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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/12/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 52 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Giuseppe Palermo) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi) CP_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Ripetizione delle prestazioni di disoccupazione a seguito della conversione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha lavorato sino al 31.12.2011 per la società Abramo Parte_1
Customer Care s.p.a. in forza di contratti di lavoro a progetto (e dunque a tempo determinato) che questa Corte d'appello, con sentenza dell'11.7.2016, ha convertito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 21.9.2009, ordinando
Pag. 1 di 3 alla società di ricostituire il rapporto con lei e accordandole, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183/2010, un'indennità risarcitoria pari a otto mensilità retributive, per complessivi 12.142,56 euro. La società ha eseguito la sentenza.
2. Dall'11.1.2012 al 31.7.2014, l' , a seguito della cessazione CP_1 dell'ultimo rapporto di lavoro a progetto, ha erogato alla lavoratrice l'indennità di mobilità il cui importo, pari a 12.609,19 euro, a seguito dell'esecuzione dell'anzidetta sentenza di conversione, le ha chiesto di restituire.
3. La lavoratrice, con ricorso del 31.3.2021, ha proposto domanda di accertamento negativo nell'indebito che il tribunale di Catanzaro ha rigettato perché ha ritenuto che: a) l'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro, siccome disposta in sede giudiziale, abbia determinato il venir meno della condizione di disoccupazione che legittimava la percezione dell'indennità di mobilità; b) l'erogazione, da parte del datore di lavoro, dell'indennità corrisposta alla lavoratrice in esecuzione della sentenza di conversione del rapporto sia incompatibile con la percezione del trattamento previdenziale erogato dall' e oggetto della contestata richiesta di CP_1 restituzione.
4. La ricorrente appella la decisione. Addebita al tribunale di non essersi adeguato all'insegnamento della Cassazione (sentenza n. 29295/2019) che avrebbe legittimato la pretesa restitutoria dell'ente previdenziale solo qualora lei avesse percepito l'intero ammontare delle retribuzioni maturate durante il periodo di disoccupazione.
5. Resiste l' , che sostiene l'inapplicabilità al caso di specie, in cui il CP_1 datore di lavoro ha eseguito la sentenza di ricostituzione del rapporto di lavoro, del principio di diritto che la Cassazione ha espresso con riguardo al caso in cui quella sentenza non sia stata eseguita.
6. Il Collegio, sentiti i difensori comparsi all'udienza di discussione, ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
7. L'appello è fondato.
8. Ed invero, la controversia deve essere risolta, in favore dell'appellante, in base al recente approdo delle sezioni unite della Cassazione secondo cui né la
Pag. 2 di 3 ricostituzione del sinallagma contrattuale a seguito dell'accertamento giudiziale della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro, né l'erogazione al lavoratore dell'indennità risarcitoria di legge fanno venir meno la condizione di disoccupazione involontaria nel periodo antecedente all'effettiva ripresa dell'esecuzione della prestazione lavorativa. Sicché non è dovuta la restituzione dell'indennità previdenziale che è stata percepita in quello stesso periodo1.
9. Alle argomentazioni delle sezioni unite è dunque sufficiente fare rimando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per riformare la gravata sentenza e riconoscere l'insussistenza dell'obbligo restitutorio in contesa.
10. Le spese processuali si compensano tra le parti stante la sopravvenienza del dirimente arresto ermeneutico.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 20/01/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 45/23, pubblicata in data 18/01/2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara insussistente il diritto dell' a ripetere l'indennità di mobilità erogata all'appellante; CP_1
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 09/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 3 di 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. SU n. 23876/2025: “L'accertamento giudiziale della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, con conseguente ricostituzione del sinallagma contrattuale e riconoscimento al lavoratore dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010
(ratione temporis vigente), non fa venir meno il suo stato di disoccupazione involontaria fino alla ripresa effettiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa, di modo che egli non è tenuto a restituire l'indennità di disoccupazione percepita ex art. 45, comma 3, del r.d.l. n. 1827 del 1935, la quale, in attuazione dell'art. 38, comma 2, Cost., risponde a una funzione di protezione dal bisogno, attinente al rapporto tra lavoratore ed ente previdenziale, del tutto diversa da quella - afferente, invece, al distinto piano del rapporto di lavoro - propria della suddetta indennità risarcitoria, mirante alla forfettizzazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore per l'illegittima apposizione del termine al contratto”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 52 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Giuseppe Palermo) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi) CP_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Ripetizione delle prestazioni di disoccupazione a seguito della conversione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha lavorato sino al 31.12.2011 per la società Abramo Parte_1
Customer Care s.p.a. in forza di contratti di lavoro a progetto (e dunque a tempo determinato) che questa Corte d'appello, con sentenza dell'11.7.2016, ha convertito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 21.9.2009, ordinando
Pag. 1 di 3 alla società di ricostituire il rapporto con lei e accordandole, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183/2010, un'indennità risarcitoria pari a otto mensilità retributive, per complessivi 12.142,56 euro. La società ha eseguito la sentenza.
