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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR. Raffaele Sdino Presidente
DR.SSA Valeria Rosetti giudice estensore
DR.SSA Immacolata Cozzolino giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28373 /2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. GENSINI GABRIELLA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Difensore avv SAVANELLI FRANCESCO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/11/2021, la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con Controparte_1
in NAPOLI il 01/12/2016 (atto n.75 , P. II, S. sez W, anno 2016 ), riferendo che dall'unione tra i predetti nasceva 29.3.17 . Per_1
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
1 - l'affidamento esclusivo della figlia minore con disciplina del diritto di visita del padre;
- la previsione di un contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre pari a
800,00;
- un assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare in euro 400;
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
- l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna e ampia previsione di tempi di permanenza presso di lui;
- la previsione a suo carico di un contributo al mantenimento della figlia minore pari a 200,00€ mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
- rigettare la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie;
- vittoria di spese.
I coniugi comparivano in data 15.2.22 e innanzi al Presidente del Tribunale il quale, in ragione delle prospettive di bonario componimento rappresentate rinviava al 15 marzo 2022 ; anche in quella sede
- pur registrandosi progressi positivi nella relazione tra la minore e il padre e soprattutto nella comunicazione tra le parti - il Presidente rinviava al 10 maggio 2022.
In quella sede, giacché le parti dichiaravano che dovevano solo meglio precisare alcune condizioni dell'accordo ,il Presidente rinviava al 24/5/22 quando - preso atto del persistente contrasto in ordine alle determinazioni economiche (soprattutto in ragione delle spese locative che la ricorrente inoccupata doveva sostenere) - autorizzava i coniugi a vivere separati e così provvedeva :
- assegna la casa coniugale alla sig.ra , che vi abiterà unitamente alla figlia minore che Pt_1
avrà ivi collocazione preferenziale.
Il padre incontrerà il minore a settimane alterne dalle ore 14:00 del sabato alle 19:00 della domenica, durante la settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Durante le vacanze estive 15 giorni da concordare entro il 30.06 di ciascun anno. Durante le vacanze di natale dal 24 al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio, ad anni alterni. durante le vacanze pasquali, per tre giorni ad anni alterni (con opzione di scelta per il primo anno in favore della madre, da comunicare almeno 15 giorni prima delle festività);
- dispone un mantenimento in favore della figlia minore pari ad euro 300,00 mensili, oltre ad euro
100,00 quale contributo alla moglie (per la locazione dell'appartamento) per il periodo di 12 mesi dall'adozione della presente ordinanza;
Rimessi gli atti all'istruttore si concedevano i termini ex art 183;
2 Si disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del 21.2.23;
Con ordinanza che il Collegio condivide del 21.2.23 veniva parzialmente ammessa la prova orale richiesta delle parti (che veniva asunta all'udienza del 4.5.23 e 29.2.24) e si disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza cartolare del 10.10.24 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc
Il Pm concludeva come in atti in data 18.10.24
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle reciproche domande di addebito in via preliminare si osserva che l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia;
invero non è sufficiente la generica prova di condotte che al più possano integrare gli estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte che si ritiene danneggiata ad un'autonoma azione in sede penale - volta all'accertamento della responsabilità in ordine alle specifiche ipotesi di reato configurabili – o civile - volta al risarcimento dei danni - ; infatti non sussiste alcuna pregiudizialità tra la declaratoria di addebito e tali giudizi indipendenti ed autonomi. Pertanto la prova rilevante ai fini della decisione è solo quella diretta a dimostrare un comportamento che - lungi dall'essere intervenuto quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza ovvero in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale - oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c, si riveli anche cosciente, volontario nonché causa determinante la crisi coniugale;
il tutto attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, non solo di quello al quale la controparte addebita la condotta in violazione dell'art 143 cc .
Ciò posto si rileva che la domanda attorea si fonda sulla dedotta adozione, da parte del resistente, di condotte sopraffattorie, violente e svalutanti culminate nell'episodio del 11.4.21 quando, per un banale motivo, ritenendo che la aveva determinato la caduta di un bullone dal tavolo, l'aveva Pt_1
3 afferrata per i capelli trascinata lungo il balcone presa a calci dicendo, alla presenza della bambina
“con le buone maniere ottengo tutto ora vediamo chi comanda (vedi denuncia del 14.4.21) .
Si rileva che ai fini del decidere al di là della deposizione testimoniale resa dal fratello della ricorrente
(Io quel giorno non ero presente, ricordo che mi chiamò mia sorella e mi disse che invece il marito l'aveva Pt_2
malmenata per futili motivi. Ci fu uno scambio di messaggi tramite watsupp con mia sorella perché io quel giorno ero al lavoro e non potevo quindi trattenermi al telefono;
li ho ancora conservati memoria e ricordo che in quella occasione io
dissi a di chiamare la polizia , lei però non la chiamò e a quel punto fui io a contattare la madre di Pt_1 CP_1 perché io in quel momento mi sentivo impotente avendo anche paura delle eventuali reazioni di mio cognato;
quindi
pensai di sollecitare la madre di che se ben ricordo si recò a casa di e con suo marito)alla CP_1 Pt_1 CP_1
luce delle allegazioni prodotte ex art 64 bis cpp dalla Procura che ha esercitato l'azione penale (Rg
10666/21 reato p e p art 572cp, dal 2016 fino all'11/4/2021 ; 61 n° 5 582,5 185,577 numero 1,576 in relazione all'articolo
61 numero due CP in Napoli 11/4/2021;570,570 bis CP dal mese di aprile 2021 con condotta perdurante) deve ritenersi provata la condotta violenta e sopraffattrice posta in essere dal resistente culminata nel grave episodio del 11.4.2021 .
