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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1761/2023 r.a.c.l. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Settimo San Pietro, presso lo studio dell'avv. Federico Orgiana che la rappresenta e difende giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico;
opponente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
Francesca Corda che la rappresenta e difende, giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico;
opposta
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22 maggio 2023, la società ha convenuto in Controparte_1
giudizio al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 253/2023, emesso il 7 Controparte_2
aprile 2023, notificato in data 12 aprile 2023, con il quale il Tribunale di Cagliari ha intimato il pagamento della somma di euro 3.117,35, per crediti sorti in relazione al rapporto di lavoro costituito in data 7 aprile 2021 con la e proseguito dal 17 maggio 2022, a Controparte_3 seguito della cessione del ramo d'azienda, alle dipendenze della società Controparte_1
fino al 28 novembre 2022, data di cessazione del rapporto per le dimissioni per giusta causa presentate dalla lavoratrice.
I crediti ingiunti mediante il procedimento monitorio sono riferiti alle seguenti voci retributive: euro 212,05 a titolo di retribuzione di maggio 2022 euro 390,60 a titolo di Controparte_3
14° mensilità per l'anno 2022 (12 ratei); euro 162,75 a titolo di 14° mensilità per l'anno 2023 (5 ratei); euro 358,05 a titolo di 13° mensilità per l'anno 2022 (11 ratei); euro 299,61 a titolo di indennità sostitutive ferie non godute;
euro 343,79 a titolo di indennità sostitutive permessi non goduti;
euro 325,55 per indennità sostitutiva preavviso;
euro 325,55 per il credito da restituzione trattenuta indennità sostitutiva preavviso;
euro 699,40 a titolo di t.f.r. pagina 1 di 6 1.1. In primo luogo, parte opponente ha riconosciuto come dovute le somme richieste dalla controparte per le seguenti voci retributive: retribuzione del mese di maggio 2022, pari a euro
212,05; 14° mensilità dell'anno 2022 (12 ratei) pari a euro 390,60; 14° mensilità dell'anno 2023 (5 ratei) pari a euro 162,75; 13° mensilità dell'anno 2022 (11 ratei) pari ad euro 358,05; T.F.R., pari a euro 399,84, per un totale complessivo di euro 1.523,29.
Secondo l'opponente non sarebbero invece dovute alla controparte le somme rivendicate a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, pari a euro 299,61, nonché quelle pretese a titolo di indennità sostitutiva per permessi non goduti, pari a euro 343,79, poiché calcolate in modo erroneo dalla controparte e già corrisposte.
L'opponente ha altresì contestato la misura della somma pretesa dall'opposta a titolo di trattamento di fine rapporto, pari a euro 699,40, ritenendo la domanda fondata su un calcolo errato,
e allegando che tale voce sarebbe stata già stata parzialmente corrisposta.
L'opponente ha infine contestato la debenza delle somme pretese a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, pari a euro 325,55 e a quelle rivendicate in relazione alla trattenuta dell'indennità per mancato preaviso, pari a euro 325,55, non ritenendo le dimissioni rese dalla lavoratrice in data 28 novembre 2022 sorrette da una giusta causa.
L'opponente ha concluso affinché il Tribunale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarasse dovuta la esclusivamente la somma complessiva di euro 1.523,29, o quella diversa accertata in corso di causa.
1.2. Parte opposta ha resistito in giudizio con articolate difese.
2. Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. Anzitutto, considerato che non ha contestato la misura degli Controparte_1
importi ingiunti per la mancata corresponsione della retribuzione del maggio 2022, della 14° mensilità dell'anno 2022, della 14° mensilità dell'anno 2023 e della 13° mensilità dell'anno 2022, per complessivi di euro 1.123,45, tale importo deve ritenersi pacificamente dovuto.
