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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/07/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3071/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3071/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Bruno Giovanni;
Parte_1
OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'Avv. RA Marco;
Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.10.18 , proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 606/2018, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 05.09.2018, con cui veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro € 35.693,60, oltre interessi come da domanda, nonché spese e competenze del procedimento monitorio, in favore della DI pagina 1 di 8 Individuale , a titolo di corrispettivo per la realizzazione di edificio per Controparte_1
civile abitazione di cui al contratto di appalto del 13.08.2015, a saldo della fattura n.3/A del
31.08.2016 e n. 5/A del 04/09/2017.
A sostegno dell'opposizione deduceva:1.la sussistenza di un accordo con Parte_1
la DI Individuale per la costruzione di un fabbricato per civile Controparte_1
abitazione ed, in particolare, di una realizzazione della struttura e di muri di contenimento in cemento armato, di murature esterne, di tramezzi, degli intonaci interi ed esterni, della copertura, dei pavimenti e dei rivestimenti;
detti lavori venivano concordati nei computi metrici del 13.08.2015, di cui uno al 50% redatto per entrambi i committenti , Controparte_2
essendo strutture adiacenti, altro ancora del 13.08.2015 dal quale poi sono stati eliminati il manto di copertura, la pavimentazione delle stanze nonché la scala di accesso dal I al II livello ed un computo metrico definitivo, l'ultimo comprendente anche una variante per un terzo piano, peraltro neanche sottoscritto dall'opposto e lasciato allo stato rustico;
2. il totale complessivo degli importi dovuti risultava essere pari ad € 133.840,00 comprensivo di taluni lavori congiunti (da cui andavano decurtati i lavori omessi od incompleti) e, dunque, non corrispondente a quanto già indicato nelle fatture azionate nel monitorio e che in realtà risultava essere già stato versato integramente in parte in assegni, in parte con bonifici bancari ed in parte in moneta contante;
3.il totale concordato era stato integralmente corrisposto e tanto emergeva chiaramente dalla sottoscrizione di proprio pugno da parte del della quietanza del 29.07.2016 di ricezione della somma di € 8.000,00 a saldo CP_1 lavori per la “prima casa”.
Sosteneva, inoltre, che il contratto del 13.08.2015 era stato l'unico rapporto intercorso per la costruzione della prima casa, i cui lavori terminavano nel maggio 2016 e che non esistevano altri contratti o altre opere successivamente commissionate.
Tanto premesso, eccepiva la mancata notifica delle fatture a fondamento Parte_1 della pretesa creditoria;
nel merito evidenziava l'avvenuto pagamento ad estinzione di qualsivoglia debitoria dipendente dal contratto intercorso e dai lavori effettuati dalla DI
Individuale di RA . CP_1
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 606/2018, emesso dal Tribunale di Castrovillari il
03.09.2018, a carico della opponente siccome inammissibile, improponibile, improcedibile, per difetto di documentazione e di prova del credito;
2) nel merito revocare o annullare il prefato decreto essendo in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per avvenuto totale
pagina 2 di 8 pagamento ad estinzione di qualsivoglia debitoria dipendente dal contratto intercorso e dai lavori effettuati e dunque per infondatezza della pretesa. 3) in via subordinata accertare
l'effettiva entità dei lavori svolti rispetto al contratto ed al computo metrico e rideterminare la somma effettivamente dovuta dichiarando in ogni caso l'integrale pagamento della medesima. Con condanna al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa con distrazione.”
Si costituiva in giudizio la DI Individuale RA , la quale contestava le CP_1 avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto.
In particolare, evidenziava di aver fornito prova della pretesa creditoria come da documentazione allegata al fascicolo del procedimento monitorio;
Nel merito, deduceva che il prezzo dei lavori risultava essere stato definito e specificato nel computo metrico facente parte integrante del contratto d'appalto e che al termine dei lavori (maggio 2016) Parte_1
risultava essere debitore della rimanente somma insoluta di euro 35.693,60 a saldo
[...]
delle fatture n. 3/A del 31 Agosto 2016 e n. 5/A del 4 Settembre 2017;
Deduceva di avere inoltrato, a mezzo raccomandata a/r del 06.11.2017 diffida di pagamento e l'allegata fattura n. 5/A del 04.09.2017, non ritirata dal destinatario e Parte_1
riconsegnata al mittente per compiuta giacenza in data 15.12.2017.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 606/18 n. R.G.