Invero la denuncia, i referti allegati, i verbali di sommarie informazioni univoci e concordanti assunti dai Carabinieri delegati dal Pubblico Ministero, unitamente al referto psicologico della Asl presidio ospedaliero San Paolo che registrava un disturbo post traumatico da stress, inducono il Tribunale a ritenere che è stata offerta nel presente giudizio prova - non già e non solo della relazione caratterizzata da reciproca incomunicabilità/aggressività – bensì di un clima di violenza.
Né il quadro probatorio può ritenersi scalfito dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla madre del resistente ) in palese contrasto con quanto riportato dai sanitari dell'ospedale S. Testimone_1
Paolo presso il quale si recava la il giorno successivo 12.4.21. Pt_1
Ritenuta provata in questa sede la condotta violenta dell' si osserva che la violenza e le CP_1
condotte prevaricatorie per la conseguente intollerabilità della vita coniugale, devono ritenersi certamente foriere di addebito ove provate;
ciò in quanto , in ossequio alle fonti sovranazionali (art
3 convenzione di Istambul) costituiscono violazioni molto gravi nei confronti dei doveri che nascono dal matrimonio;
tali violazioni di norme di condotta imperative poste a tutela di beni di rango costituzionale sono di per sé sufficienti a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non rilevando in contrario alcuna diversa mancanza da parte dell'altro coniuge ( ex plurimis tribunale Firenze 1314/20) e infatti l'accertamento della violenza domestica esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della addebito con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili esclusivamente con comportamenti omogenei.
Cassazione, 10 dicembre 2018 n. 31901.
4 Ciò posto il Collegio non può che addivenire, nel caso di specie, ad una pronuncia di addebito in ragione soprattutto della gravità dell'episodio del 11.4.21 (di cui al referto in atti per contusioni ecchimotiche ed ematomi al braccio ed avambraccio sinistro ecchimosi arti inferiori contusioni multiple per il corpo con una prognosi di 15 giorni) che, con ogni evidenza, ha generato una profonda irreversibile crisi , rappresentando tale episodio di violenza, non solo la causa della interruzione della convivenza, ma anche certamente la causa, se non esclusiva, principale della crisi coniugale.
Anche infine a ritenere rispondente al vero la prospettazione dell' in ordine al CP_1
comportamento pretenzioso della fino a mortificarlo se non riusciva a soddisfare le sue Pt_1
pretese , ciò non osta alla pronuncia di addebito a carico del coniuge violento atteso che le violenze sono sempre ingiustificabili anche lì dove si registri già una conflittualità risalente nel tempo o finanche condotte esasperanti di parte avversa (in questo senso Cassazione civile sez. VI,
21/03/2018, n.6997); Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.
Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388.
Il Collegio ritiene che pertanto vi è prova in ordine alla domanda di addebito e che va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c.. con addebito a carico del resistente.
In ordine alla disciplina della genitorialità della minore si osserva che dall'istruttoria è emerso che :
- La è consapevole che la minore è molto legata al padre, esclude la possibilità che lo Pt_1 stesso possa adottare condotte violente nei confronti della piccola e anzi lamentava Per_1
l'incostanza dell negli incontri con la minore, incostanza da quest'ultimo CP_1 giustificata per impegni lavorativi.
(Vedi verbale del 21 2 23 Devo precisare che è contentissima di andare dal padre Per_1
e torna anche contenta dopo che è stata con lui ma con un po' di tristezza perché vorrebbe trascorrere più tempo con il padre., verbale 15 3 22 La sig.ra rappresenta sul punto Pt_1
che la bambina è molto legata al padre e che lo cerca frequentemente verbale 29 2 24. attualmente i rapporti tra e il padre sono migliorati, si tratta di un miglioramento Per_1
relativo rispetto al primo periodo della separazione)
5 - La TU (che il Collegio condivide quanto alle risultanze cui è pervenuta, le modalità operative, le indagini svolte, il percorso logico, le valutazioni adeguatamente motivate e le argomentazioni tecniche e le conclusioni complete, precise, persuasive tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e condotte con iter logico ineccepibile) ha rilevato che:
o I momenti di frequentazione con il padre appaiono limitati e inadeguati .
o La bambina risulta fortemente coinvolta nel conflitto tra i genitori e, dalla sua rappresentazione, emerge una pari partecipazione di costoro ad alimentare la dinamica. Ella senza dubbio riesce a distinguere tra la densità del conflitto riferibile al momento in cui la famiglia viveva ancora insieme (per il quale si evidenzia talora anche una nota tensiva) e il parziale sopimento di tali dinamiche, nell'attualità.
o sul piano della condivisione, la non risulta frapporre ostacoli alla relazione Pt_1 padre-figlia, sebbene si assista ad un'evidente semplificazione di tale compito, per la ridotta presenza di costui nella vita della bambina.