2.2. Passando ad esaminare le eccezioni riguardanti le poste retributive contestate, l'opponente ha in primo luogo negato la debenza della somma che la controparte ha preteso a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, nonché il diritto alla restituzione della somma trattenuta alla ricorrente quale indennità sostitutiva per il mancato preavviso per le dimissioni prestate, ritenendo queste ultime non sorrette da giusta causa.
L'eccezione è infondata.
Parte opposta ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 28 novembre 2022,
pagina 2 di 6 motivandole sulla base del mancato pagamento della retribuzione dei mesi di luglio, agosto, settembre e della quattordicesima dell'anno 2022 (doc. 3 fascicolo dell'opposta).
Dall'esame dell'estratto conto prodotto in giudizio da parte opposta (doc. 9 fascicolo dell'opposta) si evince che la retribuzione dovuta per le mensilità di luglio e agosto 2022 è stata erogata dalla società opponente in data 2 gennaio 2023, la retribuzione dovuta per la mensilità di settembre è stata erogata in data 27 ottobre 2022, mentre la retribuzione dovuta a titolo di quattordicesima mensilità del 2022 è stata erogata in data 8 maggio 2023.
Tutte le competenze sono dunque state corrisposte con notevole ritardo rispetto alla maturazione.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2119 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza dare il preavviso, allorché questo sia a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
inoltre, nel caso in cui a recedere per giusta causa sia il prestatore di lavoro, ad esso compete anche l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Il mancato pagamento della retribuzione, che costituisce il corrispettivo fondamentale della prestazione del lavoro subordinato, integra pacificamente la giusta causa di dimissioni del lavoratore per colpa del datore di lavoro, e rappresenta un grave inadempimento che non rende possibile la prosecuzione del rapporto nemmeno in via provvisoria.
Nel caso di specie, si ritiene che le dimissioni rassegnate da siano fornite Controparte_2
di giusta causa, avendo la datrice di lavoro corrisposto le retribuzioni relative ai mesi di luglio
2022, agosto 2022, settembre 2022 e 14° 2022 in modo parziale e comunque con notevole ritardo.
Poiché le dimissioni sono state determinate dal mancato adempimento della società datrice all'obbligo di pagamento delle retribuzioni, l'odierna opposta non era tenuta a rispettare il termine di preavviso e, pertanto, le spettano, ai sensi dell'art. 2119 c.c., tanto l'indennità per sostitutiva del preavviso pari a euro 325,55, quanto l'indennità indebitamente trattenuta dall'opponente, pari ad altri euro 325,55.
2.3. Per quanto attiene all'eccezione relativa all'erroneo calcolo da parte dell'opposta della somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto, anche questa risulta infondata.
A tal riguardo, si osserva che dai documenti allegati dalle parti (vedi doc. 7 fascicolo di parte opposta e doc. 2, pag. 30, fascicolo di parte opponente) risulta un credito a titolo di t.f.r. maturato nell'anno 2021 pari a euro 274,71.
pagina 3 di 6 A tale importo, occorre poi aggiungere l'importo maturato a titolo di t.f.r. per l'anno 2022, calcolato nella misura di euro 424,69, per complessivi euro 699,40.
Parte opponente ha sostenuto la debenza di un diverso importo, pari a euro 575,00, così calcolato: euro 399,84 di + euro 175,16 di ); l'importo di euro 175,16 Controparte_3 Controparte_1
sarebbe già stato corrisposto, per un residuo di euro 399,84.
Tale minor somma sembra essere stata calcolata dall'opponente sulla base di un conteggio predisposto e allegato in occasione della stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda tra la società e la società Controparte_1 Controparte_3
Tale documento non è però idoneo a giustificare la minor somma asseritamente dovuta.
Viceversa, appare più corretto adoperare, quale base di calcolo, le buste paga emesse dalle società, fino al maggio 2022 e dal maggio 2022 al Controparte_3 Controparte_1
novembre 2022, solidalmente responsabili in forza del subentro nelle posizioni debitorie della cedente nei confronti dei dipendenti ceduti.