2. Dall'11.1.2012 al 31.7.2014, l' , a seguito della cessazione CP_1 dell'ultimo rapporto di lavoro a progetto, ha erogato alla lavoratrice l'indennità di mobilità il cui importo, pari a 12.609,19 euro, a seguito dell'esecuzione dell'anzidetta sentenza di conversione, le ha chiesto di restituire.
3. La lavoratrice, con ricorso del 31.3.2021, ha proposto domanda di accertamento negativo nell'indebito che il tribunale di Catanzaro ha rigettato perché ha ritenuto che: a) l'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro, siccome disposta in sede giudiziale, abbia determinato il venir meno della condizione di disoccupazione che legittimava la percezione dell'indennità di mobilità; b) l'erogazione, da parte del datore di lavoro, dell'indennità corrisposta alla lavoratrice in esecuzione della sentenza di conversione del rapporto sia incompatibile con la percezione del trattamento previdenziale erogato dall' e oggetto della contestata richiesta di CP_1 restituzione.
4. La ricorrente appella la decisione. Addebita al tribunale di non essersi adeguato all'insegnamento della Cassazione (sentenza n. 29295/2019) che avrebbe legittimato la pretesa restitutoria dell'ente previdenziale solo qualora lei avesse percepito l'intero ammontare delle retribuzioni maturate durante il periodo di disoccupazione.
5. Resiste l' , che sostiene l'inapplicabilità al caso di specie, in cui il CP_1 datore di lavoro ha eseguito la sentenza di ricostituzione del rapporto di lavoro, del principio di diritto che la Cassazione ha espresso con riguardo al caso in cui quella sentenza non sia stata eseguita.
6. Il Collegio, sentiti i difensori comparsi all'udienza di discussione, ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
7. L'appello è fondato.
8. Ed invero, la controversia deve essere risolta, in favore dell'appellante, in base al recente approdo delle sezioni unite della Cassazione secondo cui né la
Pag. 2 di 3 ricostituzione del sinallagma contrattuale a seguito dell'accertamento giudiziale della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro, né l'erogazione al lavoratore dell'indennità risarcitoria di legge fanno venir meno la condizione di disoccupazione involontaria nel periodo antecedente all'effettiva ripresa dell'esecuzione della prestazione lavorativa. Sicché non è dovuta la restituzione dell'indennità previdenziale che è stata percepita in quello stesso periodo1.
9. Alle argomentazioni delle sezioni unite è dunque sufficiente fare rimando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per riformare la gravata sentenza e riconoscere l'insussistenza dell'obbligo restitutorio in contesa.
10. Le spese processuali si compensano tra le parti stante la sopravvenienza del dirimente arresto ermeneutico.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 20/01/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 45/23, pubblicata in data 18/01/2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara insussistente il diritto dell' a ripetere l'indennità di mobilità erogata all'appellante; CP_1
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 09/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 3 di 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. SU n. 23876/2025: “L'accertamento giudiziale della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, con conseguente ricostituzione del sinallagma contrattuale e riconoscimento al lavoratore dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010
(ratione temporis vigente), non fa venir meno il suo stato di disoccupazione involontaria fino alla ripresa effettiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa, di modo che egli non è tenuto a restituire l'indennità di disoccupazione percepita ex art. 45, comma 3, del r.d.l. n. 1827 del 1935, la quale, in attuazione dell'art. 38, comma 2, Cost., risponde a una funzione di protezione dal bisogno, attinente al rapporto tra lavoratore ed ente previdenziale, del tutto diversa da quella - afferente, invece, al distinto piano del rapporto di lavoro - propria della suddetta indennità risarcitoria, mirante alla forfettizzazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore per l'illegittima apposizione del termine al contratto”.