o Il signor appare svolgere le funzioni connesse alla propria genitorialità, CP_1 ponendo maggiore attenzione ad aspetti concreti, con una tendenza, da egli stesso riportata, a “viziare” la bambina, ad esempio attraverso piccoli regali. Non risulta essere adeguatamente sviluppata la capacità di entrare in risonanza empatica con la bambina, di coglierne i reali bisogni evolutivi e la funzione normativa.
o In considerazione delle modalità con cui il signor sembra svolgere il CP_1 proprio ruolo genitoriale – che tendono a ridurre fortemente il senso, le funzioni ed il ruolo che dovrebbero caratterizzare la genitorialità – si ritiene opportuno, per costui, un sostegno individuale alla genitorialità. Ciò in relazione non solo alla ridotta costanza nella frequentazione, ma anche, in senso più ampio, per le modalità che caratterizzano le modalità con cui egli svolge la propria genitorialità; i bisogni di presenza, fisica ed affettiva, della bambina non risultano essere, da lui, adeguatamente compresi e tenuti in considerazione. Pur sapendo che un simile percorso deve essere oggetto di una volontà del soggetto, esso appare l'unico strumento che può consentire di ipotizzare il mantenimento, allo stato, dell'attuale regime di affido condiviso.
- L non rispetta il calendario, incontra la figlia in modo incostante ( vedi in CP_1 particolare verbale del 21.2.23) condividendo generalmente i momenti anche con l'attuale compagna e la figlia di quest'ultima con loro convivente e contribuisce in misura ridotta al mantenimento della minore.
6 - L' aveva offerto la massima disponibilità a seguire i percorsi indicati dal CP_1 consulente tecnico (vedi relazione a firma della Dott.ssa uno centro DS 28 Persona_2 del 28 maggio 2024) ha effettuato un ciclo di colloqui esplorativo presso il consultorio e in quella sede l'aderenza concreta al piano di realtà non sembra favorire né facilitare la presa in carico psicologica così come indicato dall'autorità giudiziaria. Si suggerisce un monitoraggio socioambientale e/o un eventuale percorso socio educativo anche in ragione di quanto riferito dall' in ordine agli impegni di lavoro che avrebbero reso difficile CP_1 seguire in modo puntuale un lungo percorso.
Ciò posto non si può ignorare che, alla luce della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, altrimenti nota come Convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77 , nel caso di minori conviventi con il genitore/vittima nella scelta del regime di affidamento, vanno valutati con estrema cautela e senza pregiudizi le esigenze di tutela del genitore/vittima dell'ex partner ed i comportamenti violenti e maltrattamenti da ritenersi destabilizzanti, non solo l'ex partner, ma le relazioni familiari tutte nel loro complesso e fonte di una responsabilità familiare come espressamente sancito dall'articolo 31 della convenzione di Istanbul.
Il Collegio è infatti ben consapevole che la presente decisione in ordine all'affidamento della minore, da adottarsi alla luce dei principi di diritto nazionali e sovranazionali, - pur non ignorando che l'attuale pendenza del giudizio penale impone allo stato di ritenere non ancora accertata la penale responsabilità del resistente – richiede una valutazione in sede civile di tutte le risultanze emerse nel presente giudizio alla luce dell'art 31 della convenzione di Istanbul che impone di attribuire particolare rilievo alla violenza familiare consumata nelle relazioni di intimità. (Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo
necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini).
Sulla scorta di tali considerazioni - alla luce della gravità dell'episodio del 11.4.21, dell'incostanza dell' nell'incontrare la piccola e dell'assenza di un percorso di rivisitazione critica del CP_1
resistente - deve pertanto escludersi, allo stato, l'affidamento condiviso che presuppone la capacità, oltre che il dovere, di assumere scelte educative di comune accordo per i figli e disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
Il Collegio sul punto osserva che l'affidamento esclusivo in capo ad uno solo dei genitori non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale,
7 modificandone esclusivamente l'esercizio ed invero l'altro genitore ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo
La decisione doverosa della previsione di affidamento esclusivo comunque è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione, non di decidere una lite tra due soggetti o di avere carattere sanzionatorio
/punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli interessi dei minori rebus sic stantibus nonché di tutelare allo stato la . Pt_3
Quanto al diritto di visita dell , mai peraltro ostacolato dalla , il Collegio CP_1 Pt_1
evidenzia che anche in caso di affidamento esclusivo deve garantirsi al minore comunque la presenza anche dell'altro genitore prevedendo un calendario idoneo a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi; ritiene il Collegio pertanto di confermare il calendario vigente senza prevedere particolari cautele in occasione dei prelevamenti e riaccompagnamenti in quanto , anche alla luce delle risultanze della CTU, non ne ravvisa la necessità all'attualità.
Invita l' ad essere puntuale negli incontri e ad avvisare con anticipo nel caso in cui non CP_1
potrà garantirli per motivi di lavoro e/o causa maggiore, magari concordano con la altra Pt_1
giornata.
In ordine alle determinazioni economiche, si rileva che grava un obbligo di mantenimento del figlio minore solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie , imprevedibili ed imponderabili.
Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio.