Com'è noto, infatti, le buste paga rilasciate dal datore di lavoro al lavoratore formano piena prova del credito da questi vantato, per cui è onere del datore di lavoro che voglia disconoscerne la debenza offrire in giudizio la prova dell'avvenuto pagamento o, comunque, dell'estinzione della pretesa avversaria.
A tal riguardo valga ricordare la recente pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza n. 10663 del 19 aprile 2024, con cui si è affermato che: “una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 4512 del 1992). 4.
L'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata,
l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass. n. 1150 del 1994)”.
pagina 4 di 6 Il contratto di cessione di ramo d'azienda non può quindi ritenersi valido ai fini della prova sul quantum del credito preteso dal lavoratore, né del suo soddisfacimento, ancorché parziale.
Corretto, invece, è il calcolo effettuato dalla parte opposta sulla base delle buste paga relative all'anno 2022 (vedi doc. 4 fascicolo di parte opposta), per cui parte opponente deve essere dichiarata ancora debitrice della somma di euro 699,40 a titolo di t.f.r. maturato alla data di conclusione del rapporto di lavoro.
2.4. Infine, parte opponente ha contestato la correttezza degli importi ingiunti a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e di indennità sostitutiva per permessi non goduti.
Anche tale ultima eccezione deve essere respinta.
Parte opponente ha effettuato il calcolo delle spettanze finali dovute alla lavoratrice sulla base del cedolino paga di aprile 2023, elaborato 5 mesi dopo la cessazione del rapporto lavorativo, avvenuto pacificamente in data 28 novembre 2022.
Nel cedolino di novembre 2022, invece, vengono indicati come maturati e non ancora goduti rispettivamente 19,94 giorni di ferie e 22,88 giorni di permessi ed ex festività.
Ebbene, appare evidente che nell'elaborare la busta emessa successivamente non si sia tenuto conto delle ferie e dei permessi maturati dalla lavoratrice e da essa pacificamente non ancora goduti, posto che la possibilità di fruizione è certamente venuta meno al momento della cessazione del rapporto lavorativo.
I conteggi operati dalla opposta devono, pertanto, ritenersi corretti, poiché elaborati sulla base del prodotto dei giorni residui di ferie e di permessi e la retribuzione giornaliera indicata nella busta paga del novembre 2022 (ferie, 19,94 gg x euro 15,02587 = euro 299,61; permessi non goduti – ex festività, 22,88 gg x euro 15,02587 = euro 343,79).
2.5. Parte opposta ha dato atto che la società opponente ha corrisposto, prima della notifica del decreto ingiuntivo, la somma netta di euro 354,88 mediante 2 bonifici datati rispettivamente 23 febbraio 2023 e 27 maggio 2023, aventi importo di euro 124,71 e euro 230,17 emessi per il pagamento dell'importo indicato nel cedolino aprile 2023 pari alla somma lorda di euro 435,60
(474,19-38,59 di trattenuta ferie godute in eccesso), che pertanto dovrà essere detratta dall'importo oggetto del decreto ingiuntivo.
3. Considerata la parziale fondatezza dell'opposizione, non resta al Tribunale che revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa, emesso per valori inferiori a quelli qui accertati, e condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 2.681,75 (= 3.117,35 –
435,60), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione dei crediti al saldo.
pagina 5 di 6 4. In considerazione della parziale fondatezza dell'opposizione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese devono essere compensate nella misura di un sesto, e l'opponente deve essere condannato alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali residue, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto delle tabelle di riferimento per i procedimenti monitori (per la fase monitoria e per la fase di opposizione), cause di valore compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 2.681,75, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione dei crediti al saldo.
