Ordinanza cautelare 20 aprile 2023
Ordinanza presidenziale 2 ottobre 2024
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 20/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00112/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00270/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 270 del 2022, proposto da
AR RI e OR AI, rappresentate e difese dagli Avvocati Francesca Guidarini, Roberto La Malfa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura – U.T.G. di MA, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto della Prefettura - U.T.G. di MA n. 2021-0041731 del 29 giugno 2021, con cui è stata rigettata l’istanza di emersione di lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro sig.ra AR RI a favore della lavoratrice sig.ra OR AI;
- di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso, anche se di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura – U.T.G. di MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra AR RI e la sig.ra OR AI, con ricorso proposto come in rito, chiedono annullarsi il provvedimento della Prefettura di MA prot. n. 2021-0041731 del 29 giugno 2021, con cui è stata respinta l’istanza di “emersione” del lavoro irregolare presentata dalla sig.ra RI, ai sensi dell’art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, a favore della lavoratrice sig.ra AI.
Il citato rigetto è fondato sulla mancata produzione della documentazione richiesta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di MA con nota datata 26 marzo 2021, e successivamente sollecitata con preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dell’11 giugno 2021.
Le ricorrenti espongono di non aver mai ricevuto né la richiesta di integrazione documentale, né il preavviso di rigetto e il provvedimento di rigetto, in ragione dell’errore commesso dall’Amministrazione (scoperto a seguito dell’accesso agli atti) che avrebbe utilizzato un errato indirizzo di posta elettronica ordinaria per le citate comunicazioni, vale a dire, oltre a quello corretto di recapito della richiedente – datrice di lavoro “c.tridenti@davines.it”, anche quello associato al lavoratore straniero “c.tridenti@daviness.it”, quest’ultimo errato, in quanto riportante una doppia lettera “s”.
Lamenta l’inidoneità delle comunicazioni effettuate via email , in quanto non consentirebbero di attestare l’avvenuta consegna dell’atto.
Espone di aver avuto notizia delle succitate comunicazioni e del provvedimento di rigetto solo ad esito di una richiesta effettuata via email alla Prefettura di MA e di aver pertanto proposto, su suggerimento di un operatore della Prefettura, una richiesta di riesame producendo tutta la documentazione necessaria già presentata all’atto di formalizzazione della domanda di “emersione”; ma che, con comunicazione del 2 maggio 2022, la Dirigente dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura aveva confermato il provvedimento di rigetto emesso in data 29 giugno 2021.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 ter comma 13 della legge n. 102/2009 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità– Eccesso di potere per carenza della motivazione ”.
Le ricorrenti, dopo aver premesso la finalità della procedura di emersione di cui all’art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché la sussistenza di due interessi “privati”, quello datoriale e quello del lavoratore, lamentano che nel caso di specie vi sarebbe stata lesione di siffatti interessi, dal momento che il preavviso di rigetto non sarebbe stato comunicato a nessuna delle parti interessate, non consentendo quindi la produzione della documentazione necessaria ai fini del rilascio del titolo richiesto.
II. “ Violazione di legge sostanziale - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità– Eccesso di potere per carenza della motivazione ”.
La ricorrente sostiene che la materia del rilascio dei permessi di soggiorno è governata dal principio di carattere generale, ribadito in sede giurisprudenziale, che impone all’Amministrazione di tenere conto di tutti gli elementi sopravvenuti, che comunque consentano il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno.
Soggiunge, inoltre, l’illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di “emersione” per carenze documentali ove non preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
III. “ Sul principio dell’affidamento ”.
La ricorrente sostiene che la condotta dell’Amministrazione avrebbe leso il suo legittimo affidamento, dal momento che sarebbe stato adottato un provvedimento sfavorevole non preceduto dal necessario preavviso di rigetto; e anche in ragione del fatto che, dopo il citato rigetto, l’Amministrazione, interpellata, avrebbe risposto « in un modo preciso ed inequivocabile alle domande formulate dalle odierne ricorrenti ».
IV. “ Sulla violazione della L. 241/1990 quanto alla partecipazione del soggetto interessato al procedimento ”.
Con l’ultimo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione delle regole dettate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 in tema di partecipazione procedimentale, dal momento che sarebbe stata completamente pretermessa la partecipazione del lavoratore interessato alla regolarizzazione.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di MA, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 104 del 20 aprile 2023, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando: « rilevato che le ricorrenti hanno agito in giudizio per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto n. 2021-0041731 emesso dalla Prefettura di MA in data 29/06/21, col quale è stata respinta l’istanza di emersione di lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro AR RI in favore della lavoratrice OR AI, in data 19 giugno 2020; ritenuta l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, risultando prima facie infondate le censure articolate in atti, tenuto conto che la comunicazione ex art. 10bis della Legge n. 241 del 1990 è stata inoltrata alle interessate anche all’indirizzo email dalle stesse fornito (c.tridenti@davines.it), risultando agli atti prova dell’avvenuta “accettazione” da parte del sistema con “identificativo del messaggio”, ed essendo tale mezzo per condivisibile giurisprudenza, anche di questo Tribunale, idoneo a determinare la conoscenza legale dell’atto quando il privato indica all’Amministrazione l’indirizzo di posta elettronica ordinaria per le successive comunicazioni da inviargli nell’ambito di uno specifico procedimento (vedi TAR MA, sentenza n. 55 del 2023) ».