Convivendo la minore con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico
Ciò posto si determina il contributo - alla luce dei modesti redditi dichiarati fino al 2020, della riferita disoccupazione dal 2021 nonché dello svolgimento di lavori occasionali in nero che producono un reddito non quantificabile ma non certo elevato, nella misura già stabilità dal Presidente.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per la minore, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
8 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
Alcuna determinazione deve essere adottata in relazione alla casa famigliare revocando sul punto quanto statuito dal presidente in difetto di domanda.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente si evidenzia che i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (- cassazione n 12196 //2017 , in senso conforme anche ex plurimis Cassazione 16809/19 ,
5605/20) .
Il Collegio è comunque sempre tenuto alla valutazione dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente ed occorre quindi fare riferimento alla sua situazione economico/patrimoniale complessiva, con riguardo non solo ai redditi da lavoro in senso stretto - eventualmente valutati alla luce della possibilità lavorativa, ossia, di un'effettiva occasione di svolgimento di un'attività retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale e ambientale - ma anche ai redditi prodotti dal patrimonio mobiliare o immobiliare ed anche, infine, ai cespiti in sè e per sé considerati e ad ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica (valore intrinseco di eventuali beni immobili, a prescindere dal reddito dai medesimi prodotto nonché eventuali disponibilità monetarie e investimenti finanziari).
Ciò posto si osserva che la istante (che aveva riferito al Presidente di guadagnare qualcosina facendo le pulizie vedi verbale 15.2.2022 ) non ha depositato alcuna documentazione reddituale attestante la mancata percezione di redditi da lavoro e neppure alcuna dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Non sfugge pertanto al Collegio che la risulta non avere ottemperato a quanto richiesto, Pt_1 giusto decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, secondo un dovere di lealtà ex art 88 89 c.p.c. che, nelle controversie in materia di famiglia, - per una più efficace tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte –si estende ad un onere di trasparenza che impone a ciascuna delle parti di comunicare, sin dall'inizio del procedimento e fino alla sua definizione, ogni notizia utile a rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale;
per l'effetto il mancato e/o parziale deposito di quanto richiesto, a cui era tenuta la ricorrente anche se ammessa provvisoriamente al beneficio del
9 patrocinio a spese dello Stato, ex art 116 co 2 cpc rappresenta comportamento significativo ai fini della decisione di merito.
La non ha consentito infatti una adeguata valutazione comparativa della propria situazione Pt_1
reddituale/patrimoniale a riprova della sussistenza di disparità reddituale significativa con il marito che è la precondizione perché - provata anche la inadeguatezza dei propri redditi/risorse a garantire Con l'autosufficienza economica (nel presente giudizio solo asserita e non provata) – l' ossa attribuire al coniuge debole l'invocato assegno di mantenimento finalizzato a mantenere un tenore di vita
(neanche esso provato in questa sede ) ragionevolmente comparabile a quello precedente la rottura dell'unità coniugale.
A ciò si aggiunga che , in assenza di prove di segno contrario, è doveroso ritenere, anche in ragione della giovane età della (nata [...]), la concreta e attuale capacità lavorativa della Pt_1
ricorrente e che (in ossequio alla recente pronuncia di legittimità Cass. Civ., e 234/25 7.1.25 ) nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.
Sulla scorta di queste considerazioni si rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente revocando ex tunc quanto statuito dal Presidente.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente l'accoglimento della domanda di addebito, il rigetto della domanda di mantenimento della ricorrente , la parziale soccombenza di entrambe le parti nella determinazione del quantum contributivo a carico dell' e la previsione di affidamento esclusivo di alla madre) ricorrono giusti CP_1 Per_1 motivi per liquidare le spese, secondo il criterio della maggiore soccombenza come indicato in dispositivo compensandole per 1/3 e condannando il resistente a pagare i 2/3 delle spese sostenute dalla ricorrente e per essa all'Erario in ragione della provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello stato calcolando Fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ridotta del
50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
Le spese della TU - disposta per individuare le strade percorribili per sostenere la coppia nel percorso diretto a garantire e costruire una sana e bilanciata relazione con il minore e per aiutare quest'ultimo a superare la crisi personale legata alla rottura della coppia genitoriale - rimangono svincolate dalla soccombenza in senso tecnico giuridico e per l'effetto il Collegio reputa di porre definitivamente
10 l'obbligo di pagamento a carico di entrambi i genitori in eguale misura tra loro ed in solido nei confronti dell'ausiliario.
Il collegio, rilevando che non veniva formulata istanza tramite applicativo SIAMM in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato, non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
e , con addebito al resistente;
[...] Controparte_1
• Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre e stabilisce che il Per_3
padre può tenere con sé la figlia ferma la possibilità di diversi accordi tra i coniugi, tenuto conto dell'età della minore e dei suoi impegni scolastici come in motivazione.
• determina in euro 300,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento della figlia minore disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal
Presidente del locale consiglio dell'ordine.
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.75 , P. II, S. sez W, anno
2016 ),
• compensa le spese per 1/3 e condanna il resistente al pagamento di 2/3 delle spese processuali sostenute dalla ricorrente e per essa all'Erario che liquida in complessivi euro
2538,00, oltre spese ed accessori come per legge.
• Pone definitivamente a carico delle parti in eguale misura tra loro ed in solido nei confronti dell'ausiliario le spese per l'espletamento della CTU, spese già liquidate.
• rigetta per il resto e per l'effetto revoca ex tunc l'assegno di mantenimento statuito dal
Presidente in favore della ricorrente .