2144/18 oggi opposto per la complessiva somma di euro 35.693,60 oltre interessi come da domanda, nonché la somma di € 653,00 per onorari, in € 286,00 per spese oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Marco
RA, dichiaratosi anticipatario, che il sig. non ha ancora pagato alla Parte_1
DI individuale “ ”; -nel merito, rigettare l'opposizione proposta avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. n. 606/18 n. R.G. 2144/18 perché destituita di fondamento giuridico alcuno e non provata in fatto e in diritto né fondata su prova scritta, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 606/18 n. R.G. 2144/18 oggi opposto per la complessiva somma di euro 35.693,60 oltre interessi come da domanda, nonché la somma di € 653,00 per onorari, in € 286,00 per spese oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Marco RA, dichiaratosi anticipatario, che il sig.
[...] non ha ancora pagato alla DI individuale “ ”; con vittoria di Parte_1 Controparte_1
spese, diritti e competenze del giudizio;
pagina 3 di 8 Con ordinanza del 05.06.19 veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Ammessa ed espletato l'interrogatorio formale, la prova per testi e per interpello, con ordinanza del 15.04.25, la causa veniva trattenuta in decisione.
Sulla pretesta creditoria dell'opposto.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è infondata e non merita di trovare accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.
Va preliminarmente osservato che il decreto ingiuntivo può essere legittimamente emesso sulla base della produzione di fatture commerciali, le quali hanno valore di prove idonee solo nel fase monitora, mentre nel giudizio di cognizione le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 19944/23; Cass. Civ.
5915/11).
Invero, a norma dell'art. 634 c.p.c. sono prove scritte idonee a norma del numero 1) dell'articolo precedente … per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del
Codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
Orbene, parte opposta, a fondamento della esperita azione monitoria ha dedotto il mancato pagamento delle fatture n. 3/A del 31.08.2016 e n. 5/A del 4.09.2017 a saldo “lavori di costruzione di un fabbricato bifamiliare in C.A. per Civile Abitazione con n. 2 unità abitative nell'ambito della “Lottizzazione Chiarelli e altri – lotto F” ubicato in via Equitania sull'area identificata al Catasto N.C.E.U. al foglio 25 particelle 312-313-384-503-505”.
Con l'interposta opposizione all'ingiunzione di pagamento, l'opponente non ha contestato - anzi ha riconosciuto- di avere stipulato, in data 13.08.2015, con la ditta opposta contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di un edificio per civile abitazione.
pagina 4 di 8 Detto contratto prevede all'art.3 che “i lavori oggetto del presente contratto vengono affidati ed assunti in appalto a misura, con riferimento alle quantità e prezzi di seguito riportati nel computo metrico che è parte integrante del presente contratto”;
L'opponente, tuttavia, contesta ed eccepisce le fatture ex adverso azionate nel monitorio sul presupposto che le stesse siano state emesse per importi determinati unilateralmente dall'opposta e difformi da quelli previsti nel computo metrico allegato al contratto di appalto e dai lavori effettivamente eseguiti.
Inoltre, l'opponente contesta il computo metrico del 31.05.2016, in allegato al procedimento monitorio, perché non sottoscritto dal committente e perché la firma ivi apposta non risulta essere quella del tecnico incaricato quale Direttore dei Lavori. ”.
In relazione ai lavori eseguiti, l'opponente deduce di avere eseguito il pagamento integrale degli importi dovuti e di avere, pertanto, estinto l'obbligazione contrattuale.
Le censure sono fondate.
Quanto al computo metrico, parte integrante del contratto intercorso tra le parti, in relazione alla determinazione delle quantità e dei prezzi dei lavori da porre in esecuzione, si osserva che tale documento deve ritenersi inidoneo a dimostrare l'effettiva esecuzione di tutti i lavori eseguiti, in quanto mancante della sottoscrizione dell'opponente.
Inoltre, dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte opposta in sede di Controparte_1
interrogatorio formale (udienza del 24.11.2022) deve ritenersi confermata la redazione unilaterale del computo metrico del 31.05.2016 anche in ordine all'apposizione in stampatello del nominativo del Direttore dei Lavori.
Come anzidetto, l'opponente ha eccepito la pretesa creditoria in ordine al quantum degli importi portati in fattura perché non corrispondenti ai lavori effettivamente eseguiti.
