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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/02/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 4211/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4211 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Di Palma Aniello come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_2 dall'Avv. D'Angelo Giancarlo, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione, chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti in sede presidenziale e la determinazione in euro 350,00 della somma dovuta a titolo di mantenimento della figlia
Parte convenuta si riporta alle difese contenute nella comparsa di costituzione PE in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 30/06/2022 parte ricorrente , nata in Parte_1 PO (NA) il 26/11/1979, premesso di aver contratto matrimonio con , Parte_2 nato in PO (NA) il 22/08/1973, in data [...] in [...] Per_ (Atto n. 16, Parte I, Ufficio 1, Anno 1998), dalla cui unione nascevano tre figli- , nata ad [...] il [...], nato ad [...] il [...] ed nata ad Per_3 PE Acerra il 05/01/2007-chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi, imputabile a parte convenuta. Chiedeva, inoltre: - determinarsi l'assegno di mantenimento dei figli e , oltre al mantenimento in suo favore. PE Per_3 Agli atti veniva acquisita relazione dei Servizi Sociali del Comune di Casalnuovo di PO (NA), descrittiva delle condizioni socio-ambientali del nucleo familiare in esame.
1 All'esito della fase presidenziale, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 12/05/2023 (in cui veniva ascoltata la sola ricorrente), pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“autorizza i coniugi a vivere separati affida la figlia minore esclusiva alla madre disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire a mantenimento la figlia minore versando alla ricorrente entro il 5 di ogni mese importo pari ad euro 250,00 somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo oltre il 50% di spese straordinarie, come individuate il regolamentate dal protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021”. Il Giudice istruttore assegnava alle parti termini ex art.183, VI comma c.p.c. e, rilevata la corretta istaurazione del contraddittorio e la tardiva costituzione di parte convenuta, non ammetteva i mezzi istruttori per come articolati dalle parti, assegnando termini per la precisazione delle conclusioni. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata assegnata a sentenza per la decisione del collegio.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, come rappresentato dalla relazione dei Servizi Sociali di Casalnuovo di PO del 18/01/2023, i coniugi hanno convissuto per più di quindici anni da separati sotto il medesimo tetto coniugale, a fronte della conflittualità che ha connotato sin dal principio tale unione matrimoniale, sicché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, è la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3.Quanto alla domanda di addebito della separazione, il giudice per il suo accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso di specie, parte ricorrente adduce come motivi di addebito la nascita di disaccordi dovuti specialmente a questioni economiche, poi, intensificatisi con l'allontanamento del coniuge a seguito del trasferimento a Pescara. Invero, l'insufficienza del supporto probatorio fornito da parte ricorrente non consente di disporsi l'accoglimento della domanda di addebito posta, laddove negli atti introduttivi si rappresenta una incompatibilità caratteriale connotante sin dal principio l'unione coniugale.
***
3. Quanto alla domanda di mantenimento in favore della figlia a carico di PE
, va premesso che, per costante insegnamento della giurisprudenza di Parte_2 legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto
2 maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto si ricollega infatti al più generale diritto alla crescita, educazione e istruzione, e comporta pertanto che il figlio possa aspirare a portare avanti il proprio progetto di studi e concludere il relativo corso, così da poter conseguire un titolo necessario per la sua formazione identitaria e spendibile in modo adeguato sul mercato del lavoro. Nel caso di specie, la figlia ha raggiunto la maggiore età nel corso di giudizio PE e risulta intenzionata ad intraprendere un percorso formativo professionalizzante, sicché, stante la non autosufficienza economica della stessa, appaiono sussistere i presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337 bis c.c. dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Ebbene, parte ricorrente ha dichiarato di svolgere lavori in qualità di collaboratrice domestica (cfr. udienza del 12/05/2023), mentre, parte convenuta nulla ha prodotto per comprovare le proprie capacità patrimoniali e reddituali (cfr. comparsa di risposta: Quanto al mantenimento, allo stato, il resistente è disoccupato e vive aiutato economicamente dai fratelli di talché chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento con riserva di integrarlo se la situazione dovesse cambiare). Pertanto, il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo paterno, tenuto conto della minima capacità economica dello stesso, al mantenimento della figlia maggiorenne in euro 200,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, stante la richiesta espressa di quest'ultima nell'atto introduttivo, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 4. Circa la domanda di mantenimento di a carico di parte convenuta, Parte_1
è noto che, in quanto la separazione no oniugale, essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame, le parti non comprovano adeguatamente le proprie capacità reddituali e da quanto è emerso negli scritti difensivi non emerge alcuna sperequazione delle capacità economiche e patrimoniali tra le parti tali da giustificare l'accoglimento di tale domanda.
*** 5. La soccombenza, parziale e reciproca, di entrambe le parti del giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4211/2022, così provvede: 1) pronunzia la separazione dei coniugi ed , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 29/06/1998 in Casalnuovo Di PO (NA) (Atto n. 16, Parte I, Ufficio 1, Anno 1998); 2) rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente nei confronti di Pt_2 ;
[...]