- compensa le spese processuali nella misura di un sesto e condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese residue, che liquida in complessivi euro 2.840,00, di cui euro
2.327,6 per compenso della presente fase, il residuo per compenso della fase monitoria, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1761/2023 r.a.c.l. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Settimo San Pietro, presso lo studio dell'avv. Federico Orgiana che la rappresenta e difende giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico;
opponente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
Francesca Corda che la rappresenta e difende, giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico;
opposta
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22 maggio 2023, la società ha convenuto in Controparte_1
giudizio al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 253/2023, emesso il 7 Controparte_2
aprile 2023, notificato in data 12 aprile 2023, con il quale il Tribunale di Cagliari ha intimato il pagamento della somma di euro 3.117,35, per crediti sorti in relazione al rapporto di lavoro costituito in data 7 aprile 2021 con la e proseguito dal 17 maggio 2022, a Controparte_3 seguito della cessione del ramo d'azienda, alle dipendenze della società Controparte_1
fino al 28 novembre 2022, data di cessazione del rapporto per le dimissioni per giusta causa presentate dalla lavoratrice.
I crediti ingiunti mediante il procedimento monitorio sono riferiti alle seguenti voci retributive: euro 212,05 a titolo di retribuzione di maggio 2022 euro 390,60 a titolo di Controparte_3
14° mensilità per l'anno 2022 (12 ratei); euro 162,75 a titolo di 14° mensilità per l'anno 2023 (5 ratei); euro 358,05 a titolo di 13° mensilità per l'anno 2022 (11 ratei); euro 299,61 a titolo di indennità sostitutive ferie non godute;
euro 343,79 a titolo di indennità sostitutive permessi non goduti;
euro 325,55 per indennità sostitutiva preavviso;
euro 325,55 per il credito da restituzione trattenuta indennità sostitutiva preavviso;
euro 699,40 a titolo di t.f.r. pagina 1 di 6 1.1. In primo luogo, parte opponente ha riconosciuto come dovute le somme richieste dalla controparte per le seguenti voci retributive: retribuzione del mese di maggio 2022, pari a euro
212,05; 14° mensilità dell'anno 2022 (12 ratei) pari a euro 390,60; 14° mensilità dell'anno 2023 (5 ratei) pari a euro 162,75; 13° mensilità dell'anno 2022 (11 ratei) pari ad euro 358,05; T.F.R., pari a euro 399,84, per un totale complessivo di euro 1.523,29.
Secondo l'opponente non sarebbero invece dovute alla controparte le somme rivendicate a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, pari a euro 299,61, nonché quelle pretese a titolo di indennità sostitutiva per permessi non goduti, pari a euro 343,79, poiché calcolate in modo erroneo dalla controparte e già corrisposte.
L'opponente ha altresì contestato la misura della somma pretesa dall'opposta a titolo di trattamento di fine rapporto, pari a euro 699,40, ritenendo la domanda fondata su un calcolo errato,
e allegando che tale voce sarebbe stata già stata parzialmente corrisposta.
L'opponente ha infine contestato la debenza delle somme pretese a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, pari a euro 325,55 e a quelle rivendicate in relazione alla trattenuta dell'indennità per mancato preaviso, pari a euro 325,55, non ritenendo le dimissioni rese dalla lavoratrice in data 28 novembre 2022 sorrette da una giusta causa.
L'opponente ha concluso affinché il Tribunale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarasse dovuta la esclusivamente la somma complessiva di euro 1.523,29, o quella diversa accertata in corso di causa.
1.2. Parte opposta ha resistito in giudizio con articolate difese.
2. Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. Anzitutto, considerato che non ha contestato la misura degli Controparte_1
importi ingiunti per la mancata corresponsione della retribuzione del maggio 2022, della 14° mensilità dell'anno 2022, della 14° mensilità dell'anno 2023 e della 13° mensilità dell'anno 2022, per complessivi di euro 1.123,45, tale importo deve ritenersi pacificamente dovuto.