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 10.1.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
11 12
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR. Raffaele Sdino Presidente
DR.SSA Valeria Rosetti giudice estensore
DR.SSA Immacolata Cozzolino giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28373 /2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. GENSINI GABRIELLA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Difensore avv SAVANELLI FRANCESCO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/11/2021, la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con Controparte_1
in NAPOLI il 01/12/2016 (atto n.75 , P. II, S. sez W, anno 2016 ), riferendo che dall'unione tra i predetti nasceva 29.3.17 . Per_1
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
1 - l'affidamento esclusivo della figlia minore con disciplina del diritto di visita del padre;
- la previsione di un contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre pari a
800,00;
- un assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare in euro 400;
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
- l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna e ampia previsione di tempi di permanenza presso di lui;
- la previsione a suo carico di un contributo al mantenimento della figlia minore pari a 200,00€ mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
- rigettare la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie;
- vittoria di spese.
I coniugi comparivano in data 15.2.22 e innanzi al Presidente del Tribunale il quale, in ragione delle prospettive di bonario componimento rappresentate rinviava al 15 marzo 2022 ; anche in quella sede
- pur registrandosi progressi positivi nella relazione tra la minore e il padre e soprattutto nella comunicazione tra le parti - il Presidente rinviava al 10 maggio 2022.
In quella sede, giacché le parti dichiaravano che dovevano solo meglio precisare alcune condizioni dell'accordo ,il Presidente rinviava al 24/5/22 quando - preso atto del persistente contrasto in ordine alle determinazioni economiche (soprattutto in ragione delle spese locative che la ricorrente inoccupata doveva sostenere) - autorizzava i coniugi a vivere separati e così provvedeva :
- assegna la casa coniugale alla sig.ra , che vi abiterà unitamente alla figlia minore che Pt_1
avrà ivi collocazione preferenziale.
Il padre incontrerà il minore a settimane alterne dalle ore 14:00 del sabato alle 19:00 della domenica, durante la settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Durante le vacanze estive 15 giorni da concordare entro il 30.06 di ciascun anno. Durante le vacanze di natale dal 24 al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio, ad anni alterni. durante le vacanze pasquali, per tre giorni ad anni alterni (con opzione di scelta per il primo anno in favore della madre, da comunicare almeno 15 giorni prima delle festività);
- dispone un mantenimento in favore della figlia minore pari ad euro 300,00 mensili, oltre ad euro
100,00 quale contributo alla moglie (per la locazione dell'appartamento) per il periodo di 12 mesi dall'adozione della presente ordinanza;
Rimessi gli atti all'istruttore si concedevano i termini ex art 183;
2 Si disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del 21.2.23;
Con ordinanza che il Collegio condivide del 21.2.23 veniva parzialmente ammessa la prova orale richiesta delle parti (che veniva asunta all'udienza del 4.5.23 e 29.2.24) e si disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza cartolare del 10.10.24 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc
Il Pm concludeva come in atti in data 18.10.24
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle reciproche domande di addebito in via preliminare si osserva che l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia;
invero non è sufficiente la generica prova di condotte che al più possano integrare gli estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte che si ritiene danneggiata ad un'autonoma azione in sede penale - volta all'accertamento della responsabilità in ordine alle specifiche ipotesi di reato configurabili – o civile - volta al risarcimento dei danni - ; infatti non sussiste alcuna pregiudizialità tra la declaratoria di addebito e tali giudizi indipendenti ed autonomi. Pertanto la prova rilevante ai fini della decisione è solo quella diretta a dimostrare un comportamento che - lungi dall'essere intervenuto quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza ovvero in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale - oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c, si riveli anche cosciente, volontario nonché causa determinante la crisi coniugale;
il tutto attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, non solo di quello al quale la controparte addebita la condotta in violazione dell'art 143 cc .
Ciò posto si rileva che la domanda attorea si fonda sulla dedotta adozione, da parte del resistente, di condotte sopraffattorie, violente e svalutanti culminate nell'episodio del 11.4.21 quando, per un banale motivo, ritenendo che la aveva determinato la caduta di un bullone dal tavolo, l'aveva Pt_1
3 afferrata per i capelli trascinata lungo il balcone presa a calci dicendo, alla presenza della bambina
“con le buone maniere ottengo tutto ora vediamo chi comanda (vedi denuncia del 14.4.21) .
Si rileva che ai fini del decidere al di là della deposizione testimoniale resa dal fratello della ricorrente
(Io quel giorno non ero presente, ricordo che mi chiamò mia sorella e mi disse che invece il marito l'aveva Pt_2
malmenata per futili motivi. Ci fu uno scambio di messaggi tramite watsupp con mia sorella perché io quel giorno ero al lavoro e non potevo quindi trattenermi al telefono;
li ho ancora conservati memoria e ricordo che in quella occasione io
dissi a di chiamare la polizia , lei però non la chiamò e a quel punto fui io a contattare la madre di Pt_1 CP_1 perché io in quel momento mi sentivo impotente avendo anche paura delle eventuali reazioni di mio cognato;
quindi
pensai di sollecitare la madre di che se ben ricordo si recò a casa di e con suo marito)alla CP_1 Pt_1 CP_1
luce delle allegazioni prodotte ex art 64 bis cpp dalla Procura che ha esercitato l'azione penale (Rg
10666/21 reato p e p art 572cp, dal 2016 fino all'11/4/2021 ; 61 n° 5 582,5 185,577 numero 1,576 in relazione all'articolo
61 numero due CP in Napoli 11/4/2021;570,570 bis CP dal mese di aprile 2021 con condotta perdurante) deve ritenersi provata la condotta violenta e sopraffattrice posta in essere dal resistente culminata nel grave episodio del 11.4.2021 .
