Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00723/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MI AG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristiana Apostolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Regione Carabinieri Forestale dello Stato MI AG, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione n. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del Comandante della Regione Carabinieri Forestale “MI AG”, adottata il 26 aprile 2022 e notificata il successivo 24 maggio 2022, recante il rigetto del ricorso gerarchico, proposto dall’odierno ricorrente avverso la sanzione disciplinare di corpo della “consegna” di giorni tre, inflittagli dal Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna con provvedimento n. -OMISSIS-, datato 18 gennaio 2022;
del provvedimento n. -OMISSIS- datato 18 gennaio 2022 e recante la sanzione disciplinare di corpo della “consegna” di giorni tre, inflittagli dal Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Regione Carabinieri Forestale dello Stato MI AG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente, in servizio presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, in data 24 maggio 2022 ha ricevuto la notifica della determinazione n. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del Comandante della Regione Carabinieri Forestale “MI AG”, recante il rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di corpo della consegna di giorni tre, inflittagli dal Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna con provvedimento n. -OMISSIS- del 18 gennaio 2022.
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 2 agosto 2022, deducendo i seguenti motivi, in sintesi:
1. il provvedimento sanzionatorio sarebbe illegittimo per violazione dei termini disciplinari di cui all’art. 1398 C.O.M.;
2. l’Amministrazione avrebbe violato l’art. 723, comma 1, d.P.R. n. 90/2010, perché il caricatore utilizzato dal ricorrente, ancorché idoneo a ospitare cartucce calibro 9x21mm, sarebbe perfettamente in grado di funzionare con la pistola d’ordinanza Beretta mod. 92 FS, calibro 9x19mm, in quanto con quest’ultima condivide la componentistica e la struttura costruttiva, posto che i caricatori costruiti per i modelli Beretta 92 FS, 96 FS e 98 FS sono tra loro identici e intercambiabili; quindi, il caricatore censurato, combinandosi perfettamente con la Beretta mod. 92 FS in dotazione al ricorrente, a) non può costituire ragione di deterioramento o malfunzionamento di alcuna delle parti della suddetta arma, b) non può compromette il funzionamento di quest’ultima, essendo stato progettato proprio per operare con i modelli FS Beretta 92, 96 e 98; peraltro, nel caricatore consegnato dal ricorrente erano presenti solo le 15 cartucce 9x19mm parabellum in dotazione ai Carabinieri; infine, secondo parte ricorrente l’utilizzo esclusivo del secondo caricatore d’ordinanza avrebbe finito per deteriorare i congegni di funzionamento interni a quest’ultimo (in particolare l’efficienza della molla deputata alla introduzione della cartuccia nella canna);
3. l’Amministrazione non avrebbe motivato in ordine alle ragioni per le quali sarebbe applicabile nel caso di specie l’art. 723, d.p.r. n. 90/2010 e non sarebbe possibile desumere dai provvedimenti impugnati l’iter logico - giuridico seguito dall’Amministrazione al fine di affermare la responsabilità disciplinare del ricorrente; in particolare, l’Amministrazione avrebbe omesso di spiegare per quali ragioni: a) il caricatore consegnato dal ricorrente sarebbe diverso e/o non conforme a quello d’ordinanza; b) in che misura e sotto quale profilo, ammessa e non concessa detta diversità, tale circostanza rappresenterebbe un nocumento alla funzionalità del materiale d’armamento; il provvedimento sanzionatorio, poi, sarebbe contraddittorio rispetto alla relazione del Comandante p.t. del Gruppo Forestale Bologna, prot. n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del -OMISSIS-/-OMISSIS-, il quale aveva ritenuto quanto che: “a) sotto il profilo disciplinare, pur nell’irritualità del comportamento tenuto dal militare nella circostanza, si ritiene di non procedere” e che “b) […] il fatto in se non abbia prodotto particolari conseguenze”; ancora, l’Amministrazione non si sarebbe espressa sulle giustificazioni fornite dal militare sui fatti e sulla qualificata consulenza tecnica prodotta dal medesimo, e non avrebbe tenuto conto del fatto che l’arma era stata a suo tempo assegnata al ricorrente con quel caricatore proprio dall’Amministrazione di provenienza (il Corpo forestale dello Stato), la quale, prima di essere accorpata all’Arma dei Carabinieri, era un corpo di polizia ad ordinamento civile (dove, quindi, il ricorso all’approvvigionamento presso il libero mercato di componenti secondarie, come i caricatori, era frequente); mancherebbe anche un’adeguata motivazione in ordine alla specifica sanzione irrogata, in relazione al principio di graduazione e proporzionalità.
Si è costituito in giudizio il Comando Regione Carabinieri Forestale dello Stato MI AG contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sul primo motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 1398, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2010, il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo dalla conoscenza dell'infrazione.
