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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/09/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., nuovo rito Cartabia, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1435/2025 r.g., trattenuta a decisione nel verbale del
23.9.2025, vertente
TRA
(C.F. . ), in giudizio personalmente ex art.86 cpc Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia del , atteso che – sebbene Controparte_1
regolarmente citato – non compariva e non si costituiva in giudizio.
Passando al caso di specie, si rileva che con ricorso - ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002, nonché ex art. 281 decies c.p.c. – l'avv. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione, Parte_1
pagina 1 di 4 emesso in data 03.04.2025, dal Tribunale Penale di Pescara, per i compensi dovuti per l'attività
difensiva quale difensore di fiducia, svolta in favore di Controparte_2
nel procedimento penale iscritto al n. 258/2025 RGNR - n. 203/2025 RG GIP
[...]
Tribunale di Pescara, derivante da stralcio della posizione dal fascicolo n. 4729/2024 RGNR - n.
3380/2024 RG GIP Tribunale di Pescara: parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Invero, l'istante rappresentava che con istanza di liquidazione depositata in data 12.2.2025 veniva richiesto compenso ex artt. 82 e segg. D.P.R. n. 115/2002 per l'attività difensiva svolta ovvero per tutte le fasi (quattro in tutto) in cui aveva rappresentato il proprio assistito riportandosi al Protocollo
liquidazioni vigente dinanzi il Tribunale di Pescara.
Pertanto, ne chiedeva la liquidazione come in atti.
Tuttavia, il Tribunale di Pescara procedeva a liquidare, omettendo e non riconoscendo due intere fasi del procedimento penale indicato, rendendo in tal modo la liquidazione parziale ed incompleta e così
provvedendo in misura inferiore rispetto agli onorari richiesti senza alcuna motivazione: il giudice della liquidazione liquidava solo Euro 2.300,00 per la fase del riesame e quella dell'incidente probatorio.
Nulla veniva liquidato per la fase dell'interrogatorio di garanzia del 15.11.2024 pari ad € 640,00 oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge come da protocollo (Cfr.: dichiarazione a verbale dell'espressa riserva di deposito dell'istanza ammissione al PSS, regolarmente onorata nei termini, con decorrenza dalla data del 15.11.2025) e la fase relativa all'istanza di modifica misura cautelare del 13.12.2024 pari ad € 570,00 oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, sempre come da protocollo.
Inoltre, alcuna motivazione veniva addotta a sostegno della mancata e lamentata liquidazione, come si evince dal decreto impugnato.
pagina 2 di 4 Ciò posto ed andando ad esaminare la documentazione versata in atti, si rileva come l'attività reclamata dall'istante sia stata effettivamente espletata in favore del patrocinato e, di contro, alcuna motivazione si rinviene nel decreto di liquidazione circa la mancata liquidazione di quanto richiesto.
Ne consegue che l'attività difensiva svolta – così come documentalmente dimostrato - deve essere necessariamente riconosciuta.
In guisa che il ricorso va accolto con liquidazione delle competenze spettanti per Legge e pari complessivamente ad € 1.210,00 (= € 640,00 + € 570,00) oltre rimb. forf. 15%, C.P.A. ed I.V.A.
Tale somma deve essere aggiunta a quanto già liquidato.
Le spese - come da dispositivo – sono liquidate in favore dell'Avv. M. Bravin in misura minima per le attività difensive compiute (fase di studio, introduttiva e decisoria) tenendo conto dell'effettivo valore della controversia, della mancanza di questioni rilevanti di diritto e la lieve complessità, senza fase istruttoria e/o deposito di note conclusionali, oltre spese vive pari ad Euro 98,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara – in composizione monocratica – ogni altra eccezione disattesa - così provvede in accoglimento dell'opposizione:
1) a parziale modifica del decreto di liquidazione emesso in data 3.4.25, liquida – oltre alle fasi già
liquidate – l'ulteriore fase dell'interrogatorio di garanzia, pari ad € 640,00 oltre 15% ed accessori di legge, nonché la fase relativa all'istanza di modifica della misura cautelare pari ad € 570,00 oltre 15%
ed accessori di legge.
pagina 3 di 4 2) condanna il a pagare in favore della parte ricorrente le spese del Controparte_1
presente giudizio, che liquida in € 210,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali, CAP e IVA
come per legge, nonché esborsi per Euro 98,00.