Invero la denuncia, i referti allegati, i verbali di sommarie informazioni univoci e concordanti assunti dai Carabinieri delegati dal Pubblico Ministero, unitamente al referto psicologico della Asl presidio ospedaliero San Paolo che registrava un disturbo post traumatico da stress, inducono il Tribunale a ritenere che è stata offerta nel presente giudizio prova - non già e non solo della relazione caratterizzata da reciproca incomunicabilità/aggressività – bensì di un clima di violenza.
Né il quadro probatorio può ritenersi scalfito dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla madre del resistente ) in palese contrasto con quanto riportato dai sanitari dell'ospedale S. Testimone_1
Paolo presso il quale si recava la il giorno successivo 12.4.21. Pt_1
Ritenuta provata in questa sede la condotta violenta dell' si osserva che la violenza e le CP_1
condotte prevaricatorie per la conseguente intollerabilità della vita coniugale, devono ritenersi certamente foriere di addebito ove provate;
ciò in quanto , in ossequio alle fonti sovranazionali (art
3 convenzione di Istambul) costituiscono violazioni molto gravi nei confronti dei doveri che nascono dal matrimonio;
tali violazioni di norme di condotta imperative poste a tutela di beni di rango costituzionale sono di per sé sufficienti a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non rilevando in contrario alcuna diversa mancanza da parte dell'altro coniuge ( ex plurimis tribunale Firenze 1314/20) e infatti l'accertamento della violenza domestica esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della addebito con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili esclusivamente con comportamenti omogenei.
Cassazione, 10 dicembre 2018 n. 31901.
4 Ciò posto il Collegio non può che addivenire, nel caso di specie, ad una pronuncia di addebito in ragione soprattutto della gravità dell'episodio del 11.4.21 (di cui al referto in atti per contusioni ecchimotiche ed ematomi al braccio ed avambraccio sinistro ecchimosi arti inferiori contusioni multiple per il corpo con una prognosi di 15 giorni) che, con ogni evidenza, ha generato una profonda irreversibile crisi , rappresentando tale episodio di violenza, non solo la causa della interruzione della convivenza, ma anche certamente la causa, se non esclusiva, principale della crisi coniugale.
Anche infine a ritenere rispondente al vero la prospettazione dell' in ordine al CP_1
comportamento pretenzioso della fino a mortificarlo se non riusciva a soddisfare le sue Pt_1
pretese , ciò non osta alla pronuncia di addebito a carico del coniuge violento atteso che le violenze sono sempre ingiustificabili anche lì dove si registri già una conflittualità risalente nel tempo o finanche condotte esasperanti di parte avversa (in questo senso Cassazione civile sez. VI,
21/03/2018, n.6997); Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.
Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388.
Il Collegio ritiene che pertanto vi è prova in ordine alla domanda di addebito e che va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c.. con addebito a carico del resistente.
In ordine alla disciplina della genitorialità della minore si osserva che dall'istruttoria è emerso che :
- La è consapevole che la minore è molto legata al padre, esclude la possibilità che lo Pt_1 stesso possa adottare condotte violente nei confronti della piccola e anzi lamentava Per_1
l'incostanza dell negli incontri con la minore, incostanza da quest'ultimo CP_1 giustificata per impegni lavorativi.
(Vedi verbale del 21 2 23 Devo precisare che è contentissima di andare dal padre Per_1
e torna anche contenta dopo che è stata con lui ma con un po' di tristezza perché vorrebbe trascorrere più tempo con il padre., verbale 15 3 22 La sig.ra rappresenta sul punto Pt_1
che la bambina è molto legata al padre e che lo cerca frequentemente verbale 29 2 24. attualmente i rapporti tra e il padre sono migliorati, si tratta di un miglioramento Per_1
relativo rispetto al primo periodo della separazione)
5 - La TU (che il Collegio condivide quanto alle risultanze cui è pervenuta, le modalità operative, le indagini svolte, il percorso logico, le valutazioni adeguatamente motivate e le argomentazioni tecniche e le conclusioni complete, precise, persuasive tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e condotte con iter logico ineccepibile) ha rilevato che:
o I momenti di frequentazione con il padre appaiono limitati e inadeguati .
o La bambina risulta fortemente coinvolta nel conflitto tra i genitori e, dalla sua rappresentazione, emerge una pari partecipazione di costoro ad alimentare la dinamica. Ella senza dubbio riesce a distinguere tra la densità del conflitto riferibile al momento in cui la famiglia viveva ancora insieme (per il quale si evidenzia talora anche una nota tensiva) e il parziale sopimento di tali dinamiche, nell'attualità.
o sul piano della condivisione, la non risulta frapporre ostacoli alla relazione Pt_1 padre-figlia, sebbene si assista ad un'evidente semplificazione di tale compito, per la ridotta presenza di costui nella vita della bambina.