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
A giudizio del Collegio il ricorso è infondato, dovendosi confermare quanto già brevemente rilevato in sede cautelare.
Dalla documentazione versata in atti, e, in particolare, dagli allegati 3 e 4 prodotti agli atti del giudizio dalla Prefettura di MA con deposito del 27 luglio 2022, risulta che sia la richiesta di integrazione documentale del 26 marzo 2021 che il preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dell’11 giugno 2021 sono stati inviati non solo all’indirizzo email evocato dalla ricorrente come “errato” (c.tridenti@daviness.it), ma anche a quello esatto fornito dalle richiedenti in sede di presentazione dell’istanza (c.tridenti@davines.it), risultando agli atti prova dell’avvenuta “accettazione” da parte del sistema con “identificativo del messaggio”.
Deve pertanto ritenersi che correttamente l’Amministrazione abbia inviato tanto la richiesta di integrazione documentale quanto il successivo preavviso di rigetto agli indirizzi di posta elettronica ordinaria a suo tempo forniti dalle richiedenti in sede di presentazione dell’istanza di regolarizzazione, così come confermato dalle relative “ricevute di accettazione”.
Giova sul punto precisare, infatti, che assume rilevanza in simili casi l’art. 3- bis , comma 4- quinquies , del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), secondo cui « È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate »; in virtù di tale disposizione, non riferendosi la stessa specificamente alla posta elettronica certificata, il domicilio digitale eletto dal privato presso l’ account di posta elettronica “ordinaria” può essere correttamente utilizzato dall’Amministrazione, senza che assumano alcuna rilevanza i problemi di ricezione eventualmente addotti dal destinatario (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, MA, 10 febbraio 2023 n. 55, che richiama Consiglio di Stato, sez. VI, 7 gennaio 2022 n. 62).
Ed infatti, quando in uno specifico procedimento il privato indica all’Amministrazione l’indirizzo di posta elettronica ordinaria per le successive comunicazioni da inviargli, egli ha l’onere di presidiare la relativa casella di posta elettronica, con la conseguenza che la produzione in giudizio - da parte dell’Amministrazione - della « ricevuta di accettazione » del sistema con l’« identificativo del messaggio », come è accaduto nel caso di specie, costituisce prova dell’avvenuta trasmissione dell’atto o del documento da far pervenire all’interessato (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, MA, 10 febbraio 2023 n. 55, che richiama T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 29 novembre 2019 n. 690).
In conclusione, quindi, la circostanza che la richiesta di documentazione e il preavviso di rigetto siano stati inviati alle istanti presso gli indirizzi di posta elettronica ordinaria indicati originariamente e che del buon esito di tale operazione l’Amministrazione abbia dato riscontro, per entrambe le comunicazioni, con la relativa “ricevuta di accettazione” assolve quest’ultima da responsabilità, non essendo essa tenuta ad ulteriori adempimenti e perciò giustificandosi la determinazione conclusiva incentrata sulla presa d’atto del “manifesto disinteresse” dimostrato dalle richiedenti (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, MA, 10 febbraio 2023 n. 55).
Quanto, poi, all’invocato principio generale che impone all’Amministrazione di tenere conto di tutti gli elementi sopravvenuti che comunque consentano il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998, nell’imporre all’Amministrazione di prendere in considerazione i “nuovi sopraggiunti elementi” favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, mentre nessuna rilevanza può essere attribuita ai fatti sopravvenuti ovvero a documentazione posteriore (cfr., ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 8 luglio 2024 n. 4143). E nel caso di specie le carenze documentali accertate dall’Amministrazione sono addebitabili al datore di lavoro, stante – come si è visto – la regolare comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Né, inoltre, può esserci tutela dell’affidamento del privato quando l’esito sfavorevole del procedimento sia unicamente imputabile allo stesso, come accaduto nella fattispecie.
Né, infine, è fondata la doglianza con cui si fa valere l’indebita mancata partecipazione del lavoratore straniero al procedimento, avendo l’Amministrazione correttamente effettuato le comunicazioni di rito – come si è detto – agli indirizzi di posta elettronica ordinaria a suo tempo forniti in sede di presentazione dell’istanza di regolarizzazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO