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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 10441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10441 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro
nn. 380/2025 R. Gen.)
Il Giudice designato dott.ssa Paola Giovene di Girasole nelle cause riunite
T R A
, elettivamente domiciliata in Roma, via Ercolano n. 8, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Gennaro Del Gaudio che la rappresenta e difende in virtù di deleghe in atti ricorrenti
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. da propri funzionari e domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi 12
resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. Maria Francesca Granata, per procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente in
Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29 resistente all'esito dell'udienza del 15.10.2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe è dipendente a tempo indeterminato del
[...]
quale Assistente amministrativo (personale ATA), Controparte_3 attualmente in servizio presso un istituto scolastico di Roma. Ha dedotto di essere stata immessa nel ruolo ATA dall'1 settembre 2010, e di aver presentato al (oggi , istanza per ottenere la ricostruzione della carriera ai CP_3 CP_4 sensi degli artt. 569 e 570 d.lgs. 297/94 – T.U. Scuola;
che il Dirigente
Scolastico incaricato, con provvedimento di ricostruzione carriera dell'11 giugno 2013, prot. n. 135, le aveva riconosciuto, a decorrere dall'1 settembre
2010, la seguente anzianità di servizio: ai fini giuridici ed economici, anni 7
(sette), mesi 5 (cinque), giorni 8 (otto); ai fini economici, anni 1 (uno), mesi 8
(otto), giorni 21 (ventuno) (all. 2); che il Tribunale di Roma, sez. Lavoro, con sentenza n. 2077/2021, aveva accolto il ricorso per il riconoscimento integrale degli anni pre-ruolo presentato dall'istante; che conseguentemente, in esecuzione della suddetta sentenza, il Dirigente scolastico, con decreto n. 706 del 11/04/2022, aveva ricostruito la carriera della ricorrente riconoscendole, alla data dell'1 settembre 2010, la seguente anzianità ai fini giuridici ed economici: anni 9 (nove), mesi 1 (uno), giorni 29 (ventinove); che alla ricorrente spettava altresì, in relazione alla propria carriera, il riconoscimento dell'intero servizio prestato nell'anno 2013, atteso che il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsto dalle norme contrattuali collettive, ex art. 1, co. 1, lett. B, del D.P.R. n. 122 del 2013, non deve inficiare i suoi effetti economici;
che pertanto, in considerazione di quanto già riconosciutole con la sent. n. 2077/2021 del Tribunale di Roma, e dell'illegittimità del mancato riconoscimento dell'anno 2013, alla ricorrente doveva essere riconosciuta dall'1 luglio 2022 la progressione stipendiale nella fascia 21/27 anni;
che invece il resistente non aveva ancora provveduto nemmeno all'esecuzione CP_1 della suddetta sentenza dal punto di vista economico, non avendole ancora riconosciuto, almeno fino a novembre 2024, lo scatto alla fascia stipendiale
21/27 anni.
Tanto premesso, ha così concluso: “
1. di accertare e dichiarare, ai soli fini giuridici, il diritto del ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse anche l'anno 2013, previa disapplicazione della Cont progressione stipendiale applicata dal;
2. per l'effetto, ordinare al
convenuto l'emissione di nuovo decreto Controparte_1
di ricostruzione della carriera sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato, prodotto dalla ricorrente in giudizio, in cui è stato puntualizzato come lo scatto alla fascia stipendiale 21/27 anni sia avvenuto l'01 luglio 2022 ovvero da data diversa che dovesse sollevarsi in giudizio, ma precedente da quella applicata 2 Cont dal;
adeguando, da tale data, tutti i successivi scatti stipendiali;
3. accertare, dichiarare e condannare il a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente tutte le differenze stipendiali, conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, pari alla somma di € 3.709,60, da aggiornarsi, in corso di causa, fino a quando non avverrà lo scatto alla fascia stipendiale alla fascia stipendiale 21/27 anni di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole scadenze sino al soddisfo, nonché regolarizzazione contributiva presso l anch'essa nei limiti della CP_2 prescrizione quinquennale…”.
Il si è costituito eccependo la prescrizione e, nel merito, CP_1 contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Si è costituito altresì l' chiedendo dichiararsi il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva.