2.2. Passando ad esaminare le eccezioni riguardanti le poste retributive contestate, l'opponente ha in primo luogo negato la debenza della somma che la controparte ha preteso a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, nonché il diritto alla restituzione della somma trattenuta alla ricorrente quale indennità sostitutiva per il mancato preavviso per le dimissioni prestate, ritenendo queste ultime non sorrette da giusta causa.
L'eccezione è infondata.
Parte opposta ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 28 novembre 2022,
pagina 2 di 6 motivandole sulla base del mancato pagamento della retribuzione dei mesi di luglio, agosto, settembre e della quattordicesima dell'anno 2022 (doc. 3 fascicolo dell'opposta).
Dall'esame dell'estratto conto prodotto in giudizio da parte opposta (doc. 9 fascicolo dell'opposta) si evince che la retribuzione dovuta per le mensilità di luglio e agosto 2022 è stata erogata dalla società opponente in data 2 gennaio 2023, la retribuzione dovuta per la mensilità di settembre è stata erogata in data 27 ottobre 2022, mentre la retribuzione dovuta a titolo di quattordicesima mensilità del 2022 è stata erogata in data 8 maggio 2023.
Tutte le competenze sono dunque state corrisposte con notevole ritardo rispetto alla maturazione.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2119 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza dare il preavviso, allorché questo sia a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
inoltre, nel caso in cui a recedere per giusta causa sia il prestatore di lavoro, ad esso compete anche l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Il mancato pagamento della retribuzione, che costituisce il corrispettivo fondamentale della prestazione del lavoro subordinato, integra pacificamente la giusta causa di dimissioni del lavoratore per colpa del datore di lavoro, e rappresenta un grave inadempimento che non rende possibile la prosecuzione del rapporto nemmeno in via provvisoria.
Nel caso di specie, si ritiene che le dimissioni rassegnate da siano fornite Controparte_2
di giusta causa, avendo la datrice di lavoro corrisposto le retribuzioni relative ai mesi di luglio
2022, agosto 2022, settembre 2022 e 14° 2022 in modo parziale e comunque con notevole ritardo.
Poiché le dimissioni sono state determinate dal mancato adempimento della società datrice all'obbligo di pagamento delle retribuzioni, l'odierna opposta non era tenuta a rispettare il termine di preavviso e, pertanto, le spettano, ai sensi dell'art. 2119 c.c., tanto l'indennità per sostitutiva del preavviso pari a euro 325,55, quanto l'indennità indebitamente trattenuta dall'opponente, pari ad altri euro 325,55.
2.3. Per quanto attiene all'eccezione relativa all'erroneo calcolo da parte dell'opposta della somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto, anche questa risulta infondata.
A tal riguardo, si osserva che dai documenti allegati dalle parti (vedi doc. 7 fascicolo di parte opposta e doc. 2, pag. 30, fascicolo di parte opponente) risulta un credito a titolo di t.f.r. maturato nell'anno 2021 pari a euro 274,71.
pagina 3 di 6 A tale importo, occorre poi aggiungere l'importo maturato a titolo di t.f.r. per l'anno 2022, calcolato nella misura di euro 424,69, per complessivi euro 699,40.
Parte opponente ha sostenuto la debenza di un diverso importo, pari a euro 575,00, così calcolato: euro 399,84 di + euro 175,16 di ); l'importo di euro 175,16 Controparte_3 Controparte_1
sarebbe già stato corrisposto, per un residuo di euro 399,84.
Tale minor somma sembra essere stata calcolata dall'opponente sulla base di un conteggio predisposto e allegato in occasione della stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda tra la società e la società Controparte_1 Controparte_3
Tale documento non è però idoneo a giustificare la minor somma asseritamente dovuta.
Viceversa, appare più corretto adoperare, quale base di calcolo, le buste paga emesse dalle società, fino al maggio 2022 e dal maggio 2022 al Controparte_3 Controparte_1
novembre 2022, solidalmente responsabili in forza del subentro nelle posizioni debitorie della cedente nei confronti dei dipendenti ceduti.
