Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00246/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04378/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4378 del 2025, proposto da
- IZ NA SO, rappresentata e difesa dall’Avv. Bruno Bianchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via San Giovanni sul Muro n. 18;
contro
- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano, Maria Lodovica Bognetti e Anna Maria Pavin ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;
nei confronti
- Bridge S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bertacco e Francesco Rovetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via San Clemente n. 1;
per l’accertamento
- dell’inerzia e del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Milano sull’istanza e segnalazione presentata dalla ricorrente in data 8 luglio 2025 P.G. n. 365454/2025 in riferimento all’intervento di cui alla s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire ex art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001 - P.G. n. 278698/2022 del 18 maggio 2022;
- e per la condanna del Comune di Milano, previa nomina di un Commissario ad acta, a concludere le verifiche richieste dalla ricorrente emettendo il dovuto provvedimento espresso in merito alle varie questioni sottoposte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Bridge S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026, il consigliere IO De TA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 13 novembre 2025 e depositato il 20 novembre successivo, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Milano sull’istanza e segnalazione da essa presentata in data 8 luglio 2025 - P.G. n. 365454/2025 in riferimento all’intervento di cui alla s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire ex art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001 - P.G. n. 278698/2022 del 18 maggio 2022 presentata dalla controinteressata Bridge S.p.A.
La ricorrente è proprietaria dell’unità immobiliare sita in Milano, Via G. Carducci n. 21, composta da tre locali e servizi al settimo piano, con annesso terrazzo di proprietà al piano ottavo collegato per il tramite di una scala. In adiacenza all’edificio di Via G. Carducci n. 21 si trova un fabbricato (foglio 386, mappale n. 50), di proprietà di Bridge S.p.A., interessato dall’intervento di cui alla s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire - P.G. 278698/2022 del 18 maggio 2022. A seguito dell’avvio del predetto intervento edilizio, la ricorrente ha inoltrato, nell’estate 2024, una apposita istanza di accesso agli atti al Comune di Milano, che l’ha successivamente evasa nel mese di ottobre 2024. In seguito all’esame della documentazione ricevuta dal Comune, è emerso che l’intervento edilizio avviato nell’immobile contiguo a quello in cui si trova l’unità immobiliare della ricorrente prevede la demolizione dell’edificio esistente ai fini della successiva costruzione di un nuovo fabbricato sviluppato sull’intera area di riferimento tra Via Carducci e Via Terraggio, avente un’altezza di oltre 30 metri. Assumendo la sussistenza di molteplici criticità urbanistico-edilizie del suddetto intervento edilizio, la ricorrente, per tramite del proprio legale, ha presentato in data 8 luglio 2025 al Comune di Milano una istanza e segnalazione ex art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001 chiedendo (i) di verificare, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990, i requisiti ed i presupposti della s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire P.G. n. 278698/2022 del 18 maggio 2022 (ii) e di accertare la data di effettivo inizio dei lavori di cui alla citata s.c.i.a., al fine di pronunciare l’eventuale decadenza della stessa e rilevare la conseguente abusività dei lavori in corso di esecuzione. Il Comune di Milano, con nota del 25 luglio 2025, ha comunicato l’avvio delle verifiche in ordine alla regolarità del titolo edilizio in possesso della società controinteressata. Pur sollecitato con istanza del 16 settembre 2025, il Comune non ha concluso le verifiche richieste dalla parte ricorrente.
Di conseguenza, è stato proposto ricorso per stigmatizzare la ritenuta colpevole inerzia degli Uffici comunali.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano e Bridge S.p.A., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità della camera di consiglio di trattazione della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa del Comune di Milano ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso poiché, come segnalato al legale della ricorrente in data 22 dicembre 2025, con la comunicazione P.G. 661516/25, trasmessa alla controinteressata Bridge S.p.A., gli Uffici comunali hanno ordinato la sospensione dei lavori fino all’adozione del provvedimento finale, imponendo, nelle more, la messa in sicurezza del cantiere.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso, attraverso il quale è stata dedotta l’inerzia dell’Amministrazione comunale in ordine alla richiesta di repressione dell’intervento edilizio avviato con la s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire P.G. n. 278698/2022 del 18 maggio 2022 dalla controinteressata Bridge S.p.A., è fondato.