Il Consiglio di Stato ha avuto modo si ricordare che « se la regola di immediatezza, o, comunque, della tempestività della contestazione in sede disciplinare, deve essere intesa in senso relativo, tenendo conto della ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati (ex ceteris, C.d.S., sez. IV, 20 febbraio 2020, n. 1273), tuttavia ciò implica che il ritardo deve trovare una sua specifica giustificazione con riferimento alla particolare situazione accertata o alla particolare complessità delle eventuali necessarie acquisizioni istruttorie (cfr. C.d.S., sez. IV, 5 agosto 2003, n. 4535) » (Cons. Stato, sez. II, 6 giugno 2022, n. 4608).
Nel caso di specie, già con la relazione di servizio, in data 11 febbraio -OMISSIS-, era emersa la questione della difformità del caricatore ritirato assieme ad altro materiale d'armamento in dotazione al ricorrente, mentre la contestazione degli addebiti è avvenuta solo in data 30 settembre -OMISSIS- e notificata al -OMISSIS- circa un mese dopo in data 29 novembre -OMISSIS-.
Ciò depone per un inescusabile ritardo da parte dell’Amministrazione.
Infatti, ferme restando le pur ragionevoli attività istruttorie (ad es., lo scambio di corrispondenza tra il Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna ed il Comando Regione Carabinieri Forestale) svolte dall’Amministrazione, non può assumere rilievo, a fronte di un così rilevante lasso di tempo:
- l’assenza dell'Ufficiale procedente, Comandante in s.v. del Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna, prima per contatto stretto con parente affetto da Covid-I9 per complessivi 18 giorni, successivamente per problematiche familiari connesse alla malattia del padre e conseguente decesso, per ulteriori 8 gg a cui aggiungere ulteriori 23 gg dal 30 giugno -OMISSIS- al 23 luglio -OMISSIS-, durante i quali è stato incaricato di frequentare il 12° Corso di aggiornamento in materia di coordinamento interforze e cooperazione internazionale;
- il trasferimento del ricorrente ad altro Reparto di altra Provincia (Modena);
- il periodo in cui quest’ultimo è risultato assente dal servizio per licenza straordinaria per gravi motivi 3gg (riposo medico), licenza ordinaria 16 gg., licenza straordinaria per gravi motivi l5gg e aspettativa per infermità temporanea" l97 gg.
Il motivo, quindi, è fondato.
2. Sul secondo e terzo motivo di ricorso.
Le due censure possono essere esaminate congiuntamente.
Ai sensi dell’art. 723, comma 1, d.p.r. n. 90 del 2010, il militare deve avere cura delle armi, dei mezzi, dei materiali a lui affidati e adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. Egli deve opporsi con decisione a ogni atto che può, anche indirettamente, determinare pericolo o arrecare danno alle armi, ai mezzi, ai materiali e alle installazioni militari.
Nel caso di specie l’Amministrazione si è limitata a censurare di per sé esclusivamente la non conformità del caricatore a quello in dotazione.
A prescindere dalla problematica – non completamente superata, a dire il vero, dalla documentazione prodotta in giudizio – della coincidenza tra il caricatore contestato al ricorrente e quello allo stesso originariamente assegnato in dotazione nel 2001, è dirimente sottolineare come l’Amministrazione abbia inteso irrogare la sanzione sulla scorta, esclusivamente, del mero dato oggettivo della predetta non conformità.
La disposizione, invece, come emerge dalla lettura piana della stessa, impone all’Amministrazione di accertare il deterioramento, la perdita o la sottrazione dell’”arma”, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Non è dato comprendere, in particolare, quale sia in concreto la condotta ascritta al ricorrente:
- se il cambio di caricatore abbia determinato o determini un problema di “deterioramento” o una non corretta funzionalità dell’arma, in tal caso l’Amministrazione dovendo precisare i danni provocati o i pericoli correlati alla modifica;
- se, invece, la circostanza censurata è che il ricorrente abbia “perso” o abbia subito la “sottrazione” del caricatore, in tal caso allora si tratta di una violazione certamente parziale - perché l’arma in sé è stata conservata - sì che mancherebbe comunque una giustificazione pregnante per una sanzione quale la consegna di corpo per giorni 3.
Peraltro, un profilo di contraddittorietà con gli elementi acquisiti nella fase istruttoria è rappresentato dall’intendimento del Comandante Fagiani, di cui alla nota del 29 giugno -OMISSIS-, secondo il quale, sotto il profilo disciplinare “pur nell’irritualità del comportamento tenuto dal militare nella circostanza”, aveva ritenuto di non procedere.
Pertanto, nei limiti sopra indicati i motivi di ricorso in esame devono essere accolti.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'MI AG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per le ragioni e nei limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.