Com'è noto, infatti, le buste paga rilasciate dal datore di lavoro al lavoratore formano piena prova del credito da questi vantato, per cui è onere del datore di lavoro che voglia disconoscerne la debenza offrire in giudizio la prova dell'avvenuto pagamento o, comunque, dell'estinzione della pretesa avversaria.
A tal riguardo valga ricordare la recente pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza n. 10663 del 19 aprile 2024, con cui si è affermato che: “una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 4512 del 1992). 4.
L'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata,
l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass. n. 1150 del 1994)”.
pagina 4 di 6 Il contratto di cessione di ramo d'azienda non può quindi ritenersi valido ai fini della prova sul quantum del credito preteso dal lavoratore, né del suo soddisfacimento, ancorché parziale.
Corretto, invece, è il calcolo effettuato dalla parte opposta sulla base delle buste paga relative all'anno 2022 (vedi doc. 4 fascicolo di parte opposta), per cui parte opponente deve essere dichiarata ancora debitrice della somma di euro 699,40 a titolo di t.f.r. maturato alla data di conclusione del rapporto di lavoro.
2.4. Infine, parte opponente ha contestato la correttezza degli importi ingiunti a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e di indennità sostitutiva per permessi non goduti.
Anche tale ultima eccezione deve essere respinta.
Parte opponente ha effettuato il calcolo delle spettanze finali dovute alla lavoratrice sulla base del cedolino paga di aprile 2023, elaborato 5 mesi dopo la cessazione del rapporto lavorativo, avvenuto pacificamente in data 28 novembre 2022.
Nel cedolino di novembre 2022, invece, vengono indicati come maturati e non ancora goduti rispettivamente 19,94 giorni di ferie e 22,88 giorni di permessi ed ex festività.
Ebbene, appare evidente che nell'elaborare la busta emessa successivamente non si sia tenuto conto delle ferie e dei permessi maturati dalla lavoratrice e da essa pacificamente non ancora goduti, posto che la possibilità di fruizione è certamente venuta meno al momento della cessazione del rapporto lavorativo.
I conteggi operati dalla opposta devono, pertanto, ritenersi corretti, poiché elaborati sulla base del prodotto dei giorni residui di ferie e di permessi e la retribuzione giornaliera indicata nella busta paga del novembre 2022 (ferie, 19,94 gg x euro 15,02587 = euro 299,61; permessi non goduti – ex festività, 22,88 gg x euro 15,02587 = euro 343,79).
2.5. Parte opposta ha dato atto che la società opponente ha corrisposto, prima della notifica del decreto ingiuntivo, la somma netta di euro 354,88 mediante 2 bonifici datati rispettivamente 23 febbraio 2023 e 27 maggio 2023, aventi importo di euro 124,71 e euro 230,17 emessi per il pagamento dell'importo indicato nel cedolino aprile 2023 pari alla somma lorda di euro 435,60
(474,19-38,59 di trattenuta ferie godute in eccesso), che pertanto dovrà essere detratta dall'importo oggetto del decreto ingiuntivo.
3. Considerata la parziale fondatezza dell'opposizione, non resta al Tribunale che revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa, emesso per valori inferiori a quelli qui accertati, e condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 2.681,75 (= 3.117,35 –
435,60), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione dei crediti al saldo.
pagina 5 di 6 4. In considerazione della parziale fondatezza dell'opposizione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese devono essere compensate nella misura di un sesto, e l'opponente deve essere condannato alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali residue, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto delle tabelle di riferimento per i procedimenti monitori (per la fase monitoria e per la fase di opposizione), cause di valore compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 2.681,75, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione dei crediti al saldo.
- compensa le spese processuali nella misura di un sesto e condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese residue, che liquida in complessivi euro 2.840,00, di cui euro
2.327,6 per compenso della presente fase, il residuo per compenso della fase monitoria, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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