2. Va premesso che « l’autotutela di cui al comma 4 dell’articolo 19 della legge n. 241/1990 presenta alcune peculiarità rispetto al generale potere di autotutela, in quanto, mentre di regola si assume che questo sia ampiamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico che può imporne l’esercizio e non coercibile (al punto che la p.a. non ha neanche l’obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l’esercizio), ciò non vale in questo caso laddove, anche per l’intima connessione di tale potere col più generale dovere di vigilanza che incombe al Comune sull’attività edilizia ai fini dell’ordinato assetto del territorio, a fronte di un’istanza di intervento ai sensi dell’articolo 19, comma 4, l’Amministrazione ha il dovere di rispondere, essendo la sua discrezionalità limitata solo alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2017, n. 611; id., sez. VI, 3 novembre 2016, n. 4610) » (Consiglio di Stato, IV, 11 marzo 2022, n. 1737; anche VI, 8 luglio 2021, n. 5208).
Infatti, « non può dubitarsi della sussistenza dell’obbligo comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi, presentata dal proprietario dell’area confinante a quella di realizzazione delle opere abusive, “il quale, appunto per tal aspetto che s’invera nel concetto di vicinitas, gode d’una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti (nocivi) immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà (arg. ex Cons. St., IV, 29 aprile 2014 n. 2228), onde egli è titolare d’un interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. (cfr. così Cons. St., IV, 2 febbraio 2011 n. 744; id., VI, 17 gennaio 2014 n. 233), che segue il rito di cui ai successivi artt. 112 e ss.” (Consiglio di Stato, sez. IV, 9 novembre 2015, n. 5087) » (Consiglio di Stato, VI, 27 aprile 2021, n. 3430).
Come già rilevato in precedenza, tale obbligo di provvedere persiste fino a quando non viene adottato il provvedimento finale, che supera lo stato di inerzia e assicura al privato una decisione che investa la fondatezza o meno della sua pretesa, non potendo a tal fine ritenersi satisfattivi atti endoprocedimentali meramente preparatori, ivi compresi il preavviso di rigetto o, come avvenuto nella specie, la comunicazione con cui si avvia il procedimento di “ autotutela ” (all. 7 al ricorso), visto che tali atti non definiscono in via conclusiva la questione oggetto di contestazione (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 ottobre 2023, n. 2192). Pertanto, il rilievo formulato dalla difesa comunale in ordine all’avvenuta adozione del provvedimento di sospensione dei lavori fino all’adozione dell’atto finale, con obbligo, nelle more, di mettere in sicurezza del cantiere, non può determinare l’improcedibilità del ricorso oggetto di scrutinio, stante la mancata conclusione della verifica comunale in ordine alla legittimità della s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire P.G. n. 278698/2022 del 18 maggio 2022 presentata dalla società controinteressata.
3. Deve aggiungersi, peraltro, che l’obbligo di provvedere non riguarda il merito della vicenda e quindi non impone all’Amministrazione di aderire alla prospettazione del terzo denunciante, spettando soltanto all’Ente comunale il compito di stabilire la legittimità o meno dell’intervento edilizio contestato (cfr. Consiglio di Stato, IV, 11 marzo 2022, n. 1737); ove, in sede di verifica, si accertasse la regolarità dell’intervento, da formalizzare poi in un provvedimento espresso, sarebbe onere del privato asseritamente leso contestare tale determinazione, instaurando una ordinaria azione impugnatoria ex art. 29 cod. proc. amm.
4. Di conseguenza, il ricorso avverso il silenzio comunale sulla richiesta verifica della legittimità dell’intervento fondato sulla s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire P.G. n. 278698/2022 del 18 maggio 2022 deve essere accolto, ordinandosi al Comune di Milano di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di sessanta (60) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza; nel caso di perdurante inottemperanza, oltre i termini già indicati, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Milano, con facoltà di delega ad altro funzionario del proprio Ufficio, che provvederà, previa istanza della parte ricorrente, a eseguire quanto stabilito nella presente sentenza nel termine di 30 (trenta) giorni dal suo insediamento.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione.
Condanna il Comune di Milano e Bridge S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di € 1.000,00 (mille/00) per ciascuno (€ 2.000,00 complessivi), oltre spese e oneri generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente a carico del Comune di Milano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE AT, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
IO De TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO De TA | IE AT |
IL SEGRETARIO