Pescara, 23.9.2025, ore 15:20
Il Giudice
dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., nuovo rito Cartabia, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1435/2025 r.g., trattenuta a decisione nel verbale del
23.9.2025, vertente
TRA
(C.F. . ), in giudizio personalmente ex art.86 cpc Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia del , atteso che – sebbene Controparte_1
regolarmente citato – non compariva e non si costituiva in giudizio.
Passando al caso di specie, si rileva che con ricorso - ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002, nonché ex art. 281 decies c.p.c. – l'avv. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione, Parte_1
pagina 1 di 4 emesso in data 03.04.2025, dal Tribunale Penale di Pescara, per i compensi dovuti per l'attività
difensiva quale difensore di fiducia, svolta in favore di Controparte_2
nel procedimento penale iscritto al n. 258/2025 RGNR - n. 203/2025 RG GIP
[...]
Tribunale di Pescara, derivante da stralcio della posizione dal fascicolo n. 4729/2024 RGNR - n.
3380/2024 RG GIP Tribunale di Pescara: parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Invero, l'istante rappresentava che con istanza di liquidazione depositata in data 12.2.2025 veniva richiesto compenso ex artt. 82 e segg. D.P.R. n. 115/2002 per l'attività difensiva svolta ovvero per tutte le fasi (quattro in tutto) in cui aveva rappresentato il proprio assistito riportandosi al Protocollo
liquidazioni vigente dinanzi il Tribunale di Pescara.
Pertanto, ne chiedeva la liquidazione come in atti.
Tuttavia, il Tribunale di Pescara procedeva a liquidare, omettendo e non riconoscendo due intere fasi del procedimento penale indicato, rendendo in tal modo la liquidazione parziale ed incompleta e così
provvedendo in misura inferiore rispetto agli onorari richiesti senza alcuna motivazione: il giudice della liquidazione liquidava solo Euro 2.300,00 per la fase del riesame e quella dell'incidente probatorio.
Nulla veniva liquidato per la fase dell'interrogatorio di garanzia del 15.11.2024 pari ad € 640,00 oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge come da protocollo (Cfr.: dichiarazione a verbale dell'espressa riserva di deposito dell'istanza ammissione al PSS, regolarmente onorata nei termini, con decorrenza dalla data del 15.11.2025) e la fase relativa all'istanza di modifica misura cautelare del 13.12.2024 pari ad € 570,00 oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, sempre come da protocollo.
Inoltre, alcuna motivazione veniva addotta a sostegno della mancata e lamentata liquidazione, come si evince dal decreto impugnato.
pagina 2 di 4 Ciò posto ed andando ad esaminare la documentazione versata in atti, si rileva come l'attività reclamata dall'istante sia stata effettivamente espletata in favore del patrocinato e, di contro, alcuna motivazione si rinviene nel decreto di liquidazione circa la mancata liquidazione di quanto richiesto.
Ne consegue che l'attività difensiva svolta – così come documentalmente dimostrato - deve essere necessariamente riconosciuta.
In guisa che il ricorso va accolto con liquidazione delle competenze spettanti per Legge e pari complessivamente ad € 1.210,00 (= € 640,00 + € 570,00) oltre rimb. forf. 15%, C.P.A. ed I.V.A.
Tale somma deve essere aggiunta a quanto già liquidato.
Le spese - come da dispositivo – sono liquidate in favore dell'Avv. M. Bravin in misura minima per le attività difensive compiute (fase di studio, introduttiva e decisoria) tenendo conto dell'effettivo valore della controversia, della mancanza di questioni rilevanti di diritto e la lieve complessità, senza fase istruttoria e/o deposito di note conclusionali, oltre spese vive pari ad Euro 98,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara – in composizione monocratica – ogni altra eccezione disattesa - così provvede in accoglimento dell'opposizione:
1) a parziale modifica del decreto di liquidazione emesso in data 3.4.25, liquida – oltre alle fasi già
liquidate – l'ulteriore fase dell'interrogatorio di garanzia, pari ad € 640,00 oltre 15% ed accessori di legge, nonché la fase relativa all'istanza di modifica della misura cautelare pari ad € 570,00 oltre 15%
ed accessori di legge.
pagina 3 di 4 2) condanna il a pagare in favore della parte ricorrente le spese del Controparte_1
presente giudizio, che liquida in € 210,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali, CAP e IVA
come per legge, nonché esborsi per Euro 98,00.
Pescara, 23.9.2025, ore 15:20
Il Giudice
dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 4 di 4