o Il signor appare svolgere le funzioni connesse alla propria genitorialità, CP_1 ponendo maggiore attenzione ad aspetti concreti, con una tendenza, da egli stesso riportata, a “viziare” la bambina, ad esempio attraverso piccoli regali. Non risulta essere adeguatamente sviluppata la capacità di entrare in risonanza empatica con la bambina, di coglierne i reali bisogni evolutivi e la funzione normativa.
o In considerazione delle modalità con cui il signor sembra svolgere il CP_1 proprio ruolo genitoriale – che tendono a ridurre fortemente il senso, le funzioni ed il ruolo che dovrebbero caratterizzare la genitorialità – si ritiene opportuno, per costui, un sostegno individuale alla genitorialità. Ciò in relazione non solo alla ridotta costanza nella frequentazione, ma anche, in senso più ampio, per le modalità che caratterizzano le modalità con cui egli svolge la propria genitorialità; i bisogni di presenza, fisica ed affettiva, della bambina non risultano essere, da lui, adeguatamente compresi e tenuti in considerazione. Pur sapendo che un simile percorso deve essere oggetto di una volontà del soggetto, esso appare l'unico strumento che può consentire di ipotizzare il mantenimento, allo stato, dell'attuale regime di affido condiviso.
- L non rispetta il calendario, incontra la figlia in modo incostante ( vedi in CP_1 particolare verbale del 21.2.23) condividendo generalmente i momenti anche con l'attuale compagna e la figlia di quest'ultima con loro convivente e contribuisce in misura ridotta al mantenimento della minore.
6 - L' aveva offerto la massima disponibilità a seguire i percorsi indicati dal CP_1 consulente tecnico (vedi relazione a firma della Dott.ssa uno centro DS 28 Persona_2 del 28 maggio 2024) ha effettuato un ciclo di colloqui esplorativo presso il consultorio e in quella sede l'aderenza concreta al piano di realtà non sembra favorire né facilitare la presa in carico psicologica così come indicato dall'autorità giudiziaria. Si suggerisce un monitoraggio socioambientale e/o un eventuale percorso socio educativo anche in ragione di quanto riferito dall' in ordine agli impegni di lavoro che avrebbero reso difficile CP_1 seguire in modo puntuale un lungo percorso.
Ciò posto non si può ignorare che, alla luce della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, altrimenti nota come Convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77 , nel caso di minori conviventi con il genitore/vittima nella scelta del regime di affidamento, vanno valutati con estrema cautela e senza pregiudizi le esigenze di tutela del genitore/vittima dell'ex partner ed i comportamenti violenti e maltrattamenti da ritenersi destabilizzanti, non solo l'ex partner, ma le relazioni familiari tutte nel loro complesso e fonte di una responsabilità familiare come espressamente sancito dall'articolo 31 della convenzione di Istanbul.
Il Collegio è infatti ben consapevole che la presente decisione in ordine all'affidamento della minore, da adottarsi alla luce dei principi di diritto nazionali e sovranazionali, - pur non ignorando che l'attuale pendenza del giudizio penale impone allo stato di ritenere non ancora accertata la penale responsabilità del resistente – richiede una valutazione in sede civile di tutte le risultanze emerse nel presente giudizio alla luce dell'art 31 della convenzione di Istanbul che impone di attribuire particolare rilievo alla violenza familiare consumata nelle relazioni di intimità. (Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo
necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini).
Sulla scorta di tali considerazioni - alla luce della gravità dell'episodio del 11.4.21, dell'incostanza dell' nell'incontrare la piccola e dell'assenza di un percorso di rivisitazione critica del CP_1
resistente - deve pertanto escludersi, allo stato, l'affidamento condiviso che presuppone la capacità, oltre che il dovere, di assumere scelte educative di comune accordo per i figli e disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
Il Collegio sul punto osserva che l'affidamento esclusivo in capo ad uno solo dei genitori non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale,
7 modificandone esclusivamente l'esercizio ed invero l'altro genitore ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo
La decisione doverosa della previsione di affidamento esclusivo comunque è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione, non di decidere una lite tra due soggetti o di avere carattere sanzionatorio
/punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli interessi dei minori rebus sic stantibus nonché di tutelare allo stato la . Pt_3
Quanto al diritto di visita dell , mai peraltro ostacolato dalla , il Collegio CP_1 Pt_1
evidenzia che anche in caso di affidamento esclusivo deve garantirsi al minore comunque la presenza anche dell'altro genitore prevedendo un calendario idoneo a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi; ritiene il Collegio pertanto di confermare il calendario vigente senza prevedere particolari cautele in occasione dei prelevamenti e riaccompagnamenti in quanto , anche alla luce delle risultanze della CTU, non ne ravvisa la necessità all'attualità.
Invita l' ad essere puntuale negli incontri e ad avvisare con anticipo nel caso in cui non CP_1
potrà garantirli per motivi di lavoro e/o causa maggiore, magari concordano con la altra Pt_1
giornata.
In ordine alle determinazioni economiche, si rileva che grava un obbligo di mantenimento del figlio minore solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie , imprevedibili ed imponderabili.
Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio.