In primo luogo, si rileva che nella presente fase a cognizione piena l'onere della prova non può ritenersi assolto con la sola produzione delle fatture unitamente all'estratto autentico
Ed invero, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc, spetta al creditore dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato ed al debitore di provare il fatto estintivo dello stesso credito.
A fronte di siffatta eccezione era, pertanto, onere del creditore ingiungente provare di aver eseguito tutti i lavori di cui al computo metrico, delle prestazioni ulteriori asseritamente rese e dei relativi corrispettivi, per i quali è stato richiesto il pagamento nelle fatture azionate.
Ebbene, tale onere non è stato assolto dal convenuto opposto nemmeno attraverso la espletata istruttoria orale, mediante i testi escussi.
pagina 5 di 8 Ed invero, dalla deposizione resa da (udienza del 18.05.2023) dipendente Testimone_1
della ditta individuale RA , il teste ha, da un lato, riferito in merito alla CP_1 realizzazione della villa e, dall'altro lato, ha dichiarato di non sapere se i lavori indicati nel computo metrico sono stati eseguiti.
Quanto poi al testimone IN. , lo stesso ha riferito, innanzitutto, che il Testimone_2
computo metrico del 31.05.2016 non è stato da lui firmato né consegnato. Il teste ha, inoltre, dichiarato che “il computo metrico utilizzato è stato quello del 13.08.2015, ma non tutte le opere sono state realizzate e che i lavori che non sono stati fatti sono indicati nella relazione depositata in atti”.
Il teste di parte opposta ha evidenziato “è vero che il computo metrico del Testimone_3
31.5.2016 a firma dell'ing. è stato da costui redatto e firmato ed è stato consegnato al Tes_2 ed i lavori di siffatto computo metrico sono stati effettuati?”: “non lo so“. Cap. 8: “è Parte_1 vero che sono state effettuate tutte le opere portate dai vari computi metrici?”: “non lo so“.
Cap. 16: “è vero che la scala dal secondo piano al piano mansardato ammontante ad euro
3.000 costituiva un omaggio offerto dal costruttore?”: “si è vero, era un omaggio del padre di
“. Cap. 17: “è vero che i lavori del fabbricato al maggio del 2016 erano Controparte_1 stati completati?”: “no, sentivo che si lamentava che c'erano dei lavori ancora da fare, tuttavia la ditta era andata via”. CP_1
Quanto all'eccezione dell'opponente sulla estinzione dell'obbligazione contrattuale a soddisfacimento di ogni pretesa creditoria, dirimente a riguardo risulta essere la quietanza di pagamento del 27.09.2016 di euro 8.000 rilasciata e sottoscritta dalla ditta opposta a saldo dei lavori di costruzione. ”
Va evidenziato, inoltre, che per come si evince dalle deposizioni dei testi escussi i lavori sono finiti/sospesi e mai più ripresi dal maggio del 2016, essendo emerso che i lavori sono stati sospesi a maggio del 2016 e la ditta è andata via (cfr. teste di parte opposta del Tes_1
e testi e . CP_1 CP_2 Tes_2
Risulta invece pagato l'importo di cui alla relazione dell'IN. (all.5 note ex art. 183 n. 2 Tes_2
cpc), confermato nella deposizione orale e non contestato.
Detto documento conferma il reale importo dei lavori svolti pari ad euro 95.700,45 oltre ad euro 22.000,00, per un importo di euro 117.700,45 oltre iva al 4%: per un totale complessivo di euro 122.408,46.
L'opponente ha infatti dimostrato dato di aver versato € Euro 42.000 con assegni Poste
Italiane; b) Euro 31.500 con assegni/bonifici Mediolanum;
c) Euro 39.846, con assegni /
pagina 6 di 8 bonifici BPer (tra cui quello di importo di 846,00, di cui si verterà) d) 846,00 assegno BPER
;e) Euro 8.000 in contanti ed a saldo come da ricevuta agli atti.
Alla luce delle esposte considerazioni, dovendosi ritenere fondata l'opposizione, deve dichiararsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 606/2018, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 05.09.2018.
Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m.
55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto, tenuto conto del valore e della natura e della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 606/2018 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 5.09.2018;
2. Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in € 333,52 per esborsi € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito.
