Articolo 1848 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1848. Riunione e ricongiunzione dei servizi 1. Al personale militare si applicano le norme in materia di riunione e ricongiunzione di servizi, riscatto, totalizzazione dei periodi assicurativi e prosecuzione volontaria previste per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010