” [per le giornate lavorative come sopra riportate]”; 2) “dichiarare e ritenere nulle, infondate ed illegittime le richieste di restituzione delle somme, corrisposte dall titolo di indennità CP_1
di disoccupazione agricola, per gli anni 2011-2012-2013-2014-2015”; 3)
“dichiarare e ritenere che la sig.ra non è tenuta a restituire le Parte_1 predette somme richieste né di essere debitrice dell' a tale ragion”. Il tutto CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Vanno, preliminarmente, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' atteso che dagli atti non vi è prova della notifica alla parte ricorrente CP_1 del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in oggetto. A ciò va aggiunto che parte ricorrente ha provveduto ad impugnare i provvedimenti di rigetto delle domande di disoccupazione agricola, per gli anni indicati, in sede amministrativa ed ha depositato il ricorso giudiziario entro i termini di legge.
3.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema
Pag. 2 di 8 Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del
Pag. 3 di 8 cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003;
Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione,
Pag. 4 di 8 disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
3.2 Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il giudicante ritiene che, parte ricorrente gravata del relativo onere a fronte degli esiti dell'accertamento ispettivo dell' abbia fornito prova sufficiente del CP_1
rapporto di lavoro agricolo relativo agli anni suindicati.
Nel caso di specie il verbale contestato si basa sull'assunto che la ditta non abbia mai avuto personale femminile, ed infatti si segnalano quali suppostamente fittizie le giornate di lavoro effettuate dalle sole donne. I lavoratori chiamati a rendere testimonianze all'epoca riportano, in tre dichiarazioni, chiaramente l'assenza di lavoratrici femminili sia nelle stalle che nei campi;
trattasi, infatti, di
Pag. 5 di 8 azienda agricola volta all'accrescimento di bestiame dato in gestione, e quindi non di proprietà, con produzione (almeno parziale, atteso che si evidenzia anche l'acquisto presso terzi) di foraggio destinato a vendita a terzi.
Da dichiarazioni del datore di lavoro emerge, invece, che l'azienda abbia avuto negli anni di attività sempre e solo una lavoratrice donna. Si terrà conto della dichiarazione in quanto, in più di una annualità, risultano più lavoratrice;
di fatto, quindi, riportando circostanza negativa a suo sfavore (il datore agli ispettori dato difforme alle risultanze denunciate).
Unica donna di cui viene riportata dichiarazione, getta più di un'ombra sulla fittizietà delle risultanze dichiarate, allorquando, a seguito di una vaga dichiarazione, la stessa dichiara di percepire stipendio di circa 1.200 euro mensili, somma notevolmente (e, apparentemente, inspiegabilmente) più alta di quella dichiarata dai colleghi (che affermano una retribuzione giornaliera fra i 35 ed i 40 euro ed una retribuzione mensile di poco più di 700 euro).
Non risulta agli atti dichiarazione della lavoratrice, che in verbale assume come regolarmente convocata, circostanza non contestata dalla ricorrente
Il disconoscimento delle giornate lavorative da parte dell' è fondato CP_1
pertanto su tali presupposti. I provvedimenti consequenziali risultano, quindi, apparentemente motivati.
La prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio, invece, ha consentito di raccogliere elementi univoci e concordanti ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato negato dall' . CP_1
La ricorrente, dunque, ha fornito ampia prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in contestazione in relazione agli anni di riferimento attraverso la prova testimoniale espletata. I testi escussi hanno reso, infatti, ampia dichiarazione circa l'espletamento dell'attività lavorativa, il tipo di lavoro svolto ,
l'assoggettamento alle direttive ed al controllo del datore di lavoro , la natura personale della prestazione e la mancanza, a carico del lavoratore, di un qualsiasi
Pag. 6 di 8 rischio economico per il risultato dell'attività svolta. La precisione delle dichiarazioni rese dalle suindicate testi, nonché la conoscenza diretta delle circostanze riferite, determinano l'attendibilità delle dichiarazioni stesse e la loro utilizzabilità ai fini della decisione, tenuto altresì conto che i medesimi sono risultati indifferenti alle parti.
I testi in questione sono , moglie del datore di lavoro, e Testimone_1 S_
, supposto collega di lavoro della sentiti all'udienza del
[...] Parte_1
19/01/201. Ebbene, non vi sono motivi di dubitare dell'affidabilità dei testimoni escussi: da un lato l'interesse riflesso della è ininfluente, dall'altro il Tes_1
nessun interesse ha nell'esito del procedimento in quanto le risultanze S_
dell'accertamento hanno avuto effetto solo per le lavoratrici.
Per quanto significative le risultanze del verbale ispettivo, a fronte di tali testimonianze dirette non ci si può esimere a ritenerlo non idoneo, per forza probante, ad elidere le dichiarazioni delle risultanze istruttorie di cui appena sopra si è detto.
4.1 L' è condannato al pagamento di un terzo delle spese di lite secondo la CP_1 liquidazione effettuata in dispositivo ai sensi del d.m. n.55/14; i restanti due terzi sono compensati tra le parti dal momento che la non iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli è stata determinata dall'esito dell'accertamento ispettivo e all'esposizione di circostanze che oggettivamente giustificavano, all'epoca, i provvedimenti presi;
tanto considerando che la stessa ricorrente, presentandosi alla convocazione dell' , avrebbe potuto fornire dichiarazioni CP_1
utili all'assunzione di determinazioni da parte dell'istituto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] ei confronti dell' , così Parte_1 Controparte_2
provvede:
Pag. 7 di 8 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata tra l'azienda agricola AN
IT e il ricorrente negli anni fra il 2011 ed il 2015 [e Parte_1
precisamente per n° 102 giornate lavorative per l'anno 2011, n° 152 giornate lavorative per l'anno 2012. n° 156 giornate lavorative per l'anno 2013, n° 156 giornate lavorative per l'anno 2014, n° 131 giornate lavorative per l'anno 2015], per l'effetto, condanna l' alla reinscrizione del ricorrente negli elenchi CP_1 agricoli presso il Comune di appartenenza per gli anni e le giornate suindicati;
2) dichiara non dovute le somme richieste dall' al ricorrente nei CP_1 provvedimenti di indebito impugnati;
3) compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l al pagamento del restante metà delle spese che si liquidano nella CP_1 complessiva somma di € 1.400,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione all'avvocato Rosario Guglielmotti per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, così deciso il 20/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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