Castrovillari, 15.07.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa
Teresa Talarico
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3071/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Bruno Giovanni;
Parte_1
OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'Avv. RA Marco;
Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.10.18 , proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 606/2018, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 05.09.2018, con cui veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro € 35.693,60, oltre interessi come da domanda, nonché spese e competenze del procedimento monitorio, in favore della DI pagina 1 di 8 Individuale , a titolo di corrispettivo per la realizzazione di edificio per Controparte_1
civile abitazione di cui al contratto di appalto del 13.08.2015, a saldo della fattura n.3/A del
31.08.2016 e n. 5/A del 04/09/2017.
A sostegno dell'opposizione deduceva:1.la sussistenza di un accordo con Parte_1
la DI Individuale per la costruzione di un fabbricato per civile Controparte_1
abitazione ed, in particolare, di una realizzazione della struttura e di muri di contenimento in cemento armato, di murature esterne, di tramezzi, degli intonaci interi ed esterni, della copertura, dei pavimenti e dei rivestimenti;
detti lavori venivano concordati nei computi metrici del 13.08.2015, di cui uno al 50% redatto per entrambi i committenti , Controparte_2
essendo strutture adiacenti, altro ancora del 13.08.2015 dal quale poi sono stati eliminati il manto di copertura, la pavimentazione delle stanze nonché la scala di accesso dal I al II livello ed un computo metrico definitivo, l'ultimo comprendente anche una variante per un terzo piano, peraltro neanche sottoscritto dall'opposto e lasciato allo stato rustico;
2. il totale complessivo degli importi dovuti risultava essere pari ad € 133.840,00 comprensivo di taluni lavori congiunti (da cui andavano decurtati i lavori omessi od incompleti) e, dunque, non corrispondente a quanto già indicato nelle fatture azionate nel monitorio e che in realtà risultava essere già stato versato integramente in parte in assegni, in parte con bonifici bancari ed in parte in moneta contante;
3.il totale concordato era stato integralmente corrisposto e tanto emergeva chiaramente dalla sottoscrizione di proprio pugno da parte del della quietanza del 29.07.2016 di ricezione della somma di € 8.000,00 a saldo CP_1 lavori per la “prima casa”.
Sosteneva, inoltre, che il contratto del 13.08.2015 era stato l'unico rapporto intercorso per la costruzione della prima casa, i cui lavori terminavano nel maggio 2016 e che non esistevano altri contratti o altre opere successivamente commissionate.
Tanto premesso, eccepiva la mancata notifica delle fatture a fondamento Parte_1 della pretesa creditoria;
nel merito evidenziava l'avvenuto pagamento ad estinzione di qualsivoglia debitoria dipendente dal contratto intercorso e dai lavori effettuati dalla DI
Individuale di RA . CP_1
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 606/2018, emesso dal Tribunale di Castrovillari il
03.09.2018, a carico della opponente siccome inammissibile, improponibile, improcedibile, per difetto di documentazione e di prova del credito;
2) nel merito revocare o annullare il prefato decreto essendo in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per avvenuto totale
pagina 2 di 8 pagamento ad estinzione di qualsivoglia debitoria dipendente dal contratto intercorso e dai lavori effettuati e dunque per infondatezza della pretesa. 3) in via subordinata accertare
l'effettiva entità dei lavori svolti rispetto al contratto ed al computo metrico e rideterminare la somma effettivamente dovuta dichiarando in ogni caso l'integrale pagamento della medesima. Con condanna al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa con distrazione.”
Si costituiva in giudizio la DI Individuale RA , la quale contestava le CP_1 avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto.
In particolare, evidenziava di aver fornito prova della pretesa creditoria come da documentazione allegata al fascicolo del procedimento monitorio;
Nel merito, deduceva che il prezzo dei lavori risultava essere stato definito e specificato nel computo metrico facente parte integrante del contratto d'appalto e che al termine dei lavori (maggio 2016) Parte_1
risultava essere debitore della rimanente somma insoluta di euro 35.693,60 a saldo
[...]
delle fatture n. 3/A del 31 Agosto 2016 e n. 5/A del 4 Settembre 2017;
Deduceva di avere inoltrato, a mezzo raccomandata a/r del 06.11.2017 diffida di pagamento e l'allegata fattura n. 5/A del 04.09.2017, non ritirata dal destinatario e Parte_1
riconsegnata al mittente per compiuta giacenza in data 15.12.2017.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 606/18 n. R.G.