Quindi, sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, viste le note autorizzate e di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Va rilevato come parte ricorrente, nelle note conclusive depositate il
23.9.25, abbia dichiarato di rinunciare alla domanda di riconoscimento a fini economici del servizio prestato nell'anno 2013, tenuto conto della sopravvenuta giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in senso sfavorevole alla suddetta pretesa (Cass. civ., sez. lav., 21.5.25 n. 13618). Nulla avendo il eccepito sul punto, può dichiararsi l'estinzione del giudizio in CP_1
relazione a siffatta domanda.
Va poi rilevato come parte ricorrente, sempre nelle note conclusive depositate il 23.9.25, abbia dichiarato di voler invece insistere nella domanda di esecuzione, dal punto di vista economico, della sentenza n. 2077/2021, r.g.
25245/2017, Trib. Roma, Sez. Lavoro, in forza della quale il Dirigente scolastico, con decreto n. 706 del 11/04/2022, in accoglimento di domanda in tal senso della ha rimodulato la sua progressione stipendiale, Parte_1
riconoscendole l'intera anzianità pre-ruolo ai fini giuridici ed economici, nei 3 seguenti termini: a decorrere dall'01 settembre 2010, la seguente anzianità di servizio: ai fini giuridici ed economici, anni 9 (nove), mesi 1 (uno), giorni 29
(ventinove).
La ricorrente ha infatti rilevato come, in considerazione di tale modifica, in data 01 luglio 2023 doveva esserle riconosciuta la progressione stipendiale nella fascia 21/27 anni, laddove l'Amministrazione resistente le ha riconosciuto siffatto scatto stipendiale solo da marzo 2025, come dimostrato dalle buste paga di gennaio, febbraio e marzo 2025. Ha quindi dedotto come dalla mancata esecuzione della sentenza dal punto di vista economico, le sia derivata una perdita di differenze retributive pari ad € 2.406,93, al cui pagamento la ha chiesto condannarsi il , riducendo in tali termini Parte_1 CP_1
l'originaria domanda.
La domanda, ridotta nei suddetti termini, è fondata, dal momento che è documentato che il Dirigente Scolastico, con decreto n. 706 dell'11.4.22, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 2077/2021, abbia ricostruito la carriera della riconoscendole, alla data dell'1.9.2010, la Parte_1 seguente anzianità ai fini giuridici ed economici: anni 9 (nove), mesi 1 (uno), giorni 29 (ventinove) (docc. 10 e 11 prod. ricorr).
Pertanto, tenuto conto di siffatta ricostruzione, e considerata altresì la rinuncia alla domanda di riconoscimento dell'anno 2013, la ha Parte_1
maturato alla data dell'1.7.23 la progressione stipendiale nella fascia 21/27 anni, che invece risulta esserle stata attribuita, ai fini economici, solo da marzo 2025, come da buste paga in atti (doc. 6 prod. ricorr., depositato il 23.9.25).
Ne consegue il diritto della ricorrente al pagamento da parte del CP_1 resistente, della somma di € 2.406,93, come da conteggi in atti, elaborati dall'1.7.23 al marzo 2025 (doc. 7 prod. ricorr. depositato il 23.9.25), che non sono stati contestati dai resistenti, ed alla relativa regolarizzazione contributiva.
Infondata è poi l'eccezione di prescrizione, non essendo maturato il relativo termine quinquennale, che decorre dalla data del riconosciuto scatto stipendiale.
Le spese del giudizio tra la ricorrente ed il seguono la CP_1 soccombenza in misura dei due terzi e si compensano per il residuo, tenuto conto del complessivo esito della lite. Esse si liquidano come da dispositivo. 4 Spese compensate nei confronti dell' parte in giudizio ai soli fini della CP_2
condanna a suo favore in ordine al pagamento dei contributi.
PQM
Definitivamente pronunciando: dichiara estinto il giudizio per la parte tesa al riconoscimento ai fini economici dell'intero servizio prestato nell'anno 2013; dichiara che ha raggiunto alla data dell'1.7.23 la Parte_1 superiore fascia stipendiale 21/27 anni, e condanna il Controparte_1
, in persona del al pagamento della somma di €
[...] CP_5
2.406,93 a favore della stessa, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, ed alla regolarizzazione della relativa posizione previdenziale;
condanna il , in persona del Controparte_1 CP_5
al pagamento dei due terzi dei compensi di lite a favore della ricorrente, che
[...]
si liquidano, per l'intero, in complessivi € 1.030,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
compensa il restante terzo tra le suddette parti;
compensa le spese di lite nei confronti dell' CP_2
Roma, 20 ottobre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
5