TAR Parma, sez. I, sentenza 20/03/2025, n. 112
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Ordinanza cautelare 20 aprile 2023
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Ordinanza presidenziale 2 ottobre 2024
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Sentenza 20 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di MA, il 20 marzo 2025. Le ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del decreto della Prefettura di MA che aveva rigettato l'istanza di emersione di lavoro irregolare, sostenendo di non aver ricevuto le comunicazioni necessarie per integrare la documentazione richiesta. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la violazione delle norme sulla comunicazione degli atti amministrativi, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e la lesione del legittimo affidamento. Il giudice ha respinto il ricorso, argomentando che le comunicazioni erano state inviate agli indirizzi email forniti dalle ricorrenti e che l'Amministrazione non era tenuta a ulteriori adempimenti. Inoltre, ha sottolineato che le carenze documentali erano imputabili al datore di lavoro e che non vi era stata violazione del diritto di partecipazione del lavoratore, poiché le comunicazioni erano state effettuate correttamente. La sentenza ha confermato la legittimità dell'operato della Prefettura, rigettando le pretese delle ricorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 20/03/2025, n. 112
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 112
    Data del deposito : 20 marzo 2025
    Fonte ufficiale :

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