2144/18 oggi opposto per la complessiva somma di euro 35.693,60 oltre interessi come da domanda, nonché la somma di € 653,00 per onorari, in € 286,00 per spese oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Marco
RA, dichiaratosi anticipatario, che il sig. non ha ancora pagato alla Parte_1
DI individuale “ ”; -nel merito, rigettare l'opposizione proposta avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. n. 606/18 n. R.G. 2144/18 perché destituita di fondamento giuridico alcuno e non provata in fatto e in diritto né fondata su prova scritta, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 606/18 n. R.G. 2144/18 oggi opposto per la complessiva somma di euro 35.693,60 oltre interessi come da domanda, nonché la somma di € 653,00 per onorari, in € 286,00 per spese oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Marco RA, dichiaratosi anticipatario, che il sig.
[...] non ha ancora pagato alla DI individuale “ ”; con vittoria di Parte_1 Controparte_1
spese, diritti e competenze del giudizio;
pagina 3 di 8 Con ordinanza del 05.06.19 veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Ammessa ed espletato l'interrogatorio formale, la prova per testi e per interpello, con ordinanza del 15.04.25, la causa veniva trattenuta in decisione.
Sulla pretesta creditoria dell'opposto.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è infondata e non merita di trovare accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.
Va preliminarmente osservato che il decreto ingiuntivo può essere legittimamente emesso sulla base della produzione di fatture commerciali, le quali hanno valore di prove idonee solo nel fase monitora, mentre nel giudizio di cognizione le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 19944/23; Cass. Civ.
5915/11).
Invero, a norma dell'art. 634 c.p.c. sono prove scritte idonee a norma del numero 1) dell'articolo precedente … per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del
Codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
Orbene, parte opposta, a fondamento della esperita azione monitoria ha dedotto il mancato pagamento delle fatture n. 3/A del 31.08.2016 e n. 5/A del 4.09.2017 a saldo “lavori di costruzione di un fabbricato bifamiliare in C.A. per Civile Abitazione con n. 2 unità abitative nell'ambito della “Lottizzazione Chiarelli e altri – lotto F” ubicato in via Equitania sull'area identificata al Catasto N.C.E.U. al foglio 25 particelle 312-313-384-503-505”.
Con l'interposta opposizione all'ingiunzione di pagamento, l'opponente non ha contestato - anzi ha riconosciuto- di avere stipulato, in data 13.08.2015, con la ditta opposta contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di un edificio per civile abitazione.
pagina 4 di 8 Detto contratto prevede all'art.3 che “i lavori oggetto del presente contratto vengono affidati ed assunti in appalto a misura, con riferimento alle quantità e prezzi di seguito riportati nel computo metrico che è parte integrante del presente contratto”;
L'opponente, tuttavia, contesta ed eccepisce le fatture ex adverso azionate nel monitorio sul presupposto che le stesse siano state emesse per importi determinati unilateralmente dall'opposta e difformi da quelli previsti nel computo metrico allegato al contratto di appalto e dai lavori effettivamente eseguiti.
Inoltre, l'opponente contesta il computo metrico del 31.05.2016, in allegato al procedimento monitorio, perché non sottoscritto dal committente e perché la firma ivi apposta non risulta essere quella del tecnico incaricato quale Direttore dei Lavori. ”.
In relazione ai lavori eseguiti, l'opponente deduce di avere eseguito il pagamento integrale degli importi dovuti e di avere, pertanto, estinto l'obbligazione contrattuale.
Le censure sono fondate.
Quanto al computo metrico, parte integrante del contratto intercorso tra le parti, in relazione alla determinazione delle quantità e dei prezzi dei lavori da porre in esecuzione, si osserva che tale documento deve ritenersi inidoneo a dimostrare l'effettiva esecuzione di tutti i lavori eseguiti, in quanto mancante della sottoscrizione dell'opponente.
Inoltre, dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte opposta in sede di Controparte_1
interrogatorio formale (udienza del 24.11.2022) deve ritenersi confermata la redazione unilaterale del computo metrico del 31.05.2016 anche in ordine all'apposizione in stampatello del nominativo del Direttore dei Lavori.
Come anzidetto, l'opponente ha eccepito la pretesa creditoria in ordine al quantum degli importi portati in fattura perché non corrispondenti ai lavori effettivamente eseguiti.