Convivendo la minore con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico
Ciò posto si determina il contributo - alla luce dei modesti redditi dichiarati fino al 2020, della riferita disoccupazione dal 2021 nonché dello svolgimento di lavori occasionali in nero che producono un reddito non quantificabile ma non certo elevato, nella misura già stabilità dal Presidente.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per la minore, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
8 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
Alcuna determinazione deve essere adottata in relazione alla casa famigliare revocando sul punto quanto statuito dal presidente in difetto di domanda.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente si evidenzia che i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (- cassazione n 12196 //2017 , in senso conforme anche ex plurimis Cassazione 16809/19 ,
5605/20) .
Il Collegio è comunque sempre tenuto alla valutazione dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente ed occorre quindi fare riferimento alla sua situazione economico/patrimoniale complessiva, con riguardo non solo ai redditi da lavoro in senso stretto - eventualmente valutati alla luce della possibilità lavorativa, ossia, di un'effettiva occasione di svolgimento di un'attività retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale e ambientale - ma anche ai redditi prodotti dal patrimonio mobiliare o immobiliare ed anche, infine, ai cespiti in sè e per sé considerati e ad ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica (valore intrinseco di eventuali beni immobili, a prescindere dal reddito dai medesimi prodotto nonché eventuali disponibilità monetarie e investimenti finanziari).
Ciò posto si osserva che la istante (che aveva riferito al Presidente di guadagnare qualcosina facendo le pulizie vedi verbale 15.2.2022 ) non ha depositato alcuna documentazione reddituale attestante la mancata percezione di redditi da lavoro e neppure alcuna dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Non sfugge pertanto al Collegio che la risulta non avere ottemperato a quanto richiesto, Pt_1 giusto decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, secondo un dovere di lealtà ex art 88 89 c.p.c. che, nelle controversie in materia di famiglia, - per una più efficace tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte –si estende ad un onere di trasparenza che impone a ciascuna delle parti di comunicare, sin dall'inizio del procedimento e fino alla sua definizione, ogni notizia utile a rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale;
per l'effetto il mancato e/o parziale deposito di quanto richiesto, a cui era tenuta la ricorrente anche se ammessa provvisoriamente al beneficio del
9 patrocinio a spese dello Stato, ex art 116 co 2 cpc rappresenta comportamento significativo ai fini della decisione di merito.
La non ha consentito infatti una adeguata valutazione comparativa della propria situazione Pt_1
reddituale/patrimoniale a riprova della sussistenza di disparità reddituale significativa con il marito che è la precondizione perché - provata anche la inadeguatezza dei propri redditi/risorse a garantire Con l'autosufficienza economica (nel presente giudizio solo asserita e non provata) – l' ossa attribuire al coniuge debole l'invocato assegno di mantenimento finalizzato a mantenere un tenore di vita
(neanche esso provato in questa sede ) ragionevolmente comparabile a quello precedente la rottura dell'unità coniugale.
A ciò si aggiunga che , in assenza di prove di segno contrario, è doveroso ritenere, anche in ragione della giovane età della (nata [...]), la concreta e attuale capacità lavorativa della Pt_1
ricorrente e che (in ossequio alla recente pronuncia di legittimità Cass. Civ., e 234/25 7.1.25 ) nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.
Sulla scorta di queste considerazioni si rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente revocando ex tunc quanto statuito dal Presidente.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente l'accoglimento della domanda di addebito, il rigetto della domanda di mantenimento della ricorrente , la parziale soccombenza di entrambe le parti nella determinazione del quantum contributivo a carico dell' e la previsione di affidamento esclusivo di alla madre) ricorrono giusti CP_1 Per_1 motivi per liquidare le spese, secondo il criterio della maggiore soccombenza come indicato in dispositivo compensandole per 1/3 e condannando il resistente a pagare i 2/3 delle spese sostenute dalla ricorrente e per essa all'Erario in ragione della provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello stato calcolando Fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ridotta del
50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
Le spese della TU - disposta per individuare le strade percorribili per sostenere la coppia nel percorso diretto a garantire e costruire una sana e bilanciata relazione con il minore e per aiutare quest'ultimo a superare la crisi personale legata alla rottura della coppia genitoriale - rimangono svincolate dalla soccombenza in senso tecnico giuridico e per l'effetto il Collegio reputa di porre definitivamente
10 l'obbligo di pagamento a carico di entrambi i genitori in eguale misura tra loro ed in solido nei confronti dell'ausiliario.
Il collegio, rilevando che non veniva formulata istanza tramite applicativo SIAMM in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato, non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
e , con addebito al resistente;
[...] Controparte_1
• Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre e stabilisce che il Per_3
padre può tenere con sé la figlia ferma la possibilità di diversi accordi tra i coniugi, tenuto conto dell'età della minore e dei suoi impegni scolastici come in motivazione.
• determina in euro 300,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento della figlia minore disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal
Presidente del locale consiglio dell'ordine.
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.75 , P. II, S. sez W, anno
2016 ),
• compensa le spese per 1/3 e condanna il resistente al pagamento di 2/3 delle spese processuali sostenute dalla ricorrente e per essa all'Erario che liquida in complessivi euro
2538,00, oltre spese ed accessori come per legge.
• Pone definitivamente a carico delle parti in eguale misura tra loro ed in solido nei confronti dell'ausiliario le spese per l'espletamento della CTU, spese già liquidate.
• rigetta per il resto e per l'effetto revoca ex tunc l'assegno di mantenimento statuito dal
Presidente in favore della ricorrente .
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 10.1.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
11 12