3) dispone che versi a , per il mantenimento della Parte_2 Parte_1 figlia 200,00, rno 5 di ogni mese, somma PE da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e PE dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola);
5) rigetta la domanda di mantenimento del coniuge posta da parte ricorrente;
6)dichiara compensate le spese di lite;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di PO (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di PO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 21/02/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4211 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Di Palma Aniello come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_2 dall'Avv. D'Angelo Giancarlo, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione, chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti in sede presidenziale e la determinazione in euro 350,00 della somma dovuta a titolo di mantenimento della figlia
Parte convenuta si riporta alle difese contenute nella comparsa di costituzione PE in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 30/06/2022 parte ricorrente , nata in Parte_1 PO (NA) il 26/11/1979, premesso di aver contratto matrimonio con , Parte_2 nato in PO (NA) il 22/08/1973, in data [...] in [...] Per_ (Atto n. 16, Parte I, Ufficio 1, Anno 1998), dalla cui unione nascevano tre figli- , nata ad [...] il [...], nato ad [...] il [...] ed nata ad Per_3 PE Acerra il 05/01/2007-chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi, imputabile a parte convenuta. Chiedeva, inoltre: - determinarsi l'assegno di mantenimento dei figli e , oltre al mantenimento in suo favore. PE Per_3 Agli atti veniva acquisita relazione dei Servizi Sociali del Comune di Casalnuovo di PO (NA), descrittiva delle condizioni socio-ambientali del nucleo familiare in esame.
1 All'esito della fase presidenziale, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 12/05/2023 (in cui veniva ascoltata la sola ricorrente), pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“autorizza i coniugi a vivere separati affida la figlia minore esclusiva alla madre disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire a mantenimento la figlia minore versando alla ricorrente entro il 5 di ogni mese importo pari ad euro 250,00 somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo oltre il 50% di spese straordinarie, come individuate il regolamentate dal protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021”. Il Giudice istruttore assegnava alle parti termini ex art.183, VI comma c.p.c. e, rilevata la corretta istaurazione del contraddittorio e la tardiva costituzione di parte convenuta, non ammetteva i mezzi istruttori per come articolati dalle parti, assegnando termini per la precisazione delle conclusioni. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata assegnata a sentenza per la decisione del collegio.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, come rappresentato dalla relazione dei Servizi Sociali di Casalnuovo di PO del 18/01/2023, i coniugi hanno convissuto per più di quindici anni da separati sotto il medesimo tetto coniugale, a fronte della conflittualità che ha connotato sin dal principio tale unione matrimoniale, sicché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, è la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3.Quanto alla domanda di addebito della separazione, il giudice per il suo accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso di specie, parte ricorrente adduce come motivi di addebito la nascita di disaccordi dovuti specialmente a questioni economiche, poi, intensificatisi con l'allontanamento del coniuge a seguito del trasferimento a Pescara. Invero, l'insufficienza del supporto probatorio fornito da parte ricorrente non consente di disporsi l'accoglimento della domanda di addebito posta, laddove negli atti introduttivi si rappresenta una incompatibilità caratteriale connotante sin dal principio l'unione coniugale.
***
3. Quanto alla domanda di mantenimento in favore della figlia a carico di PE
, va premesso che, per costante insegnamento della giurisprudenza di Parte_2 legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto
2 maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto si ricollega infatti al più generale diritto alla crescita, educazione e istruzione, e comporta pertanto che il figlio possa aspirare a portare avanti il proprio progetto di studi e concludere il relativo corso, così da poter conseguire un titolo necessario per la sua formazione identitaria e spendibile in modo adeguato sul mercato del lavoro. Nel caso di specie, la figlia ha raggiunto la maggiore età nel corso di giudizio PE e risulta intenzionata ad intraprendere un percorso formativo professionalizzante, sicché, stante la non autosufficienza economica della stessa, appaiono sussistere i presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337 bis c.c. dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Ebbene, parte ricorrente ha dichiarato di svolgere lavori in qualità di collaboratrice domestica (cfr. udienza del 12/05/2023), mentre, parte convenuta nulla ha prodotto per comprovare le proprie capacità patrimoniali e reddituali (cfr. comparsa di risposta: Quanto al mantenimento, allo stato, il resistente è disoccupato e vive aiutato economicamente dai fratelli di talché chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento con riserva di integrarlo se la situazione dovesse cambiare). Pertanto, il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo paterno, tenuto conto della minima capacità economica dello stesso, al mantenimento della figlia maggiorenne in euro 200,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, stante la richiesta espressa di quest'ultima nell'atto introduttivo, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 4. Circa la domanda di mantenimento di a carico di parte convenuta, Parte_1
è noto che, in quanto la separazione no oniugale, essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame, le parti non comprovano adeguatamente le proprie capacità reddituali e da quanto è emerso negli scritti difensivi non emerge alcuna sperequazione delle capacità economiche e patrimoniali tra le parti tali da giustificare l'accoglimento di tale domanda.
*** 5. La soccombenza, parziale e reciproca, di entrambe le parti del giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4211/2022, così provvede: 1) pronunzia la separazione dei coniugi ed , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 29/06/1998 in Casalnuovo Di PO (NA) (Atto n. 16, Parte I, Ufficio 1, Anno 1998); 2) rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente nei confronti di Pt_2 ;
[...]
3) dispone che versi a , per il mantenimento della Parte_2 Parte_1 figlia 200,00, rno 5 di ogni mese, somma PE da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e PE dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola);
5) rigetta la domanda di mantenimento del coniuge posta da parte ricorrente;
6)dichiara compensate le spese di lite;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di PO (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di PO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 21/02/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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