In primo luogo, si rileva che nella presente fase a cognizione piena l'onere della prova non può ritenersi assolto con la sola produzione delle fatture unitamente all'estratto autentico
Ed invero, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc, spetta al creditore dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato ed al debitore di provare il fatto estintivo dello stesso credito.
A fronte di siffatta eccezione era, pertanto, onere del creditore ingiungente provare di aver eseguito tutti i lavori di cui al computo metrico, delle prestazioni ulteriori asseritamente rese e dei relativi corrispettivi, per i quali è stato richiesto il pagamento nelle fatture azionate.
Ebbene, tale onere non è stato assolto dal convenuto opposto nemmeno attraverso la espletata istruttoria orale, mediante i testi escussi.
pagina 5 di 8 Ed invero, dalla deposizione resa da (udienza del 18.05.2023) dipendente Testimone_1
della ditta individuale RA , il teste ha, da un lato, riferito in merito alla CP_1 realizzazione della villa e, dall'altro lato, ha dichiarato di non sapere se i lavori indicati nel computo metrico sono stati eseguiti.
Quanto poi al testimone IN. , lo stesso ha riferito, innanzitutto, che il Testimone_2
computo metrico del 31.05.2016 non è stato da lui firmato né consegnato. Il teste ha, inoltre, dichiarato che “il computo metrico utilizzato è stato quello del 13.08.2015, ma non tutte le opere sono state realizzate e che i lavori che non sono stati fatti sono indicati nella relazione depositata in atti”.
Il teste di parte opposta ha evidenziato “è vero che il computo metrico del Testimone_3
31.5.2016 a firma dell'ing. è stato da costui redatto e firmato ed è stato consegnato al Tes_2 ed i lavori di siffatto computo metrico sono stati effettuati?”: “non lo so“. Cap. 8: “è Parte_1 vero che sono state effettuate tutte le opere portate dai vari computi metrici?”: “non lo so“.
Cap. 16: “è vero che la scala dal secondo piano al piano mansardato ammontante ad euro
3.000 costituiva un omaggio offerto dal costruttore?”: “si è vero, era un omaggio del padre di
“. Cap. 17: “è vero che i lavori del fabbricato al maggio del 2016 erano Controparte_1 stati completati?”: “no, sentivo che si lamentava che c'erano dei lavori ancora da fare, tuttavia la ditta era andata via”. CP_1
Quanto all'eccezione dell'opponente sulla estinzione dell'obbligazione contrattuale a soddisfacimento di ogni pretesa creditoria, dirimente a riguardo risulta essere la quietanza di pagamento del 27.09.2016 di euro 8.000 rilasciata e sottoscritta dalla ditta opposta a saldo dei lavori di costruzione. ”
Va evidenziato, inoltre, che per come si evince dalle deposizioni dei testi escussi i lavori sono finiti/sospesi e mai più ripresi dal maggio del 2016, essendo emerso che i lavori sono stati sospesi a maggio del 2016 e la ditta è andata via (cfr. teste di parte opposta del Tes_1
e testi e . CP_1 CP_2 Tes_2
Risulta invece pagato l'importo di cui alla relazione dell'IN. (all.5 note ex art. 183 n. 2 Tes_2
cpc), confermato nella deposizione orale e non contestato.
Detto documento conferma il reale importo dei lavori svolti pari ad euro 95.700,45 oltre ad euro 22.000,00, per un importo di euro 117.700,45 oltre iva al 4%: per un totale complessivo di euro 122.408,46.
L'opponente ha infatti dimostrato dato di aver versato € Euro 42.000 con assegni Poste
Italiane; b) Euro 31.500 con assegni/bonifici Mediolanum;
c) Euro 39.846, con assegni /
pagina 6 di 8 bonifici BPer (tra cui quello di importo di 846,00, di cui si verterà) d) 846,00 assegno BPER
;e) Euro 8.000 in contanti ed a saldo come da ricevuta agli atti.
Alla luce delle esposte considerazioni, dovendosi ritenere fondata l'opposizione, deve dichiararsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 606/2018, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 05.09.2018.
Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m.
55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto, tenuto conto del valore e della natura e della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 606/2018 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 5.09.2018;
2. Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in € 333,52 per esborsi € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito.
Castrovillari, 15.07.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa
Teresa Talarico
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